Art. 3 
 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico  (oppure  biosimilare)
e'  esclusivo  responsabile  del  pieno  rispetto  dei   diritti   di
proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle
vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. 
  Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico  (oppure  biosimilare)
e', altresi', responsabile del  pieno  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale.