Art. 48 bis 
 
    Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 83,  comma  3-bis,  le  parole:  «europei  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000
euro o di fondi»; 
  b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000»  e'  sostituita
dalla seguente: «25.000». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  83  e  91,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione
          antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici, anche costituiti in stazioni  uniche  appaltanti,
          gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro  ente
          pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
          Stato o da altro ente pubblico nonche' i  concessionari  di
          lavori  o  di  servizi  pubblici,   devono   acquisire   la
          documentazione antimafia di cui all'articolo  84  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   e   forniture
          pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire   i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
                2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai
          contraenti generali di cui  all'articolo  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  seguito  denominati
          «contraente generale». 
                3. La  documentazione  di  cui  al  comma  1  non  e'
          comunque richiesta: 
                  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al
          comma 1; 
                  b) per i rapporti fra i soggetti  pubblici  di  cui
          alla lettera a) ed altri soggetti,  anche  privati,  i  cui
          organi  rappresentativi  e  quelli   aventi   funzioni   di
          amministrazione  e  di  controllo  sono   sottoposti,   per
          disposizione di legge o di regolamento,  alla  verifica  di
          particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere  la
          sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza
          o di divieto di cui all'articolo 67; 
                  c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o
          licenze di polizia di competenza delle autorita'  nazionali
          e provinciali di pubblica sicurezza; 
                  d) per la stipulazione o approvazione di  contratti
          e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
          attivita' agricole  o  professionali,  non  organizzate  in
          forma  di  impresa,  nonche'  a  favore  di  chi   esercita
          attivita' artigiana  in  forma  di  impresa  individuale  e
          attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale  in  forma
          individuale; 
                  e) per  i  provvedimenti,  ivi  inclusi  quelli  di
          erogazione,  gli  atti  ed  i  contratti  il   cui   valore
          complessivo non supera i 150.000 euro. 
                3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e'  sempre
          prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
          zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
          sostegno  previsti  dalla  politica  agricola   comune,   a
          prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
          terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo   acquisiti,   che
          usufruiscono di fondi europei per un  importo  superiore  a
          25.000 euro o di fondi statali per un importo  superiore  a
          5.000 euro.». 
                «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  devono   acquisire
          l'informazione di cui all'articolo 84, comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: 
                  a) pari o  superiore  a  quello  determinato  dalla
          legge in attuazione delle direttive comunitarie in  materia
          di opere e lavori pubblici, servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                  b) superiore a 150.000 euro per le  concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
                1-bis. L'informazione antimafia e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 25.000 euro. 
                2. E' vietato, a pena di nullita',  il  frazionamento
          dei  contratti,  delle  concessioni  o   delle   erogazioni
          compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del  presente
          articolo. 
                3.  La  richiesta  dell'informazione  antimafia  deve
          essere effettuata attraverso la banca dati nazionale  unica
          al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
                4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
                  a)  la  denominazione  dell'amministrazione,  ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                  b)   l'oggetto   e   il   valore   del   contratto,
          subcontratto, concessione o erogazione; 
                  c) gli estremi della deliberazione  dell'appalto  o
          della  concessione  ovvero   del   titolo   che   legittima
          l'erogazione; 
                  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
                  e). 
                5. Il prefetto competente  estende  gli  accertamenti
          pure  ai  soggetti  che  risultano  poter  determinare   in
          qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.  Per
          le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
          nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
          nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
                6. Il prefetto puo', altresi', desumere il  tentativo
          di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 
                7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
                7-bis.  Ai   fini   dell'adozione   degli   ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
                  a)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5,  comma
          1, e 17, comma 1; 
                  b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
          che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
                  c) alla camera di commercio del luogo dove ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
                  d) al prefetto che ha disposto l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
                  e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,
          presso la direzione investigativa antimafia; 
                  f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
          ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  g) all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato per le finalita' previste dall'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                  h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
                  i) al Ministero dello sviluppo economico; 
                  l)  agli  uffici  delle  Agenzie   delle   entrate,
          competenti per il luogo dove ha sede legale  l'impresa  nei
          cui   confronti   e'   stato    richiesto    il    rilascio
          dell'informazione antimafia.».