Art. 44 
 
            Disposizioni concernenti la societa' Alitalia 
                  in amministrazione straordinaria 
 
  1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  11-quater,   comma   9,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  puo'  essere  utilizzato,  nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il  rimborso  degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non  utilizzati  nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione  straordinaria,
anche  non  connessi  con  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in  cui  non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   al   trasferimento
all'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.A.   e   all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base  di  specifica  richiesta  dei   Commissari   straordinari   che
quantifica l'ammontare complessivo dei  titoli,  voucher  o  analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11-quater,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 11-quater (Disposizioni in materia di  Alitalia
          - Societa' Aerea Italiana S.p.a.).  -  1.  All'articolo  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre  2019,  n.  137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
          n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021". 
                2.  Nelle  more  della  decisione  della  Commissione
          europea  prevista  dall'articolo  79,  comma   4-bis,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  nonche'
          della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso  di
          esecuzione  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,
          l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia
          Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria  sono
          autorizzate alla prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,
          compresa la vendita di biglietti, che si intende  utilmente
          perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69,  comma  1,
          del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
                3.  A  seguito  della  decisione  della   Commissione
          europea  di  cui  all'articolo   79,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge n. 18 del 2020, e  in  conformita'  al  piano
          industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia -
          Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
          S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche
          mediante  trattativa  privata,   al   trasferimento,   alla
          societa' di  cui  al  citato  articolo  79,  dei  complessi
          aziendali individuati nel piano  e  pongono  in  essere  le
          ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione  del  piano
          industriale medesimo. Sono revocate le procedure  in  corso
          alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30  giugno
          2021, n. 99, dirette, anche ai sensi  dell'articolo  1  del
          decreto-legge n. 137 del 2019, come  da  ultimo  modificato
          dal comma 1 del presente  articolo,  al  trasferimento  dei
          complessi aziendali  che  risultino  incompatibili  con  il
          piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione
          della Commissione europea. 
                4. Il programma della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria e'  immediatamente  adeguato  dai  commissari
          straordinari alla decisione della  Commissione  europea  di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis,  del  decreto-legge
          n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
          all'adozione, per ciascun  compendio  di  beni  oggetto  di
          cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
          previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui  durata  si
          computa dalla data di  modifica,  possono  essere  adottate
          anche dopo la scadenza  del  termine  del  primo  programma
          autorizzato e possono prevedere la  cessione  a  trattativa
          privata anche di singoli beni, rami d'azienda  o  parti  di
          essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la  decisione  della
          Commissione europea. Il programma  predisposto  e  adottato
          dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
          industriale di cui al citato articolo 79,  comma  4-bis,  e
          alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
          effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata  la  cessione
          diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma  4-bis,
          del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali  del
          ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
          dalla  societa'  in  conformita'   alla   decisione   della
          Commissione europea. A  seguito  della  cessione  totale  o
          parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
          aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono  restituiti
          al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie  sugli
          aeroporti individuato ai sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
          95/93 del Consiglio,  del  18  gennaio  1993.  E'  altresi'
          autorizzata  l'autonoma  cessione,  anche  antecedentemente
          alla modifica del programma,  del  marchio  «Alitalia»,  da
          effettuarsi  nei  confronti  di  titolari  di  licenze   di
          esercizio  di  trasporto  aereo  o  di  certificazioni   di
          operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
          nel rispetto delle diposizioni europee,  anche  in  materia
          antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte  e
          la valorizzazione del marchio.  La  stima  del  valore  dei
          complessi oggetto della  cessione  puo'  essere  effettuata
          tramite perizia disposta da un soggetto  terzo  individuato
          dall'organo commissariale, previo parere  del  comitato  di
          sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre  giorni
          dalla  richiesta.   A   seguito   della   decisione   della
          Commissione europea  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis. 
                5. Il programma  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il
          piano di cui al comma 3, a prescindere dalle  verifiche  di
          affidabilita' del piano industriale previste  dall'articolo
          63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
          che potranno  non  essere  effettuate  dall'amministrazione
          straordinaria   in   quanto   assorbite   dalla    positiva
          valutazione da parte della Commissione  europea  del  piano
          medesimo. 
                6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
          i Commissari straordinari dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia  Cityliner   S.p.a.   in
          amministrazione straordinaria possono procedere,  anche  in
          deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
          regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  al  pagamento  degli
          oneri   e   dei   costi   funzionali   alla    prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
          aziendale nonche' di tutti i costi di  funzionamento  della
          procedura che  potranno  essere  antergati  ad  ogni  altro
          credito. 
                7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
          Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in
          amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
          in  tema  di  rapporti  di  lavoro,  sono   autorizzati   a
          sciogliere i contratti, anche ad  esecuzione  continuata  o
          periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti  da
          entrambe le parti, che non siano oggetto  di  trasferimento
          nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
          risultino piu' funzionali alla procedura. 
                8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
          dalla  decisione   della   Commissione   europea   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n.  18  del
          2020, integra  il  requisito  richiesto  dall'articolo  73,
          comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.  A
          far data dal decreto  di  revoca  dell'attivita'  d'impresa
          dell'Alitalia  -   Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
          dell'Alitalia   Cityliner   S.p.a.    in    amministrazione
          straordinaria,   che   potra'   intervenire    a    seguito
          dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali  di
          cui    al    programma    autorizzato,    l'amministrazione
          straordinaria prosegue con finalita'  liquidatoria,  i  cui
          proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
          in prededuzione dei crediti verso lo Stato. 
                9. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
          l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche'  di
          voucher  o  analoghi  titoli  emessi   dall'amministrazione
          straordinaria in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19 e non utilizzati alla  data  del  trasferimento
          dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo  e'
          erogato  esclusivamente  nell'ipotesi  in   cui   non   sia
          garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
          e' quantificato in misura pari all'importo  del  titolo  di
          viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  al
          trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
          e  all'Alitalia   Cityliner   S.p.a.   in   amministrazione
          straordinaria  delle  risorse  sulla  base   di   specifica
          richiesta dei commissari che dia conto dei  presupposti  di
          cui al presente comma. I commissari provvedono  mensilmente
          alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
          erogate ai sensi del presente comma. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                9-bis. Anche ai fini della salvaguardia  dei  livelli
          occupazionali e del reintegro dei  servizi  esternalizzati,
          quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza  a
          terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
          competenti sull'attuazione  del  piano  industriale  e  sul
          programma   di   investimenti   della   societa'   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
          e sugli aumenti di capitale deliberati. In  sede  di  prima
          applicazione  il  Ministro  riferisce  entro  il  31  marzo
          2022.».