(Allegato-art. 12)
                            Articolo 12. 
            Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
    12.1 Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di  sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati  non  vengano
svolti dal DNV GL AS con  efficacia  ed  in  modo  soddisfacente,  il
presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla  data
di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si  riserva  di
valutare se confermare o meno la delega al  DNV  GL  AS  dei  compiti
previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze  della
propria flotta. 
    12.2 Ciascuna delle  parti  puo'  recedere  dall'Accordo  dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con  un  preavviso  di  almeno
dodici mesi. 
    12.3 Fatto salvo quanto previsto  all'art.  2.6,  dalla  data  di
decorrenza dell'Accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
    12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del  DNV
GL  AS,  da  presentare  almeno  sei  mesi   prima   della   scadenza
dell'Accordo vigente.