art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
          Note al comma 27: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2029,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina  dei  piani  di
          risparmio a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a
          lungo termine di cui all'articolo 1, commi da  100  a  114,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  costituiti   a
          decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni
          di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 
              2. In ciascun  anno  solare  di  durata  del  piano  di
          risparmio a lungo termine, per almeno due  terzi  dell'anno
          stesso, le somme o  i  valori  destinati  al  piano  devono
          essere investiti almeno per il  70  per  cento  del  valore
          complessivo, direttamente o  indirettamente,  in  strumenti
          finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
          in  sistemi  multilaterali  di   negoziazione,   emessi   o
          stipulati con imprese residenti nel territorio dello  Stato
          ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
          investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
          in  strumenti  finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
          inserite nell'indice FTSE MIB della  Borsa  italiana  o  in
          indici equivalenti di altri mercati regolamentati e  almeno
          per un ulteriore 5 per  cento  del  valore  complessivo  in
          strumenti finanziari di imprese diverse da quelle  inserite
          negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
          in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
              2-bis. Per i piani di risparmio a  lungo  termine  che,
          per almeno i due  terzi  dell'anno  solare  di  durata  del
          piano, investano almeno  il  70%  del  valore  complessivo,
          direttamente o  indirettamente,  in  strumenti  finanziari,
          anche non negoziati in mercati regolamentati o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
          imprese residenti  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato, diverse da quelle inserite negli  indici  FTSE
          MIB e FTSE  Mid  Cap  della  Borsa  italiana  o  in  indici
          equivalenti di altri  mercati  regolamentati,  in  prestiti
          erogati alle predette  imprese  nonche'  in  crediti  delle
          medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo  1,  comma
          103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  elevato  al
          20%. 
              2-ter. Nel caso  di  investimenti  qualificati  di  cui
          all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
              a) devono essere raggiunti entro  la  data  specificata
          nel regolamento o nei documenti costitutivi  dell'organismo
          di investimento collettivo del risparmio; 
              b) cessano di essere applicati  quando  l'organismo  di
          investimento inizia a vendere  le  attivita',  in  modo  da
          rimborsare le quote o le azioni degli investitori; 
              c) sono temporaneamente sospesi quando  l'organismo  di
          investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo
          capitale  esistente,  purche'  tale  sospensione  non   sia
          superiore a 12 mesi. 
              3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  88  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
          il comma 112, primo periodo"; 
              b) al comma  92  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Agli enti gestori delle forme  di  previdenza  di
          cui al presente comma non si applica il  comma  112,  primo
          periodo". 
              4.  Per  quanto  non   espressamente   previsto   dalle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
          si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232,  con  esclusione  del  comma  112
          limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis  del  presente
          articolo, e l'articolo 1, commi da 211 a 215,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili. 
              5. Agli investimenti in  piani  di  risparmio  a  lungo
          termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31  dicembre
          2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a  114,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo  1,  commi  da
          211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». 
          Note al comma 28: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
              a) interventi di  isolamento  termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
              b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per  la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
              c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu' accessi  autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione
          degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con
          impianti per  il  riscaldamento,  il  raffrescamento  o  la
          fornitura di acqua calda sanitaria,  a  condensazione,  con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi
          compresi gli impianti ibridi o geotermici,  anche  abbinati
          all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al  comma
          5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,  ovvero
          con impianti di microcogenerazione, a collettori solari  o,
          esclusivamente per le aree non metanizzate nei  comuni  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
          aventi prestazioni emissive con i  valori  previsti  almeno
          per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
          esclusivamente per i comuni montani non  interessati  dalle
          procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10  luglio
          2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
          dell'Italia  agli   obblighi   previsti   dalla   direttiva
          2008/50/CE,  l'allaccio  a  sistemi  di   teleriscaldamento
          efficiente, definiti ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,
          lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
          La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata  su
          un ammontare complessivo delle spese non superiore  a  euro
          30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza  energetica   di   cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
              3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c) e dalle cooperative  di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente disposizione. Per la parte di  spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione  e'  ripartita
          in  quattro  quote  annuali  di  pari  importo.   Per   gli
          interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'articolo 15, comma 1, lettera f bis), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
              4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
              4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
              4-quater. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
              5. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regola-mento di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la de-trazione di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
              5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
          pregiudizio all'esercizio delle  azioni  di  controllo  non
          comportano  la   decadenza   delle   agevolazioni   fiscali
          limitatamente alla irregolarita' od omissione  riscontrata.
          Nel caso in cui le violazioni riscontrate  nell'ambito  dei
          controlli  da  parte  delle  autorita'   competenti   siano
          rilevanti  ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  la
          decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
          intervento oggetto di irregolarita' od omissione. 
              6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
              8. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita con-giuntamente a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli edifici  uni-familiari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o i  condomini  che  installino  un  nu-mero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
              8-bis. Per gli  interventi  effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'arti-colo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70  per
          cento per quelle sostenute nell'anno  2024  e  del  65  per
          cento  per  quelle  sostenute  nell'anno  2025.   Per   gli
          interventi effettuati su unita' immobiliari  dalle  persone
          fisiche di cui al comma 9, lettera b),  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30  giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
          cento  dell'intervento  complessivo.  Per  gli   interventi
          effettuati dai soggetti di cui  al  comma  9,  lettera  c),
          compresi quelli  effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle
          singole  unita'  immobiliari   all'interno   dello   stesso
          edificio, e dalle cooperative di cui al  comma  9,  lettera
          d), per i quali alla data del 30 giugno  2023  siano  stati
          effettuati   lavori   per   almeno   il   60   per    cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
              8-ter. Per gli interventi  effettuati  nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-qua-ter spetta, in tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. 
              8-quater.   La   detrazione   spetta    nella    misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione all'interventi di cui  ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi in-dicati nel  citato  comma
          8-bis. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
              a) dai condomini e dalle persone fisiche, al  di  fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          con riferimento agli interventi su edifici composti da  due
          a quattro  unita'  immobiliari  distintamente  accatastate,
          anche  se  posseduti  da  un  unico   proprietario   o   in
          comproprieta' da piu' persone fisiche; 
              b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
          attivita'  di  impresa,  arti  e  professioni,  su   unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
              c)  dagli  istituti  autonomi  case   popolari   (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
              d)  dalle  cooperative  di  abitazione   a   proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
              d-bis) dalle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
          iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge  11
          agosto 1991, n. 266, e  dalle  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nel  registro  nazionale  e  nei  registri
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          previsti dall'articolo 7 della legge 7  dicembre  2000,  n.
          383; 
              e)   dalle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
              9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
              9-ter. L'imposta sul valore  aggiunto  non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
              10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e
          b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
          1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero  massimo  di
          due unita' immobiliari, fermo  restando  il  riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
              10-bis. Il limite di spesa ammesso alle  detrazioni  di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a)  svolgano  attivita'  di  prestazione   di   servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
              b) siano  in  possesso  di  immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti  ad
          uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)  e
          c), il termine per  stabilire  la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
              10-quater.  Al  primo  periodo  del   comma   1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
              12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
              a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
              b) per gli interventi di cui al  comma  4,  l'efficacia
          degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
          asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
          progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
          strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
          competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
          professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017.  I  professionisti
          incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
          delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
          agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
          di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
          e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
          incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma, e con riferimento agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              13-ter. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
              a) mancata presentazione della CILA; 
              b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
              c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
          periodo; 
              d) non corrispondenza al  vero  delle  attestazioni  ai
          sensi del comma 14. 
              13-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
              13-quinquies. In caso di opere gia'  classificate  come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
              14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
          nel cartello esposto presso il cantiere, in  un  luogo  ben
          visibile e  accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la
          seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
          per  interventi  di  efficienza  energetica  o   interventi
          antisismici". 
              15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
              15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
              a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
          sono soppressi; 
              b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle  configurazioni  di  cui   all'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
          Note al comma 29: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 121. - 1. I soggetti che sostengono,  negli  anni
          2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,  spese  per  gli  interventi
          elencati al comma 2 possono optare, in luogo  dell'utilizzo
          diretto della detrazione spettante, alternativamente: 
              a)  per  un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
          del credito ad altri soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari; 
              b) per la cessione di  un  credito  d'imposta  di  pari
          ammontare, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari finanziari. 
              1-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
              1-ter. Per le spese relative agli  interventi  elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
              a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei
          dati  relativi   alla   documentazione   che   attesta   la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiara-zioni  relative  alle  imposte
          sui  redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive e all'imposta sul valore  aggiunto,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei  centri
          costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997; 
              b) i tecnici abilitati asseverano la  congruita'  delle
          spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,
          comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per  gli
          interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per  il
          rilascio del visto di  conformita',  delle  attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti co-muni dell'edificio, fatta eccezione per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
              2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter,  2-sexies  e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
              a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo
          16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) efficienza energetica di  cui  all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
              c) adozione di misure antisismiche di cui  all'articolo
          16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; 
              d) recupero o restauro  della  facciata  degli  edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
              e)  installazione  di  impianti  fotovoltaici  di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
              f) installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
              f-bis)  superamento   ed   eliminazione   di   barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto; 
              3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
          rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
          e' usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali
          con la quale sarebbe stata  utilizzata  la  detrazione.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli anni  successivi,  e  non  puo'
          essere richiesta a rimborso. Non si applicano i  limiti  di
          cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Ai fini del controllo, si applicano,  nei  confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,  anche
          parziale, dei requisiti che danno diritto  alla  detrazione
          d'imposta, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero
          dell'importo corrispondente alla detrazione  non  spettante
          nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo  di
          cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle  sanzioni  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              6. Il recupero  dell'importo  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.». 
          Note al comma 31: 
              -  Il  riferimento  normativo  all'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nelle note al comma 29. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   122   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              «Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta  riconosciuti
          da provvedimenti emanati per  fronteggiare  l'emergenza  da
          COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti
          beneficiari dei crediti d'imposta  elencati  al  successivo
          comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per
          la  cessione,  anche  parziale,  degli  stessi   ad   altri
          soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte
          di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare,  gli
          istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
              2. Le disposizioni contenute nel presente  articolo  si
          applicano alle seguenti misure introdotte per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              a) credito d'imposta  per  botteghe  e  negozi  di  cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27; 
              b) credito d'imposta per i canoni  di  locazione  degli
          immobili a uso non abitativo e  affitto  d'azienda  di  cui
          all'articolo 28; 
              c) credito d'imposta per l'adeguamento  degli  ambienti
          di lavoro di cui all'articolo 120; 
              d) credito d'imposta per la sanificazione e  l'acquisto
          di dispositivi di protezione di cui all'articolo. 
              3. I cessionari utilizzano il credito ceduto  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta  e'
          usufruito dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbe stato utilizzato  dal  soggetto  cedente.  La
          quota di credito non utilizzata nell'anno non  puo'  essere
          utilizzata  negli  anni  successivi,  e  non  puo'   essere
          richiesta a rimborso. Non si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. 
              4. La cessione del  credito  non  pregiudica  i  poteri
          delle  competenti  Amministrazioni  relativi  al  controllo
          della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento  e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti  dei  soggetti
          beneficiari di  cui  al  comma  1.  I  soggetti  cessionari
          rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
          d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore  rispetto
          al credito ricevuto. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  definite  le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in  via
          telematica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle  imposte).  -
          Gli  uffici  delle  imposte  controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
              La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
          circoscrizione  e'  il  domicilio  fiscale   del   soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata.». 
              «Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea). -  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo
          scambio, con le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, delle  informazioni  necessarie
          per assicurare il corretto accertamento  delle  imposte  di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis,  8
          bis bis, 8 bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE  del  15
          febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato  la  direttiva
          77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione alle indagini amministrative  di  funzionari
          delle amministrazioni  fiscali  degli  altri  stati  membri
          dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.
          Alla   presenza   dei    funzionari    dell'Amministrazione
          finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
          amministrative, i funzionari esteri possono  interrogare  i
          soggetti sottoposti al controllo ed esaminare  la  relativa
          documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
          accordo   tra   l'autorita'   richiedente   e   l'autorita'
          interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
          utilizzano direttamente le informazioni  scambiate  durante
          le indagini svolte all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.». 
              «Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'articolo 110 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  1,  qualora   non
          conseguano ad  altri  accordi  conclusi  con  le  autorita'
          competenti  di  Stati  esteri  a  seguito  delle  procedure
          amichevoli  previste  dagli  accordi  o  dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni,  vincolano  le
          parti per il periodo d'imposta nel  corso  del  quale  sono
          stipulati e per i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,
          salvi mutamenti delle circostanze di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti  e  risultanti
          dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di  diritto
          alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
          di imposta precedenti alla stipulazione e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto  non
          sono ancora scaduti e a condizione che non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
          la  facolta'  di  far  valere  retroattivamente   l'accordo
          stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
          rettificare il  comportamento  adottato,  all'effettuazione
          del ravvedimento operoso ovvero  alla  presentazione  della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad
          altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati
          esteri a seguito delle procedure amichevoli previste  dagli
          accordi  o  convenzioni  internazionali  contro  le  doppie
          imposizioni, vincolano le parti, secondo  quanto  convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
          non anteriori al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
          presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
          contribuente. E' concessa al contribuente  la  facolta'  di
          far retroagire gli effetti di tali accordi anche a  periodi
          di imposta precedenti  a  quello  in  corso  alla  data  di
          presentazione della  relativa  istanza  e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora  scaduti,
          a condizione che: a) per tali periodi ricorrano  le  stesse
          circostanze di fatto  e  di  diritto  a  base  dell'accordo
          stipulato con le autorita' competenti di Stati  esteri;  b)
          il contribuente ne abbia fatto  richiesta  nell'istanza  di
          accordo preventivo; c) le  autorita'  competenti  di  Stati
          esteri acconsentano a  estendere  l'accordo  ad  annualita'
          precedenti; d)  per  tali  periodi  di  imposta  non  siano
          iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o  altre  attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
          presente comma sia necessario rettificare il  comportamento
          adottato, il contribuente  provvede  all'effettuazione  del
          ravvedimento  operoso  ovvero  alla   presentazione   della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  senza  l'applicazione
          delle eventuali sanzioni. 
              3-bis.  L'ammissibilita'  della  richiesta  di  accordo
          preventivo di cui al comma 3 e' subordinata  al  versamento
          di una commissione pari a: 
              a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          inferiore a 100 milioni di euro; 
              b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; 
              c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          superiore a 750 milioni di euro. 
              3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo  di
          cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          adottate le disposizioni  di  attuazione  della  disciplina
          contenuta nel presente comma. 
              4. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7.   Qualunque   riferimento   all'articolo    8    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo.». 
              «Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione  del  reddito
          per  operazioni  tra  imprese   associate   con   attivita'
          internazionale). -  1.  La  rettifica  in  diminuzione  del
          reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo  periodo,
          del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, puo' essere riconosciuta: 
              a)  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi   con   le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui  redditi  o
          dalla Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva  con  legge  22
          marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure  di  risoluzione
          delle controversie in materia  fiscale  disciplinate  dalla
          direttiva (UE) 2017/1852, del  Consiglio,  del  10  ottobre
          2017; 
              b) a conclusione dei controlli  effettuati  nell'ambito
          di attivita' di cooperazione  internazionale  i  cui  esiti
          siano condivisi dagli Stati partecipanti; 
              c) a seguito di istanza da parte  del  contribuente  da
          presentarsi secondo le modalita' e i termini  previsti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  a
          fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
          principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
          il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie
          imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di
          informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il
          contribuente di richiedere  l'attivazione  delle  procedure
          amichevoli di cui alla  lettera  a),  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti.». 
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse condizioni sono altresi' posti come  ricavi  a  base
          delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
          non ne indica il soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni per importi superiori a euro  1.000  giornalieri
          e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge; 
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
              8-ter) richiedere  agli  amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile.». 
              «Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              Gli uffici delle imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
              La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa anche in deroga all'articolo  329  del  codice  di
          procedura penale utilizza e  trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
              Ai fini del necessario coordinamento dell'azione  della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali. 
              Gli uffici finanziari e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
              Gli accessi presso gli operatori finanziari di  cui  al
          n. 7) dell'articolo 32, di cui  al  secondo  comma,  devono
          essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
              Nell'art.  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi: 
              "In deroga alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire un'attestazione  dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non  esibita  e  se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51 e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              «Art.  51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto).  -   1   Gli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli Uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
          l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,
          compresa quella a mezzo di studi di settore,  sono  rivolti
          prioritariamente nei confronti dei soggetti  diversi  dalle
          imprese manifatturiere che svolgono la  loro  attivita'  in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento. 
              2  Per  l'adempimento  dei  loro  compiti  gli   Uffici
          possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati  a  norma  dell'articolo  52,  ultimo   comma,   o
          dell'articolo  63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai   sensi
          dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo  63,  primo
          comma, o acquisiti ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto  comma  dell'articolo
          52; 
              3) inviare ai soggetti che esercitano imprese,  arti  e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          Ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge. 
              3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento, fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
          600, e successive modificazioni. 
              4 Le richieste di cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              5 Per l'inottemperanza agli inviti di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'articolo 32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e  verifiche).  -  1.  Gli
          Uffici dell'imposta sul valore  aggiunto  possono  disporre
          l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria  nei
          locali  destinati  all'esercizio  d'attivita'  commerciali,
          agricole, artistiche o  professionali,  nonche'  in  quelli
          utilizzati dagli enti  non  commerciali  e  da  quelli  che
          godono dei benefici di cui al codice del Terzo  settore  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
          giugno  2016,  n.   106,   per   procedere   ad   ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni. Gli impiegati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti d'apposita autorizzazione che  ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,  e'  necessaria  anche   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica. In ogni caso,  l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato. 
              2. L'accesso in locali diversi da quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              3. E' in  ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale. 
              4. L'ispezione documentale si estende a tutti i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              5. I libri, registri, scritture e documenti di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
          non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
          sottrazione di essi alla ispezione. 
              6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
          da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              7.  I  documenti  e   le   scritture   possono   essere
          sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
          constare il contenuto  nel  verbale,  nonche'  in  caso  di
          mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              8. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche  relative
          a merci o altri beni viaggianti su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              9. In deroga alle disposizioni del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              10.  Se  il  contribuente  dichiara  che  le  scritture
          contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
          deve esibire una attestazione dei soggetti  stessi  recante
          la specificazione delle  scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              11. Per l'esecuzione degli accessi presso le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'articolo
          51 e presso gli operatori finanziari di  cui  al  7)  dello
          stesso  articolo  51,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo e sesto comma  dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). -  1.
          Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
          che non si  trovano  nei  luoghi  in  cui  il  contribuente
          esercita la sua attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,
          filiali, succursali,  dipendenze,  stabilimenti,  negozi  o
          depositi  dell'impresa,  ne'  presso  suoi  rappresentanti,
          salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a)  sono  stati
          utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)  sono
          stati  consegnati  a  terzi  in  lavorazione,  deposito   o
          comodato o in  dipendenza  di  contratti  estimatori  o  di
          contratti   di   opera,   appalto,   trasporto,    mandato,
          commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabilite  le  modalita'  con  le   quali   devono   essere
          effettuate: 
              a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; 
              b) la distruzione dei beni. 
              3. Le sedi  secondarie,  filiali  o  succursali  devono
          risultare dalla iscrizione alla Camera di  commercio  o  da
          altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
          negozi e i depositi devono essere stati  indicati  a  norma
          dell'art.  35  o  del  primo   comma   dell'art.   81.   La
          rappresentanza  deve  risultare  da   atto   pubblico,   da
          scrittura privata  registrata  o  da  lettera  annotata  in
          apposito registro, in data anteriore a  quella  in  cui  e'
          avvenuto il passaggio dei beni, presso l'Ufficio competente
          in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o  del
          rappresentato. La consegna dei beni a terzi,  di  cui  alla
          lettera b), deve risultare dal libro giornale  o  da  altro
          libro tenuto a  norma  del  Codice  civile  o  da  apposito
          registro tenuto in conformita'  all'art.  39  del  presente
          decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
          stesso articolo o da atto registrato presso  l'ufficio  del
          registro. 
              4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei  luoghi
          in  cui  il  contribuente  esercita  la  sua  attivita'  si
          presumono acquistati se il contribuente non  dimostra,  nei
          casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma,  di
          averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza  o
          di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al  primo
          comma.». 
              «Art.  54  (Rettifica  delle   dichiarazioni).   -   1.
          L'Ufficio dell'imposta sul  valore  aggiunto  procede  alla
          rettifica  della  dichiarazione  annuale   presentata   dal
          contribuente  quando  ritiene  che  ne  risulti  un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
          rimborsabile superiore a quella spettante. 
              2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
          o direttamente dal contenuto di essa o  dal  confronto  con
          gli elementi di calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          artt. 27 e 33 e con le  precedenti  dichiarazioni  annuali,
          deve  essere  accertata  mediante  il  confronto  tra   gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri di cui agli artt.  23,  24  e  25  e  mediante  il
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          artt. 51 e 51-bis. Le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti. 
              3. L'ufficio puo'  tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi  allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche' da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso. 
              4. 
              5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
          nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita'
          istruttorie di cui all'articolo 51, secondo  comma,  numeri
          da 1) a 4), nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla
          Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
          ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
          Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  o  di
          imposta in tutto o in parte non dichiarati o di  detrazioni
          in tutto o  in  parte  non  spettanti,  puo'  limitarsi  ad
          accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta  o  la
          maggiore imposta  dovuta  o  il  minor  credito  spettante,
          nonche'  l'imposta  o  la  maggiore  imposta  non  versata,
          escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  54-bis,  anche
          avvalendosi   delle   procedure   previste   dal    decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              6. Le disposizioni di cui al comma  precedente  possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12  del
          D.L. 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  L.  27   aprile   1989,   n.   154,   e   successive
          modificazioni, tenendo conto  dell'indicazione  dei  motivi
          addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
          dello stesso articolo 12. 
              7. Gli avvisi di accertamento parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
              8. Gli avvisi di accertamento parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte.». 
              «Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in  base
          alle  dichiarazioni).  -  1.   Avvalendosi   di   procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione annuale a titolo di acconto e  di  conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              «Art.  54-ter  (Controlli  automatizzati  sui  soggetti
          identificati in  Italia).  -  1.  Entro  il  decimo  giorno
          successivo alla scadenza di cui all'articolo  74-quinquies,
          commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10  e
          14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base  dei  dati  e
          degli elementi desumibili dal portale telematico,  verifica
          l'avvenuta presentazione della  dichiarazione,  nonche'  la
          rispondenza con la dichiarazione  e  la  tempestivita'  dei
          versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 
              2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
          dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo  74-quinquies
          e di cui al comma  10  dell'articolo  74-sexies.1  non  sia
          stata ancora trasmessa,  inoltra  al  soggetto  passivo  un
          sollecito. 
              3. L'Amministrazione finanziaria,  qualora  rilevi  che
          l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  medesima  non
          sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al  soggetto
          passivo un sollecito. 
              4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma  5,
          all'articolo  74-sexies,  comma   3-bis,   e   all'articolo
          74-sexies.1, commi 8  e  9,  l'Amministrazione  finanziaria
          emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente
          regime speciale. Avverso tale provvedimento  di  esclusione
          e' ammesso ricorso  secondo  le  disposizioni  relative  al
          contenzioso tributario.». 
              «Art.  54-quater  (Liquidazione   dell'imposta   dovuta
          relativamente alle operazioni  effettuate  nell'ambito  dei
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          seguenti da soggetti non residenti). -  1.  Avvalendosi  di
          procedure   automatizzate   l'amministrazione   finanziaria
          procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base  alle
          dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli  articoli
          da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle  operazioni
          effettuate nel territorio  dello  Stato  nei  confronti  di
          committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  e  di   quelli   presenti
          nell'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione   finanziaria
          provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi    dai    contribuenti    nella     determinazione
          dell'imposta; 
              a-bis) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti   nel   riporto    e    nella
          determinazione delle eccedenze di imposta  derivanti  dalle
          rettifiche relative a precedenti dichiarazioni; 
              b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per  via
          elettronica o ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  al
          contribuente  entro  il  31  dicembre  del   secondo   anno
          successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione.
          La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro
          sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al  pagamento
          dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,
          della  sanzione  di  cui  all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  calcolati  fino  al
          giorno in cui e' effettuata la  liquidazione.  In  caso  di
          mancato pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine
          indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
          della riscossione. 
              4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
          direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
          amministrativa per il recupero dei crediti ai  sensi  della
          direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo  2010  o
          altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
          riscossione dei  crediti  tributari  comparabile  a  quella
          assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia  di  iscrizione  a  ruolo  e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 
              5. Qualora il  contribuente  rilevi  eventuali  dati  o
          elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella
          liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire  per  via
          elettronica,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  i
          chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 
              6.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              «Art.54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta dai
          soggetti  di  cui   agli   articoli   da   74-quinquies   a
          74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base
          delle  informazioni  di  cui  all'articolo  63-quater   del
          regolamento (UE) n. 967/2012,  dei  dati  e  delle  notizie
          raccolti  attraverso  la  cooperazione   amministrativa   o
          secondo le convenzioni internazionali  in  vigore,  nonche'
          sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
          i poteri di cui all'articolo 51 o  desunte  sulla  base  di
          presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
          concordanti, con apposito avviso di  accertamento,  procede
          alla   rettifica   della   dichiarazione   presentata   nei
          rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che
          applicano i regimi speciali disciplinati  dal  titolo  XII,
          capo 6, sezioni 2, 3  e  4,  della  direttiva  2006/112/CE,
          relativamente alle  operazioni  effettuate  nel  territorio
          dello Stato,  quando  ritiene  che  ne  risulti  un'imposta
          inferiore a quella dovuta. 
              2. L'Amministrazione finanziaria comunica  ai  soggetti
          che applicano i regimi  speciali  disciplinati  dal  titolo
          XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE,
          relativamente alle  operazioni  effettuate  nel  territorio
          dello Stato,  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione
          trimestrale,  sollecitandoli  ad  adempiere  entro   trenta
          giorni, trascorsi i quali provvede a determinare  l'imposta
          dovuta per le medesime prestazioni con apposito  avviso  di
          accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55. 
              3. L'avviso di accertamento di cui  ai  commi  1  e  2,
          emesso entro i termini di cui all'articolo 57,  costituisce
          titolo esecutivo ai fini della riscossione. 
              4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
          chiesta direttamente ad  uno  Stato  estero  attraverso  la
          cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti  ai
          sensi della direttiva  2010/24/UE  del  Consiglio,  del  16
          marzo 2010 o altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in
          materia di riscossione dei crediti tributari comparabile  a
          quella assicurata dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga
          alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.». 
              «Art.  55  (Accertamento  induttivo).  -   1.   Se   il
          contribuente non ha  presentato  la  dichiarazione  annuale
          l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto  puo'  procedere
          in   ogni   caso   all'accertamento   dell'imposta   dovuta
          indipendentemente    dalla    previa    ispezione     della
          contabilita'.   In   tal   caso   l'ammontare    imponibile
          complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono   determinati
          induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
          raccolti  o  venuti  a  conoscenza  dell'Ufficio   e   sono
          computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
          eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai  sensi
          dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
          artt. 27 e 33. 
              2. Le disposizioni del precedente  comma  si  applicano
          anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai nn.
          1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e  specificazioni
          ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse  non  siano
          state regolarizzate entro il mese successivo  a  quello  di
          presentazione della dichiarazione. Le  disposizioni  stesse
          si applicano, in deroga  alle  disposizioni  dell'art.  54,
          anche nelle seguenti ipotesi: 
              1) quando risulta, attraverso il verbale  di  ispezione
          redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente  non  ha
          tenuto, ha rifiutato di esibire  o  ha  comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre scritture contabili obbligatorie a  norma  del  primo
          comma dell'art. 2214 del Codice civile, e  delle  leggi  in
          materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni  di
          tali registri e scritture; 
              2) quando dal  verbale  di  ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante delle operazioni ovvero  non  ha  conservato,  ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 
              3)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art.  54,
          ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle  altre
          scritture contabili risultanti dal  verbale  di  ispezione,
          sono  cosi'  gravi,  numerose   e   ripetute   da   rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente. 
              3. Se vi e' pericolo per  la  riscossione  dell'imposta
          l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione di anno solare gia' decorsa,  senza  attendere  la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli  artt.
          27 e 33.». 
          Note al comma 32: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   421   e   422,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «421.  Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i   poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  nonche'  quelli  previsti  dagli
          articoli 51 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
          utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  nonche'  per  il
          recupero delle  relative  sanzioni  e  interessi  l'Agenzia
          delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
          motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
          periodo non si applica alle  attivita'  di  recupero  delle
          somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  20
          marzo 2002, n. 36,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
              422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
          delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
          comunque non inferiore a sessanta giorni, si  procede  alla
          riscossione coattiva con le modalita' previste dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e successive modificazioni. Per il  pagamento  delle  somme
          dovute, di cui al  periodo  precedente,  non  e'  possibile
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di
          iscrizione a ruolo delle  somme  dovute,  per  il  relativo
          pagamento  non  e'  ammessa   la   compensazione   prevista
          dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.». 
          Note al comma 35: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  58  e  59  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art.  58   (Domicilio   fiscale).   -   Agli   effetti
          dell'applicazione delle imposte sui redditi  ogni  soggetto
          si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta  le
          disposizioni seguenti. 
              Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
          hanno il domicilio fiscale nel comune  nella  cui  anagrafe
          sono iscritte. Quelle  non  residenti  hanno  il  domicilio
          fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito  o,  se
          il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si
          e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini  italiani,
          che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
          servizio con la pubblica  amministrazione,  nonche'  quelli
          considerati  residenti  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, hanno il  domicilio  fiscale  nel  comune  di
          ultima residenza nello Stato. 
              I soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  hanno  il
          domicilio fiscale nel comune in cui si trova la  loro  sede
          legale o, in mancanza, la  sede  amministrativa;  se  anche
          questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale  nel  comune
          ove  e'  stabilita  una  sede  secondaria  o  una   stabile
          organizzazione e in mancanza nel comune in  cui  esercitano
          prevalentemente la loro attivita'. 
              Negli atti, contratti,  denunzie  e  dichiarazioni  che
          vengono  presentati  agli  uffici  finanziari  deve  essere
          indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
          precisazione   dell'indirizzo   solo   ove    espressamente
          richiesto. 
              Le cause di  variazione  del  domicilio  fiscale  hanno
          effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in  cui
          si sono verificate.». 
              «Art.     59     (Domicilio      fiscale      stabilito
          dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
          stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
          disposizioni dell'articolo precedente, nel comune  dove  il
          soggetto stesso svolge in modo continuativo  la  principale
          attivita' ovvero, per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche,  nel  comune  in  cui   e'   stabilita   la   sede
          amministrativa. 
              Quando     concorrono      particolari      circostanze
          l'amministrazione   finanziaria    puo'    consentire    al
          contribuente, che ne faccia motivata istanza,  che  il  suo
          domicilio fiscale sia stabilito in  un  comune  diverso  da
          quello previsto dall'articolo precedente. 
              Competente all'esercizio delle  facolta'  indicate  nei
          precedenti commi e' l'intendente di finanza o  il  Ministro
          per le finanze a seconda che il  provvedimento  importi  lo
          spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della  stessa
          provincia o in altra provincia. 
              Il provvedimento  e'  in  ogni  caso  definitivo,  deve
          essere motivato e notificato all'interessato ed ha  effetto
          dal periodo d'imposta successivo a quello in cui  e'  stato
          notificato.». 
          Note al comma 36: 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
          Note al comma 37: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  e  16,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  (Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.
          220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
          del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal  6  giugno
          2013 al 31 dicembre 2024. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2024; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro; 
              b-bis)  per  l'acquisto  e  la   posa   in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
              2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
              2-bis. La detrazione nella misura del 50 per  cento  si
          applica altresi' alle spese sostenute dal 1°  gennaio  2021
          al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa  in  opera  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di   generatori   di   calore   alimentati   da    biomasse
          combustibili, fino a un valore massimo della detrazione  di
          30.000 euro. 
              2-ter.  Per  le  spese  sostenute  per  interventi   di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle  spese  si  trovavano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  2,  e  all'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), e comma 5, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  luogo  della
          detrazione   possono   optare   per   la    cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito.  Le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del  presente  comma  sono
          definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
          31  dicembre  2024  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quater.1. Per le spese relative  agli  interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          comma 2-quater e' asseverata  da  professionisti  abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
              2-sexies. Per le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per  gli
          interventi di ristrutturazione importante di primo  livello
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
          giugno 2015,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n.  162  del  15  luglio  2015,  recante
          adeguamento  del  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, 26 giugno 2009 - Linee guida  nazionali  per  la
          certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni   degli
          edifici condominiali, con un  importo  dei  lavori  pari  o
          superiore a 200.000 euro, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari  importo,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
          limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
          ha a sua volta facolta' di cedere il credito  d'imposta  ai
          propri fornitori di beni e servizi,  con  esclusione  della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
              3-quater.  Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.». 
              «Art.  16  (Proroga  delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute  nell'articolo  16-bis  del  testo  unico   delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
          dall'imposta lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle
          stesse non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare.
          La detrazione  e'  pari  al  50  per  cento  per  le  spese
          sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
          dicembre  2024  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
          ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati. 
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili. 
              1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi  da  1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              1-septies. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro trenta mesi dalla data  di  conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
              1-octies. Per gli  interventi  di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese  documentate  sostenute  negli  anni
          2022, 2023 e 2024 per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
          elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per
          i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
          e le lavastoviglie, alla classe F per  i  frigoriferi  e  i
          congelatori,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
          prevista  l'etichetta  energetica,  finalizzati  all'arredo
          dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
          cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi  diritto
          in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
          del 50 per cento delle spese sostenute ed e'  calcolata  su
          un ammontare complessivo non superiore a  10.000  euro  per
          l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni  2023  e  2024.  La
          detrazione  spetta  a  condizione  che  gli  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio siano iniziati  a  partire
          dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
          Qualora gli interventi di recupero del patrimonio  edilizio
          siano   effettuati   nell'anno    precedente    a    quello
          dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a
          quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il  limite
          di spesa di cui al secondo periodo e' considerato al  netto
          delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali  si
          e' fruito della detrazione.  Ai  fini  dell'utilizzo  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
          Note al comma 38: 
              - Si riporta il testo del comma  12,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «12. Per gli anni 2021, 2022,  2023  e  2024,  ai  fini
          delle  imposte   sui   redditi   delle   persone   fisiche,
          dall'imposta lorda si detrae un  importo  pari  al  36  per
          cento  delle  spese  documentate,  fino  ad  un   ammontare
          complessivo delle stesse non superiore  a  5.000  euro  per
          unita'  immobiliare  ad   uso   abitativo,   sostenute   ed
          effettivamente  rimaste  a  carico  dei  contribuenti   che
          possiedono o detengono, sulla base  di  un  titolo  idoneo,
          l'immobile  sul  quale  sono  effettuati   gli   interventi
          relativi alla: 
              a) "sistemazione a verde" di aree scoperte  private  di
          edifici  esistenti,  unita'   immobiliari,   pertinenze   o
          recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
              b) realizzazione di coperture a  verde  e  di  giardini
          pensili.». 
          Note al comma 39: 
              - Si riporta il testo del comma  219,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «219. Per le  spese  documentate,  sostenute  nell'anno
          2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di  sola
          pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
          restauro della facciata  esterna  degli  edifici  esistenti
          ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
          lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  spetta   una
          detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento.». 
          Note al comma 41: 
              - Il decreto-legge 11 novembre  2021,  n.  157  (Misure
          urgenti per il  contrasto  alle  frodi  nel  settore  delle
          agevolazioni  fiscali  ed   economiche),   abrogato   dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 2021, n. 269.