Art. 3 
 
          Obblighi generali per la locazione e il noleggio 
 
  1. I natanti da  diporto  e  le  moto  d'acqua  utilizzati  per  le
attivita' di locazione o noleggio sono  contrassegnati  in  modo  ben
visibile con il nominativo  dell'operatore  commerciale  seguito  dal
numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). 
  2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto
per le attivita' di locazione o noleggio e' redatto per iscritto.  In
alternativa, l'accordo  tra  le  parti  puo'  essere  comprovato  dal
documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In  ogni
caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati: 
    a) la tipologia della prestazione; 
    b) il numero progressivo dell'unita' locata o noleggiata; 
    c)  l'indicazione  del  numero  massimo  di  persone  imbarcabili
sull'unita' in locazione o  di  quelle  da  imbarcare  sull'unita'  a
noleggio; 
    d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito  telefonico  del
locatore o del noleggiante nonche' del locatario o del noleggiatore; 
    e) in caso di  locazione,  gli  estremi  della  patente  nautica,
qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico. 
  3.  L'originale  o  copia  conforme  del  titolo  contrattuale   e'
conservata a bordo.