Art. 4 
 
                        Locazione di natanti 
 
  1. Nel caso di locazione, il natante  e'  consegnato  in  godimento
autonomo del conduttore il quale esercita con esso la  navigazione  e
ne assume  la  responsabilita'.  In  tale  fattispecie,  l'unita'  e'
condotta con la patente nautica, se prescritta, e puo'  imbarcare  il
numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformita' per
le  unita'  munite  di  marcatura  CE  ovvero  nel   certificato   di
omologazione per le unita' non munite di marcatura CE. 
  2. E' fatto obbligo  all'operatore  commerciale  di  consegnare  il
natante  in  perfetta  efficienza,  dotato  di  tutti  i   mezzi   di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti  nell'allegato  V
del  decreto  ministeriale  29/07/2008,  n.   146   (Regolamento   di
attuazione del codice della nautica) e successive modifiche. 
  3. Prima  di  effettuare  la  consegna  dell'unita'  in  locazione,
l'operatore commerciale: 
    a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di
eta'; 
    b) informa il locatario che  per  la  navigazione  oltre  le  sei
miglia dalla costa e' prescritto il possesso  della  patente  nautica
almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione; 
    c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa
cui il natante e' abilitato e gli consegna i documenti di bordo; 
    d) illustra  al  locatario  le  modalita'  di  funzionamento  del
motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo  e  del
sistema di ancoraggio e le  particolari  prescrizioni  dell'autorita'
marittima relativa alla zona di interesse. 
  4.  Se  il  locatario  non  e'  in  possesso  di  patente  nautica,
l'operatore  commerciale  illustra  e  consegna   al   locatario   le
istruzioni indicate nell'allegato 2.