Art. 49 bis 
 
Cambiamento della sede del soggetto  sottoposto  a  verifica  per  il
               rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 86: 
  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I legali  rappresentati  degli  organismi  societari  hanno
l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2,  nelle  more  dell'emanazione  della  documentazione
antimafia,  l'intervenuto  cambiamento   della   sede   dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»; 
  2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli  obblighi  di  cui  ai  commi  3  e
3-bis»; 
  b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria  con
rappresentanza del soggetto sottoposto a  verifica,  successivo  alla
richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il
cambiamento della competenza del  prefetto  cui  spetta  il  rilascio
della comunicazione antimafia, come determinata ai  sensi  del  comma
2». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  86  e  87  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 86 (Validita' della documentazione  antimafia).
          - 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti  di
          cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui
          all'articolo 88, ha una validita' di sei  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione. 
                2. L'informazione antimafia, acquisita  dai  soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi  dalla
          data  dell'acquisizione,  salvo  che   non   ricorrano   le
          modificazioni di cui al comma 3. 
                2-bis.  Fino   all'attivazione   della   banca   dati
          nazionale unica, la documentazione antimafia,  nei  termini
          di validita' di cui ai commi  1  e  2,  e'  utilizzabile  e
          produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi
          da quello per il quale e' stata  acquisita,  riguardanti  i
          medesimi soggetti. 
                3. I legali rappresentanti degli organismi societari,
          nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
          dell'assetto societario o  gestionale  dell'impresa,  hanno
          l'obbligo di trasmettere al  prefetto,  che  ha  rilasciato
          l'informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai   quali
          risulta  l'intervenuta   modificazione   relativamente   ai
          soggetti  destinatari  di  verifiche   antimafia   di   cui
          all'articolo 85. 
                3-bis.  I  legali   rappresentati   degli   organismi
          societari hanno l'obbligo di comunicare al  prefetto  e  ai
          soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  nelle  more
          dell'emanazione     della     documentazione     antimafia,
          l'intervenuto   cambiamento   della   sede    dell'impresa,
          trasmettendo gli atti dai quali esso risulta. 
                4. La violazione degli obblighi di cui ai commi  3  e
          3-bis e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da 20.000 euro  a  60.000  euro.  Per  il  procedimento  di
          accertamento e di  contestazione  dell'infrazione,  nonche'
          per quello di  applicazione  della  relativa  sanzione,  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal
          prefetto. 
                5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e  2,
          che acquisiscono la comunicazione antimafia,  di  data  non
          anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia,  di  data
          non anteriore a  dodici  mesi,  adottano  il  provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione antimafia.». 
                «Art. 87 (Competenza al rilascio della  comunicazione
          antimafia). - 1. La comunicazione  antimafia  e'  acquisita
          mediante consultazione della banca dati nazionale unica  da
          parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,  comma  1,
          debitamente autorizzati, salvo i casi di  cui  all'articolo
          88, commi 2, 3 e 3-bis. 
                2. Nei casi di cui all'articolo  88,  commi  2,  3  e
          3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata: 
                  a) dal prefetto della provincia in cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
                  b) dal prefetto della provincia in cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
                2-bis. Il mutamento della sede legale  o  della  sede
          secondaria con rappresentanza  del  soggetto  sottoposto  a
          verifica,  successivo   alla   richiesta   della   pubblica
          amministrazione interessata, non  comporta  il  cambiamento
          della competenza del prefetto cui spetta il rilascio  della
          comunicazione antimafia,  come  determinata  ai  sensi  del
          comma 2. 
                3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          nazionale unica di cui al successivo capo V.».