Art. 5 
 
                   Semplificazione delle procedure 
               riguardanti gli investimenti ferroviari 
 
  1. Al  fine  di  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa
e resilienza di cui al regolamento  (UE)  2021/  241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31  marzo  dell'anno  di  scadenza  del
contratto  di  programma  di  cui  all'articolo  15,   un   documento
strategico,   con   validita'   di   norma   quinquennale,    recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di  passeggeri
e  merci  per  ferrovia,  delle  attivita'  per  la  gestione  e   il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
ambientale, economica  e  sociale  degli  interventi  e  i  necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale  anche  con  riferimento  agli  effetti   dei   cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi  strategici  in  materia  di  mobilita'  ferroviaria,  con
particolare riferimento a: programmi di  sicurezza  e  di  resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi  di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni  con  riferimento  alla  rete  del  Sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo  livello;
interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari
da sottoporre a revisione progettuale; attivita'  relative  al  fondo
per la progettazione degli interventi e le  relative  indicazioni  di
priorita'  strategica;  individuazione  delle  priorita'  strategiche
relative  ai  collegamenti  di  ultimo  miglio  dei  porti  e   degli
aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,   con   la   specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18;  le  linee
strategiche   delle   sperimentazioni   relative   alle   innovazioni
tecnologiche e ambientali; la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  la
manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura  ferroviaria;   le
metodologie  di  valutazione  degli  investimenti,  con   particolare
riferimento   alla   sostenibilita'   ambientale    e    sociale    e
all'accessibilita' per le  persone  con  disabilita';  i  criteri  di
valutazione delle prestazioni  rese  dal  gestore  e  delle  relative
penalita'.»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si esprimono sul documento strategico nel termine  di  trenta  giorni
dalla  sua  ricezione,  decorso   il   quale   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione
di detto documento con proprio decreto. Il  documento  strategico  e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre  anni  o  comunque  in  caso  di
mutamento  degli  scenari  di  carattere  eccezionale,   secondo   le
modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»; 
    b) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un  periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per  l'attuazione
delle   strategie   di   sviluppo   sostenibile   dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  come  individuate  nel   documento   di   cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire  altresi'  la  programmazione
degli investimenti, anche  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge, relativi  alla  manutenzione,  al  rinnovo  e  alla  sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno  precedente  all'inizio
di  ciascun  quinquennio  programmatorio  sottopone  lo   schema   di
contratto all'approvazione del Comitato inter-  ministeriale  per  la
programmazione economica e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  che
adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa  l'organismo  di
regolazione, che si esprime entro quindici  giorni  relativamente  ai
profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura,  i
richiedenti e, su  loro  richiesta,  i  richiedenti  potenziali,  sul
contenuto  dello  schema  di  contratto  di  programma,  al  fine  di
consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che  esso  sia
sottoposto all'approvazione del CIPESS. La  delibera  del  CIPESS  e'
sottoposta al controllo di legittimita'  da  parte  della  Corte  dei
conti ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  5,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214.  Al  fine  di  permettere  una  piu'  celere
realizzazione   degli   interventi   ferroviari,   e'   ammessa    la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS,  che  diviene
efficace limitatamente a quanto  oggetto  di  registrazione.  In  tal
caso, il CIPESS  puo'  adottare,  su  richiesta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  d'intesa  con   il
Ministro dell'economia e delle finanze, una  delibera  integrativa  o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema  di  contratto  di
programma e' sottoscritto tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della  Corte  dei  conti
della delibera di approvazione  del  medesimo  schema  da  parte  del
CIPESS. Il contratto di programma e' trasmesso, entro  cinque  giorni
dalla sottoscrizione, dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al  CIPESS,  con  apposita  informativa.  Gli  investimenti
ferroviari autorizzati e finanziati  da  specifiche  disposizioni  di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di  programma  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  di  dette  disposizioni   e   ne
costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti  di  cui  al  comma
2-bis  danno  evidenza  di   tali   investimenti   e   dei   relativi
finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle  disposizioni
di legge.»; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
provvedono  alla  sottoscrizione  degli  aggiornamenti  annuali   del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo  1,  comma  7.  Gli  aggiornamenti  di
importo pari o inferiore  a  5  miliardi  di  euro  complessivi  sono
approvati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5  miliardi  di  euro,  al  netto  delle  risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di  cui  al  comma  2.  Gli  aggiornamenti,   entro   cinque   giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter. 
        2-ter. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  riferisce  annualmente  alle  Camere  sullo   stato   di
attuazione dei contratti di programma.»; 
      4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1,  comma  7,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,». 
  2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026,  il  documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari  e
alla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31  dicembre  2021  e  lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022. 
  3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di  trasmissione  al  Parlamento  dei  contratti  di  servizio  delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»; 
    b) all'articolo 1: 1) al comma  1,  le  parole  «i  contratti  di
programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis  e'  abrogato;  3)  al
comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti:  «di
servizio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione  europea  L
          57 del 18 febbraio 2021. 
              - Il testo del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59
          "Misure urgenti relative al Fondo  complementare  al  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti
          per gli investimenti" convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 15, del decreto
          legislativo  15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Il
          presente decreto disciplina: 
                  a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
          dell'infrastruttura   ferroviaria   adibita    a    servizi
          ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita'  di
          trasporto per ferrovia delle imprese  ferroviarie  operanti
          in Italia; 
                  b) i  criteri  che  disciplinano  il  rilascio,  la
          proroga o la modifica delle licenze per la  prestazione  di
          servizi di trasporto ferroviario  da  parte  delle  imprese
          ferroviarie stabilite in Italia; 
                  c) i principi e le  procedure  da  applicare  nella
          determinazione e nella riscossione dei  canoni  dovuti  per
          l'utilizzo   dell'infrastruttura   ferroviaria   ed   anche
          nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura. 
                2. Il presente decreto non si applica: 
                  a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
          adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
          che esercitano  unicamente  servizi  di  trasporto  urbano,
          extraurbano o regionale su tali reti; 
                  b) alle reti ferroviarie  adibite  unicamente  alla
          prestazione di servizi passeggeri  urbani  e  suburbani  ed
          alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente  servizi
          di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti; 
                  c) alle infrastrutture ferroviarie private  adibite
          unicamente alle operazioni  merci  del  proprietario  delle
          stesse  infrastrutture  ed  alle  imprese  ferroviarie  che
          effettuano  solo  servizi  di  trasporto  merci   su   tali
          infrastrutture. 
                3. In  deroga  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  se
          l'impresa  ferroviaria  e'  controllata,   direttamente   o
          indirettamente, da un'impresa o altra entita' che  effettua
          o integra servizi  di  trasporto  ferroviario  diversi  dai
          servizi urbani, suburbani o regionali, a  siffatta  impresa
          ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4,  5,
          11 e 16. 
                4. Le  reti  ferroviarie  rientranti  nell'ambito  di
          applicazione del presente  decreto  e  per  le  quali  sono
          attribuite  alle  regioni  le  funzioni  e  i  compiti   di
          programmazione e di amministrazione ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  sono  regolate,  con
          particolare riferimento a quanto  attiene  all'utilizzo  ed
          alla gestione  di  tali  infrastrutture,  all'attivita'  di
          trasporto   per   ferrovia,   al   diritto    di    accesso
          all'infrastruttura ed alle  attivita'  di  ripartizione  ed
          assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla  base
          dei principi  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, che  istituisce  un  unico  spazio
          ferroviario europeo e del presente decreto. 
                5. Per le  reti  di  cui  al  comma  4,  le  funzioni
          dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37,  sono
          svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,  sulla  base  dei  principi  stabiliti  dalla
          direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto. 
                6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  sentito  l'organismo  di
          regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t),  un
          decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti
          ferroviarie di cui al comma 4. Nelle  more  dell'emanazione
          del decreto di cui al primo periodo, si applica il  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  5
          agosto  2005.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno
          quinquennale,  ad  apportare  le  necessarie  modifiche  al
          decreto  di  cui  al  primo  periodo,   per   tener   conto
          dell'evoluzione del mercato di settore.  Le  esclusioni  di
          infrastrutture  ferroviarie  locali   che   non   rivestono
          importanza strategica  per  il  funzionamento  del  mercato
          ferroviario   sono    preventivamente    notificate    alla
          Commissione   europea   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE  del
          Parlamento   europeo   e   del    Consiglio,    nell'ambito
          dell'attivita' istruttoria  di  aggiornamento  del  decreto
          ministeriale. 
                7.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
          parlamentari   e   alla   Conferenza   Unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del  contratto
          di  programma  di  cui  all'articolo   15,   un   documento
          strategico, con validita' di  norma  quinquennale,  recante
          l'illustrazione delle esigenze in materia di  mobilita'  di
          passeggeri e merci per ferrovia,  delle  attivita'  per  la
          gestione  e  il  rafforzamento  del  livello  di   presidio
          manutentivo  della  rete,  nonche'   l'individuazione   dei
          criteri di  valutazione  della  sostenibilita'  ambientale,
          economica e sociale degli interventi e i necessari standard
          di   sicurezza   e   di   resilienza    dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale anche con  riferimento  agli  effetti
          dei  cambiamenti   climatici.   Il   documento   strategico
          contiene, altresi', la descrizione degli assi strategici in
          materia   di   mobilita'   ferroviaria,   con   particolare
          riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle
          infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi
          di legge; programmi di sviluppo tecnologico  per  aumentare
          la capacita' e migliorare le  prestazioni  con  riferimento
          alla rete del Sistema  nazionale  integrato  dei  trasporti
          (SNIT) di primo e secondo  livello;  interventi  prioritari
          sulle  direttrici,   nonche'   interventi   prioritari   da
          sottoporre a revisione progettuale; attivita'  relative  al
          fondo per la progettazione degli interventi e  le  relative
          indicazioni di priorita' strategica;  individuazione  delle
          priorita' strategiche relative ai  collegamenti  di  ultimo
          miglio dei porti e degli aero-porti;  localizzazione  degli
          interventi, con  la  specifica  indicazione  di  quelli  da
          realizzarsi nelle regioni del  Mezzogiorno  in  conformita'
          agli obbiettivi di cui all'articolo  7-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  18;  le
          linee  strategiche  delle  sperimentazioni  relative   alle
          innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione  dei
          fabbisogni  per   la   manutenzione   e   i   servizi   per
          l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione
          degli  investimenti,  con  particolare   riferimento   alla
          sostenibilita' ambientale e sociale ed e all'accessibilita'
          per le persone con disabilita'; i  criteri  di  valutazione
          delle  prestazioni  rese  dal  gestore  e  delle   relative
          penalita'. 
                7-bis. Le Commissioni parlamentari  e  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento  strategico
          nel termine di trenta giorni dalla sua  ricezione,  decorso
          il  quale  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili  procede  all'approvazione  di  detto
          documento con proprio decreto. Il documento  strategico  e'
          sottoposto ad aggiornamento dopo tre  anni  o  comunque  in
          caso di mutamento degli scenari di  carattere  eccezionale,
          secondo le modalita' indicate nel comma 7  e  nel  presente
          comma. 
                8.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   non
          pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio  del  26  febbraio  2014,  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei  servizi  postali  e  che
          abroga la direttiva 2004/17/CE,  recepita  dal  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50.» 
                «Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti  tra  il
          gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e  lo
          Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da  uno
          o piu' contratti di programma.  I  contratti  di  programma
          sono stipulati per un periodo minimo di  cinque  anni,  per
          l'attuazione  delle  strategie  di   sviluppo   sostenibile
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come  individuate
          nel documento  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  e  per
          definire altresi'  la  programmazione  degli  investimenti,
          anche  previsti  da  specifiche  disposizioni   di   legge,
          relativi alla manutenzione, al  rinnovo  e  alla  sicurezza
          dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei  principi
          e  parametri  fondamentali  di  cui  all'allegato  II   del
          presente decreto. Le condizioni dei contratti di  programma
          e la struttura dei pagamenti  ai  fini  dell'erogazione  di
          fondi al gestore  dell'infrastruttura  sono  concordate  in
          anticipo e coprono l'intera  durata  del  contratto.  Nelle
          more della stipula dei nuovi contratti di programma per  il
          periodo 2016-2020 e sino  all'efficacia  degli  stessi,  il
          contratto di programma parte servizi  2012-2014,  stipulato
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
          Ferroviaria Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai  medesimi
          patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
          alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
          dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. 
                2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto attiene  ai  profili  finanziari,
          entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio  di
          ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo  schema  di
          contratto all'approvazione del  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile
          (CIPESS), che adotta  la  relativa  delibera  entro  trenta
          giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili informa  l'organismo  di  regolazione,  che  si
          esprime entro quindici giorni relativamente ai  profili  di
          competenza, e, mediante il gestore  dell'infrastruttura,  i
          richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali,
          sul contenuto dello schema di contratto  di  programma,  al
          fine di consentire agli stessi di  esprimersi  al  riguardo
          prima che esso sia sottoposto all'approvazione del  CIPESS.
          La delibera  del  CIPESS  e'  sottoposta  al  controllo  di
          legittimita' da  parte  della  Corte  dei  conti  ai  sensi
          dell'articolo 41, comma 5,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214.  Al  fine  di  permettere  una  piu'
          celere  realizza-zione  degli  interventi  ferroviari,   e'
          ammessa la registrazione anche parziale della delibera  del
          CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto
          di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare,  su
          richiesta  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita'   sostenibili,   d'intesa   con    il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, una delibera  integrativa  o
          modificativa delle  parti  non  registrate.  Lo  schema  di
          contratto di programma e'  sottoscritto  tra  il  Ministero
          delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  il
          gestore dell'infrastruttura  entro  quindici  giorni  dalla
          registrazione da parte della Corte dei conti della delibera
          di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il
          contratto di programma  sottoscritto  e'  trasmesso,  entro
          cinque giorni dalla  sottoscrizione,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  alle  Camere,
          al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con
          apposita   informativa.   Gli    investimenti    ferroviari
          autorizzati e  finanziati  da  specifiche  disposizioni  di
          legge sono inseriti di diritto nel contratto  di  programma
          in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore   di   dette
          disposizioni  e  ne  costituiscono  parte  integrante.  Gli
          aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di  tali
          investimenti e dei relativi finanziamenti che vi  rimangono
          vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. 
                2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  bilancio,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  il  gestore
          dell'infrastruttura     ferroviaria     provvedono     alla
          sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di
          programma, in coerenza con quanto  previsto  dal  documento
          strategico  di   cui   all'articolo   1,   comma   7.   Gli
          aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5  miliardi  di
          euro complessivi sono approvati con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa informativa al  CIPESS.  Per  gli  aggiornamenti  di
          importo superiore a 5 miliardi  di  euro,  al  netto  delle
          risorse finalizzate per legge a  specifici  interventi,  si
          applica la procedura di cui al comma 2. Gli  aggiornamenti,
          entro  cinque  giorni  dall'emanazione   del   decreto   di
          approvazione ovvero, nei casi previsti dal  terzo  periodo,
          dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle  Camere,
          corredati della relazione di cui al comma 2-ter. 
                2-ter.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  Camere
          sullo stato di attuazione dei contratti di programma. 
                3. Nei contratti di programma di cui al comma  1,  e'
          disciplinata, nel rispetto degli articoli  93,  107  e  108
          TFUE, separatamente, la concessione  di  finanziamenti  per
          far fronte a nuovi investimenti ai fini  del  miglioramento
          della    qualita'    dei    servizi,     dello     sviluppo
          dell'infrastruttura stessa e del rispetto  dei  livelli  di
          sicurezza compatibili con l'evoluzione  tecnologica,  e  la
          concessione di finanziamenti  destinati  alla  manutenzione
          ordinaria e a quella straordinaria finalizzata  al  rinnovo
          dell'infrastruttura  ferroviaria.  Il  finanziamento   puo'
          essere assicurato con mezzi diversi dai contributi  statali
          diretti, incluso il finanziamento privato. 
                4. Nei contratti di programma  di  cui  al  comma  1,
          tenendo in debito  conto  la  necessita'  di  garantire  il
          conseguimento   di   elevati    livelli    di    sicurezza,
          l'effettuazione delle operazioni di  manutenzione,  nonche'
          il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura  e  dei
          servizi  ad  essa  connessi,  sono  previsti  incentivi  al
          gestore    per    ridurre    i    costi    di     fornitura
          dell'infrastruttura e l'entita'  dei  diritti  di  accesso,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario di cui all'articolo 16. 
                5. Nell'ambito della politica generale di  Governo  e
          tenendo conto del documento strategico di cui  all'articolo
          1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma  1,
          il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria   e'   tenuto
          all'elaborazione   ed   all'aggiornamento   di   un   piano
          commerciale comprendente i programmi di finanziamento e  di
          investimento,   da   trasmettere   al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   ed   all'organismo   di
          regolazione. Il piano ha lo scopo di  garantire  l'uso,  la
          fornitura   e   lo   sviluppo   ottimali   ed    efficienti
          dell'infrastruttura,   assicurando    al    tempo    stesso
          l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo  i  mezzi
          per conseguire tali obiettivi. 
                6. Il  gestore  dell'infrastruttura  assicura  che  i
          richiedenti  noti  e,  su  loro  richiesta,  i  richiedenti
          potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti  e
          la possibilita'  di  esprimersi  sul  contenuto  del  piano
          commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso  e
          alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
          della   sua   approvazione    da    parte    del    gestore
          dell'infrastruttura.    A    tal    fine     il     gestore
          dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
          piano  commerciale  tre  mesi  prima  della  sua  adozione,
          concedendo ai richiedenti trenta giorni  per  esprimere  un
          parere non vincolante sulle tematiche suddette. 
                7. Il gestore dell'infrastruttura  si  accerta  della
          coerenza tra le  disposizioni  del  contratto  e  il  piano
          commerciale. 
                8.  Il  gestore  dell'infrastruttura  entro  un  anno
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
          beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
          adeguata informativa al Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. Tale registro deve  essere  corredato  delle
          spese  dettagliate  per  il  rinnovo  e  il   potenziamento
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e  viene  utilizzato  per
          valutare il finanziamento necessario alla loro  riparazione
          o sostituzione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  14
          luglio  1993,  n.   238   (Disposizioni   in   materia   di
          trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio  delle
          Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.) come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette  al
          Parlamento, per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          commissioni permanenti competenti per materia, prima  della
          stipulazione  con  le  Ferrovie  dello  Stato   S.p.a.,   i
          contratti di servizio, corredati dal parere, ove  previsto,
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo  2,
          comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 
                2. Le commissioni parlamentari  competenti  esprimono
          un parere motivato sui contratti di  cui  al  comma  1  nel
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          assegnazione. 
                2-bis. (abrogato). 
                3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente  a
          ciascuna delle due Camere sullo  stato  di  attuazione  dei
          contratti di servizio.».