IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante  «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'art. 1, comma 2,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1383), con cui si e'  provveduto  all'individuazione  delle  spese  a
carattere strumentale e  comuni  a  piu'  centri  di  responsabilita'
amministrativa nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle
direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 166; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1380), con cui si  e'  provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili
della gestione, delle risorse finanziarie  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per  l'anno
2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di  livello  generale
conferiti; 
  Visto il decreto-legge n.  34/2020,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e,  in  particolare,  il  comma  7
dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attivita'  di
ricerca»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in  materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n.  190  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27  dicembre  2002,  n.  289  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2003) e successive modificazioni ed  integrazioni,  e  in
particolare l'art. 72, recante disposizione sui «Fondi  rotativi  per
le imprese»; 
  Visto il dettato di cui all'art.  1,  comma  872,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni: «In
coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con
proprio decreto di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870  tra
gli strumenti previsti nel decreto di cui al  comma  873,  destinando
una  quota  non  inferiore  al  15  per  cento  delle  disponibilita'
complessive del fondo al finanziamento  degli  interventi  presentati
nel  quadro  di  programmi   dell'Unione   europea   o   di   accordi
internazionali (...)»; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134  «Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con
le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del  quale
si rende l'informativa sul trattamento dei dati  personali  riportata
in allegato al presente avviso; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il comma 1223 dell'art. 1  della  legge  finanziaria  per  il
2007, con il quale lo Stato  italiano  stabilisce  alcune  condizioni
dirette ad adempiere agli  obblighi  di  recupero  di  aiuti  che  la
Commissione  ha  dichiarato   incompatibili,   cosiddetta   «clausola
Deggendorf»; 
  Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27  giugno  2014,
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il  paragrafo
2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Visti i documenti programmatico-strategici relativi  alla  politica
nazionale della  ricerca,  quali  il  programma  operativo  nazionale
«Ricerca  e  innovazione»  2014-2020,  la  Strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma  nazionale  per
la ricerca 2015/2020, la normativa europea  di  settore,  nonche'  le
specifiche disposizioni attuative; 
  Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante  il  quale
vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  593  del   26   luglio   2016
«Disposizioni per la concessione delle  agevolazioni  finanziarie»  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo  III,  capo  IX
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del
23   agosto   2016   e,   in   particolare,   l'art.   18   «Progetti
internazionali»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13  ottobre  2017,  Linee
guida  al  decreto  ministeriale  del  26   luglio   2016,   n.   593
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593/2016; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del  15  marzo  2018,  con  il
quale  sono  state  adottate   le   «Procedure   operative   per   il
finanziamento  dei  progetti  internazionali  ex  art.  18,   decreto
ministeriale n. 593  del  26  luglio  2016»,  che  disciplinano,  tra
l'altro, le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento
nazionale  da  parte  dei  proponenti   dei   progetti   di   ricerca
internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi  diretti  al   sostegno   delle   attivita'   di   ricerca
industriale,  estese  a  non  preponderanti  processi   di   sviluppo
sperimentale e delle connesse attivita' di  formazione  del  capitale
umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,  inseriti  in  accordi   e
programmi europei e internazionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  23
novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei  conti  il  10
dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  312
del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al  decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che  estende  la  vigenza
del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al
31 dicembre 2023; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della  Commissione  europea  per   la   partecipazione   a   progetti
comunitari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 gennaio 2019, n. 48, di  riparto  delle  risorse
disponibili sul PG 01 del capitolo 7245  (azione  004),  riferite  al
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST) per l'anno finanziario 2018; 
  Visto il decreto  del  dirigente  dell'ufficio  I  della  Direzione
generale della ricerca del 12 maggio 2020, n. 7632, con il  quale  e'
stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di
previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, come residui di
lettera F di  provenienza  2018,  dell'importo  complessivo  di  euro
7.407.984,15, destinato al finanziamento, nella forma del  contributo
alla spesa, dei progetti  di  ricerca  presentati  nell'ambito  delle
iniziative di cooperazione internazionale, di cui  euro  7.037.584,94
per il finanziamento dei progetti ed euro 370.399,21 per la copertura
dei costi relativi alle attivita' di valutazione e di monitoraggio; 
  Vista   l'iniziativa   internazionale   Era-NET   Cofund   Acquatic
Pollutants, Call 2020, e relativo Annex  nazionale,  cui  il  MUR  ha
aderito con nota del  direttore  generale  della  Direzione  generale
della ricerca del 22 gennaio 2019, prot. n. 1111, con un budget  pari
a euro 500.000,00, successivamente incrementato  ad  euro  700.000,00
nella forma di contributo alla spesa a valere sul FIRST  2018  e  sul
conto di contabilita' speciale n. 5944 (IGRUE); 
  Visto l'avviso integrativo nazionale, di cui al d.d. del  12  marzo
2020, prot. n. 362; 
  Visto il progetto «SPARE-SEA - Environmental Spread and Persistence
of Antibiotic  REsistances  in  aquatic  Systems  Exposed  to  oyster
Aquaculture» presentato da: 
    Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto  di  ricerca  sulle
acque; 
    Universita' degli studi di Genova, 
  utilmente collocato nella ranking list internazionale e ammissibile
al finanziamento; 
  Visto il  Consortium  Agreement  definito  tra  i  partecipanti  al
progetto «SPARE-SEA»; 
  Vista la procura speciale conferita,  mediante  atto  pubblico,  al
soggetto capofila nazionale; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Atteso che la prof.ssa Rosa  Alduina  ha  approvato  il  capitolato
tecnico allegato al presente decreto, in ossequio a  quanto  disposto
dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti  atti
e regolamenti citati in premessa; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  i   codici
concessione RNA - COR ID n. 6813034  e  COR  ID  n.  6812985  del  24
novembre 2021,  rispettivamente  per  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche e per l'Universita' degli studi di Genova; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), acquisite le visure Deggendorf
ID 13888357 VERCOR 14183531 e ID 13888373  VERCOR  141883532  del  29
ottobre  2021,  rispettivamente  per  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche e per l'Universita' degli studi di Genova; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo SPARE-SEA:
«Environmental Spread and Persistence of  Antibiotic  REsistances  in
aquatic  Systems  Exposed  to  oyster  Aquaculture»,  presentato   in
partenariato   dal   Consiglio   nazionale   delle   ricerche,   C.F.
80054330586,  e  dall'Universita'  degli  studi   di   Genova,   C.F.
00754150100,  nell'ambito  dell'iniziativa  Era-NET  Cofund  Acquatic
Pollutants 2020, e' ammesso alle agevolazioni  previste,  secondo  le
normative citate nelle premesse, nella  forma,  misura,  modalita'  e
condizioni  indicate  nella  scheda  allegata  al  presente   decreto
(allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° settembre  2021  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato  tecnico  (allegato  3)  approvato  dall'esperto   tecnico
scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte  integrante  del
presente decreto.