Art. 43 
 
            Potenziamento della struttura del Commissario 
           unico per la bonifica delle discariche abusive 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli
interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a
legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative
risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»; 
    c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi  di  subcommissari,
fino al numero massimo di tre, individuati  tra  i  componenti  della
struttura di supporto di cui al comma 3, che operano  sulla  base  di
specifiche  deleghe  definite  dal  Commissario  unico.   A   ciascun
subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a
30.000 euro annui. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge 14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019,  n.  141  (Misure  urgenti  per  il
          rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
          sulla qualita' dell'aria  e  proroga  del  termine  di  cui
          all'articolo 48,  commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016,  n.  229),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Ulteriori disposizioni per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in  materia  ambientale).  -  1.  Il
          Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
          2-bis, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  per  la
          realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di
          condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
          dicembre  2014,  relativa  alla  procedura  di   infrazione
          europea  n.  2003/2077,  puo'  avvalersi,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, nei limiti  della  normativa  europea
          vigente,  di  societa'  in  house   delle   amministrazioni
          centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica, nell'ambito delle aree di  intervento  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
          cui  al  comma  3  eccetto  i  subcommissari  eventualmente
          individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
          puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi  per
          prestazioni  di  lavoro  straordinario  nei  limiti   delle
          risorse finanziarie disponibili, per un massimo di  70  ore
          mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle   predette
          convenzioni sono posti a carico dei quadri economici  degli
          interventi da realizzare. 
                1-bis. Le funzioni e  le  attivita'  del  Commissario
          unico di cui al comma 1  sono  estese  su  richiesta  delle
          singole regioni agli interventi  di  bonifica  o  messa  in
          sicurezza  delle  discariche  e  dei  siti  contaminati  di
          competenza regionale, nonche' su  richiesta  del  Ministero
          della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
          siti contaminati di interesse nazionale,  limitatamente  ai
          soli interventi  per  i  quali  sono  stati  gia'  previsti
          finanziamenti  a  legislazione  vigente   con   contestuale
          trasferimento delle relative risorse da  parte  degli  enti
          richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo  3
          del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  viene
          predisposto un elenco dei siti con priorita' di  intervento
          che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario
          unico. 
                2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei
          ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in
          carica per un triennio ed  e'  collocato  in  posizione  di
          comando, aspettativa o fuori  ruolo  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  in
          aspettativa o in comando e' reso indisponibile,  per  tutta
          la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
          comando,  un  numero  di  posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal  punto
          di  vista   finanziario.   Al   predetto   Commissario   e'
          corrisposto   in   aggiunta   al   trattamento    economico
          fondamentale che rimane a  carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza,  un  compenso  accessorio  in   ragione   dei
          risultati conseguiti, determinato nella  misura  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  comma  3   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
          sulle  risorse  assegnate  per   la   realizzazione   degli
          interventi. 
                3. Il Commissario unico di cui al comma 1  si  avvale
          altresi' di una struttura di supporto composta da non  piu'
          di quindici unita' di personale in  posizione  di  comando,
          fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
          dai    rispettivi     ordinamenti     appartenenti     alle
          amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma  2,
          e 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  scelti  tra  soggetti
          dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
          e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
          ragione dell'esperienza maturata e dei  compiti  di  tutela
          ambientale  attribuiti   dall'ordinamento.   All'atto   del
          collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  tutta
          la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  La
          struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
          unico. 
                3-bis.  Il  Commissario  unico  puo'   avvalersi   di
          subcommissari, fino al numero massimo di  tre,  individuati
          tra i componenti della struttura  di  supporto  di  cui  al
          comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche  deleghe
          definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
          riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a  30.000
          euro annui. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa nel limite  massimo  di  324.000  euro
          annui. 
                4.  Sulla  base  di  una  specifica  convenzione,  il
          Commissario unico  di  cui  al  comma  1,  unitamente  alla
          struttura di supporto di cui al comma 3,  opera  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze
          operative e  per  il  funzionamento  della  struttura,  ivi
          compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di  cui  al
          comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
          2% annuo, delle  risorse  assegnate  per  la  realizzazione
          degli interventi. 
                6. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura
          e depurazione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli  ulteriori
          interventi previsti all'articolo 4-septies,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
          sud e la coesione territoriale, un  Commissario  unico  che
          subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
          del Commissario unico nominato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 26 aprile  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
          cessa dal proprio incarico alla data di  nomina  del  nuovo
          Commissario. 
                7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
          n. 243,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 18,  dopo  il  comma  8  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino  a
          un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e
          al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare  e  il  Ministro  per  il  Sud  e   la   coesione
          territoriale, che operano sulla base di specifiche  deleghe
          definite dal Commissario unico e per i quali si applica  la
          disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri  a  carico  del
          quadro  economico  degli  interventi.   Con   il   medesimo
          procedimento  di  cui  al   primo   periodo   si   provvede
          all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari".».