Art. 8 bis 
 
           Disposizioni in materia di distretti turistici 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole: «Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro
del turismo»; 
  b) al comma 5, la parola:  «2021»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2023» e le parole: «dei beni e delle  attivita'  culturali  e»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n.  106  (Semestre  europeo  -  Prime
          disposizioni urgenti per l'economia) come modificato  dalla
          presente legge: 
                1. - 3. 
                4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro
          del turismo, su richiesta delle  imprese  del  settore  che
          operano nei territori interessati,  previa  intesa  con  le
          Regioni  interessate,  i  Distretti   turistici   con   gli
          obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica
          a livello nazionale  e  internazionale,  di  accrescere  lo
          sviluppo  delle  aree  e  dei  settori  del  Distretto,  di
          migliorare   l'efficienza   nell'organizzazione   e   nella
          produzione dei servizi, di assicurare garanzie  e  certezze
          giuridiche alle imprese  che  vi  operano  con  particolare
          riferimento alle opportunita' di investimento,  di  accesso
          al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con
          le pubbliche amministrazioni. 
                5. Nei territori di cui al comma 4, la  delimitazione
          dei Distretti e' effettuata, entro  il  31  dicembre  2023,
          dalle Regioni d'intesa con il Ministero del turismo e con i
          Comuni interessati, previa conferenza di  servizi,  che  e'
          obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  da  imprese  del
          settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Il
          relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente
          per gli interessati  se  l'amministrazione  competente  non
          comunica all'interessato, nel  termine  di  novanta  giorni
          dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. 
                5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
          sensi dei commi 4 e 5, possono essere  realizzati  progetti
          pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
          semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al  fine
          di aumentare l'attrattivita', favorire gli  investimenti  e
          creare aree favorevoli agli  investimenti  (AFAI)  mediante
          azioni per la riqualificazione delle  aree  del  distretto,
          per  la  realizzazione  di  opere   infrastrutturali,   per
          l'aggiornamento  professionale  del   personale,   per   la
          promozione delle nuove tecnologie. 
                6. Nei Distretti turistici si applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a) alle imprese dei Distretti, costituite  in  rete
          ai sensi dell'articolo  3,  comma  4-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   e
          successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni
          agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per  la
          ricerca e lo sviluppo di cui  all'articolo  1,  comma  368,
          lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
          successive modificazioni, previa autorizzazione  rilasciata
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  di
          concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro sei  mesi  dalla  relativa  richiesta.  Alle
          medesime imprese, ancorche'  non  costituite  in  rete,  si
          applicano   comunque,   su   richiesta,   le   disposizioni
          agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma
          368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005; 
                  b) i distretti  costituiscono  'zone  a  burocrazia
          zero' ai sensi dell'articolo 37-bis  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre  2012,  n.  221;  restano  esclusi  dalle
          misure di semplificazione le  autorizzazioni  e  gli  altri
          atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  c) nei Distretti sono attivati sportelli  unici  di
          coordinamento  delle  attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e
          dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese  del  distretto
          intrattengono rapporti  per  la  risoluzione  di  qualunque
          questione di competenza propria  di  tali  enti  e  possono
          presentare richieste e istanze, anche rivolte  a  qualsiasi
          altra   amministrazione   statale,   nonche'   ricevere   i
          provvedimenti conclusivi  dei  relativi  procedimenti.  Con
          decreto interdirigenziale dei predetti  enti,  nonche'  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura
          non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  emanate,  in  coordinamento  con  la
          disciplina vigente in materia di  Sportello  unico  per  le
          attivita'  produttive  e   di   comunicazione   unica,   le
          disposizioni  applicative  occorrenti  ad   assicurare   la
          funzionalita' degli sportelli unici,  rispettivamente,  per
          le questioni di competenza dei predetti  enti,  nonche'  di
          competenza delle amministrazioni statali. Per le  attivita'
          di  ispezione  e  controllo  di  competenza  delle  Agenzie
          fiscali  e  dell'INPS  gli   sportelli   unici   assicurano
          controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio
          di  tali  attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
          possibile sull'ordinaria attivita'  propria  delle  imprese
          dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
          periodi precedenti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri. Le amministrazioni provvedono agli  adempimenti  ivi
          previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. 
                7. Per semplificare  gli  adempimenti  amministrativi
          relativi alla navigazione da diporto per scopi  commerciali
          ed alla realizzazione di pontili galleggianti  a  carattere
          stagionale, al Codice della nautica da diporto  di  cui  al
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1  e  2
          dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
                  «1.  Le  disposizioni  del   presente   codice   si
          applicano alla navigazione da diporto, anche se  esercitata
          per fini commerciali mediante le unita' da diporto  di  cui
          all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di
          cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 
                  2. Ai fini  del  presente  codice  si  intende  per
          navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
          ed interne a scopi sportivi o ricreativi e  senza  fine  di
          lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
          mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
          2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.». 
                8.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  porti  e
          approdi  turistici  e  razionalizzare  il  procedimento  di
          rilascio delle relative concessioni demaniali marittime: 
                  a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
                    «2-bis. Nel caso di strutture  o  ambiti  idonei,
          allo stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili
          per funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,
          nella predisposizione del piano regolatore  portuale,  deve
          essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione
          delle predette strutture ed  ambiti  ad  approdi  turistici
          come definiti dall'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
          509.»; 
                  b)   ferma   restando   la   disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme di  attuazione,  al  procedimento  di  revisione  del
          quadro normativo in materia di rilascio  delle  concessioni
          demaniali  marittime  per  le  strutture  portuali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509,  si
          applicano  i  criteri  e  le   modalita'   di   affidamento
          appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai
          sensi dell'articolo  1,  comma  18,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza  Stato
          - Regioni.».