Art. 2 Comunicazione di inizio attivita' di locazione e noleggio 1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attivita' di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorita' marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1. 2. Alla comunicazione di inizio attivita' sono allegati: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attivita' di locazione o noleggio di unita' da diporto e/o di moto d'acqua; b) elenco delle unita' da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo; c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unita' da locare o da noleggiare; d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformita' CE delle unita' da locare o da noleggiare; e) copia del certificato di idoneita' al noleggio delle unita' da noleggiare; f) copia delle polizze assicurative relative alle unita' da locare o da noleggiare. 3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorita' ove e' stata presentata, e' conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti. 4. L'operatore commerciale comunica all'autorita' marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unita' indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresi', la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'. 5. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attivita'.