Art. 5 Noleggio di natanti 1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilita' dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente. 2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unita' in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unita' impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.