Art. 50 Abrogazioni 1. All'articolo 76, comma 1, lettera a- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile». 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,». 3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato. 4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 e' abrogato. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla presente legge: «Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici) come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica). - 1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita': a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3; b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici; d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. 2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.». - Si riporta il testo dell'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): «Art. 41-quater (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo). - 1. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria). - 1. (abrogato). 2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita' dell'aria. 2-bis.».