Art. 3 Obblighi generali per la locazione e il noleggio 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attivita' di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). 2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attivita' di locazione o noleggio e' redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti puo' essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati: a) la tipologia della prestazione; b) il numero progressivo dell'unita' locata o noleggiata; c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unita' in locazione o di quelle da imbarcare sull'unita' a noleggio; d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonche' del locatario o del noleggiatore; e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico. 3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale e' conservata a bordo.