Art. 45 
 
                Compensazione per le imprese agricole 
 
  1. All'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente: 
    «16. Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  europea  in
materia  di  aiuti  di  Stato,  per  le  imprese  agricole,  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo  1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  nell'articolo  31
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento
degli aiuti comunitari  e  nazionali,  gli  organismi  pagatori  sono
autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti
da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi  dell'articolo  18
del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  con  i  contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute  a  titolo  di
sanzione. A tale  fine,  l'istituto  previdenziale  comunica  in  via
informatica i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali  scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai  diretti  interessati,  anche  tramite  i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165.
In caso  di  contestazioni,  la  legittimazione  processuale  passiva
compete all'istituto previdenziale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della pesca, nonche' in materia  di  fiscalita'  d'impresa)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Interventi   urgenti   per   i   settori
          dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,  nonche'
          in materia di fiscalita' d'impresa). - 1. Per  il  triennio
          2006-2008 sono sospesi  gli  aumenti  di  aliquota  di  cui
          all'articolo 3, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  16
          aprile 1997, n. 146. 
                2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di  cui
          al  comma  1,   le   agevolazioni   contributive   previste
          dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e  5-ter,  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, e successive  modificazioni,  sono  cosi
          determinate: 
                  a)   nei    territori    montani    particolarmente
          svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura
          del 75 per cento dei contributi  a  carico  del  datore  di
          lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi  5,  5-bis  e
          5-ter, della legge n. 67 del 1988; 
                  b) nelle zone agricole  svantaggiate,  comprese  le
          aree  dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del  21  giugno  1999,  nonche'  i
          territori  dei  comuni  delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e
          Basilicata, la riduzione contributiva compete nella  misura
          del 68 per cento. 
                3. Al fine di verificare la possibilita' di  definire
          modalita' di estinzione dei debiti  dei  datori  di  lavoro
          agricoli  e  dei   lavoratori   autonomi   agricoli   verso
          l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (NPS),  ivi
          compresi quelli che hanno formato oggetto  di  cessione  ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  23  dicembre  1998,  n.
          448, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          e' istituita una Commissione di tre  esperti,  di  cui  uno
          designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e  uno
          dal Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali.  La
          Commissione  presenta  al  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri le proposte per l'estinzione dei  predetti  debiti
          entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono  sospesi  i
          giudizi pendenti e le procedure di riscossione  e  recupero
          relativi ai suddetti carichi contributivi  risultanti  alla
          data del 30 giugno 2005. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2006,  la  retribuzione
          imponibile  per  il   calcolo   dei   contributi   agricoli
          unificati, dovuti per  tutte  le  categorie  di  lavoratori
          agricoli a tempo determinato  e  indeterminato,  e'  quella
          indicata all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
                5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
          decorrenza ivi prevista, vale anche  ai  fini  del  calcolo
          delle  prestazioni  temporanee  in  favore   degli   operai
          agricoli a tempo determinato. 
                6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
          agricolo devono trasmettere  all'INPS  per  via  telematica
          trimestralmente, entro il mese successivo al  trimestre  di
          riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con  i
          dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo  dei  contributi,   per   l'implementazione   delle
          posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
          prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
          tecniche e procedurali. 
                7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende  agricole
          in attivita' devono  ripresentare  per  via  telematica  la
          denuncia  aziendale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 11  agosto  1993,  n.  375,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 44, comma 7,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. 
                8.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2006  la  denuncia
          aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  11
          agosto  1993,  n.  375,  deve  essere  trasmessa  per   via
          telematica, su apposito modello predisposto  dall'INPS.  Ai
          datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e'
          fatto   obbligo   di   inserire   nel   predetto    modello
          l'indicazione del tipo di coltura praticata  o  allevamento
          condotto, nonche' il  presunto  fabbisogno  di  manodopera.
          L'INPS procede alla verifica delle  denunce  aziendali  con
          priorita' a quelle  che  presentano  valori  di  manodopera
          impiegata inferiori  a  quelli  calcolati  sulla  base  dei
          valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto
          previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 
                9.  I  datori  di  lavoro  agricolo   effettuano   le
          comunicazioni  di  assunzione,  di  trasformazione   e   di
          cessazione    del    rapporto    di    lavoro     previste,
          rispettivamente, dall'articolo 9-bis del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.
          264,  e  successive  modificazioni,  per   via   telematica
          esclusivamente alle sedi INPS territorialmente  competenti.
          L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
          presente comma al servizio competente di  cui  all'articolo
          1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  nel  cui  ambito
          territoriale e' ubicata la sede di lavoro,  e  all'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL). 
                10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
          agricolo,  che,  ai  sensi   delle   vigenti   disposizioni
          legislative e della  contrattazione  collettiva  applicata,
          anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee  a
          carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
          di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
          di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
          ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per  il  tramite
          dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge  11  gennaio
          1979, n. 12, e  successive  modificazioni,  e  degli  altri
          soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
          gestione ed alla amministrazione del  personale  dipendente
          del settore agricolo. 
                11.  L'INPS,  nell'ambito  della  propria   autonomia
          organizzativa  e  della  vigente  dotazione   organica   di
          personale,  istituisce  un'apposita  struttura  centrale  e
          periferica  dedicata  alla  previdenza  agricola,  con   il
          compito di  attuare  le  relative  normative  e  gestire  i
          conseguenti rapporti con le aziende, i  lavoratori  e  loro
          rappresentanti,  sia  con  riferimento  al  versante  della
          contribuzione  sia  con  riferimento  al   versante   delle
          prestazioni. La struttura, a livello centrale, e'  affidata
          ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente  al
          direttore generale. 
                12. Al fine di  rendere  piu'  efficaci  i  controlli
          finalizzati  all'emersione   del   lavoro   irregolare   in
          agricoltura,  l'INPS  e  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia'  assegnate  a
          legislazione    vigente,     procedono     sistematicamente
          all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
          riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni  e
          agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e  alle
          particelle catastali sulle quali insistono i terreni. 
                  13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15  del
          presente articolo, pari a 304 milioni di  euro  per  l'anno
          2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369  milioni
          di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
                  a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno  2006,  a
          48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2008, mediante  utilizzo  delle
          maggiori entrate recate dai commi 1 e 2; 
                  b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006,  a
          288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di  euro
          per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno   2009,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le  aree
          sottoutilizzate di cui  all'articolo  61,  comma  1,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  come  rideterminata  dalle
          tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
          dell'invarianza del fabbisogno e  dell'indebitamento  netto
          delle  pubbliche  amministrazioni,  l'importo  relativo  al
          limite di cui al comma 33 dell'articolo 1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
          percentuale stabilita dal comma 34  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 266 del 2005  e'  rideterminata  in  misura
          corrispondente ad una riduzione  dei  pagamenti  per  spese
          relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
          il predetto Fondo per le aree  sottoutilizzate  e'  ridotto
          per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro. 
                14. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                15. L' articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato. 
                16.  Fermo  restando  il  rispetto  della   normativa
          europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  per  le  imprese
          agricole,  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 10, comma 7, del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  nell'  articolo  1,
          comma 553, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  ,  e
          nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, in  sede  di  pagamento  degli  aiuti  comunitari  e
          nazionali,  gli  organismi  pagatori  sono  autorizzati   a
          compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti  da
          diritti   posti   precedentemente   in   pegno   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
          102, con i  contributi  previdenziali  dovuti  dall'impresa
          agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
          degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi  di  legge  a
          qualsiasi titolo maturati e le somme  dovute  a  titolo  di
          sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in
          via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
          scaduti contestualmente all'Agenzia per  le  erogazioni  in
          agricoltura, a tutti gli organismi pagatori  e  ai  diretti
          interessati,  anche  tramite  i   Centri   autorizzati   di
          assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi  dell'articolo
          3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165.  In
          caso  di  contestazioni,  la   legittimazione   processuale
          passiva compete all'istituto previdenziale. 
                17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
          con i commi da 1 a 16.».