Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° settembre 2052,  ai  buoni  emessi  con  il  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni,  nonche'
quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche. 
  Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto  legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini  dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto  da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento
rimane quello della prima tranche del prestito. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.