Art. 6 
 
                Approvazione dei progetti ferroviari 
                      e di edilizia giudiziaria 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53
e' inserito il seguente: 
    «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli
interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli
interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma
7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2016 e' svolta dalla stazione appaltante  in  forma  semplificata  ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla  osta  e  autorizzazioni
necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della  conformita'
urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione  delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici  e  compensative.  La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'
effettuata senza  il  previo  espletamento  della  procedura  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383.  Il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo del  presente  comma.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
comunicati dall'autorita' competente alle altre  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. Resta ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,  altresi',  ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato  e  regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai
procedimenti di localizzazione delle opere  in  relazione  ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994. 
    1-bis.  Gli  effetti  della   determinazione   conclusiva   della
conferenza di servizi di cui al comma 1 si  producono  anche  per  le
opere  oggetto  di  commissariamento  a  norma  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a  seguito  dell'approvazione  del
progetto da parte del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  il
presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo  articolo
4. 
    1-ter. In relazione alle procedure concernenti  gli  investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione
sono    richiesti    idonei    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-professionali  al  progettista   individuato   dall'operatore
economico che partecipa alla procedura  di  affidamento,  o  da  esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
    2. Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora  sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso
il Provveditorato interregionale  per  le  opere  pubbliche,  cui  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  e'  trasmesso  a  cura
della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima
conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica. 
    3.  Per  i  progetti  di  cui  al   comma   1,   ferma   restando
l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto  legislativo
3 aprile 2006,  n.  152,  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi  e  secondo  le  modalita'  previsti  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto  legislativo  n.  152
del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato
IV del presente decreto, per la  cui  realizzazione  e'  nominato  un
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma  3,
del presente decreto si applica, altresi', la riduzione  dei  termini
previsti dal medesimo articolo  4,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto  legge  n.  32  del  2019,  compatibilmente  con  i   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli previsti dalla  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  13  dicembre  2011.  In  relazione  agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al  secondo
periodo,  i  termini  relativi  al  procedimento  per   la   verifica
dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di   impatto   ambientale,
nonche' del procedimento di valutazione di  impatto  ambientale  sono
ridotti della meta'. 
    4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse  archeologico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di
cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della
conferenza di servizi di cui al comma 1. 
    5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede
direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.". 
    6-bis.  In  considerazione  delle  esigenze  di  accelerazione  e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture  di  cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al  fine
di assicurare una realizzazione coordinata di tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore nonche'  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto anche agli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a  esclusione
di quelle relative alla  vigilanza,  al  controllo  e  alla  verifica
contabile ». 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156. 
  2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, ovvero la  determinazione  motivata  adottata  dal
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  la
nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri  nei  casi
previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati
a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste  dal  capo
IV del titolo II del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo  unico.  L'avviso  di
avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica  utilita'
di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327  del  2001  e'  integrato  con  la
comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  7  agosto
1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  del  decreto
          legge  10  settembre   2021,   n.   121   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   novembre   2021,n.   156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali): 
                «Art.  9  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          efficientamento funzionale degli edifici adibiti  a  uffici
          giudiziari). - 1. Il Commissario  straordinario  del  Parco
          della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo  4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  approva
          il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  di  cui
          all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai
          sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a
          quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, della citata
          legge  n.  241  del  1990,  anche  un  rappresentante   del
          Ministero della giustizia.  Nella  medesima  conferenza  di
          servizi, il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  ai
          sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, esprime il parere sul progetto di fattibilita'
          tecnica ed economica trasmesso a cura del  Commissario.  Il
          parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
          deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  non
          riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. 
                2. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          di cui al comma 1,  predisposto  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 48, comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e'
          trasmesso, a cura del Commissario,  altresi'  all'autorita'
          competente ai fini dell'espressione  del  provvedimento  di
          valutazione  ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente  alla
          documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma
          1, del medesimo decreto legislativo n.  152  del  2006.  Si
          applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n.  55.  Gli  esiti  della  valutazione   ambientale   sono
          trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 1.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico e' escluso il ricorso  all'inchiesta  pubblica  di
          cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n.
          152 del 2006. 
                3.  L'approvazione  del   progetto   da   parte   del
          Commissario  tiene  luogo  dei   pareri,   nulla   osta   e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle   relative   opere   mitigatrici   e    compensative.
          L'approvazione  del  progetto  perfeziona,  ad  ogni   fine
          urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e  regione,  in
          ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha  effetto   di
          variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il
          parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  di
          cui all'articolo 215  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e  i
          titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione   e
          l'esercizio   del   progetto,    recandone    l'indicazione
          esplicita.    La    variante    urbanistica,    conseguente
          all'approvazione del progetto,  comporta  l'assoggettamento
          dell'area a  vincolo  preordinato  all'esproprio  ai  sensi
          dell'articolo  10  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le  comunicazioni  agli
          interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
          241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di  cui
          all'articolo 11 del predetto decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
          necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate  e
          delle relative fasce di rispetto e non possono  autorizzare
          interventi  edilizi  incompatibili  con  la  localizzazione
          dell'opera. 
                4. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto  definitivo
          e del progetto esecutivo condotta  ai  sensi  dell'articolo
          26, comma  6,  del  predetto  decreto  legislativo  accerta
          altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
          di approvazione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica,  nonche'  a  quelle   impartite   in   sede   di
          valutazione  ambientale.  All'esito  della   verifica,   il
          Commissario     straordinario     procede      direttamente
          all'approvazione  del  progetto   definitivo   ovvero   del
          progetto esecutivo. 
                5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla
          base del progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,
          all'affidamento  congiunto  dei  livelli  di  progettazione
          successivi  e  dell'esecuzione  dell'opera.   L'affidamento
          avviene mediante acquisizione del  progetto  definitivo  in
          sede di offerta ovvero, in  alternativa,  mediante  offerte
          aventi a oggetto la realizzazione del progetto  definitivo,
          del progetto esecutivo e il prezzo.  In  entrambi  i  casi,
          l'offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente   il
          corrispettivo richiesto per  la  progettazione  definitiva,
          per la  progettazione  esecutiva  e  per  l'esecuzione  dei
          lavori.   Laddove   si   rendano    necessarie    modifiche
          sostanziali, il Commissario puo' convocare,  ai  sensi  del
          comma  1,  una  nuova  conferenza  di   servizi   ai   fini
          dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa  e'
          chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che
          provvede, ove necessario,  ad  adeguare  il  progetto  alle
          eventuali prescrizioni susseguenti alle determinazioni  del
          Commissario, anche  rese  in  seguito  alla  conferenza  di
          servizi. 
                6. In caso di impugnazione degli atti  relativi  alle
          procedure di affidamento indette  per  la  progettazione  e
          l'esecuzione degli interventi  di  edilizia  giudiziaria  e
          delle  infrastrutture  a  supporto  di  cui   al   presente
          articolo,   si   applicano    le    previsioni    contenute
          nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
          indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto,   prima
          dell'approvazione  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica di cui  all'articolo  23,
          commi 5 e 6, del medesimo  decreto  e'  trasmesso,  a  cura
          della  stazione  appaltante,  al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  l'espressione  del  parere  di   cui
          all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
          speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
          all'articolo  45  verifica,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnica   ed
          economica,  l'esistenza  di  evidenti  carenze,  di  natura
          formale o sostanziale, ivi comprese  quelle  afferenti  gli
          aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da  non
          consentire  l'espressione  del  parere  e,  in  tal   caso,
          provvede  a  restituirlo   immediatamente   alla   stazione
          appaltante    richiedente,    con    l'indicazione    delle
          integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
          fini dell'espressione del parere in  senso  favorevole.  La
          stazione  appaltante  procede   alle   modifiche   e   alle
          integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro  e  non
          oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime  il
          parere entro il termine massimo  di  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica ovvero entro il termine massimo di  venti  giorni
          dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
          quanto previsto dal presente comma. Decorsi  tali  termini,
          il parere si intende reso in senso favorevole. 
                1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
          del presente articolo per i quali, alla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto,  e'  stato  richiesto  ovvero
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  ai  sensi  dell'articolo  215  del   codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
          medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
          e 6 del presente articolo,  in  caso  di  approvazione  del
          progetto da parte della conferenza di  servizi  sulla  base
          delle  posizioni  prevalenti  ovvero  qualora  siano  stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nonche'  dei  commi  7  e  8  del  presente  articolo,
          relativamente agli  effetti  della  verifica  del  progetto
          effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  agli
          obblighi di comunicazione in capo alla stazione  appaltante
          e   ai   termini   di   indizione   delle   procedure    di
          aggiudicazione,    anche     ai     fini     dell'esercizio
          dell'intervento sostitutivo  di  cui  all'articolo  12  del
          presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
          del  presente  comma  sia  stato  espresso   sul   progetto
          definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
          in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi  di
          cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto  periodo,  del  medesimo
          articolo, la stazione appaltante comunica  alla  Cabina  di
          regia  di  cui  all'articolo  2,  per  il   tramite   della
          Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,  e  al  Ministero
          delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili
          l'avvenuta approvazione del livello progettuale da  mettere
          a gara e il termine di novanta giorni comincia a  decorrere
          dalla data di tale approvazione. 
                1-ter. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli
          interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
          a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
          tutto o in  parte  con  le  risorse  del  PNRR,  in  deroga
          all'articolo 215, comma 3, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del  Consiglio
          superiore   dei    lavori    pubblici    e'    obbligatorio
          esclusivamente con riguardo agli interventi il cui  valore,
          limitatamente alla componente "opere  civili",  e'  pari  o
          superiore  a  100  milioni  di  euro.  In  relazione   agli
          investimenti di cui al primo periodo del presente comma  di
          importo  pari  o  inferiore  a  100  milioni  di  euro,  si
          prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal  citato
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i  tempi  di
          espressione  del  parere  di  cui  al  presente  comma,  la
          Direzione generale del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili  competente  in  materia   di
          trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          allo  svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   e   alla
          formulazione  di  una  proposta  di  parere  al   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  si  pronuncia   nei
          successivi trenta giorni. Decorso tale termine,  il  parere
          si intende reso in senso favorevole. 
                2. Ai fini della verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica relativo agli interventi di cui all' Allegato  IV
          al presente decreto e' trasmesso dalla stazione  appaltante
          alla  competente  soprintendenza  decorsi  quindici  giorni
          dalla  trasmissione  al  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
          ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo
          periodo  del   comma   1,   ovvero   contestualmente   alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei termini dallo stesso richiesti. Il termine  di  cui  al
          comma 3, secondo  periodo,  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
          giorni.  Le  risultanze  della  verifica  preventiva   sono
          acquisite nel corso della conferenza di servizi di  cui  al
          comma 4. 
                3. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV  del  presente  decreto,  il  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita'  competente
          ai  fini  dell'espressione  della  valutazione  di  impatto
          ambientale  di  cui  alla   Parte   seconda   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   unitamente   alla
          documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a  cura  della  stazione
          appaltante decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione  al
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia  stato
          restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
          contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del
          progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
          esiti  della  valutazione  di   impatto   ambientale   sono
          trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico di cui all'articolo  46,  e'  escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le  procedure
          di valutazione di impatto ambientale  degli  interventi  di
          cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
          modalita' e nei tempi previsti per i  progetti  di  cui  al
          comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto  legislativo
          n. 152 del 2006. 
                4. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV del presente  decreto,  decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non  sia
          stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma  1,
          ovvero  contestualmente   alla   trasmissione   al   citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza  di
          servizi  per   l'approvazione   del   progetto   ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016. La conferenza  di  servizi  e'  svolta  in  forma
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando  le
          prerogative dell'autorita' competente in  materia  di  VIA,
          sono acquisite  e  valutate  le  eventuali  prescrizioni  e
          direttive  adottate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1,  nonche'
          gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
          secondo le modalita' di cui all'articolo  46  del  presente
          decreto,   della   verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico e della valutazione di impatto ambientale.  La
          determinazione  conclusiva  della  conferenza  approva   il
          progetto  e  tiene  luogo  dei   pareri,   nulla   osta   e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          determinazione conclusiva della conferenza  perfeziona,  ad
          ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  Stato  e
          regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
          dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli   strumenti
          urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
          titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione   e
          l'esercizio   del   progetto,    recandone    l'indicazione
          esplicita.  La  variante  urbanistica,   conseguente   alla
          determinazione  conclusiva   della   conferenza,   comporta
          l'assoggettamento   dell'area   a    vincolo    preordinato
          all'esproprio ai sensi dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  e  le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
                5. In caso di  approvazione  del  progetto  da  parte
          della conferenza di  servizi  sulla  base  delle  posizioni
          prevalenti ovvero qualora  siano  stati  espressi  dissensi
          qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1  e
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
          all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
          di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6. 
                6.  Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione   della
          conferenza di servizi di cui al comma  4,  il  progetto  e'
          trasmesso unitamente alla determinazione  conclusiva  della
          conferenza  e  alla  relativa  documentazione  al  Comitato
          speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
          integrato,  nei  casi  previsti  dal  comma   5,   con   la
          partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
          hanno espresso il dissenso e  delle  altre  amministrazioni
          che hanno partecipato alla conferenza. Fatto  salvo  quanto
          previsto dal quarto periodo, entro e non oltre  i  quindici
          giorni  successivi,  il  Comitato   speciale   adotta   una
          determinazione  motivata,  comunicata  senza  indugio  alla
          stazione appaltante, con la quale  individua  le  eventuali
          integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'
          tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni  e
          dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.  Nei
          casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
          quinto  periodo  del  presente  comma,  la   determinazione
          motivata  del  Comitato  speciale  individua  altresi'   le
          integrazioni  e  modifiche  occorrenti  per  pervenire,  in
          attuazione del principio di leale  collaborazione,  ad  una
          soluzione condivisa e sostituisce, con i  medesimi  effetti
          di cui al comma 4, quella della conferenza di  servizi.  In
          relazione  alle  eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche
          richieste  dal  Comitato   speciale   e'   acquisito,   ove
          necessario, il parere dell'autorita' che ha  rilasciato  il
          provvedimento di VIA, che si  esprime  entro  venti  giorni
          dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
          la determinazione motivata entro  i  successivi  dieci.  In
          presenza di dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241  del
          1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
          condivisa  ai  fini  dell'adozione   della   determinazione
          motivata, il Comitato  speciale,  entro  tre  giorni  dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto
          periodo,  trasmette  alla   Segreteria   tecnica   di   cui
          all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione  degli
          esiti  della  conferenza  di  servizi,  delle  ragioni  del
          dissenso e delle proposte dallo  stesso  formulate  per  il
          superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
          esigenze  di  appaltabilita'   dell'opera   e   della   sua
          realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,  in
          relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
          dal decreto  di  cui  al  comma  7  dell'  articolo  1  del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La  Segreteria  tecnica
          propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          quindici giorni dalla ricezione della relazione di  cui  al
          quinto periodo, di sottoporre la  questione  all'esame  del
          Consiglio dei ministri per le  conseguenti  determinazioni.
          Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i  successivi
          dieci   giorni,   se   del   caso   adottando   una   nuova
          determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
          comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.
          241 del 1990 con i medesimi effetti  di  cui  al  comma  4,
          terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo.  Alle
          riunioni del Consiglio  dei  ministri  possono  partecipare
          senza diritto di voto i Presidenti delle  regioni  o  delle
          province   autonome   interessate.   Restano    ferme    le
          attribuzioni e le prerogative riconosciute alle  regioni  a
          statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  dagli  statuti  speciali  di  autonomia  e   dalle
          relative norme di attuazione. Le  decisioni  del  Consiglio
          dei  ministri  sono  immediatamente  efficaci,   non   sono
          sottoposte al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
          cinque  giorni  dalla  data  di  adozione,  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana. 
                6-bis. La determinazione conclusiva della  conferenza
          di servizi di cui al  comma  4,  ovvero  la  determinazione
          motivata  adottata  dal  Comitato  speciale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  o  la  nuova  determinazione
          conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
          comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati  a
          un livello che consenta l'avvio  delle  procedure  previste
          dal  capo  IV  del  titolo  II  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,   n.   327,
          determinano   la   dichiarazione   di   pubblica   utilita'
          dell'opera ai  sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  del
          medesimo testo unico. L'avviso di  avvio  del  procedimento
          volto  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di  cui
          all'articolo 16 del citato testo unico di  cui  al  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001   e'
          integrato con la  comunicazione  di  cui  all'articolo  14,
          comma5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  richiamata  dal
          comma 4 del presente articolo. 
                7. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo
          n. 50 del 2016, la verifica del progetto da  porre  a  base
          della  procedura   di   affidamento   condotta   ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto  decreto  accerta
          altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
          di conferenza di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle
          impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
                7-bis. Le disposizioni  dell'articolo  48,  comma  5,
          primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche  ai  fini
          della realizzazione degli interventi di cui al comma 1  del
          presente articolo. 
                8. La  stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la
          procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni  dalla
          data di comunicazione  della  determinazione  motivata  del
          Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione  del
          Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6,  dandone
          contestuale comunicazione  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica  di
          cui all'articolo 4, e al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. In caso  di  inosservanza  del
          termine di cui al primo periodo,  l'intervento  sostitutivo
          e' attuato nelle  forme  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 12. 
                8-bis. Il quinto periodo del comma 290  dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal
          seguente:  "Alla  societa'  possono  essere   affidate   le
          attivita' di realizzazione e di gestione,  comprese  quelle
          di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  ulteriori
          tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della regione Veneto nonche', previa intesa tra le  regioni
          interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  nei
          limiti e secondo le  modalita'  previsti  dal  comma  8-ter
          dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
                8-ter.  Al  comma   7-bis   dell'articolo   206   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: "30 giugno 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2021". 
                8-quater.   All'articolo   35,   comma   1-ter,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  tratte  diverse
          da quelle previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione  della  concessione
          di cui  al  terzo  periodo,  alla  societa'  ANAS  Spa  che
          provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
          Tarquinia-San   Pietro   in   Palazzi,   anche   attraverso
          l'adeguamento della strada statale  n.  1  -  Aurelia,  nei
          limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale
          fine  nell'ambito  del  contratto  di  programma   tra   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   delle    mobilita'
          sostenibili e la societa'  ANAS  Spa  relativo  al  periodo
          2021-2025.   Per    la    progettazione    ed    esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento dei  lavori,  l'amministratore  delegato  pro
          tempore della societa' ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario,  con  i  poteri  e  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Al commissario straordinario non spettano  compensi,
          gettoni di presenza e indennita' comunque denominate". 
                8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione
          delle procedure espropriative e  dei  contenziosi  pendenti
          nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi  relativi  alle
          opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui  all'articolo
          3, comma 7, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  come
          prorogato   dall'articolo   2,    comma    5-octies,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».