Art. 48 
 
Contraddittorio  nel  procedimento  di   rilascio   dell'interdittiva
                              antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Procedimento  di
rilascio delle informazioni antimafia»; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i
presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva
ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui
all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di
celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e'
assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche'
per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero
l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con
decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui
all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione. 
        2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui
al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria: 
          a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a
situazioni di agevolazione occasionale; 
          b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le
modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di
tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata
l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente
lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione. 
        2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in
contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi
sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi
variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di
infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione  ai  fini
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »; 
    b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7.  Il  prefetto  competente  all'adozione   dell'informazione
antimafia, sulla  base  della  documentazione  e  delle  informazioni
acquisite nel corso dell'accesso, puo' invitare in sede di  audizione
personale  i  soggetti  interessati  a  produrre  ogni   informazione
ritenuta utile, anche allegando  elementi  documentali,  qualora  non
ricorrano particolari esigenze di celerita' del  procedimento  ovvero
esigenze  di  tutela  di  informazioni  che,  se   disvelate,   siano
suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o  attivita'
processuali  in  corso,  ovvero   l'esito   di   altri   procedimenti
amministrativi  finalizzati  alla  prevenzione  delle   infiltrazione
mafiose. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 92 e 93, del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni
          antimafia). - 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
                2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  91,
          comma  6,  quando  dalla  consultazione  della  banca  dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 o di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
          verifiche e rilascia l'informazione antimafia  interdittiva
          entro trenta giorni dalla data della consultazione.  Quando
          le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
          prefetto    ne    da'    comunicazione    senza     ritardo
          all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
          acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
          procede con le stesse  modalita'  quando  la  consultazione
          della  banca  dati  nazionale  unica  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
                2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli
          esiti delle  verifiche  disposte  ai  sensi  del  comma  2,
          ritenga   sussistenti   i   presupposti   per    l'adozione
          dell'informazione   antimafia   interdittiva   ovvero   per
          procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo
          94-bis, e non ricorrano particolari esigenze  di  celerita'
          del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione   al
          soggetto interessato, indicando  gli  elementi  sintomatici
          dei  tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Con   tale
          comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti
          giorni per presentare osservazioni  scritte,  eventualmente
          corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione,
          da effettuare secondo le modalita'  previste  dall'articolo
          93, commi 7, 8 e 9.  In  ogni  caso,  non  possono  formare
          oggetto  della  comunicazione  di  cui  al  presente  comma
          elementi informativi  il  cui  disvelamento  sia  idoneo  a
          pregiudicare  procedimenti   amministrativi   o   attivita'
          processuali in corso, ovvero l'esito di altri  accertamenti
          finalizzati alla prevenzione delle  infiltrazioni  mafiose.
          La predetta comunicazione sospende,  con  decorrenza  dalla
          relativa data di invio, il termine di cui all'articolo  92,
          comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro
          sessanta giorni dalla  data  di  ricezione  della  predetta
          comunicazione. 
                2-ter. Al termine della procedura in  contraddittorio
          di cui al comma 2-bis, il  prefetto,  ove  non  proceda  al
          rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: 
                  a)  dispone  l'applicazione  delle  misure  di  cui
          all'articolo 94-bis, dandone  comunicazione,  entro  cinque
          giorni,  all'interessato  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'articolo 76,  comma  6,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici  dei
          tentativi di infiltrazione mafiosa  siano  riconducibili  a
          situazioni di agevolazione occasionale; 
                  b) adotta  l'informazione  antimafia  interdittiva,
          procedendo  alla  comunicazione  all'interessato  entro  il
          termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso
          di sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa.  Il
          prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai
          sensi  della  presente  lettera,   verifica   altresi'   la
          sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
          di cui all'articolo 32,  comma  10,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014,  n.  114  e,  in  caso  positivo,  ne
          informa  tempestivamente   il   Presidente   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                2-quater.  Nel  periodo  tra   la   ricezione   della
          comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione  della
          procedura in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di
          denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale,  della
          composizione degli organi di amministrazione,  direzione  e
          vigilanza, la  sostituzione  degli  organi  sociali,  della
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   della
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni
          o  comunque  qualsiasi  variazione  dell'assetto   sociale,
          organizzativo, gestionale e patrimoniale delle  societa'  e
          imprese interessate dai tentativi di infiltrazione  mafiosa
          possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione
          dell'informazione interdittiva antimafia. 
                3. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  2,  primo
          periodo, ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i
          soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e  2,  procedono
          anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
          i finanziamenti, le agevolazioni e le altre  erogazioni  di
          cui  all'articolo  67  sono  corrisposti  sotto  condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
                4. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
                5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.». 
                «Art.  93  (Poteri  di  accesso  e  accertamento  del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'articolo  5,  comma  3,  del   decreto   del   Ministro
          dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
                2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
                3. Al termine degli accessi ed accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
                4. Il prefetto, acquisita  la  relazione  di  cui  al
          comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se
          dai  dati  raccolti   possano   desumersi,   in   relazione
          all'impresa oggetto di accertamento  e  nei  confronti  dei
          soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi  modo
          le scelte o gli  indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi
          relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91,  comma  6.  In
          tal  caso,  il  prefetto  emette,  entro  quindici   giorni
          dall'acquisizione della relazione  del  gruppo  interforze,
          l'informazione  interdittiva,  previa  eventuale  audizione
          dell'interessato  secondo  le  modalita'  individuate   dal
          successivo comma 7. 
                5. Qualora si tratti di impresa avente sede in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
                6. 
                7.    Il     prefetto     competente     all'adozione
          dell'informazione    antimafia,    sulla     base     della
          documentazione e delle  informazioni  acquisite  nel  corso
          dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione  personale
          i  soggetti  interessati  a  produrre   ogni   informazione
          ritenuta  utile,  anche  allegando  elementi   documentali,
          qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del
          procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che,
          se   disvelate,   siano   suscettibili   di    pregiudicare
          procedimenti  amministrativi  o  attivita'  processuali  in
          corso, ovvero l'esito di altri procedimenti  amministrativi
          finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. 
                8. All'audizione di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
                9. Dell'audizione viene redatto apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
                10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui
          al presente articolo devono essere inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'articolo
          5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
          data 14 marzo 2003. 
                11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei  dati
          di  cui  al  precedente  comma  su  tutto   il   territorio
          nazionale,  il  personale  incaricato  di   effettuare   le
          attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si  avvale
          di apposite schede informative predisposte dalla  Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  Territoriali  del
          Governo.».