Art. 47 
 
  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende 
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui risultino  applicate  le  misure  previste  dall'articolo
94-bis, il tribunale valuta  se  adottare  in  loro  sostituzione  il
provvedimento di cui al comma 2, lettera b)»; 
    b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale,  sentiti
il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale
competente, il prefetto  che  ha  adottato  l'informazione  antimafia
interdittiva nonche'»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Il  provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti  di  cui
all'articolo  94.  Lo  stesso  provvedimento  e'   comunicato   dalla
cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha  sede
legale  l'impresa,  ai  fini  dell'aggiornamento  della  banca   dati
nazionale unica della documentazione antimafia  di  cui  all'articolo
96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione  delle  misure  di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34-bis,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
          1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo
          34  risulta  occasionale,  il  tribunale   dispone,   anche
          d'ufficio,  il  controllo   giudiziario   delle   attivita'
          economiche e delle aziende di cui al medesimo comma  1,  se
          sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il
          pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose   idonee   a
          condizionarne  l'attivita'.  Nel  caso  in  cui   risultino
          applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il tribunale
          valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di
          cui al comma 2, lettera b). 
                2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
          per un periodo non inferiore a un anno e  non  superiore  a
          tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
          puo': 
                  a) imporre nei confronti di chi ha  la  proprieta',
          l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende  di  cui
          al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al  nucleo
          di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,  ovvero
          del luogo in  cui  si  trovano  i  beni  se  si  tratta  di
          residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
          di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto  o  di
          pagamento effettuati, gli atti di pagamento  ricevuti,  gli
          incarichi professionali, di amministrazione o  di  gestione
          fiduciaria ricevuti e gli altri atti o  contratti  indicati
          dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000  o  del
          valore superiore stabilito dal tribunale  in  relazione  al
          reddito della persona o al patrimonio e al volume  d'affari
          dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro  dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente; 
                  b) nominare un giudice delegato e un amministratore
          giudiziario,  il  quale  riferisce  periodicamente,  almeno
          bimestralmente, gli esiti dell'attivita'  di  controllo  al
          giudice delegato e al pubblico ministero. 
                3. Con il provvedimento di cui alla  lettera  b)  del
          comma   2,    il    tribunale    stabilisce    i    compiti
          dell'amministratore giudiziario finalizzati alle  attivita'
          di controllo e puo' imporre l'obbligo: 
                  a) di non cambiare la sede, la denominazione  e  la
          ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione  degli
          organi di amministrazione, direzione e vigilanza e  di  non
          compiere   fusioni   o    altre    trasformazioni,    senza
          l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 
                  b) di adempiere ai doveri informativi di  cui  alla
          lettera a) del comma 2  nei  confronti  dell'amministratore
          giudiziario; 
                  c) di  informare  preventivamente  l'amministratore
          giudiziario circa eventuali forme  di  finanziamento  della
          societa' da parte dei soci o di terzi; 
                  d) di  adottare  ed  efficacemente  attuare  misure
          organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e  24-ter
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
          modificazioni; 
                  e)   di   assumere   qualsiasi   altra   iniziativa
          finalizzata  a  prevenire  specificamente  il  rischio   di
          tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 
                4.  Per  verificare  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 3, il tribunale  puo'  autorizzare
          gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  ad
          accedere presso  gli  uffici  dell'impresa  nonche'  presso
          uffici pubblici, studi professionali,  societa',  banche  e
          intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni  e
          copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in  cui
          venga accertata la violazione di una  o  piu'  prescrizioni
          ovvero  ricorrano  i  presupposti  di  cui   al   comma   1
          dell'articolo    34,    il    tribunale    puo'    disporre
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 
                5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
          controllo giudiziario puo' proporre istanza di  revoca.  In
          tal caso il tribunale fissa l'udienza  entro  dieci  giorni
          dal deposito dell'istanza e provvede  nelle  forme  di  cui
          all'articolo  127   del   codice   di   procedura   penale.
          All'udienza partecipano il giudice  delegato,  il  pubblico
          ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. 
                6. Le imprese destinatarie di informazione  antimafia
          interdittiva  ai  sensi  dell'articolo  84,  comma  4,  che
          abbiano proposto l'impugnazione del relativo  provvedimento
          del prefetto, possono richiedere  al  tribunale  competente
          per le misure di prevenzione l'applicazione  del  controllo
          giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
          articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
          competente, il  prefetto  che  ha  adottato  l'informazione
          antimafia   interdittiva   nonche'   gli   altri   soggetti
          interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice
          di  procedura  penale,  accoglie  la  richiesta,   ove   ne
          ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla  base
          della  relazione  dell'amministratore   giudiziario,   puo'
          revocare il controllo giudiziario e,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti,   disporre   altre   misure   di   prevenzione
          patrimoniali. 
              7.  Il  provvedimento  che  dispone   l'amministrazione
          giudiziaria  prevista  dall'articolo  34  o  il   controllo
          giudiziario ai sensi  del  presente  articolo  sospende  il
          termine di  cui  all'articolo  92,  comma  2,  nonche'  gli
          effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento  e'
          comunicato dalla  cancelleria  del  tribunale  al  prefetto
          della provincia in cui ha sede legale  l'impresa,  ai  fini
          dell'aggiornamento della banca dati nazionale  unica  della
          documentazione antimafia di  cui  all'articolo  96,  ed  e'
          valutato anche ai fini dell'applicazione  delle  misure  di
          cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».