Art. 9 
 
           Attivita' di appoggio alle immersioni subacquee 
 
  1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati  come  unita'
di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
e' richiesta la maggiore eta' e il possesso della patente nautica  di
categoria A o superiore. 
  2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore  di
assistenza subacquea  in  qualita'  di  accompagnatore  o  istruttore
munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni
nazionali e internazionali riconosciute, che  deve  operare  entro  i
limiti del proprio brevetto,  con  un  numero  massimo  di  subacquei
prescritto dalle norme e procedure didattiche  vigenti  e  secondo  i
limiti di profondita' stabiliti dal brevetto posseduto dagli  stessi.
Deve, altresi', essere sempre presente una persona abilitata al primo
soccorso subacqueo. 
  3. Le attrezzature subacquee devono essere  mantenute  in  perfetta
efficienza e munite delle  certificazioni  di  collaudo  e  revisioni
periodiche previste dalle norme vigenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2811