Art. 8 
 
Comunicazione  di  inizio  attivita'  di  appoggio  alle   immersioni
                              subacquee 
 
  1. I centri di immersione, circoli  associazioni  e  ONLUS,  aventi
stabile  organizzazione  nel  territorio  dell'Unione  europea,   che
intendono utilizzare natanti in appoggio alle  immersioni  subacquee,
presentano all'autorita' marittima o delle acque  interne  competente
per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano
le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1. 
  2. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' sono allegati: 
    a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da cui risulti  l'attivita'  di  centro  di
immersione e di addestramento subacqueo per i  praticanti  immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo; 
    b) copia della dichiarazione di potenza del  motore,  ovvero  del
certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni
subacquee; 
    c) copia del  certificato  di  omologazione  o  dichiarazione  di
conformita' CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee; 
    d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio  alle  immersioni
subacquee. 
  3. Gli operatori di assistenza subacquea curano  la  tenuta  di  un
registro, vidimato dall'autorita' marittima  o  delle  acque  interne
competente, sul quale riportano: 
    a) gli estremi identificativi del natante utilizzato; 
    b)  i  nominativi  del  conduttore  munito  di  patente  nautica,
dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso  subacqueo
e i loro recapiti telefonici; 
    c) il piano di immersione con indicazione di data,  ora  e  luogo
dell'immersione; 
    d) il numero dei partecipanti alle immersioni. 
  4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio  dalla  data  di
presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della
documentazione di cui al comma 2. 
  5.  L'operatore  commerciale  di  assistenza   subacquea   comunica
all'autorita' marittima  o  delle  acque  interne  competente,  entro
quindici giorni dal verificarsi dell'evento,  ogni  variazione  delle
unita' navali  indicate  nella  comunicazione  di  inizio  attivita',
allegando la documentazione tecnica di  cui  al  comma  2.  Comunica,
altresi', la cessazione dell'attivita' o  ogni  altro  atto  o  fatto
comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'. 
  6. In caso  di  accertate  irregolarita',  omissioni  o  violazioni
nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto  ovvero  nel
caso di riscontrata perdita  dei  requisiti  prescritti,  l'autorita'
marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio
e  nella  misura  richiesta   dalla   gravita'   della   fattispecie,
provvedimento  motivato  di  diffida,  sospensione   o   interdizione
dall'esercizio dell'attivita'.