Art. 7 
 
   Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale 
 
  1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  dopo  le  parole  «INVITALIA -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,». 
  2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. La societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza
oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle  leggi  e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la  rappresentanza  e  la
difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui al presente  comma.
Con  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra  la  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, il  Ministero  della  difesa  e  la  societa'
Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita'  di  attuazione  del
presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del presente  comma,
per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e
ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere  rapporti  di  lavoro
autonomo o subordinato con la medesima societa', il  divieto  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  si  applica  limitatamente  ai  due  anni  successivi  alla
cessazione  dell'incarico  o  del  rapporto  di  lavoro  autonomo   o
subordinato. Per la  realizzazione  delle  attivita'  assegnate  alla
societa' Difesa servizi S.p.A. e' autorizzata la spesa di  5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.». 
  3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al
comma 4-ter» sono soppresse; 
    b) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e  4-ter»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»; 
    c) il comma 4-ter e' abrogato. 
  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «  f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo
5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ». 
  4-bis. In coerenza con gli  investimenti  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza connessi  con  la  missione  1  -  componente  1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo  scopo  di
favorire  la  transizione  digitale  del  Ministero  della  difesa  e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale  degli
archivi  e  dei  sistemi  di  controllo  di  qualita'  delle   unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche'  per  la
realizzazione   di   interventi   di   ammodernamento,   manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e'  autorizzato  a
favore della predetta Agenzia un contributo di  11.300.000  euro  per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a  11.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, eroga  servizi  in  qualita'  di  infrastruttura
nazionale cloud a favore delle amministrazioni  per  le  quali  opera
sulla  base  di  affidamenti  in  house   e   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai  sensi  dell'articolo  51
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato
dal comma 4 del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  38,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto  ai  bacini   territoriali,   alla   tipologia   e
          complessita' del contratto  e  per  fasce  d'importo.  Sono
          iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          Consip  S.p.a.,   INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a.,  Difesa  servizi   S.p.a.,   nonche'   i   soggetti
          aggregatori   regionali   di   cui   all'articolo   9   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
                1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute Spa e' qualificata di  diritto  centrale  di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, di intesa con la  Conferenza  unificata  e  sentita
          l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
          l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in  applicazione
          dei     criteri     di     qualita',      efficienza      e
          professionalizzazione,  tra  cui,  per   le   centrali   di
          committenza, il carattere di stabilita' delle  attivita'  e
          il relativo  ambito  territoriale.  Il  decreto  definisce,
          inoltre,  le  modalita'   attuative   del   sistema   delle
          attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
          e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra  in
          vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
                3. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3-bis  la
          qualificazione ha ad oggetto il complesso  delle  attivita'
          che caratterizzano il processo di acquisizione di un  bene,
          servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                  a) capacita' di progettazione; 
                  b) capacita' di affidamento; 
                  c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e
          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e
          la messa in opera. 
                3-bis.  Le  centrali  di  committenza  e  i  soggetti
          aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui  al
          comma 3, lettere a) e  b).  Nelle  aggiudicazioni  relative
          all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
          centrali di committenza, ovvero dai  soggetti  aggregatori,
          le attivita'  correlate  all'ambito  di  cui  al  comma  3,
          lettera  c)  possono  essere  effettuate  direttamente  dai
          soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
          purche'  qualificati  almeno  in  detto  ambito  secondo  i
          criteri  individuati  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 
                4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati
          sulla base dei seguenti parametri: 
                  a) requisiti di base, quali: 
                    1) strutture organizzative stabili deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                    2)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                    3) sistema di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                    4) numero di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                    5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                    5-bis)    assolvimento    degli    obblighi    di
          comunicazione dei dati sui contratti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture che alimentano gli archivi  detenuti  o
          gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla   stessa
          Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
                    5-ter)  per  i  lavori,  adempimento   a   quanto
          previsto dagli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  in  materia  di   procedure   di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti, e dall'articolo 29, comma 3; 
                    5-quater)    disponibilita'    di     piattaforme
          telematiche nella gestione di procedure di gara; 
                  b) requisiti premianti, quali: 
                    1)  valutazione  positiva  dell'ANAC  in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                    2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                    3); 
                    4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                    5)  applicazione  di  criteri  di  sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione
          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata
          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
                6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del
          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e
          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'
          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei
          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,
          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
                7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
                9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
                10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    11    (Rafforzamento     della     capacita'
          amministrativa  delle  stazioni  appaltanti).  -   1.   Per
          aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di
          approvvigionamento e garantire una rapida attuazione  delle
          progettualita' del PNRR e degli altri  interventi  ad  esso
          collegati,   ivi   compresi   i   programmi    cofinanziati
          dall'Unione europea per il periodo 2021/2027,  la  societa'
          Consip  S.p.A.  mette  a   disposizione   delle   pubbliche
          amministrazioni  specifici  contratti,  accordi  quadro   e
          servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita',  la
          societa'   Consip   S.p.a.   realizza   un   programma   di
          informazione, formazione e tutoraggio nella gestione  delle
          specifiche procedure di acquisto e  di  progettualita'  per
          l'evoluzione del Sistema Nazionale di  e-Procurement  e  il
          rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e  tecnica
          delle pubbliche amministrazioni. La societa' Consip  S.p.a.
          si coordina con le centrali di committenza regionali per le
          attivita' degli enti territoriali di competenza. 
                2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano
          applicazione anche per le acquisizioni di  beni  e  servizi
          informatici  e  di  connettivita'  effettuati  dalla  Sogei
          S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei  servizi
          delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza
          a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui
          procedure di affidamento sono poste in essere dalla  Consip
          S.p.a.  ai  sensi  dell'articolo  4,   comma   3-ter,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                3. Per realizzare le finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          stipula  con  la  societa'  Consip   S.p.A.   un   apposito
          disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni
          di euro per gli anni dal  2021  al  2026.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 8  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si  provvede
          ai sensi dell'articolo 16. 
              3-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si
          avvale  della  societa'  Difesa  servizi  S.p.A.   di   cui
          all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66,  in  qualita'   di   centrale   di   committenza,   per
          l'espletamento   delle   procedure   di    gara    relative
          all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221.  La
          societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza  oneri
          a   carico   della   finanza   pubblica,   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio  decreto  30  ottobre   1933,   n.   1611,   per   la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi  relativi  alle
          attivita'  di  cui  al   presente   comma.   Con   apposite
          convenzioni da stipularsi fra la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il  Ministero  della  difesa  e  la  societa'
          Difesa  servizi  S.p.A.  sono  definite  le  modalita'   di
          attuazione del presente comma. Per le attivita'  svolte  ai
          sensi del presente comma, per gli anni dal  2022  al  2026,
          agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai  soggetti,  anche
          esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo  o
          subordinato con la medesima societa',  il  divieto  di  cui
          all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente  ai  due  anni
          successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto  di
          lavoro autonomo o subordinato. Per la  realizzazione  delle
          attivita' assegnate alla societa' Difesa servizi S.p.a.  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021, 2022 e 2023.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.
          221(Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del  Paese)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33-septies (Consolidamento e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese).  -  1.
          Al fine di  tutelare  l'autonomia  tecnologica  del  Paese,
          consolidare  e  mettere  in  sicurezza  le   infrastrutture
          digitali   delle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo,  al  contempo,
          la qualita', la sicurezza,  la  scalabilita',  l'efficienza
          energetica, la sostenibilita' economica  e  la  continuita'
          operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  promuove  lo   sviluppo   di
          un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata  sul
          territorio  nazionale  per  la   razionalizzazione   e   il
          consolidamento  dei   Centri   per   l'elaborazione   delle
          informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata  a  tutte
          le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni  centrali
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  nel  rispetto  dei  principi  di
          efficienza,   efficacia   ed    economicita'    dell'azione
          amministrativa, migrano i loro  Centri  per  l'elaborazione
          delle informazioni (CED) e i relativi sistemi  informatici,
          privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
          4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo  o  verso
          altra infrastruttura propria gia' esistente e  in  possesso
          dei requisiti fissati dallo stesso regolamento  di  cui  al
          comma  4.  Le  amministrazioni  centrali,  in  alternativa,
          possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
          rispetto di quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al
          comma. 
                1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed
          economicita' dell'azione  amministrativa,  migrano  i  loro
          Centri per l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  e  i
          relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti  fissati
          dal regolamento di cui al comma 4,  verso  l'infrastruttura
          di cui  al  comma  1  o  verso  altra  infrastruttura  gia'
          esistente in possesso dei requisiti  fissati  dallo  stesso
          regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni  locali,
          in alternativa, possono  migrare  i  propri  servizi  verso
          soluzioni  cloud  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 4. 
                1-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (AgID),
          effettua con  cadenza  triennale,  anche  con  il  supporto
          dell'Istituto Nazionale di Statistica,  il  censimento  dei
          Centri per l'elaborazione delle  informazioni  (CED)  della
          pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa  con
          la competente struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, nel rispetto di quanto previsto  dai  commi  1  e
          1-bis e dalla disciplina introdotta  dal  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          la strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali
          delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la
          pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni  si
          attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
          delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
          del modello cloud delle amministrazioni locali  e'  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                2. Con il termine CED e' da  intendere  il  sito  che
          ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla  erogazione
          di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende risorse di calcolo, apparati di  rete  per
          la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 
                3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
                4. L'Agenzia per la cyber  sicurezza  nazionale,  con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta dal decreto-legge 21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n.  133,  stabilisce  i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  al
          commi  1.  Definisce,  inoltre,   le   caratteristiche   di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis nonche' le modalita'  del  procedimento  di
          qualificazione  dei   servizi   cloud   per   la   pubblica
          amministrazione. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  della
          disciplina  e  dei  limiti  derivanti   dall'esercizio   di
          attivita' e funzioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di  difesa
          e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture  digitali
          dell'amministrazione della difesa. 
                4-ter. (abrogato). 
                4-quater. Gli  obblighi  di  migrazione  previsti  ai
          commi precedenti non si applicano alle amministrazioni  che
          svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,  comma  6,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti
          dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed  e'  punita
          ai sensi dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   51,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19   dicembre   2019,   n.
          157(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 51. (Disposizioni urgenti in materia fiscale  e
          per esigenze indifferibili). - 1.  Al  fine  di  migliorare
          l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al
          fine di favorire la  sinergia  tra  processi  istituzionali
          afferenti ad ambiti affini, favorendo  la  digitalizzazione
          dei  servizi  e  dei  processi  attraverso  interventi   di
          consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione  dei
          sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati,
          in coerenza  con  le  strategie  del  Piano  triennale  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione,  la  Societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  puo'   offrire   servizi
          informatici strumentali al raggiungimento  degli  obiettivi
          propri delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  societa'
          pubbliche  da  esse  controllate  indicate  al   comma   2.
          L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono
          definiti in apposita convenzione. 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma  1,  possono  avvalersi   della   Societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui  all'articolo  3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2020, al  fine  di  rendere  effettive  le  norme  relative
          all'istituzione di un «sistema comunitario di  monitoraggio
          e di informazione sul  traffico  navale»,  ivi  incluso  il
          sistema denominato Port Management and  Information  System
          (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  afferenti  alle  attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione; 
                  f-bis) il Ministero dell'istruzione,  con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale; 
                  f-ter) l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale
          (ACN), di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109,  con  riguardo  alla  sicurezza,  alla
          continuita'  e  allo  sviluppo  del   sistema   informatico
          necessario   per    l'esercizio    dei    propri    compiti
          istituzionali. 
                2-bis. Ai medesimi fini di cui al  comma  1,  nonche'
          allo  scopo  di  eliminare  duplicazioni,  di   contrastare
          l'evasione delle tasse  automobilistiche  e  di  conseguire
          risparmi di spesa,  al  sistema  informativo  del  pubblico
          registro  automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1983, n. 53,  sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse
          automobilistiche,  per  assolvere   transitoriamente   alla
          funzione  di  integrazione  e  coordinamento  dei  relativi
          archivi. I predetti dati sono resi disponibili  all'Agenzia
          delle entrate, alle regioni e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
          modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi
          delle   tasse   automobilistiche   nel    citato    sistema
          informativo. 
                2-ter. L'Agenzia  delle  entrate,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  continuano  a
          gestire i  propri  archivi  delle  tasse  automobilistiche,
          anche  mediante  la  cooperazione,  regolata  da   apposito
          disciplinare, del soggetto gestore  del  pubblico  registro
          automobilistico,  acquisendo  i  relativi   dati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  25  novembre
          1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di  cui  al
          comma 2-bis. 
                2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.  Gli  enti  interessati  provvedono  agli
          adempimenti ivi previsti con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                3.  Al  fine  di  favorire  il  perseguimento   degli
          obiettivi di cui al comma 1,  fermo  restando  il  concorso
          della Societa' agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  alla
          Societa'  di   cui   all'articolo   83,   comma   15,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nel
          rispetto delle direttive dell'azionista e  del  controllore
          analogo.». 
              - Si riporta il testo del comma  15  dell'articolo  83,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1.-14. Omissis. 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
                Omissis.».