Art. 40 bis 
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
  delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. 
 
  1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione  e  di
assunzione delle unita' di  personale  da  destinare  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n.  26,  al  fine  di  consentire  la  continuita'  delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  per  garantire   l'avvio   e   il
funzionamento del reddito di cittadinanza  nelle  fasi  iniziali  del
programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo
periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  la  societa'  ANPAL
Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i contratti stipulati  con  il
personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle
province autonome per svolgere le predette  attivita'  di  assistenza
tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui  al  primo  periodo
avviene nei limiti e a valere  sulle  risorse  assegnate  a  ciascuna
regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
                «Art. 12. (Disposizioni finanziarie per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - 1. Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per
          consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le  risorse
          del Fondo di cui al comma 1,  ad  eccezione  delle  risorse
          necessarie per le finalita' di cui all'articolo  13,  comma
          1, sono trasferite annualmente all'INPS su  apposito  conto
          corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale
          sono prelevate le risorse necessarie per  l'erogazione  del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
                3. Al fine di  rafforzare  le  politiche  attive  del
          lavoro e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni  in  materia,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 4, comma 14,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
          n. 131, entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          1, comma 258,  terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
          lettere a) e b), del presente articolo,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  anche   attraverso   le   societa'   a
          partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
          le  province  e  le  citta'   metropolitane   se   delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati ad  assumere,  con  aumento  della
          rispettiva dotazione organica, a decorrere  dall'anno  2020
          fino a complessive 3.000 unita' di personale, da  destinare
          ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere  dall'anno  2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
                3-ter. All'articolo 1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al terzo periodo, le parole:  «le  regioni  sono
          autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati»; 
                  b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
          «Le predette assunzioni  non  rilevano  in  relazione  alle
          capacita' assunzionali di cui all'articolo  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;  in
          ordine al trattamento accessorio trova applicazione  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
                3-quater.  Allo  scopo   di   garantire   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  servizi  e
          politiche attive del  lavoro,  le  regioni  e  le  province
          autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
          piano di rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui
          all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al  predetto  piano
          di rafforzamento dei servizi  per  l'impiego  non  rilevano
          rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
          di lavoro a tempo determinato  dalle  vigenti  disposizioni
          legislative;  in  ordine  all'incidenza   sul   trattamento
          economico  accessorio  non   opera   il   limite   previsto
          dall'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75. 
                4. 
                4-bis. Al fine di adeguare le spese di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede: 
                  a) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  258,  quarto  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; 
                  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a
          5 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi  dell'articolo
          28, comma 2, lettera a). 
                5. Anche al fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019. 
                6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
          399, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  nei  limiti
          della dotazione organica dell'INPS, come  rideterminata  ai
          sensi del presente comma, a  decorrere  dall'anno  2019  e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto.  La  dotazione
          organica del personale di Area C dell'INPS e'  incrementata
          di n. 1003 unita'. 
                7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'articolo 6,  nonche'  per  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
                7-bis. Al fine di dare piena attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145. 
                8. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) ai commi 255 e 258, le  parole:  «Fondo  per  il
          reddito   di   cittadinanza»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
                  b) al comma 258: 
                    1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
          di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020»   sono
          sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
                    2) al primo periodo sostituire le  parole  «e  un
          importo fino a 10 milioni  di  euro»  fino  alla  fine  del
          periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per  il
          funzionamento dell'ANPAL Servizi  S.p.a.  e'  destinato  un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 
                    3) al terzo periodo le parole: «,  quanto  a  120
          milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
          l'anno 2020, a valere sulle  risorse  destinate  dal  primo
          periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
          a 160 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,»
          sono soppresse. 
                8-bis.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  a   statuto
          ordinario previsti dai commi  794  e  797  dell'articolo  1
          della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si  provvede,  a
          decorrere dall'anno 2020,  mediante  apposito  capitolo  di
          spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
                8-ter. In deroga all'articolo  1,  comma  365,  della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145  del
          2018  si  applica  alle  procedure   concorsuali   per   le
          assunzioni  di  personale  da  destinare  ai   centri   per
          l'impiego bandite a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta
          ferma la possibilita'  di  procedere  alle  assunzioni  del
          personale da destinare ai centri per l'impiego  utilizzando
          le graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
                9. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  annuali
          di cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,  a  valere  sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'articolo  8.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma  1,   accertato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 17, comma 10, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'esaurimento  di  dette  risorse,  e'  ristabilita   la
          compatibilita'    finanziaria    mediante     rimodulazione
          dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione  del
          decreto di cui al terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove
          domande e le  erogazioni  sono  sospese.  La  rimodulazione
          dell'ammontare  del  beneficio  opera  esclusivamente   nei
          confronti  delle  erogazioni   del   beneficio   successive
          all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
                10.   Fermo   restando   il   monitoraggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, l'INPS provvede al monitoraggio delle  erogazioni  del
          beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
          e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il
          10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento  alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
                11. 
                12. Al finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».