art. 1 (commi 901-1013)
    

+---------------------------------------------+---------------------+
|901. All'Istituto comprensivo «Pietro Paolo  |Finanziamento in     |
|Mennea» di Barletta e' riconosciuto un       |favore dell'Istituto |
|contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al|comprensivo «Pietro  |
|fine di consentire, nel limite di spesa      |Paolo Mennea» di     |
|autorizzato ai sensi del presente comma,     |Barletta             |
|l'adozione degli interventi di               |                     |
|ristrutturazione e riqualificazione dei campi|                     |
|sportivi del plesso scolastico, tenuto anche |                     |
|conto degli obiettivi di riduzione di        |                     |
|fenomeni di marginalizzazione e degrado      |                     |
|sociale, nonche' di miglioramento della      |                     |
|qualita' urbana e di riqualificazione del    |                     |
|tessuto sociale, anche attraverso la         |                     |
|promozione di attivita' sportiva.            |                     |
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|902. Al fine di favorire la diffusione delle |Finanziamento in     |
|attivita' assistenziali sia nel campo sociale|favore della         |
|che sanitario nonche' le attivita' educative |Fondazione «Istituto |
|della Fondazione «Istituto Filippo           |Filippo Cremonesi»   |
|Cremonesi», e' autorizzata la spesa di       |                     |
|250.000 euro per l'anno 2022 in favore della |                     |
|stessa allo scopo di sostenere le            |                     |
|fondamentali attivita' che svolge all'interno|                     |
|della comunita' in cui opera.                |                     |
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|903. Al fine di mettere a disposizione del   |Finanziamento in     |
|pubblico e degli studiosi il patrimonio      |favore della         |
|artistico e culturale di Franco Zeffirelli,  |Fondazione privata   |
|risultato di quasi settant'anni di carriera e|senza fini di lucro  |
|dichiarato di particolare interesse storico  |«Franco Zeffirelli   |
|da parte del Ministero per i beni e le       |onlus»               |
|attivita' culturali ai sensi codice di cui   |                     |
|al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.   |                     |
|42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata  |                     |
|la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a   |                     |
|favore della Fondazione privata senza fini di|                     |
|lucro «Franco Zeffirelli onlus», istituita   |                     |
|nel 2015.                                    |                     |
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|904. In occasione dell'ottantesimo           |Finanziamento in     |
|anniversario della nascita della Democrazia  |favore della         |
|Cristiana e' autorizzata la spesa di euro    |Fondazione De Gasperi|
|200.000 per l'anno 2022 a favore della       |                     |
|Fondazione De Gasperi ai fini del programma  |                     |
|straordinario di valorizzazione dell'archivio|                     |
|degasperiano inedito, oltreche' della        |                     |
|promozione di ricerche, seminari e convegni  |                     |
|da svolgere presso scuole superiori,         |                     |
|universita' e amministrazioni locali.        |                     |
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|905. Al fine di sostenere i lavori di messa  |Finanziamento in     |
|in sicurezza della Chiesa di San Pietro in   |favore della         |
|Colle nel comune di Caldiero in provincia di |parrocchia di        |
|Verona che presenta l'interesse culturale di |Caldiero             |
|cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del      |                     |
|codice di cui al decreto legislativo         |                     |
|22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata per   |                     |
|l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in      |                     |
|favore della parrocchia di Caldiero.         |                     |
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|906. Al fine di consentire la prosecuzione   |                     |
|delle opere relative al viadotto sulla strada|Finanziamento in     |
|provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in   |favore della         |
|localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla |provincia di Bergamo |
|provincia di Bergamo un contributo           |per la Strada        |
|straordinario di 400.000 euro per l'anno     |provinciale Valle    |
|2023.                                        |Brembilla            |
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|907. Allo scopo di finanziare le iniziative  |Finanziamento in     |
|finalizzate a incrementare la fruizione del  |favore delle citta'  |
|patrimonio culturale, materiale e immateriale|di Bergamo e Brescia |
|della Capitale italiana della cultura, e'    |quali Capitali       |
|autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5  |italiane della       |
|milioni di euro, destinata alle citta' di    |cultura per l'anno   |
|Bergamo e Brescia quali Capitali italiane    |2023 nonche'         |
|della cultura per l'anno 2023 ai sensi       |finanziamento in     |
|dell'articolo 183, comma                     |favore della         |
|8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  |Fondazione Versiliana|
|34, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di|                     |
|sostenere e valorizzare l'attivita' culturale|                     |
|gravemente penalizzata dal COVID-19 e'       |                     |
|autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro |                     |
|300.000 a favore della Fondazione la         |                     |
|Versiliana di Pietrasanta.                   |                     |
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|908. Al fine di favorire la conoscenza degli |Finanziamento per la |
|eventi che portarono la salma del Milite     |prosecuzione del     |
|ignoto a Roma e di preservarne la memoria in |viaggio del Treno    |
|favore delle future generazioni, e'          |della memoria        |
|autorizzata la spesa di 300.000 euro per     |                     |
|l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio  |                     |
|del Treno della memoria attraverso un        |                     |
|itinerario che raggiunga almeno tutti i      |                     |
|capoluoghi di regione e le maggiori citta'   |                     |
|italiane non coinvolte nel percorso storico  |                     |
|del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale.|                     |
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|909. Al fine di proseguire, nel limite di    |Finanziamento in     |
|spesa autorizzato ai sensi del presente      |favore del comune di |
|comma, gli interventi di riqualificazione    |Trofarello per la    |
|energetica, adeguamento sismico e            |Palestra Pertini e   |
|ristrutturazione dei locali della Palestra   |annesse aule della   |
|Pertini e annesse aule della Scuola media    |Scuola media «Giacomo|
|«Giacomo Leopardi», e' autorizzata la spesa  |Leopardi»            |
|in favore del comune di Trofarello di l      |                     |
|milione di euro per ciascuno degli anni 2022,|                     |
|2023 e 2024.                                 |                     |
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|910. Al fine di consentire, nel limite di    |Finanziamento in     |
|spesa autorizzato ai sensi del presente      |favore del comune di |
|comma, la prosecuzione dei lavori di         |Centro Valle Intelvi |
|manutenzione straordinaria con               |Localita' San Fedele |
|efficientamento energetico dell'immobile con |per la               |
|piscina comunitaria nel comune di Centro     |piscina comunitaria  |
|Valle Intelvi, Localita' San Fedele, e'      |                     |
|autorizzata la spesa di 1 milione di euro per|                     |
|ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|911. Per la riqualificazione, nel limite di  |                     |
|spesa autorizzato ai sensi del presente      |Finanziamento in     |
|comma, del compendio del Monte San Primo del |favore del Comune di |
|comune di Bellagio e' autorizzata la spesa di|Bellaggio per il     |
|1 milione di euro per ciascuno degli anni    |compendio Monte San  |
|2022, 2023 e 2024.                           |Primo                |
+---------------------------------------------+---------------------+
|912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Credito d'imposta per|
|2020, n. 178, dopo il comma 225 e' inserito  |minusvalenze         |
|il seguente:                                 |realizzate in "PIR   |
|«225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da |PMI"                 |
|219 a 224 si applicano anche in relazione    |                     |
|agli investimenti effettuati entro il 31     |                     |
|dicembre 2022. In relazione agli investimenti|                     |
|effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022,  |                     |
|il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 |                     |
|per cento delle somme investite negli        |                     |
|strumenti finanziari qualificati e puo'      |                     |
|essere utilizzabile in quindici quote annuali|                     |
|di pari importo».                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|913. Con riferimento alle cartelle di        |Estensione del       |
|pagamento notificate dall'agente della       |termine relativo alle|
|riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, |cartelle di pagamento|
|il termine per l'adempimento dell'obbligo    |                     |
|risultante dal ruolo, previsto dall'articolo |                     |
|25, comma 2, del decreto del Presidente della|                     |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'     |                     |
|fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e   |                     |
|50, comma 1, dello stesso decreto, in        |                     |
|centottanta giorni.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|914. All'articolo 111 del testo unico di cui |Disciplina del       |
|al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. |microcredito         |
|385, sono apportate le seguenti              |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) al comma 1, lettera a), la cifra:      |                     |
|«40.000,00» e' sostituita dalla seguente:    |                     |
|«75.000,00»;                                 |                     |
|   b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; |                     |
|   c) dopo il comma 1 e' inserito il         |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito |                     |
|elenco di cui al comma 1 possono concedere   |                     |
|finanziamenti a societa' a responsabilita'   |                     |
|limitata senza le limitazioni indicate nel   |                     |
|comma 1, lettera a), e comunque per un       |                     |
|importo non superiore ad euro 100.000,00»;   |                     |
|   d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, |                     |
|in fine, le seguenti parole: «, prevedendo   |                     |
|comunque una durata dei finanziamenti fino a |                     |
|quindici anni»;                              |                     |
|   e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, |                     |
|in fine, le seguenti parole: «, escludendo   |                     |
|comunque alcun tipo di limitazione           |                     |
|riguardante i ricavi, il livello di          |                     |
|indebitamento e l'attivo patrimoniale».      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|915. I risparmiatori che, entro il termine di|Misure in materia di |
|cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27|accesso alle         |
|dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato,   |prestazioni del Fondo|
|tramite la procedura di compilazione         |Indennizzo           |
|telematica dell'istanza di indennizzo di cui |risparmiatori        |
|all'articolo 1, comma 1, del decreto del     |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze 8     |                     |
|agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta       |                     |
|Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una     |                     |
|domanda incompleta ovvero abbiano avviato la |                     |
|procedura telematica entro i termini previsti|                     |
|senza finalizzarla possono accedere alle     |                     |
|prestazioni di cui all'articolo 1, commi da  |                     |
|493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n.  |                     |
|145, a condizione che la domanda di          |                     |
|indennizzo sia completata o finalizzata con  |                     |
|l'idonea documentazione attestante i         |                     |
|requisiti previsti, a pena di decadenza,     |                     |
|entro il 15 marzo 2022.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|916. Ferma restando l'ordinaria attivita'    |                     |
|istruttoria e decisoria della Commissione    |                     |
|tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501,   |                     |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160,        |                     |
|l'eventuale ammissione all'indennizzo delle  |                     |
|domande di cui al comma 915 e' disposta dopo |                     |
|il completamento delle procedure di          |                     |
|indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del |                     |
|predetto articolo 1 e nei limiti delle       |                     |
|risorse disponibili che residuano a          |                     |
|legislazione vigente.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|917. Al fine di realizzare la piena autonomia|Misure in materia di |
|organizzativa del CONI e in coerenza con     |personale del CONI   |
|gli standard di indipendenza e autonomia     |                     |
|previsti dal Comitato internazionale         |                     |
|olimpico, nel limite della dotazione organica|                     |
|del CONI stabilita a legislazione vigente,   |                     |
|sono ceduti al CONI i seguenti contratti di  |                     |
|lavoro:                                      |                     |
|   a) i contratti di lavoro del personale    |                     |
|dirigente e non dirigente a tempo            |                     |
|indeterminato di Sport e Salute S.p.A., gia' |                     |
|dipendente del CONI alla data del 2 giugno   |                     |
|2002, che, alla data del 30 gennaio 2021,    |                     |
|prestava servizio presso il CONI in regime di|                     |
|avvalimento e comando obbligatorio di cui    |                     |
|al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge |                     |
|29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge|                     |
|24 marzo 2021, n. 43;                        |                     |
|   b) i contratti di lavoro del personale    |                     |
|dirigente e non dirigente a tempo            |                     |
|indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che,  |                     |
|alla data del 30 gennaio 2021, prestava      |                     |
|servizio presso il CONI in regime di         |                     |
|avvalimento e comando obbligatorio di cui    |                     |
|al comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge|                     |
|29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge|                     |
|24 marzo 2021, n. 43;                        |                     |
|   c) i contratti di lavoro del personale    |                     |
|dirigente e non dirigente a tempo            |                     |
|indeterminato di Sport e Salute S.p.A.       |                     |
|indicato dalla Societa' stessa d'intesa con  |                     |
|il CONI entro venti giorni dalla data di     |                     |
|entrata in vigore della presente legge, da   |                     |
|individuare tra il personale impiegato presso|                     |
|il CONI in esecuzione del contratto di       |                     |
|servizio alla data del 30 gennaio 2021.      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|918. Sono parimenti trasferiti i             |                     |
|corrispondenti fondi per il trattamento di   |                     |
|fine rapporto accantonato. La cessione dei   |                     |
|contratti di cui al comma 917 e' comunque    |                     |
|subordinata all'assenso del personale        |                     |
|interessato, da manifestare entro sessanta   |                     |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                     |
|presente legge.                              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|919. Il personale di cui al comma 917,       |                     |
|lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti  |                     |
|economici e normativi previsti dai contratti |                     |
|collettivi nazionali, territoriali ed        |                     |
|aziendali applicati alla data del            |                     |
|trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e |                     |
|i trattamenti economici individuali in       |                     |
|godimento alla data di entrata in vigore     |                     |
|della presente legge, fino alla loro scadenza|                     |
|o comunque fino alla stipula da parte del    |                     |
|CONI di nuovi contratti collettivi di        |                     |
|settore, regolati dalla sola disciplina      |                     |
|privatistica e non dalla normativa generale  |                     |
|di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, |                     |
|n. 165, ed e' collocato in un contingente    |                     |
|speciale ad esaurimento presso il CONI, non  |                     |
|alimentabile successivamente. I costi del    |                     |
|personale sono interamente riconosciuti dal  |                     |
|CONI.                                        |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|920. Il CONI e' autorizzato all'assunzione a |                     |
|tempo indeterminato, secondo le modalita'    |                     |
|previste dalla normativa vigente in tema di  |                     |
|pubblico impiego, delle unita' di personale  |                     |
|dirigente e non dirigente sino al            |                     |
|completamento della dotazione organica       |                     |
|stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge  |                     |
|29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge|                     |
|24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti    |                     |
|all'esito della cessione dei contratti di cui|                     |
|al comma 917. La cessazione del rapporto di  |                     |
|lavoro del personale dirigente e non         |                     |
|dirigente del contingente speciale ad        |                     |
|esaurimento consente al CONI di procedere a  |                     |
|reclutamenti di corrispondente personale in  |                     |
|applicazione del decreto legislativo 30 marzo|                     |
|2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi  |                     |
|del primo e del secondo periodo del presente |                     |
|comma si applica il contratto collettivo     |                     |
|nazionale del personale, dirigenziale e non  |                     |
|dirigenziale, del comparto funzioni centrali,|                     |
|sezione enti pubblici non economici.         |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|921. A decorrere dalla data di entrata in    |                     |
|vigore della presente legge sono abrogati i  |                     |
|commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del           |                     |
|decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5,         |                     |
|convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, |                     |
|con conseguente caducazione delle connesse   |                     |
|procedure, ove avviate.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|922. Dalle disposizioni di cui ai commi da   |                     |
|917 a 921 non devono derivare nuovi o        |                     |
|maggiori oneri per la finanza pubblica.      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|923. Al fine di sostenere le federazioni     |Sospensione dei      |
|sportive nazionali, gli enti di promozione   |versamenti tributari |
|sportiva e le associazioni e societa'        |e contributivi dovuti|
|sportive professionistiche e dilettantistiche|da federazioni       |
|che hanno il domicilio fiscale, la sede      |sportive nazionali,  |
|legale o la sede operativa nel territorio    |enti di promozione   |
|dello Stato e operano nell'ambito di         |sportiva e           |
|competizioni sportive in corso di            |associazioni e       |
|svolgimento, ai sensi del decreto del        |societa' sportive    |
|Presidente del Consiglio dei ministri 24     |professionistiche e  |
|ottobre 2020, sono sospesi:                  |dilettantistiche     |
|   a) i termini relativi ai versamenti delle |                     |
|ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 |                     |
|e 24 del decreto del Presidente della        |                     |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i  |                     |
|predetti soggetti operano in qualita' di     |                     |
|sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al  |                     |
|30 aprile 2022;                              |                     |
|   b) i termini relativi agli adempimenti e  |                     |
|ai versamenti dei contributi previdenziali e |                     |
|assistenziali e dei premi per l'assicurazione|                     |
|obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30      |                     |
|aprile 2022;                                 |                     |
|   c) i termini dei versamenti relativi      |                     |
|all'imposta sul valore aggiunto in scadenza  |                     |
|nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile|                     |
|2022;                                        |                     |
|   d) i termini relativi ai versamenti delle |                     |
|imposte sui redditi in scadenza dal 10       |                     |
|gennaio 2022 al 30 aprile 2022.              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|924. I versamenti sospesi ai sensi del comma |                     |
|923 sono effettuati, senza applicazione di   |                     |
|sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  |                     |
|entro il 30 maggio 2022 o mediante           |                     |
|rateizzazione fino a un massimo di sette rate|                     |
|mensili di pari importo, pari al 50 per cento|                     |
|del totale dovuto, e l'ultima rata di        |                     |
|dicembre 2022 pari al valore residuo. Il     |                     |
|versamento della prima rata avviene entro il |                     |
|30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti|                     |
|relativi ai mesi di dicembre 2022 devono     |                     |
|essere effettuati entro il giorno 16 del     |                     |
|detto mese. Non si fa luogo al rimborso di   |                     |
|quanto gia' versato.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|925. Al fine di migliorare lo svolgimento    |Fondo per migliorare |
|delle funzioni e dei compiti di consulenza   |lo svolgimento delle |
|legale e amministrativa attribuiti           |funzioni e dei       |
|all'Ufficio dell'Autorita' del Garante per   |compiti attribuiti   |
|l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la  |all'Autorita' garante|
|professionalita' e la competenza del         |per l'infanzia e     |
|personale nonche' il mantenimento delle      |l'adolescenza        |
|capacita' operative, gestionali e di         |                     |
|salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' |                     |
|dell'Autorita' medesima, e' istituito un     |                     |
|fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|926. All'articolo 4, comma 5-bis,            |Contributo in favore |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |delle strutture del  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|Sovrano Militare     |
|luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i|Ordine di Malta e    |
|seguenti periodi: «Il presente comma si      |dell'Ospedale Bambino|
|applica, laddove ne sussistano i presupposti,|Gesu' appartenente   |
|anche nei confronti delle strutture di cui   |alla Santa Sede      |
|all'articolo 4, comma 13, del decreto        |                     |
|legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in     |                     |
|condizioni di parita' rispetto alle strutture|                     |
|sanitarie private accreditate. Ai soli fini  |                     |
|del riconoscimento del ristoro ai sensi del  |                     |
|presente comma, nei confronti delle strutture|                     |
|di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto |                     |
|legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il     |                     |
|raggiungimento del limite del 90 per cento   |                     |
|del budget, deve intendersi riferito al 90   |                     |
|per cento della produzione resa dalle        |                     |
|medesime strutture nel 2019. A tal fine, il  |                     |
|riconoscimento dell'eventuale ristoro alle   |                     |
|predette strutture e' regolato nell'ambito   |                     |
|dell'Accordo interregionale per la           |                     |
|compensazione della mobilita' sanitaria, a   |                     |
|seguito di apposita conferenza di servizi di |                     |
|cui all'articolo 14 della legge 7 agosto     |                     |
|1990, n. 241, a valere sul livello di        |                     |
|finanziamento assegnato in sede di riparto   |                     |
|per il Servizio sanitario nazionale per      |                     |
|l'anno 2022».                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|927. Il presente comma nonche' i commi da 928|Disciplina di        |
|a 944 recano i principi fondamentali di      |sospensione della    |
|disciplina della sospensione della decorrenza|decorrenza di termini|
|di termini relativi ad adempimenti tributari |relativi ad          |
|a carico del libero professionista in caso di|adempimenti tributari|
|malattia o in casi di infortunio avvenuto per|a carico dei liberi  |
|causa violenta in occasione di lavoro, da cui|professionisti,      |
|sia derivata la morte o un'inabilita'        |iscritti ad albi     |
|permanente al lavoro, assoluta o parziale,   |professionali, per i |
|ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che |casi di malattia o di|
|importi l'astensione dal lavoro per piu' di  |infortunio, anche non|
|tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo|connessi al lavoro,  |
|unico di cui al decreto del Presidente della |nonche' per i casi di|
|Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.          |parto prematuro e di |
+---------------------------------------------|interruzione della   |
|928. Le disposizioni di cui al comma 927 si  |gravidanza della     |
|applicano a tutti i casi di infortunio,      |libera professionista|
|seppure non avvenuti in occasione di lavoro, |e per i casi di      |
|e a tutte le malattie ancorche' non correlate|decesso del libero   |
|al lavoro.                                   |professionista       |
+---------------------------------------------|                     |
|929. In caso di ricovero del libero          |                     |
|professionista in ospedale per grave malattia|                     |
|o infortunio o intervento chirurgico, ovvero |                     |
|in caso di cure domiciliari, se sostitutive  |                     |
|del ricovero ospedaliero, che comportano     |                     |
|un'inabilita' temporanea all'esercizio       |                     |
|dell'attivita' professionale, nessuna        |                     |
|responsabilita' e' imputata al libero        |                     |
|professionista o al suo cliente a causa della|                     |
|scadenza di un termine tributario stabilito  |                     |
|in favore della pubblica amministrazione per |                     |
|l'adempimento di una prestazione a carico del|                     |
|cliente da eseguire da parte del libero      |                     |
|professionista nei sessanta giorni successivi|                     |
|al verificarsi dell'evento.                  |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|930. La disposizione di cui al comma 927 si  |                     |
|applica al termine stabilito in favore della |                     |
|pubblica amministrazione che ha carattere di |                     |
|perentorieta' e per il cui inadempimento e'  |                     |
|prevista una sanzione pecuniaria e penale nei|                     |
|confronti del libero professionista o del suo|                     |
|cliente.                                     |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|931. I termini relativi agli adempimenti di  |                     |
|cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal|                     |
|giorno del ricovero in ospedale o dal giorno |                     |
|d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta|                     |
|giorni dopo la dimissione dalla struttura    |                     |
|sanitaria o la conclusione delle cure        |                     |
|domiciliari. La disposizione di cui al       |                     |
|presente comma si applica per periodi di     |                     |
|degenza ospedaliera o di cure domiciliari    |                     |
|superiori a tre giorni.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|932. Gli adempimenti sospesi in attuazione   |                     |
|dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti|                     |
|entro il giorno successivo a quello di       |                     |
|scadenza del termine del periodo di          |                     |
|sospensione.                                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|933. Ai fini dei commi da 927 a 944:         |                     |
|   a) per «libero professionista» s'intende  |                     |
|la persona fisica che esercita come attivita'|                     |
|principale una delle attivita' di lavoro     |                     |
|autonomo per le quali e' previsto l'obbligo  |                     |
|di iscrizione ai relativi albi professionali;|                     |
|   b) per «infortunio» s'intende l'evento    |                     |
|dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,|                     |
|che produce lesioni corporali obiettivamente |                     |
|constatabili;                                |                     |
|   c) per «grave malattia» s'intende uno     |                     |
|stato patologico di salute, non derivante da |                     |
|infortunio, la cui gravita' sia tale da      |                     |
|determinare il temporaneo mancato svolgimento|                     |
|dell'attivita' professionale, a causa della  |                     |
|necessita' di provvedere ad immediate cure   |                     |
|ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini |                     |
|e analisi finalizzate alla salvaguardia dello|                     |
|stato di salute;                             |                     |
|   d) per «cura domiciliare» s'intende la    |                     |
|cura a seguito di infortunio o per malattia  |                     |
|grave, nonche' l'erogazione delle prestazioni|                     |
|mediche, riabilitative, infermieristiche e di|                     |
|aiuto infermieristico necessarie e           |                     |
|appropriate in base alle specifiche          |                     |
|condizioni di salute della persona ai sensi  |                     |
|dell'articolo 22 del decreto del Presidente  |                     |
|del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  |                     |
|pubblicato nel supplemento ordinario         |                     |
|alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo   |                     |
|2017;                                        |                     |
|   e) per «intervento chirurgico» s'intende  |                     |
|l'intervento svolto presso una               |                     |
|struttura sanitaria e necessario per la      |                     |
|salvaguardia dello stato di salute del libero|                     |
|professionista.                              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|934. La sospensione dei termini tributari    |                     |
|disposta ai sensi del comma 927 per gli      |                     |
|adempimenti a carico del cliente eseguiti da |                     |
|parte del libero professionista si applica   |                     |
|solo nel caso in cui tra le parti esiste un  |                     |
|mandato professionale avente data antecedente|                     |
|al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio|                     |
|della cura domiciliare.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|935. Copia dei mandati professionali,        |                     |
|unitamente a un certificato medico attestante|                     |
|la decorrenza, rilasciato dalla struttura    |                     |
|sanitaria o dal medico curante, deve essere  |                     |
|consegnata o inviata, tramite raccomandata   |                     |
|con avviso di ricevimento ovvero con posta   |                     |
|elettronica certificata (PEC), presso i      |                     |
|competenti uffici della pubblica             |                     |
|amministrazione ai fini dell'applicazione    |                     |
|delle disposizioni previste dai commi da 927 |                     |
|a 944.                                       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a|                     |
|937 e' equiparato il parto prematuro della   |                     |
|libera professionista. Al verificarsi        |                     |
|dell'evento i termini relativi agli          |                     |
|adempimenti tributari di cui al comma 929    |                     |
|sono sospesi a decorrere dal giorno del      |                     |
|ricovero per il parto fino al trentesimo     |                     |
|giorno successivo. La libera professionista  |                     |
|deve consegnare o inviare tramite le medesime|                     |
|modalita' previste dal comma 935 un          |                     |
|certificato medico, rilasciato dalla         |                     |
|struttura sanitaria o dal medico curante,    |                     |
|attestante lo stato di gravidanza, la data   |                     |
|presunta di conclusione della stessa, la data|                     |
|di ricovero e la data del parto, nonche'     |                     |
|copia dei mandati professionali dei propri   |                     |
|clienti.                                     |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|937. In caso di interruzione della           |                     |
|gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese     |                     |
|dall'inizio della stessa, i termini relativi |                     |
|agli adempimenti di cui al comma 929 sono    |                     |
|sospesi fino al trentesimo giorno successivo |                     |
|all'interruzione della gravidanza. La libera |                     |
|professionista, entro il quindicesimo giorno |                     |
|dall'interruzione della gravidanza, deve     |                     |
|consegnare o inviare tramite le medesime     |                     |
|modalita' previste dal comma 935, un         |                     |
|certificato medico, rilasciato dalla         |                     |
|struttura sanitaria o dal medico curante,    |                     |
|attestante lo stato di gravidanza, la data   |                     |
|presunta d'inizio della gravidanza e la data |                     |
|dell'interruzione della stessa, nonche' copia|                     |
|dei mandati professionali dei propri clienti.|                     |
+---------------------------------------------|                     |
|938. La sospensione dei termini relativi agli|                     |
|adempimenti tributari di cui ai commi da 929 |                     |
|a 932 si applica anche nel caso di decesso   |                     |
|del libero professionista, purche' esista un |                     |
|mandato professionale tra le parti avente    |                     |
|data antecedente al decesso. I termini       |                     |
|relativi agli adempimenti di cui al comma 929|                     |
|sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla  |                     |
|data del decesso.                            |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|939. Entro trenta giorni dal decesso del     |                     |
|libero professionista, il cliente deve       |                     |
|consegnare o inviare, tramite raccomandata   |                     |
|con avviso di ricevimento ovvero con PEC,    |                     |
|presso i competenti uffici della pubblica    |                     |
|amministrazione, il relativo mandato         |                     |
|professionale.                               |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a|                     |
|944 si applicano anche in caso di esercizio  |                     |
|della libera professione in forma associata o|                     |
|societaria, ai sensi delle disposizioni      |                     |
|vigenti in materia, qualora il numero        |                     |
|complessivo dei professionisti associati o   |                     |
|dei soci sia inferiore a tre, ovvero il      |                     |
|professionista infortunato o malato sia      |                     |
|nominativamente responsabile dello           |                     |
|svolgimento dell'incarico professionale.     |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|941. Per le somme dovute a titolo di tributi,|                     |
|il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi   |                     |
|delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si|                     |
|applicano gli interessi al tasso legale. Gli |                     |
|interessi, da versare contestualmente        |                     |
|all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti|                     |
|per il periodo di tempo decorrente dalla     |                     |
|scadenza originaria a quella di effettivo    |                     |
|pagamento.                                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|942. La pubblica amministrazione puo'        |                     |
|richiedere alle aziende sanitarie locali     |                     |
|l'effettuazione di visite di controllo nei   |                     |
|confronti di coloro che richiedono           |                     |
|l'applicazione della sospensione degli       |                     |
|adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. |                     |
|All'attuazione delle predette disposizioni le|                     |
|amministrazioni interessate provvedono       |                     |
|nell'ambito delle risorse umane disponibili a|                     |
|legislazione vigente.                        |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|943. Chiunque abbia beneficiato della        |                     |
|sospensione della decorrenza di termini ai   |                     |
|sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di   |                     |
|una falsa dichiarazione o attestazione e'    |                     |
|punito con una sanzione pecuniaria da 2.500  |                     |
|euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi|                     |
|a due anni. Ogni altra violazione delle      |                     |
|disposizioni dei commi da 927 a 944 e' punita|                     |
|con una sanzione pecuniaria da 250 euro a    |                     |
|2.500 euro.                                  |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|944. Le sanzioni di cui al comma 943 si      |                     |
|applicano, altresi', a chiunque favorisca il |                     |
|compimento degli illeciti di cui al medesimo |                     |
|comma.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|945. Allo scopo di promuovere e di           |Fondazione           |
|incrementare la ricerca applicata e          |Biotecnopolo di Siena|
|l'innovazione nel campo delle scienze della  |                     |
|vita e per il contrasto alle pandemie, e'    |                     |
|istituita la Fondazione «Biotecnopolo di     |                     |
|Siena», di seguito denominata «Fondazione»,  |                     |
|con sede a Siena, che svolge funzioni di     |                     |
|promozione e di coordinamento delle attivita'|                     |
|di studio, di ricerca, di sviluppo           |                     |
|tecnico-scientifico, di trasferimento        |                     |
|tecnologico e dei processi innovativi, a     |                     |
|partire da quelle insistenti nell'ecosistema |                     |
|senese delle scienze della vita; la          |                     |
|Fondazione svolge altresi' le funzioni       |                     |
|di hub antipandemico, avvalendosi anche di   |                     |
|centri spoke e delle reti di sequenziamento  |                     |
|dei patogeni virali, per la ricerca, lo      |                     |
|sviluppo e la produzione di vaccini ed       |                     |
|anticorpi monoclonali per la cura delle      |                     |
|patologie epidemico-pandemiche emergenti,    |                     |
|assicurando le necessarie interazioni con i  |                     |
|centri coinvolti nello sviluppo di vaccini   |                     |
|anche animali secondo il modello one-health. |                     |
|La Fondazione favorisce, in collaborazione   |                     |
|con altri soggetti nazionali ed              |                     |
|internazionali, la realizzazione di programmi|                     |
|per la ricerca, l'innovazione ed il          |                     |
|trasferimento tecnologico al sistema         |                     |
|produttivo nell'ambito delle applicazioni    |                     |
|biotecnologiche finalizzate alla protezione  |                     |
|della salute umana, nonche' le ulteriori     |                     |
|attivita' progettuali connesse all'attuazione|                     |
|degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per|                     |
|le finalita' di cui al presente comma, la    |                     |
|Fondazione instaura rapporti con omologhi    |                     |
|enti e organismi, in Italia e all'estero.    |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|946. Sono membri fondatori della Fondazione  |                     |
|il Ministero dell'economia e delle finanze,  |                     |
|il Ministero dell'universita' e della        |                     |
|ricerca, il Ministero della salute e il      |                     |
|Ministero dello sviluppo economico, ai quali |                     |
|e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione. |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|947. Con decreto del Presidente del Consiglio|                     |
|dei ministri, su proposta del                |                     |
|Ministro dell'universita' e della ricerca e  |                     |
|del Ministro della salute, di concerto con il|                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze e con |                     |
|il Ministro dello sviluppo economico, da     |                     |
|adottare entro novanta giorni dalla data di  |                     |
|entrata in vigore della presente legge, e'   |                     |
|approvato lo statuto della Fondazione, che   |                     |
|definisce le finalita' e il modello          |                     |
|organizzativo e individua le attivita'       |                     |
|strumentali ed accessorie alle predette      |                     |
|finalita'. Lo statuto disciplina, tra        |                     |
|l'altro, le modalita' di collaborazione o di |                     |
|partecipazione alla Fondazione di enti       |                     |
|pubblici e privati, tra i quali, in          |                     |
|particolare, la Fondazione Toscana Life      |                     |
|Sciences (TLS), nonche' le modalita' con cui |                     |
|tali soggetti possono concorrere al sostegno |                     |
|economico e finanziario del progetto         |                     |
|scientifico e di trasferimento tecnologico   |                     |
|della Fondazione medesima.                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|948. Il patrimonio della Fondazione e'       |                     |
|costituito da apporti dei Ministeri di cui al|                     |
|comma 946 e incrementato da ulteriori apporti|                     |
|dello Stato, nonche' dalle risorse           |                     |
|provenienti da soggetti pubblici e privati.  |                     |
|La Fondazione puo' avvalersi, altresi', di   |                     |
|contributi di enti pubblici e privati,       |                     |
|secondo le modalita' stabilite da apposite   |                     |
|convenzioni stipulate con i suddetti enti.   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|949. Per la costituzione della Fondazione e  |                     |
|per la realizzazione del progetto volto ad   |                     |
|incrementare la ricerca applicata e          |                     |
|l'innovazione nel campo delle scienze umane e|                     |
|delle patologie epidemico-pandemiche e'      |                     |
|autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per|                     |
|l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno   |                     |
|2023 e 16 milioni di euro a decorrere        |                     |
|dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di      |                     |
|dotazione e al fondo di gestione della       |                     |
|Fondazione a carico del bilancio dello Stato |                     |
|sono accreditati su un conto infruttifero    |                     |
|aperto presso la tesoreria dello Stato,      |                     |
|intestato alla Fondazione. Fermo restando    |                     |
|quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio   |                     |
|2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  |                     |
|dalla legge 1° luglio, n. 101, le iniziative |                     |
|promosse dalla Fondazione possono altresi'   |                     |
|essere finanziate con le risorse di cui      |                     |
|all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero  |                     |
|3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021,  |                     |
|autorizzate per l'intervento «Ecosistemi     |                     |
|innovativi della salute», nel rispetto degli |                     |
|obiettivi intermedi e finali, successivi al  |                     |
|30 giugno 2022, individuati nella relativa   |                     |
|scheda progetto allegata al decreto del      |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze       |                     |
|adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  |                     |
|del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021,   |                     |
|nel limite di 340 milioni di euro complessivi|                     |
|e con specifico riferimento alle funzioni    |                     |
|di hub antipandemico. Per i progetti         |                     |
|finanziati con le rimanenti risorse          |                     |
|autorizzate per l'intervento «Ecosistemi     |                     |
|innovativi della salute», restano fermi      |                     |
|tempistica e obiettivi individuati nella     |                     |
|citata scheda progetto.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|950. Tutti gli atti connessi alle operazioni |                     |
|di costituzione della Fondazione e di        |                     |
|conferimento e di devoluzione alla stessa    |                     |
|sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono|                     |
|effettuati in regime di neutralita' fiscale. |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|951. Al fine di velocizzare gli interventi   |Fondo per la ricerca |
|nell'ambito del settore biomedicale, con     |e lo sviluppo        |
|decreto del Ministro dello sviluppo          |industriale biomedico|
|economico, di concerto con il Ministro       |                     |
|dell'economia e delle finanze, sono definite |                     |
|le risorse che nell'ambito del Fondo per il  |                     |
|trasferimento tecnologico di cui all'articolo|                     |
|42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla   |                     |
|promozione della ricerca e riconversione     |                     |
|industriale del settore biomedicale. A tal   |                     |
|fine e' istituito nello stato di previsione  |                     |
|del Ministero dello sviluppo economico un    |                     |
|fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo |                     |
|sviluppo industriale biomedico», cui sono    |                     |
|attribuite anche le risorse da assegnare ai  |                     |
|sensi del comma 1-bis del medesimo articolo  |                     |
|42. Il Fondo opera per il potenziamento della|                     |
|ricerca, lo sviluppo e la riconversione      |                     |
|industriale del settore biomedicale per la   |                     |
|produzione di nuovi farmaci e vaccini, di    |                     |
|prodotti per la diagnostica e di dispositivi |                     |
|medicali, anche attraverso la realizzazione  |                     |
|di poli di alta specializzazione. Per la     |                     |
|realizzazione degli interventi di cui al     |                     |
|presente comma, il Ministero dello sviluppo  |                     |
|economico si avvale della Fondazione         |                     |
|Enea Tech e Biomedical ai sensi del          |                     |
|citato articolo 42 del decreto-legge n. 34   |                     |
|del 2020, convertito, con modificazioni,     |                     |
|dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro      |                     |
|dell'economia e delle finanze e' autorizzato |                     |
|ad apportare le occorrenti variazioni di     |                     |
|bilancio.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|952. In considerazione della rilevanza       |Finanziamento per    |
|ricoperta all'interno dei progetti           |interventi nei       |
|infrastrutturali connessi alle Olimpiadi     |territori di         |
|Milano-Cortina 2026 e della prodromicita'    |competenza dei comuni|
|all'avvio dei successivi lavori di           |di Lecco (localita'  |
|riqualificazione della variante              |Chiuso), Vercurago e |
|Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo  |Calolziocorte,       |
|Lotto funzionale «San Gerolamo», nonche' in  |relativi alla        |
|considerazione del carattere di              |riqualificazione     |
|indifferibilita' e urgenza connesso al grave |della variante       |
|rischio idrogeologico e strutturale, per gli |Lecco-Bergamo, ex    |
|interventi di messa in sicurezza e per il    |SS639, denominata    |
|completamento delle tre aree di intervento   |secondo lotto        |
|attivate nell'ambito del cantiere, sito nei  |funzionale "San      |
|territori di competenza dei comuni di Lecco  |Gerolamo"            |
|(localita' Chiuso), Vercurago e              |                     |
|Calolziocorte, relativi alla riqualificazione|                     |
|della medesima variante Lecco-Bergamo ex     |                     |
|SS639 e' autorizzata una spesa di 5 milioni  |                     |
|di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro |                     |
|per l'anno 2024.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27|Continuita'          |
|dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:       |territoriale:        |
|«Aosta» sono inserite le seguenti: «Trieste, |compensazioni per gli|
|Ancona,».                                    |oneri di servizio    |
+---------------------------------------------+pubblico sui servizi +
|954. Per le compensazioni degli oneri di     |aerei di linea da e  |
|servizio pubblico sui servizi aerei di linea |per l'aeroporto di   |
|da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni|Trieste ed Ancona    |
|tra i principali aeroporti nazionali e       |verso alcuni tra i   |
|internazionali, accettati dai vettori        |principali aeroporti |
|conseguentemente all'esito della relativa    |nazionali e          |
|gara di appalto europea espletata secondo le |internazionali       |
|disposizioni e le procedure di cui agli      |                     |
|articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.     |                     |
|1008/2008 del Parlamento europeo e del       |                     |
|Consiglio, del 24 settembre 2008, sono       |                     |
|stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. |                     |
|La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a |                     |
|titolo di cofinanziamento, per un importo    |                     |
|pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.    |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|955. Per le compensazioni degli oneri di     |                     |
|servizio pubblico sui servizi aerei di linea |                     |
|da e per l'aeroporto di Ancona, verso i      |                     |
|principali aeroporti nazionali, accettati dai|                     |
|vettori conseguentemente all'esito della     |                     |
|relativa gara di appalto europea espletata   |                     |
|secondo le disposizioni e le procedure di cui|                     |
|agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.|                     |
|1008/2008 del Parlamento europeo e del       |                     |
|Consiglio, del 24 settembre 2008, sono       |                     |
|stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. |                     |
|La regione Marche concorre, a titolo         |                     |
|di cofinanziamento, per un importo pari a    |                     |
|3,177 milioni di euro per l'anno 2022.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|956. In relazione all'evolversi della        |Valutazione degli    |
|situazione epidemiologica e al fine di       |apprendimenti e agli |
|garantire il corretto svolgimento degli esami|esami di Stato per   |
|di Stato conclusivi del primo e del secondo  |l'a.s. 2021/2022     |
|ciclo d'istruzione per l'anno scolastico     |                     |
|2021/2022, con una o piu' ordinanze del      |                     |
|Ministro dell'istruzione, possono, sentite le|                     |
|competenti Commissioni parlamentari, essere  |                     |
|adottate specifiche misure per la valutazione|                     |
|degli apprendimenti e per lo svolgimento     |                     |
|degli esami di Stato conclusivi del primo e  |                     |
|del secondo ciclo di istruzione, anche tra   |                     |
|quelle di cui all'articolo 1 del             |                     |
|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,          |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |                     |
|giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure     |                     |
|adottate ai sensi del presente comma non     |                     |
|devono determinare nuovi o maggiori oneri a  |                     |
|carico della finanza pubblica.               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|957. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del     |Riduzione del periodo|
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   |obbligatorio di      |
|dopo le parole: «cinque anni» sono inserite  |permanenza presso la |
|le seguenti: «, ad eccezione dei direttori   |prima destinazione   |
|dei servizi generali e amministrativi delle  |per i Direttori dei  |
|istituzioni scolastiche ed educative che     |servizi generali e   |
|permangono nella sede di prima destinazione  |amministrativi della |
|per un periodo non inferiore a tre anni».    |scuola               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|958. Al fine di corrispondere alle esigenze  |Immissione in ruolo  |
|delle istituzioni scolastiche connesse       |di docenti           |
|all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59|                     |
|del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,      |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|                     |
|luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis e'  |                     |
|inserito il seguente:                        |                     |
|«9-ter. I posti comuni e di sostegno         |                     |
|destinati alle procedure di cui al comma 4 e |                     |
|rimasti vacanti dopo le relative operazioni  |                     |
|sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle |                     |
|immissioni in ruolo con decorrenza giuridica |                     |
|ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti  |                     |
|di cui al comma 3, limitatamente alle classi |                     |
|di concorso per le quali la pubblicazione    |                     |
|della graduatoria avviene dopo il 31 agosto  |                     |
|2021 ed entro il 30 novembre 2021».          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|959. All'articolo 230-bis, comma 2,          |Incarichi temporanei |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |per le funzioni      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge   |ispettive e          |
|17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le     |immissione in ruolo  |
|seguenti modificazioni:                      |di dirigenti tecnici |
|   a) al primo periodo, dopo le parole: «a   |del Ministero        |
|prorogare» sono inserite le seguenti: «o,    |dell'istruzione      |
|qualora non gia' attribuiti, in tutto o in   |                     |
|parte, a conferire, entro il limite di       |                     |
|autorizzazione di spesa di cui al terzo      |                     |
|periodo, gli incarichi riguardanti»;         |                     |
|   b) al primo periodo, la parola: «2021» e' |                     |
|sostituita dalla seguente: «2022»;           |                     |
|   c) al terzo periodo, le parole: «pari a   |                     |
|7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono    |                     |
|sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9       |                     |
|milioni di euro annui per gli anni 2021 e    |                     |
|2022».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|960. All'articolo 58 del decreto-legge 21    |                     |
|giugno 2013, n. 69, convertito, con          |Disposizioni in      |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. |materia di           |
|98, il comma 5-septies e' sostituito dal     |collaboratori        |
|seguente:                                    |scolastici           |
|«5-septies. Nel limite di spesa di cui al    |                     |
|comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei|                     |
|posti di cui al comma 5-ter, il Ministero    |                     |
|dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una|                     |
|procedura selettiva per la copertura dei     |                     |
|posti eventualmente residuati all'esito delle|                     |
|procedure di cui al comma 5-sexies graduando |                     |
|i candidati secondo le modalita' ivi         |                     |
|previste. La procedura selettiva e'          |                     |
|finalizzata ad assumere alle dipendenze dello|                     |
|Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il |                     |
|personale in possesso dei requisiti di cui al|                     |
|medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto |                     |
|partecipare alle procedure per mancata       |                     |
|disponibilita' di posti nella provincia di   |                     |
|appartenenza. I posti eventualmente residuati|                     |
|all'esito della procedure selettiva di cui al|                     |
|comma 5-sexies sono utilizzati per il        |                     |
|collocamento in ruolo, una tantum e          |                     |
|nell'ordine di un'apposita graduatoria       |                     |
|nazionale formulata sulla base del punteggio |                     |
|attribuito a seguito di selezioni            |                     |
|provinciali, dei partecipanti che non abbiano|                     |
|precedentemente partecipato alle procedure   |                     |
|selettive per mancata emanazione del bando   |                     |
|per la provincia di appartenenza. I posti    |                     |
|eventualmente residuati all'esito della      |                     |
|procedura selettiva di cui al periodo        |                     |
|precedente sono utilizzati anche per il      |                     |
|collocamento in ruolo una tantum, a domanda e|                     |
|nell'ordine della medesima graduatoria       |                     |
|nazionale, sulla base del punteggio          |                     |
|attribuito a seguito delle graduatorie       |                     |
|provinciali dei partecipanti che siano       |                     |
|risultati in soprannumero nella provincia in |                     |
|virtu' della propria posizione nelle         |                     |
|graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le     |                     |
|assunzioni, da effettuare secondo la         |                     |
|procedura di cui al presente comma, sono     |                     |
|autorizzate anche a tempo parziale e i       |                     |
|rapporti instaurati a tempo parziale non     |                     |
|possono essere trasformati in rapporti a     |                     |
|tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il|                     |
|numero di ore lavorative, se non in presenza |                     |
|di risorse certe e stabili. Le risorse che   |                     |
|derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del|                     |
|personale assunto ai sensi del presente comma|                     |
|e dei commi precedenti sono utilizzate,      |                     |
|nell'ordine, per la trasformazione a tempo   |                     |
|pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei   |                     |
|commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. |                     |
|Nelle more dell'avvio della predetta         |                     |
|procedura selettiva, al fine di garantire il |                     |
|regolare svolgimento delle attivita'         |                     |
|didattiche in idonee condizioni              |                     |
|igienico-sanitarie, i posti e le ore         |                     |
|residuati all'esito delle procedure di cui al|                     |
|comma 5-sexies sono ricoperti mediante       |                     |
|supplenze temporanee del personale iscritto  |                     |
|nelle vigenti graduatorie. Il personale      |                     |
|immesso in ruolo non ha diritto, ne' ai fini |                     |
|giuridici ne' a quelli economici, al         |                     |
|riconoscimento del servizio prestato quale   |                     |
|dipendente delle imprese titolari di         |                     |
|contratti per lo svolgimento dei servizi di  |                     |
|pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la    |                     |
|copertura dei posti e, ove necessario per il |                     |
|numero di aspiranti inserito in graduatoria, |                     |
|di quelli resi nuovamente vacanti e          |                     |
|disponibili sono autorizzate nel limite di   |                     |
|spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i  |                     |
|requisiti di ammissione e le cause di        |                     |
|esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi  |                     |
|compreso l'aver partecipato alla relativa    |                     |
|procedura, nonche' i requisiti per la        |                     |
|partecipazione alla procedura selettiva, le  |                     |
|modalita' di svolgimento e i termini per la  |                     |
|presentazione delle domande determinate con  |                     |
|decreto del Ministro dell'istruzione da      |                     |
|emanare, di concerto con i Ministri del      |                     |
|lavoro e delle politiche sociali, per la     |                     |
|pubblica amministrazione e dell'economia e   |                     |
|delle finanze, entro sessanta giorni         |                     |
|della data di entrata in vigore della        |                     |
|presente disposizione».                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|961. E' istituito un fondo presso lo stato di|Assunzioni Forze di  |
|previsione del Ministero dell'economia e     |Polizia e Vigili del |
|delle finanze, con una dotazione di 2 milioni|fuoco                |
|di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro|                     |
|per l'anno 2023, 31 milioni di euro per      |                     |
|l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno   |                     |
|2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026,    |                     |
|68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni  |                     |
|di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro  |                     |
|per l'anno 2030, 79 milioni di euro per      |                     |
|l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere|                     |
|dall'anno 2032, destinato al finanziamento di|                     |
|assunzioni in deroga alle ordinarie facolta' |                     |
|assunzionali, con correlato incremento, ove  |                     |
|necessario, delle dotazioni organiche delle  |                     |
|Forze di polizia ad ordinamento civile e     |                     |
|militare e del Corpo nazionale dei vigili del|                     |
|fuoco. Un importo non superiore al 5 per     |                     |
|cento delle predette risorse e' destinato    |                     |
|alle relative spese di funzionamento.        |                     |
|All'attuazione del presente comma si         |                     |
|provvede, nei limiti delle predette risorse  |                     |
|finanziarie, con uno o piu' decreti del      |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri su     |                     |
|proposta dei Ministri per la pubblica        |                     |
|amministrazione e dell'economia e delle      |                     |
|finanze, sentiti i Ministri dell'interno,    |                     |
|della difesa e della giustizia.              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|962. II Fondo per interventi strutturali di  |Riduzione del Fondo  |
|politica economica, di cui all'articolo 10,  |per interventi       |
|comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, |strutturali di       |
|n. 282, convertito, con modificazioni,       |politica economica   |
|dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'     |                     |
|ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022,|                     |
|7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2       |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal  |                     |
|2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno   |                     |
|2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2   |                     |
|milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni |                     |
|di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro |                     |
|per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a       |                     |
|decorrere dall'anno 2032.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|963. Presso il Ministero del turismo e'      |Fondo per i cammini  |
|istituito un fondo per i cammini religiosi,  |religiosi            |
|con una dotazione di 3 milioni di euro per il|                     |
|2022, per il rilancio e la promozione        |                     |
|turistica dei percorsi cosiddetti «cammini»  |                     |
|religiosi e il recupero e valorizzazione     |                     |
|degli immobili che li caratterizzano. Con    |                     |
|decreto del Ministero del turismo sono       |                     |
|dettate le misure attuative del presente     |                     |
|comma.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|964. All'articolo 2 del decreto-legge 10     |                     |
|settembre 2021, n. 121, convertito, con      |Investimenti e       |
|modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  |sicurezza nel settore|
|n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti |delle infrastrutture |
|i seguenti:                                  |autostradali         |
|   «4-quinquies. In relazione alle           |                     |
|concessioni autostradali, al fine di         |                     |
|promuovere l'innovazione tecnologica e la    |                     |
|sostenibilita' delle infrastrutture          |                     |
|autostradali assicurando, al contempo,       |                     |
|l'equilibrio economico-finanziario, in sede  |                     |
|di gara, l'amministrazione aggiudicatrice,   |                     |
|nel rispetto della disciplina regolatoria    |                     |
|emanata dall'Autorita' di regolazione dei    |                     |
|trasporti, puo' prevedere che all'equilibrio |                     |
|economico-finanziario della concessione      |                     |
|concorrano, in alternativa al contributo     |                     |
|pubblico di cui all'articolo 165, comma 2,   |                     |
|secondo periodo, del codice di cui al decreto|                     |
|legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse   |                     |
|finanziarie messe a disposizione da un altro |                     |
|concessionario di infrastruttura             |                     |
|autostradale, purche' quest'ultima sia       |                     |
|funzionalmente e territorialmente            |                     |
|interconnessa a quella oggetto di            |                     |
|aggiudicazione.                              |                     |
|   4-sexies. Nei casi di cui al comma        |                     |
|4-quinquies:                                 |                     |
|   a) il concessionario autostradale che     |                     |
|mette a disposizione le risorse finanziarie: |                     |
|    1) sottoscrive la convenzione di         |                     |
|concessione unitamente al concessionario,    |                     |
|selezionato all'esito della procedura di     |                     |
|evidenza pubblica;                           |                     |
|    2) e' solidamente responsabile nei       |                     |
|confronti dell'amministrazione concedente    |                     |
|dell'esatto adempimento da parte del titolare|                     |
|della concessione dell'adempimento degli     |                     |
|obblighi derivanti dalla convenzione di      |                     |
|concessione;                                 |                     |
|    3) incrementa, in misura corrispondente  |                     |
|all'entita' delle risorse messe a            |                     |
|disposizione ed anche ai fini della          |                     |
|determinazione del valore di subentro,       |                     |
|l'importo degli investimenti effettuati in   |                     |
|relazione all'infrastruttura ad esso         |                     |
|affidata, fermi restando gli obblighi di     |                     |
|investimenti definiti nella convenzione di   |                     |
|concessione relativa alla medesima           |                     |
|infrastruttura;                              |                     |
|   b) il concessionario autostradale         |                     |
|beneficiario delle risorse finanziarie       |                     |
|riduce, in misura corrispondente all'entita' |                     |
|delle risorse messe a disposizione ed anche  |                     |
|ai fini della determinazione del valore di   |                     |
|subentro, l'importo degli investimenti       |                     |
|effettuati in relazione all'infrastruttura ad|                     |
|esso affidata. Gli investimenti effettuati   |                     |
|dal concessionario si intendono eseguiti     |                     |
|anche nell'interesse del concessionario che  |                     |
|mette a disposizioni le risorse finanziarie; |                     |
|   c) le prestazioni rese dal concessionario |                     |
|di cui alla lettera b) nei confronti del     |                     |
|concessionario di cui alla                   |                     |
|lettera a) assumono rilevanza ai fini        |                     |
|dell'imposta sul valore aggiunto».           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del     |Impianti per la      |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,         |ventilazione         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|meccanica controllata|
|luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) e'   |(VMC) con recupero di|
|aggiunta la seguente:                        |calore nelle scuole  |
|   «f-bis) installazione di impianti per la  |statali              |
|ventilazione meccanica controllata (VMC) con |                     |
|recupero di calore».                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Finanziamento in     |
|966. All'Autorita' di sistema portuale del   |favore dell'Autorita'|
|Mar Tirreno Centro-settentrionale e'         |di sistema portuale  |
|riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo |del Mar Tirreno      |
|di 2 milioni di euro.                        |Centro-settentrionale|
+---------------------------------------------+---------------------+
|967. Nello stato di previsione del Ministero |Istituzione di una   |
|del lavoro e delle politiche sociali e'      |banca dati dei minori|
|istituito un fondo, con una dotazione di     |in affido, delle     |
|500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a  |famiglie e delle     |
|finanziare la costituzione di una «banca dati|persone affidatarie  |
|dei minori per i quali e' disposto           |                     |
|l'affidamento familiare, nonche' delle       |                     |
|famiglie e delle singole persone disponibili |                     |
|a diventare affidatarie», volta a garantire  |                     |
|un'immediata consultazione dei dati al fine  |                     |
|di ottenere ogni informazione utile ad       |                     |
|assicurare il miglior esito del procedimento.|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|968. Nell'ambito della lotta contro la       |Finanziamento in     |
|violenza di genere, al fine precipuo di      |favore della         |
|favorire la sicurezza «per strada» delle     |Associazione         |
|donne e di prevenire comportamenti violenti o|DONNEXSTRADA         |
|molesti attraverso lo sviluppo sulla rete    |                     |
|intermodale dei trasporti di servizi di      |                     |
|sostegno immediato e di prossimita' alle     |                     |
|potenziali vittime, e' riconosciuto un       |                     |
|contributo pari a 200.000 euro per l'anno    |                     |
|2022 in favore dell'Associazione             |                     |
|DONNEXSTRADA, volto a garantire il           |                     |
|potenziamento di progetti diretti alla messa |                     |
|in sicurezza dei percorsi.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|969. Ai lavoratori dipendenti del settore    |Lavoratori fragili   |
|privato aventi diritto all'assicurazione     |                     |
|economica di malattia presso l'INPS, che     |                     |
|siano stati destinatari durante l'anno 2021  |                     |
|del trattamento di cui all'articolo 26, comma|                     |
|2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,   |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|                     |
|aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione   |                     |
|lavorativa non sia stata resa in modalita'   |                     |
|agile e qualora abbiano raggiunto il limite  |                     |
|massimo indennizzabile di malattia, e'       |                     |
|riconosciuta un'indennita una tantum, pari a |                     |
|1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennita' di |                     |
|cui al primo periodo non concorre alla       |                     |
|formazione del reddito ai sensi del testo    |                     |
|unico di cui al decreto del Presidente della |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'|                     |
|riconosciuto per essa accredito di           |                     |
|contribuzione figurativa. L'indennita' di cui|                     |
|al presente comma e' erogata dall'INPS,      |                     |
|previa domanda con autocertificazione del    |                     |
|possesso dei requisiti di cui al primo       |                     |
|periodo, nel limite di spesa complessivo di 5|                     |
|milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS      |                     |
|provvede al monitoraggio del rispetto del    |                     |
|limite di spesa e comunica i risultati di    |                     |
|tale attivita' al Ministero del lavoro e     |                     |
|delle politiche sociali e al Ministero       |                     |
|dell'economia e delle finanze. Qualora dal   |                     |
|predetto monitoraggio emerga il verificarsi  |                     |
|di scostamenti, anche in via prospettica,    |                     |
|rispetto al predetto limite di spesa, non    |                     |
|sono adottati altri provvedimenti concessori.|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|970. All'articolo 2 del decreto-legge 29     |Controllo            |
|gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24|sull'utilizzo delle  |
|marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono      |risorse da parte     |
|inseriti i seguenti:                         |degli organismi      |
|   «1-bis Nell'ambito del controllo          |sportivi             |
|sull'utilizzo delle risorse da parte degli   |                     |
|organismi sportivi, di cui all'articolo 1,   |                     |
|comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.  |                     |
|145, l'Autorita' di Governo competente in    |                     |
|materia di sport puo' avvalersi della        |                     |
|societa' Sport e Salute S.p.A., nei limiti   |                     |
|delle risorse disponibili a legislazione     |                     |
|vigente. La medesima Autorita' di governo    |                     |
|nomina uno dei componenti dei collegi dei    |                     |
|revisori dei conti delle federazioni sportive|                     |
|nazionali e delle discipline sportive        |                     |
|associate, fermo restando il potere di       |                     |
|controllo del CONI sui contributi finanziari |                     |
|da esso erogati ai suddetti organismi, per il|                     |
|perseguimento delle sue finalita'            |                     |
|istituzionali, ai sensi dell'articolo 7,     |                     |
|comma 2, lettera e), del decreto legislativo |                     |
|23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere|                     |
|di commissariamento del CONI nel caso di     |                     |
|gravi violazioni sull'utilizzo dei propri    |                     |
|contributi finanziari erogati a federazioni  |                     |
|sportive nazionali e discipline sportive     |                     |
|associate o nel caso di gravi violazioni di  |                     |
|norme degli statuti e dei regolamenti        |                     |
|sportivi, come previsto all'articolo 5, comma|                     |
|2, lettere e), e-bis), ed e-ter), del decreto|                     |
|legislativo 23 luglio 1999, n. 242.          |                     |
|   1-ter. Entro centoventi giorni dalla data |                     |
|di entrata in vigore della presente          |                     |
|disposizione, il CONI adegua lo statuto, i   |                     |
|principi fondamentali e i regolamenti        |                     |
|sportivi alle disposizioni di cui al presente|                     |
|articolo. Entro ulteriori centottanta giorni |                     |
|dalla data di approvazione delle modifiche   |                     |
|statutarie del CONI, le federazioni sportive |                     |
|nazionali e le discipline sportive associate |                     |
|adeguano conseguentemente i loro statuti e   |                     |
|regolamenti. Decorsi rispettivamente i       |                     |
|termini di cui al presente comma, l'Autorita'|                     |
|di Governo competente in materia di sport,   |                     |
|con proprio decreto da adottare entro i      |                     |
|trenta giorni successivi, nomina un          |                     |
|commissario ad acta per l'adeguamento alle   |                     |
|disposizioni di legge».                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|971. Al fine di introdurre nell'ordinamento  |Indennita' per i     |
|un sostegno economico in favore dei          |lavoratori a tempo   |
|lavoratori titolari di un contratto di lavoro|parziale ciclico     |
|a tempo parziale ciclico verticale, e'       |verticale            |
|istituito nello stato di previsione del      |                     |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |                     |
|sociali un fondo, denominato «Fondo per il   |                     |
|sostegno dei lavoratori con contratto        |                     |
|a part-time ciclico verticale», con una      |                     |
|dotazione di 30 milioni di euro per gli anni |                     |
|2022 e 2023. Con apposito provvedimento      |                     |
|normativo, nei limiti delle risorse di cui al|                     |
|primo periodo, che costituiscono il relativo |                     |
|limite di spesa, si provvede a dare          |                     |
|attuazione all'intervento suddetto.          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|972. Nello stato di previsione del Ministero |                     |
|della salute e' istituito un fondo con una   |                     |
|dotazione di 5 milioni di euro per l'anno    |Fondo per lo studio, |
|2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi |la diagnosi e la cura|
|e alla cura della fibromialgia.              |della fibromialgia   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|973. Al fine di garantire il sostegno ai     |Finanziamento in     |
|processi di miglioramento e innovazione      |favore dell'Istituto |
|educativa, di formazione in servizio del     |di documentazione,   |
|personale della scuola, di documentazione e  |innovazione e ricerca|
|ricerca didattica, di orientamento e         |educativa (INDIRE)   |
|contrasto alla dispersione scolastica, e'    |                     |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a  |                     |
|titolo di contributo nell'anno 2022 a favore |                     |
|dell'Istituto nazionale di documentazione,   |                     |
|innovazione e ricerca educativa - INDIRE.    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|974. II Fondo per il pluralismo e            |                     |
|l'innovazione dell'informazione di cui       |Incremento della     |
|all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,  |dotazione finanziaria|
|n. 198, e' incrementato di 5 milioni di euro |del Fondo per il     |
|per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la   |pluralismo e         |
|quota spettante al Ministero dello sviluppo  |l'innovazione        |
|economico.                                   |dell'informazione    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|975. Al fine di favorire la diffusione della |Finanziamento in     |
|cultura internazionalistica e                |favore dell'Istituto |
|l'approfondimento qualitativo dei relativi   |Affari internazionali|
|studi, e' riconosciuto un contributo pari a  |di Roma              |
|200.000 euro per l'anno 2022 in favore       |                     |
|dell'Istituto affari internazionali di Roma, |                     |
|volto a conseguire il potenziamento delle    |                     |
|attivita' di ricerca del predetto Istituto   |                     |
|sulle nuove tendenze delle relazioni         |                     |
|internazionali, con precipuo riferimento a   |                     |
|quelle determinate dalla nuova politica di   |                     |
|difesa comune nell'ambito dell'Unione        |                     |
|europea.                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|976. Al fine di rafforzare l'azione          |Finanziamento in     |
|dell'Italia a livello nazionale e            |favore               |
|internazionale per una maggiore e migliore   |dell'Osservatorio    |
|informazione, educazione e partecipazione in |euro-mediterraneo -  |
|materia di tutela ambientale, a favore       |Mar Nero             |
|dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero |                     |
|per l'informazione e la partecipazione nelle |                     |
|politiche ambientali e il sostegno alle      |                     |
|azioni di sviluppo economico sostenibile     |                     |
|locale, istituito nella citta' di Venezia    |                     |
|con legge regionale della regione Veneto 27  |                     |
|febbraio 2008, n. 1, e' autorizzato un       |                     |
|contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|977. Al fine di sperimentare un nuovo modello|Programma di         |
|avanzato di innovazione, fondata sul         |interventi destinati |
|trasferimento tecnologico, secondo un        |ai territori del     |
|approccio volto a valorizzare la conoscenza  |Mezzogiorno          |
|scientifica, il Ministro per il Sud e la     |                     |
|coesione territoriale, di concerto con il    |                     |
|Ministro dello sviluppo economico, individua,|                     |
|previa pubblicazione di un avviso per        |                     |
|manifestazione di interesse, un soggetto     |                     |
|altamente qualificato, avente sede legale nel|                     |
|Mezzogiorno e dotato di adeguate             |                     |
|infrastrutture digitali per il trasferimento |                     |
|tecnologico, cui affidare la realizzazione di|                     |
|un programma di interventi destinati ai      |                     |
|territori del Mezzogiorno, al fine           |                     |
|di: a) individuare e aggregare universita' ed|                     |
|istituti di ricerca pubblica, con sede nel   |                     |
|Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello    |                     |
|sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la|                     |
|nascita di spin-off ad alto contenuto di     |                     |
|conoscenza e la loro evoluzione in deep tech |                     |
|start-up per farne driver privilegiati di    |                     |
|innovazioni avanzate, contribuendo alla      |                     |
|creazione di nuovi posti di lavoro           |                     |
|qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire      |                     |
|servizi formativi e di advisoring ai         |                     |
|fondatori di start-up innovative per         |                     |
|assisterli nell'evoluzione della loro cultura|                     |
|imprenditoriale in senso manageriale e       |                     |
|nell'espansione sui mercati; d) mettere a    |                     |
|fianco di start-up innovative grandi e medie |                     |
|imprese interessate a contribuire alla loro  |                     |
|evoluzione in campo produttivo e commerciale,|                     |
|anche tramite investimenti diretti nel loro  |                     |
|capitale; e) individuare istituzioni         |                     |
|finanziarie e fondi di venture               |                     |
|capital disponibili ad offrire mezzi         |                     |
|finanziari e investimenti di capitale        |                     |
|a start-up innovative selezionate, per le    |                     |
|diverse fasi del loro sviluppo. Il programma |                     |
|di cui al presente comma considera i settori |                     |
|imprenditoriali di particolare rilevanza     |                     |
|nell'economia del Mezzogiorno dando priorita'|                     |
|all'information technology,                  |                     |
|all'agroalimentare, al biomedicale, al       |                     |
|farmaceutico, all'automotive e               |                     |
|all'aerospaziale. Per le finalita' di cui al |                     |
|presente comma, con delibera del Comitato    |                     |
|interministeriale per la programmazione      |                     |
|economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) |                     |
|sono destinate risorse finanziarie pari a 6  |                     |
|milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a     |                     |
|valere sul Fondo per lo sviluppo e la        |                     |
|coesione-programmazione 2021-2027, di cui    |                     |
|all'articolo 1, comma 177, della legge 30    |                     |
|dicembre 2020, n. 178.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|978. Il Ministero dello sviluppo economico   |Disposizioni in      |
|accerta lo stato di realizzazione delle      |materia di camere di |
|disposizioni di cui all'articolo 3 del       |commercio            |
|decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,|                     |
|al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione  |                     |
|alle Commissioni parlamentari competenti e   |                     |
|definisce le modalita' di attuazione delle   |                     |
|medesime disposizioni.                       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|979. Le procedure di cui all'articolo 3 del  |                     |
|decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,|                     |
|ancora non concluse alla data di entrata in  |                     |
|vigore della presente legge, sono coordinate |                     |
|ai termini di cui al comma 978.              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|980. Sono vietati l'allevamento, la          |Disposizioni in      |
|riproduzione in cattivita', la cattura e     |materia di animali da|
|l'uccisione di visoni (Mustela               |pelliccia e Fondo per|
|viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes     |indennizzare gli     |
|vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di |allevamenti di       |
|cani procione (Nyctereutes procyonoides), di |animali da pelliccia |
|cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali  |                     |
|di qualsiasi specie per la finalita' di      |                     |
|ricavarne pelliccia.                         |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|981. In deroga al divieto di cui al comma    |                     |
|980, gli allevamenti autorizzati alla data di|                     |
|entrata in vigore della presente legge       |                     |
|possono continuare a detenere gli animali    |                     |
|gia' presenti nelle strutture per il periodo |                     |
|necessario alla dismissione delle stesse e   |                     |
|comunque non oltre il 30 giugno 2022,        |                     |
|restando il divieto di riproduzione secondo  |                     |
|le indicazioni dell'ordinanza del Ministero  |                     |
|della salute pubblicata nella Gazzetta       |                     |
|Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e     |                     |
|successive o ulteriori procedure indicate dal|                     |
|Ministro della salute per la prevenzione     |                     |
|della diffusione di zoonosi.                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|982. E' istituito, per ciascuno degli anni   |                     |
|2022 e 2023, presso il Ministero delle       |                     |
|politiche agricole alimentari e forestali, un|                     |
|fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno  |                     |
|finalizzato a indennizzare gli allevamenti di|                     |
|animali da pelliccia che alla data di entrata|                     |
|in vigore della presente legge dispongano    |                     |
|ancora di un codice di attivita' anche se non|                     |
|detengono animali.                           |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|983. Con decreto del Ministro delle politiche|                     |
|agricole alimentari e forestali di concerto  |                     |
|con il Ministro della salute e il Ministro   |                     |
|della transizione ecologica, sentite le      |                     |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                     |
|Bolzano, da adottare entro trenta giorni     |                     |
|dalla data di entrata in vigore della        |                     |
|presente legge, sono individuati i criteri e |                     |
|le modalita' dell'indennizzo.                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|984. Il decreto di cui al comma 983 regola   |                     |
|altresi' l'eventuale cessione degli animali e|                     |
|detenzione, con obbligo di sterilizzazione,  |                     |
|nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo|                     |
|2001, n. 146, e delle procedure indicate dal |                     |
|Ministro della salute per la prevenzione     |                     |
|della diffusione di zoonosi presso gli       |                     |
|allevamenti, presso strutture autorizzate,   |                     |
|accordando preferenza a quelle gestite       |                     |
|direttamente o in collaborazione con         |                     |
|associazioni animaliste riconosciute.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|985. All'articolo 35 del testo unico delle   |Riduzione            |
|disposizioni legislative concernenti le      |dell'aliquota di     |
|imposte sulla produzione e sui consumi e     |accisa sulla birra   |
|relative sanzioni penali e amministrative, di|                     |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  |                     |
|n. 504, sono apportate le seguenti           |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) al comma 3-bis, dopo le parole: «40 per|                     |
|cento» sono aggiunte le seguenti: «e, per il |                     |
|solo anno 2022, del 50 per cento»;           |                     |
|   b) dopo il comma 3-ter e' inserito il     |                     |
|seguente:                                    |                     |
|   «3-quater. Limitatamente all'anno 2022,   |                     |
|alla birra realizzata nei birrifici di cui   |                     |
|all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16  |                     |
|agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione  |                     |
|annua superiore a 10.000 ettolitri ed        |                     |
|inferiore a 60.000 ettolitri si applica      |                     |
|l'aliquota di accisa di cui all'allegato I   |                     |
|annesso al presente testo unico in misura    |                     |
|ridotta:                                     |                     |
|   a) del 30 per cento per i birrifici con   |                     |
|produzione annua superiore ai 10.000         |                     |
|ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;        |                     |
|   b) del 20 per cento per i birrifici con   |                     |
|produzione annua superiore ai 30.000         |                     |
|ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui |                     |
|all'allegato I annesso al testo unico delle  |                     |
|disposizioni legislative concernenti le      |                     |
|imposte sulla produzione e sui consumi e     |                     |
|relative sanzioni penali e amministrative, di|                     |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  |                     |
|n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022|                     |
|al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per        |                     |
|ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere   |                     |
|dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per        |                     |
|ettolitro e per grado-Plato.                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|987. Con decreto del Ministro dell'economia e|                     |
|delle finanze, da adottare entro sessanta    |                     |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                     |
|presente legge, si provvede alle conseguenti |                     |
|modifiche al decreto del Ministro            |                     |
|dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, |                     |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138   |                     |
|del 24 giugno 2019.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|988. Gli imprenditori agricoli che a causa di|Qualifica di         |
|calamita' naturali, di eventi epidemiologici,|imprenditore agricolo|
|di epizoozie o fitopatie, dichiarati         |                     |
|eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del     |                     |
|decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,   |                     |
|non siano in grado di rispettare il criterio |                     |
|della prevalenza di cui all'articolo 2135 del|                     |
|codice civile, mantengono ad ogni effetto di |                     |
|legge la propria qualifica ancorche', in     |                     |
|attesa della ripresa produttiva della propria|                     |
|azienda e comunque per un periodo non        |                     |
|superiore a tre anni dalla suddetta          |                     |
|declaratoria, si approvvigionino di prodotti |                     |
|agricoli del comparto agronomico in cui      |                     |
|operano prevalentemente da altri imprenditori|                     |
|agricoli.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|989. Ai fini del riconoscimento della        |Finanziamento in     |
|specifica professionalita' richiesta e dei   |favore del personale |
|rischi nello svolgimento dei controlli, anche|dell'Ispettorato     |
|di polizia giudiziaria, nel settore          |centrale della tutela|
|agroalimentare, da parte del personale       |della qualita' e     |
|dell'Ispettorato centrale della tutela della |della repressione    |
|qualita' e della repressione frodi dei       |frodi dei prodotti   |
|prodotti agroalimentari, e' autorizzata la   |agroalimentari       |
|spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022,  |                     |
|quale incremento dell'indennita' di cui      |                     |
|all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11|                     |
|gennaio 2001, n. 1, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.  |                     |
|49.                                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Finanziamento in     |
|                                             |favore del comune di |
|990. E' riconosciuto al comune di Trieste,   |Trieste per la       |
|per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni  |manutenzione di      |
|di euro, finalizzato alla manutenzione di    |impianti sportivi e  |
|impianti sportivi e terapeutici.             |terapeutici          |
+---------------------------------------------+---------------------+
|991. Per fare fronte ad interventi urgenti di|                     |
|tutela e di valorizzazione nel sito di       |Finanziamento per la |
|Cividale del Friuli iscritto nella Lista del |tutela e la          |
|Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, e'          |valorizzazione nel   |
|autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro  |sito di Cividale del |
|per l'anno 2022.                             |Friuli               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|992. In deroga alle norme del testo unico di |Rimodulazione del    |
|cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.|Piano di riequilibrio|
|267, relativamente alla procedura di         |pluriennale          |
|riequilibrio finanziario pluriennale di cui  |                     |
|agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli   |                     |
|enti locali che hanno proceduto              |                     |
|all'approvazione del piano di riequilibrio   |                     |
|finanziario pluriennale di cui all'articolo  |                     |
|243-bis, comma 5, del medesimo testo unico   |                     |
|prima della dichiarazione dello stato di     |                     |
|emergenza epidemiologica da COVID-19, e per  |                     |
|i quali, alla data di entrata in vigore della|                     |
|presente legge, non si e' concluso l'iter di |                     |
|approvazione di cui all'articolo 243-quater, |                     |
|comma 3, o di cui all'articolo 243-quater,   |                     |
|comma 5, del citato testo unico di cui       |                     |
|al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.    |                     |
|267, possono comunicare, entro i successivi  |                     |
|trenta giorni da tale data, la facolta' di   |                     |
|rimodulazione del suddetto piano di          |                     |
|riequilibrio finanziario pluriennale.        |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|993. La comunicazione di cui al comma 992 e' |                     |
|effettuata alla sezione regionale di         |                     |
|controllo della Corte dei conti e alla       |                     |
|Commissione di cui all'articolo 155 del testo|                     |
|unico di cui al decreto legislativo 18 agosto|                     |
|2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, |                     |
|ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5,  |                     |
|del medesimo testo unico abbia gia' impugnato|                     |
|la delibera di diniego del piano di          |                     |
|riequilibrio finanziario pluriennale, tale   |                     |
|comunicazione e' trasmessa anche alle sezioni|                     |
|riunite della Corte dei conti.               |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|994. Entro i successivi centoventi giorni    |                     |
|dalla data della comunicazione di cui ai     |                     |
|commi 992 e 993, gli enti locali presentano  |                     |
|una proposta di rimodulazione del piano di   |                     |
|riequilibrio finanziario pluriennale con la  |                     |
|rideterminazione degli obiettivi ed          |                     |
|eventualmente della relativa durata. In      |                     |
|analogia, si applicano le procedure di cui   |                     |
|all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter,|                     |
|del testo unico di cui al decreto legislativo|                     |
|18 agosto 2000, n. 267.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a|Proroga dei contratti|
|vario titolo nelle attivita' di              |di consulenza e      |
|coordinamento, gestione, attuazione,         |collaborazione in    |
|monitoraggio e controllo del Piano nazionale |essere con soggetti  |
|di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito  |esterni alla pubblica|
|della propria autonomia, possono prorogare,  |amministrazione      |
|per una sola volta, i contratti di consulenza|                     |
|e collaborazione, di cui all'articolo 7,     |                     |
|comma 6, del decreto legislativo 30 marzo    |                     |
|2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6,   |                     |
|del testo unico di cui al decreto legislativo|                     |
|18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici  |                     |
|esterni alla pubblica amministrazione fino al|                     |
|31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse   |                     |
|finanziarie gia' destinate per tali attivita'|                     |
|nei propri bilanci, sulla base della         |                     |
|legislazione vigente.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|996. All'articolo 4 del decreto-legge 29     |Prolungamento        |
|dicembre 2016, n. 243, convertito, con       |dell'attivita'       |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio       |dell'Agenzia per la  |
|2017, n. 18, sono apportate le seguenti      |somministrazione del |
|modificazioni:                               |lavoro nelle aree    |
|   a) al comma 1, le parole:                 |portuali             |
|«cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle|                     |
|seguenti: «settantotto mesi»;                |                     |
|   b) al comma 7, le parole: «, 11.200.000   |                     |
|euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per    |                     |
|l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: |                     |
|«, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000|                     |
|euro per 1'anno 2021 e 8.800.000 euro per    |                     |
|ciascuno degli anni 2022 e 2023».            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|997. In considerazione del calo dei traffici |Autorita' di sistema |
|nei porti italiani derivante dall'emergenza  |portuale del mare di |
|da COVID-19 e al fine di sostenere           |Sardegna: Agenzia per|
|l'occupazione, di accompagnare i processi di |la somministrazione  |
|riconversione industriale delle              |del lavoro nelle aree|
|infrastrutture portuali e di evitare grave   |portuali nonche' per |
|pregiudizio all'operativita' e all'efficienza|la riqualificazione  |
|portuali, l'Autorita' di sistema portuale del|professionale dei    |
|Mare di Sardegna puo' istituire, entro la    |lavoratori           |
|data del 30 giugno 2022 e secondo le         |                     |
|modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del|                     |
|decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,      |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|                     |
|febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa      |                     |
|rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento |                     |
|della movimentazione di merci containerizzate|                     |
|avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque   |                     |
|anni in modalita transhipment e persistano da|                     |
|almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o|                     |
|cessazioni delle attivita' terminalistiche,  |                     |
|un'Agenzia per la somministrazione del lavoro|                     |
|in porto e per la riqualificazione           |                     |
|professionale, per lo svolgimento delle      |                     |
|attivita' previste dal medesimo articolo 4,  |                     |
|nella quale confluiscono i lavoratori in     |                     |
|esubero delle imprese che operano ai sensi   |                     |
|dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,|                     |
|n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero  |                     |
|delle imprese titolari di concessione ai     |                     |
|sensi dell'articolo 18 della citata legge n. |                     |
|84 del 1994. La durata dell'Agenzia non puo' |                     |
|superare i trentasei mesi dalla data di      |                     |
|istituzione. L'attivita' dell'Agenzia e'     |                     |
|svolta avvalendosi delle risorse umane,      |                     |
|strumentali e finanziarie disponibili a      |                     |
|legislazione vigente nei bilanci             |                     |
|dell'Autorita' di sistema portuale del Mare  |                     |
|di Sardegna.                                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4,|                     |
|5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29|                     |
|dicembre 2016, n. 243, convertito, con       |                     |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, |                     |
|n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti    |                     |
|nell'Agenzia, ivi compresi quelli            |                     |
|amministrativi, per le giornate di mancato   |                     |
|avviamento al lavoro si applicano le         |                     |
|disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo |                     |
|3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel     |                     |
|limite delle risorse aggiuntive di euro      |                     |
|4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al|                     |
|2024. Fino alla data di istituzione          |                     |
|dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno    |                     |
|2022, ai lavoratori in esubero di cui al     |                     |
|comma 997 continuano ad applicarsi le        |                     |
|previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1|                     |
|e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. |                     |
|41, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Finanziamento per il |
|999. Ai fini degli interventi di cui         |trasferimento della  |
|all'articolo 1, comma 1333, secondo periodo, |Scuola               |
|della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti  |politecnica-Polo     |
|al trasferimento della Scuola                |universitario di     |
|politecnica-Polo universitario di ingegneria |ingegneria presso il |
|presso il Parco scientifico e tecnologico di |Parco scientifico e  |
|Genova -Erzelli (Great Campus), e'           |tecnologico di Genova|
|autorizzata la spesa di 30 milioni di euro   |-Erzelli (Great      |
|per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.    |Campus)              |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1000. In relazione alla specificita' prevista|Polizze assicurative |
|dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,|per la tutela legale |
|n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.220.800|e la copertura della |
|euro per l'anno 2022, da destinare alla      |responsabilita'      |
|stipula di apposite polizze assicurative per |civile verso terzi a |
|la tutela legale e la copertura della        |favore del personale |
|responsabilita' civile verso terzi a favore  |delle Forze armate,  |
|del personale delle Forze armate, delle Forze|delle Forze di       |
|di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  |polizia e del Corpo  |
|del fuoco per eventi dannosi non dolosi      |nazionale dei vigili |
|causati a terzi nello svolgimento del        |del fuoco            |
|servizio, secondo la ripartizione di cui alla|                     |
|seguente tabella:                            |                     |
|(importi in euro)                            |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   POLIZIA DI STATO          1.470.350       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   POLIZIA PENITENZIARIA       677.600       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   ARMA DEI CARABINIERI      1.781.475       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   GUARDIA DI FINANZA          910.250       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   ESERCITO                  2.465.850       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   AERONAUTICA               1.008.500       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   MARINA                      721.300       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   CAPITANERIE DI PORTO        266.475       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|   CORPO NAZIONALE VVF         919.000       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono|                     |
|essere impiegate, per le medesime finalita', |                     |
|secondo le modalita' di cui all'articolo     |                     |
|1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. |                     |
|45, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1002. Per il potenziamento delle attivita' di|Finanziamento per il |
|cooperazione scientifica e tecnologica con la|potenziamento delle  |
|Repubblica federale di Germania, e'          |attivita' di         |
|autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui |cooperazione         |
|a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione  |scientifica e        |
|delle risorse finanziarie stanziate per      |tecnologica con la   |
|l'attuazione dell'Accordo culturale tra la   |Repubblica federale  |
|Repubblica italiana e la Repubblica federale |di Germania          |
|di Germania, con annesso scambio di Note,    |                     |
|concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso      |                     |
|esecutivo con decreto del Presidente della   |                     |
|Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota  |                     |
|parte dello stanziamento di cui al primo     |                     |
|periodo, pari a 3 milioni di euro annui a    |                     |
|decorrere dall'anno 2022, e' destinata al    |                     |
|contributo italiano alla creazione e al      |                     |
|sostegno di attivita' binazionali di ricerca |                     |
|in materia meteorologica e climatica.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1003. Per le finalita' e con i provvedimenti |Incremento della     |
|normativi di cui all'articolo 1, comma 133,  |dotazione finanziaria|
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il     |del Fondo per la     |
|fondo ivi previsto e' incrementato di 4      |valorizzazione del   |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.  |Corpo nazionale dei  |
|Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 |vigili del fuoco     |
|del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 11|                     |
|settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020,   |                     |
|2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal |                     |
|presente comma si provvede quanto a 1 milione|                     |
|di euro mediante corrispondente riduzione    |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                     |
|all'articolo 7, comma 4-bis,                 |                     |
|del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|                     |
|giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di  |                     |
|euro mediante corrispondente riduzione       |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                     |
|all'articolo 23, comma 1, della legge 27     |                     |
|dicembre 2002, n. 289.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1004. Al fine attivare la Convenzione        |Convenzione          |
|bilaterale in materia di sicurezza sociale   |bilaterale in materia|
|con l'Albania e garantire ai lavoratori      |di sicurezza sociale |
|interessati il giusto riconoscimento del     |tra Italia e Albania |
|diritto alle prestazioni previdenziali,      |                     |
|limitatamente agli eventi riguardanti        |                     |
|l'assicurazione per la vecchiaia,            |                     |
|l'invalidita' e i superstiti, e autorizzata  |                     |
|la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno   |                     |
|2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024,   |                     |
|10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3   |                     |
|milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni|                     |
|di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro|                     |
|per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno |                     |
|2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e |                     |
|20,3 milioni di euro annui a decorrere       |                     |
|dall'anno 2032.                              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a|                     |
|7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni|                     |
|di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro|                     |
|per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per    |                     |
|l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno |                     |
|2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029,  |                     |
|16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5   |                     |
|milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3       |                     |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |                     |
|2032, si provvede mediante riduzione         |                     |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                     |
|all'articolo 1, comma 203, della legge 11    |                     |
|dicembre 2016, n. 232.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1006. All'articolo 67, comma 1,              |                     |
|lettera m), del testo unico di cui al decreto|Trattamento fiscale  |
|del Presidente della Repubblica 22 dicembre  |di premi e compensi  |
|1986, n. 917, dopo le parole: «dagli enti di |erogati              |
|promozione sportiva» sono inserite le        |nell'esercizio       |
|seguenti: «, dagli enti VSS (Verband der     |diretto di attivita' |
|Südtiroler Sportvereine - Federazione delle  |sportive             |
|associazioni sportive della Provincia        |dilettantistiche da  |
|autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle    |enti operanti        |
|societa' sportive altoatesine) operanti      |prevalentemente nella|
|prevalentemente nella provincia autonoma di  |provincia autonoma di|
|Bolzano».                                    |Bolzano              |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei   |Fondo per            |
|beni culturali della provincia di Como, sono |l'istituzione del    |
|disposte le seguenti previsioni:             |Museo nazionale      |
|   a) nello stato di previsione del Ministero|dell'astrattismo     |
|della cultura e' istituito un fondo,         |storico e del        |
|denominato «Fondo per l'istituzione del Museo|razionalismo         |
|nazionale dell'astrattismo storico e del     |architettonico di    |
|razionalismo architettonico di Como», con una|Como                 |
|dotazione di 1 milione di euro per l'anno    |                     |
|2022, volto a istituire il Museo nazionale   |                     |
|dell'astrattismo storico e del razionalismo  |                     |
|architettonico, mediante la realizzazione e  |Finanziamento per la |
|l'adattamento della sede del Museo a Palazzo |valorizzazione del   |
|Terragni;                                    |complesso monumentale|
|   b) e' autorizzata una spesa di euro       |ai caduti della Prima|
|200.000 per l'anno 2022, per la              |guerra mondiale, sito|
|valorizzazione del complesso monumentale ai  |nel comune di Erba   |
|caduti della Prima guerra mondiale, sito nel |                     |
|comune di Erba;                              |                     |
|   c) e' autorizzata una spesa di euro       |                     |
|400.000 per l'anno 2022, per il ripristino e |                     |
|la valorizzazione del patrimonio edilizio di |                     |
|Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per|                     |
|l'anno 2022, destinata all'istituzione,      |                     |
|presso la medesima Villa Candiani di Erba,   |Finanziamento per la |
|del Museo interattivo della scenografia,     |valorizzazione del   |
|costituito da un percorso multisensoriale e  |patrimonio edilizio  |
|scenografico del percorso opere, disegni e   |di Villa Candiani di |
|modelli dello scenografo Ezio Frigerio;      |Erba                 |
|   d) e' autorizzata una spesa di 500.000    |                     |
|euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo |                     |
|della guardia di finanza, per far fronte agli|                     |
|oneri logistici correlati al cambio di sede  |                     |
|dei propri Comandi in relazione alle         |                     |
|disposizioni di cui al presente comma.       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|1008. Con decreto del Ministro della cultura,|                     |
|di concerto con il Ministro dell'economia e  |                     |
|delle finanze e con il Ministro del turismo, |                     |
|sono definiti i criteri, le modalita' e i    |                     |
|termini per l'erogazione dei contributi di   |                     |
|cui al comma 1007.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1009. Alla progettazione del nuovo centro    |Centro merci di      |
|merci di Alessandria Smistamento, di cui     |Alessandria          |
|all'articolo 1, comma 1026, della legge 30   |                     |
|dicembre 2018, n. 145, provvede il           |                     |
|Commissario straordinario di cui all'articolo|                     |
|4, comma 12-octies del decreto-legge 18      |                     |
|aprile 2019, n. 32, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.|                     |
|55, che subentra nelle funzioni gia' svolte  |                     |
|dal Commissario straordinario per la         |                     |
|ricostruzione di cui all'articolo 1 del      |                     |
|decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 16|                     |
|novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo|                     |
|6 del medesimo decreto-legge n. 109 del      |                     |
|2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della    |                     |
|citata legge n. 145 del 2018.                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|1010. Entro sessanta giorni dalla data di    |                     |
|entrata in vigore della presente legge, il   |                     |
|Commissario straordinario per la             |                     |
|ricostruzione di cui all'articolo 1 del      |                     |
|decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 16|                     |
|novembre 2018, n. 130, trasferisce al        |                     |
|Commissario straordinario di cui all'articolo|                     |
|4, comma 12-octies, del decreto-legge 18     |                     |
|aprile 2019, n. 32, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.|                     |
|55, la documentazione, gli studi e i progetti|                     |
|elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma    |                     |
|1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  |                     |
|corredati di una relazione sull'attivita'    |                     |
|svolta, nonche' provvede a trasferire allo   |                     |
|stesso le risorse previste dal medesimo comma|                     |
|1026 ed ancora disponibili sulla contabilita'|                     |
|speciale alla data di entrata in vigore della|                     |
|presente legge.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|1011. Al fine di garantire il ripristino     |Finanziamento in     |
|della funzionalita' dell'impianto di         |favore dell'impianto |
|trasporto a fune di cui all'articolo         |funiviario di Savona |
|94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n.  |                     |
|18, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'        |                     |
|autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di|                     |
|euro per l'anno 2022.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Finanziamento in     |
|1012. Alle associazioni combattentistiche    |favore delle         |
|vigilate dal Ministero dell'interno, di cui  |associazioni         |
|al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28   |combattentistiche    |
|dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un    |vigilate dal         |
|contributo di 200.000 euro per ciascuno degli|Ministero            |
|anni 2022 e 2023.                            |dell'interno         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Proroga del limite   |
|1013. All'articolo 1, comma 303, della legge |temporale per        |
|30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il |l'assunzione a tempo |
|triennio 2019-2021» sono sostituite dalle    |indeterminato presso |
|seguenti: «per il quadriennio 2019-2022».    |il MISE              |
+---------------------------------------------+---------------------+