Art. 6 quater 
 
         Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico 
                      delle stazioni appaltanti 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,  le  parole:
«e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.  In
ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico,
determinati ai  sensi  del  comma  7,  non  possono  complessivamente
superare: 
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; 
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per  cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120,  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1.  Fino  al
          30 giugno 2023 per  i  lavori  diretti  alla  realizzazione
          delle opere pubbliche di  importo  pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria,  presso  ogni  stazione
          appaltante,  la  costituzione  di  un  collegio  consultivo
          tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o  comunque  non
          oltre dieci giorni da tale data,  con  i  compiti  previsti
          dall'articolo  5  nonche'  di  rapida   risoluzione   delle
          controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni  natura
          suscettibili di insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
          contratto stesso. Per i contratti  la  cui  esecuzione  sia
          gia' iniziata alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, il collegio consultivo tecnico e'  nominato  entro
          il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 
                2. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a
          scelta della stazione  appaltante,  da  tre  componenti,  o
          cinque in caso di motivata  complessita'  dell'opera  e  di
          eterogeneita' delle professionalita' richieste,  dotati  di
          esperienza e  qualificazione  professionale  adeguata  alla
          tipologia dell'opera, tra ingegneri,  architetti,  giuristi
          ed economisti con comprovata esperienza nel  settore  degli
          appalti delle concessioni e  degli  investimenti  pubblici,
          anche in relazione allo specifico oggetto del  contratto  e
          alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture   (BIM),   maturata    per    effetto    del
          conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che  siano
          in   grado   di   dimostrare   un'esperienza   pratica    e
          professionale  di  almeno  dieci  anni   nel   settore   di
          riferimento.  I  componenti  del  collegio  possono  essere
          scelti dalle parti  di  comune  accordo,  ovvero  le  parti
          possono concordare che ciascuna di esse nomini  uno  o  due
          componenti, individuati  anche  tra  il  proprio  personale
          dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
          lavoro autonomo o di collaborazione anche  continuativa  in
          possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
          terzo o il quinto componente, con funzioni  di  presidente,
          sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel  caso  in
          cui le parti  non  trovino  un  accordo  sulla  nomina  del
          presidente entro il termine indicato al comma 1, questo  e'
          designato entro i successivi cinque  giorni  dal  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
          interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
          di Trento e Bolzano o dalle  citta'  metropolitane  per  le
          opere  di  rispettivo  interesse.  Il  collegio  consultivo
          tecnico si intende costituito al momento della designazione
          del  terzo  o  del  quinto   componente.   All'atto   della
          costituzione  e'  fornita  al  collegio  consultivo   copia
          dell'intera documentazione inerente al contratto. (27) 
                3. Nell'adozione  delle  proprie  determinazioni,  il
          collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
          con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
          ad audizioni informali  delle  parti  per  favorire,  nella
          risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche
          eventualmente insorte, la scelta della  migliore  soluzione
          per la celere esecuzione dell'opera  a  regola  d'arte.  Il
          collegio puo' altresi' convocare le  parti  per  consentire
          l'esposizione in contraddittorio delle rispettive  ragioni.
          L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
          tecnico viene valutata ai fini  della  responsabilita'  del
          soggetto agente per danno  erariale  e  costituisce,  salvo
          prova  contraria,  grave   inadempimento   degli   obblighi
          contrattuali;   l'osservanza   delle   determinazioni   del
          collegio consultivo tecnico e' causa  di  esclusione  della
          responsabilita' del soggetto  agente  per  danno  erariale,
          salvo il dolo. Le determinazioni  del  collegio  consultivo
          tecnico hanno la  natura  del  lodo  contrattuale  previsto
          dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
          diversa e motivata volonta'  espressamente  manifestata  in
          forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa  previsione
          di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
          sono adottate con atto sottoscritto dalla  maggioranza  dei
          componenti, entro il termine di quindici giorni  decorrenti
          dalla  data  della  comunicazione  dei   quesiti,   recante
          succinta  motivazione,  che  puo'  essere   integrata   nei
          successivi quindici giorni, sottoscritta dalla  maggioranza
          dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
          le  determinazioni  possono  essere  adottate  entro  venti
          giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le  decisioni  sono
          assunte  a  maggioranza.  Quando   il   provvedimento   che
          definisce il giudizio corrisponde interamente al  contenuto
          della determinazione del collegio  consultivo,  il  giudice
          esclude la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte
          vincitrice  che  non  ha   osservato   la   determinazione,
          riferibili al periodo successivo  alla  formulazione  della
          stessa, e la condanna al  rimborso  delle  spese  sostenute
          dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
          nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
          di  un'ulteriore  somma  di   importo   corrispondente   al
          contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'
          degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 
                4. Per le opere diverse da quelle di cui al  comma  1
          le parti possono comunque nominare un  collegio  consultivo
          tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
          1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
          tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 
                5.  Le   stazioni   appaltanti,   tramite   il   loro
          responsabile unico del procedimento, possono costituire  un
          collegio consultivo tecnico formato da tre  componenti  per
          risolvere  problematiche  tecniche  o  giuridiche  di  ogni
          natura  suscettibili  di   insorgere   anche   nella   fase
          antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese  le
          determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
          clausole e condizioni del bando o dell'invito,  nonche'  la
          verifica del possesso dei requisiti  di  partecipazione,  e
          dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale  caso
          due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
          terzo  componente   e'   nominato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti per le  opere  di  interesse
          nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
          e Bolzano o dalle citta'  metropolitane  per  le  opere  di
          interesse   locale.   Ferma   l'eventuale   necessita'   di
          sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
          appaltante con  uno  di  nomina  privata,  le  funzioni  di
          componente del  collegio  consultivo  tecnico  nominato  ai
          sensi del presente comma non sono incompatibili con  quelle
          di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
                6. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  sciolto  al
          termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
          in cui non ne e'  obbligatoria  la  costituzione,  in  data
          anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in  cui  ne
          e' obbligatoria la costituzione, il  collegio  puo'  essere
          sciolto dal 31  dicembre  2021  in  qualsiasi  momento,  su
          accordo tra le parti. 
                7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
          diritto a un compenso a carico delle parti e  proporzionato
          al valore dell'opera,  al  numero,  alla  qualita'  e  alla
          tempestivita' delle  determinazioni  assunte.  In  caso  di
          ritardo nell'assunzione delle  determinazioni  e'  prevista
          una decurtazione del compenso stabilito in  base  al  primo
          periodo da un decimo a  un  terzo,  per  ogni  ritardo.  Il
          compenso  e'  liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
          unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva  la
          emissione di parcelle di  acconto,  in  applicazione  delle
          tariffe richiamate dall'articolo  9  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
          quanto previsto dalle linee guida di cui  al  comma  8-ter.
          Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I
          compensi dei membri del collegio sono computati all'interno
          del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
                7-bis. In ogni caso, i compensi  dei  componenti  del
          collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
          7, non possono complessivamente superare:  a)  in  caso  di
          collegio consultivo tecnico  composto  da  tre  componenti,
          l'importo corrispondente allo  0,5  per  cento  del  valore
          dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a  50
          milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25  per
          cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino  a
          100 milioni di euro e allo 0,15  per  cento  per  la  parte
          eccedente i 100 milioni di euro; b)  in  caso  di  collegio
          consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo
          corrispondente allo 0,8 per cento del valore  dell'appalto,
          per gli appalti di valore non superiore  a  50  milioni  di
          euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la
          parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a  100  milioni
          di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i  100
          milioni di euro. 
                8. Ogni componente del  collegio  consultivo  tecnico
          non   puo'   ricoprire    piu'    di    cinque    incarichi
          contemporaneamente e comunque non  puo'  svolgere  piu'  di
          dieci  incarichi  ogni  due  anni.  In  caso   di   ritardo
          nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo  superiore
          a  sessanta  giorni  nell'assunzione  anche  di  una   sola
          determinazione,  i  componenti  del  collegio  non  possono
          essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
          per  la  durata  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data  di
          maturazione  del   ritardo.   Il   ritardo   ingiustificato
          nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa  di
          decadenza  del  collegio  e,  in  tal  caso,  la   stazione
          appaltante  puo'  assumere  le  determinazioni  di  propria
          competenza prescindendo dal parere del collegio. 
                8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con  provvedimento  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida  volte
          a definire, nel rispetto di quanto stabilito  dal  presente
          articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
          incompatibilita' dei membri e del Presidente  del  collegio
          consultivo tecnico, i criteri  preferenziali  per  la  loro
          scelta, i parametri  per  la  determinazione  dei  compensi
          rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,
          nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
          al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte,  le
          modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
          coordinamento con gli altri istituti consultivi,  deflativi
          e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo  decreto,  e'
          istituito  presso  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, un  Osservatorio  permanente  per  assicurare  il
          monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
          A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
          a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
          collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,  entro
          cinque  giorni   dalla   loro   adozione.   Ai   componenti
          dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni   di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                9. Sono abrogati i commi da 11 a 14  dell'articolo  1
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».