Art. 46 
 
             Fondi per il rilancio del sistema sportivo 
 
  1. Al fine di potenziare il  supporto  agli  organismi  sportivi  e
consentire la ripresa delle relative attivita', per l'anno  2021,  e'
riconosciuto  un  contributo  di  euro  27.200.000  in  favore  della
societa' Sport e Salute  S.p.A.,  destinato  al  finanziamento  degli
organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630,  terzo  periodo,
della  legge   30   dicembre   2018,   n.145.   All'onere   derivante
dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 630, dell'art. 1, della
          legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 629. Omissis. 
                630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello  di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  45  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 1,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 33. Omissis. 
                34. Al fine  di  garantire  la  sostenibilita'  della
          riforma del lavoro sportivo, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          apposito fondo, con dotazione di 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per  l'anno  2022,  per
          finanziare nei predetti limiti l'esonero,  anche  parziale,
          dal versamento dei contributi previdenziali a carico  delle
          federazioni   sportive   nazionali,   discipline   sportive
          associate, enti  di  promozione  sportiva,  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche,  con  esclusione  dei
          premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
          atleti,   allenatori,   istruttori,   direttori    tecnici,
          direttori sportivi, preparatori  atletici  e  direttori  di
          gara. 
              Omissis.».