Art. 5 
 
                         Noleggio di natanti 
 
  1. Nel caso di noleggio, il  natante  rimane  nella  disponibilita'
dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la  navigazione
nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente  normativa
ed in possesso almeno di patente nautica  di  categoria  A  o  titolo
equipollente. 
  2. L'operatore commerciale  deve  mantenere  l'unita'  in  perfetta
efficienza,  completa  di  tutti  i  mezzi  di  salvataggio  e  delle
dotazioni di sicurezza previsti per le unita' impiegate  in  noleggio
dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.