Art. 40 
 
Razionalizzazione e semplificazione del sistema  di  servizio  civile
                             universale 
 
  1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio
civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole «per piani  annuali,  articolati»
sono soppresse; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
      1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali  ed»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   suscettibile   di   aggiornamento
annuale,»; 
      2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono
sostituite delle seguenti: «tiene conto»; 
      3) al comma 3, le parole «e i Piani  annuali,  in  relazione  a
ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono»  e'  sostituita
dalla seguente: «contiene»; 
      4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono  predisposti»
sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e  le  parole  «sono
approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 5, le parole «e  nei  limiti  della  programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  programmi  di  intervento   da
finanziare sono individuati  ogni  anno  con  decreto  dipartimentale
sulla base  delle  risorse  disponibili  indicate  nel  documento  di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»; 
      2) al comma 7, le parole  «dai  Piani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Piano»; 
    d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le  parole
«e dei Piani annuali» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e  7,  del
          decreto legislativo 6 marzo  2017,  n.  40  (Istituzione  e
          disciplina  del  servizio  civile   universale,   a   norma
          dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016,  n.  106),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Oggetto e denominazioni). - 1. Il  presente
          decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo
          1 della legge 6 giugno 2016, n. 106,  detta  norme  per  la
          revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile
          nazionale, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi
          individuati dall'articolo 8 della medesima legge. 
                2. Nel presente decreto sono denominati: 
                  a) «Piano triennale»: strumento  di  programmazione
          del servizio civile universale che si attua  per  programmi
          di intervento; 
                  b) (abrogata); 
                  c)  «Settore»:  ambito  di  intervento  in  cui  si
          realizza il servizio civile universale; 
                  d) «Programma di  intervento»:  documento  proposto
          dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio  civile
          universale, contenente un insieme organico di  progetti  di
          servizio  civile   universale   coordinati   tra   loro   e
          finalizzati ad intervenire in uno  o  piu'  settori,  anche
          aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; 
                  e)  «Progetto  di  servizio   civile   universale»:
          elaborato contenente modalita',  tempi  e  risorse  per  la
          realizzazione   delle   attivita'   di   servizio    civile
          universale; 
                  f)    «Sede    di    attuazione»:     articolazione
          organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella
          quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero
          articolazione  organizzativa  di  altri  enti,  pubblici  o
          privati, legati da specifici accordi all'ente  di  servizio
          civile universale; 
                  g) «Ente di servizio civile  universale»:  soggetto
          pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio
          civile universale; 
                  h)  «Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile
          universale»: organo consultivo della  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine  alle
          questioni  concernenti  l'attuazione  del  servizio  civile
          universale; 
                  i)  «Operatore  volontario  del   servizio   civile
          universale»: volontario impegnato nella  realizzazione  del
          servizio civile universale in Italia o all'estero; 
                  l)  «Rappresentanza  degli  operatori   volontari»:
          organo  di  rappresentanza   degli   operatori   volontari,
          articolato a livello nazionale e a livello regionale; 
                  m) «Fondo nazionale per il servizio civile»:  fondo
          istituito dalla legge 8 luglio  1998,  n.  230,  nel  quale
          affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6
          marzo 2001, n. 64 nonche' le  risorse  comunitarie  per  il
          finanziamento   degli   interventi   di   servizio   civile
          universale.» 
                «Art. 4. (Programmazione). - 1. La programmazione del
          servizio civile  universale  e'  realizzata  con  un  Piano
          triennale, suscettibile di aggiornamento  annuale,  attuato
          mediante programmi di intervento, proposti  dagli  enti  di
          servizio  civile  universale  nell'ambito  di  uno  o  piu'
          settori di cui all'articolo 3. 
                2.  Il  Piano  triennale  tiene  conto  del  contesto
          nazionale  e  internazionale  e   delle   specifiche   aree
          geografiche, ivi  comprese  quelle  estere,  nonche'  delle
          risorse del bilancio dello Stato, di quelle  comunitarie  e
          di altre risorse destinate al servizio  civile  universale,
          rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 
                3. Il Piano triennale contiene: 
                  a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi
          generali in materia di servizio civile universale, anche al
          fine di favorire la partecipazione dei giovani  con  minori
          opportunita'; 
                  b) la programmazione degli interventi in materia di
          servizio civile universale, per l'Italia  e  per  l'estero,
          anche  a  carattere  sperimentale,  e  l'individuazione  di
          quelli ritenuti prioritari; 
                  c)  l'individuazione  degli  standard   qualitativi
          degli interventi. 
                4. Il Piano triennale e' predisposto dalla Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  sentite  le  amministrazioni
          competenti per i settori  previsti  dall'articolo  3  e  le
          regioni e e'  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio
          civile universale.» 
                «Art. 5. (Programmi di intervento). - 1. I  programmi
          di intervento possono riguardare uno o piu' settori di  cui
          all'articolo 3, anche aventi  ad  oggetto  specifiche  aree
          territoriali, e si articolano in progetti. 
                2. I progetti indicano le azioni, con riferimento  ai
          settori inseriti nel relativo programma di intervento;  gli
          ambiti territoriali, ivi comprese  le  sedi  di  attuazione
          come definite nell'articolo 1,  comma  2,  lettera  f);  il
          numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle
          predette  sedi  di  attuazione;  il   personale   dell'ente
          coinvolto nello svolgimento delle attivita',  in  relazione
          alla tipologia e alla dimensione dei progetti. 
                3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai
          requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n.  81  e  successive  modificazioni,  nonche'
          funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei  servizi
          essenziali   e   di   adeguate   risorse   tecnologiche   e
          strumentali. 
                4.  Le  attivita'  di  servizio  civile   universale,
          previste dal progetto e svolte dagli  operatori  volontari,
          sono  realizzate  con  il   coinvolgimento   di   personale
          dell'ente in possesso di idonei  titoli  di  studio,  o  di
          qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero  che
          abbia effettuato specifici corsi di formazione. 
                5. I  programmi  di  intervento  sono  presentati  da
          soggetti iscritti all'albo degli enti  di  servizio  civile
          universale, previa pubblicazione di un avviso  pubblico,  e
          sono valutati ed approvati dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  con   il   coinvolgimento   delle   regioni
          interessate. I programmi di intervento da  finanziare  sono
          individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base
          delle  risorse  disponibili  indicate  nel   documento   di
          programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24. 
                6.  I  programmi   di   intervento   che   riguardano
          specifiche aree territoriali di una singola  regione  o  di
          piu' regioni limitrofe sono  valutati  ed  approvati  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  d'intesa  con  le
          regioni interessate. 
                7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6,  anche
          i  programmi  che  si   realizzano   in   specifiche   aree
          territoriali, come le citta' metropolitane, sono  approvati
          sulla base delle priorita' e degli obiettivi  definiti  dal
          Piano di cui all'articolo 4, comma 4. 
                8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della
          procedura   di   valutazione,   la   trasparenza    e    la
          semplificazione, i programmi di intervento  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  esclusivamente
          in  via  telematica.  Il  decreto  recante   l'elenco   dei
          programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale  a
          cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli
          altri enti pubblici  territoriali  e  gli  enti  del  terzo
          settore  possono  realizzare  programmi  di  intervento  di
          servizio   civile   universale,   al   di    fuori    della
          programmazione finanziaria  di  cui  all'articolo  24,  con
          risorse proprie  presso  i  soggetti  accreditati  all'albo
          degli  enti   di   servizio   civile   universale,   previa
          approvazione da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.» 
                «Art.  7.  (Funzioni   delle   regioni   e   province
          autonome). - 1. Le regioni e le Province autonome di Trento
          e di Bolzano: 
                  a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase  di
          predisposizione del Piano triennale; si esprimono  in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  sul
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai  fini
          dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4; 
                  b) sono coinvolte nella valutazione  dei  programmi
          di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, con le modalita' previste all'articolo  5,  commi
          5, 6 e 7; 
                  c)  esprimono  il  parere  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano sul  documento  di
          programmazione finanziaria di cui all'articolo 24; 
                  d) attuano programmi di servizio civile  universale
          con risorse proprie presso i soggetti accreditati  all'albo
          degli  enti   di   servizio   civile   universale,   previa
          approvazione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          consistente nella verifica  del  rispetto  dei  principi  e
          delle finalita' del servizio civile universale  di  cui  al
          presente decreto. 
                2. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere  le
          seguenti funzioni: 
                  a) formazione da erogare al personale degli enti di
          servizio civile universale, anche avvalendosi  di  enti  di
          servizio  civile  universale  dotati   di   una   specifica
          professionalita'; 
                  b) controllo sulla gestione delle attivita'  svolte
          dagli enti di servizio civile universale nei  territori  di
          ciascuna regione o provincia autonoma; 
                  c)  valutazione   dei   risultati   relativi   agli
          interventi svolti dagli enti di servizio civile  universale
          e realizzati nei territori di ciascuna regione o  provincia
          autonoma o citta' metropolitana; 
                  d) ispezioni presso gli  enti  di  servizio  civile
          universale che operano unicamente negli ambiti territoriali
          delle regioni e delle province autonome,  finalizzate  alla
          verifica della  corretta  realizzazione  degli  interventi,
          nonche' del regolare impiego degli  operatori  di  servizio
          civile universale. 
                3. Fino alla data della sottoscrizione degli  accordi
          di cui al presente articolo,  ovvero  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione degli stessi, la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
          previste al comma 2. 
                4. Resta ferma la possibilita' per le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  di  istituire,
          nella loro autonomia,  un  servizio  civile  regionale  con
          finalita' proprie e non  assimilabile  al  servizio  civile
          universale.».