Art. 46 Fondi per il rilancio del sistema sportivo 1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attivita', per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della societa' Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 630, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 629. Omissis. 630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 33. Omissis. 34. Al fine di garantire la sostenibilita' della riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Omissis.».