Art. 6 ter 
 
Avvisi  relativi  alle  procedure  negoziate  per  gli   investimenti
             finanziati con le risorse previste dal PNRR 
 
   1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando  la
possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a
essere invitati alla procedura, la pubblicazione di  cui  al  periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a
seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare
un'offerta». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
          al presente articolo. 
                2. E' nominato, per ogni procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
                4. In caso di impugnazione degli atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui  al  comma  1,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'affidamento  avviene  mediante   acquisizione   del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento.».