Art. 2 
 
      Comunicazione di inizio attivita' di locazione e noleggio 
 
  1. Gli operatori commerciali,  aventi  stabile  organizzazione  nel
territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attivita' di
locazione o noleggio  di  natanti  da  diporto  o  di  moto  d'acqua,
presentano  all'autorita'  marittima  o  della  navigazione   interna
competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente
stazionano le unita' da diporto,  apposita  comunicazione  di  inizio
attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1. 
  2. Alla comunicazione di inizio attivita' sono allegati: 
    a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto  l'attivita'
di locazione o noleggio di unita' da diporto e/o di moto d'acqua; 
    b) elenco delle unita' da impiegare a fini  di  cui  all'art.  1,
distinte per numero progressivo; 
    c) copia della dichiarazione di potenza  del  motore  ovvero  del
certificato d'uso del motore delle unita' da locare o da noleggiare; 
    d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di
conformita' CE delle unita' da locare o da noleggiare; 
    e) copia del certificato di idoneita' al noleggio delle unita' da
noleggiare; 
    f) copia delle  polizze  assicurative  relative  alle  unita'  da
locare o da noleggiare. 
  3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio  dalla  data  di
presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della
documentazione di cui al comma  2.  Una  copia  della  comunicazione,
debitamente  vistata  dall'autorita'  ove  e'  stata  presentata,  e'
conservata presso la sede dell'impresa  ed  in  copia  fotostatica  a
bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri  documenti
previsti. 
  4. L'operatore commerciale comunica all'autorita' marittima o della
navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi
dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unita'  indicate  nella
comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma  2.
Comunica, altresi', la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto  o
fatto   comunque    modificativo    o    impeditivo    dell'esercizio
dell'attivita'. 
  5. In caso  di  accertate  irregolarita',  omissioni  o  violazioni
nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto  ovvero  nel
caso di riscontrata perdita  dei  requisiti  prescritti,  l'autorita'
marittima  o  della  navigazione  interna   competente   adotta,   in
contraddittorio  e  nella  misura  richiesta  dalla  gravita'   della
fattispecie,  provvedimento   motivato   di   diffida   all'ulteriore
esercizio dell'attivita'.