Art. 6 bis 
 
              Disposizioni in materia di progettazione 
                        delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di promuovere la massima  partecipazione  ai  bandi  per
l'assegnazione  delle  risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza o del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
destinate alla realizzazione di  opere  pubbliche,  le  procedure  di
affidamento dell'attivita' di progettazione  richiesta  dai  predetti
bandi possono essere espletate anche in  mancanza  di  una  specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 21 (Programma degli acquisti  e  programmazione
          dei   lavori   pubblici).   -   1.    Le    amministrazioni
          aggiudicatrici  adottano  il   programma   biennale   degli
          acquisti di beni e servizi e  il  programma  triennale  dei
          lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti  annuali.
          I programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
          locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
                2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
                3. Il programma triennale dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
                4. Nell'ambito del programma di cui al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
                5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
                6. Il programma biennale di forniture e servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
                7. Il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
                8. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                  a) le modalita' di aggiornamento  dei  programmi  e
          dei relativi elenchi annuali; 
                  b) i criteri per la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                  c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  favorire  il
          completamento delle opere incompiute; 
                  d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei  lavori  nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                  e) gli schemi tipo e  le  informazioni  minime  che
          essi devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con
          gli standard degli obblighi informativi  e  di  pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                  f) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
                8-bis. La disciplina del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
                9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».