Art. 41 
 
                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis.   Ferma   restando   l'applicazione   del   comma    9
relativamente alle modalita' di approvazione del  programma,  qualora
nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di
programma, ovvero di  attuazione  dello  stesso,  emergano  dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro  atto  equivalente  provenienti  da  un
organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
il procedimento e non sia previsto un meccanismo di  superamento  del
dissenso, il Commissario  straordinario  propone  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108.»; 
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto  per-
sonale, e' reso indisponibile, per tutta la durata  del  collocamento
fuori  ruolo,  un  numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale.  Il  Commissario,  per  lo  svolgimento  del   proprio
mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non  piu'  di  due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie,  scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La  remunerazione
dei   sub-commissari   e'   stabilita   nell'atto   di   conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per  ciascun  sub-commissario,
di  75.000  euro  lordi  onnicomprensivi.  La  struttura  cessa  alla
scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il  soggetto
attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto  e
per la realizzazione degli interventi di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro  per
l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il  Commissario
puo' avvalersi, per  le  attivita'  strumentali  all'esercizio  delle
proprie  funzioni,  delle  strutture  e  degli   uffici   tecnici   e
amministrativi   del   comune   di   Napoli,    dei    provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche',  mediante  convenzione,
di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Il   Commissario   puo'   altresi'
avvalersi,  in  relazione  a  specifici  interventi  che   richiedano
particolari competenze, e nei limiti in  cui  cio'  sia  strettamente
necessario per il  piu'  celere  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari  di  ser-
vizi pubblici e societa' a  partecipazione  pubblica  o  a  controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la  stipula
di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  adottato  su  proposta  del  Commissario  si
provvede alla conseguente  riduzione  dei  compensi  riconosciuti  al
Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli  interventi  che
sono stati trasferiti.»; 
    d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture
e  dei  trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della cultura»  e,  al
secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite
le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati  e
gli altri soggetti rappresentativi di interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate»; 
    e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'
che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili
localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e
contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con
la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento.»; 
    f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'
di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana
dell'area  interessata  dagli  inter-  venti,  nonche'  delle   altre
attivita'  di  cui  al  comma  3,  che  e'  approvato   con   proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli
interventi da  realizzare  sono  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi  e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento. 
    13-bis.2. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma,  nonche'  qualora  sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali  previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata  la  cabina  di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto  attuatore  interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita  la  cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o  l'ufficio,
ovvero in alternativa  nomina  altro  soggetto  attuatore,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari,  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»; 
    g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio
BagnoliCoroglio, in ragione della  loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021. ». 
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione
del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33. (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli  -  Coroglio).   -   1.   Attengono   alla   tutela
          dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
          s) della Costituzione nonche' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  m)
          della  Costituzione  le   disposizioni   finalizzate   alla
          bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle  aree
          di  rilevante  interesse  nazionale  contenute  nei   commi
          seguenti, e tra queste,  in  particolare,  le  disposizioni
          relative alla disciplina del procedimento di  bonifica,  al
          trasferimento  delle  aree,  nonche'  al  procedimento   di
          formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
          riqualificazione  ambientale  e  di  rigenerazione  urbana,
          finalizzato al risanamento ambientale e alla  riconversione
          delle aree  dismesse  e  dei  beni  immobili  pubblici,  al
          superamento  del  degrado  urbanistico  ed  edilizio,  alla
          dotazione dei servizi personali e reali  e  dei  servizi  a
          rete, alla garanzia  della  sicurezza  urbana.  Esse  hanno
          l'obiettivo prioritario di  assicurare  la  programmazione,
          realizzazione  e  gestione  unitaria  degli  interventi  di
          bonifica ambientale e  di  rigenerazione  urbana  in  tempi
          certi e brevi. 
                2. Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'  ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
                3. Le aree  di  rilevante  interesse  nazionale  alle
          quali si applicano le disposizioni  del  presente  articolo
          sono  individuate  con  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          Stato-Regioni.  Alla  seduta  del  Consiglio  dei  ministri
          partecipano i  Presidenti  delle  Regioni  interessate.  In
          relazione a ciascuna  area  di  interesse  nazionale  cosi'
          individuata  e'  predisposto  uno  specifico  programma  di
          risanamento  ambientale  e  un   documento   di   indirizzo
          strategico per  la  rigenerazione  urbana  finalizzati,  in
          particolare: 
                  a) a individuare e realizzare i lavori di messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
                  b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
          urbana dell'area; 
                  c) a valorizzare eventuali immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
                  d)   a   localizzare   e   realizzare   le    opere
          infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
          dei  trasporti  pubblici,  per  i  collegamenti   aerei   e
          marittimi, per gli impianti di depurazione e  le  opere  di
          urbanizzazione  primaria  e  secondaria   funzionali   agli
          interventi pubblici e privati,  e  il  relativo  fabbisogno
          finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
          di  competenza  dello  Stato,  nell'ambito  delle   risorse
          previste a legislazione vigente. 
                4. Alla formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
                5. Il Commissario straordinario del  Governo,  scelto
          tra persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,
          di comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa,  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
                7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
                8. Il Soggetto Attuatore, entro il  termine  indicato
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
          cui al comma 6, trasmette al Commissario  straordinario  di
          Governo la proposta di programma di risanamento  ambientale
          e rigenerazione urbana di cui al comma 3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma   di   svolgimento   dei   lavori   di   cui
          all'articolo 242-bis del decreto  legislativo  n.  152  del
          2006,  da  uno  studio  di  fattibilita'   territoriale   e
          ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
          dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),  nonche'  da
          un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
          degli interventi previsti, contenente  l'indicazione  delle
          fonti finanziarie pubbliche  disponibili  e  dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
                9. Il Commissario straordinario di Governo,  ricevuta
          la proposta di cui al comma 8, convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
                10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
                10-bis. Ferma restando  l'applicazione  del  comma  9
          relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
          qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
          della proposta di programma,  ovvero  di  attuazione  dello
          stesso, emergano dissensi, dinieghi,  opposizioni  o  altro
          atto equivalente  provenienti  da  un  organo  di  un  ente
          territoriale  interessato  che,  secondo  la   legislazione
          vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in  parte,  il
          procedimento  e  non  sia   previsto   un   meccanismo   di
          superamento del  dissenso,  il  Commissario  straordinario,
          propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   le
          opportune iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                11. Considerate  le  condizioni  di  estremo  degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
                11-bis. In riferimento  al  comprensorio  di  cui  al
          comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
          2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli.  Il
          Commissario e' nominato a titolo gratuito con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
          la struttura di supporto  per  l'esercizio  delle  funzioni
          commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze    del
          Commissario,  composta  da  un   contingente   massimo   di
          personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
          due   unita'   di   livello   dirigenziale   non   generale
          appartenenti ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, in  possesso  delle  competenze  e  dei
          requisiti di  professionalita'  richiesti  dal  Commissario
          straordinario per l'espletamento  delle  proprie  funzioni,
          con  esclusione  del   personale   docente,   educativo   e
          amministrativo e tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Si applica, in  relazione  alle  modalita'  di
          reperimento  e  alla   retribuzione   del   personale   non
          dirigenziale,  quanto  previsto  dall'articolo  11-ter  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.  All'atto
          del collocamento fuori ruolo  del  predetto  personale,  e'
          reso indisponibile, per tutta la  durata  del  collocamento
          fuori ruolo, un numero di posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
          di reperimento, al personale  di  livello  dirigenziale  e'
          riconosciuta  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          titolari di incarichi dirigenziali di livello non  generale
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della   retribuzione   di   posizione.   Detto    personale
          dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco, fuori ruolo  o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico
          della medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a
          carico  esclusivo   della   struttura   commissariale.   Il
          Commissario, per lo svolgimento del proprio  mandato,  puo'
          altresi' nominare, dal  2022  al  2025,  non  piu'  di  due
          subcommissari  ai  quali  delegare  attivita'  e   funzioni
          proprie, scelti  tra  soggetti  di  propria  fiducia  e  in
          possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti  cui
          gli   stessi   sono   preposti.   La   remunerazione    dei
          sub-commissari  e'  stabilita  nell'atto  di   conferimento
          dell'incarico  entro  la  misura   massima,   per   ciascun
          sub-commissario, di 75.000 euro lordi  onnicomprensivi.  La
          struttura   cessa   alla   scadenza    dell'incarico    del
          Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore,  oltre
          a quanto previsto dal comma 4, operano in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea.  Per  la  struttura   di   supporto   e   per   la
          realizzazione degli interventi di cui al presente comma  e'
          autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
          intestata  al  Commissario   straordinario,   nella   quale
          confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.  Agli
          oneri relativi alle spese di personale della  struttura  si
          provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno  2021  e  di
          544.213 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2025,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.  Il  Commissario  puo'  avvalersi,  per  le  attivita'
          strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  delle
          strutture e  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi  del
          comune di Napoli, dei  provveditorati  interregionali  alle
          opere pubbliche, nonche', mediante  convenzione,  di  altri
          soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori  oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica.  Il  Commissario  puo'
          altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
          richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
          sia   strettamente   necessario   per   il   piu'    celere
          conseguimento  degli  obiettivi  del  programma,  di  altri
          Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
          e  societa'  a  partecipazione  pubblica  o   a   controllo
          pubblico, o altri organismi di diritto  pubblico,  mediante
          la stipula  di  apposite  Convenzioni.  In  tal  caso,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Commissario si  provvede  alla  conseguente
          riduzione dei compensi riconosciuti al  Soggetto  attuatore
          di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
          trasferiti. 
                12.  In  riferimento  al  predetto  comprensorio   il
          Soggetto Attuatore e'  individuato  nell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'
          in house  dello  Stato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanare entro  la  data  del  30
          settembre 2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con
          oneri a carico del medesimo, la  proprieta'  delle  aree  e
          degli immobili di cui e' attualmente titolare  la  societa'
          Bagnoli  Futura  S.p.A.  in   stato   di   fallimento.   La
          trascrizione  del  decreto  di  trasferimento  al  Soggetto
          Attuatore produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2644,
          secondo  comma,   del   codice   civile.   Alla   procedura
          fallimentare  della  societa'   Bagnoli   Futura   Spa   e'
          riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
          delle  aree   e   degli   immobili   trasferiti,   rilevato
          dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento  della
          proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto  Attuatore
          alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data  di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  facendo
          comunque salvi gli effetti  di  eventuali  opposizioni  del
          Commissario  straordinario  del   Governo,   del   Soggetto
          Attuatore,  della  curatela   fallimentare   o   di   terzi
          interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
          cui all'articolo 54 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  entro
          centoventi giorni dalla data di pubblicazione  della  legge
          di conversione del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,
          ovvero, se successiva, dalla data  della  conoscenza  della
          predetta rilevazione; per  l'acquisizione  della  provvista
          finanziaria necessaria al suddetto versamento  e  anche  al
          fine di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per  interventi
          necessari all'attuazione del programma di cui al  comma  8,
          il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su  mercati
          regolamentati strumenti finanziari di durata non  superiore
          a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari  di
          cui al presente comma non comporta l'esclusione dai  limiti
          relativi al trattamento economico  stabiliti  dall'articolo
          23-bis  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214.   Dalla   trascrizione   del   decreto   di
          trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti  i
          diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti,  ivi
          compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare  della
          societa' Bagnoli Futura Spa, sono  estinti  e  le  relative
          trascrizioni  cancellate.  La  trascrizione  del   predetto
          decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, e gli  altri
          atti previsti dal presente comma e conseguenti sono  esenti
          da imposte di registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e
          imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
          somme rivenienti dagli atti di disposizione  delle  aree  e
          degli immobili ad esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
          indicate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   da   emanare   entro   novanta   giorni   dalla
          comunicazione della determinazione del valore  suddetto  da
          parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
          obblighi a carico dei creditori  fallimentari  o  dei  loro
          aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi  della
          bonifica. 
                13. Al fine di definire gli indirizzi strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o da  un  Ministro  o
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  da  lui  designato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da  un
          rappresentante, rispettivamente, della regione  Campania  e
          del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina  di  regia
          possono  essere  invitati   a   partecipare   il   Soggetto
          Attuatore,  nonche'  altri  organismi  pubblici  o  privati
          operanti nei  settori  connessi  al  predetto  programma  e
          possono essere sentite le associazioni, i  comitati  e  gli
          altri soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a
          livello nazionale o locale, il cui  scopo  associativo  sia
          connesso con le tematiche trattate. 
                13.1 
                13.2  Ai  fini  della  puntuale   definizione   della
          proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana, il  Soggetto  Attuatore,  sulla  base
          degli indirizzi di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase
          consultiva  le  proposte  del  comune  di  Napoli,  con  le
          modalita'  e  nei   termini   stabiliti   dal   Commissario
          straordinario. Il Soggetto Attuatore  esamina  le  proposte
          del comune di  Napoli,  avendo  prioritario  riguardo  alle
          finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e
          alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di
          Napoli  puo'  chiedere,  nell'ambito  della  conferenza  di
          servizi di cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue
          eventuali proposte non accolte. In caso di mancato  accordo
          si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
                13-bis.  Il  programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. Considerata la  complessita'  della
          pianificazione e la necessita'  che,  ai  fini  della  VAS,
          siano previamente definiti i  profili  localizzativi  e  le
          azioni  che,   in   ragione   della   loro   pluralita'   e
          contestualita',  sono  suscettibili  di  generare   effetti
          cumulativi e sinergici, puo'  procedersi  alla  valutazione
          integrata della VAS con la VIA. In tal caso la  valutazione
          integrata e' effettuata dall'Autorita'  competente  per  la
          VAS e si conclude con un unico provvedimento. 
                13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
          Commissario, entro il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  un
          cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione  di
          infrastrutture  e   di   rigenerazione   urbana   dell'area
          interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
          di  cui  al  comma  3,  che  e'   approvato   con   proprio
          provvedimento dal Commissario entro i  successivi  quindici
          giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati  dal
          Codice Unico di Progetto (CUP) ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  Il  monitoraggio  della
          realizzazione dei  predetti  interventi  e'  effettuato  ai
          sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  Il
          Commissario,  in   caso   di   mancata   trasmissione   del
          cronoprogramma nonche' di mancato  rispetto  dello  stesso,
          dispone,  con  proprio  provvedimento,  la  riduzione   dei
          compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni  vigenti,
          al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. 
                13-bis.2. In caso di mancato rispetto  da  parte  del
          soggetto    attuatore     degli     impegni     finalizzati
          all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di  suoi
          stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
          provvedimenti necessari all'avvio degli interventi,  ovvero
          nel ritardo,  inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei
          progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia  messo
          a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e
          finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
          informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
          soggetto attuatore interessato un  termine  per  provvedere
          non superiore  a  trenta  giorni.  In  caso  di  perdurante
          inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
          regia,  individua  l'amministrazione,  l'ente,  l'organo  o
          l'ufficio, ovvero  in  alternativa  nomina  altro  soggetto
          attuatore, al quale attribuisce,  in  via  sostitutiva,  il
          potere di adottare  gli  atti  o  provvedimenti  necessari,
          ovvero di provvedere all'esecuzione dei  progetti  e  degli
          interventi, anche avvalendosi delle societa'  in  controllo
          pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di  altre
          amministrazioni pubbliche. In relazione a  tali  interventi
          al Soggetto attuatore inadempiente  non  sono  riconosciuti
          compensi. In caso di gravi  e  reiterati  inadempimenti  il
          Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
          proporre la revoca  dell'incarico  di  Soggetto  attuatore,
          come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca  e  la
          contestuale individuazione  del  nuovo  soggetto  attuatore
          sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri. 
                13-ter. 
                13-quater. Il Commissario straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'articolo
          1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147, verifica i fabbisogni di personale  necessari  per  le
          attivita' di competenza del  Soggetto  Attuatore  e  assume
          ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i  livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento. 
                13-quinquies. Gli interventi relativi alle  aree  del
          comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  in  ragione   della   loro
          particolare complessita' e della rilevanza  strategica  per
          lo sviluppo dell'area, sono ricompresi  tra  quelli  per  i
          quali  si  applicano  le  procedure  speciali  previste  in
          particolare dagli articoli 18 e  44  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le  ulteriori  misure
          di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
          titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
          77 del 2021.» 
              - Si riporta il testo del comma 12, dell'art.  33,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
                «Art. 33.(Bonifica ambientale e rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio). 
                1. - 11-bis. Omissis. 
                12.  In  riferimento  al  predetto  comprensorio   il
          Soggetto Attuatore e'  individuato  nell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'
          in house  dello  Stato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanare entro  la  data  del  30
          settembre 2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con
          oneri a carico del medesimo, la  proprieta'  delle  aree  e
          degli immobili di cui e' attualmente titolare  la  societa'
          Bagnoli  Futura  S.p.a.  in   stato   di   fallimento.   La
          trascrizione  del  decreto  di  trasferimento  al  Soggetto
          Attuatore produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2644,
          secondo  comma,   del   codice   civile.   Alla   procedura
          fallimentare  della  societa'   Bagnoli   Futura   Spa   e'
          riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
          delle  aree   e   degli   immobili   trasferiti,   rilevato
          dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento  della
          proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto  Attuatore
          alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data  di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  facendo
          comunque salvi gli effetti  di  eventuali  opposizioni  del
          Commissario  straordinario  del   Governo,   del   Soggetto
          Attuatore,  della  curatela   fallimentare   o   di   terzi
          interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
          cui all'articolo 54 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  entro
          centoventi giorni dalla data di pubblicazione  della  legge
          di conversione del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,
          ovvero, se successiva, dalla data  della  conoscenza  della
          predetta rilevazione; per  l'acquisizione  della  provvista
          finanziaria necessaria al suddetto versamento  e  anche  al
          fine di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per  interventi
          necessari all'attuazione del programma di cui al  comma  8,
          il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su  mercati
          regolamentati strumenti finanziari di durata non  superiore
          a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari  di
          cui al presente comma non comporta l'esclusione dai  limiti
          relativi al trattamento economico  stabiliti  dall'articolo
          23-bis  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214.   Dalla   trascrizione   del   decreto   di
          trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti  i
          diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti,  ivi
          compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare  della
          societa' Bagnoli Futura Spa, sono  estinti  e  le  relative
          trascrizioni  cancellate.  La  trascrizione  del   predetto
          decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, e gli  altri
          atti previsti dal presente comma e conseguenti sono  esenti
          da imposte di registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e
          imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
          somme rivenienti dagli atti di disposizione  delle  aree  e
          degli immobili ad esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
          indicate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   da   emanare   entro   novanta   giorni   dalla
          comunicazione della determinazione del valore  suddetto  da
          parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
          obblighi a carico dei creditori  fallimentari  o  dei  loro
          aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi  della
          bonifica. 
                Omissis.». 
              - Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
          229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 febbraio 2012, n. 30.