Art. 4 Locazione di natanti 1. Nel caso di locazione, il natante e' consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilita'. In tale fattispecie, l'unita' e' condotta con la patente nautica, se prescritta, e puo' imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformita' per le unita' munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unita' non munite di marcatura CE. 2. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche. 3. Prima di effettuare la consegna dell'unita' in locazione, l'operatore commerciale: a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di eta'; b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa e' prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione; c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante e' abilitato e gli consegna i documenti di bordo; d) illustra al locatario le modalita' di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorita' marittima relativa alla zona di interesse. 4. Se il locatario non e' in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.