Art. 9 Attivita' di appoggio alle immersioni subacquee 1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unita' di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore eta' e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore. 2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualita' di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondita' stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresi', essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811