Art. 50 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 76, comma 1,  lettera  a-  bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le  parole  «e
individuato con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con  l'Istituto  nazionale  di
statistica» sono sostituite dalle  seguenti:  «individuato  ai  sensi
dell'articolo 514 del codice di procedura civile». 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole  «,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  direttore  dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le
seguenti: «due componenti indicati dalla struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale,». 
  3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' abrogato. 
  4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 1 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
i commi 1 e 2-bis sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre,  1973,  n.  602
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136) come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Ferma  la
          facolta' di  intervento  ai  sensi  dell'articolo  499  del
          codice di procedura civile, l'agente della riscossione: 
                  a) non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico
          immobile di proprieta' del debitore, con  esclusione  delle
          abitazioni di lusso aventi le  caratteristiche  individuate
          dal decreto del Ministro per i  lavori  pubblici  2  agosto
          1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  27
          agosto 1969, e comunque dei fabbricati  classificati  nelle
          categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso  abitativo
          e lo stesso vi risiede anagraficamente; 
                  a-bis) non da'  corso  all'espropriazione  per  uno
          specifico  paniere  di  beni  definiti  "beni   essenziali"
          individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c; 
                  b) nei casi diversi da quello di cui  alla  lettera
          a),  puo'  procedere  all'espropriazione   immobiliare   se
          l'importo complessivo del credito per  cui  procede  supera
          centoventimila euro. L'espropriazione puo'  essere  avviata
          se e' stata iscritta l'ipoteca di  cui  all'articolo  77  e
          sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza  che  il
          debito sia stato estinto. 
                2. Il concessionario non  procede  all'espropriazione
          immobiliare se il valore  dei  beni,  determinato  a  norma
          dell'articolo 79 e diminuito  delle  passivita'  ipotecarie
          aventi priorita' sul credito per il quale  si  procede,  e'
          inferiore all'importo indicato nel comma 1.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 27 dicembre  2018,  n.  148  (Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2014/55  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio del 16 aprile 2014,  relativa  alla  fatturazione
          elettronica negli appalti pubblici) come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   5   (Tavolo   tecnico   permanente   per   la
          fatturazione elettronica).  -  1.  Per  l'attuazione  degli
          obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e' istituito
          presso l'Agenzia per l'Italia Digitale  un  tavolo  tecnico
          permanente per la fatturazione elettronica con le  seguenti
          finalita': 
                  a) aggiornamento  delle  regole  tecniche  e  delle
          modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3; 
                  b) monitoraggio della corretta  applicazione  delle
          stesse; 
                  c)  valutazioni  degli  impatti  per  la   pubblica
          amministrazione e di  quelli  riflessi  per  gli  operatori
          economici; 
                  d) raccordo e coinvolgimento,  fin  dalla  fase  di
          definizione,  di  tutte  le   iniziative   legislative   ed
          applicative  in   materia   di   fatturazione   e   appalti
          elettronici. 
                2. Il tavolo tecnico permanente per  la  fatturazione
          elettronica  e'  composto   da   un   componente   indicato
          dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati
          dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale,   due   componenti   indicati    dal    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  due  componenti  indicati
          dall'Agenzia delle entrate, tre componenti  indicati  dalla
          Conferenza delle  regioni  e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
          province  italiane  (UPI)  e  due  rappresentanti  indicati
          dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 
                3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori  del
          tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti  o  gettoni  di
          alcun genere.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  41-quater  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
                «Art.   41-quater   (Disciplina   dell'utilizzo   del
          pastazzo). - 1. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          14 ottobre 2019, n.  111,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Misure  urgenti  per
          il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla   direttiva
          2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
          di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per  la  definizione  di  una
          politica  strategica  nazionale   per   il   contrasto   ai
          cambiamenti climatici e  il  miglioramento  della  qualita'
          dell'aria). - 1. (abrogato). 
                2.  Ciascuna   amministrazione   pubblica,   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001 n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al
          raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai  cambiamenti
          climatici e miglioramento della qualita' dell'aria. 
                2-bis.».