Art. 40 Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale 1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2: 1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse; 2) la lettera b) e' abrogata; 1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»; 2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»; 3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» e' sostituita dalla seguente: «contiene»; 4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»; c) all'articolo 5: 1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»; 2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»; d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e 7, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. (Oggetto e denominazioni). - 1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge. 2. Nel presente decreto sono denominati: a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per programmi di intervento; b) (abrogata); c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale; d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la realizzazione delle attivita' di servizio civile universale; f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale; i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero; l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale; m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.» «Art. 4. (Programmazione). - 1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3. 2. Il Piano triennale tiene conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 3. Il Piano triennale contiene: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita'; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 4. Il Piano triennale e' predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.» «Art. 5. (Programmi di intervento). - 1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu' settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti. 2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attivita', in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti. 3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali. 4. Le attivita' di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione. 5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate. I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24. 6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le citta' metropolitane, sono approvati sulla base delle priorita' e degli obiettivi definiti dal Piano di cui all'articolo 4, comma 4. 8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. 9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.» «Art. 7. (Funzioni delle regioni e province autonome). - 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale; si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4; b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24; d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalita' del servizio civile universale di cui al presente decreto. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni: a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalita'; b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma; c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o citta' metropolitana; d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale. 3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 2. 4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile universale.».