Art. 43 ter 
 
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
  8, in materia di credito d'imposta per investimenti  nelle  regioni
  colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal
1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito  d'imposta  di
cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle  condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza  del
COVID-19" ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18-quater  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 18-quater (Credito d'imposta  per  investimenti
          nelle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi
          sismici). - 1. Nei  Comuni  delle  Regioni  Lazio,  Umbria,
          Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi  sismici  succedutisi
          dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge n. 189 del 2016 (91), il credito d'imposta di
          cui all'articolo 1, commi 98 e  seguenti,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  fino  al  31  dicembre  2021  e'
          attribuito nella misura del 25  per  cento  per  le  grandi
          imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per
          cento per le piccole imprese. 
                2. In relazione agli interventi di cui al comma 1  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
                3. La disposizione di cui al  comma  1  del  presente
          articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo
          economico, alla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino
          al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1
          si applica nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti dalla comunicazione della  Commissione  europea  C
          (2020) 1863 final,  del  19  marzo  2020,  recante  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 
                4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017  e  in  23,9
          milioni di euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».