art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del  settore,  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto  legge  31
          maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in
          Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il
          compito  di  promuovere  l'incremento  e  il  miglioramento
          qualitativo e quantitativo delle razze  equine,  gestire  i
          libri   genealogici,   revisionare    i    meccanismi    di
          programmazione delle  corse,  delle  manifestazioni  e  dei
          piani e programmi allevatoriali,  affidare,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio  di
          diffusione attraverso le reti nazionali  ed  interregionali
          delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
          degli  ippodromi  e  degli  impianti  di  allevamento,   di
          allenamento   e   di   addestramento,   secondo   parametri
          internazionalmente  riconosciuti.  L'ASSI  subentra   nella
          titolarita'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e   passivi
          dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          e'  esercitato  dal  Ministro  delle  politiche   agricole,
          alimentari e forestali. L'incarico di  direttore  generale,
          nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
          collegio dei revisori dell'Agenzia  ha  la  durata  di  tre
          anni. 
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy  e
          misure  per  l'attrazione   degli   investimenti).   -   1.
          (abrogato) 
              2. (abrogato) 
              3. (abrogato) 
              3-bis. (abrogato) 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato) 
              6. L'ICE -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   svolge
          l'attivita' di  attrazione  degli  investimenti  all'estero
          attraverso la propria rete  estera  che  opera  nell'ambito
          delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
              7. Presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  L'articolo  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
              8. (abrogato) 
              9. (abrogato).». 
          Note al comma 51: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per  il
          coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
          Note al comma 53: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto  dalle  lettere
          a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
              a)  la  garanzia  e'  concessa  a  titolo  gratuito.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022,  le  garanzie  sono  concesse
          previo pagamento di una commissione da versare al Fondo  di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662; 
              b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
              c) la percentuale di copertura della  garanzia  diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
              1)  il  doppio  della   spesa   salariale   annua   del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
              2)  il  25  per  cento   del   fatturato   totale   del
          beneficiario nel 2019; 
              3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio  e
          per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel  caso
          di piccole e medie imprese, e nei successivi 12  mesi,  nel
          caso di imprese con numero di dipendenti  non  superiore  a
          499;  tale  fabbisogno  e'  attestato   mediante   apposita
          autocertificazione  resa  dal  beneficiario  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445; 
              3-bis)  per  le   imprese   caratterizzate   da   cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
              c-bis)   previa   notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
              d)   per   le   operazioni   finanziarie   aventi    le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
              e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
              f) per le operazioni per  le  quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
              g) fino  al  30  giugno  2022,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 6  marzo  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto  salvo
          quanto previsto per le operazioni finanziarie di  cui  alla
          lettera m) del presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa
          senza applicazione del modello di valutazione di  cui  alla
          parte IX, lettera A, delle condizioni di  ammissibilita'  e
          disposizioni di carattere  generale  per  l'amministrazione
          del Fondo di garanzia  allegate  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  12  febbraio  2019,  di  cui  al
          comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
          febbraio 2019. Ai fini della definizione  delle  misure  di
          accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
          di ammissione  della  singola  operazione  finanziaria,  la
          probabilita' di inadempimento delle  imprese  e'  calcolata
          esclusivamente sulla base dei  dati  contenuti  nel  modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
              g-bis) la garanzia e'  concessa  anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
              g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
          della garanzia  di  cui  alla  lettera  e),  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le esposizioni sono  state  classificate  come  esposizioni
          deteriorate, ai sensi dell'articolo  47-bis,  paragrafo  6,
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  26  giugno  2013,  in  favore
          delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre  2019,
          sono  state  ammesse  alla  procedura  del  concordato  con
          continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo  182-bis
          del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato
          un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimo  regio
          decreto, purche',  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   le   loro   esposizioni   non   siano
          classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino
          importi  in  arretrato  successivi  all'applicazione  delle
          misure di concessione e  il  soggetto  finanziatore,  sulla
          base  dell'analisi   della   situazione   finanziaria   del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
              h)  non  e'  dovuta  la  commissione  per  il   mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
              i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di importo superiore  a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
              l)  per  le  garanzie  su   specifici   portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
              m) previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del  TFUE,  sono  ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, nonche',  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  con
          copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che  in
          riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da  banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  Testo
          Unico bancario di cui al decreto legislativo  1°  settembre
          1993  n.  385  e  dagli  altri  soggetti   abilitati   alla
          concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
          e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
          professioni, di associazioni professionali  e  di  societa'
          tra professionisti nonche'  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di cui alla sezione K del  codice  ATECO  la  cui
          attivita' d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
          COVID-19,   secondo   quanto   attestato   dall'interessato
          mediante    dichiarazione    autocertificata    ai    sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000   n.   445,   purche'   tali
          finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del  capitale
          non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano  una  durata
          fino   a   120   mesi   e   un   importo   non   superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022  per  il  rilascio
          della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto  il
          pagamento di una commissione da versare  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa  in
          favore di beneficiari  finali  che  presentano  esposizioni
          che,  anche  prima  del  31  gennaio   2020,   sono   state
          classificate  come  inadempienze  probabili  o  esposizioni
          scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate   ai   sensi   delle
          avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
          n.  272  del  30  luglio  2008  della  Banca  d'Italia,   a
          condizione che le  predette  esposizioni  alla  data  della
          richiesta del finanziamento non siano  piu'  classificabili
          come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
          caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto  di
          misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa  in
          favore dei beneficiari finali a condizione  che  le  stesse
          esposizioni  non  siano  classificabili  come   esposizioni
          deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis,  paragrafo
          6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
          disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; 
              m-bis) per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
              n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare  di
          ricavi non superiore a 3.200.000  euro,  la  cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
              n-bis) previa autorizzazione della Commissione  europea
          al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
          prestato  dalle  cooperative   e   dai   confidi   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
              o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
          agli adempimenti amministrativi  relativi  alle  operazioni
          assistite dalla garanzia del Fondo; 
              p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
          operazioni finanziarie gia' perfezionate  con  l'erogazione
          da parte del soggetto finanziatore  da  non  oltre  3  mesi
          dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
          data successiva al  31  gennaio  2020.  In  tali  casi,  il
          soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
          una dichiarazione attestante  la  riduzione  del  tasso  di
          interesse  applicata,  sul  finanziamento   garantito,   al
          soggetto  beneficiario  per  effetto   della   sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
              p-bis) per  i  finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
              a) l'ammontare massimo dei portafogli di  finanziamenti
          e' innalzato a euro 500 milioni; 
              b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e
          importo previste dal comma 1, lettera c), e possono  essere
          deliberati,   perfezionati   ed   erogati   dal    soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
              c)  i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza   la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
              d) il punto di  stacco  e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
              e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
          superiore  al  90  per  cento  della  tranche  junior   del
          portafoglio di finanziamenti; 
              f) la quota della tranche  junior  coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
              g) in relazione ai singoli  finanziamenti  inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
              h) i finanziamenti possono  essere  concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, le parole "fino al  31  dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
              4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
          le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  esistenti  a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
              4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
              6. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici'' sono inserite le parole "e privati". 
              7. Le garanzie di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi
          da  banche  e  intermediari  finanziari  finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo  articolo  111  e   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'articolo 111, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, e' abrogato. 
              12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
          garanzia di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di
          euro  100  milioni,  sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,  quanto
          a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.». 
          Note al comma 54: 
              - Si riporta il testo del comma 100,  dell'articolo  2,
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di  impegni
          assumibile, fissati annualmente dalla  legge  di  bilancio,
          sulla base: 1)  di  un  piano  annuale  di  attivita',  che
          definisce  previsionalmente  la  tipologia  e   l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, sud-diviso per aree geografiche, macro-settori e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   con
          de-libera   del   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione  economica   e   lo   sviluppo   sostenibile
          (CIPESS). Per  l'esercizio  finanziario  2022,  nelle  more
          dell'adozione del primo piano annuale di  attivita'  e  del
          primo sistema dei limiti di rischio di  cui  alla  presente
          lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato
          dalla legge di  bilancio  in  assenza  della  delibera  del
          CI-PESS.  Ai   fini   dell'efficiente   programma-zione   e
          allocazione delle risorse  da  stanziare  a  copertura  del
          fabbisogno finanziario del Fondo  nonche'  dell'efficace  e
          co-stante   monitoraggio   dell'entita'   dei   rischi   di
          escussione delle garanzie  pubbliche,  anche  in  relazione
          alla stima del relativo  impatto  sui  saldi  di  bilancio,
          funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica
          e  alle  rilevazioni  statistiche  ad  essi  correlate,  il
          Consiglio di gestione  del  Fondo  trasmette  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo
          economico,  su  base  semestrale,  una  relazione  volta  a
          fornire una panoramica dei volumi e della composizione  del
          portafoglio e delle relative stime di rischio  e,  su  base
          almeno  trimestrale  e  in  ogni  caso  su  richiesta,   un
          prospetto di sintesi recante l'indicazione  del  numero  di
          operazioni  effettuate,  dell'entita'   del   finanziamento
          residuo e del garantito in essere, della stima  di  perdita
          attesa  e  della  percentuale  media  di  accantonamento  a
          presidio del rischio relativi al trimestre di  riferimento,
          unitamente alla rendicontazione sintetica degli  indennizzi
          e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al
          credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di  poteri
          speciali nei  settori  strategici,  nonche'  interventi  in
          materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga   di   termini
          amministrativi e processuali) e' riportato  nelle  note  al
          comma 53. 
              -  Il  testo  della  comunicazione  della   Commissione
          europea  del  19  marzo  2020,  C  (2020)  1863  final   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione  europea  C
          91 I del 20.3.2020. 
          Note al comma 55: 
              - Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note  al  comma
          54. 
              -   Il   decreto   ministeriale   12   febbraio    2019
          (Destinazione di ulteriori risorse  finanziarie  del  Fondo
          per la crescita sostenibile al sostegno  di  iniziative  di
          ricerca e sviluppo nei settori applicativi della  Strategia
          nazionale  di  specializzazione  intelligente  relativi   a
          «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile  2019,  n.
          92. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6
          marzo 2017 reca:  «Nuove  modalita'  di  valutazione  delle
          imprese ai fini dell'accesso al Fondo di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese e  articolazione  delle  misure  di
          garanzia». 
          Note al comma 56: 
              - Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 54. 
          Note al comma 57: 
              - Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note  al  comma
          54. 
          Note al comma 58: 
              - Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note  al  comma
          54. 
          Note al comma 59: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  e  1-bis.1  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
          limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
          c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
          comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
              1-ter. Dalle  garanzie  per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
          territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
          giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
          delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
          adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
          La condizione di cui al presente comma non si applica se la
          societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
          un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
          personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
              a) la garanzia e' rilasciata entro il 30  giugno  2022,
          per finanziamenti di durata non superiore a 6  anni  ovvero
          al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
              a-bis)   previa   notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
              b) al  31  dicembre  2019  l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
              b-bis) nella definizione  del  rapporto  tra  debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
              c) l'importo del prestito assistito da garanzia non  e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
              1)  25  per  cento  del  fatturato  annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
              2) il  doppio  dei  costi  del  personale  dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
              d) la garanzia, in concorso paritetico e  proporzionale
          tra garante e garantito nelle perdite per mancato  rimborso
          del  finanziamento,  copre  l'importo   del   finanziamento
          concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 
              1) 90 per cento  per  imprese  con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
              2) 80 per cento per imprese con  valore  del  fatturato
          superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o  con
          piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
              3) 70 per cento per le imprese col valore del fatturato
          superiore a 5 miliardi di euro; 
              e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il
          rilascio della garanzia sono le seguenti: 
              1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  25  punti
          base durante il  primo  anno,  50  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
              2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole
          e medie imprese sono corrisposti, in  rapporto  all'importo
          garantito, 50 punti base durante il primo anno,  100  punti
          base durante il  secondo  e  terzo  anno,  200  punti  base
          durante il quarto, quinto e sesto anno; 
              f)  la  garanzia  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
              g)  la  garanzia  copre  nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
              h) le commissioni devono essere  limitate  al  recupero
          dei costi  e  il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla
          garanzia deve essere inferiore al costo che  sarebbe  stato
          richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti   eroganti   per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
              i)  l'impresa  che  beneficia  della  garanzia   assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
              l)  l'impresa  che  beneficia  della  garanzia   assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
              m) il soggetto  finanziatore  deve  dimostrare  che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
              n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve  essere
          destinato  a  sostenere  costi  del  personale,  canoni  di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
              n-bis) il finanziamento di cui  alla  lettera  n)  deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 
              3. Ai fini dell'individuazione del  limite  di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
              4. Ai fini  dell'individuazione  della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
              5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
              6.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
              a)   l'impresa   interessata   all'erogazione   di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
              b)  in  caso  di  esito  positivo  della  delibera   di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
              c) il soggetto finanziatore  procede  al  rilascio  del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
              7. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
              a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
              b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
              c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
              d) impatto sui  livelli  occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
              e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
          strategica. 
              8. Con il decreto di cui  al  comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
              9. I soggetti  finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
              11. In caso  di  modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              12. L'efficacia dei commi  da  1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione Europea. 
              13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
          al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
          assunte o da assumere da Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
          (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
          anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima  perdita,   su
          portafogli di finanziamenti concessi, in  qualsiasi  forma,
          da banche e da altri soggetti abilitati  all'esercizio  del
          credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
          sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
          epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
          da  assicurare  la  concessione  da  parte   dei   soggetti
          finanziatori   di   nuovi   finanziamenti    in    funzione
          dell'ammontare  del  capitale  regolamentare  liberato  per
          effetto delle garanzie  stesse.  La  garanzia  e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
              14-bis. Al fine di assicurare la necessaria  liquidita'
          alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A.,  fino  al
          30 giugno  2022,  concede  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato
          e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti  nel
          presente  articolo,  in  favore  di   banche,   istituzioni
          finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
          sottoscrivono in Italia  prestiti  obbligazionari  o  altri
          titoli di debito emessi dalle suddette imprese  a  cui  sia
          attribuita da parte di una primaria agenzia di  rating  una
          classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
          dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
          quelli assunti ai sensi del comma 1,  non  devono  superare
          l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 
              14-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
              14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
              14-quinquies.  Alle  obbligazioni  della  SACE   S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
              14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui  ai  commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
              a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
              b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
              c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
              d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato  del
          lavoro; 
              e)  rilevanza  specifica  nell'ambito  di  una  filiera
          produttiva strategica.». 
              «Art. 1-bis.1 (Misure a sostegno della liquidita' delle
          imprese di medie dimensioni). - 1. A decorrere dal 1° marzo
          2021 e fino al 30 giugno  2022,  la  societa'  SACE  S.p.A.
          rilascia le garanzie di cui all'articolo 1,  alle  medesime
          condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a),  b)
          e c), e  per  i  medesimi  importi  massimi  garantiti  ivi
          previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non
          rimborsato  di  eventuali  finanziamenti  assistiti   dalla
          garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con  un  numero
          di dipendenti non superiore a 499, determinato  sulla  base
          delle  unita'  di  lavoro-anno  e  non  riconducibili  alle
          categorie  di   imprese   di   cui   alla   raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  relativa
          alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e   medie
          imprese. Alle garanzie di cui  al  presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  2,
          lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto e si  provvede
          ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del
          citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma
          3 del medesimo articolo 1, i benefici  accordati  ai  sensi
          della sezione 3.1  della  comunicazione  della  Commissione
          europea del 19 marzo 2020, recante  un  "Quadro  temporaneo
          per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie
          ivi previste, tenuto conto di  eventuali  altre  misure  di
          aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
          beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
              2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione  di  cui  al
          comma 1, il soggetto al quale e' chiesto  il  finanziamento
          la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A. 
              3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al
          comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella
          richiesta  di  utilizzo  del  finanziamento,  del  relativo
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia  e  della  locuzione:  "Sostegno  ai   sensi   del
          decreto-legge n. 23 del 2020". 
              4. Per la prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazioni
          criminali, con  protocollo  d'intesa  sottoscritto  tra  il
          Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i  controlli  di
          cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159,   anche   attraverso   procedure
          semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti
          dalla normativa  antiriciclaggio,  per  la  verifica  degli
          elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista
          dal  presente   articolo   il   soggetto   che   eroga   il
          finanziamento  non  e'  tenuto  a   svolgere   accertamenti
          ulteriori  rispetto  alla  verifica   formale   di   quanto
          dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle
          richieste di finanziamento  e  di  garanzia  effettuate  ai
          sensi dell'articolo 13. 
              6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono,
          anche  in  forma  associata,   un'attivita'   professionale
          autonoma.». 
          Note al comma 60: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   64,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  64  (Semplificazioni  per  il   rilascio   delle
          garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
          new deal). - 1. Le garanzie e  gli  interventi  di  cui  al
          all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, possono riguardare, tenuto conto degli  indirizzi  che
          il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
          economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno  e
          conformemente  alla  Comunicazione  della  Commissione   al
          Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  economico  e
          sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640  dell'11
          dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: 
              a) progetti tesi  ad  agevolare  la  transizione  verso
          un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
          produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
          produzione di beni e servizi sostenibili; 
              b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una
          mobilita'  sostenibile  e  intelligente,  con   particolare
          riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
          mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
          ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
          inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
          intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
          digitalizzazione. 
              2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte  da  SACE
          S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
          e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
          assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
          termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
          stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          SACE  S.p.A.  e  approvata  con   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
          adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: 
              a)   lo   svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
          riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
          iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
          al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
          medesimi obiettivi; 
              b) le procedure per il rilascio delle garanzie e  delle
          coperture assicurative da parte di  SACE  S.p.A.  anche  al
          fine  di  escludere  che  da  tali  garanzie  e   coperture
          assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
          di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 
              c) la  gestione  delle  fasi  successive  al  pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
              d) le modalita' con le quali e' richiesto al  Ministero
          dell'economia e delle finanze il pagamento  dell'indennizzo
          a valere sul fondo di cui al comma  5  e  le  modalita'  di
          escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni
          assunti da SACE  S.p.A.,  nonche'  la  remunerazione  della
          garanzia stessa; 
              e) ogni altra modalita'  operativa  rilevante  ai  fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni; 
              f)  le  modalita'  con  cui   SACE   S.p.A.   riferisce
          periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
          degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
          finanziatori sono tenuti nei riguardi di  SACE  S.p.A.,  ai
          fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
          validita' ed efficacia della garanzia. 
              3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A.  delle  garanzie
          di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni
          di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. 
              4. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. 
              5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
          cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, sono interamente  destinate  alla  copertura  delle
          garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante  versamento
          sull'apposito conto di  tesoreria  centrale,  istituito  ai
          sensi dell'articolo  1,  comma  88,  terzo  periodo,  della
          citata legge n. 160  del  2019.  Sul  medesimo  conto  sono
          versati i premi riscossi da  SACE  S.p.A.  al  netto  delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del presente articolo  e  risultanti  dalla
          contabilita' di SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio  all'esito
          dell'approvazione   del   bilancio.   Per   gli    esercizi
          successivi, le risorse del predetto  fondo  destinate  alla
          copertura delle  garanzie  concesse  da  SACE  S.p.A.  sono
          determinate con la legge  di  bilancio,  tenuto  conto  dei
          limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2. 
              5-bis.  All'articolo  1,  comma  86,  della  legge   27
          dicembre  2019,  n.  160,  dopo  le  parole:  "partenariato
          pubblico-privato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  anche
          realizzati con  l'intervento  di  universita'  e  organismi
          privati di ricerca". 
              6. All'articolo 1, comma 88, della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole ", il primo dei quali  da  adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
          selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
          comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
          migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
          possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
          condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
          86," sono soppresse; 
              b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o
          di debito di cui al comma 87," sono aggiunte  le  seguenti:
          "e' stabilita". 
              7. Per l'anno 2020, le  garanzie  di  cui  al  comma  1
          possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
          Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
          economica.». 
          Note al comma 61: 
              - Il riferimento normativo ai commi 2 e 5 dell'articolo
          64, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e'
          riportato nelle note al comma 60. 
              - Si riporta il testo del comma  85,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «85.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  470  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
          interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
          di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei  predetti
          anni  destinati  alle  iniziative  da  avviare  nelle  zone
          economiche  ambientali.   Alla   costituzione   del   fondo
          concorrono i proventi delle aste delle quote  di  emissione
          di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
          pertinenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
          euro per ciascuno dei predetti anni,  che  resta  acquisito
          all'erario.». 
          Note al comma 62: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  64,  del  decreto
          legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani,  la  salute  e  i   servizi   territoriali)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa  di
          abitazione ed in materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo  54,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022. 
              2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
          dicembre 2013, n. 147, le  parole  "di  eta'  inferiore  ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno  2012,  n.  92"
          sono sostituite dalle seguenti:  "che  non  hanno  compiuto
          trentasei anni di eta'.". 
              3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per
          l'accesso al credito  di  cui  all'articolo  1,  comma  48,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
          un  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000  euro  annui,
          per i finanziamenti con limite di  finanziabilita',  inteso
          come rapporto tra l'importo del finanziamento e  il  prezzo
          d'acquisto   dell'immobile,   comprensivo    degli    oneri
          accessori,  superiore  all'80%,  la  misura  massima  della
          garanzia concedibile dal Fondo  e'  elevata  all'80%  della
          quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
          concessi. 
              3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
          in  sede  di  richiesta  della  garanzia,   le   condizioni
          economiche di maggior favore applicate  ai  beneficiari  in
          ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              4. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'  incrementata  di  290
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. 
              5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
          4 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              6.  Gli  atti  traslativi  a   titolo   oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui. 
              7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a  cessioni
          soggette all'imposta sul  valore  aggiunto,  e'  attribuito
          agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei
          anni di eta'  nell'anno  in  cui  l'atto  e'  stipulato  un
          credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul  valore
          aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il  credito
          d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
          di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
          la data di acquisizione del  credito,  ovvero  puo'  essere
          utilizzato in diminuzione delle imposte sui  redditi  delle
          persone  fisiche  dovute  in  base  alla  dichiarazione  da
          presentare successivamente alla  data  dell'acquisto;  puo'
          altresi' essere utilizzato in compensazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  Il  credito
          d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 
              8.  I  finanziamenti   erogati   per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          dall'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              9. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  30
          giugno 2022. 
              10. In caso di insussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti per beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
          commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
          il recupero delle imposte dovute e  per  la  determinazione
          delle sanzioni e degli interessi si applicano  le  relative
          disposizioni previste dalla nota  II  bis  all'articolo  1,
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6,7,8,9  e  10,
          valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77. 
              12.  In  considerazione   delle   conseguenze   causate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per  le
          politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma  2,  del
          decreto legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 35 milioni di euro  per  l'anno  2021  allo
          scopo di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,
          politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
          giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
          all'uso non consapevole delle piattaforme  digitali,  anche
          attraverso attivita' di assistenza e supporto  psicologico,
          azioni  volte  a  favorire  l'inclusione  e   l'innovazione
          sociale nonche' lo sviluppo individuale, la  promozione  di
          attivita' sportive per i giovani di eta'  inferiore  ai  35
          anni. 
              13. I criteri di riparto delle risorse del comma  12  e
          le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  realizzati
          dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
          e dal sistema delle  Autonomie  locali  sono  definiti  con
          decreto del Ministro per  le  politiche  giovanili,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  35
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo  77
          del presente decreto e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto.». 
          Note al comma 63: 
              - La legge 30 dicembre  2018  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.. 
          Note al comma 64: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106(Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 11-bis (Disposizioni in materia  di  utilizzo  di
          strumenti  di  pagamento   elettronici:   sospensione   del
          programma "cashback" e credito  d'imposta  POS).  -  1.  Il
          programma  di  attribuzione  dei  rimborsi  in  denaro  per
          acquisti effettuati mediante  l'utilizzo  di  strumenti  di
          pagamento elettronici disciplinato dal regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
          novembre 2020, n. 156, e' sospeso per  il  periodo  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto. 
              2. L'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
          156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6,  comma
          2, lettere a) e c), del medesimo regolamento. 
              3. Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 24  novembre  2020,  n.  156,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'articolo  8,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2. I rimborsi speciali  relativi  ai  periodi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  sono  erogati,
          rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed  entro  il  30
          novembre 2022, sulla base di una graduatoria  elaborata  in
          via definitiva successivamente alla  scadenza  del  termine
          per la decisione sui reclami da parte della  Consap  S.p.A.
          ai sensi dell'articolo 10, comma 5"; 
              b) all'articolo 10: 
              1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2.  Avverso  il  mancato  o  inesatto  accredito   del
          rimborso  previsto  per  il  periodo  sperimentale  di  cui
          all'articolo 7, l'aderente puo'  presentare  reclamo  entro
          centoventi giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
          previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo  7,  comma
          5. Per quanto concerne i periodi  di  cui  all'articolo  6,
          comma 2,  lettere  a)  e  c),  l'aderente  puo'  presentare
          reclamo avverso la  mancata  o  inesatta  contabilizzazione
          nella APP IO o  nei  sistemi  messi  a  disposizione  dagli
          issuer convenzionati del rimborso cashback e  del  rimborso
          speciale, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  al
          termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
          a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro
          il 29 agosto 2022"; 
              2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              "5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo  dell'aderente,
          sulla  base  del  quadro  normativo  e  regolamentare   che
          disciplina il programma,  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dalla scadenza del termine per  presentare  il  reclamo  ai
          sensi del comma 2"; 
              c) all'articolo 11: 
              1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. L'attribuzione dei rimborsi previsti  dall'articolo
          6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60  milioni
          per il periodo di cui alla  lettera  a)  del  comma  2  del
          predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo
          di cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma.  Qualora  le
          predette risorse finanziarie non  consentano  il  pagamento
          integrale    del    rimborso    spettante,    questo     e'
          proporzionalmente ridotto"; 
              2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis.   L'attribuzione    del    rimborso    previsto
          dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150
          milioni per ciascuno dei periodi  di  cui  all'articolo  6,
          comma 2, lettere a)  e  c).  Qualora  le  predette  risorse
          finanziarie  non  consentano  l'integrale   pagamento   del
          rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto". 
              4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in
          caso di accoglimento  dei  reclami  presentati  avverso  il
          mancato o inesatto  accredito  del  rimborso  cashback  nel
          periodo   sperimentale   previsto   dall'articolo   7   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze  24  novembre  2020,  n.  156,  sono  erogate
          nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili  per
          l'anno 2021. 
              5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia
          e delle finanze con le  societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap
          S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis  e  289-ter,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono  modificate  per
          tenere conto della  sospensione  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              6.  Per  l'anno  2022  e'  istituito  nello  stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni  di
          euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi
          di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti
          interventi  sono  disposti   con   appositi   provvedimenti
          normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
          periodo. 
              7. Sono abrogate tutte le disposizioni del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 24 novembre 2020,  n.  156,  incompatibili  con  le
          disposizioni del presente articolo. 
              8. Agli oneri di  cui  al  comma  6,  pari  a  1.497,75
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  fa  fronte  con  le
          risorse rivenienti dal comma 1. 
              9. Successivamente al  30  giugno  2021,  il  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze   effettua   rilevazioni
          periodiche  relative  all'utilizzo   degli   strumenti   di
          pagamento elettronici, sulla base del supporto  informativo
          fornito dalla Banca d'Italia. 
              10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre  2019,
          n. 124,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis e'  inserito  il
          seguente: 
              "1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal  1°
          luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di  cui
          al  comma  1  e'  incrementato  al  100  per  cento   delle
          commissioni, nel caso in cui  gli  esercenti  attivita'  di
          impresa, arte o professione,  che  effettuano  cessioni  di
          beni o prestazioni di servizi nei confronti di  consumatori
          finali, adottino strumenti di  pagamento  elettronico,  nel
          rispetto delle caratteristiche tecniche  da  stabilire  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   collegati   agli
          strumenti di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  ovvero  strumenti  di
          pagamento evoluto  di  cui  al  comma  5-bis  del  predetto
          articolo". 
              11. Al capo I del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
          124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          2019, n. 157, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
              "Art. 22-bis  (Credito  d'imposta  per  l'acquisto,  il
          noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme  di
          pagamento  elettronico  e  per  il   collegamento   con   i
          registratori telematici). - 1. Agli esercenti attivita'  di
          impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni
          o prestazioni  di  servizi  nei  confronti  di  consumatori
          finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il  30  giugno  2022,
          acquistano,   noleggiano   o   utilizzano   strumenti   che
          consentono forme di  pagamento  elettronico,  nel  rispetto
          delle   caratteristiche   tecniche   da    stabilire    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   collegati   agli
          strumenti di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,  spetta  un  credito
          d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio  o
          di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese  di
          convenzionamento  ovvero  alle  spese  sostenute   per   il
          collegamento tecnico tra i predetti strumenti. 
              2. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta,  nel
          limite massimo di spesa di 160  euro  per  soggetto,  nelle
          seguenti misure: 
              a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          non superiore a 200.000 euro; 
              b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
              c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
              3. Ai medesimi soggetti di cui  al  comma  1  che,  nel
          corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano  o  utilizzano
          strumenti evoluti di pagamento elettronico  che  consentono
          anche  la  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,  spetta  un  credito
          d'imposta, nel limite massimo di  spesa  di  320  euro  per
          soggetto, nelle seguenti misure: 
              a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          non superiore a 200.000 euro; 
              b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
              c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi
          relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
          superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
              4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, successivamente al sostenimento della spesa  e  devono
          essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  d'imposta  di  maturazione  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo.  I  crediti  d'imposta  non   concorrono   alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive  e  non  rilevano  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              5. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
          al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
          pesca e dell'acquacoltura". 
              12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e
          11, valutati in 194,6 milioni di euro  per  l'anno  2021  e
          186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 77. 
              13. Nel  quadro  delle  esigenze  connesse  anche  alle
          misure  di  cui   al   presente   decreto,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,   secondo   le
          modalita'  semplificate  di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e,
          conseguentemente,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, per  le  esigenze  delle
          strutture del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato del medesimo  Ministero,  nei  limiti  della  vigente
          dotazione organica, un  contingente  di  personale  pari  a
          cinquanta  unita'  da  inquadrare  nel   livello   iniziale
          dell'area III del comparto funzioni centrali. 
              14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  13
          del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno  2021
          e a 2.330.469 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              15. Nel  quadro  delle  esigenze  connesse  anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di  dieci
          unita'  di  personale  dal  2021.  Una  quota  parte,   non
          inferiore a otto unita' di  personale,  e'  riservata  alle
          sezioni di cui  al  comma  3  dell'articolo  3  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma e' autorizzata la spesa di  547.279  euro
          per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a  decorrere  dall'anno
          2022. 
              16. La dotazione finanziaria  destinata  all'indennita'
          prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio  2003,
          n. 227, anche per le esigenze di cui al comma  15,  secondo
          periodo, del presente articolo, e' incrementata di  250.000
          euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro dall'anno 2022. 
              17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e
          16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole:  ",  asseverate  dai  relativi  organi  di
          controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   3   luglio    2003,    n.
          227(Regolamento per la  riorganizzazione  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
              «Art.   3   (Funzioni   degli   uffici    di    diretta
          collaborazione). - 1. L'ufficio di  Gabinetto  coadiuva  il
          Capo di Gabinetto. Tale ufficio,  di  livello  dirigenziale
          generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,
          da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in  distinte
          aree organizzative. Possono essere nominati  dal  Ministro,
          su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi  di
          Gabinetto,  di  cui  almeno  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          preposti  a  uffici  di   livello   dirigenziale   generale
          dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali  del
          Corpo della Guardia  di  finanza.  Puo'  essere,  altresi',
          nominato dal  Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri, un  Consigliere  diplomatico  scelto  fra  i
          funzionari  della  carriera  diplomatica.  Possono  essere,
          altresi',  nominati  dal  Ministro   non   piu'   di   otto
          Consiglieri  scelti   fra   persone   dotate   di   elevata
          professionalita' nelle materie di competenza del  Ministero
          ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
          della guardia di finanza. Per  le  specifiche  esigenze  di
          consulenza  studio  e  ricerca  degli  uffici  di   diretta
          collaborazione, di cui al presente articolo,  e'  assegnato
          un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle
          dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. 
              2. Il capo della segreteria  del  Ministro  sovrintende
          alla  cura  degli  uffici  di  segreteria  del  Ministro  e
          provvede   al   coordinamento   degli   impegni   ed   alla
          predisposizione  di  quanto  occorra  per  gli   interventi
          istituzionali del Ministro. Il segretario particolare  cura
          l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e  svolge
          i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente  al  suo
          incarico istituzionale. 
              3.   L'ufficio   del   coordinamento   legislativo   e'
          articolato in due sezioni,  strutturate  in  distinte  aree
          organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
          legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze».  La
          prima  sezione  e'  competente  a  trattare  le   questioni
          riferibili    alle    aree    di    attivita'     indicate,
          rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma  1
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, e successive  modificazioni;  la  seconda  sezione  e'
          competente a trattare le questioni riferibili  all'area  di
          attivita'  indicata   alla   lettera   d)   del   comma   1
          dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300  del
          1999.  L'ufficio   del   coordinamento   legislativo   cura
          l'attivita' di definizione delle iniziative  legislative  e
          regolamentari nelle materie di  competenza  del  Ministero,
          con la collaborazione, anche ai fini dello studio  e  della
          progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
          generali  e  garantendo  la  valutazione  dei  costi  e  la
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme   introdotte   e   l'analisi
          dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
          lo snellimento e la semplificazione  normativa.  Esamina  i
          provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
          di  iniziativa  parlamentare;  cura,  in  particolare,   il
          raccordo   permanente   con   l'attivita'   normativa   del
          Parlamento, i conseguenti rapporti con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e   le   altre   amministrazioni
          interessate,  anche  per   quanto   riguarda   l'attuazione
          normativa di atti dell'Unione europea. Cura il  contenzioso
          internazionale,  comunitario,  costituzionale  nonche'  gli
          adempimenti  relativi  al  contenzioso   sugli   atti   del
          Ministro.  Cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di
          controllo e di indirizzo riguardanti  il  Ministero  ed  il
          seguito dato agli stessi e svolge attivita'  di  consulenza
          giuridica per il Ministro. 
              4.  La  segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro  il
          supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
          la elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti
          di politiche generali  e  di  settore,  con  riguardo  alla
          individuazione  degli  interventi   di   finanza   pubblica
          necessari  ai  fini  della  loro  attuazione   e   per   le
          conseguenti  determinazioni,  di   competenza   dell'organo
          politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
          finanziarie. 
              5. L'ufficio stampa cura i rapporti con  il  sistema  e
          gli organi di  informazione  nazionali  ed  internazionali;
          segue  l'informazione  italiana  ed  estera;   promuove   e
          gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
          del  Ministero,  programmi  ed  iniziative  editoriali   di
          informazione istituzionale.  Esso  e'  costituito  a  norma
          dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.  150,  salvo,
          per quanto attiene alla prima applicazione  della  predetta
          legge, il disposto di cui all'articolo  6,  comma  2  della
          legge  medesima.  Il  Ministro,  inoltre,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 7 della  citata  legge  n.  150  del
          2000,  puo'  essere  coadiuvato  da   un   portavoce,   che
          sovrintende all'attivita' dell'ufficio stampa  e  coordina,
          sotto il profilo dell'indirizzo  politico,  l'attivita'  di
          comunicazione dell'intero Ministero. 
              6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
          di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici
          del  Ministero  e  con  gli   altri   uffici   di   diretta
          collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici  e
          privati, in ragione dell'incarico istituzionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il  ministero  svolge,
          in particolare, le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
              a) politica economica e  finanziaria,  con  particolare
          riguardo all'analisi dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni e  internazionali,  alla  vigilanza  sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione delle linee di programmazione economica  e
          finanziaria, alle operazioni di  copertura  del  fabbisogno
          finanziario e  di  gestione  del  debito  pubblico  ;  alla
          valorizzazione dell'attivo e del  patrimonio  dello  Stato;
          alla gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello  Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle  frodi  sui
          mezzi di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche'  sugli
          strumenti attraverso i quali viene erogato  il  credito  al
          consumo e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze  del
          Ministero dell'interno in materia; 
              b) politiche, processi e adempimenti di  bilancio,  con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche  quanto  ai  piani  di  rientro  regionali
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato; 
              c)    programmazione    economica    e     finanziaria,
          coordinamento e verifica degli interventi per  lo  sviluppo
          economico territoriale e settoriale e  delle  politiche  di
          coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio,  con
          particolare riferimento alle aree depresse,  esercitando  a
          tal fine le funzioni attribuite dalla legge in  materia  di
          strumenti di programmazione negoziata e  di  programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 
              d) politiche fiscali,  con  particolare  riguardo  alle
          funzioni di cui all'articolo 56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie  ed
          erariali in sede nazionale, comunitaria  e  internazionale,
          alle attivita' di  coordinamento,  indirizzo,  vigilanza  e
          controllo previste dalla  legge  sulle  agenzie  fiscali  e
          sugli altri enti o organi che comunque esercitano  funzioni
          in materia di tributi ed  entrate  erariali  di  competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore, alla  informazione  istituzionale  nel  settore
          della fiscalita', alle funzioni  previste  dalla  legge  in
          materia di demanio, catasto e  conservatorie  dei  registri
          immobiliari; 
              e) amministrazione  generale,  servizi  indivisibili  e
          comuni  del  Ministero,  con  particolare   riguardo   alle
          attivita' di promozione,  coordinamento  e  sviluppo  della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle  risorse;  linee  generali  e   coordinamento   delle
          attivita' concernenti il personale  del  Ministero;  affari
          generali  ed  attivita'  di  gestione  del  personale   del
          Ministero   di   carattere    comune    ed    indivisibile;
          programmazione generale  del  fabbisogno  del  Ministero  e
          coordinamento delle attivita' in  materia  di  reclutamento
          del personale del  Ministero;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei rapporti sindacali all'interno del  Ministero;
          tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo   e   del   sistema
          informativo   del   personale   del    Ministero;    tenuta
          dell'anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
          servizi   del   tesoro,   incluso   il   pagamento    delle
          retribuzioni,  ed  acquisti  centralizzati;   coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero. 
              1-bis.  Le  funzioni  in  materia  di   organizzazione,
          programmazione del fabbisogno, reclutamento,  formazione  e
          gestione del  personale  delle  singole  aree  sono  svolte
          nell'ambito delle stesse aree.».