art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
              Si omettono gli «Allegati e Tabelle»,  gia'  pubblicati
          nel supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale -
          Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021. 
 
                                    N O T E 
 
          Note all'art. 1: 
          Note al comma 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
          triennale e si compone di due sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,  comma  1,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera  c),  dell'aggiornamento
          delle previsioni per le  spese  per  oneri  inderogabili  e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai  sensi  dell'articolo  23,  ed  evidenzia,  per
          ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2  del
          presente articolo, gli effetti finanziari  derivanti  dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
              b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              c) spese di  adeguamento  al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno  di
          legge di bilancio e' riportato, con riferimento a  ciascuno
          stato di previsione della spesa e a ciascun  programma,  un
          prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la  ripartizione
          della spesa tra oneri inderogabili, fattori  legislativi  e
          adeguamento   al   fabbisogno,   distintamente   per    gli
          stanziamenti di parte corrente  e  in  conto  capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
              6. - 7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
              a) la nota integrativa al bilancio di  previsione.  Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
          La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
          programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
          Per ciascuna azione sono indicate  le  risorse  finanziarie
          per il triennio di riferimento con riguardo alle  categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna azione, e i relativi  indicatori  di
          risultato  in  termini  di  livello  dei   servizi   e   di
          interventi,  in  coerenza   con   il   programma   generale
          dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
              b); 
              c) per ogni programma l'elenco delle unita'  elementari
          di   bilancio,   ai   fini   della   gestione    e    della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter; 
              d) per ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
              e); 
              f) il budget dei costi della relativa  amministrazione.
          Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
          del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
          costo. Il budget espone le previsioni formulate dai  centri
          di costo dell'amministrazione ed include  il  prospetto  di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  b),   l'importo
          massimo di emissione di titoli dello  Stato,  in  Italia  e
          all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
              a)  la   quantificazione   degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
              b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
          sulla base della legislazione vigente, delle previsioni  di
          entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; 
              c) elementi  di  informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  sul  saldo  netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato,  sul  saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento  netto
          del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
              a) elementi di  dettaglio  sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
              b) i contenuti della manovra, i  relativi  effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
              c)   le   previsioni   del   conto   economico    delle
          amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto    previsto
          all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di  cassa
          delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme. 
              16. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa  alle  spese  a  carattere  strumentale   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
          Note al comma 2: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  (testo  unico  delle  imposte  sui  redditi)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.  L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,  le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
              a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
              b) oltre 15.000 euro e  fino  a  28.000  euro,  25  per
          cento; 
              c) oltre 28.000 euro e  fino  a  50.000  euro,  35  per
          cento; 
              d) oltre 50.000 euro, 43 per cento 
              2.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
              2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
          di importo complessivo non superiore a 500 euro,  l'imposta
          non e' dovuta. 
              3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e  16-bis
          nonche' in altre disposizioni di legge. 
              4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          d'imposta spettanti al contribuente a  norma  dell'articolo
          165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'  superiore  a
          quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
          scelta,   di   computare   l'eccedenza    in    diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o  di
          chiederne  il  rimborso  in  sede  di   dichiarazione   dei
          redditi.». 
              «Art. 13 (Altre detrazioni). - 1.  Se  alla  formazione
          del reddito complessivo concorrono uno o  piu'  redditi  di
          cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
          comma 2, lettera a), e 50, comma 1,  lettere  a),  b),  c),
          c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          15.000 euro. L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettiva-mente  spettante  non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
              b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  13.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e' superiore  a  15.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          22.000 euro; 
              1.1. La detrazione spettante ai sensi del  comma  1  e'
          aumentata di un importo pari  a  65  euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a  35.000
          euro; 
              1-bis. 
              2. 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono  uno  o  piu'  redditi  di   pensione   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con quella  prevista  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a 
              a) 1.955 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.500 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 700 euro, aumentata del prodotto fra  1.255  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  19.500  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 700 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          22.000 euro; 
              3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3  e'
          aumentata di un importo pari  a  50  euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a  29.000
          euro; 
              4. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  dei
          soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono  uno  o
          piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49,  comma  2,
          lettera a), spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  in
          luogo di quella di cui al comma 3  del  presente  articolo,
          rapportata  al  periodo  di  pensione   nell'anno   e   non
          cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              5.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli   derivanti   dagli   assegni   periodici   indicati
          nell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
              a) 1.265 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          5.500 euro; 
              b) 500 euro, aumentata del  prodotto  fra  765  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  22.500  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  5.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
              b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 22.000 euro. 
              5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo  10,  comma
          1, lettera c), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,
          non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3,  4  e
          5, in  misura  pari  a  quelle  di  cui  al  comma  3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
              5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5  e'
          aumentata di un importo pari  a  50  euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 11.000  euro  ma  non  a  17.000
          euro. 
              6. Se il risultato dei rapporti indicati nei  commi  1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
              6-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo  il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di  cui  all'articolo  10,  comma
          3-bis.». 
          Note al comma 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2020, n. 21(Misure urgenti per la  riduzione
          della  pressione  fiscale  sul  lavoro   dipendente)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Trattamento integrativo dei redditi di  lavoro
          dipendente e assimilati). - 1. Nelle more di una  revisione
          degli strumenti di sostegno al reddito,  qualora  l'imposta
          lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sia di importo superiore a quello della  detrazione
          spettante ai sensi dell'articolo 13, comma  1,  del  citato
          testo  unico,  e'  riconosciuta  una  somma  a  titolo   di
          trattamento integrativo, che non concorre  alla  formazione
          del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a
          1.200 euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  se  il  reddito
          complessivo non e' superiore a 15.000 euro. Il  trattamento
          integrativo e' riconosciuto anche se il reddito complessivo
          e' superiore  a  15.000  euro  ma  non  a  28.000  euro,  a
          condizione che  la  somma  delle  detrazioni  di  cui  agli
          articoli 12 e 13, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle  detrazioni  di
          cui all'articolo 15, comma 1, lettere  a)  e  b),  e  comma
          1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente  agli  oneri
          sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-tratti fino
          al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle  detrazioni
          di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis  del
          citato  testo  unico  nonche'  di  quelle   relative   alle
          detrazioni previste da altre  disposizioni  normative,  per
          spese sostenute fino al 31 di-cembre 2021, sia di ammontare
          superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui  ricorrano  le
          condizioni previste dal  secondo  periodo,  il  trattamento
          integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque  non
          superiore a 1.200 euro, determinato  in  misura  pari  alla
          differenza tra la somma delle  detrazioni  ivi  elencate  e
          l'imposta lorda. 
              2. Il trattamento integrativo di  cui  al  comma  1  e'
          rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
          rese dal 1° luglio 2020. 
              3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, riconoscono in via automatica il  trattamento
          integrativo  di  cui  al  comma  1  ripartendolo   fra   le
          retribuzioni erogate a  decorrere  dal  1°  luglio  2020  e
          verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
          Qualora in tale sede il trattamento integrativo di  cui  al
          comma 1 si  riveli  non  spettante,  i  medesimi  sostituti
          d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.  Nel
          caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero
          dello stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a
          partire dalla  retribuzione  che  sconta  gli  effetti  del
          conguaglio. 
              4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato
          per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo  di
          cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione  di
          cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,
          n. 241.». 
          Note al comma 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  50  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              «Art.  50   (Istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche).  -  1.  E'
          istituita l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche.  L'addizionale  regionale  non  e'
          deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
              2. L'addizionale regionale  e'  determinata  applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la residenza, al reddito complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  netto
          degli  oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di   tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al  netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli articoli 14 e  15  del  citato  testo  unico,  risulta
          dovuta. 
              3.  L'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per  cento.
          Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
          precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
          maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per  cento.  Le
          regioni possono deliberare che la  maggiorazione,  se  piu'
          favorevole per il contribuente rispetto a  quella  vigente,
          si applichi  anche  al  periodo  di  imposta  al  quale  si
          riferisce  l'addizionale.  Ai  fini  della  semplificazione
          delle  dichiarazioni  e  delle   funzioni   dei   sostituti
          d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
          altri intermediari, le regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai  fini  della
          pubblicazione sul sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          entro il  31  gennaio  dell'anno  a  cui  l'addizionale  si
          riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
          dell'addizionale regionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  natura  non
          regolamentare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Il mancato  inserimento  nel  suddetto
          sito  informatico  dei  dati  rilevanti   ai   fini   della
          determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
          di sanzioni e di interessi. 
              4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  e  ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 46 e 47 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   l'addizionale
          regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta  di
          cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   all'atto   di
          effettuazione delle operazioni  di  conguaglio  relative  a
          detti redditi. Il relativo  importo  e'  trattenuto  in  un
          numero massimo di undici rate, a  partire  dal  periodo  di
          paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto l'importo e' trattenuto  in  unica  soluzione  nel
          periodo di paga in cui sono svolte le  predette  operazioni
          di conguaglio. L'importo da trattenere  e'  indicato  nella
          certificazione unica di cui all'articolo 7-bis  del  citato
          decreto n. 600 del 1973. 
              5.  L'addizionale  regionale  e'  versata,   in   unica
          soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per  il
          versamento delle ritenute  e  del  saldo  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  alla  regione  in  cui  il
          contribuente ha il  domicilio  fiscale  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. 
              6.   Per    la    dichiarazione,    la    liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
          e tutti gli  aspetti  non  disciplinati  espressamente,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  l'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano  alle
          attivita' di liquidazione e  accertamento  dell'addizionale
          regionale segnalando elementi e notizie utili e  provvedono
          agli eventuali rimborsi richiesti  dagli  interessati  dopo
          aver    acquisiti    gli    elementi    necessari    presso
          l'amministrazione finanziaria. 
              7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
          adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni  dopo  la  lettera  d),   e'
          aggiunta la  seguente:  "d-bis)  all'addizionale  regionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche". 
              8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata nella  misura  dello
          0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.». 
          Note al comma 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione  di  una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma  dell'articolo  48,
          comma 10, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
          1998, n. 191): 
              «Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°  gennaio
          1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il   15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
          con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
          aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'   eventualmente   la    percentuale    dell'acconto
          dell'imposta   sul   reddito    delle    persone    fisiche
          relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
          suddetta   riduzione   delle   aliquote.   L'aliquota    di
          compartecipazione dovra' cumulare la  parte  specificamente
          indicata per i comuni  e  quella  relativa  alle  province,
          quest'ultima finalizzata  esclusivamente  al  finanziamento
          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 
              3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
          pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
          L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico  (15).   La
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale non  puo'  eccedere  complessivamente  0,8
          punti percentuali. La deliberazione  puo'  essere  adottata
          dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 
              3-bis. Con il medesimo regolamento di cui  al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali. 
              4. L'addizionale e' determinata applicando  al  reddito
          complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
          credito di cui  all'articolo  165  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
          dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
          ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio  dell'anno
          cui  si  riferisce  l'addizionale  stessa,  per  le   parti
          spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale  medesima   e'
          effettuato  in  acconto  e  a  saldo  unitamente  al  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
          e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
          ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2  e  3  al
          reddito  imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai
          sensi del primo periodo del presente comma. Ai  fini  della
          determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  sono  assunte
          nella misura vigente nell'anno precedente. 
              5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  e  ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 49 e 50 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          l'acconto  dell'addizionale  dovuta  e'   determinato   dai
          sostituti d'imposta di  cui  agli  articoli  23  e  29  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, e il  relativo  importo
          e' trattenuto in un numero massimo di  nove  rate  mensili,
          effettuate  a  partire  dal  mese  di   marzo.   Il   saldo
          dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto   delle
          operazioni  di  conguaglio  e  il   relativo   importo   e'
          trattenuto in un numero massimo di undici rate,  a  partire
          dal periodo di paga successivo a quello in  cui  le  stesse
          sono effettuate e non oltre quello relativamente  al  quale
          le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In  caso  di
          cessazione del rapporto  di  lavoro  l'addizionale  residua
          dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da
          trattenere  e  quello  trattenuto   sono   indicati   nella
          certificazione unica dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati  di  cui  all'articolo  4,  comma   6-ter,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              6. 
              7. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo, la ripartizione  tra  i
          comuni e le  province  delle  somme  versate  a  titolo  di
          addizionale   e'   effettuata,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno,  a  titolo  di
          acconto sull'intero importo delle somme  versate  entro  lo
          stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla  base
          dei dati statistici  piu'  recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
          anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
          domicilio  fiscale  nei  singoli   comuni.   Entro   l'anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stato   effettuato   il
          versamento,    il    Ministero    dell'interno     provvede
          all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
          dei dati statistici relativi all'anno  precedente,  forniti
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  30
          giugno, ed effettua gli  eventuali  conguagli  anche  sulle
          somme dovute per l'esercizio  in  corso.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere  stabilite
          ulteriori   modalita'   per   eseguire   la   ripartizione.
          L'accertamento  contabile  da  parte  dei  comuni  e  delle
          province   dei   proventi    derivanti    dall'applicazione
          dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
          Ministero dell'interno delle somme spettanti. 
              8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale,  le
          province  ed  i   comuni   forniscono   all'amministrazione
          finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed  i
          comuni  provvedono,  altresi',  agli   eventuali   rimborsi
          richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto  non
          disciplinato  dal  presente  decreto,   si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche. 
              9. Al termine delle  attivita'  di  liquidazione  e  di
          accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con  il
          decreto di cui al comma 6. 
              10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
          adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione delle dichiarazioni, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte  sui
          redditi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  relative
          addizionali"; 
              b) la  lettera  d-bis),  introdotta  dall'articolo  50,
          comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
          concernente   l'istituzione   dell'addizionale    regionale
          all'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche,   e'
          soppressa. 
              11. I decreti di cui  ai  commi  6  e  7  sono  emanati
          sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali  di
          cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.». 
          Note al comma 8: 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Il riferimento normativo all'articolo 3  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 6. 
          Note al comma 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          21 ottobre 2021, n.  146,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2021 n.  215,  (Misure  urgenti  in
          materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per
          esigenze  indifferibili)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   6   (Semplificazione   della   disciplina   del
          cosiddetto "patent box").  -  1.  I  soggetti  titolari  di
          reddito d'impresa possono optare per  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui  al  presente  articolo.  L'opzione  ha
          durata per cinque periodi d'imposta ed  e'  irrevocabile  e
          rinnovabile. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al  comma  1  a
          condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i
          quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 
              3. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  i  costi  di
          ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma
          1 in relazione a software protetto da  copyright,  brevetti
          industriali, disegni e  modelli,  che  siano  dagli  stessi
          soggetti utilizzati direttamente  o  in-direttamente  nello
          svolgimento  della  pro-pria  attivita'   d'impresa,   sono
          maggiorati  del  110  per  cento.  Con  provvedimento   del
          di-rettore dell'Agenzia delle  entrate  sono  de-finite  le
          modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  si  applicano  a
          condizione che i soggetti che esercitano l'opzione  di  cui
          al comma 1 svolgano le attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo  dei
          beni di cui al comma 3. 
              5. L'esercizio dell'opzione di cui al  comma  1  rileva
          anche  ai  fini  della  determinazione  del  valore   della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. 
              6. I soggetti di cui ai  commi  1  e  2  che  intendano
          beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai  fini
          fiscali di cui al presente  articolo  possono  indicare  le
          informazioni necessarie alla determinazione della  predetta
          maggiorazione mediante  idonea  documentazione  predisposta
          secondo quanto previsto da un provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di  rettifica  della
          maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai commi 1  e
          2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza  del
          credito, la sanzione di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  non  si
          applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche
          o altra attivita'  istruttoria,  il  contribuente  consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate idonea a consentire  il  riscontro  della  corretta
          maggiorazione.   Il    contribuente    che    detiene    la
          documentazione prevista  dal  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia   delle   entrate   ne    da'    comunicazione
          all'Amministrazione   finanziaria    nella    dichiarazione
          relativa al periodo  di  imposta  per  il  quale  beneficia
          dell'agevolazione.   In   assenza    della    comunicazione
          attestante il possesso della documentazione idonea, in caso
          di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  adottate  le  disposizioni   attuative   del
          presente articolo. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle opzioni esercitate con riguardo  al  periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e ai successivi periodi d'imposta. 
              9. (abrogato) 
              10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  ai
          successivi periodi d'imposta, non sono piu' esercitabili le
          opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a  45,  della
          legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e  dall'articolo  4  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  I
          soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
          esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37  a
          45, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  afferenti  ai
          periodi d'imposta antecedenti a quello in corso  alla  data
          di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto   possono
          scegliere, in alternativa al regime opzionato,  di  aderire
          al regime agevolativo di cui al presente  articolo,  previa
          comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.
          Sono esclusi dalla previsione di  cui  al  secondo  periodo
          coloro che  abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla
          procedura  di  cui  all'articolo  31-ter  del  decreto  del
          Presi-dente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,
          ovvero   presentato   istanza   di   rinnovo,   e   abbiano
          sottoscritto un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
          entrate  a  conclusione  di  dette  procedure,  nonche'   i
          soggetti che abbiano aderito al regime di cui  all'articolo
          4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
              10-bis. Qualora in uno  o  piu'  periodi  d'imposta  le
          spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista  della
          creazione  di  una  o  piu'  immobilizzazioni   immateriali
          rientranti tra quelle di cui al comma  3,  il  contribuente
          puo' usufruire della maggiorazione del  110  per  cento  di
          dette spese  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  cui
          l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un   ti-tolo   di
          privativa industriale. La maggiorazione del 110  per  cento
          non  puo'  essere  applicata  alle  spese  sostenute  prima
          dell'ottavo periodo  d'imposta  antecedente  a  quello  nel
          quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un  titolo  di
          privativa industriale.». 
          Note al comma 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   652   e   676,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
          modificato dalla presente legge: 
              «652. Le disposizioni di cui ai  commi  da  634  a  650
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.». 
              «676. Le disposizioni di cui ai  commi  da  661  a  674
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.». 
          Note al comma 13: 
              - Si riporta la  tabella  A,  parte  III,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto) come modificata dalla presente legge: 
              «Tabella A - Parte III  [Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
              Parte III 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
              1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati  ad
          essere   utilizzati   nella   preparazione   di    prodotti
          alimentari; 
              2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina, ovina e  caprina  (v.  d.
          01.02, 01.03; 01.04); 
              3) carni  e  parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              4) frattaglie commestibili degli animali  della  specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile  morti
          commestibili, freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati
          (v. d. 01.05 - ex 02.02); 
              6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03); 
              7)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06  e  ex
          03.01); 
              8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate  o
          surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici  e
          fagiani (v. d. ex 02.04); 
              9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v. d. ex 02.05); 
              10) lardo, compreso il grasso di  maiale  non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 
              10-bis) pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei  e  molluschi  compresi  i
          testacei (anche separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03); 
              11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
          di latte, latticello (o latte  battuto)  e  altri  tipi  di
          latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); 
              12) latte conservato, concentrato o zuccherato  (v.  d.
          ex 04.02); 
              13) crema di latte fresca,  conservata,  concentrata  o
          non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02 
              14) uova di volatili in guscio,  fresche  o  conservate
          (v. d. ex 04.05); 
              15) uova di volatili e  giallo  di  uova,  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v. d. 04.05); 
              16) miele naturale (v. d. 04.06); 
              17) budella, vesciche e stomachi di animali,  interi  o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04); 
              18) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08); 
              19) prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15); 
              20) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04); 
              20-bis)  tartufi  congelati,  essiccati  o   preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 
              21)   ortaggi   e   piante   mangerecce   macinati    o
          polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
          manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
          ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
          di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
          palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06); 
              22) uva da vino (v. d. ex 08.04); 
              23) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v. d. ex 08.13); 
              24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 
              25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 
              26) orzo destinato alla semina; avena, grano  saraceno,
          miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
          ad usi diversi da quello  zootecnico  (v.d.  ex  10.03,  ex
          10.04 e ex 10.07); 
              27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
          ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01); 
              28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
          minori; cereali mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di
          cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 
              29) riso,  avena,  altri  cereali  minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello  zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 
              30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
          v. d. 07.05 o della frutta comprese nel  capitolo  8  della
          Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di  radici  e
          tuberi compresi nella  v.  d.  07.06;  farina,  semolino  e
          fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05); 
              31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07); 
              32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08); 
              33) glutine e farina di glutine, anche  torrefatti  (v.
          d. 11.09 - ex 23.03); 
              34) semi di lino e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v. d. ex 12.01); 
              35) farine di semi e di frutti oleosi,  non  disoleate,
          esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02); 
              36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 
              37)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   in
          fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04); 
              38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 
              38-bis) 
              39) 
              40) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v. d. ex 12.08); 
              41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche  trinciate
          (v. d. 12.09); 
              42) barbabietole da foraggio,  navoni-rutabaga,  radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v. d. 12.10 
              43) succhi ed estratti vegetali di luppolo;  manna  (v.
          d. ex 13.03); 
              44) 
              45) alghe (v. d. ex 14.05); 
              46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o  fusi,
          grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso  (v.  d.
          ex 15.01); 
              47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
          o fusi, compresi  i  sevi  detti  "primo  sugo",  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02); 
              48) stearina solare, oleostearina, olio  di  strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
          d. ex 15.03); 
              49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
          raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
          d. ex 15.04); 
              50)  altri  grassi  ed  oli  animali   destinati   alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d.  ex  15.06  -  ex
          15.07); 
              51) oli e grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 
              52) imitazioni dello strutto e altri grassi  alimentari
          preparati (v. d. ex 15.13); 
              53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 
              54) 
              55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
          di sangue (v. d. ex 16.01); 
              56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 
              57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce  (V.
          d. 16.03); 
              58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05); 
              59) zuccheri di barbabietola  e  di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01); 
              60) altri zuccheri allo stato  solido,  esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          17.02); 
              61)  melassi  destinati  all'alimentazione   umana   od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.  d.  ex
          17.03); 
              62) prodotti a base di zucchero  non  contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune  (v.  d.
          17.04); (936) 
              63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 
              64)  cioccolato  ed   altre   preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. ex 18.06); 
              65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
          dei fanciulli, per usi dietetici o di  cucina,  a  base  di
          farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto,  anche
          addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
          peso (v. d. 19.02); 
              66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
          19.04); 
              67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
          o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes"  e  simili  (v.d.
          19.05); 
              68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
          della biscotteria, anche addizionati di cacao in  qualsiasi
          proporzione (v. d. 19.08); 
              69) ortaggi, piante mangerecce e  frutta,  preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 
              70) ortaggi e piante mangerecce preparati o  conservati
          senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 
              71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri  (v.  d.
          20.03); 
              72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
          cotte negli zuccheri  o  candite  (sgocciolate,  diacciate,
          cristallizzate) (v. d. 20.04); 
              73) puree e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v. d. 20.05); 
              74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
          aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 
              75) 
              76) cicoria torrefatta e  altri  succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
          di te', di mate e di  camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 
              77) farina di senape e senape preparate (v. d.  21.03);
          78) salse; condimenti  composti;  preparazioni  per  zuppe,
          minestre,  brodi;  zuppe,   minestre,   brodi,   preparati;
          preparazioni  alimentari   composte   omogeneizzate   (v.d.
          21.04-21.05); 
              79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
          preparati (v. d. 21.06); 
              80) preparazioni alimentari non nominate  ne'  comprese
          altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di  qualsiasi
          natura; 
              81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01); 
              82) birra (v. d. 22.03); 
              83) 
              84) 
              85) aceto di vino; aceti commestibili  non  di  vino  e
          loro succedanei (v. d. 22.10); 
              86) farine e polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 
              87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
          esaurite  ed  altri  cascami  della   fabbricazione   dello
          zucchero; avanzi della fabbricazione della  birra  e  della
          distillazione  degli  alcoli;  avanzi  della  fabbricazione
          degli amidi ed altri avanzi e  residui  simili  (v.  d.  ex
          23.03); 
              88)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v. d. 23.04); 
              89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05); 
              90) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v. d. 23.06); 
              91) foraggi melassati o zuccherati; altre  preparazioni
          del genere di quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli
          animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
          per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); 
              92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di  tabacco
          (v. d. 24.01); 
              93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana   od
          animale (v. d. ex 29.24); 
              94) 
              95) 
              96) 
              97) 
              98) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01) 
              99) 
              100) 
              101) 
              102) 
              103)  energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
              104) oli minerali greggi, oli combustibili ed  estratti
          aromatici   impiegati   per   generare,   direttamente    o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
          nei quali il distillato a 225°C sia  inferiore  al  95  per
          cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90  per  cento  in
          volume, destinati alla trasformazione in gas  da  immettere
          nelle reti cittadine di distribuzione; 
              105) 
              106) prodotti petroliferi per uso  agricolo  e  per  la
          pesca in acque interne; 
              107) 
              108) 
              109) 
              110) prodotti fitosanitari; 
              111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
              112) principi attivi per la preparazione ed integratori
          per mangimi; 
              113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
          ed additivi per la nutrizione degli animali; 
              114) medicinali pronti per l'uso umano  o  veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
              114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati  alla
          protezione dell'igiene femminile, non compresi  nel  numero
          1-quinquies) della tabella A, parte II-bis 
              115) 
              116 
              117) 
              118 
              119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
          di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,
          rese da intermediari; 
              120)  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
          maggio 1983, n. 217,  e  successive  modificazioni  nonche'
          prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a  persone
          ricoverate in istituti sanitari; 
              121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
          anche  mediante  distributori  automatici;  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi  ad
          oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 
              122)   prestazioni   di   servizi   e   forniture    di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
              123) spettacoli teatrali di  qualsiasi  tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti; 
              123-bis) 
              123-ter 
              123-quater) 
              124) 
              125) prestazioni di servizi mediante macchine  agricole
          o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 
              126) 
              127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di
          cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
              127-bis)  somministrazione  di  gas  metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione; 
              127-ter) 
              127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti  di
          teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
          normativa in materia di risparmio energetico; 
              127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
          modificazioni; 
              127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
          forniti per la costruzione delle opere e degli impianti  di
          cui al n. 127-quinquies); 
              127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
          e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 
              127-octies) 
              127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
              127-decies) francobolli da collezione e  collezioni  di
          francobolli; 
              127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
          criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
          2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218
          del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'  o  in
          godimento a soci da cooperative edilizie e  loro  consorzi,
          ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga   l'originaria
          destinazione,   qualora   non   ricorrano   le   condizioni
          richiamate nel n. 21) della parte  seconda  della  presente
          tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
          predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
          2  luglio  1949,  n.  408  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,  purche'  permanga
          l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 
              127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
          la   realizzazione   di    interventi    di    manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica; 
              127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie   prime   e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma, dello stesso articolo; 
              127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione di  case  di
          abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla  realizzazione
          degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
          5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui  alle  lettere
          a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 
              127-quinquiesdecies)   fabbricati   o    porzioni    di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
              127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,  stoccaggio,
          e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6,  comma  1,
          lettere d), l) e m), del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
          2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo  7,  comma  3,
          lettera g), del medesimo decreto,  nonche'  prestazioni  di
          gestione di impianti di fognatura e depurazione; 
              127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,  da
          collezione, importati; oggetti d'arte di cui  alla  lettera
          a) della tabella  allegata  al  decreto-legge  23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai  loro  eredi  o
          legatari; 
              127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati   abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
          Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008; 
              127-undevicies).». 
          Note al comma 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le  societa'  del  Gruppo
          Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di  cui
          alla lettera b) del comma 11, che svolge  funzioni  diverse
          dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio  dal
          registro delle imprese ed estinte, senza che  sia  esperita
          alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e' fatto divieto alle  societa'
          di cui  al  presente  comma  di  effettuare  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          di contratto di lavoro subordinato. 
              2. Dalla data di cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle
          funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale,  di   cui
          all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n.  248,  e'  attribuito  all'Agenzia  delle
          entrate di cui all'articolo 62 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale  di
          cui al comma 3. 
              3.  Al  fine  di  garantire   la   continuita'   e   la
          funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
          a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico  economico,
          denominato  «Agenzia   delle   entrate-Riscossione»,   ente
          strumentale  dell'Agenzia  delle  entrate  sottoposto  all'
          indirizzo operativo e al  controllo  della  stessa  Agenzia
          delle entrate, che ne monitora  costantemente  l'attivita',
          secondo  principi  di  trasparenza  e  pubblicita'.  L'ente
          subentra,  a  titolo  universale,  nei  rapporti  giuridici
          attivi e passivi, anche  processuali,  delle  societa'  del
          Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
          agente  della  riscossione  con  i  poteri  e  secondo   le
          disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al  titolo  II,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere  le  attivita'  di
          riscossione delle entrate tributarie o  patrimoniali  delle
          amministrazioni  locali,  come  individuate   dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
          esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
          da esse partecipate.  L'ente  ha  autonomia  organizzativa,
          patrimoniale,  contabile  e  di   gestione.   Sono   organi
          dell'ente il  direttore,  il  comitato  di  gestione  e  il
          collegio dei revisori  dei  conti,  il  cui  presidente  e'
          scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. Il direttore dell'ente e' il direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Il comitato  di  gestione  e'  composto  dal
          direttore, che lo presiede, e da  due  componenti  nominati
          dall'Agenzia delle  entrate  tra  i  propri  dirigenti.  Ai
          componenti  del  comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          compenso, indennita' o rimborso spese. 
              5. Lo  statuto,  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di  cui
          al comma 5-bis, disciplina  le  funzioni  e  le  competenze
          degli organi, indica  le  entrate  dell'ente  necessarie  a
          garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
          criteri concernenti la determinazione  e  le  modalita'  di
          erogazione delle risorse stanziate in favore dello  stesso,
          nonche'  i  criteri  per   la   definizione   degli   altri
          corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici  o
          privati, incluse le  amministrazioni  statali.  Lo  statuto
          disciplina i casi e le  procedure,  anche  telematiche,  di
          consultazione pubblica sugli atti  di  rilevanza  generale,
          altresi'  promuovendo  la   partecipazione   dei   soggetti
          interessati. Il  comitato  di  gestione,  su  proposta  del
          direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
          carattere generale che disciplinano l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
          i piani aziendali e le  spese  che  impegnano  il  bilancio
          dell'ente per importi superiori  al  limite  fissato  dallo
          statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
          triennale  per  la  razionalizzazione  delle  attivita'  di
          riscossione e gli interventi di incremento  dell'efficienza
          organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
          spese di gestione  e  di  personale.  Nel  rapporto  con  i
          contribuenti l'ente si conforma ai principi  dello  statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla legge  27  luglio
          2000, n. 212, con particolare riferimento  ai  principi  di
          trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
          e della buona  fede,  nonche'  agli  obiettivi  individuati
          dall'articolo 6 della  legge  11  marzo  2014,  n.  23,  in
          materia  di  cooperazione   rafforzata,   riduzione   degli
          adempimenti,  assistenza  e  tutoraggio  del  contribuente.
          L'ente opera nel  rispetto  dei  principi  di  legalita'  e
          imparzialita',  con  criteri  di   efficienza   gestionale,
          economicita' dell'attivita' ed efficacia  dell'azione,  nel
          perseguimento degli obiettivi stabiliti  nella  convenzione
          di cui al comma 13  e  garantendo  la  massima  trasparenza
          degli  obiettivi  stessi,  dell'attivita'  svolta   e   dei
          risultati conseguiti. 
              5-bis.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative  allo  statuto   sono   trasmesse   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per  l'approvazione,  secondo
          le forme e  le  modalita'  previste  dall'articolo  60  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5-ter.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative alle modifiche dei regolamenti  e  degli  atti  di
          carattere   generale   che   regolano   il    funzionamento
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai  bilanci
          e ai piani pluriennali di investimento sono  trasmesse  per
          l'approvazione all'Agenzia  delle  entrate.  L'approvazione
          puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
          Le   deliberazioni   si   intendono   approvate   se    nei
          quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse  non  e'
          emanato  alcun  provvedimento  ovvero  non   sono   chiesti
          chiarimenti o documentazione integrativa;  in  tale  ultima
          ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino  a
          quando  non  pervengono   gli   elementi   richiesti;   per
          l'approvazione dei  bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di
          investi  mento  si  applicano  i   termini   previsti   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presi-dente   della
          Repubblica 9  novembre  1998,  n.  439.  Fermi  restando  i
          controlli  sui  risultati,  gli  altri  atti  di   gestione
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono  sottoposti
          all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate. 
              5-quater.  Al   fine   di   incrementare   l'efficacia,
          l'efficienza e l'economicita' nello  svolgimento  sinergico
          delle rispettive funzioni  istituzionali,  l'Agenzia  delle
          entrate  e  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione   possono
          stipulare,  senza  nuovi   e   maggiori   oneri,   apposite
          convenzioni o protocolli  di  intesa  che  prevedono  anche
          forme di assegna-zione temporanea, comunque denominate,  di
          personale da un'agenzia all'altra. 
              6.  Salvo  quanto  previsto   dal   presente   decreto,
          l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e'  sottoposta  alle
          disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
          alle persone giuridiche private. Ai fini dello  svolgimento
          della  propria  attivita'  e'  autorizzata  ad   utilizzare
          anticipazioni di cassa. 
              6-bis.  I  risparmi  di  spesa  conseguiti  a   seguito
          dell'applicazione delle norme che  prevedono  riduzioni  di
          spesa per le amministrazioni inserite nel  conto  economico
          consolidato della  pubblica  amministrazione  sono  versati
          dall'ente  di  cui  al  comma  3   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
          risultato d'esercizio dell'ente stesso. 
              7. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.  Per  l'anno
          2017,  sono  validi  i  costi  determinati,   approvati   e
          pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai  sensi  del   citato
          articolo 9. 
              8. L'ente e' autorizzato ad  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti all'albo previsto  dall'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8-bis. Gli enti vigilati  dal  Ministero  della  salute
          sono    autorizzati    ad    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611. 
              9.  Tenuto  conto  della  specificita'  delle  funzioni
          proprie  della  riscossione  fiscale  e  delle   competenze
          tecniche necessarie al loro  svolgimento,  per  assicurarle
          senza soluzione di continuita', a decorrere dalla  data  di
          cui al comma 1  il  personale  delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e
          determinato, fino a scadenza,  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione  di
          continuita' e con la  garanzia  della  conservazione  della
          posizione giuridica,  economica  e  previdenziale  maturata
          alla  data  del  trasferimento,  e'   trasferito   all'ente
          pubblico economico di cui al comma  3,  ferma  restando  la
          ricognizione delle competenze possedute,  ai  fini  di  una
          collocazione  organizzativa  coerente  e  funzionale   alle
          esigenze dello stesso ente. A  tale  personale  si  applica
          l'articolo 2112 del codice civile. 
              9-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  sono  individuate   le   modalita'   di
          utilizzazione,  a  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  delle
          risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2  aprile
          1958,  n.  377,  per  l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale  del   personale   proveniente   dal   gruppo
          Equitalia   con    quella    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  sulla  base  dei  principi  e   dei   criteri
          direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              10. 
              11. Entro la data di cui al comma 1: 
              a)  l'Agenzia  delle  entrate   acquista,   al   valore
          nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge  n.  203
          del  2005,  e   successive   modificazioni,   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale; 
              b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
          Equitalia  S.p.A.,  sono  cedute  a  titolo   gratuito   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La   predetta
          societa' Equitalia Giustizia Spa  continua  a  svolgere  le
          funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in  particolare,
          quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  e   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
          di natura informatica  in  favore  di  Equitalia  Giustizia
          S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
              c) gli organi societari delle societa' di cui al  comma
          1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati  delle
          relazioni di legge, che sono trasmessi  per  l'approvazione
          al Ministero dell'economia e delle finanze.  Ai  componenti
          degli organi  delle  societa'  soppresse  sono  corrisposti
          compensi, indennita' ed altri  emolumenti  solo  fino  alla
          data  di  soppressione.  Per  gli  adempimenti   successivi
          relativi al presente comma, ai predetti  componenti  spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 
              11-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data   dello
          scioglimento delle societa' di cui al comma 1,  gli  organi
          dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci  finali
          delle stesse societa', corredati delle relazioni di  legge.
          Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
          dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
          dell'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.  Ai
          componenti  degli  organi  delle  predette  societa'   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   e   altri   emolumenti
          esclusivamente fino alla data dello scioglimento.(5) 
              11-ter. Le societa'  di  cui  al  comma  1  redigono  i
          bilanci relativi all'esercizio 2016 e  quelli  indicati  al
          comma 11-bis secondo le previsioni del decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136. 
              12. Le operazioni di cui al comma  11  sono  esenti  da
          imposizione fiscale. 
              13. La convenzione di cui all'articolo 59  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  stipulata  tra  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  individua,  per  l'attivita'
          svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
              a) i servizi dovuti; 
              b) le risorse necessarie a far  fronte  agli  oneri  di
          funzionamento del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento  in
          favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per: 
              1) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  attivita'
          svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione
          aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di
          carattere generale; 
              2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
          miglioramenti programmati; 
              c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati
          dagli enti impositori,  con  particolare  riferimento  alla
          definizione  delle   priorita',   mediante   un   approccio
          orientato al risultato piuttosto che al processo; 
              d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
          di   economicita'   della   gestione,   soddisfazione   dei
          contribuenti per i  servizi  prestati,  e  ammontare  delle
          entrate  erariali  riscosse,  anche  mediante   azioni   di
          prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; 
              e) gli  indicatori  e  le  modalita'  di  verifica  del
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); 
              f) le modalita'  di  indirizzo  operativo  e  controllo
          sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
          anche  in  relazione  alla  garanzia   della   trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti; 
              g) la gestione della  funzione  della  riscossione  con
          modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
          necessita'   di   specializzazioni   tecnico-professionali,
          mediante  raggruppamenti  per  tipologia  di  contribuenti,
          ovvero   sulla   base   di    altri    criteri    oggettivi
          preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
          risultato economico della medesima riscossione; 
              h)  la  tipologia  di  comunicazioni   e   informazioni
          preventive  volte  ad  evitare  aggravi  moratori   per   i
          contribuenti,   ed   a   migliorarne   il   rapporto    con
          l'amministrazione fiscale, in  attuazione  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, anche mediante  l'istituzione  di  uno
          sportello unico telematico per l'assistenza e  l'erogazione
          di servizi, secondo criteri di trasparenza  che  consentano
          al contribuente anche di individuare con certezza il debito
          originario. 
              13-bis. (abrogato) 
              14.  Costituisce  risultato  particolarmente   negativo
          della gestione, ai sensi dell'articolo  69,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  n.   300   del   1999,   il   mancato
          raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
          obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al  comma  13,
          non attribuibile  a  fattori  eccezionali  o  comunque  non
          tempestivamente segnalati all'Agenzia delle  entrate  e,  a
          cura di quest'ultima al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   per   consentire   l'adozione   dei    necessari
          correttivi. 
              14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
          redige una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti,
          evidenziando i dati relativi ai carichi di  ruolo  ad  esso
          affidati, l'ammontare delle  somme  riscosse  e  i  crediti
          ancora  da  riscuotere,  le  quote  di   credito   divenute
          inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
          ai  risultati  conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa
          all'Agenzia  delle  entrate  per  la  predisposizione   del
          rapporto  di  cui  all'articolo  10-bis.1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              15. Fino alla data di cui al comma  1,  l'attivita'  di
          riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In  sede
          di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
          delegato  di  Equitalia  S.p.A.  e'  nominato   commissario
          straordinario    per    gli    adempimenti     propedeutici
          all'istituzione  dell'ente  di  cui   al   comma   3,   per
          l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al  comma  5  e
          per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
              16. I riferimenti contenuti in norme  vigenti  agli  ex
          concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  e
          agli agenti della riscossione di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  si
          intendono riferiti, in quanto compatibili,  all'agenzia  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              16-bis. Al fine di garantire le  competenze  necessarie
          ai concessionari della gestione dei servizi della  pubblica
          amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
          22   dicembre   1957,   n.   1293,    dopo    le    parole:
          "dall'assegnazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dal
          rinnovo" e dopo  le  parole:  "corsi  di  formazione"  sono
          inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".». 
          Note al comma 18: 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo  n.
          112 del 1999 e' riportato nelle note al comma 15. 
          Note al comma 20: 
              - Si riporta il testo dei commi 326 e 327 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «326. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  17
          del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  e  tenuto
          conto  dell'esigenza  di  garantire,   biennio   2020-2021,
          l'equilibrio   gestionale   del   servizio   nazionale   di
          riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  qualita'   di
          titolare,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  della
          funzione  della  riscossione,  svolta  dall'ente   pubblico
          economico Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  eroga  allo
          stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento
          dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale,  una
          quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro,
          di cui 300 milioni per  l'anno  2020,  e  250  milioni  per
          l'anno 2021, a valere sui fondi  accantonati  nel  bilancio
          2019 a  favore  del  predetto  ente,  incrementati  di  200
          milioni  di  euro   derivanti   dall'avanzo   di   gestione
          dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1,  comma  358,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  sulle  risorse
          assegnate per  gli  esercizi  2020  e  2021  alla  medesima
          Agenzia delle entrate. Tale  erogazione  e'  effettuata  in
          acconto, per la quota maturata  al  30  giugno  di  ciascun
          esercizio,  entro   il   secondo   mese   successivo   alla
          deliberazione del bilancio  semestrale  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione  e  a  saldo  entro  il  secondo   mese
          successivo  all'approvazione  del  bilancio  annuale  della
          stessa Agenzia. 
              327. Qualora  la  quota  da  erogare  per  l'anno  2020
          all'ente Agenzia  delle  entrate-Riscossione  a  titolo  di
          contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni  di
          euro, si determina, per un ammontare pari alla  differenza,
          l'incremento della quota di 250 milioni di euro,  erogabile
          allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita'  al  comma
          326.». 
          Note al comma 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 62 (Agenzia  delle  entrate).  -  1.  All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le entrate tributarie erariali che non sono assegnate  alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento autonomo, enti od organi,  con  il  compito  di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali sia attraverso l'assistenza  ai  contribuenti,  sia
          attraverso  i   controlli   diretti   a   contrastare   gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate
          svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64. 
              2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere  i
          servizi relativi alla amministrazione, alla  riscossione  e
          al contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di tutte  le  imposte,  diritti  o
          entrate  erariali  o  locali,  entrate  anche   di   natura
          extratributaria, gia' di competenza del dipartimento  delle
          entrate del ministero delle finanze  o  affidati  alla  sua
          gestione in base  alla  legge  o  ad  apposite  convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
          Le funzioni e i compiti  in  materia  di  riscossione  sono
          disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre 2016, n. 225. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.». 
          Note al comma 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale)   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni garantendo agli stessi,  anche  progressivamente,  i
          servizi necessari all'utilizzo del medesimo  e  fornisce  i
          dati ai fini della tenuta delle liste di  cui  all'articolo
          1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  secondo  le  modalita'
          definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. 
              2-ter. Con uno o piu' decreti di  cui  al  comma  6-bis
          sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR  delle
          liste elettorali e dei dati relativi  all'iscrizione  nelle
          liste di sezione di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine  dello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,   anche
          ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
          e imprese, direttamente o tramite soggetti  affidatari  dei
          servizi,  il  Comune  puo'  utilizzare  i  dati  anagrafici
          eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
          con ANPR al  fine  esclusivo  di  erogare  o  usufruire  di
          servizi o funzionalita'  non  fornite  da  ANPR.  I  Comuni
          accedono alle informazioni anagrafiche contenute  in  ANPR,
          nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione
          dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai  sensi
          del comma 6, lettera  a),  per  l'espletamento,  anche  con
          modalita'   automatiche,   delle    verifiche    necessarie
          all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento  delle
          proprie   funzioni.   L'ANPR   consente   ai   comuni    la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica.  La  certificazione  dei  dati  anagrafici   in
          modalita'   telematica   e'   assicurata   dal    Ministero
          dell'Interno  tramite  l'ANPR   mediante   l'emissione   di
          documenti   digitali   muniti   di   sigillo    elettronico
          qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni  2021  e
          2022. I comuni  inoltre  possono  consentire,  mediante  la
          piattaforma  di  cui  all'articolo  50-ter   ovvero   anche
          mediante  apposite  convenzioni,  la  fruizione  dei   dati
          anagrafici da parte dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
          assicura ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e b), l'accesso  ai  dati  contenuti  nell'ANPR.
          L'ANPR  attribuisce   a   ciascun   cittadino   un   codice
          identificativo univoco per garantire  la  circolarita'  dei
          dati anagrafici e l'interoperabilita' con le  altre  banche
          dati delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di
          servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
          e b). 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini (517), i  soggetti  di
          cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a  tal  fine  necessari  e  garantiscono  un
          costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
          le anagrafiche contenute in ANPR. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010. 
              6-bis.  Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'interno, adottati di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentiti   il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   e   la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   sono
          assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni,  agli  organismi
          che  erogano  pubblici  servizi  e  ai   privati,   nonche'
          l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
          della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.». 
          Note al comma 25: 
              - Si riporta il testo del comma  44,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e  2022,
          i  redditi  dominicali  e  agrari   non   concorrono   alla
          formazione della base imponibile ai fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  dei  coltivatori  diretti  e
          degli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti nella previdenza agricola.». 
          Note al comma 26: 
              - Si riporta il testo del comma 101,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo  termine   si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  40.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato articolo 6 del decreto  legislativo
          n. 461 del 1997. Per i piani di risparmio a  lungo  termine
          di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del  decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  gli  investitori
          possono  destinare  somme  o  valori  per  un  importo  non
          superiore a  150.000  euro  all'anno  e  a  1.500.000  euro
          complessivi. Per i piani di risparmio a  lungo  termine  di
          cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n.  157,  gli  investitori  possono
          destinare somme o valori per un  importo  non  superiore  a
          300.000 euro all'anno e a 1.500.000  euro  complessivi.  Ai
          soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i  limiti
          di cui al presente comma.».