Art. 9 
 
Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e
  valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
  procedimenti. 
 
  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». 
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei
debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.»  e'
aggiunto il seguente periodo: « Limitatamente agli  esercizi  2022  e
2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi  859  e  860
possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo
sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione
di cui al comma 867 relativa ai  due  esercizi  precedenti  anche  da
parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE
di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile. »; 
    b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»; 
    c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 861». 
  3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su
occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti
da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria. 
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i
titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni
altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli
interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che
permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche
sottostanti. 
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. Al fine di consentire il  tempestivo  avvio  ed  esecuzione  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia - Contributi a  fondo  perduto  »,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con
proprio decreto, puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti
attuatori dei progetti, ivi compresi  gli  enti  territoriali,  sulla
base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni  centrali
titolari degli inter- venti PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze adottati ai  sensi  del  primo  periodo
sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione  dei  pareri  da
parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i   profili
finanziari,  che  sono  resi  entro  sette  giorni  dalla   data   di
trasmissione, decorsi i  quali  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati. Per i  soggetti  attuatori,  le  anticipazioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR. 
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime
amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui  pertinenti
stanziamenti di bilancio. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di
analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di
revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le
attivita' inerenti  alla  revisione  della  spesa,  con  funzioni  di
indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  di   analisi   e   di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'applicazione
dell'articolo 22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Comitato  opera  in  coerenza  con  le  linee  guida  stabilite   dal
Presidente del Consiglio dei ministri e con i  conseguenti  specifici
indirizzi del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato
indica i criteri e le metodologie per la definizione dei  processi  e
delle attivita' di revisione della spesa, nonche'  gli  obiettivi  da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli  di
volta in volta competenti in  relazione  alla  materia  trattata,  un
componente della segreteria  tecnica  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  un   rappresentante   della   Banca   d'Italia,   un
rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (Istat),  un
rappresentante della Corte dei  conti.  Alle  riunioni  del  Comitato
possono    essere    invitati    rappresentanti    delle    pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni  del  Comitato  non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma  8  e'  istituita,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, una apposita Unita'  di  missione,  che  svolge
anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto  un  dirigente
di livello generale e due dirigenti  di  livello  non  generale,  con
corrispondente  incremento  della  dotazione  organica  dirigenziale.
L'Unita' di missione, anche in  collaborazione  con  gli  ispettorati
generali del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
svolge attivita' di analisi e  valutazione  della  spesa  sulla  base
degli indirizzi e del  programma  di  lavoro  definiti  dal  Comitato
scientifico di cui al comma  8.  L'Unita'  di  missione,  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 22-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, collabora alle attivita'  necessarie  alla  definizione
degli obiettivi di  spesa  dei  Ministeri  e  dei  relativi  accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle  relative
relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei  di
analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata
legge n.  196  del  2009.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022
e il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale  di  cui
al  presente  comma  in  deroga  ai   limiti   percentuali   previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di
cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le
attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio
di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato per il biennio  2021-2022,  a  reclutare
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di  euro  1.864.375  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Anche  in
considerazione delle esigenze di cui al presente comma,  all'articolo
1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli
anni 2021 e 2022». 
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto
di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata
qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa
complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti  selezionati,
le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici  nel  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  trenta
giorni dalla conclusione dei procedimenti  delle  rispettive  nomine,
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a  legislazione
vigente e delle disposizioni  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali. 
  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento  e'  autorizzato   a
stipulare convenzioni con universita', enti e  istituti  di  ricerca.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro
600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza  possono  essere  versate  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sui   conti   correnti
infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di
gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze adottati ai sensi del primo  periodo  sono  trasmessi
alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per  i  profili  finanziari,  che
sono resi entro sette giorni dalla data di  trasmissione,  decorsi  i
quali i decreti possono essere comunque adottati. 
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per
la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui
fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte delle sezioni medesime. 
  14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le
pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di
contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,
componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
35518 del 5 marzo 2020. 
  15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. Per il finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  della
Struttura  di  governance,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza,  le  proposte  relative  ai  principi  e  agli   standard
contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui  al  comma  15
sono trasmesse, per  il  parere,  alla  Commissione  Arconet  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai
commi 15 e 16. 
  18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A tal fine, con
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabiliti
le modalita',  le  condizioni  e  i  criteri  in  base  ai  quali  le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare  nel
relativo quadro economico  i  costi  per  il  predetto  personale  da
rendicontare a carico del PNRR »; 
  b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilita' di tali spese  a
carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: «  L'ammissibilita'
di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto  a  quelle
di cui al secondo periodo ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   242   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 242 (Contributo dei Fondi  strutturali  europei
          al contrasto dell'emergenza Covid-19). - 1.  In  attuazione
          delle modifiche introdotte dal  regolamento  (UE)  2020/558
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020,
          le Autorita' di Gestione di Programmi  Operativi  2014-2020
          dei   fondi   strutturali   europei   possono    richiedere
          l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per
          cento a carico dei Fondi UE per le spese  dichiarate  nelle
          domande di pagamento nel periodo contabile che decorre  dal
          1°(gradi) luglio 2020 fino  al  30  giugno  2021,  anche  a
          valere sulle spese emergenziali anticipate a  carico  dello
          Stato destinate  al  contrasto  e  alla  mitigazione  degli
          effetti   sanitari,   economici    e    sociali    generati
          dall'epidemia di COVID-19. 
                2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso
          delle spese rendicontate per le misure emergenziali di  cui
          al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che
          hanno proceduto alla rendicontazione,  fino  a  concorrenza
          dei  rispettivi  importi,   per   essere   destinate   alla
          realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti
          o da adottarsi. 
                3. Ai medesimi  programmi  complementari  di  cui  al
          comma 2 sono altresi' destinate le  risorse  a  carico  del
          Fondo di rotazione di cui all'articolo  5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  rese   disponibili   per   effetto
          dell'integrazione  del  tasso  di  cofinanziamento  UE  dei
          programmi di cui al comma 1. 
                4. Nelle more della riassegnazione delle  risorse  di
          cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi  dei
          fondi strutturali europei possono  assicurare  gli  impegni
          gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli
          emergenziali   di   cui   al   comma   1   attraverso    la
          riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione (FSC) che non soddisfino  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
          2019, n. 58.  Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  le
          suddette riprogrammazioni,  con  riferimento  alle  risorse
          rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006,  2007-2013  e
          2014-2020 nelle more della sottoposizione  all'approvazione
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e
          coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina  di  regia
          di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c),  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di  tali
          riprogrammazioni secondo le regole e le modalita'  previste
          per  il  ciclo  di  programmazione   2014-2020.   Di   tali
          riprogrammazioni  viene  fornita  apposita  informativa  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          da parte dell'Autorita' politica delegata per le  politiche
          di coesione. Per le Amministrazioni titolari  di  programmi
          dei fondi strutturali europei 2014-2020 per  le  quali  non
          siano previste assegnazioni oggetto della verifica  di  cui
          al citato articolo 44, ovvero nel caso in  cui  le  risorse
          rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per
          le finalita' del presente  comma,  e'  possibile  procedere
          attraverso  l'assegnazione,  con  apposite  delibere  CIPE,
          delle necessarie  risorse  a  valere  e  nei  limiti  delle
          disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali  vincoli
          di destinazione territoriale. 
                5. Le risorse di  cui  al  comma  4  ritornano  nelle
          disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione  nel
          momento  in  cui  siano  rese  disponibili  nei   programmi
          complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2. 
                6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo,  il
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
          definizione di  appositi  accordi  con  le  Amministrazioni
          titolari dei programmi dei fondi strutturali europei  anche
          ai fini della  ricognizione  delle  risorse  attribuite  ai
          programmi operativi complementari  e  propone  al  Comitato
          Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica,  ove
          necessario, le  delibere  da  adottare  per  la  definitiva
          approvazione delle suddette risorse. 
                7.  La  data  di  scadenza  dei  programmi  operativi
          complementari  relativi  alla  programmazione   comunitaria
          2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2026.  Le  risorse  dei
          programmi operativi complementari possono essere utilizzate
          anche per il supporto tecnico  e  operativo  all'attuazione
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR).  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato integra il  Programma
          complementare di azione e coesione per  la  governance  dei
          sistemi di gestione e  controllo  2014-2020,  di  cui  alla
          deliberazione  del  CIPE  n.  114  del  23  dicembre  2015,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  24  marzo
          2016,  con  interventi  di  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa e  tecnica  per  assicurare  la  conclusione
          della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo
          ciclo  di  programmazione  dell'Unione  europea  2021-2027,
          mediante l'utilizzo delle  risorse  a  tal  fine  stanziate
          dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  861,  862,  e  871
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono
          apportate le seguenti modificazioni (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2019-2021)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. 
                1. - 860. Omissis. 
                861. Gli indicatori di cui ai commi 859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni  non  hanno  ancora  provveduto  a  pagare.
          Limitatamente  all'esercizio   2021,   le   amministrazioni
          pubbliche di  cui  ai  citati  commi  859  e  860,  qualora
          riscontrino,   dalle   proprie   registrazioni   contabili,
          pagamenti  di  fatture  commerciali  non  comunicati   alla
          piattaforma  elettronica  di  cui  al  primo  periodo   del
          presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai
          predetti commi  859  e  860  sulla  base  dei  propri  dati
          contabili, con le modalita'  fissate  dal  presente  comma,
          includendo  anche  i  pagamenti  non   comunicati,   previa
          relativa  verifica  da  parte  del  competente  organo   di
          controllo  di  regolarita'  amministrativa   e   contabile.
          Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  ai  citati  commi  859  e  860  possono
          elaborare  l'indicatore  relativo  al  debito   commerciale
          residuo sulla base dei propri dati contabili  previo  invio
          della comunicazione di cui al comma  867  relativa  ai  due
          esercizi precedenti anche da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche  soggette   alla   rilevazione   SIOPE   di   cui
          all'articolo  14,  commi  6  e  seguenti,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  e  previa  verifica  da  parte  del
          competente   organo    di    controllo    di    regolarita'
          amministrativa e contabile. 
                862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui  sono
          state rilevate le condizioni di cui al comma  859  riferite
          all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato che  adottano  la  contabilita'
          finanziaria, anche nel corso della gestione  provvisoria  o
          esercizio  provvisorio,  con  delibera  di  giunta  o   del
          consiglio  di  amministrazione,   stanziano   nella   parte
          corrente del proprio bilancio un accantonamento  denominato
          Fondo di garanzia debiti  commerciali,  sul  quale  non  e'
          possibile  disporre  impegni  e  pagamenti,  che   a   fine
          esercizio confluisce nella quota accantonata del  risultato
          di amministrazione, per un importo pari: 
                  a) al 5 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento  del
          debito commerciale residuo oppure per ritardi  superiori  a
          sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  b) al 3 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per  ritardi  compresi  tra  trentuno  e  sessanta
          giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  c) al 2 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi compresi tra undici e  trenta  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente; 
                  d) all'1 per cento degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi  compresi  tra  uno  e  dieci  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente. 
                863. - 870. Omissis. 
                871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b),
          e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
          avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo  periodo  del
          comma 861, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della
          definizione  del   programma   delle   verifiche   di   cui
          all'articolo 14,  comma  1,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, da parte dei  servizi  ispettivi  di
          finanza  pubblica  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016  relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione
          Europea L 119 del 4 maggio 2016. 
              - Il riferimento al comma 1038  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   22-bis   e
          dell'articolo 39 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 22-bis (Programmazione  finanziaria  e  accordi
          tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato
          alla definizione della manovra di finanza  pubblica,  sulla
          base degli obiettivi programmatici indicati  nel  Documento
          di economia e finanza di cui all'articolo 10, e  di  quanto
          previsto dal  cronoprogramma  delle  riforme  indicato  nel
          suddetto documento programmatico, entro  il  31  maggio  di
          ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
          sono definiti obiettivi di  spesa  per  ciascun  Ministero.
          Tali obiettivi riferiti  al  successivo  triennio,  possono
          essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
          in essi  anche  eventuali  risorse  aggiuntive  rispetto  a
          quelle previste a legislazione vigente, e  di  risparmi  da
          conseguire, anche tenendo conto delle  eventuali  ulteriori
          iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo. 
                2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
          di  cui  al  comma  1,  i  Ministri,   sulla   base   della
          legislazione  vigente  e  degli   obiettivi   programmatici
          indicati nel Documento di economia  e  finanza,  propongono
          gli interventi da adottare  con  il  disegno  di  legge  di
          bilancio. 
                3. Dopo l'approvazione della legge  di  bilancio,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  ciascun  Ministro
          di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita'  e
          i termini  per  il  monitoraggio  del  conseguimento  degli
          obiettivi  di  spesa,  anche  in  termini  di  quantita'  e
          qualita' di beni e  servizi  erogati.  A  tal  fine,  negli
          accordi sono indicati gli interventi che si  intende  porre
          in  essere  per  la  loro  realizzazione  e   il   relativo
          cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
          di ciascun  anno  con  appositi  decreti  interministeriali
          pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze.   I   medesimi   accordi   possono   essere
          aggiornati,   anche   in   considerazione   di   successivi
          interventi legislativi con effetti sugli obiettivi  oggetto
          dei medesimi accordi. 
                4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  informa
          il Consiglio dei ministri sullo stato di  attuazione  degli
          accordi di cui al comma 3 sulla  base  di  apposite  schede
          trasmesse da ciascun Ministro al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          entro il 15 luglio. 
                5. Ciascun  Ministro  invia  entro  il  1°  marzo  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
          in essere  nell'esercizio  precedente,  una  relazione  che
          illustra il  grado  di  raggiungimento  dei  risultati  ivi
          previsti   e   le   motivazioni   dell'eventuale    mancato
          raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche  di  quanto
          emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai  sensi  dei
          commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
          allegate al Documento di economia e finanza.» 
                «Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  collabora  con  le
          amministrazioni centrali dello Stato, al fine di  garantire
          il  supporto  per  la  verifica  dei  risultati   raggiunti
          rispetto agli obiettivi di cui all'articolo  10,  comma  2,
          lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
          rivolte al loro conseguimento  e  di  quelle  disposte  per
          incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
          stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di  appositi
          nuclei di analisi  e  valutazione  della  spesa,  istituiti
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
          funzionamento dei  nuclei.  Ai  predetti  nuclei  partecipa
          anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
                2. Nell'ambito dell'attivita'  di  collaborazione  di
          cui  al  comma  1  viene  altresi'   svolta   la   verifica
          sull'articolazione  dei   programmi   che   compongono   le
          missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatorie  delle
          spese rispetto al contenuto dei programmi  stessi,  con  la
          possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
          legislativo, l'accorpamento e  la  razionalizzazione  delle
          leggi  di  finanziamento  per  renderne  piu'  semplice   e
          trasparente il  collegamento  con  il  relativo  programma,
          nonche' sulla rimodulabilita'  delle  risorse  iscritte  in
          bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
          finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello  Stato
          supporto metodologico per la definizione  delle  previsioni
          di spesa e dei fabbisogni associati  ai  programmi  e  agli
          obiettivi  indicati   nella   nota   integrativa   di   cui
          all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
          degli indicatori di risultato ad essi associati. 
                3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al  comma  1
          sono  funzionali   alla   formulazione   di   proposte   di
          rimodulazione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  diversi
          programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23,  comma  3,  e
          alla predisposizione del  rapporto  sui  risultati  di  cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera a). 
                4. Per le attivita' di cui al presente  articolo,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  istituisce   e
          condivide con  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
          nell'ambito della banca dati di cui  all'articolo  13,  una
          apposita  sezione  che  raccoglie  tutte  le   informazioni
          necessarie alla realizzazione degli  obiettivi  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. La banca dati  raccoglie  le
          informazioni che le amministrazioni sono tenute  a  fornire
          attraverso  una  procedura  da  definire  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni  di
          cui  al  presente  comma  sono  trasmesse   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ai
          fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108  (Governance  del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure): 
                «Art.   7   (Controllo,   audit,   anticorruzione   e
          trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della  Ragioneria
          generale dello Stato - Ispettorato generale per i  Rapporti
          finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
          ufficio  dirigenziale  di  livello  non   generale   avente
          funzioni di  audit  del  PNRR  ai  sensi  dell'articolo  22
          paragrafo 2, lettera c), punto ii),  del  Regolamento  (UE)
          2021/241. L'ufficio  di  cui  al  primo  periodo  opera  in
          posizione  di   indipendenza   funzionale   rispetto   alle
          strutture coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,
          nello svolgimento delle funzioni di  controllo  relative  a
          linee di  intervento  realizzate  a  livello  territoriale,
          dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
                2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma
          1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede,  anche
          in   collaborazione   con   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  8,  alla  predisposizione  e  attuazione  del
          programma di valutazione in itinere ed ex  post  del  PNRR,
          assicurando  il  rispetto  degli  articoli  19  e  20   del
          Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
          obiettivi  finali  e  intermedi.  Concorre   inoltre   alla
          verifica  della  qualita'  e  completezza   dei   dati   di
          monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,
          comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e  svolge
          attivita' di supporto ai  fini  della  predisposizione  dei
          rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento  del
          Piano. Al fine di avviare tempestivamente le  procedure  di
          monitoraggio  degli  interventi   del   PNRR   nonche'   di
          esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per  l'anno  2021,
          e'  autorizzato  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
          alta professionalita', da  destinare  ai  Dipartimenti  del
          tesoro e delle finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3, del comparto Funzioni  centrali.  Il  reclutamento  del
          suddetto contingente di personale e'  effettuato  senza  il
          previo svolgimento delle previste procedure di mobilita'  e
          mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di  concorsi
          pubblici. 
                2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i
          Sottosegretari" sono soppresse. 
                3. L'Unita' di missione si  articola  in  due  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale.   Essa   provvede
          altresi' a supportare le  attivita'  di  valutazione  delle
          politiche   di   spesa   settoriali   di   competenza   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  a
          valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
          e agli investimenti del PNRR anche attraverso  lo  sviluppo
          di iniziative di trasparenza e  partecipazione  indirizzate
          alle   istituzioni   e   ai   cittadini.   Conseguentemente
          all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, le parole ", di durata  triennale  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
          e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione  organica
          del Ministero dell'economia e delle finanze  un  numero  di
          posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
          equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 
                4. Per le finalita' dell'articolo 6  e  del  presente
          articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato  a  conferire  n.  7   incarichi   di   livello
          dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
          deroga  ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite
          procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
          vigenti limiti assunzionali, o  a  ricorrere  alle  deroghe
          previste dall'articolo 1, comma  15,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80,  per  le  restanti  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato e' istituita una  posizione
          di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
          studio e ricerca; per le medesime  finalita'  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze puo' avvalersi  del  supporto
          della societa'  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  anche  per  la
          selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          le modalita' di cui all'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in  coerenza  con  l'articolo  6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo  10
          del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n.  22,  convertito
          con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
          di prima applicazione, gli incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
                6. Sogei S.p.a. assicura il  supporto  di  competenze
          tecniche   e   funzionali   all'amministrazione   economica
          finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per  tale  attivita'
          puo' avvalersi di  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  secondo  le
          modalita' che saranno definite  in  specifica  Convenzione,
          per la selezione di esperti cui affidare  le  attivita'  di
          supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non  si  applicano  le
          disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  la   stessa
          determina i processi di selezione e assunzione di personale
          in base  a  criteri  di  massima  celerita'  ed  efficacia,
          prediligendo modalita' di  selezione  basate  su  requisiti
          curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
          deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                7. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione di cui all'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, svolgendo in  particolare  valutazioni
          di   economicita',   efficienza    ed    efficacia    circa
          l'acquisizione  e  l'impiego  delle   risorse   finanziarie
          provenienti dai fondi di cui al  PNRR.  Tale  controllo  si
          informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la
          Corte  dei   conti   europea,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo   287,   paragrafo   3   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea.  La  Corte  dei  conti
          riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
          di  attuazione  del  PNRR,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20. 
                8. Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'  di
          controllo,  anche  finalizzate  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
          i  conflitti  di  interesse  ed  il   rischio   di   doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando  le
          competenze    in    materia    dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, le  amministrazioni  centrali  titolari  di
          interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare  specifici
          protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
          per l'anno 2021 e  di  euro  3.428.127  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          euro 218.000 per l'anno 2021  e  a  euro  436.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
          euro 476.027 annui a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e  a
          euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884  della
          legge 30 dicembre 2020, n.  178,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2021-2023)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. 
                1. - 883. Omissis. 
                884. Al fine di potenziare e accelerare le  attivita'
          e i servizi  svolti  dalle  ragionerie  territoriali  dello
          Stato nel territorio nazionale nei confronti  degli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  statali,  delle   altre
          amministrazioni  pubbliche  interessate  e  dei  cittadini,
          nonche' di incrementare  il  livello  di  efficienza  degli
          uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
          anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
          provvedimenti   adottati    dagli    uffici    territoriali
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
          connesse  funzioni  di  supporto  e   coordinamento   delle
          attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
          materia di sicurezza, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato, per gli anni 2021 e 2022, a bandire
          procedure concorsuali, anche in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e,  conseguentemente,  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
          limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  un  contingente
          complessivo  di  personale  non  dirigenziale  pari  a  550
          unita', di cui 350  unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  e  100  unita'   nell'Area   II,
          posizione  economica  F2,  da  destinare  alle   ragionerie
          territoriali  dello  Stato  e  100  unita'  di  Area   III,
          posizione  economica  F1,  di  cui  60  da  destinare  alle
          commissioni tributarie e 40 da  destinare  al  Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento  di
          personale nelle pubbliche amministrazioni,  ferma  restando
          la  possibilita'  di  avvalersi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  le
          medesime finalita' di cui al presente comma,  alla  lettera
          c) del comma 350 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145,   le   parole:   'l'unificazione   e   la
          rideterminazione degli  uffici  dirigenziali  non  generali
          presso  le  articolazioni   periferiche,   apportando   una
          riduzione del numero complessivo di  uffici  del  Ministero
          non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165(Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (art.  7  del
          decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  prima
          dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993  e  poi
          modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n.  387  del
          1998).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono
          parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza
          di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,
          relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento  sessuale,
          alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
          religione  o  alla  lingua,  nell'accesso  al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
              -  Si  prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              - Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Il riferimento ai commi 1037 e 1038, dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 3-bis (Commissione per  l'armonizzazione  degli
          enti territoriali). - 1. Presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri
          per   la   finanza    pubblica,    la    Commissione    per
          l'armonizzazione degli enti territoriali. 
                2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito  di
          promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli
          schemi di bilancio  degli  enti  territoriali  e  dei  loro
          organismi e enti strumentali, esclusi  gli  enti  coinvolti
          nella gestione della  spesa  sanitaria  finanziata  con  le
          risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale,  e  di
          aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
          relazione al processo evolutivo delle fonti  normative  che
          concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
          monitoraggio  e  del  consolidamento  dei  conti  pubblici,
          nonche' del miglioramento della raccordabilita'  dei  conti
          delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo  dei
          conti  nazionali.  La  Commissione  agisce   in   reciproco
          raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
          degli  enti  locali  di  cui  all'art.  154   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione  e
          di funzionamento della Commissione di cui al  comma  1  cui
          possono essere attribuite  ulteriori  funzioni  nell'ambito
          delle finalita' generali del comma 2. 
                4. La Commissione di cui al comma 1 si  avvale  delle
          strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato.  Ai  componenti  della  Commissione  non   e'
          corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
          spese.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2021,  n.  113(Misure  urgenti   per   il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia)   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di  personale
          gia' espressamente previste nel Piano nazionale di  ripresa
          e  resilienza,   di   seguito   «PNRR»,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  le  amministrazioni
          titolari di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a
          carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
          di  personale  specificamente  destinato  a  realizzare   i
          progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
          nei  limiti  degli  importi  che  saranno  previsti   dalle
          corrispondenti voci  di  costo  del  quadro  economico  del
          progetto.  A  tal  fine,  con   circolare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti le  modalita',
          le  condizioni  e  i  criteri   in   base   ai   quali   le
          amministrazioni titolari  dei  singoli  interventi  possono
          imputare nel relativo  quadro  economico  i  costi  per  il
          predetto personale da rendicontare a carico  del  PNRR.  Il
          predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti  di
          spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122  e  alla  dotazione  organica
          delle  amministrazioni  interessate.  L'ammissibilita'   di
          ulteriori spese di personale a carico del PNRR  rispetto  a
          quelle di cui al secondo periodo e' oggetto  di  preventiva
          verifica da parte  dell'Amministrazione  centrale  titolare
          dell'intervento  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  di  concerto  con  il
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
          delle finanze. La medesima  procedura  si  applica  per  le
          spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
          Per i  reclutamenti  di  cui  ai  commi  4  e  5,  ciascuna
          amministrazione, previa verifica di cui al presente  comma,
          individua, in  relazione  ai  progetti  di  competenza,  il
          fabbisogno di  personale  necessario  all'attuazione  degli
          stessi. In caso di  verifica  negativa  le  Amministrazioni
          possono assumere il personale  o  conferire  gli  incarichi
          entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. 
                2.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  per   il
          reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
          per l'attuazione del PNRR, le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 1  possono  ricorrere  alle  modalita'  di  selezione
          stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
          lavoro a tempo determinato e i contratti di  collaborazione
          di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
          periodo complessivo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma
          non eccedente la  durata  di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti  indicano,  a
          pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
          la prestazione lavorativa  e  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
          per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
          traguardi e degli obiettivi, intermedi e  finali,  previsti
          dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
          dell'amministrazione dal contratto ai  sensi  dell'articolo
          2119 del codice civile. 
                3. Al fine di valorizzare l'esperienza  professionale
          maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui
          ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni  di  cui  al
          comma  1  prevedono,  nei  bandi   di   concorso   per   il
          reclutamento  di  personale  a  tempo  indeterminato,   una
          riserva di posti non superiore al 40 per  cento,  destinata
          al predetto personale che, alla data di  pubblicazione  del
          bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei  mesi.  I
          bandi di concorso per il reclutamento di personale a  tempo
          indeterminato sono pubblicati  come  documenti  in  formato
          aperto ed organizzati in una base di  dati  ricercabile  in
          ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
          3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                3-bis. All'articolo 20  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021",  ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
          2022". 
                4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
          le  finalita'  ivi  previste,  le  amministrazioni,  previa
          verifica di cui al comma 1, possono svolgere  le  procedure
          concorsuali  relative  al  reclutamento  di  personale  con
          contratto di lavoro a tempo  determinato  per  l'attuazione
          dei progetti  del  PNRR  mediante  le  modalita'  digitali,
          decentrate  e  semplificate  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio   2021,   n.   76,
          prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi  del
          citato  articolo  10,  lo  svolgimento  della  sola   prova
          scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari  punteggio,
          a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli  e
          delle prove  di  esame,  e'  preferito  il  candidato  piu'
          giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma  7,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di  concorso  per  il
          reclutamento del personale di cui al  presente  comma  sono
          pubblicati come documenti in formato aperto ed  organizzati
          in una base di dati ricercabile in ogni campo  sul  portale
          del reclutamento di cui  all'articolo  3,  comma  7,  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                4-bis. Le modalita' di selezione di cui  al  comma  4
          possono  essere  utilizzate  per  le  assunzioni  a   tempo
          determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          non interessate dall'attuazione del PNRR. 
                5.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al   comma   1,   il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,   attraverso   il   portale   del
          reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
          giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai  quali
          possono iscriversi, rispettivamente: 
                  a) professionisti, ivi  compresi  i  professionisti
          come definiti ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  14
          gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso  dell'attestazione  di
          qualita' e di qualificazione professionale dei  servizi  ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,
          rilasciato  da   un'associazione   professionale   inserita
          nell'elenco del Ministero dello sviluppo  economico,  o  in
          possesso  di  certificazione  in  conformita'  alla   norma
          tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
          2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi  di
          collaborazione con contratto  di  lavoro  autonomo  di  cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; 
                  b)    personale    in    possesso    di     un'alta
          specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
          tempo determinato. 
                6.   Ciascun   elenco   e'   suddiviso   in   sezioni
          corrispondenti alle diverse professioni e  specializzazioni
          e   agli   eventuali   ambiti   territoriali   e    prevede
          l'indicazione,   da   parte   dell'iscritto,    dell'ambito
          territoriale di disponibilita'  all'impiego.  Le  modalita'
          per  l'istituzione  dell'elenco  e  la  relativa  gestione,
          l'individuazione  dei   profili   professionali   e   delle
          specializzazioni, il limite al cumulo degli  incarichi,  le
          modalita'  di  aggiornamento  dell'elenco  e  le  modalita'
          semplificate  di  selezione  comparativa  e  pubblica  sono
          definite  con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  previa
          intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Tutte  le
          fasi  della  procedura  di  cui  al  presente  comma   sono
          tempestivamente pubblicate nel sito internet  istituzionale
          di ciascuna amministrazione.  Le  informazioni  di  cui  al
          presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
          di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
          n. 56, con collegamento  ipertestuale  alla  corrispondente
          pagina      del      sito      internet       istituzionale
          dell'amministrazione. 
                7. Per il conferimento  degli  incarichi  di  cui  al
          comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
          quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco: 
                  a); 
                  b) essere iscritto al rispettivo albo,  collegio  o
          ordine professionale comunque denominato; 
                  c) non essere in quiescenza. 
                7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui  al
          comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
          gli ulteriori requisiti, le modalita' e i  termini  per  la
          presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
          al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
          di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
                7-ter. Al fine di incentivare il  reclutamento  delle
          migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  per  i
          professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
          di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non  e'  richiesta  la
          cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
          appartenenza e  l'eventuale  assunzione  non  determina  in
          nessun caso la cancellazione d'ufficio. 
                7-quater. I professionisti  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  del  comma   7-bis.1,   possono
          mantenere   l'iscrizione,   ove   presente,    ai    regimi
          previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. E' in ogni caso  escluso  qualsiasi  onere  a
          carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi
          di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e  5,  lettera  b),
          nel caso in cui lo stesso  non  opti  per  il  mantenimento
          all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza. 
                8.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  valorizza  le
          documentate esperienze professionali  maturate  nonche'  il
          possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
          quelli abilitanti all'esercizio della professione,  purche'
          a essa strettamente conferenti. Le  amministrazioni,  sulla
          base delle professionalita' che necessitano  di  acquisire,
          invitano  almeno  quattro  professionisti  o   esperti,   e
          comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
          tra quelli iscritti nel relativo elenco e  li  sottopongono
          ad  un  colloquio  selettivo  per  il  conferimento   degli
          incarichi di collaborazione. 
                9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,
          lettera  b),  avviene  previo  svolgimento   di   procedure
          idoneative   svolte   ai   sensi   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  con
          previsione della sola prova scritta,  alle  quali  consegue
          esclusivamente  il  diritto  all'inserimento  nei  predetti
          elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
          amministrazioni  attingono  ai  fini  della   stipula   dei
          contratti. 
                10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b),  per  alta
          specializzazione  si  intende  il  possesso  della   laurea
          magistrale o specialistica e di  almeno  uno  dei  seguenti
          titoli,  in  settori  scientifici  o  ambiti  professionali
          strettamente correlati all'attuazione dei progetti: 
                  a) dottorato di ricerca o master  universitario  di
          secondo livello; 
                  b) documentata esperienza professionale qualificata
          e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
          enti   pubblici   nazionali   ovvero    presso    organismi
          internazionali o dell'Unione europea. 
                11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al  comma
          1, le procedure concorsuali  di  cui  al  comma  4  possono
          essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  del
          comma 3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,   n.   125,   anche   avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA e del portale del  reclutamento
          di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
          n. 56. Nel bando e'  definito  il  cronoprogramma  relativo
          alle diverse fasi di svolgimento della procedura. 
                12.  Fermo  restando  l'articolo   57   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   le   commissioni
          esaminatrici delle procedure di cui  al  presente  articolo
          sono composte nel rispetto del principio della  parita'  di
          genere. 
                13. Il personale assunto con contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato ai sensi del  comma  5,  lettera  b),  e'
          equiparato, per quanto  attiene  al  trattamento  economico
          fondamentale  e  accessorio  e  ad  ogni   altro   istituto
          contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
          F3,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
          personale   del   comparto   Funzioni   centrali,   sezione
          Ministeri. Si applicano,  ove  necessario,  le  tabelle  di
          corrispondenza fra i  livelli  economici  di  inquadramento
          previsti  dai  contratti  collettivi  relativi  ai  diversi
          comparti  di  contrattazione,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
          2015. 
                14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei  limiti
          ivi  stabiliti  e  per  le  medesime   finalita',   possono
          procedere ad assunzioni a tempo determinato anche  mediante
          utilizzo  di  graduatorie  concorsuali  vigenti  anche   di
          concorsi per assunzioni a tempo determinato. 
                14-bis.  Alle  assunzioni   previste   dal   presente
          articolo non si applicano  gli  articoli  34,  comma  6,  e
          34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                14-ter. Al comma 8 dell'articolo  3  della  legge  19
          giugno 2019, n. 56, le  parole:  «nel  triennio  2019-2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
                15. Le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche. 
                15-bis. Al  fine  di  garantire  all'Agenzia  per  la
          coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
          funzionale   in   relazione   ai   compiti   connessi   con
          l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
          EU  e   della   programmazione   cofinanziata   dai   fondi
          strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino
          al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale  di  livello
          generale previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia
          possono essere conferiti  a  dirigenti  di  seconda  fascia
          appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in  deroga  al
          limite percentuale di cui all'articolo  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                15-ter. All'articolo 1, comma  179,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo  le  parole:  «correlate  professionalita'»
          sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di  studio
          coerente con i profili da selezionare»; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al
          personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia  per
          la  coesione  territoriale  e  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili  di  cui  al  presente  comma,  una  formazione
          specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
          da svolgere». 
                15-quater.   All'articolo   10,    comma    4,    del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  le
          parole: «anche  ai  fini  dell'ammissione  alle  successive
          fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione   del
          punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai  fini
          del punteggio finale» e dopo il terzo periodo  e'  inserito
          il seguente: «Il bando puo' prevedere che il punteggio  per
          il titolo di studio richiesto per l'accesso  sia  aumentato
          fino al doppio, qualora  il  titolo  di  studio  sia  stato
          conseguito non oltre quattro anni prima del termine  ultimo
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento». 
                15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
          giugno  2019,   n.   56,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole: «Per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse; 
                  b)  dopo  le  parole:  «concorsi   pubblici»   sono
          inserite le seguenti: «nonche' di assistere gli enti locali
          nell'organizzazione delle procedure  concorsuali  anche  ai
          sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76». 
                16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  provvede  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                17. Per la realizzazione degli  investimenti  di  cui
          hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
          del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
          al comma 1, anche alle pubbliche  amministrazioni  titolari
          di interventi finanziati esclusivamente a carico del  Piano
          nazionale per gli investimenti complementari  al  PNRR,  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, limitatamente agli incarichi di  collaborazione  di
          cui  al  comma  5,  lettera  a),  necessari  all'assistenza
          tecnica. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,  le
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo  costituiscono
          principi fondamentali ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
                17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e  di
          mobilita'  del  personale  pubblico  sono  pubblicati   sul
          portale del reclutamento secondo lo schema predisposto  dal
          Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
          l'acquisizione  della  documentazione   relativa   a   tali
          procedure  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  in
          formato  aperto  e  organizza  la  pubblicazione  in   modo
          accessibile  e  ricercabile  secondo  parametri  utili   ai
          cittadini  che  intendono  partecipare  a  tali  procedure.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».