Art. 43 quater 
 
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
  disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria 
 
  1. All'articolo 3 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da: «, nel  termine  di  trenta  giorni»
fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I progetti di edilizia sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione  raggiunto,  compresi  gli  interventi  gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario ad acta anche  avvalendosi  allo  scopo  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per  i  servizi
sanitari regionali. Ove necessario  in  relazione  alla  complessita'
degli interventi,  il  Commissario  ad  acta  puo'  nominare  esperti
individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa   effettuata
mediante avviso pubblico tra  persone  di  comprovata  esperienza  ed
elevata professionalita', nel rispetto delle  previsioni  del  quadro
economico generale degli interventi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 novembre 2020, n. 150,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181(Misure urgenti per  il
          rilancio del servizio sanitario della  regione  Calabria  e
          per il  rinnovo  degli  organi  elettivi  delle  regioni  a
          statuto ordinario) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Appalti, servizi e forniture  per  gli  enti
          del Servizio sanitario della  regione  Calabria,  programma
          operativo per la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  e
          progetti di edilizia sanitaria). -  1.  Il  Commissario  ad
          acta di cui  all'articolo  1,  provvede  in  via  esclusiva
          all'espletamento  delle  procedure  di   approvvigionamento
          avvalendosi degli strumenti di acquisto e  di  negoziazione
          aventi ad oggetto beni, servizi e  lavori  di  manutenzione
          messi  a  disposizione   dalla   societa'   CONSIP   S.p.A.
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti  della  Pubblica  amministrazione  ovvero,  previa
          convenzione, dalla centrale di  committenza  della  regione
          Calabria  o  di  centrali  di  committenza  delle   regioni
          limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori,  servizi
          e  forniture,  strumentali  all'esercizio   delle   proprie
          funzioni, di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di
          rilevanza comunitaria di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Resta  ferma,  in  ogni
          caso,  la  facolta'   di   avvalersi   del   Provveditorato
          interregionale   per   le   opere    pubbliche    per    la
          Sicilia-Calabria. Nell'espletamento  di  tale  funzione  il
          Commissario   ad   acta   puo'   delegare   ai   Commissari
          straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
          procedure di  cui  al  presente  comma,  da  svolgersi  nel
          rispetto delle medesime disposizioni. Agli  affidamenti  di
          appalti di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
          comunitaria provvedono i commissari  straordinari  nominati
          ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di  avocazione  e
          di sostituzione che il commissario ad acta puo'  esercitare
          in relazione al singolo affidamento. 
                2. Il Commissario ad acta adotta il  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete  territoriale  della  Regione,  gia'  previsto
          dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2019, n. 60. 
              3. I progetti di edilizia sanitaria  da  finanziare  ai
          sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
          qualunque  sia  *il  livello  di  progettazione  raggiunto,
          compresi gli interventi gia' inseriti nel  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete territoriale,  comprensivo  del  Programma  di
          ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma  5,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  e  gli
          interventi  inseriti  negli  accordi  di   programma   gia'
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  dell'articolo  2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  nonche'
          gli altri programmi sottoscritti  con  il  Ministero  della
          salute,  sono  attuati  dal  Commissario  ad   acta   anche
          avvalendosi   allo   scopo   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
          - Invitalia, previo parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali.  Ove  necessario  in  relazione
          alla complessita' degli interventi, il Commissario ad  acta
          puo'  nominare  esperti  individuati   all'esito   di   una
          selezione comparativa effettuata mediante  avviso  pubblico
          tra   persone   di   comprovata   esperienza   ed   elevata
          professionalita', nel rispetto delle previsioni del  quadro
          economico generale degli interventi.».