art. 1 (commi 1-100)
 
Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai  sensi  dell'articolo
10,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui trascritti. 
 
                               Art. 1 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
    

=====================================================================
|                     Testo                     |      Glosse       |
+===============================================+===================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da        |Risultati          |
|finanziare, in termini di competenza e di      |differenziali del  |
|cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in|bilancio dello     |
|termini di competenza, di cui all'articolo 21, |Stato              |
|comma 1-ter, lettera a), della legge 31        |                   |
|dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 |                   |
|e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso  |                   |
|alla presente legge. I livelli del ricorso al  |                   |
|mercato si intendono al netto delle operazioni |                   |
|effettuate al fine di rimborsare prima della   |                   |
|scadenza o di ristrutturare passivita'         |                   |
|preesistenti con ammortamento a carico dello   |                   |
|Stato.                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|2. Al testo unico delle imposte sui redditi,   |Modifiche al       |
|di cui al decreto del Presidente della         |sistema di         |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono      |tassazione delle   |
|apportate le seguenti modificazioni:           |persone fisiche    |
|   a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito|                   |
|dal seguente:                                  |                   |
|   «1. L'imposta lorda e' determinata          |                   |
|applicando al reddito complessivo, al netto    |                   |
|degli oneri deducibili indicati nell'articolo  |                   |
|10, le seguenti aliquote per scaglioni di      |                   |
|reddito:                                       |                   |
|   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;        |                   |
|   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,  |                   |
|25 per cento;                                  |                   |
|   c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,  |                   |
|35 per cento;                                  |                   |
|   d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;        |                   |
|   b) all'articolo 13:                         |                   |
|     1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono|                   |
|sostituite dalle seguenti:                     |                   |
|   «a) 1.880 euro, se il reddito complessivo   |                   |
|non supera 15.000 euro. L'ammontare della      |                   |
|detrazione effettivamente spettante non puo'   |                   |
|essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di |                   |
|lavoro a tempo determinato, l'ammontare della  |                   |
|detrazione effettivamente spettante non puo'   |                   |
|essere inferiore a 1.380 euro;                 |                   |
|   b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra   |                   |
|1.190 euro e l'importo corrispondente al       |                   |
|rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito|                   |
|complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del |                   |
|reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro |                   |
|ma non a 28.000 euro;                          |                   |
|   c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' |                   |
|superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro;  |                   |
|la detrazione spetta per la parte              |                   |
|corrispondente al rapporto tra l'importo di    |                   |
|50.000 euro, diminuito del reddito complessivo,|                   |
|e l'importo di 22.000 euro»;                   |                   |
|     2) dopo il comma 1 e' inserito il         |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «1.1. La detrazione spettante ai sensi del  |                   |
|comma 1 e' aumentata di un importo pari a 65   |                   |
|euro, se il reddito complessivo e' superiore a |                   |
|25.000 euro ma non a 35.000 euro»;             |                   |
|     3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono|                   |
|sostituite dalle seguenti:                     |                   |
|   «a) 1.955 euro, se il reddito complessivo   |                   |
|non supera 8.500 euro. L'ammontare della       |                   |
|detrazione effettivamente spettante non puo'   |                   |
|essere inferiore a 713 euro;                   |                   |
|   b) 700 euro, aumentata del prodotto fra     |                   |
|1.255 euro e l'importo corrispondente al       |                   |
|rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito|                   |
|complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del |                   |
|reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro  |                   |
|ma non a 28.000 euro;                          |                   |
|   c) 700 euro, se il reddito complessivo e'   |                   |
|superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.  |                   |
|La detrazione spetta per la parte              |                   |
|corrispondente al rapporto tra l'importo di    |                   |
|50.000 euro, diminuito del reddito complessivo,|                   |
|e l'importo di 22.000 euro»;                   |                   |
|     4) dopo il comma 3 e' inserito il         |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «3-bis. La detrazione spettante ai sensi del|                   |
|comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50   |                   |
|euro, se il reddito complessivo e' superiore a |                   |
|25.000 euro ma non a 29.000 euro»;             |                   |
|     5) al comma 5, le lettere a) e b) sono    |                   |
|sostituite dalle seguenti:                     |                   |
|   «a) 1.265 euro, se il reddito complessivo   |                   |
|non supera 5.500 euro;                         |                   |
|   b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 |                   |
|euro e l'importo corrispondente al rapporto fra|                   |
|28.000 euro, diminuito del reddito complessivo,|                   |
|e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito      |                   |
|complessivo e' superiore a 5.500 euro ma non a |                   |
|28.000 euro;                                   |                   |
|   b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo  |                   |
|e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000     |                   |
|euro. La detrazione spetta per la parte        |                   |
|corrispondente al rapporto tra l'importo di    |                   |
|50.000 euro, diminuito del reddito complessivo,|                   |
|e l'importo di 22.000 euro»;                   |                   |
|     6) dopo il comma 5-bis e' inserito il     |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «5-ter. La detrazione spettante ai sensi del|                   |
|comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50   |                   |
|euro, se il reddito complessivo e' superiore a |                   |
|11.000 euro ma non a 17.000 euro».             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,     |Riconoscimento di  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 2   |una somma a titolo |
|aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti |di trattamento     |
|modificazioni:                                 |integrativo (cd.   |
|   a) all'articolo 1:                          |bonus 100 euro) in |
|     1) al comma 1, le parole: «28.000 euro»   |favore dei         |
|sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro» e|percettori di      |
|sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il|reddito di lavoro  |
|trattamento integrativo e' riconosciuto anche  |dipendente e di    |
|se il reddito complessivo e' superiore a 15.000|taluni redditi     |
|euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la |assimilati         |
|somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 |                   |
|e 13, comma 1, del testo unico delle imposte   |                   |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente  |                   |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,     |                   |
|delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma |                   |
|1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso|                   |
|testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti|                   |
|in dipendenza di prestiti o mutui contratti    |                   |
|fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative|                   |
|alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma |                   |
|1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico |                   |
|nonche' di quelle relative alle detrazioni     |                   |
|previste da altre disposizioni normative, per  |                   |
|spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia  |                   |
|di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel  |                   |
|caso in cui ricorrano le condizioni previste   |                   |
|dal secondo periodo, il trattamento integrativo|                   |
|e' riconosciuto per un ammontare, comunque non |                   |
|superiore a 1.200 euro, determinato in misura  |                   |
|pari alla differenza tra la somma delle        |                   |
|detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda»;    |                   |
|     2) al comma 3, secondo periodo, le parole:|                   |
|«, tenendo conto dell'eventuale diritto        |                   |
|all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2»|                   |
|sono soppresse;                                |                   |
|   b) l'articolo 2 e' abrogato.                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|4. In relazione agli effetti finanziari        |Misure compensative|
|conseguenti all'avvio della riforma fiscale,   |per il minor       |
|allo scopo di concorrere all'adeguamento dei   |gettito della      |
|bilanci delle regioni a statuto speciale e     |compartecipazione  |
|delle province autonome di Trento e di Bolzano |IRPEF per le       |
|e' previsto, per gli anni 2022-2024, un        |Regioni a statuto  |
|trasferimento a titolo di compensazione della  |speciale e le      |
|riduzione del gettito riguardante la           |Provincie autonome |
|compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e|                   |
|3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia  |                   |
|speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo     |                   |
|2022, con decreto del Ministro dell'economia e |                   |
|delle finanze, sulla base dell'istruttoria     |                   |
|operata da un apposito tavolo tecnico,         |                   |
|coordinato dal Ministero dell'economia e delle |                   |
|finanze - Dipartimento delle finanze e         |                   |
|Dipartimento della Ragioneria generale dello   |                   |
|Stato, con la partecipazione di rappresentanti |                   |
|di ciascuna autonomia speciale.                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|5. Al fine di garantire la coerenza della      |Differimento di    |
|disciplina dell'addizionale regionale          |termini in materia |
|all'imposta sul reddito delle persone fisiche  |di addizionali     |
|con la nuova articolazione degli scaglioni     |regionale e        |
|dell'imposta sul reddito delle persone fisiche |comunale           |
|stabilita dal comma 2, il termine di cui       |all'imposta sul    |
|all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del |reddito delle      |
|decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  |persone fisiche    |
|limitatamente alle aliquote applicabili per    |                   |
|l'anno di imposta 2022, e' differito al 31     |                   |
|marzo 2022.                                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|6. Le regioni e le province autonome di Trento |Trasmissione dei   |
|e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022,         |dati rilevanti per |
|provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti|la determinazione  |
|per la determinazione dell'addizionale         |dell'addizionale   |
|regionale all'imposta sul reddito delle persone|regionale          |
|fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3,    |all'imposta sul    |
|quarto periodo, del decreto legislativo 15     |reddito delle      |
|dicembre 1997, n. 446, ai fini della           |persone fisiche    |
|pubblicazione sul sito informatico di cui      |                   |
|all'articolo 1, comma 3, del decreto           |                   |
|legislativo 28 settembre 1998, n. 360.         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di       |Termine per la     |
|scadenza successiva, entro il termine di       |modifica degli     |
|approvazione del bilancio di previsione, i     |scaglioni e delle  |
|comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni|aliquote           |
|e le aliquote dell'addizionale comunale        |dell'addizionale   |
|all'imposta sul reddito delle persone fisiche  |comunale           |
|al fine di conformarsi alla nuova articolazione|all'imposta sul    |
|prevista per l'imposta sul reddito delle       |reddito delle      |
|persone fisiche.                               |persone fisiche    |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso  |Esclusione IRAP per|
|alla data di entrata in vigore della presente  |le persone fisiche |
|legge, l'imposta regionale sulle attivita'     |                   |
|produttive (IRAP), di cui al decreto           |                   |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e'   |                   |
|dovuta dalle persone fisiche esercenti         |                   |
|attivita' commerciali ed esercenti arti e      |                   |
|professioni di cui alle lettere b) e c) del    |                   |
|comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto   |                   |
|legislativo n. 446 del 1997.                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato|Fondo per il       |
|di previsione del Ministero dell'economia e    |ristoro dal mancato|
|delle finanze e' istituito un fondo con una    |gettito Irap in    |
|dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato|favore delle       |
|a compensare le regioni e le province autonome |Regioni e delle    |
|della riduzione delle entrate fiscali derivanti|Province autonome  |
|dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP |                   |
|e non compensate nell'ambito del finanziamento |                   |
|sanitario corrente del Servizio sanitario      |                   |
|nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero      |                   |
|dall'applicazione di maggiorazioni regionali   |                   |
|vigenti, derivante dal presente comma e dal    |                   |
|comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna      |                   |
|regione e provincia autonoma a valere sul fondo|                   |
|sono indicati nella tabella di cui all'allegato|                   |
|2 annesso alla presente legge e per gli anni   |                   |
|2025 e successivi possono essere modificati con|                   |
|decreto del Ministero dell'economia e delle    |                   |
|finanze, a invarianza del contributo           |                   |
|complessivo, sulla base di un accordo da       |                   |
|sancire in sede di Conferenza permanente per i |                   |
|rapporti tra lo Stato, le regioni e le province|                   |
|autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di    |                   |
|garantire l'omogeneita' dei conti pubblici, le |                   |
|risorse del fondo sono contabilizzate al titolo|                   |
|secondo delle entrate dei bilanci regionali,   |                   |
|alla voce del piano dei conti finanziario      |                   |
|E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da    |                   |
|Ministeri».                                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre|Modifiche alla     |
|2021, n. 146, convertito, con modificazioni,   |disciplina del     |
|dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono      |patent box         |
|apportate le seguenti modificazioni:           |                   |
|   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   |                   |
|   «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i    |                   |
|costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai      |                   |
|soggetti indicati al comma 1 in relazione a    |                   |
|software protetto da copyright, brevetti       |                   |
|industriali, disegni e modelli, che siano dagli|                   |
|stessi soggetti utilizzati direttamente o      |                   |
|indirettamente nello svolgimento della propria |                   |
|attivita' d'impresa, sono maggiorati del 110   |                   |
|per cento. Con provvedimento del direttore     |                   |
|dell'Agenzia delle entrate sono definite le    |                   |
|modalita' di esercizio dell'opzione di cui al  |                   |
|comma 1»;                                      |                   |
|   b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:   |                   |
|   «8. Le disposizioni di cui al presente      |                   |
|articolo si applicano alle opzioni esercitate  |                   |
|con riguardo al periodo d'imposta in corso alla|                   |
|data di entrata in vigore del presente decreto |                   |
|e ai successivi periodi d'imposta»;            |                   |
|   c) il comma 9 e' abrogato;                  |                   |
|   d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:  |                   |
|   «10. Con riferimento al periodo d'imposta in|                   |
|corso alla data di entrata in vigore del       |                   |
|presente decreto e ai successivi periodi       |                   |
|d'imposta, non sono piu' esercitabili le       |                   |
|opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a|                   |
|45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e    |                   |
|dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile    |                   |
|2019, n. 34, convertito, con modificazioni,    |                   |
|dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti  |                   |
|di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o |                   |
|che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo  |                   |
|1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre   |                   |
|2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta   |                   |
|antecedenti a quello in corso alla data di     |                   |
|entrata in vigore del presente decreto possono |                   |
|scegliere, in alternativa al regime opzionato, |                   |
|di aderire al regime agevolativo di cui al     |                   |
|presente articolo, previa comunicazione da     |                   |
|inviare secondo le modalita' stabilite con     |                   |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia delle |                   |
|entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui  |                   |
|al secondo periodo coloro che abbiano          |                   |
|presentato istanza di accesso alla procedura di|                   |
|cui all'articolo 31-ter del decreto del        |                   |
|Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, |                   |
|n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e|                   |
|abbiano sottoscritto un accordo preventivo con |                   |
|l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette |                   |
|procedure, nonche' i soggetti che abbiano      |                   |
|aderito al regime di cui all'articolo 4 del    |                   |
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,           |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28  |                   |
|giugno 2019, n. 58»;                           |                   |
|   e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:|                   |
|   «10-bis. Qualora in uno o piu' periodi      |                   |
|d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano |                   |
|sostenute in vista della creazione di una o    |                   |
|piu' immobilizzazioni immateriali rientranti   |                   |
|tra quelle di cui al comma 3, il contribuente  |                   |
|puo' usufruire della maggiorazione del 110 per |                   |
|cento di dette spese a decorrere dal periodo   |                   |
|d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale|                   |
|ottiene un titolo di privativa industriale. La |                   |
|maggiorazione del 110 per cento non puo' essere|                   |
|applicata alle spese sostenute prima           |                   |
|dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a    |                   |
|quello nel quale l'immobilizzazione immateriale|                   |
|ottiene un titolo di privativa industriale».   |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano |                   |
|in vigore il giorno stesso della pubblicazione |                   |
|della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre     |Differimento dei   |
|2019, n. 160, sono apportate le seguenti       |termini di         |
|modificazioni:                                 |decorrenza         |
|   a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio |dell'efficacia     |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  |delle disposizioni |
|gennaio 2023»;                                 |relative a plastic |
|   b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio |tax e sugar tax    |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  |                   |
|gennaio 2023».                                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|13. Alla tabella A, parte III, allegata al     |Aliquota IVA del 10|
|decreto del Presidente della Repubblica 26     |per cento per i    |
|ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) e'   |prodotti per       |
|inserito il seguente:                          |l'igiene femminile |
|     «114-bis) prodotti assorbenti e tamponi,  |non compostabili   |
|destinati alla protezione dell'igiene          |                   |
|femminile, non compresi nel numero 1-quinquies)|                   |
|della tabella A, parte II-bis».                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|14. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre|Disciplina delle   |
|2016, n. 193, convertito, con modificazioni,   |attivita' di       |
|dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono     |riscossione        |
|apportate le seguenti modificazioni:           |dell'Agenzia delle |
|   a) al comma 3, al primo e al secondo        |entrate-Riscossione|
|periodo, le parole: «indirizzo e alla vigilanza|                   |
|del Ministro dell'economia e delle finanze.    |                   |
|L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare  |                   |
|costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle   |                   |
|entrate-Riscossione» sono sostituite dalle     |                   |
|seguenti: «indirizzo operativo e al controllo  |                   |
|della stessa Agenzia delle entrate, che ne     |                   |
|monitora costantemente l'attivita'» e,         |                   |
|all'ultimo periodo, le parole: «Sono organi    |                   |
|dell'ente il presidente» sono sostituite dalle |                   |
|seguenti: «Sono organi dell'ente il direttore»;|                   |
|   b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   |                   |
|   «4. Il direttore dell'ente e' il direttore  |                   |
|dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di     |                   |
|gestione e' composto dal direttore, che lo     |                   |
|presiede, e da due componenti nominati         |                   |
|dall'Agenzia delle entrate tra i propri        |                   |
|dirigenti. Ai componenti del comitato di       |                   |
|gestione non spetta alcun compenso, indennita' |                   |
|o rimborso spese»;                             |                   |
|   c) al comma 5:                              |                   |
|     1) il primo e il secondo periodo sono     |                   |
|sostituiti dal seguente: «Lo statuto, approvato|                   |
|con decreto del Ministro dell'economia e delle |                   |
|finanze secondo le previsioni di cui al comma  |                   |
|5-bis, disciplina le funzioni e le competenze  |                   |
|degli organi, indica le entrate dell'ente      |                   |
|necessarie a garantirne l'equilibrio           |                   |
|economico-finanziario, stabilendo i criteri    |                   |
|concernenti la determinazione e le modalita' di|                   |
|erogazione delle risorse stanziate in favore   |                   |
|dello stesso, nonche' i criteri per la         |                   |
|definizione degli altri corrispettivi per i    |                   |
|servizi prestati a soggetti pubblici o privati,|                   |
|incluse le amministrazioni statali»;           |                   |
|     2) al quarto periodo, la parola:          |                   |
|«presidente» e' sostituita dalla seguente:     |                   |
|«direttore»;                                   |                   |
|     3) al settimo periodo, le parole:         |                   |
|«nell'atto aggiuntivo» sono sostituite dalle   |                   |
|seguenti: «nella convenzione»;                 |                   |
|     4) l'ottavo periodo e' soppresso;         |                   |
|   d) il comma 5-bis e' sostituito dal         |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «5-bis. Le deliberazioni del comitato di    |                   |
|gestione relative allo statuto sono trasmesse  |                   |
|al Ministero dell'economia e delle finanze per |                   |
|l'approvazione, secondo le forme e le modalita'|                   |
|previste dall'articolo 60 del decreto          |                   |
|legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;           |                   |
|   e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i      |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «5-ter. Le deliberazioni del comitato di    |                   |
|gestione relative alle modifiche dei           |                   |
|regolamenti e degli atti di carattere generale |                   |
|che regolano il funzionamento dell'Agenzia     |                   |
|delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci e|                   |
|ai piani pluriennali di investimento sono      |                   |
|trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle |                   |
|entrate. L'approvazione puo' essere negata per |                   |
|ragioni di legittimita' o di merito. Le        |                   |
|deliberazioni si intendono approvate se nei    |                   |
|quarantacinque giorni dalla ricezione delle    |                   |
|stesse non e' emanato alcun provvedimento      |                   |
|ovvero non sono chiesti chiarimenti o          |                   |
|documentazione integrativa; in tale ultima     |                   |
|ipotesi il termine per l'approvazione e'       |                   |
|interrotto fino a quando non pervengono gli    |                   |
|elementi richiesti; per l'approvazione dei     |                   |
|bilanci e dei piani pluriennali di investimento|                   |
|si applicano i termini previsti dal regolamento|                   |
|di cui al decreto del Presidente della         |                   |
|Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi      |                   |
|restando i controlli sui risultati, gli altri  |                   |
|atti di gestione dell'Agenzia delle            |                   |
|entrate-Riscossione non sono sottoposti        |                   |
|all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle |                   |
|entrate.                                       |                   |
|   5-quater. Al fine di incrementare           |                   |
|l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'     |                   |
|nello svolgimento sinergico delle rispettive   |                   |
|funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate|                   |
|e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono  |                   |
|stipulare, senza nuovi e maggiori oneri,       |                   |
|apposite convenzioni o protocolli di intesa che|                   |
|prevedono anche forme di assegnazione          |                   |
|temporanea, comunque denominate, di personale  |                   |
|da un'agenzia all'altra»;                      |                   |
|   f) al comma 13:                             |                   |
|     1) l'alinea e' sostituito dal seguente:   |                   |
|«La convenzione di cui all'articolo 59 del     |                   |
|decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,    |                   |
|stipulata tra il Ministro dell'economia e delle|                   |
|finanze e il direttore dell'Agenzia delle      |                   |
|entrate, individua, per l'attivita' svolta     |                   |
|dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:»;      |                   |
|     2) la lettera b) e' sostituita dalla      |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «b) le risorse necessarie a far fronte agli |                   |
|oneri di funzionamento del servizio nazionale  |                   |
|della riscossione, stanziate sul bilancio dello|                   |
|Stato per il trasferimento in favore           |                   |
|dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:   |                   |
|     1) gli oneri di gestione calcolati, per le|                   |
|attivita' svolte dalla stessa, sulla base di   |                   |
|un'efficiente conduzione aziendale e dei       |                   |
|vincoli di servizio imposti per esigenze di    |                   |
|carattere generale;                            |                   |
|     2) le spese di investimento necessarie per|                   |
|realizzare i miglioramenti programmati»;       |                   |
|     3) alla lettera c), la parola: «tributari»|                   |
|e' sostituita dalle seguenti: «affidati dagli  |                   |
|enti impositori»;                              |                   |
|     4) alla lettera f), le parole: «vigilanza |                   |
|sull'operato dell'ente da parte del Ministero  |                   |
|dell'economia e delle finanze» sono sostituite |                   |
|dalle seguenti: «indirizzo operativo e         |                   |
|controllo sull'operato dell'ente da parte      |                   |
|dell'Agenzia delle entrate»;                   |                   |
|   g) il comma 13-bis e' abrogato;             |                   |
|   h) al comma 14, le parole: «nell'atto       |                   |
|aggiuntivo» sono sostituite dalle seguenti:    |                   |
|«nella convenzione» e dopo la parola:          |                   |
|«segnalati» sono inserite le seguenti:         |                   |
|«all'Agenzia delle entrate e, a cura di        |                   |
|quest'ultima,»;                                |                   |
|   i) al comma 14-bis, le parole: «in materia  |                   |
|di riscossione, esponendo distintamente i dati |                   |
|concernenti i carichi di ruolo ad esso         |                   |
|affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i |                   |
|crediti ancora da riscuotere, nonche' le quote |                   |
|di credito divenute inesigibili. La relazione  |                   |
|contiene anche una nota illustrativa           |                   |
|concernente le procedure di riscossione che    |                   |
|hanno condotto ai risultati conseguiti,        |                   |
|evidenziando in particolare le ragioni della   |                   |
|mancata riscossione dei carichi di ruolo       |                   |
|affidati. La relazione, anche ai fini della    |                   |
|predisposizione del rapporto di cui            |                   |
|all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre  |                   |
|2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle   |                   |
|entrate e al Ministero dell'economia e delle   |                   |
|finanze, ai fini dell'individuazione,          |                   |
|nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al     |                   |
|comma 13 del presente articolo, delle          |                   |
|metodologie e procedure di riscossione piu'    |                   |
|proficue in termini di economicita' della      |                   |
|gestione e di recupero dei carichi di ruolo non|                   |
|riscossi» sono sostituite dalle seguenti: «,   |                   |
|evidenziando i dati relativi ai carichi di     |                   |
|ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme|                   |
|riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le  |                   |
|quote di credito divenute inesigibili, le      |                   |
|procedure di riscossione che hanno condotto ai |                   |
|risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa|                   |
|all'Agenzia delle entrate per la               |                   |
|predisposizione del rapporto di cui            |                   |
|all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre  |                   |
|2009, n. 196».                                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13   |Oneri di           |
|aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal         |funzionamento del  |
|seguente:                                      |servizio nazionale |
|   «Art. 17. - (Oneri di funzionamento del     |della riscossione  |
|servizio nazionale della riscossione) - 1. Al  |                   |
|fine di assicurare il funzionamento del        |                   |
|servizio nazionale della riscossione, per il   |                   |
|progressivo innalzamento del tasso di adesione |                   |
|spontanea agli obblighi tributari e per il     |                   |
|presidio della funzione di deterrenza e        |                   |
|contrasto dell'evasione, l'agente della        |                   |
|riscossione ha diritto alla copertura dei costi|                   |
|da sostenere per il servizio nazionale di      |                   |
|riscossione a valere sulle risorse a tal fine  |                   |
|stanziate sul bilancio dello Stato, in         |                   |
|relazione a quanto previsto dall'articolo 1,   |                   |
|comma 13, lettera b), del decreto-legge 22     |                   |
|ottobre 2016, n. 193, convertito, con          |                   |
|modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.|                   |
|225.                                           |                   |
|   2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo|                   |
|1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre   |                   |
|2016, n. 193, convertito, con modificazioni,   |                   |
|dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.          |                   |
|   3. Sono riversate ed acquisite all'entrata  |                   |
|del bilancio dello Stato:                      |                   |
|   a) una quota, a carico del debitore,        |                   |
|denominata "spese esecutive", correlata        |                   |
|all'attivazione di procedure esecutive e       |                   |
|cautelari da parte dell'agente della           |                   |
|riscossione, nella misura fissata con decreto  |                   |
|non regolamentare del Ministro dell'economia e |                   |
|delle finanze, che individua anche le tipologie|                   |
|di spese oggetto di rimborso;                  |                   |
|   b) una quota, a carico del debitore,        |                   |
|correlata alla notifica della cartella di      |                   |
|pagamento e degli altri atti di riscossione, da|                   |
|determinare con il decreto di cui alla lettera |                   |
|a);                                            |                   |
|   c) una quota, a carico degli enti creditori,|                   |
|diversi dalle amministrazioni statali, dalle   |                   |
|agenzie fiscali e dagli enti pubblici          |                   |
|previdenziali, trattenuta all'atto dei         |                   |
|riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di |                   |
|tali enti, in caso di emanazione da parte      |                   |
|dell'ente medesimo di un provvedimento che     |                   |
|riconosce in tutto o in parte non dovute le    |                   |
|somme affidate, nella misura determinata con il|                   |
|decreto di cui alla lettera a);                |                   |
|   d) una quota, trattenuta all'atto del       |                   |
|riversamento, pari all'1 per cento delle somme |                   |
|riscosse, a carico degli enti creditori,       |                   |
|diversi dalle amministrazioni statali, dalle   |                   |
|agenzie fiscali e dagli enti pubblici          |                   |
|previdenziali, che si avvalgono dell'agente    |                   |
|della riscossione. Tale quota puo' essere      |                   |
|rimodulata fino alla meta', in aumento o in    |                   |
|diminuzione, con decreto non regolamentare del |                   |
|Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto |                   |
|conto dei carichi annui affidati e             |                   |
|dell'andamento della riscossione.              |                   |
|   4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3   |                   |
|sono riversate dall'agente della riscossione ad|                   |
|apposito capitolo di entrata del bilancio dello|                   |
|Stato entro il giorno quindici del mese        |                   |
|successivo a quello in cui il medesimo agente  |                   |
|della riscossione ha la disponibilita' delle   |                   |
|somme e delle informazioni complete relative   |                   |
|all'operazione di versamento effettuata dal    |                   |
|debitore».                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si       |Decorrenza delle   |
|applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino|misure relative    |
|alla data di entrata in vigore del decreto di  |alla disciplina    |
|cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del  |dell'Agenzia       |
|decreto legislativo n. 112 del 1999, come      |Entrate -          |
|modificato dal citato comma 15, continua ad    |Riscossione e degli|
|applicarsi, in quanto compatibile, il decreto  |oneri di           |
|del direttore generale del Dipartimento delle  |funzionamento del  |
|entrate del Ministero delle finanze 21 novembre|servizio nazionale |
|2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30|della riscossione  |
|del 6 febbraio 2001.                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre |Applicazione       |
|2021 restano fermi, nella misura e secondo la  |disciplina         |
|ripartizione previste dalle disposizioni       |previgente per i   |
|vigenti fino alla data di entrata in vigore    |carichi gia'       |
|della presente legge:                          |affidati           |
|   a) l'aggio e gli oneri di riscossione       |                   |
|dell'agente della riscossione;                 |                   |
|   b) limitatamente alle attivita' svolte fino |                   |
|alla stessa data del 31 dicembre 2021, il      |                   |
|rimborso delle spese relative alle procedure   |                   |
|esecutive e alla notifica della cartella di    |                   |
|pagamento.                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui  |Versamento         |
|al comma 17, lettera a), sono riversati        |dell'aggio e degli |
|dall'agente della riscossione ad apposito      |oneri di           |
|capitolo di entrata del bilancio dello Stato   |riscossione ad     |
|entro il giorno quindici del mese successivo a |apposito capitolo  |
|quello in cui il medesimo agente ha la         |di entrata del     |
|disponibilita' di tali somme e delle           |bilancio dello     |
|informazioni riguardanti l'operazione di       |Stato              |
|versamento effettuata dal debitore. Le spese di|                   |
|cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani  |                   |
|di rimborso concordati o stabiliti dalla legge |                   |
|entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate|                   |
|dall'ente creditore sono trattenute dall'agente|                   |
|della riscossione; le restanti spese di cui    |                   |
|allo stesso comma 17, lettera b), sono         |                   |
|riversate agli enti creditori che le hanno     |                   |
|anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,|                   |
|ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 |                   |
|del 1999, nel testo vigente fino alla data di  |                   |
|entrata in vigore della presente legge.        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|19. Con riferimento ai carichi di cui al comma |Ripartizione del   |
|17, relativamente alle attivita' svolte dal 1° |rimborso delle     |
|gennaio 2022 si applica la ripartizione del    |spese relative alle|
|rimborso delle spese relative alle procedure   |procedure esecutive|
|esecutive e alla notifica della cartella di    |e alla notifica    |
|pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le  |della cartella di  |
|somme riscosse a tale titolo, nella misura     |pagamento          |
|stabilita dalle disposizioni vigenti alla data |                   |
|di maturazione, sono riversate dall'agente     |                   |
|della riscossione ad apposito capitolo di      |                   |
|entrata del bilancio dello Stato, entro il     |                   |
|giorno quindici del mese successivo a quello in|                   |
|cui il medesimo agente della riscossione ha la |                   |
|disponibilita' di tali somme e delle           |                   |
|informazioni complete riguardanti l'operazione |                   |
|di versamento effettuata dal debitore.         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre     |Rimodulazione degli|
|2018, n. 145, sono apportate le seguenti       |importi per il     |
|modificazioni:                                 |nuovo sistema di   |
|   a) al comma 326, le parole: «triennio       |remunerazione      |
|2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:     |                   |
|«biennio 2020-2021», le parole: «, 212 milioni |                   |
|per l'anno 2021» sono sostituite dalle         |                   |
|seguenti: «e 250 milioni per l'anno 2021,» e le|                   |
|parole: «e 38 milioni per l'anno 2022» sono    |                   |
|soppresse;                                     |                   |
|   b) al comma 327, le parole: «212 milioni»   |                   |
|sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni»; |                   |
|   c) il comma 328 e' abrogato.                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto    |Modifica delle     |
|legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'         |competenze         |
|aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le    |attribuite         |
|funzioni e i compiti in materia di riscossione |all'Agenzia delle  |
|sono disciplinati dall'articolo 1 del          |Entrate            |
|decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,         |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  |                   |
|dicembre 2016, n. 225».                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Adeguamento dello  |
|                                               |statuto, del       |
|22. Entro novanta giorni dalla data di entrata |regolamento e degli|
|in vigore della presente legge, lo statuto, il |atti di carattere  |
|regolamento e gli atti di carattere generale   |generale           |
|che regolano il funzionamento dell'Agenzia     |dell'Agenzia delle |
|delle entrate e dell'Agenzia delle             |entrate e          |
|entrate-Riscossione sono adeguati alle         |dell'Agenzia delle |
|disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.       |entrate-Riscossione|
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Copertura degli    |
|                                               |oneri per          |
|23. Al fine di dare attuazione alle            |l'attuazione delle |
|disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 e'     |disposizioni sulla |
|stanziata nello stato di previsione del        |governance e sulla |
|Ministero dell'economia e delle finanze la     |remunerazione del  |
|somma di 990 milioni di euro a decorrere       |servizio nazionale |
|dall'anno 2022.                                |della riscossione  |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Estensione         |
|                                               |dell'imposta di    |
|                                               |bollo e dei diritti|
|24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo,  |di segreteria per i|
|del codice dell'amministrazione digitale, di   |certificati        |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,|anagrafici         |
|le parole: «limitatamente all'anno 2021» sono  |rilasciati in      |
|sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli |modalita'          |
|anni 2021 e 2022».                             |telematica         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11   |Proroga della      |
|dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni|detassazione ai    |
|2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,» sono sostituite|fini IRPEF dei     |
|dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018, 2019,|redditi dominicali |
|2020, 2021 e 2022,».                           |e agrari relativi a|
|                                               |terreni dichiarati |
|                                               |dai coltivatori    |
|                                               |diretti e dagli    |
|                                               |imprenditori       |
|                                               |agricoli           |
|                                               |professionali      |
|                                               |iscritti nella     |
|                                               |previdenza agricola|
+-----------------------------------------------+-------------------+
|26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo |Potenziamento dei  |
|1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le     |piani individuali  |
|parole: «a 30.000 euro ed entro un limite      |di risparmio - PIR |
|complessivo non superiore a 150.000 euro» sono |                   |
|sostituite dalle seguenti: «a 40.000 euro ed   |                   |
|entro un limite complessivo non superiore a    |                   |
|200.000 euro».                                 |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del        |                   |
|decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,         |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 19  |                   |
|dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «della  |                   |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232,» sono inserite |                   |
|le seguenti: «con esclusione del comma 112     |                   |
|limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis   |                   |
|del presente articolo,».                       |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|28. All'articolo 119 del decreto-legge 19      |Proroghe in materia|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con            |di superbonus      |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  |fiscale e misure   |
|77, sono apportate le seguenti modificazioni:  |fiscali per gli    |
|   a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo  |interventi nei     |
|periodo, le parole: «per la parte di spesa     |territori colpiti  |
|sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle|da eventi sismici  |
|seguenti: «per la parte di spese sostenuta dal |                   |
|1° gennaio 2022»;                              |                   |
|   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «dai     |                   |
|soggetti di cui al comma 9, lettera c),» sono  |                   |
|inserite le seguenti: «e dalle cooperative di  |                   |
|cui al comma 9, lettera d),»;                  |                   |
|   c) al comma 5, il primo periodo e'          |                   |
|sostituito dal seguente: «Per le spese         |                   |
|documentate e rimaste a carico del             |                   |
|contribuente, sostenute per l'installazione di |                   |
|impianti solari fotovoltaici connessi alla rete|                   |
|elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, |                   |
|comma 1, lettere a), b), c) e d), del          |                   |
|regolamento di cui al decreto del Presidente   |                   |
|della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero|                   |
|di impianti solari fotovoltaici su strutture   |                   |
|pertinenziali agli edifici, eseguita           |                   |
|congiuntamente ad uno degli interventi di cui  |                   |
|ai commi 1 e 4 del presente articolo, la       |                   |
|detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,|                   |
|del testo unico di cui al decreto del          |                   |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  |                   |
|n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in |                   |
|quattro quote annuali di pari importo, spetta  |                   |
|nella misura riconosciuta per gli interventi   |                   |
|previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione  |                   |
|all'anno di sostenimento della spesa, fino ad  |                   |
|un ammontare complessivo delle stesse spese non|                   |
|superiore a euro 48.000 e comunque nel limite  |                   |
|di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza  |                   |
|nominale dell'impianto solare fotovoltaico»;   |                   |
|   d) al comma 8, il primo periodo e'          |                   |
|sostituito dal seguente: «Per le spese         |                   |
|documentate e rimaste a carico del             |                   |
|contribuente, sostenute per gli interventi di  |                   |
|installazione di infrastrutture per la ricarica|                   |
|di veicoli elettrici negli edifici di cui      |                   |
|all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno |                   |
|2013, n. 63, convertito, con modificazioni,    |                   |
|dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita     |                   |
|congiuntamente a uno degli interventi di cui al|                   |
|comma 1 del presente articolo, la detrazione   |                   |
|spetta nella misura riconosciuta per gli       |                   |
|interventi previsti dallo stesso comma 1 in    |                   |
|relazione all'anno di sostenimento della spesa,|                   |
|da ripartire tra gli aventi diritto in quattro |                   |
|quote annuali di pari importo, e comunque nel  |                   |
|rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti   |                   |
|salvi gli interventi in corso di esecuzione:   |                   |
|euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per  |                   |
|le unita' immobiliari situate all'interno di   |                   |
|edifici plurifamiliari che siano funzionalmente|                   |
|indipendenti e dispongano di uno piu' accessi  |                   |
|autonomi dall'esterno secondo la definizione di|                   |
|cui al comma 1-bis del presente articolo; euro |                   |
|1.500 per gli edifici plurifamiliari o i       |                   |
|condomini che installino un numero massimo di 8|                   |
|colonnine; euro 1.200 per gli edifici          |                   |
|plurifamiliari o i condomini che installino un |                   |
|numero superiore a 8 colonnine»;               |                   |
|   e) il comma 8-bis e' sostituito dal         |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai   |                   |
|condomini, dalle persone fisiche di cui al     |                   |
|comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al  |                   |
|comma 9, lettera d-bis), compresi quelli       |                   |
|effettuati dalle persone fisiche sulle singole |                   |
|unita' immobiliari all'interno dello stesso    |                   |
|condominio o dello stesso edificio, compresi   |                   |
|quelli effettuati su edifici oggetto di        |                   |
|demolizione e ricostruzione di cui all'articolo|                   |
|3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  |                   |
|disposizioni legislative e regolamentari in    |                   |
|materia edilizia, di cui al decreto del        |                   |
|Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  |                   |
|380, la detrazione spetta anche per le spese   |                   |
|sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella     |                   |
|misura del 110 per cento per quelle sostenute  |                   |
|entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per|                   |
|quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per   |                   |
|cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per |                   |
|gli interventi effettuati su unita' immobiliari|                   |
|dalle persone fisiche di cui al comma 9,       |                   |
|lettera b), la detrazione del 110 per cento    |                   |
|spetta anche per le spese sostenute entro il 31|                   |
|dicembre 2022, a condizione che alla data del  |                   |
|30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori   |                   |
|per almeno il 30 per cento dell'intervento     |                   |
|complessivo. Per gli interventi effettuati dai |                   |
|soggetti di cui al comma 9, lettera c),        |                   |
|compresi quelli effettuati dalle persone       |                   |
|fisiche sulle singole unita' immobiliari       |                   |
|all'interno dello stesso edificio, e dalle     |                   |
|cooperative di cui al comma 9, lettera d), per |                   |
|i quali alla data del 30 giugno 2023 siano     |                   |
|stati effettuati lavori per almeno il 60 per   |                   |
|cento dell'intervento complessivo, la          |                   |
|detrazione del 110 per cento spetta anche per  |                   |
|le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»; |                   |
|   f) dopo il comma 8-bis e' inserito il       |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «8-ter. Per gli interventi effettuati nei   |                   |
|comuni dei territori colpiti da eventi sismici |                   |
|verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove|                   |
|sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la |                   |
|detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai |                   |
|commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti |                   |
|i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le    |                   |
|spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,     |                   |
|nella misura del 110 per cento»;               |                   |
|   g) dopo il comma 8-ter e' inserito il       |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «8-quater. La detrazione spetta nella misura|                   |
|riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese|                   |
|sostenute entro i termini previsti nello stesso|                   |
|comma 8-bis in relazione all'interventi di cui |                   |
|ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8|                   |
|del presente articolo eseguiti congiuntamente  |                   |
|agli interventi indicati nel citato comma      |                   |
|8-bis»;                                        |                   |
|   h) al comma 11, primo periodo, dopo le      |                   |
|parole: «Ai fini dell'opzione per la cessione o|                   |
|per lo sconto di cui all'articolo 121,» sono   |                   |
|inserite le seguenti: «nonche' in caso di      |                   |
|utilizzo della detrazione nella dichiarazione  |                   |
|dei redditi,» e dopo il secondo periodo e'     |                   |
|aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione|                   |
|presentata direttamente dal contribuente       |                   |
|all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il   |                   |
|sostituto d'imposta che presta l'assistenza    |                   |
|fiscale, il contribuente, il quale intenda     |                   |
|utilizzare la detrazione nella dichiarazione   |                   |
|dei redditi, non e' tenuto a richiedere il     |                   |
|predetto visto di conformita'»;                |                   |
|   i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo  |                   |
|le parole: «comma 13, lettera a)» sono aggiunte|                   |
|le seguenti: «, nonche' ai valori massimi      |                   |
|stabiliti, per talune categorie di beni, con   |                   |
|decreto del Ministro della transizione         |                   |
|ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022»|                   |
|e, al quarto periodo, le parole: «del predetto |                   |
|decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei  |                   |
|predetti decreti»;                             |                   |
|   l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo e'|                   |
|inserito il seguente: «I prezzari individuati  |                   |
|nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13|                   |
|devono intendersi applicabili anche ai fini    |                   |
|della lettera b) del medesimo comma, e con     |                   |
|riferimento agli interventi di cui all'articolo|                   |
|16, commi da 1-bis a 1-sexies, del             |                   |
|decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,|                   |
|con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  |                   |
|n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a   |                   |
|223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di|                   |
|cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo    |                   |
|unico di cui al decreto del Presidente della   |                   |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|29. All'articolo 121 del decreto-legge 19      |Proroga delle      |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con            |misure di          |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  |trasformazione     |
|77, sono apportate le seguenti modificazioni:  |delle detrazioni in|
|   a) al comma 1, alinea, le parole: «negli    |sconto sul         |
|anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle        |corrispettivo      |
|seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e |dovuto e in credito|
|2024»;                                         |d'imposta cedibile.|
|   b) dopo il comma 1-bis e' inserito il       |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «1-ter. Per le spese relative agli          |                   |
|interventi elencati nel comma 2, in caso di    |                   |
|opzione di cui al comma 1:                     |                   |
|   a) il contribuente richiede il visto di     |                   |
|conformita' dei dati relativi alla             |                   |
|documentazione che attesta la sussistenza dei  |                   |
|presupposti che danno diritto alla detrazione  |                   |
|d'imposta per gli interventi di cui al presente|                   |
|articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato|                   |
|ai sensi dell'articolo 35 del decreto          |                   |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti|                   |
|indicati alle lettere a) e b) del comma 3      |                   |
|dell'articolo 3 del regolamento recante        |                   |
|modalita' per la presentazione delle           |                   |
|dichiarazioni relative alle imposte sui        |                   |
|redditi, all'imposta regionale sulle attivita' |                   |
|produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  |                   |
|di cui al decreto del Presidente della         |                   |
|Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai       |                   |
|responsabili dell'assistenza fiscale dei centri|                   |
|costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 |                   |
|del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;|                   |
|   b) i tecnici abilitati asseverano la        |                   |
|congruita' delle spese sostenute secondo le    |                   |
|disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.  |                   |
|Rientrano tra le spese detraibili per gli      |                   |
|interventi di cui al comma 2 anche quelle      |                   |
|sostenute per il rilascio del visto di         |                   |
|conformita', delle attestazioni e delle        |                   |
|asseverazioni di cui al presente comma, sulla  |                   |
|base dell'aliquota prevista dalle singole      |                   |
|detrazioni fiscali spettanti in relazione ai   |                   |
|predetti interventi. Le disposizioni di cui al |                   |
|presente comma non si applicano alle opere gia'|                   |
|classificate come attivita' di edilizia libera |                   |
|ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle |                   |
|disposizioni legislative e regolamentari in    |                   |
|materia edilizia, di cui al decreto del        |                   |
|Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  |                   |
|380, del decreto del Ministro delle            |                   |
|infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,   |                   |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7|                   |
|aprile 2018, o della normativa regionale, e    |                   |
|agli interventi di importo complessivo non     |                   |
|superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole|                   |
|unita' immobiliari o sulle parti comuni        |                   |
|dell'edificio, fatta eccezione per gli         |                   |
|interventi di cui all'articolo 1, comma 219,   |                   |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;         |                   |
|   c) al comma 2, lettera a), le parole: «a) e |                   |
|b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b) e  |                   |
|d)»;                                           |                   |
|   d) al comma 7-bis, le parole: «nell'anno    |                   |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  |                   |
|gennaio 2022 al 31 dicembre 2025».             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19   |Contrasto alle     |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con            |frodi in materia di|
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  |cessioni dei       |
|77, e' inserito il seguente:                   |crediti anche      |
|   «Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle  |attraverso il      |
|frodi in materia di cessioni dei crediti.      |rafforzamento dei  |
|Rafforzamento dei controlli preventivi) - 1.   |controlli          |
|L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni   |preventivi         |
|lavorativi dall'invio della comunicazione      |dell'Agenzia delle |
|dell'avvenuta cessione del credito, puo'       |Entrate            |
|sospendere, per un periodo non superiore a     |                   |
|trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni |                   |
|delle cessioni, anche successive alla prima, e |                   |
|delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai   |                   |
|sensi degli articoli 121 e 122 che presentano  |                   |
|profili di rischio, ai fini del relativo       |                   |
|controllo preventivo. I profili di rischio sono|                   |
|individuati utilizzando criteri relativi alla  |                   |
|diversa tipologia dei crediti ceduti e         |                   |
|riferiti:                                      |                   |
|   a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati|                   |
|indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di|                   |
|cui al presente comma con i dati presenti      |                   |
|nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso|                   |
|dell'Amministrazione finanziaria;              |                   |
|   b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di  |                   |
|cessione e ai soggetti che intervengono nelle  |                   |
|operazioni a cui detti crediti sono correlati, |                   |
|sulla base delle informazioni presenti         |                   |
|nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso|                   |
|dell'Amministrazione finanziaria;              |                   |
|   c) ad analoghe cessioni effettuate in       |                   |
|precedenza dai soggetti indicati nelle         |                   |
|comunicazioni e nelle opzioni di cui al        |                   |
|presente comma.                                |                   |
|   2. Se all'esito del controllo risultano     |                   |
|confermati i rischi di cui al comma 1, la      |                   |
|comunicazione si considera non effettuata e    |                   |
|l'esito del controllo e' comunicato al soggetto|                   |
|che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, |                   |
|i rischi non risultano confermati, ovvero      |                   |
|decorso il periodo di sospensione degli effetti|                   |
|della comunicazione di cui al comma l, la      |                   |
|comunicazione produce gli effetti previsti     |                   |
|dalle disposizioni di riferimento.             |                   |
|   3. Fermi restando gli ordinari poteri di    |                   |
|controllo, l'Amministrazione finanziaria       |                   |
|procede in ogni caso al controllo nei termini  |                   |
|di legge di tutti i crediti relativi alle      |                   |
|cessioni per le quali la comunicazione si      |                   |
|considera non avvenuta ai sensi del comma 2.   |                   |
|   4. I soggetti obbligati di cui all'articolo |                   |
|3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. |                   |
|231, che intervengono nelle cessioni comunicate|                   |
|ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente |                   |
|decreto, non procedono all'acquisizione del    |                   |
|credito in tutti i casi in cui ricorrono i     |                   |
|presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del   |                   |
|predetto decreto legislativo n. 231 del 2007,  |                   |
|fermi restando gli obblighi ivi previsti.      |                   |
|   5. Con provvedimento del direttore          |                   |
|dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti      |                   |
|criteri, modalita' e termini per l'attuazione, |                   |
|anche progressiva, delle disposizioni di cui ai|                   |
|commi 1 e 2».                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Attribuzione       |
|                                               |all'Agenzia delle  |
|31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento   |entrate dei poteri |
|alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e   |di accertamento e  |
|122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,   |controllo sul      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17  |Superbonus, sconto |
|luglio 2020, n. 77, nonche' alle agevolazioni e|in fattura,        |
|ai contributi a fondo perduto, da essa erogati,|cessione del       |
|introdotti a seguito dell'emergenza            |credito e sulle    |
|epidemiologica da COVID-19, ferma restando     |agevolazioni e i   |
|l'applicabilita' delle specifiche disposizioni |contributi a fondo |
|contenute nella normativa vigente, esercita i  |perduto            |
|poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti   |riconosciuti in    |
|del decreto del Presidente della Repubblica 29 |conseguenza        |
|settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e  |dell'emergenza     |
|seguenti del decreto del Presidente della      |epidemiologica da  |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.            |Covid-19           |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|32. Con riferimento alle funzioni di cui al    |Disciplina degli   |
|comma 31, per il recupero degli importi dovuti |atti di recupero   |
|non versati, compresi quelli relativi a        |degli importi non  |
|contributi indebitamente percepiti o fruiti    |dovuti             |
|ovvero a cessioni di crediti d'imposta in      |                   |
|mancanza dei requisiti, in base alle           |                   |
|disposizioni e ai poteri di cui al medesimo    |                   |
|comma 31 e in assenza di una specifica         |                   |
|disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con|                   |
|un atto di recupero emanato in base alle       |                   |
|disposizioni di cui all'articolo l, commi 421 e|                   |
|422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.     |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|33. Fatti salvi i diversi termini previsti     |                   |
|dalla normativa vigente, l'atto di recupero di |                   |
|cui al comma 32 e' notificato, a pena di       |                   |
|decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno|                   |
|successivo a quello in cui e' avvenuta la      |                   |
|violazione.                                    |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|34. Fatte salve ulteriori specifiche           |                   |
|disposizioni, con il medesimo atto di recupero |                   |
|sono irrogate le sanzioni previste dalle       |                   |
|singole norme vigenti per le violazioni        |                   |
|commesse e sono applicati gli interessi.       |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 |                   |
|spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate|                   |
|competente in ragione del domicilio fiscale del|                   |
|contribuente, individuato ai sensi degli       |                   |
|articoli 58 e 59 del decreto del Presidente    |                   |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al |                   |
|momento della commissione della violazione; in |                   |
|mancanza del domicilio fiscale, la competenza  |                   |
|e' attribuita ad un'articolazione della        |                   |
|medesima Agenzia individuata con provvedimento |                   |
|del direttore.                                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Competenza del     |
|36. Per le controversie relative all'atto di   |giudice tributario |
|recupero di cui al comma 32 si applicano le    |sulle controversie |
|disposizioni previste dal decreto legislativo  |relative all'atto  |
|31 dicembre 1992, n. 546.                      |di recupero        |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,     |Proroga delle      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 3   |detrazioni fiscali |
|agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti |per le spese       |
|modificazioni:                                 |sostenute per      |
|   a) all'articolo 14, concernente detrazioni  |interventi di      |
|fiscali per interventi di efficienza           |efficienza         |
|energetica:                                    |energetica, di     |
|     1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) |ristrutturazione   |
|e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: «31  |edilizia, per      |
|dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: |l'acquisto di      |
|«31 dicembre 2024»;                            |mobili e di grandi |
|     2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno  |elettrodomestici   |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  |                   |
|gennaio 2021 al 31 dicembre 2024»;             |                   |
|   b) all'articolo 16, concernente detrazioni  |                   |
|fiscali per interventi di ristrutturazione     |                   |
|edilizia e per l'acquisto di mobili:           |                   |
|     1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole:  |                   |
|«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle       |                   |
|seguenti: «31 dicembre 2024»;                  |                   |
|     2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: |                   |
|   «2. Ai contribuenti che fruiscono della     |                   |
|detrazione di cui al comma 1 e' altresi'       |                   |
|riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,|                   |
|fino a concorrenza del suo ammontare, per le   |                   |
|ulteriori spese documentate sostenute negli    |                   |
|anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili|                   |
|e di grandi elettrodomestici di classe non     |                   |
|inferiore alla classe A per i forni, alla      |                   |
|classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e|                   |
|le lavastoviglie, alla classe F per i          |                   |
|frigoriferi e i congelatori, per le            |                   |
|apparecchiature per le quali sia prevista      |                   |
|l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo |                   |
|dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La  |                   |
|detrazione di cui al presente comma, da        |                   |
|ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote|                   |
|annuali di pari importo, spetta nella misura   |                   |
|del 50 per cento delle spese sostenute ed e'   |                   |
|calcolata su un ammontare complessivo non      |                   |
|superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a    |                   |
|5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La        |                   |
|detrazione spetta a condizione che gli         |                   |
|interventi di recupero del patrimonio edilizio |                   |
|siano iniziati a partire dal 1° gennaio        |                   |
|dell'anno precedente a quello dell'acquisto.   |                   |
|Qualora gli interventi di recupero del         |                   |
|patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno |                   |
|precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano|                   |
|iniziati nell'anno precedente a quello         |                   |
|dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il   |                   |
|limite di spesa di cui al secondo periodo e'   |                   |
|considerato al netto delle spese sostenute     |                   |
|nell'anno precedente per le quali si e' fruito |                   |
|della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della  |                   |
|detrazione dall'imposta, le spese di cui al    |                   |
|presente comma sono computate indipendentemente|                   |
|dall'importo delle spese sostenute per i lavori|                   |
|di ristrutturazione che fruiscono delle        |                   |
|detrazioni di cui al comma 1».                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27   |Proroga Bonus verde|
|dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno  |                   |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli |                   |
|anni 2021, 2022, 2023 e 2024».                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27  |Proroga Bonus      |
|dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni  |facciate con       |
|2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti:   |riduzione della    |
|«nell'anno 2022» e le parole «90 per cento»    |percentuale di     |
|sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».|detraibilita'      |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Clausola di        |
|                                               |neutralita'        |
|40. All'attuazione delle disposizioni di cui al|finanziaria in     |
|comma 28, lettere d-bis) ed e), al comma 29,   |merito agli        |
|lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si       |adempimenti        |
|provvede con le risorse umane, strumentali e   |relativi alle      |
|finanziarie disponibili a legislazione vigente,|competenze         |
|senza nuovi o maggiori oneri per la finanza    |dell'Agenzia delle |
|pubblica.                                      |entrate            |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, |Abrogazione del    |
|e' abrogato. Restano validi gli atti e i       |decreto-legge n.   |
|provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli  |157 del 2021 con   |
|effetti prodottisi ed i rapporti giuridici     |conseguente        |
|sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 |salvezza dei suoi  |
|novembre 2021, n. 157.                         |effetti            |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,    |Detrazione per gli |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17  |interventi         |
|luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti |finalizzati al     |
|modificazioni:                                 |superamento e      |
|   a) dopo l'articolo 119-bis e' inserito il   |all'eliminazione di|
|seguente:                                      |barriere           |
|   «Art. 119-ter. - (Detrazione per gli        |architettoniche    |
|interventi finalizzati al superamento e        |                   |
|all'eliminazione di barriere architettoniche) -|                   |
|1. Ai fini della determinazione delle imposte  |                   |
|sui redditi, ai contribuenti e' riconosciuta   |                   |
|una detrazione dall'imposta lorda, fino a      |                   |
|concorrenza del suo ammontare, per le spese    |                   |
|documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31|                   |
|dicembre 2022 per la realizzazione di          |                   |
|interventi direttamente finalizzati al         |                   |
|superamento e all'eliminazione di barriere     |                   |
|architettoniche in edifici gia' esistenti.     |                   |
|   2. La detrazione di cui al presente         |                   |
|articolo, da ripartire tra gli aventi diritto  |                   |
|in cinque quote annuali di pari importo, spetta|                   |
|nella misura del 75 per cento delle spese      |                   |
|sostenute ed e' calcolata su un ammontare      |                   |
|complessivo non superiore a:                   |                   |
|   a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari |                   |
|o per le unita' immobiliari situate all'interno|                   |
|di edifici plurifamiliari che siano            |                   |
|funzionalmente indipendenti e dispongano di uno|                   |
|o piu' accessi autonomi dall'esterno;          |                   |
|   b) euro 40.000 moltiplicati per il numero   |                   |
|delle unita' immobiliari che compongono        |                   |
|l'edificio per gli edifici composti da due a   |                   |
|otto unita' immobiliari;                       |                   |
|   c) euro 30.000 moltiplicati per il numero   |                   |
|delle unita' immobiliari che compongono        |                   |
|l'edificio per gli edifici composti da piu' di |                   |
|otto unita' immobiliari.                       |                   |
|   3. La detrazione di cui al comma 1 spetta   |                   |
|anche per gli interventi di automazione degli  |                   |
|impianti degli edifici e delle singole unita'  |                   |
|immobiliari funzionali ad abbattere le barriere|                   |
|architettoniche nonche', in caso di            |                   |
|sostituzione dell'impianto, per le spese       |                   |
|relative allo smaltimento e alla bonifica dei  |                   |
|materiali e dell'impianto sostituito.          |                   |
|   4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli|                   |
|interventi di cui al presente articolo         |                   |
|rispettano i requisiti previsti dal regolamento|                   |
|di cui al decreto del Ministro dei lavori      |                   |
|pubblici 14 giugno 1989, n. 236»;              |                   |
|   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la       |                   |
|lettera f) e' aggiunta la seguente:            |                   |
|   «f-bis) superamento ed eliminazione di      |                   |
|barriere architettoniche di cui all'articolo   |                   |
|119-ter del presente decreto».                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|43. Ai soli fini della predisposizione degli   |Fattori di         |
|attestati di prestazione energetica            |conversione in     |
|convenzionale di cui al paragrafo 12           |energia primaria   |
|dell'allegato A al decreto del Ministro dello  |Superbonus         |
|sviluppo economico 6 agosto 2020, recante      |                   |
|requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni|                   |
|fiscali per la riqualificazione energetica     |                   |
|degli edifici - cd Ecobonus, pubblicato nella  |                   |
|Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020,  |                   |
|per i vettori energetici si applicano sempre i |                   |
|fattori di conversione in energia primaria     |                   |
|validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di    |                   |
|eventuali successivi aggiornamenti degli       |                   |
|stessi.                                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre     |Proroga del credito|
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti       |d'imposta per      |
|modificazioni:                                 |investimenti in    |
|   a) al comma 1051, le parole: «e fino al 31  |beni strumentali   |
|dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, |«Transizione 4.0»  |
|a condizione che entro la data del 31 dicembre |                   |
|2022 il relativo ordine risulti accettato dal  |                   |
|venditore e sia avvenuto il pagamento di       |                   |
|acconti in misura almeno pari al 20 per cento  |                   |
|del costo di acquisizione,» sono soppresse e le|                   |
|parole: «commi da 1052 a 1058» sono sostituite |                   |
|dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-ter»;    |                   |
|   b) dopo il comma 1057 e' inserito il        |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «1057-bis. Alle imprese che effettuano      |                   |
|investimenti in beni strumentali nuovi indicati|                   |
|nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre |                   |
|2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e|                   |
|fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30   |                   |
|giugno 2026, a condizione che entro la data del|                   |
|31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti    |                   |
|accettato dal venditore e sia avvenuto il      |                   |
|pagamento di acconti in misura almeno pari al  |                   |
|20 per cento del costo di acquisizione, il     |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto nella misura |                   |
|del 20 per cento del costo, per la quota di    |                   |
|investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella |                   |
|misura del 10 per cento del costo, per la quota|                   |
|di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro|                   |
|e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del|                   |
|5 per cento del costo, per la quota di         |                   |
|investimenti superiori a 10 milioni di euro e  |                   |
|fino al limite massimo di costi                |                   |
|complessivamente ammissibili pari a 20 milioni |                   |
|di euro»;                                      |                   |
|   c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:|                   |
|   «1058. Alle imprese che effettuano          |                   |
|investimenti aventi ad oggetto beni compresi   |                   |
|nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre |                   |
|2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 |                   |
|e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 |                   |
|giugno 2024, a condizione che entro la data del|                   |
|31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti    |                   |
|accettato dal venditore e sia avvenuto il      |                   |
|pagamento di acconti in misura almeno pari al  |                   |
|20 per cento del costo di acquisizione, il     |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto nella misura |                   |
|del 20 per cento del costo, nel limite massimo |                   |
|annuale di costi ammissibili pari a 1 milione  |                   |
|di euro. Si considerano agevolabili anche le   |                   |
|spese per servizi sostenute in relazione       |                   |
|all'utilizzo dei beni di cui al predetto       |                   |
|allegato B mediante soluzioni con risorse di   |                   |
|calcolo condivise e connesse (cosiddette "di   |                   |
|cloud computing"), per la quota imputabile per |                   |
|competenza»;                                   |                   |
|   d) dopo il comma 1058 sono inseriti i       |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «1058-bis. Alle imprese che effettuano      |                   |
|investimenti aventi ad oggetto beni compresi   |                   |
|nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre |                   |
|2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e|                   |
|fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30   |                   |
|giugno 2025, a condizione che entro la data del|                   |
|31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti    |                   |
|accettato dal venditore e sia avvenuto il      |                   |
|pagamento di acconti in misura almeno pari al  |                   |
|20 per cento del costo di acquisizione, il     |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto nella misura |                   |
|del 15 per cento del costo, nel limite massimo |                   |
|di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |                   |
|Si considerano agevolabili anche le spese per  |                   |
|servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei|                   |
|beni di cui al predetto allegato B mediante    |                   |
|soluzioni di cloud computing, per la quota     |                   |
|imputabile per competenza.                     |                   |
|   1058-ter. Alle imprese che effettuano       |                   |
|investimenti aventi ad oggetto beni compresi   |                   |
|nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre |                   |
|2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e|                   |
|fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30   |                   |
|giugno 2026, a condizione che entro la data del|                   |
|31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti    |                   |
|accettato dal venditore e sia avvenuto il      |                   |
|pagamento di acconti in misura almeno pari al  |                   |
|20 per cento del costo di acquisizione, il     |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto nella misura |                   |
|del 10 per cento del costo, nel limite massimo |                   |
|di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. |                   |
|Si considerano agevolabili anche le spese per  |                   |
|servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei|                   |
|beni di cui al predetto allegato B mediante    |                   |
|soluzioni di cloud computing, per la quota     |                   |
|imputabile per competenza»;                    |                   |
|   e) al comma 1059, le parole: «commi 1056,   |                   |
|1057 e 1058» sono sostituite, ovunque          |                   |
|ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a    |                   |
|1058-ter»;                                     |                   |
|   f) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 |                   |
|a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi |                   |
|da 1054 a 1058-ter», le parole: «commi 1056,   |                   |
|1057 e 1058» sono sostituite dalle seguenti:   |                   |
|«commi da 1056 a 1058-ter» e le parole «commi  |                   |
|da 1056 a 1058» sono sostituite dalle seguenti:|                   |
|«commi da 1056 a 1058-ter»;                    |                   |
|   g) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 |                   |
|a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi |                   |
|da 1054 a 1058-ter».                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre     |Modifiche ed       |
|2019, n. 160, sono apportate le seguenti       |estensione della   |
|modificazioni:                                 |disciplina del     |
|   a) il comma 198 e' sostituito dal seguente: |credito d'imposta  |
|   «198. Per gli investimenti in ricerca e     |per investimenti in|
|sviluppo, in transizione ecologica, in         |ricerca e sviluppo,|
|innovazione tecnologica 4.0 e in altre         |in transizione     |
|attivita' innovative, e' riconosciuto un       |ecologica, in      |
|credito d'imposta alle condizioni e nelle      |innovazione        |
|misure di cui ai commi da 199 a 206»;          |tecnologica 4.0 e  |
|   b) il comma 203 e' sostituito dal seguente: |in altre attivita' |
|   «203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo|innovative         |
|previste dal comma 200, il credito d'imposta e'|                   |
|riconosciuto, fino al periodo d'imposta in     |                   |
|corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20|                   |
|per cento della relativa base di calcolo,      |                   |
|assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei |                   |
|contributi a qualunque titolo ricevuti per le  |                   |
|stesse spese ammissibili, nel limite massimo   |                   |
|annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad  |                   |
|anno in caso di periodo d'imposta di durata    |                   |
|inferiore o superiore a dodici mesi. Per le    |                   |
|attivita' di innovazione tecnologica previste  |                   |
|dal comma 201, il credito d'imposta e'         |                   |
|riconosciuto, fino al periodo d'imposta in     |                   |
|corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10|                   |
|per cento della relativa base di calcolo,      |                   |
|assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei |                   |
|contributi a qualunque titolo ricevuti sulle   |                   |
|stesse spese ammissibili, nel limite massimo   |                   |
|annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad  |                   |
|anno in caso di periodo d'imposta di durata    |                   |
|inferiore o superiore a dodici mesi. Per le    |                   |
|attivita' di design e ideazione estetica       |                   |
|previste dal comma 202, il credito d'imposta e'|                   |
|riconosciuto, fino al periodo d'imposta in     |                   |
|corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10|                   |
|per cento della relativa base di calcolo,      |                   |
|assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei |                   |
|contributi a qualunque titolo ricevuti sulle   |                   |
|stesse spese ammissibili, nel limite massimo   |                   |
|annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad  |                   |
|anno in caso di periodo d'imposta di durata    |                   |
|inferiore o superiore a dodici mesi. Per le    |                   |
|attivita' di innovazione tecnologica previste  |                   |
|dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di|                   |
|prodotti o processi di produzione nuovi o      |                   |
|sostanzialmente migliorati per il              |                   |
|raggiungimento di un obiettivo di transizione  |                   |
|ecologica o di innovazione digitale 4.0,       |                   |
|individuati con il decreto del Ministro dello  |                   |
|sviluppo economico previsto dal comma 200, il  |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto, fino al     |                   |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022,|                   |
|in misura pari al 15 per cento della relativa  |                   |
|base di calcolo, assunta al netto delle altre  |                   |
|sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo|                   |
|ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel   |                   |
|limite massimo annuale di 2 milioni di euro,   |                   |
|ragguagliato ad anno in caso di periodo        |                   |
|d'imposta di durata inferiore o superiore a    |                   |
|dodici mesi. Nel rispetto dei massimali        |                   |
|indicati e a condizione della separazione      |                   |
|analitica dei progetti e delle spese           |                   |
|ammissibili pertinenti alle diverse tipologie  |                   |
|di attivita', e' possibile applicare il        |                   |
|beneficio anche per piu' attivita' ammissibili |                   |
|nello stesso periodo d'imposta»;               |                   |
|   c) dopo il comma 203 sono inseriti i        |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «203-bis. Per le attivita' di ricerca e     |                   |
|sviluppo previste dal comma 200, il credito    |                   |
|d'imposta e' riconosciuto, dal periodo         |                   |
|d'imposta successivo a quello in corso al 31   |                   |
|dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31   |                   |
|dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento  |                   |
|della relativa base di calcolo, assunta al     |                   |
|netto delle altre sovvenzioni o dei contributi |                   |
|a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese|                   |
|ammissibili, nel limite massimo annuale di 5   |                   |
|milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso  |                   |
|di periodo d'imposta di durata inferiore o     |                   |
|superiore a dodici mesi.                       |                   |
|   203-ter. Per le attivita' di innovazione    |                   |
|tecnologica previste dal comma 201, il credito |                   |
|d'imposta e' riconosciuto, dal periodo         |                   |
|d'imposta successivo a quello in corso al 31   |                   |
|dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in   |                   |
|corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 |                   |
|per cento della relativa base di calcolo,      |                   |
|assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei |                   |
|contributi a qualunque titolo ricevuti sulle   |                   |
|stesse spese ammissibili, nel limite massimo   |                   |
|annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad  |                   |
|anno in caso di periodo d'imposta di durata    |                   |
|inferiore o superiore a dodici mesi.           |                   |
|   203-quater. Per le attivita' di design e    |                   |
|ideazione estetica previste dal comma 202, il  |                   |
|credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo |                   |
|d'imposta successivo a quello in corso al 31   |                   |
|dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in   |                   |
|corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 |                   |
|per cento della relativa base di calcolo,      |                   |
|assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei |                   |
|contributi a qualunque titolo ricevuti sulle   |                   |
|stesse spese ammissibili, nel limite massimo   |                   |
|annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad  |                   |
|anno in caso di periodo d'imposta di durata    |                   |
|inferiore o superiore a dodici mesi.           |                   |
|   203-quinquies. Per le attivita' di          |                   |
|innovazione tecnologica previste dal comma 201 |                   |
|finalizzate alla realizzazione di prodotti o   |                   |
|processi di produzione nuovi o sostanzialmente |                   |
|migliorati per il raggiungimento di un         |                   |
|obiettivo di transizione ecologica o di        |                   |
|innovazione digitale 4.0, individuati con il   |                   |
|decreto del Ministro dello sviluppo economico  |                   |
|previsto dal comma 200, il credito d'imposta e'|                   |
|riconosciuto, per il periodo d'imposta         |                   |
|successivo a quello in corso al 31 dicembre    |                   |
|2022, in misura pari al 10 per cento della     |                   |
|relativa base di calcolo, assunta al netto     |                   |
|delle altre sovvenzioni o dei contributi a     |                   |
|qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese   |                   |
|ammissibili, nel limite massimo annuale di 4   |                   |
|milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso  |                   |
|di periodo d'imposta di durata inferiore o     |                   |
|superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei      |                   |
|massimali indicati e a condizione della        |                   |
|separazione analitica dei progetti e delle     |                   |
|spese ammissibili pertinenti alle diverse      |                   |
|tipologie di attivita', e' possibile applicare |                   |
|il beneficio anche per piu' attivita'          |                   |
|ammissibili nello stesso periodo d'imposta.    |                   |
|   203-sexies. Per le attivita' di innovazione |                   |
|tecnologica previste dal comma 201 finalizzate |                   |
|alla realizzazione di prodotti o processi di   |                   |
|produzione nuovi o sostanzialmente migliorati  |                   |
|per il raggiungimento di un obiettivo di       |                   |
|transizione ecologica o di innovazione digitale|                   |
|4.0, individuati con il decreto del Ministro   |                   |
|dello sviluppo economico previsto dal comma    |                   |
|200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal |                   |
|periodo d'imposta successivo a quello in corso |                   |
|al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al|                   |
|31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento|                   |
|della relativa base di calcolo, assunta al     |                   |
|netto delle altre sovvenzioni o dei contributi |                   |
|a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese |                   |
|ammissibili, nel limite massimo annuale di 4   |                   |
|milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso  |                   |
|di periodo d'imposta di durata inferiore o     |                   |
|superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei      |                   |
|massimali indicati e a condizione della        |                   |
|separazione analitica dei progetti e delle     |                   |
|spese ammissibili pertinenti alle diverse      |                   |
|tipologie di attivita', e' possibile applicare |                   |
|il beneficio anche per piu' attivita'          |                   |
|ammissibili nello stesso periodo d'imposta»;   |                   |
|   d) al comma 205, le parole: «al comma 203»  |                   |
|sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da   |                   |
|203 a 203-sexies».                             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|46. All'articolo 1 della legge 27 dicembre     |Proroga del credito|
|2017, n. 205, sono apportate le seguenti       |d'imposta per le   |
|modificazioni:                                 |spese di consulenza|
|   a) al comma 89, le parole: «nella misura di |relative alla      |
|500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:  |quotazione delle   |
|«nella misura di 200.000 euro» e le parole:    |PMI                |
|«fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite     |                   |
|dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;    |                   |
|   b) al comma 90, le parole: «e di 30 milioni |                   |
|di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e   |                   |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 |                   |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e |                   |
|2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e  |                   |
|di 5 milioni di euro per l'anno 2023».         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|47. Al fine di assicurare continuita' alle     |Rifinanziamento    |
|misure di sostegno agli investimenti produttivi|della misura «Nuova|
|delle micro, piccole e medie imprese attuate ai|Sabatini»          |
|sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21     |                   |
|giugno 2013, n. 69, convertito, con            |                   |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.   |                   |
|98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8|                   |
|del medesimo articolo 2 e' integrata di 240    |                   |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e |                   |
|2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli   |                   |
|anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per |                   |
|l'anno 2027.                                   |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge |                   |
|21 giugno 2013, n. 69, convertito, con         |                   |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.   |                   |
|98, le parole: «in un'unica soluzione, secondo |                   |
|le modalita' determinate con il medesimo       |                   |
|decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in   |                   |
|piu' quote determinate con il medesimo decreto.|                   |
|In caso di finanziamento di importo non        |                   |
|superiore a 200.000 euro, il contributo puo'   |                   |
|essere erogato in un'unica soluzione nei limiti|                   |
|delle risorse disponibili».                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|49. Per il sostegno all'internazionalizzazione |Potenziamento      |
|delle imprese italiane, sono disposti i        |dell'internaziona- |
|seguenti interventi:                           |lizzazione delle   |
|   a) la dotazione del fondo rotativo di cui   |imprese            |
|all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge|                   |
|28 maggio 1981, n. 251, convertito, con        |                   |
|modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  |                   |
|394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro   |                   |
|per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la|                   |
|dotazione del fondo di cui all'articolo 72,    |                   |
|comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.   |                   |
|18, convertito, con modificazioni, dalla legge |                   |
|24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150  |                   |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal    |                   |
|2022 al 2026, per le finalita' di cui alla     |                   |
|lettera d) del medesimo comma.                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|50. Per il potenziamento delle politiche di    |Cabina di regia per|
|sostegno all'internazionalizzazione delle      |l'internaziona-    |
|imprese italiane, sono disposti i seguenti     |lizzazione,        |
|interventi:                                    |posizioni          |
|   a) all'articolo 14 del decreto-legge 6      |dirigenziali       |
|luglio 2011, n. 98, convertito, con            |nell'ICE e         |
|modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  |unificazione fondi |
|111, sono apportate le seguenti modificazioni: |dell'ICE           |
|     1) al comma 18-bis, le parole: «R.E.TE.   |                   |
|Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative  |                   |
|italiane e dell'Associazione bancaria italiana»|                   |
|sono sostituite dalle seguenti: «Alleanza delle|                   |
|Cooperative italiane, della Confederazione     |                   |
|italiana della piccola e media industria       |                   |
|privata e dell'Associazione bancaria italiana, |                   |
|nonche' da un rappresentante del settore       |                   |
|artigiano, individuato, a rotazione annuale,   |                   |
|tra i presidenti di Casartigiani, della        |                   |
|Confederazione nazionale dell'artigianato e    |                   |
|della piccola e media impresa, di              |                   |
|Confartigianato imprese e da un rappresentante |                   |
|del settore del commercio, individuato, a      |                   |
|rotazione annuale, tra i presidenti di         |                   |
|Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti|                   |
|della cabina di regia non spettano compensi,   |                   |
|gettoni di presenza, rimborsi spese o altri    |                   |
|emolumenti comunque denominati»;               |                   |
|     2) dopo il comma 20 sono inseriti i       |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «20-bis. La programmazione triennale        |                   |
|dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al|                   |
|comma 19 e' adottata con decreto del Ministro  |                   |
|degli affari esteri e della cooperazione       |                   |
|internazionale, d'intesa con il Ministro dello |                   |
|sviluppo economico e, per quanto di competenza,|                   |
|con il Ministro delle politiche agricole       |                   |
|alimentari e forestali, tenuto conto degli     |                   |
|indirizzi della cabina di regia di cui al comma|                   |
|18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo e' |                   |
|acquisita l'intesa della Conferenza permanente |                   |
|per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le   |                   |
|province autonome di Trento e di Bolzano.      |                   |
|   20-ter. Il Ministro degli affari esteri e   |                   |
|della cooperazione internazionale riferisce    |                   |
|annualmente alle Camere sull'andamento         |                   |
|dell'attivita' promozionale e sull'attuazione  |                   |
|della programmazione di cui al comma 20-bis,   |                   |
|sulla base di una relazione predisposta        |                   |
|dall'Agenzia»;                                 |                   |
|     3) dopo il comma 24 e' inserito il        |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «24-bis. Nell'ambito della dotazione        |                   |
|organica dell'Agenzia e delle risorse          |                   |
|finanziarie iscritte nel fondo per le spese di |                   |
|funzionamento di cui al comma 26-ter, sono     |                   |
|istituite 4 posizioni dirigenziali di livello  |                   |
|generale e le posizioni dirigenziali di livello|                   |
|non generale sono rideterminate in 33 unita'.  |                   |
|Nelle more dello svolgimento dei concorsi di   |                   |
|cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto  |                   |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3    |                   |
|incarichi dirigenziali di livello generale di  |                   |
|nuova istituzione possono essere conferiti     |                   |
|mediante interpello riservato a dirigenti di   |                   |
|seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un      |                   |
|incarico e' coperto, senza preventivo          |                   |
|esperimento di interpello, con le modalita' di |                   |
|cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto  |                   |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le      |                   |
|finalita' di cui al presente comma, e'         |                   |
|autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a   |                   |
|decorrere dall'anno 2022»;                     |                   |
|   b) il fondo di cui all'articolo 14, comma   |                   |
|19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,    |                   |
|convertito, con modificazioni dalla legge 15   |                   |
|luglio 2011, n. 111, e' incrementato di        |                   |
|1.000.000 di euro per l'anno 2024, 63.722.329  |                   |
|euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per      |                   |
|l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027,  |                   |
|76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329   |                   |
|euro a decorrere dall'anno 2029;               |                   |
|   c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre   |                   |
|2003, n. 350, il comma 61 e' abrogato;         |                   |
|   d) all'articolo 30 del decreto-legge 12     |                   |
|settembre 2014, n. 133, convertito, con        |                   |
|modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.|                   |
|164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono  |                   |
|abrogati;                                      |                   |
|   e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre   |                   |
|2019, n. 160, il comma 297 e' abrogato.        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal |Finanziamento in   |
|patrimonio pubblico e privato e dalle attivita'|favore dei soggetti|
|economiche e produttive a seguito dei gravi    |colpiti dagli      |
|incendi boschivi, in zone di interfaccia e     |incendi            |
|urbani verificatisi nei territori di cui alla  |verificatisi nelle |
|deliberazione del Consiglio dei ministri del 26|regioni Calabria,  |
|agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta         |Molise, Sardegna e |
|Ufficiale n. 215 dell'8 settembre 2021, si     |Sicilia            |
|provvede ai sensi di quanto previsto dal comma |Copertura oneri per|
|448, secondo periodo, entro il limite massimo  |l'attuazione delle |
|di 40 milioni di euro, sulla base delle        |misure.            |
|ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo|                   |
|25, comma 2, lettera e), del codice della      |                   |
|protezione civile, di cui al decreto           |                   |
|legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari |                   |
|delegati nominati con l'ordinanza del Capo del |                   |
|Dipartimento della protezione civile n. 789 del|                   |
|1° settembre 2021 provvedono alla citata       |                   |
|ricognizione previa determinazione dei relativi|                   |
|criteri con apposita deliberazione del         |                   |
|Consiglio dei ministri da adottare tenendo     |                   |
|conto della peculiarita' dello specifico       |                   |
|contesto emergenziale.                         |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|52. Per le finalita' di cui al comma 51,       |                   |
|l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, |                   |
|primo periodo, e' integrata di 40 milioni di   |                   |
|euro per l'anno 2022.                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|53. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile |Proroga e modifiche|
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni,    |alla disciplina    |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono         |straordinaria in   |
|apportate le seguenti modificazioni:           |materia di Fondo di|
|   a) al comma 1:                              |garanzia per le PMI|
|     1) all'alinea, le parole: «31 dicembre    |                   |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «30      |                   |
|giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle |                   |
|lettere a) e m)»;                              |                   |
|     2) alla lettera a), le parole: «a titolo  |                   |
|gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «a   |                   |
|titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile     |                   |
|2022, le garanzie sono concesse previo         |                   |
|pagamento di una commissione da versare al     |                   |
|Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera|                   |
|a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;     |                   |
|     3) alla lettera g), alle parole: «fermo   |                   |
|restando» sono premesse le seguenti: «fino al  |                   |
|30 giugno 2022,»;                              |                   |
|     4) alla lettera m), al primo periodo, dopo|                   |
|le parole: «con copertura al 90 per cento,»    |                   |
|sono inserite le seguenti: «nonche', a         |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura   |                   |
|all'80 per cento,» e dopo il sesto periodo e'  |                   |
|inserito il seguente: «A decorrere dal 1°      |                   |
|aprile 2022, per il rilascio della garanzia di |                   |
|cui alla presente lettera e' previsto il       |                   |
|pagamento di una commissione da versare al     |                   |
|Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera|                   |
|a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;     |                   |
|   b) al comma 12-bis, le parole: «31 dicembre |                   |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «30      |                   |
|giugno 2022».                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|54. Alle richieste di ammissione alla garanzia |Disapplicazione    |
|del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,    |della disciplina   |
|lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.   |straordinaria del  |
|662, presentate a far data dal 1° luglio 2022  |fondo in           |
|non si applica la disciplina prevista          |applicazione dei   |
|dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile    |parametri          |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni,    |consentiti dal     |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in           |Temporary Framework|
|applicazione della comunicazione della         |per l'ammissione di|
|Commissione europea C(2020) 1863 final del 19  |accesso al fondo   |
|marzo 2020, e successive modificazioni, recante|                   |
|un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di|                   |
|Stato a sostegno dell'economia nell'attuale    |                   |
|emergenza del COVID-19».                       |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31|Modalita' operative|
|dicembre 2022, l'importo massimo garantito per |ordinarie del Fondo|
|singola impresa dal Fondo di cui all'articolo  |di garanzia per le |
|2, comma 100, lettera a), della legge 23       |PMI                |
|dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di  |                   |
|euro e la garanzia e' concessa mediante        |                   |
|applicazione del modello di valutazione di cui |                   |
|alla parte IX, lettera A, delle condizioni di  |                   |
|ammissibilita' e disposizioni di carattere     |                   |
|generale per l'amministrazione del Fondo di    |                   |
|garanzia allegate al decreto del Ministro dello|                   |
|sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta     |                   |
|salva l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo |                   |
|dei soggetti rientranti nella fascia 5 del     |                   |
|medesimo modello di valutazione. Le operazioni |                   |
|finanziarie concesse, per esigenze diverse dal |                   |
|sostegno alla realizzazione di investimenti, in|                   |
|favore dei soggetti beneficiari rientranti     |                   |
|nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di      |                   |
|valutazione sono garantite dal Fondo nella     |                   |
|misura massima del 60 per cento dell'importo   |                   |
|della medesima operazione finanziaria. In      |                   |
|relazione alla riassicurazione, la predetta    |                   |
|misura massima del 60 per cento e' riferita    |                   |
|alla misura della copertura del Fondo di       |                   |
|garanzia rispetto all'importo dell'operazione  |                   |
|finanziaria sottostante, come previsto         |                   |
|dall'articolo 7, comma 3, del decreto del      |                   |
|Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,|                   |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del |                   |
|7 luglio 2017; restano ferme le maggiori       |                   |
|coperture previste, in relazione a particolari |                   |
|tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto|                   |
|decreto ministeriale 6 marzo 2017.             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|56. All'articolo 2, comma 100, lettera a),     |Limiti di accesso  |
|della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le  |al fondo fissati   |
|parole: «allo scopo di assicurare una parziale |annualmente dalla  |
|assicurazione ai crediti concessi dagli        |legge di bilancio, |
|istituti di credito a favore delle piccole e   |sulla base di un   |
|medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «. Il|piano annuale di   |
|Fondo opera entro il limite massimo di impegni |attivita' e sulla  |
|assumibile, fissati annualmente dalla legge di |base del sistema   |
|bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di|dei limiti di      |
|attivita', che definisce previsionalmente la   |rischio            |
|tipologia e l'ammontare preventivato degli     |                   |
|importi oggetto dei finanziamenti da garantire,|                   |
|suddiviso per aree geografiche, macro-settori e|                   |
|dimensione delle imprese beneficiarie, e le    |                   |
|relative stime di perdita attesa; 2) del       |                   |
|sistema dei limiti di rischio che definisce, in|                   |
|linea con le migliori pratiche del settore     |                   |
|bancario e assicurativo, la propensione al     |                   |
|rischio del portafoglio delle garanzie del     |                   |
|Fondo, tenuto conto dello stock in essere e    |                   |
|delle operativita' considerate ai fini della   |                   |
|redazione del piano annuale di attivita', la   |                   |
|misura, in termini percentuali ed assoluti,    |                   |
|degli accantonamenti prudenziali a copertura   |                   |
|dei rischi nonche' l'indicazione delle         |                   |
|politiche di governo dei rischi e dei processi |                   |
|di riferimento necessari per definirli e       |                   |
|attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo   |                   |
|delibera il piano annuale di attivita' e il    |                   |
|sistema dei limiti di rischio che sono         |                   |
|approvati, entro il 30 settembre di ciascun    |                   |
|anno, su proposta del Ministro dello sviluppo  |                   |
|economico, di concerto con il Ministro         |                   |
|dell'economia e delle finanze, con delibera del|                   |
|Comitato interministeriale per la              |                   |
|programmazione economica e lo sviluppo         |                   |
|sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio          |                   |
|finanziario 2022, nelle more dell'adozione del |                   |
|primo piano annuale di attivita' e del primo   |                   |
|sistema dei limiti di rischio di cui alla      |                   |
|presente lettera, il limite massimo di impegni |                   |
|assumibile e' fissato dalla legge di bilancio  |                   |
|in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini  |                   |
|dell'efficiente programmazione e allocazione   |                   |
|delle risorse da stanziare a copertura del     |                   |
|fabbisogno finanziario del Fondo nonche'       |                   |
|dell'efficace e costante monitoraggio          |                   |
|dell'entita' dei rischi di escussione delle    |                   |
|garanzie pubbliche, anche in relazione alla    |                   |
|stima del relativo impatto sui saldi di        |                   |
|bilancio, funzionale alla redazione dei        |                   |
|documenti di finanza pubblica e alle           |                   |
|rilevazioni statistiche ad essi correlate, il  |                   |
|Consiglio di gestione del Fondo trasmette al   |                   |
|Ministero dell'economia e delle finanze e al   |                   |
|Ministero dello sviluppo economico, su base    |                   |
|semestrale, una relazione volta a fornire una  |                   |
|panoramica dei volumi e della composizione del |                   |
|portafoglio e delle relative stime di rischio  |                   |
|e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su|                   |
|richiesta, un prospetto di sintesi recante     |                   |
|l'indicazione del numero di operazioni         |                   |
|effettuate, dell'entita' del finanziamento     |                   |
|residuo e del garantito in essere, della stima |                   |
|di perdita attesa e della percentuale media di |                   |
|accantonamento a presidio del rischio relativi |                   |
|al trimestre di riferimento, unitamente alla   |                   |
|rendicontazione sintetica degli indennizzi e   |                   |
|dei recuperi effettuati nel trimestre          |                   |
|precedente».                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo |Limite degli       |
|di assunzione degli impegni che il Fondo di cui|impegni a carico   |
|all'articolo 2, comma 100, lettera a), della   |del Fondo per le   |
|legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere  |PMI                |
|e' fissato in 210.000 milioni di euro, di cui  |                   |
|160.000 milioni di euro riferibili allo stock  |                   |
|di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e    |                   |
|50.000 milioni di euro riferiti al limite      |                   |
|massimo degli impegni assumibili per le        |                   |
|garanzie da concedere nel corso dell'esercizio |                   |
|finanziario 2022.                              |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui  |Incremento della   |
|all'articolo 2, comma 100, lettera a), della   |dotazione          |
|legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata|finanziaria del    |
|di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7        |fondo di garanzia  |
|miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di   |per le PMI         |
|euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il  |                   |
|2027.                                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,     |Misure in materia  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5   |di garanzie a      |
|giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti |sostegno della     |
|modificazioni:                                 |liquidita' delle   |
|   a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a),  |imprese            |
|13 e 14-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono|                   |
|sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;   |                   |
|   b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole:|                   |
|«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle       |                   |
|seguenti: «30 giugno 2022».                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge|Garanzia in favore |
|16 luglio 2020, n. 76, convertito, con         |di progetti del    |
|modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  |green new deal     |
|n. 120, l'ultimo periodo e' sostituito dal     |                   |
|seguente: «Per gli esercizi successivi, le     |                   |
|risorse del predetto fondo destinate alla      |                   |
|copertura delle garanzie concesse da SACE      |                   |
|S.p.A. sono determinate con la legge di        |                   |
|bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno   |                   |
|definiti ai sensi del comma 2».                |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo   |                   |
|64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio   |                   |
|2020, n. 76, convertito, con modificazioni,    |                   |
|dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per     |                   |
|l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo  |                   |
|di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27|                   |
|dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla     |                   |
|copertura delle garanzie di cui al medesimo    |                   |
|articolo 64 nella misura di 565 milioni di     |                   |
|euro, per un impegno massimo assumibile dalla  |                   |
|SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge|Proroga            |
|25 maggio 2021, n. 73, convertito, con         |dell'operativita'  |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  |straordinaria del  |
|106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono|cosiddetto «Fondo  |
|sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre|Gasparrini»        |
|2022».                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|63. Per il completamento delle attivita' del   |Fondo indennizzo   |
|Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla     |risparmiatori:     |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione |proroga delle      |
|tecnica nominata con decreto del Ministro      |attivita' della    |
|dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,   |commissione tecnica|
|pubblicato per comunicato nella Gazzetta       |                   |
|Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in  |                   |
|carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine e'   |                   |
|autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno|                   |
|2022.                                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto |                   |
|alla Commissione tecnica di cui al comma 63    |                   |
|incaricata di procedere alla definizione delle |                   |
|attivita' del Fondo indennizzo risparmiatori, a|                   |
|decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti  |                   |
|al terzo periodo del comma 15 dell'articolo    |                   |
|11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,|                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23  |                   |
|luglio 2021, n. 106, sono assegnati alla prima |                   |
|sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del    |                   |
|regolamento di cui al decreto del Presidente   |                   |
|della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,        |                   |
|ciascuno, rispettivamente, con le seguenti     |                   |
|funzioni che sono, comunque, sottoposte ai     |                   |
|poteri di coordinamento, direzione e controllo |                   |
|del Capo della sezione:                        |                   |
|   a) assicurare il raccordo permanente con    |                   |
|l'attivita' normativa del Parlamento e i       |                   |
|conseguenti rapporti con la Presidenza del     |                   |
|Consiglio dei ministri e le altre              |                   |
|amministrazioni interessate, anche per quanto  |                   |
|riguarda l'attuazione normativa di atti        |                   |
|dell'Unione europea;                           |                   |
|   b) assicurare lo svolgimento delle attivita'|                   |
|riferite alle materie di cui alle lettere a),  |                   |
|b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del  |                   |
|decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.    |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|65. In considerazione di quanto previsto al    |                   |
|comma 64, e' corrispondentemente incrementato  |                   |
|il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, |                   |
|del regolamento di cui al decreto del          |                   |
|Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.  |                   |
|227, e all'articolo 11-bis del decreto-legge 25|                   |
|maggio 2021, n. 73, convertito, con            |                   |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  |                   |
|106, sono apportate le seguenti modificazioni: |                   |
|   a) al comma 15, al primo periodo, le parole:|                   |
|«per ciascuno degli anni» e «al 2027» sono     |                   |
|soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal |                   |
|seguente: «Per le finalita' di cui al presente |                   |
|comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro  |                   |
|per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere|                   |
|dall'anno 2022»;                               |                   |
|   b) al comma 16, le parole: «per ciascuno    |                   |
|degli anni dal 2022 al 2027» sono sostituite   |                   |
|dalle seguenti: «dall'anno 2022».              |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|66. Restano validi gli atti e i provvedimenti  |                   |
|adottati e sono fatti salvi gli effetti        |                   |
|prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla |                   |
|base del citato terzo periodo del comma 15     |                   |
|dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25      |                   |
|maggio 2021, n. 73, convertito, con            |                   |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  |                   |
|106, nel testo vigente prima della data di     |                   |
|entrata in vigore della presente legge, ove    |                   |
|coerenti con le funzioni indicate al comma 64. |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65,    |                   |
|pari a 1.594.558 euro a decorrere dall'anno    |                   |
|2028, si provvede mediante corrispondente      |                   |
|riduzione del Fondo per interventi strutturali |                   |
|di politica economica, di cui all'articolo 10, |                   |
|comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.|                   |
|282, convertito, con modificazioni, dalla legge|                   |
|27 dicembre 2004, n. 307.                      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|                                               |Adeguamento del    |
|68. A decorrere dall'anno 2022, per il         |limite retributivo |
|personale di cui all'articolo 1, comma 471,    |dei dipendenti     |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite|pubblici sulla base|
|retributivo di cui all'articolo 13, comma 1,   |della percentuale  |
|del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,       |in relazione agli  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23  |incrementi medi    |
|giugno 2014, n. 89, e' rideterminato sulla base|conseguiti         |
|della percentuale stabilita ai sensi           |nell'anno          |
|dell'articolo 24, comma 2, della legge 23      |precedente dalle   |
|dicembre 1998, n. 448, in relazione agli medi  |categorie di       |
|conseguiti nell'anno precedente dalle categorie|pubblici dipendenti|
|di pubblici dipendenti contrattualizzati, come |contrattualizzati  |
|calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del  |come calcolati     |
|medesimo articolo 24.                          |dall'Istat         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|69. All'articolo 16-septies, comma 2, del      |Incremento della   |
|decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,         |dotazione organica |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17  |del ruolo ispettori|
|dicembre 2021, n. 215, sono apportate le       |della Guardia di   |
|seguenti modificazioni:                        |finanza            |
|   a) alla lettera c), il terzo e il quarto    |                   |
|periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le  |                   |
|finalita' di cui alla presente lettera e per le|                   |
|ulteriori esigenze connesse all'assolvimento   |                   |
|dei compiti di polizia economico-finanziaria   |                   |
|nell'ambito di analoghe situazioni             |                   |
|emergenziali, la dotazione organica incrementi |                   |
|del ruolo ispettori della Guardia di finanza e'|                   |
|incrementata di quarantacinque unita', di cui  |                   |
|e' autorizzata l'assunzione straordinaria, in  |                   |
|aggiunta alle facolta' assunzionali previste a |                   |
|legislazione vigente e fermo restando quanto   |                   |
|previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice  |                   |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto   |                   |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con          |                   |
|decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022.  |                   |
|Agli oneri derivanti dall'attuazione della     |                   |
|presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno|                   |
|2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro     |                   |
|2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per  |                   |
|l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed |                   |
|euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si  |                   |
|provvede mediante corrispondente riduzione del |                   |
|Fondo per interventi strutturali di politica   |                   |
|economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del|                   |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,        |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27  |                   |
|dicembre 2004, n. 307»;                        |                   |
|   b) dopo la lettera c) sono inserite le      |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «c-bis) all'articolo 33, comma 1, del       |                   |
|decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le |                   |
|parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle  |                   |
|seguenti: "23.747 unita'";                     |                   |
|   c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera   |                   |
|b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. |                   |
|95, le parole: "28.702 unita'" sono sostituite |                   |
|dalle seguenti: "28.747 unita'"».              |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|70. All'articolo 1 della legge 30 dicembre     |Incentivi per le   |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti       |aggregazioni tra   |
|modificazioni:                                 |imprese e          |
|   a) al comma 234, alinea, il primo periodo e'|ampliamento        |
|sostituito dal seguente: «La trasformazione in |dell'operativita'  |
|credito d'imposta avviene, per un quarto, alla |                   |
|data di acquisto di efficacia giuridica delle  |                   |
|operazioni di cui al comma 233 e, per i        |                   |
|restanti tre quarti, al primo giorno           |                   |
|dell'esercizio successivo a quello in corso    |                   |
|alla data di acquisto di efficacia giuridica   |                   |
|delle operazioni di cui al comma 233 per un    |                   |
|ammontare complessivo non superiore al minore  |                   |
|importo tra 500 milioni di euro e il 2 per     |                   |
|cento della somma delle attivita' dei soggetti |                   |
|partecipanti alla fusione o alla scissione,    |                   |
|come risultanti dalla situazione patrimoniale  |                   |
|di cui all'articolo 2501-quater del codice     |                   |
|civile, senza considerare il soggetto che      |                   |
|presenta le attivita' di importo maggiore,     |                   |
|ovvero il 2 per cento della somma delle        |                   |
|attivita' oggetto di conferimento»;            |                   |
|   b) al comma 234, alinea, dopo il primo      |                   |
|periodo e' inserito il seguente: «Se alle      |                   |
|operazioni di cui al comma 233 partecipano     |                   |
|societa' controllanti capogruppo tenute a      |                   |
|redigere il bilancio consolidato secondo i     |                   |
|principi contabili ad esse applicabili, ai fini|                   |
|del periodo precedente per tali societa' si    |                   |
|considerano le attivita' risultanti dall'ultimo|                   |
|bilancio consolidato disponibile»;             |                   |
|   c) al comma 235, le parole: «a seguire, le  |                   |
|perdite trasferite al soggetto controllante e  |                   |
|non ancora computate in diminuzione del reddito|                   |
|imponibile da parte dello stesso» sono         |                   |
|sostituite dalle seguenti: «a seguire, le      |                   |
|perdite complessivamente riportate a nuovo dal |                   |
|soggetto controllante ai sensi dell'articolo   |                   |
|118 del medesimo testo unico»;                 |                   |
|   d) al comma 238, le parole: «entro un anno» |                   |
|sono sostituite dalle seguenti: «entro due     |                   |
|anni»;                                         |                   |
|   e) ai commi 233 e 238, le parole: «31       |                   |
|dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: |                   |
|«30 giugno 2022».                              |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del          |Anticipazione della|
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,           |cessazione del cd. |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28  |bonus aggregazione |
|giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre    |                   |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «31      |                   |
|dicembre 2021».                                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite |Incremento del     |
|previsto dall'articolo 34, comma 1, primo      |limite annuo dei   |
|periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, |crediti d'imposta e|
|e' elevato a 2 milioni di euro.                |dei contributi     |
|                                               |compensabili ovvero|
|                                               |rimborsabili ai    |
|                                               |soggetti           |
|                                               |intestatari di     |
|                                               |conto fiscale      |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|73. L'autorizzazione di spesa di cui           |Rifinanziamento del|
|all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 |reddito di         |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con            |cittadinanza - Rdc |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.   |                   |
|26, e' incrementata di 1.065,3 milioni di euro |                   |
|per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per   |                   |
|l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno|                   |
|2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, |                   |
|1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026,       |                   |
|1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027,       |                   |
|1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e      |                   |
|1.061,7 milioni di euro annui a decorrere      |                   |
|dall'anno 2029.                                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,    |Modifiche alla     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28  |disciplina generale|
|marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti  |in materia di      |
|modificazioni:                                 |reddito            |
|   a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter e'   |di cittadinanza    |
|inserito il seguente:                          |                   |
|   «1-quater. Con riferimento ai requisiti     |                   |
|patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico|                   |
|riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS|                   |
|provvede a definire annualmente, entro il 31   |                   |
|marzo, un piano di verifica dei requisiti      |                   |
|patrimoniali dichiarati nella dichiarazione    |                   |
|sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del   |                   |
|decreto del Presidente del Consiglio dei       |                   |
|ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini|                   |
|della verifica dei requisiti per il Rdc. Il    |                   |
|piano di verifica, definito con la             |                   |
|collaborazione del Ministero del lavoro e delle|                   |
|politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate |                   |
|e col supporto del Corpo della guardia di      |                   |
|finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,  |                   |
|del decreto del Presidente del Consiglio dei   |                   |
|ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli|                   |
|affari esteri e della cooperazione             |                   |
|internazionale, puo' prevedere anche lo scambio|                   |
|di dati con le competenti autorita' dello Stato|                   |
|estero, sulla base di accordi bilaterali. Il   |                   |
|piano di verifica e' approvato con decreto del |                   |
|Ministro del lavoro e delle politiche sociali  |                   |
|entro sessanta giorni dalla presentazione»;    |                   |
|   b) all'articolo 3:                          |                   |
|     1) al comma 4, primo periodo, dopo le     |                   |
|parole: «n. 601» sono aggiunte le seguenti: «, |                   |
|e si configura come sussidio di sostentamento a|                   |
|persone comprese nell'elenco dei poveri ai     |                   |
|sensi dell'articolo 545 del codice di procedura|                   |
|civile»;                                       |                   |
|     2) al comma 9, le parole: «trenta giorni  |                   |
|dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti:   |                   |
|«il giorno antecedente all'inizio»;            |                   |
|   c) all'articolo 4:                          |                   |
|     1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: |                   |
|   «4. La domanda di Rdc resa dall'interessato |                   |
|all'INPS per se' e tutti i componenti          |                   |
|maggiorenni del nucleo, come definito          |                   |
|dall'articolo 3 del decreto del Presidente del |                   |
|Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,|                   |
|tenuti agli obblighi connessi alla fruizione   |                   |
|del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a       |                   |
|dichiarazione di immediata disponibilita' al   |                   |
|lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia  |                   |
|nazionale per le politiche attive del lavoro   |                   |
|(ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema  |                   |
|informativo unitario delle politiche del       |                   |
|lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le  |                   |
|dichiarazioni di immediata disponibilita' al   |                   |
|lavoro di cui al presente comma e'             |                   |
|improcedibile»;                                |                   |
|     2) al comma 6, il primo periodo e'        |                   |
|soppresso e, al secondo periodo, le parole: «In|                   |
|tale sede» sono sostituite dalle seguenti: «In |                   |
|sede di primo incontro presso il centro per    |                   |
|l'impiego»;                                    |                   |
|     3) al comma 8, lettera b):                |                   |
|       3.1) al numero 2) sono aggiunte, in     |                   |
|fine, le seguenti parole: «; la ricerca attiva |                   |
|del lavoro e' verificata presso il centro per  |                   |
|l'impiego in presenza con frequenza almeno     |                   |
|mensile; in caso di mancata presentazione senza|                   |
|comprovato giustificato motivo si applica la   |                   |
|decadenza dal beneficio»;                      |                   |
|       3.2) al numero 5), le parole: «tre      |                   |
|offerte» sono sostituite dalle seguenti: «due  |                   |
|offerte»;                                      |                   |
|     4) al comma 9:                            |                   |
|       4.1) all'alinea, le parole: «alla durata|                   |
|di fruizione del beneficio del Rdc e» sono     |                   |
|soppresse;                                     |                   |
|       4.2) la lettera a) e' sostituita dalla  |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «a) entro ottanta chilometri di distanza    |                   |
|dalla residenza del beneficiario o comunque    |                   |
|raggiungibile nel limite temporale massimo di  |                   |
|cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,|                   |
|se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo   |                   |
|quanto previsto alla lettera d), ovunque       |                   |
|collocata nel territorio italiano se si tratta |                   |
|di seconda offerta»;                           |                   |
|       4.3) la lettera b) e' sostituita dalla  |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «b) in caso di rapporto di lavoro a tempo   |                   |
|determinato o a tempo parziale, con le         |                   |
|caratteristiche di cui all'articolo 25 del     |                   |
|decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, |                   |
|quando il luogo di lavoro non dista piu' di    |                   |
|ottanta chilometri di distanza dalla residenza |                   |
|del beneficiario o e' comunque raggiungibile   |                   |
|nel limite temporale massimo di cento minuti   |                   |
|con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia |                   |
|di prima sia di seconda offerta»;              |                   |
|     5) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il   |                   |
|seguente periodo: «Il Patto per l'inclusione   |                   |
|sociale prevede in ogni caso la frequenza      |                   |
|almeno mensile in presenza presso i servizi di |                   |
|contrasto alla poverta' al fine della verifica |                   |
|dei risultati raggiunti e del rispetto degli   |                   |
|impegni assunti nell'ambito del progetto       |                   |
|personalizzato; in caso di mancata             |                   |
|presentazione senza comprovato giustificato    |                   |
|motivo si applica la decadenza dal beneficio»; |                   |
|     6) al comma 15, le parole: «con il        |                   |
|consenso di entrambe le parti» sono sostituite |                   |
|dalle seguenti: «. Nell'ambito dei progetti    |                   |
|utili alla collettivita', i comuni sono tenuti |                   |
|ad impiegare almeno un terzo dei percettori di |                   |
|Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attivita'|                   |
|da parte dei percettori di Rdc e' a titolo     |                   |
|gratuito, non e' assimilabile ad una           |                   |
|prestazione di lavoro subordinato o            |                   |
|parasubordinato e non comporta, comunque,      |                   |
|l'instaurazione di un rapporto di pubblico     |                   |
|impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta|                   |
|fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5,|                   |
|lettera d)»;                                   |                   |
|     7) dopo il comma 15-quinquies e' aggiunto |                   |
|il seguente:                                   |                   |
|   «15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti |                   |
|per l'inclusione sociale prevedono             |                   |
|necessariamente la partecipazione periodica dei|                   |
|beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere|                   |
|in presenza»;                                  |                   |
|   d) all'articolo 5:                          |                   |
|     1) al comma 2:                            |                   |
|       1.1) al primo periodo, le parole: «Con  |                   |
|decreto del Ministro del lavoro e delle        |                   |
|politiche sociali, sentito il Garante per la   |                   |
|protezione dei dati personali, possono essere  |                   |
|individuate» sono sostituite dalle seguenti:   |                   |
|«Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro|                   |
|e delle politiche sociali, sentito il Garante  |                   |
|per la protezione dei dati personali, sono     |                   |
|individuate» e dopo le parole: «decreto        |                   |
|legislativo n. 147 del 2017» sono aggiunte le  |                   |
|seguenti: «, nonche' le modalita' di           |                   |
|precompilazione della richiesta di Rdc, sulla  |                   |
|base delle informazioni disponibili nei propri |                   |
|archivi e in quelli delle amministrazioni      |                   |
|titolari dei dati di cui al comma 4»;          |                   |
|       1.2) al secondo periodo, le parole: «del|                   |
|decreto di cui al primo periodo» sono          |                   |
|sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui |                   |
|al primo periodo»;                             |                   |
|     2) al comma 3:                            |                   |
|       2.1) al terzo periodo, dopo le parole:  |                   |
|«senza nuovi o maggiori oneri per la finanza   |                   |
|pubblica» sono inserite le seguenti: «e fermi  |                   |
|restando i dati di cui al comma 2»;            |                   |
|       2.2) il quinto periodo e' sostituito dal|                   |
|seguente: «In ogni caso, la valutazione e      |                   |
|l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS  |                   |
|avvengono entro la fine del mese successivo    |                   |
|alla trasmissione della domanda all'Istituto»; |                   |
|     3) al comma 4, il secondo periodo e'      |                   |
|sostituito dai seguenti: «I comuni effettuano a|                   |
|campione, all'atto della presentazione         |                   |
|dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli|                   |
|anagrafici sulla composizione del nucleo       |                   |
|familiare dichiarato nella domanda per         |                   |
|l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei |                   |
|requisiti di cui al primo periodo nonche',     |                   |
|successivamente all'erogazione del beneficio,  |                   |
|sulla permanenza degli stessi. A tal fine      |                   |
|l'INPS rende disponibili ai comuni le          |                   |
|informazioni rilevanti per il tramite della    |                   |
|piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I  |                   |
|criteri per la selezione del campione sono     |                   |
|definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed |                   |
|autonomie locali con la partecipazione         |                   |
|dell'INPS, al quale e' tempestivamente         |                   |
|comunicato l'esito delle verifiche e dei       |                   |
|controlli attraverso la piattaforma di cui     |                   |
|all'articolo 6, comma 1, finalizzata al        |                   |
|coordinamento dei comuni»;                     |                   |
|     4) dopo il comma 4 sono inseriti i        |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di |                   |
|soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo|                   |
|analitico nella domanda, sono preventivamente e|                   |
|tempestivamente verificati dall'INPS sulla base|                   |
|delle informazioni presenti nelle banche dati a|                   |
|disposizione dell'Istituto.                    |                   |
|   4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai   |                   |
|comuni responsabili dei controlli ai sensi     |                   |
|dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che    |                   |
|necessitano di ulteriori accertamenti sui      |                   |
|requisiti anagrafici mediante la piattaforma di|                   |
|cui all'articolo 6, comma 1.                   |                   |
|   4-quater. L'esito delle verifiche e'        |                   |
|comunicato dai comuni all'INPS attraverso la   |                   |
|piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1,    |                   |
|entro centoventi giorni dalla comunicazione di |                   |
|cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante |                   |
|il decorso di tale termine il pagamento delle  |                   |
|somme e' sospeso. Decorso tale termine, qualora|                   |
|l'esito delle verifiche non sia comunicato dai |                   |
|comuni all'INPS, il pagamento delle somme e'   |                   |
|comunque disposto. Il responsabile del         |                   |
|procedimento del comune che deve fornire i dati|                   |
|risponde per il danno erariale causato         |                   |
|dall'eventuale corresponsione delle somme non  |                   |
|dovute.                                        |                   |
|   4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al |                   |
|comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la   |                   |
|finanza pubblica, mette comunque a disposizione|                   |
|della piattaforma di cui all'articolo 6, comma |                   |
|1, le informazioni disponibili sui beneficiari |                   |
|del Rdc»;                                      |                   |
|   e) all'articolo 6, dopo il comma 4 e'       |                   |
|inserito il seguente:                          |                   |
|   «4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra  |                   |
|domanda e offerta di lavoro e l'attivita' di   |                   |
|mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la |                   |
|piattaforma di cui al comma 2, integrata anche |                   |
|con i dati dei beneficiari di prestazioni di   |                   |
|sostegno al reddito per la disoccupazione      |                   |
|involontaria messi a disposizione dall'INPS,   |                   |
|prevede parita' di accesso ai centri per       |                   |
|l'impiego e ai soggetti accreditati di cui     |                   |
|all'articolo 12 del decreto legislativo 14     |                   |
|settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione|                   |
|con il portale del Dipartimento della funzione |                   |
|pubblica della Presidenza del Consiglio dei    |                   |
|ministri ricercabile all'indirizzo             |                   |
|www.inPa.gov.it»;                              |                   |
|   f) all'articolo 7:                          |                   |
|     1) al comma 3, le parole: «e per quelli   |                   |
|previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, |                   |
|416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice     |                   |
|penale, nonche' per i delitti commessi         |                   |
|avvalendosi delle condizioni previste dal      |                   |
|predetto articolo 416-bis ovvero al fine di    |                   |
|agevolare l'attivita' delle associazioni       |                   |
|previste dallo stesso articolo,» sono          |                   |
|sostituite dalle seguenti: «e per quelli       |                   |
|previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, |                   |
|416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, |                   |
|624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648,     |                   |
|648-bis e 648-ter del codice penale,           |                   |
|dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,  |                   |
|n. 75, per i delitti aggravati ai sensi        |                   |
|dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per |                   |
|i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,|                   |
|2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva,|                   |
|del testo unico di cui al decreto del          |                   |
|Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. |                   |
|309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le     |                   |
|ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del   |                   |
|medesimo decreto del Presidente della          |                   |
|Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i     |                   |
|reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando  |                   |
|ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e  |                   |
|comma 3, del testo unico di cui al decreto     |                   |
|legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;          |                   |
|     2) dopo il comma 3 e' inserito il         |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «3-bis. Nel caso di condanna definitiva per |                   |
|i reati di cui al comma 3, qualora il          |                   |
|condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi|                   |
|dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono|                   |
|comunicate dalla cancelleria del giudice       |                   |
|all'INPS entro quindici giorni dalla data di   |                   |
|pubblicazione della sentenza definitiva»;      |                   |
|     3) al comma 5:                            |                   |
|       3.1) la lettera a) e' sostituita dalla  |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «a) non si presenta presso il centro per    |                   |
|l'impiego entro il termine da questo fissato»; |                   |
|       3.2) alla lettera e), le parole: «almeno|                   |
|una di tre» sono sostituite dalle seguenti:    |                   |
|«almeno una di due»;                           |                   |
|   g) all'articolo 8:                          |                   |
|     1) al comma 1, le parole: «Al datore di   |                   |
|lavoro privato che comunica alla piattaforma   |                   |
|digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le     |                   |
|disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali|                   |
|posti assuma a tempo pieno e indeterminato,    |                   |
|anche mediante contratto di apprendistato,     |                   |
|soggetti beneficiari di Rdc,» sono sostituite  |                   |
|dalle seguenti: «Al datore di lavoro privato   |                   |
|che assuma a tempo indeterminato, pieno o      |                   |
|parziale, o determinato, o anche mediante      |                   |
|contratto di apprendistato, i soggetti         |                   |
|beneficiari di Rdc,»;                          |                   |
|     2) dopo il comma 1 sono inseriti i        |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte   |                   |
|all'albo informatico delle agenzie per il      |                   |
|lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 |                   |
|settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL |                   |
|a offrire i servizi di incontro tra domanda e  |                   |
|offerta di lavoro possono svolgere attivita' di|                   |
|mediazione tra domanda e offerta di lavoro per |                   |
|i beneficiari di Rdc.                          |                   |
|   1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione   |                   |
|dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie   |                   |
|per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 |                   |
|settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per   |                   |
|ogni soggetto assunto a seguito di specifica   |                   |
|attivita' di mediazione, effettuata mediante   |                   |
|l'utilizzo delle piattaforme di cui            |                   |
|all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, |                   |
|il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma |                   |
|1, che viene decurtato dall'incentivo previsto |                   |
|per il datore di lavoro.                       |                   |
|   1-quater. I servizi per il lavoro,          |                   |
|accreditati ai sensi dell'articolo 12 del      |                   |
|decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, |                   |
|e ai quali sia stata affidata l'attivazione di |                   |
|interventi in favore di beneficiari del Rdc    |                   |
|nell'ambito del programma "Garanzia di         |                   |
|Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL), di cui    |                   |
|alla missione M5, componente C1, del Piano     |                   |
|nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, |                   |
|approvato con decisione di esecuzione del      |                   |
|Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13    |                   |
|luglio 2021, comunicano tempestivamente, e     |                   |
|comunque entro cinque giorni, al centro per    |                   |
|l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione  |                   |
|di un'offerta di lavoro congrua, pena la       |                   |
|decadenza dalla partecipazione da parte del    |                   |
|medesimo servizio per il lavoro al programma   |                   |
|GOL per sei mesi, con riferimento              |                   |
|all'attivazione di interventi in favore di     |                   |
|qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti    |                   |
|salvi gli interventi attivati al momento della |                   |
|mancata comunicazione.                         |                   |
|   1-quinquies. L'ANPAL realizza il            |                   |
|monitoraggio e la valutazione comparativa dei  |                   |
|servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater,|                   |
|con riferimento agli esiti di ricollocazione   |                   |
|per profilo di occupabilita', tenuto conto, in |                   |
|particolare, del numero di offerte congrue     |                   |
|complessivamente formulate ai beneficiari del  |                   |
|Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL     |                   |
|segnala ai servizi interessati eventuali       |                   |
|criticita' riscontrate in sede di valutazione, |                   |
|anche in termini di numero di esiti positivi di|                   |
|ricollocazione e di offerte congrue            |                   |
|complessivamente formulate, incluse quelle non |                   |
|accettate, da valutare in relazione al contesto|                   |
|territoriale di riferimento. Ove le criticita' |                   |
|permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla     |                   |
|partecipazione al programma GOL del servizio   |                   |
|per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli|                   |
|interventi attivati al momento della revoca».  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|75. Al fine di assicurare i controlli su tutti |Controlli per i    |
|i richiedenti e percettori di Reddito di       |soggetti           |
|cittadinanza - Rdc, entro tre mesi dalla data  |beneficiari del RdC|
|di entrata in vigore della presente legge,     |                   |
|nelle more della sottoscrizione di apposita    |                   |
|convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro|                   |
|e delle politiche sociali e il Ministero della |                   |
|giustizia per lo scambio integrale dei dati,   |                   |
|l'INPS trasmette al Ministero della giustizia  |                   |
|l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per |                   |
|la verifica dei soggetti che risultino gia'    |                   |
|condannati con sentenza passata in giudicato da|                   |
|meno di dieci anni per i reati di cui          |                   |
|all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28  |                   |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con            |                   |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.   |                   |
|26, come modificato dal comma 74, per          |                   |
|consentire all'INPS di disporre, ai sensi      |                   |
|dell'articolo 7, comma 10, del medesimo        |                   |
|decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc |                   |
|eventualmente percepito ovvero di non          |                   |
|riconoscere il beneficio. A tal fine il        |                   |
|Ministero della giustizia trasmette all'INPS   |                   |
|gli esiti della verifica di cui ai periodi     |                   |
|precedenti entro sessanta giorni dalla         |                   |
|ricezione dell'elenco ivi previsto.            |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il        |RdC: riduzione del |
|beneficio economico mensile di cui all'articolo|beneficio in caso  |
|3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28   |di rifiuto di un   |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con            |'offerta congrua   |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.   |                   |
|26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per  |                   |
|ciascun mese a partire dal mese successivo a   |                   |
|quello in cui si e' eventualmente rifiutata    |                   |
|un'offerta di lavoro congrua ai sensi          |                   |
|dell'articolo 25 del decreto legislativo 14    |                   |
|settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi|                   |
|dell'articolo 4, comma 9, del citato           |                   |
|decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di     |                   |
|quanto previsto al comma 78 e ferma restando la|                   |
|decadenza dalla prestazione ai sensi           |                   |
|dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del      |                   |
|predetto decreto-legge n. 4 del 2019.          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|77. La riduzione di cui al comma 76 non opera  |RdC: casi di       |
|per i nuclei familiari composti esclusivamente |esonero della      |
|da componenti non tenuti agli obblighi connessi|riduzione del      |
|alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo |beneficio          |
|4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del  |                   |
|2019, nonche' per i nuclei familiari tra i cui |                   |
|componenti sia presente almeno un soggetto     |                   |
|minore di tre anni di eta' ovvero una persona  |                   |
|con disabilita' grave o non autosufficiente,   |                   |
|come definiti ai fini dell'ISEE.               |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|78. La riduzione di cui al comma 76 si applica |RdC: parametri per |
|solo nei casi in cui il beneficio economico    |la riduzione del   |
|mensile, anche a seguito della rideterminazione|beneficio          |
|di cui al medesimo comma 76, non risulti       |                   |
|inferiore a 300 euro, moltiplicato per il      |                   |
|corrispondente parametro della scala di        |                   |
|equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del|                   |
|citato decreto-legge n. 4 del 2019.            |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|79. La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa |RdC: casi di       |
|dal mese successivo a quello in cui almeno un  |sospensione della  |
|componente del nucleo familiare abbia avviato  |riduzione del      |
|attivita' da lavoro dipendente o autonomo da   |beneficio          |
|almeno un mese continuativo. A decorrere dal   |                   |
|termine di sospensione di cui al primo periodo,|                   |
|il beneficio e' rideterminato nelle modalita'  |                   |
|ordinarie.                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79,   |RdC: caso di       |
|cumulata a partire dal mese dell'ultimo        |applicazione della |
|azzeramento, continua ad essere applicata anche|riduzione del      |
|a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio |beneficio          |
|ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato  |                   |
|decreto-legge n. 4 del 2019.                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|81. All'articolo 25, comma 1, del decreto      |RdC: congruita'    |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono    |dell'offerta di    |
|apportate le seguenti modificazioni:           |lavoro da parte del|
|   a) alla lettera d), le parole: «ovvero, per |Ministero del      |
|i beneficiari di Reddito di cittadinanza,      |lavoro e delle     |
|superiore di almeno il 10 per cento rispetto al|politiche sociali, |
|beneficio massimo fruibile da un solo          |su proposta        |
|individuo, inclusivo della componente ad       |dell'ANPAL         |
|integrazione del reddito dei nuclei residenti  |                   |
|in abitazione in locazione» sono sostituite    |                   |
|dalle seguenti: «ovvero, per i beneficiari di  |                   |
|Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il|                   |
|10 per cento rispetto al beneficio mensile     |                   |
|massimo fruibile da un solo individuo,         |                   |
|inclusivo della componente ad integrazione del |                   |
|reddito dei nuclei residenti in abitazione in  |                   |
|locazione, riproporzionata in base all'orario  |                   |
|di lavoro previsto nel contratto individuale di|                   |
|lavoro»;                                       |                   |
|   b) dopo la lettera d) e' aggiunta la        |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «d-bis) per i beneficiari di Reddito di     |                   |
|cittadinanza, retribuzione non inferiore ai    |                   |
|minimi salariali previsti dai contratti        |                   |
|collettivi di cui all'articolo 51 del decreto  |                   |
|legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di |                   |
|lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro |                   |
|non inferiore al 60 per cento dell'orario a    |                   |
|tempo pieno previsto nei medesimi contratti    |                   |
|collettivi; rapporto di lavoro a tempo         |                   |
|indeterminato oppure determinato o di          |                   |
|somministrazione di durata non inferiore a tre |                   |
|mesi».                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|82. Per le finalita' di cui al comma 74,       |Termine per        |
|lettera e), il decreto di cui all'articolo 6,  |l'attuazione del   |
|comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019|decreto del        |
|e' integrato, entro novanta giorni dalla data  |Ministro del lavoro|
|di entrata in vigore della presente legge,     |e delle politiche  |
|sentiti il Ministro per la pubblica            |sociali per        |
|amministrazione e l'INPS.                      |l'attivazione e la |
|                                               |gestione dei Patti |
|                                               |per il lavoro e dei|
|                                               |Patti per          |
|                                               |l'inclusione       |
|                                               |sociale            |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni  |Attivita' di       |
|di cui ai commi da 76 a 80, effettua una       |monitoraggio da    |
|specifica attivita' di monitoraggio a cadenza  |parte dell'INPS    |
|trimestrale e, entro il mese successivo alla   |                   |
|fine di ciascun trimestre, ne comunica i       |                   |
|risultati al Ministero del lavoro e delle      |                   |
|politiche sociali e al Ministero dell'economia |                   |
|e delle finanze. Qualora dalla predetta        |                   |
|attivita' di monitoraggio siano annualmente    |                   |
|accertati, anche in via prospettica, tramite la|                   |
|procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 |                   |
|agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili  |                   |
|all'applicazione delle disposizioni di cui ai  |                   |
|predetti commi da 76 a 80 i quali possano      |                   |
|effettivamente trovare, anche parzialmente,    |                   |
|riscontro, sulla base degli andamenti della    |                   |
|complessiva spesa, in una corrispondente minore|                   |
|esigenza finanziaria rispetto                  |                   |
|all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo|                   |
|12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,|                   |
|n. 4, convertito, con modificazioni, dalla     |                   |
|legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate     |                   |
|accertate risorse possono essere destinate ad  |                   |
|interventi di politiche attive del lavoro di   |                   |
|cui al decreto legislativo 14 settembre 2015,  |                   |
|n. 150. Il Ministro dell'economia e delle      |                   |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con propri|                   |
|decreti, su proposta del Ministro del lavoro e |                   |
|delle politiche sociali, le occorrenti         |                   |
|variazioni di bilancio.                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|84. Le amministrazioni pubbliche interessate   |RdC: clausola di   |
|svolgono le attivita' previste dai commi da 74 |invarianza         |
|a 83 con le risorse umane, strumentali e       |finanziaria        |
|finanziarie previste a legislazione vigente,   |                   |
|senza nuovi o maggiori oneri a carico della    |                   |
|finanza pubblica.                              |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|85. Per far fronte agli oneri di funzionamento |Oneri di           |
|dei centri per l'impiego correlati             |funzionamento dei  |
|all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi|centri per         |
|dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, |l'impiego in       |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,       |connessione con    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28  |l'incremento delle |
|marzo 2019, n. 26, e in connessione con        |dotazioni organiche|
|l'incremento delle dotazioni organiche previsto|previsto dal Piano |
|dal Piano straordinario di potenziamento dei   |straordinario di   |
|centri per l'impiego e delle politiche attive  |potenziamento dei  |
|del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del|centri per         |
|medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, e'       |l'impiego e delle  |
|autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni |politiche attive   |
|di euro a decorrere dall'anno 2022.            |del lavoro         |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|86. A decorrere dall'anno 2022 e' altresi'     |Oneri di           |
|autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni |funzionamento dei  |
|di euro per far fronte agli oneri di           |centri per         |
|funzionamento dei centri per l'impiego         |l'impiego derivanti|
|derivanti dalle attivita' connesse             |dalle attivita' in |
|all'attuazione delle politiche attive del      |favore dei giovani |
|lavoro in favore dei giovani di eta' compresa  |di eta' compresa   |
|tra i 16 e i 29 anni, non occupati ne' inseriti|tra i 16 e i 29    |
|in un percorso di studio o formazione.         |anni               |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,    |Disposizioni       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28  |integrative del    |
|marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti  |trattamento di     |
|modificazioni:                                 |pensione anticipata|
|   a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, |                   |
|in fine, i seguenti periodi: «I requisiti di   |                   |
|eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di|                   |
|cui al primo periodo del presente comma sono   |                   |
|determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 |                   |
|anni di anzianita' contributiva per i soggetti |                   |
|che maturano i medesimi requisiti nell'anno    |                   |
|2022. Il diritto conseguito entro il 31        |                   |
|dicembre 2022 puo' essere esercitato anche     |                   |
|successivamente alla predetta data, ferme      |                   |
|restando le disposizioni del presente          |                   |
|articolo»;                                     |                   |
|   b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera |                   |
|d), le parole: «quota 100» sono sostituite     |                   |
|dalle seguenti: «di cui al comma 1»;           |                   |
|   c) all'articolo 14, comma 7, al primo       |                   |
|periodo, le parole: «quota 100» sono sostituite|                   |
|dalle seguenti: «di cui al comma 1» e, al      |                   |
|secondo periodo, le parole: «In sede di prima  |                   |
|applicazione, entro il 28 febbraio 2019,» sono |                   |
|sostituite dalle seguenti: «In sede di         |                   |
|applicazione per l'anno 2022, entro il 28      |                   |
|febbraio 2022,»;                               |                   |
|   d) all'articolo 22, comma 1, le parole:     |                   |
|«quota 100 di cui al presente decreto entro il |                   |
|31 dicembre 2021» sono sostituite dalle        |                   |
|seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1,»;  |                   |
|   e) all'articolo 23, comma 1, le parole:     |                   |
|«quota 100 ai sensi dell'articolo 14» sono     |                   |
|sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo|                   |
|14, comma 1».                                  |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|88. L'autorizzazione di spesa di cui           |                   |
|all'articolo 1, comma 256, della legge 30      |                   |
|dicembre 2018, n. 145, e' soppressa.           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|89. E' istituito nello stato di previsione del |Fondo per l'uscita |
|Ministero dello sviluppo economico un fondo con|anticipata dei     |
|una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno|lavoratori delle   |
|2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno     |imprese in crisi   |
|degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire   |                   |
|l'uscita anticipata dal lavoro, su base        |                   |
|convenzionale, dei lavoratori dipendenti di    |                   |
|piccole e medie imprese in crisi, che abbiano  |                   |
|raggiunto un'eta' anagrafica di almeno 62 anni.|                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|90. Con decreto del Ministro dello sviluppo    |                   |
|economico, di concerto con il Ministro         |Procedure per      |
|dell'economia e delle finanze e il Ministro del|l'erogazione delle |
|lavoro e delle politiche sociali, da adottare  |risorse del fondo  |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata in |per l'uscita       |
|vigore della presente legge, sono definiti i   |anticipata dei     |
|criteri, le modalita' e le procedure di        |lavoratori delle   |
|erogazione delle risorse di cui al comma 89.   |imprese in crisi   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11  |Modifica della     |
|dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole:  |normativa sull'APE |
|«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle       |sociale e          |
|seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera a),|estensione         |
|le parole: «da almeno tre mesi» sono soppresse.|dell'applicazione  |
+-----------------------------------------------|dell'istituto a    |
|92. Le disposizioni di cui all'articolo 1,     |determinati        |
|comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre |lavoratori         |
|2016, n. 232, si applicano ai lavoratori       |dipendenti         |
|dipendenti che svolgono le professioni indicate|                   |
|nell'allegato 3 annesso alla presente legge.   |                   |
|Per gli operai edili, come indicati nel        |                   |
|contratto collettivo nazionale di lavoro per i |                   |
|dipendenti delle imprese edili ed affini, per i|                   |
|ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e  |                   |
|per i conduttori di impianti per la formatura  |                   |
|di articoli in ceramica e terracotta           |                   |
|(classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito   |                   |
|dell'anzianita' contributiva di cui alla       |                   |
|medesima lettera d) e' di almeno 32 anni.      |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma  |                   |
|186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre    |                   |
|2016, n. 232, e successive modificazioni e     |                   |
|integrazioni, e' incrementata di 144,1 milioni |                   |
|di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro |                   |
|per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per     |                   |
|l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno  |                   |
|2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e  |                   |
|17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le       |                   |
|disposizioni di cui al secondo e al terzo      |                   |
|periodo del comma 165 dell'articolo 1 della    |                   |
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano   |                   |
|anche con riferimento ai soggetti che si       |                   |
|trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno|                   |
|2022.                                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|94. All'articolo 16 del decreto-legge 28       |Proroga il         |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con            |trattamento        |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.   |pensionistico      |
|26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020»  |anticipato "Opzione|
|sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre   |donna"             |
|2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28   |                   |
|febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: |                   |
|«entro il 28 febbraio 2022».                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|95. In relazione alla specificita' del         |fondo per la       |
|personale delle Forze armate, delle Forze di   |realizzazione di   |
|polizia e del Corpo nazionale dei vigili del   |interventi         |
|fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19  |perequativi di     |
|della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello     |natura             |
|stato di previsione del Ministero dell'economia|previdenziale per  |
|e delle finanze e' istituito un fondo con una  |il personale delle |
|dotazione di 20 milioni di euro per l'anno     |Forze armate, delle|
|2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60  |Forze di polizia e |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.    |del Corpo nazionale|
+-----------------------------------------------|dei vigili del     |
|96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato   |fuoco              |
|all'adozione di provvedimenti normativi volti  |                   |
|alla progressiva perequazione del relativo     |                   |
|regime previdenziale, attraverso               |                   |
|l'introduzione, nell'ambito degli istituti gia'|                   |
|previsti per il medesimo personale, di misure: |                   |
|   a) compensative rispetto agli effetti       |                   |
|derivanti dalla liquidazione dei trattamenti   |                   |
|pensionistici per il personale in servizio il  |                   |
|giorno precedente la data di entrata in vigore |                   |
|del relativo provvedimento normativo;          |                   |
|   b) integrative delle forme pensionistiche   |                   |
|complementari di cui all'articolo 26, comma 20,|                   |
|della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il   |                   |
|personale immesso nei ruoli delle Forze armate,|                   |
|delle Forze di polizia e del Corpo nazionale   |                   |
|dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di|                   |
|entrata in vigore del relativo provvedimento   |                   |
|normativo.                                     |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|97. Le risorse di cui al comma 95 sono         |                   |
|utilizzate garantendo che almeno il 50 per     |                   |
|cento sia destinato alle finalita' di cui alla |                   |
|lettera b) del medesimo comma.                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|98. In sede di prima applicazione, le risorse  |Fondo per          |
|di cui comma 100 sono destinate                |trattamenti di     |
|all'attribuzione al personale del Corpo        |quiescenza del     |
|nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della |Corpo nazionale dei|
|cessazione dal servizio e ai fini del calcolo  |vigili del fuoco   |
|della base pensionabile e della liquidazione   |                   |
|dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari |                   |
|ciascuno al 2,50 per cento da calcolare        |                   |
|sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi  |                   |
|le maggiorazioni per infermita' riconosciuta   |                   |
|dipendente da causa di servizio, i benefici    |                   |
|combattentistici ed equiparati e gli assegni   |                   |
|personali in godimento, in numero di uno a     |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a        |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a        |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a     |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a       |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a     |                   |
|norma dell'articolo 4 del decreto legislativo  |                   |
|30 aprile 1997, n. 165.                        |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|99. Le ritenute contributive in conto entrata  |                   |
|della Gestione dipendenti pubblici             |                   |
|dell'Istituto nazionale della previdenza       |                   |
|sociale, effettuate a fini pensionistici,      |                   |
|operano nella misura ordinaria sulla           |                   |
|maggiorazione figurativa delle voci retributive|                   |
|di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a    |                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a|                   |
|decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per     |                   |
|cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 |                   |
|per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al |                   |
|15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.  |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|100. Per le finalita' di cui al comma 98, e'   |                   |
|autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato  |                   |
|di previsione del Ministero del lavoro e delle |                   |
|politiche sociali, da destinare ai             |                   |
|trasferimenti a sostegno delle gestioni        |                   |
|previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno    |                   |
|2022, di euro 3.662.464 per l'anno 2023, di    |                   |
|euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro        |                   |
|5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139   |                   |
|per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno  |                   |
|2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno|                   |
|2028 e, nell'ambito dello stato di previsione  |                   |
|del Ministero dell'interno per il maggior onere|                   |
|contributivo effettivo a carico                |                   |
|dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per    |                   |
|l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno     |                   |
|2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di   |                   |
|euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro       |                   |
|16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 |                   |
|per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a         |                   |
|decorrere dall'anno 2028.                      |                   |
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