Art. 8 
 
                   Fondo ripresa resilienza Italia 
 
  1.  Per  l'attuazione  delle   linee   progettuali   Piani   urbani
integrati - Fondo di Fondi della BEI -  M5C2,  intervento  2.2  b)  e
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo  dei
Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo  dei
Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia  »  del  quale  lo
Stato italiano e' contributore unico e la cui  gestione  e'  affidata
alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per  l'anno  2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
  1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di  potenziamento  della
medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
con decreto del Ministro della  salute,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Agenas), previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor  board
nell'ambito delle reti oncologiche regionali e  per  l'individuazione
dei  centri  specialistici  per  l'esecuzione   dei   test   per   la
profilazione genomica estesa Next  generation  sequencing  (NGS),  da
parte di ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Con  il  medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e  i  termini  per  la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la  profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici. 
  1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui  comma
1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e  assicurando  la
parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e
l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome  provvedono
all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri  specialistici
di cui al comma 1-bis. 
  1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi  1-bis  e  1-ter  con  le  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'   del   «Fondo   ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno  o  piu'  accordi  necessari  a  consentire  la  sua
costituzione ed a trasferire le risorse del  Fondo  su  di  un  conto
corrente  infruttifero  appositamente  acceso  presso  la   Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato  alla  Banca   europea   per   gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi. 
  3.  Con  apposito  accordo  di  finanziamento  viene  conferita  la
gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui  al  comma  1
alla Banca europea per  gli  investimenti  e  vengono  definiti,  tra
l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte
della Banca, nel rispetto dei  principi  e  degli  obblighi  riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non  arrecare
danno  significativo  all'ambiente  (DNSH)  »,  le  priorita'  e   la
strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita'  per
i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'
istituito  il  Comitato  per  gli  investimenti,  presieduto  da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione  del  PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di  presenza  ne'
alcun tipo di emolumento. 
  5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del  5
per  cento  dell'importo  totale  delle  contribuzioni   erogate   ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7  per  cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata  agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo  sono
reinvestite  per  gli  stessi  obiettivi  e   le   stesse   priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita'  del
PNRR  e  con  i  principi  di  digitalizzazione,  sostenibilita'   ed
efficienza energetica,  nell'ambito  del  «Fondo  Ripresa  Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro  per
l'attuazione della linea  progettuale  Sviluppo  e  resilienza  delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3  intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  con  una  riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi  volti  al  supporto  degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto  attiene  alle
linee progettuali riferite al settore turistico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio   2021,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione  europea  L
          57 del 18 febbraio 2021. 
              - Il riferimento ai commi da 1037 a 1050  dell'articolo
          1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1.