Art. 43 bis 
 
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
  somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato 
 
  1. L'importo di 35  milioni  di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4  novembre  2021
sul  capitolo  2368,  articolo   8,   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio  2021,  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree  terremotate,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione dei territori interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. 
  2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a  destinare
le risorse di cui al comma 1 del  presente  articolo  e  quelle  gia'
versate  nella  contabilita'  speciale  ai  sensi   del   comma   412
dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,   al
finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il  recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli  eventi  sismici,
da coordinare con gli interventi finanziati con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi di cui al presente comma, una  quota  non  superiore  a  5
milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri  strettamente  connessi  all'attuazione  degli  interventi
medesimi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016): 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
                2. Per l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
                4. Ai Presidenti delle Regioni in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
                5. Le donazioni raccolte mediante il numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389, come  sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
                6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato
          dei garanti previsto dagli atti  di  cui  al  comma  5,  e'
          integrato da un rappresentante  designato  dal  Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
          n.  394,  a  seguito  dell'implementazione  delle  previste
          soluzioni temporanee. 
                7. Alle donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  138,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133. 
                7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e
          gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000".». 
              - Si riporta il testo del  comma  412  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. - 1. - 411. Omissis. 
                412. L'importo di 40 milioni  di  euro,  quota  parte
          della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera  dei
          deputati e affluita al  bilancio  dello  Stato  in  data  6
          novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di
          previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2020,
          al fondo per la ricostruzione delle  aree  terremotate,  di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla  contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
          per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi
          sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 febbraio  2020.  Il  presente  comma  entra  in
          vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente
          legge nella Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento all'articolo 1,  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 20-bis.