art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
              2. In considerazione  dell'esigenza  di  contenere  con
          immediatezza         gli          effetti          negativi
          sull'internazionalizzazione   del    sistema    Paese    in
          conseguenza della diffusione del Covid-19, agli  interventi
          di cui al comma 1,  nonche'  a  quelli  inclusi  nel  piano
          straordinario di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
          31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
              a) i contratti di forniture, lavori e  servizi  possono
          essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
              b)  il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
          convenzione,  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia  nazionale
          per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
          impresa Spa - Invitalia; 
              b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma
          1, il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale puo' stipulare con enti pubblici  e  privati
          convenzioni per l'acquisizione  di  servizi  di  consulenza
          specialistica  in  materia  di  internazionalizzazione  del
          sistema Paese. 
              3. Le iniziative  di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate nel rispetto delle linee guida  e  di  indirizzo
          strategico  in  materia  di  internazionalizzazione   delle
          imprese adottate dalla Cabina di regia di cui  all'articolo
          14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Fondo di cui al comma  1  e'  ripartito  tra  le
          diverse finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Agli oneri di cui al comma 1 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 126. 
              4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani
          all'estero  nell'ambito  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          autorizzati i seguenti interventi: 
              a) la spesa di  euro  1  milione  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure per  la  tutela  degli  interessi
          italiani  e  della   sicurezza   dei   cittadini   presenti
          all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi  inclusa  la
          protezione  del  personale  dipendente  di  amministrazioni
          pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al  di  fuori
          del territorio nazionale; 
              b) la spesa di  euro  6  milioni  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure  per  l'assistenza  ai  cittadini
          all'estero in condizioni di indigenza o di  necessita',  ai
          sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71. 
              4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo  di  cui  al
          comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31  luglio
          2020,   l'erogazione   di   sussidi   senza   promessa   di
          restituzione  anche  a  cittadini   non   residenti   nella
          circoscrizione consolare. 
              4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
          pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale.». 
          Note al comma 50: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   15   luglio    2011,    n.
          111(Disposizioni    urgenti    per    la    stabilizzazione
          finanziaria) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto  di
          quanto   previsto   dall'articolo   8,   comma   15,    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  alla
          Commissione di vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)  e'
          attribuito il controllo sugli  investimenti  delle  risorse
          finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli  enti
          di diritto privato di cui al decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103, che viene esercitato anche mediante  ispezione  presso
          gli  stessi,  richiedendo  la  produzione  degli   atti   e
          documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma  763,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di
          valutazione  della  spesa  previdenziale"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
          pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
          delle competenze di cui al citato articolo  1,  comma  763,
          della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo  di
          valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli
          enti di diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509 e al decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103,  il  predetto  Nucleo  svolge  esclusivamente
          compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
          previdenziale, avvalendosi dei dati  messi  a  disposizione
          dalle  amministrazioni  vigilanti   e   dagli   organi   di
          controllo. 
              6. Nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
          al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
          del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno  1993,  n.  202,  da  trasferire  a  titolo
          gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
              a)  le   attivita'   di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
              b)  la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde   e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  la  societa'  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto-legge  23  aprile  1993,  n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
          a   societa'   da   essa   interamente   controllata.    Il
          corrispettivo del trasferimento e' determinato  secondo  le
          procedure e ai sensi del  comma  12.  Entro  trenta  giorni
          dall'avvenuto  trasferimento,  la  societa'   trasferitaria
          provvede  a  deliberare  la  messa  in  liquidazione  della
          societa'. 
              12. Entro i trenta  giorni  successivi  alla  messa  in
          liquidazione della societa', si provvede alla nomina di  un
          collegio  di  tre  periti  designati,  uno  dalla  societa'
          trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  con  funzioni  di  presidente,  al  fine  di
          effettuare,   entro   novanta   giorni,   una   valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
              15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
              16. Il corrispettivo previsto  dall'articolo  6,  comma
          16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          che li esercita, per le materie di  rispettiva  competenza,
          d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati  dal  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle
          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte
          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della  Confederazione  generale  dell'industria   italiana,
          Alleanza delle Cooperative italiane,  della  Confederazione
          italiana  della  piccola  e  media  industria   privata   e
          dell'Associazione  bancaria   italiana,   nonche'   da   un
          rappresentante  del  settore  artigiano,   individuato,   a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani,  della
          Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
          media  impresa,  di  Confartigianato  imprese   e   da   un
          rappresentante del settore del  commercio,  individuato,  a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio  e  di
          Confesercenti. Ai componenti  della  cabina  di  regia  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
          A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'
          trasferito allo stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione   internazionale   sono   indicate   le
          modalita'  applicative  e   la   struttura   amministrativa
          responsabile per assicurare alle singole  imprese  italiane
          ed  estere  l'assistenza  e  il  raccordo  con  i  soggetti
          pubblici e le possibilita'  di  accesso  alle  agevolazioni
          disponibili  per  favorire  l'operativita'   delle   stesse
          imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 
              20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle
          risorse del fondo di  cui  al  comma  19  e'  adottata  con
          decreto  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello
          sviluppo economico e, per  quanto  di  competenza,  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia  di  cui
          al comma 18-bis. Sul decreto di cui  al  primo  periodo  e'
          acquisita  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              20-ter.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione  internazionale  riferisce  annualmente   alle
          Camere   sull'andamento   dell'attivita'   promozionale   e
          sull'attuazione  della  programmazione  di  cui  al   comma
          20-bis,   sulla   base   di   una   relazione   predisposta
          dall'Agenzia. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e'
          designato dal Ministro dello sviluppo economico.  I  membri
          del consiglio di amministrazione sono  scelti  tra  persone
          dotate di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
          riconosciuta professionalita' e competenza nel settore.  La
          carica di componente del consiglio  di  amministrazione  e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  dello
          sviluppo economico e dell'economia  e  delle  finanze,  che
          nomina anche  il  supplente.  La  presidenza  del  collegio
          spetta al  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. I membri del  consiglio  di  amministrazione
          dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere
          confermati  una  sola  volta.  All'Agenzia  si  applica  il
          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  E'  esclusa
          l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al  consiglio
          di amministrazione, da'  attuazione  ai  programmi  e  alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in
          conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica
          e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti  di
          similari dimensioni. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione
          del presente comma sono coperti nell'ambito  delle  risorse
          di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e  26-quater.
          Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai  membri  del
          consiglio  di  amministrazione  si  applica  il   comma   5
          dell'articolo 1 del presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              24-bis.   Nell'ambito    della    dotazione    organica
          dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte al  fondo
          per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter,  sono
          istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le
          posizioni  dirigenziali  di  livello  non   generale   sono
          rideterminate in 33 unita'. Nelle  more  dello  svolgimento
          dei concorsi di  cui  all'articolo  28-bis,  comma  1,  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fino  a  3
          incarichi  dirigenziali  di  livello  generale   di   nuova
          istituzione possono essere  conferiti  mediante  interpello
          riservato  ai  dirigenti  di  seconda  fascia   dei   ruoli
          dell'Agenzia. Un  incarico  e'  coperto,  senza  preventivo
          esperimento  di  interpello,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 28-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Per le finalita'  di  cui  al  presente
          comma, e' autorizzata la spesa  di  euro  517.092  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. Con il medesimo  decreto
          e'  individuato,  su  proposta   del   direttore   generale
          dell'Agenzia,   il   contingente   massimo   di   personale
          all'estero nell'ambito della dotazione organica di  cui  al
          comma 24. Il personale all'estero puo'  essere  notificato,
          secondo le procedure previste dall'articolo 31 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  in
          conformita' alle  convenzioni  di  Vienna  sulle  relazioni
          diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
          esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il  funzionario
          responsabile  dell'ufficio   e'   accreditato   presso   le
          autorita'  locali  in  lista   diplomatica.   Il   restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
              a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
              b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
              c) utili  delle  societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
              d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
              b) una rideterminazione delle modalita' di  svolgimento
          delle  attivita'  di  promozione  fieristica,  al  fine  di
          conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per  cento
          della spesa  media  annua  per  tali  attivita'  registrata
          nell'ultimo triennio; 
              c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
          settori strategici e sull'assistenza alle piccole  e  medie
          imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa.