art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
          Note al comma 65: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   3   luglio    2003,    n.
          227(Regolamento per la  riorganizzazione  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
              «Art.   5   (Personale   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui all'articolo 2, comma  2,  lettere  f),  g),  e  h)  e'
          stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'.  Entro
          tale contingente complessivo, oltre  al  personale  che  e'
          collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
          lettera a), della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,  possono
          essere assegnati  dipendenti  del  Ministero  ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20  per
          cento del predetto contingente  complessivo,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti  per  specifiche  aree  di   attivita'   e   per
          particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
          competenza desumibile da specifici ed  analitici  curricoli
          culturali e professionali con particolare riferimento  alla
          formazione universitaria, alla provenienza  da  qualificati
          settori  del  lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle
          funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del
          criterio dell'invarianza della spesa  di  cui  all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              2. Nell'ambito del contingente stabilito dal  comma  1,
          e'   individuato,   presso   gli    uffici    di    diretta
          collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
          a ventisei,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi  di  cui
          al presente comma concorrono a determinare il limite  degli
          incarichi   conferibili   dall'amministrazione    e    sono
          attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi  5  e  6,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              3. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del
          coordinamento legislativo, dai capi delle due  sezioni  del
          predetto ufficio, dal capo della segreteria  del  Ministro,
          dal segretario particolare del Ministro,  dal  responsabile
          della   segreteria   tecnica   del   Ministro,   dal   capo
          dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi  delle  segreterie
          dei  Vice  Ministri,  dal  capo  dell'ufficio  stampa   del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, si intendono aggiuntive rispetto al  contingente  di
          cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli
          di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.  165  del
          2001,  sono  incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          predetto decreto legislativo.». 
              - Il riferimento normativo al testo dei commi 15  e  16
          dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 64. 
          Note al comma 66: 
              - Il riferimento normativo al  comma  15  dell'articolo
          11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106  e'
          riportato nelle note al comma 64. 
          Note al comma 67: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. - 1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
          Note al comma 68: 
              - Si riporta il testo del comma 471,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
              «471. A decorrere dal 1° gennaio 2014  le  disposizioni
          di cui all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
          si applicano a  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze
          pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati  in
          ragione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo
          intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
          con  gli  enti  pubblici  economici  e  con  le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
          di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al   comma   471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
              b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
          sono inserite le seguenti: "delle autorita'  amministrative
          indipendenti e"; 
              c) al comma 473, le  parole  "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere dal 1° gennaio 1998  gli  stipendi,  l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente della Polizia di  Stato  e  gradi  di  qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli e generali delle  Forze  armate,  del  personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della  carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di   diritto
          annualmente in ragione  degli  incrementi  medi,  calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di  pubblici  dipendenti   contrattualizzati   sulle   voci
          retributive,   ivi   compresa   l'indennita'    integrativa
          speciale,   utilizzate   dal    medesimo    Istituto    per
          l'elaborazione    degli    indici    delle     retribuzioni
          contrattuali. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di
          adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica  anche
          ai maggiori e tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti
          delle  Forze  armate  e   del   personale   con   qualifica
          corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari. 
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di  ciascun  anno
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.  A
          tal fine, entro il  mese  di  marzo,  l'ISTAT  comunica  la
          variazione percentuale di cui al comma 1.  Qualora  i  dati
          necessari non siano disponibili entro i  termini  previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 
              3. Con il decreto relativo all'adeguamento  per  l'anno
          1999  si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra   gli
          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
          ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
          personale di magistratura ed agli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme restando, per quanto non derogato dal predetto  comma
          1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19  febbraio
          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
          del  trattamento  economico  complessivo,  comprensivo   di
          quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del
          pubblico impiego. 
              5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  si  applicano  anche  ai  fini   dell'adeguamento
          retributivo dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati  della
          direzione di uffici  dirigenziali  di  livello  generale  o
          comunque di funzioni di analogo livello. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
          cui all'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di lire  37  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999.». 
          Note al comma 69: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16-septies,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215(Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e  per  esigenze  indifferibili)  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e
          del servizio sanitario della Regione  Calabria).  -  1.  Al
          comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: 
              "Al fine di  consentire  all'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi  sanitari  regionali  (Agenas)  di  supportare   le
          attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
          di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,  per  l'anno
          2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite  procedure
          concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
          cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021,  n.  76,  in  deroga  alle  ordinarie  procedure   di
          mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere  dal
          1° gennaio 2022, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nella   categoria   D,   con
          corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
          Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  1.790.000  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          al primo periodo". 
              2.  In   ottemperanza   alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 168 del 23  luglio  2021  e  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria: 
              a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
          (Agenas) assegna il personale assunto ai  sensi  del  comma
          472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
          come modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  a
          supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano
          di rientro dai disavanzi sanitari  della  Regione  Calabria
          fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base
          dei  fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
          operare anche presso il Dipartimento tutela  della  salute,
          servizi sociali e socio-sanitari della Regione  Calabria  e
          gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  del  servizio
          sanitario della medesima regione che assicurano le  risorse
          strumentali necessarie; 
              b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
          lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          del servizio sanitario della Regione Calabria, al  fine  di
          supportare le funzioni delle unita'  operative  semplici  e
          complesse, comunque denominate,  deputate  al  processo  di
          controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia  per
          la  gestione  corrente  che  per   il   pregresso,   previa
          circolarizzazione obbligatoria  dei  fornitori  sul  debito
          iscritto  fino  al  31  dicembre  2020,  e'  autorizzato  a
          reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale  valutati
          e approvati dal commissario ad acta, fino  a  5  unita'  di
          personale non dirigenziale, categoria D, con  contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di  durata  non
          superiore  a  trentasei  mesi,   esperte   nelle   predette
          procedure e dotate dei previsti  requisiti  formativi,  nel
          limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal
          2022 al 2024. Le predette  unita'  sono  reclutate  tramite
          procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
          di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli  anni  dal
          2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023  a
          valere sulle risorse di cui all'articolo 6,  comma  1,  del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e  per
          l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla  lettera  f)
          del presente comma. Resta fermo che,  qualora  i  fornitori
          non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla  prevista
          circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si
          intende non dovuto; 
              c) dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2024, la Guardia  di  finanza,  nell'ambito  delle  proprie
          funzioni, collabora con  le  unita'  operative  semplici  e
          complesse deputate al  monitoraggio  e  alla  gestione  del
          contenzioso, disponendo l'impiego di un  contingente  di  5
          ispettori per ciascuno degli enti di cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118,  del  servizio  sanitario   della   Regione
          Calabria. Le modalita' operative della collaborazione  sono
          definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa   previsto
          dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
          e per le ulteriori esigenze connesse  all'assolvimento  dei
          compiti di polizia  economico-finanzia-ria  nell'ambito  di
          analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
          ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
          quarantacinque unita', di cui e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
          previste a legislazione vigente  e  fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°
          dicembre 2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della
          presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022,  euro
          1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno  2024,
          euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno
          2026 ed euro  2.608.033  a  decorrere  dall'anno  2027,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
              c-bis)  all'articolo   33,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  le  parole:  "23.702
          unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.747 unita'"; 
              c-ter) all'articolo  36,  comma  10,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  le  parole:
          "28.702 unita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "28.747
          unita'" 
              d) al fine di garantire  la  piena  operativita'  delle
          attivita' proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA)
          del servizio sanitario della Regione Calabria  operante  ai
          sensi dell'articolo 22 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
          assunzionali previsti dalla normativa vigente  e  a  valere
          sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per  la
          gestione della predetta GSA, al reclutamento con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
          superiore a  trentasei  mesi,  di  1  unita'  di  personale
          dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
          inquadrare nella categoria D, tramite  procedura  selettiva
          pubblica operata,  d'intesa  con  il  commissario  ad  acta
          ovvero avvalendosi della Commissione per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Il
          menzionato contingente di personale puo' essere  integrato,
          a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
          da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati  nel
          rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla  normativa
          vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo
          triennio 2022-2024 la Regione  Calabria  e'  autorizzata  a
          conferire due incarichi dirigenziali in  deroga  ai  limiti
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla  compensazione
          del saldo  di  mobilita'  extraregionale  definita  per  la
          Regione   Calabria   nella    matrice    della    mobilita'
          extraregionale approvata dal  Presidente  della  Conferenza
          delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed   inserita
          nell'atto  formale   di   individuazione   del   fabbisogno
          sanitario regionale standard  e  delle  relative  fonti  di
          finanziamento  dell'anno  2022.  Le  relative  somme   sono
          recuperate dalle regioni e province  autonome  in  un  arco
          quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.   Il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
          applicano   conseguentemente   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118; 
              f) e' autorizzato  nell'ambito  del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'
          in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
              g) al fine di  coadiuvare  le  attivita'  previste  dal
          presente comma, assicurando  al  servizio  sanitario  della
          Regione Calabria la liquidita' necessaria allo  svolgimento
          delle predette attivita' finalizzate  anche  al  tempestivo
          pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli  enti
          del  servizio  sanitario  della  Regione  Calabria  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni
          esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito  sulle
          rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria  agli
          enti del proprio servizio  sanitario  regionale  effettuati
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  non  producono  effetti
          dalla suddetta data e non vincolano gli enti  del  servizio
          sanitario  regionale  e  i  tesorieri,  i   quali   possono
          disporre, per il pagamento dei  debiti,  delle  somme  agli
          stessi  trasferite  durante   il   suddetto   periodo.   Le
          disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31
          dicembre 2025. 
              3. Il comma 2 si applica nei  confronti  della  Regione
          Calabria  anche  ove,  in  considerazione   dei   risultati
          raggiunti, cessi la gestione  commissariale  del  piano  di
          rientro dai disavanzi sanitari della Regione  Calabria.  In
          tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad  acta  per
          l'attuazione del piano di rientro  si  intende  fatto  alla
          Regione Calabria.». 
          Note al comma 70: 
              - Si riporta il testo dei commi  233,  234,  235,  238,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
          modificato dalla presente legge: 
              «233. In caso di operazioni di  aggregazione  aziendale
          realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento  di
          azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo
          amministrativo competente delle societa'  partecipanti,  in
          caso di fusioni  e  scissioni,  o  l'operazione  sia  stata
          deliberata  dall'organo  amministrativo  competente   della
          conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021
          e il 30 giugno 2022,  e'  consentita,  rispettivamente,  al
          soggetto  risultante  dalla  fusione  o  incorporante,   al
          beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito
          d'imposta, con le modalita' di  cui  al  comma  234,  delle
          attivita'  per  imposte  anticipate  riferite  ai  seguenti
          componenti:  perdite  fiscali  maturate  fino  al   periodo
          d'imposta  precedente  a  quello  in  corso  alla  data  di
          efficacia giuridica dell'operazione e non ancora  computate
          in   diminuzione   del   reddito   imponibile   ai    sensi
          dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  alla  medesima  data;  importo  del
          rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato  fino  al  periodo
          d'imposta  precedente  a  quello  in  corso  alla  data  di
          efficacia giuridica dell'operazione e  non  ancora  dedotto
          ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le
          attivita' per imposte anticipate riferibili  ai  componenti
          sopra  indicati  possono  essere  trasformate  in   credito
          d'imposta anche se non iscritte in bilancio. 
              234. La trasformazione in  credito  d'imposta  avviene,
          per un quarto,  alla  data  di  efficacia  giuridica  delle
          operazioni di cui al  comma  233  e,  per  i  restanti  tre
          quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a  quello
          in corso alla data di efficacia giuridica delle  operazioni
          di cui al  comma  233  per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il  2
          per  cento  della  somma  delle  attivita'   dei   soggetti
          partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti
          dalla   situazione   patrimoniale   di   cui   all'articolo
          2501-quater  del  codice  civile,  senza   considerare   il
          soggetto che presenta le  attivita'  di  importo  maggiore,
          ovvero il 2 per cento della somma delle  attivita'  oggetto
          di conferimento. Se alle operazioni di  cui  al  comma  233
          partecipano  societa'  controllanti  capogruppo  tenute   a
          redigere  il  bilancio  consolidato  secondo   i   principi
          contabili  ad  esse  applicabili,  ai  fini   del   periodo
          precedente per tali societa' si  considerano  le  attivita'
          risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile. In
          caso  di  aggregazioni  realizzate  mediante   conferimento
          d'azienda,  i  componenti  di  cui   al   comma   233   del
          conferitario rilevano ai fini  della  trasformazione  negli
          stessi limiti e alle  stesse  condizioni  previsti  per  le
          perdite che  possono  essere  portate  in  diminuzione  del
          reddito  della  societa'   risultante   dalla   fusione   o
          incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal
          fine,  e'  obbligatoria  la  redazione   della   situazione
          patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi
          primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia
          giuridica dell'operazione di aggregazione, per  i  soggetti
          di cui al comma 233: 
              a) non sono  computabili  in  diminuzione  dei  redditi
          imponibili le perdite di  cui  all'articolo  84  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          dei commi da 233 a 243 del presente articolo; 
              b) non sono deducibili  ne'  trasformabili  in  credito
          d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
          reddito complessivo di cui all'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          dei commi da 233 a 243 del presente articolo. 
              235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo  di
          cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di  cui  al
          comma  233   del   presente   articolo,   ai   fini   della
          trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti,  le
          eccedenze   del   rendimento   nozionale    del    soggetto
          partecipante e le perdite  fiscali  dello  stesso  relative
          agli esercizi  anteriori  all'inizio  della  tassazione  di
          gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate  a
          nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo  118
          del medesimo testo unico. Dalla data di efficacia giuridica
          delle operazioni di cui  al  comma  233,  per  il  soggetto
          controllante  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei
          redditi imponibili le perdite di cui all'articolo  118  del
          medesimo testo unico, relative alle attivita'  per  imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi dei commi da  233  a  243  del  presente
          articolo. 
              236.-237. (omissis) 
              238. Le  disposizioni  dei  commi  da  233  a  243  del
          presente articolo si applicano  anche  ai  soggetti  tra  i
          quali  sussiste  il  rapporto   di   controllo   ai   sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),  del  codice
          civile  se  il  controllo  e'  stato  acquisito  attraverso
          operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il  1°
          gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro  due  anni  dalla
          data  di  acquisizione  di  tale  controllo   abbia   avuto
          efficacia giuridica una delle operazioni di  cui  al  comma
          233; in  tal  caso  le  perdite  fiscali  e  l'importo  del
          rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233
          si riferiscono a quelli maturati fino al periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla  data  in  cui  e'  stato
          acquisito il controllo e le condizioni previste  dal  comma
          237  devono  intendersi  riferite  alla  data  in  cui   e'
          effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.». 
          Note al comma 71: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 11 (Aggregazioni d'imprese). - 1. Per i  soggetti
          indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          che risultano  da  operazioni  di  aggregazione  aziendale,
          realizzate attraverso  fusione  o  scissione  effettuate  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  fino  al  31   dicembre   2021,   si   considerano
          riconosciuti, ai fini fiscali, il valore  di  avviamento  e
          quello  attribuito  ai   beni   strumentali   materiali   e
          immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di
          bilancio del  disavanzo  da  concambio,  per  un  ammontare
          complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
              2. Nel caso di operazioni di  conferimento  di  azienda
          effettuate ai  sensi  dell'articolo  176  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  fino  al  31   dicembre   2021,   si   considerano
          riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori  valori  iscritti
          dal soggetto conferitario di cui al comma  1  a  titolo  di
          avviamento o sui beni strumentali materiali e  immateriali,
          per un ammontare complessivo non eccedente l'importo  di  5
          milioni di euro. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora
          alle  operazioni  di  aggregazione  aziendale   partecipino
          esclusivamente imprese operative da  almeno  due  anni.  Le
          medesime disposizioni non si applicano qualora  le  imprese
          che partecipano alle  predette  operazioni  facciano  parte
          dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i
          soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
          superiore  al  20  per  cento  ovvero   controllati   anche
          indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo
          2359, primo comma, n. 1), del  codice  civile.  Il  maggior
          valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti  e'
          riconosciuto  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   a
          decorrere dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
          avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. 
              4. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  3  si  applicano
          qualora  le  imprese  interessate   dalle   operazioni   di
          aggregazione  aziendale  si  trovino  o  si  siano  trovate
          ininterrottamente, nei due  anni  precedenti  l'operazione,
          nelle condizioni che consentono il  riconoscimento  fiscale
          di cui ai commi 1 e 2. 
              5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso  si  applicano  le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
              6. La societa' risultante  dall'aggregazione,  che  nei
          primi  quattro  periodi   d'imposta   dalla   effettuazione
          dell'operazione  pone  in   essere   ulteriori   operazioni
          straordinarie, di cui al titolo III, capi  III  e  IV,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati  ai  sensi
          dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione,  fatta  salva
          l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              7.  Nella  dichiarazione  dei   redditi   del   periodo
          d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma
          6, la societa' e' tenuta a liquidare  e  versare  l'imposta
          sul reddito delle  societa'  e  l'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive dovute sul maggior  reddito,  relativo
          anche ai periodi di imposta precedenti,  determinato  senza
          tenere conto dei maggiori valori  riconosciuti  fiscalmente
          ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate
          non sono dovute sanzioni e interessi.». 
          Note al comma 72: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
          Note al comma 73: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
              "Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del  Rdc).  -  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per  consentire
          le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse  del  Fondo
          di cui al comma 1, ad eccezione  delle  risorse  necessarie
          per le finalita' di cui  all'articolo  13,  comma  1,  sono
          trasferite annualmente all'INPS su apposito conto  corrente
          di tesoreria centrale ad esso  intestato,  dal  quale  sono
          prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione   del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
              3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
          e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
          4, comma 14, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,  lettere
          a) e b), del presente articolo, le regioni  e  le  province
          autonome, anche attraverso  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva
          dotazione organica,  a  decorrere  dall'anno  2020  fino  a
          complessive 3.000 unita'  di  personale,  da  destinare  ai
          centri  per  l'impiego,  e  a  decorrere   dall'anno   2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
              3-ter.  All'articolo  1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al  terzo  periodo,  le  parole:  «le  regioni  sono
          autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati»; 
              b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le
          predette  assunzioni  non  rilevano   in   relazione   alle
          capacita' assunzionali di cui all'articolo  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;  in
          ordine al trattamento accessorio trova applicazione  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
              3-quater. Allo scopo di garantire i livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia di servizi e politiche  attive
          del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
          gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
          se  delegate  all'esercizio  delle   funzioni   con   legge
          regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
          dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.  Le
          assunzioni finalizzate al predetto piano  di  rafforzamento
          dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai  limiti,
          anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato  dalle  vigenti  disposizioni  legislative;  in
          ordine all'incidenza sul trattamento  economico  accessorio
          non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              4. 
              4-bis. Al fine di adeguare le  spese  di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede: 
              a) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  258,  quarto  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; 
              b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020  e  a  5
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
          comma 2, lettera a). 
              5. Anche  al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019. 
              6. In deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
          399, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  nei  limiti
          della dotazione organica dell'INPS, come  rideterminata  ai
          sensi del presente comma, a  decorrere  dall'anno  2019  e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto.  La  dotazione
          organica del personale di Area C dell'INPS e'  incrementata
          di n. 1003 unita'. 
              7. Al fine dell'adeguamento e  della  manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'articolo 6,  nonche'  per  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
              7-bis. Al fine di dare  piena  attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145. 
              8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il reddito
          di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
          seguenti:  «Fondo  da  ripartire  per  l'introduzione   del
          reddito di cittadinanza»; 
              b) al comma 258: 
              1) al primo periodo, le parole «fino a  1  miliardo  di
          euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
              2) al primo periodo sostituire le parole «e un  importo
          fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del  periodo  con
          le   seguenti:   «,   anche   infrastrutturale.   Per    il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 
              3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120  milioni
          di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno
          2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al
          potenziamento dei centri per  l'impiego  e,  quanto  a  160
          milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,»  sono
          soppresse. 
              8-bis.  Ai  trasferimenti  alle   regioni   a   statuto
          ordinario previsti dai commi  794  e  797  dell'articolo  1
          della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si  provvede,  a
          decorrere dall'anno 2020,  mediante  apposito  capitolo  di
          spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
          30  dicembre  2018,  n.  145,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145  del
          2018  si  applica  alle  procedure   concorsuali   per   le
          assunzioni  di  personale  da  destinare  ai   centri   per
          l'impiego bandite a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta
          ferma la possibilita'  di  procedere  alle  assunzioni  del
          personale da destinare ai centri per l'impiego  utilizzando
          le graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
              9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali  di
          cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,   a   valere   sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'articolo  8.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma  1,   accertato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 17, comma 10, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'esaurimento  di  dette  risorse,  e'  ristabilita   la
          compatibilita'    finanziaria    mediante     rimodulazione
          dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione  del
          decreto di cui al terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove
          domande e le  erogazioni  sono  sospese.  La  rimodulazione
          dell'ammontare  del  beneficio  opera  esclusivamente   nei
          confronti  delle  erogazioni   del   beneficio   successive
          all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
              10. Fermo restando il monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  erogazioni  del  beneficio
          economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza  e  degli
          incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il  10  di
          ciascun  mese  la  rendicontazione  con  riferimento   alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
              11. 
              12.  Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.". 
          Note al comma 74: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6,  7,
          e 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26
          (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e'  riconosciuto  ai
          nuclei familiari in possesso  cumulativamente,  al  momento
          della presentazione della domanda e  per  tutta  la  durata
          dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: 
              a)  con  riferimento  ai  requisiti  di   cittadinanza,
          residenza  e  soggiorno,  il  componente   richiedente   il
          beneficio deve essere cumulativamente: 
              1) in possesso della cittadinanza italiana o  di  Paesi
          facenti parte dell'Unione europea,  ovvero  suo  familiare,
          come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b),  del
          decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  che  sia
          titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto   di
          soggiorno permanente, ovvero cittadino di  Paesi  terzi  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo; 
              2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli
          ultimi due,  considerati  al  momento  della  presentazione
          della domanda e per tutta  la  durata  dell'erogazione  del
          beneficio, in modo continuativo; 
              b)   con   riferimento   a   requisiti   reddituali   e
          patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
              1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
          equivalente (ISEE), di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
          9.360 euro; nel caso di  nuclei  familiari  con  minorenni,
          l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7  del  medesimo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159
          del 2013; 
              2) un valore del patrimonio immobiliare,  in  Italia  e
          all'estero, come definito a fini ISEE, diverso  dalla  casa
          di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 
              3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito  a
          fini ISEE, non  superiore  a  una  soglia  di  euro  6.000,
          accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente  il  nucleo
          familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro
          10.000, incrementato  di  ulteriori  euro  1.000  per  ogni
          figlio successivo al secondo;  i  predetti  massimali  sono
          ulteriormente  incrementati  di   euro   5.000   per   ogni
          componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
          ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
          autosufficienza, come definite a fini  ISEE,  presente  nel
          nucleo; 
              4) un valore del reddito  familiare  inferiore  ad  una
          soglia  di   euro   6.000   annui   moltiplicata   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. La predetta  soglia  e'  incrementata  ad  euro
          7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione  di  cittadinanza.
          In ogni caso la soglia e' incrementata ad  euro  9.360  nei
          casi in cui il nucleo familiare risieda  in  abitazione  in
          locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
          fini ISEE; 
              c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
              1) nessun componente il nucleo  familiare  deve  essere
          intestatario   a   qualunque   titolo   o   avente    piena
          disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima  volta
          nei  sei  mesi  antecedenti   la   richiesta,   ovvero   di
          autoveicoli  di  cilindrata  superiore   a   1.600   cc   o
          motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
          la prima  volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli
          autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una
          agevolazione  fiscale   in   favore   delle   persone   con
          disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
              2)  nessun  componente  deve  essere   intestatario   a
          qualunque titolo o avente piena disponibilita'  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
              c-bis) per il  richiedente  il  beneficio,  la  mancata
          sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
          a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
          mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
          precedenti la richiesta, per taluno  dei  delitti  indicati
          all'articolo 7, comma 3. 
              1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
          all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti  di
          cui al comma 1, lettera b), del presente  articolo  nonche'
          per comprovare la composizione  del  nucleo  familiare,  in
          deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, i  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
          europea devono produrre apposita certificazione  rilasciata
          dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta  in
          lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'  consolare
          italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
              1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  1-bis  non  si
          applicano: a) nei confronti  dei  cittadini  di  Stati  non
          appartenenti  all'Unione  europea  aventi  lo   status   di
          rifugiato politico; b) qualora  convenzioni  internazionali
          dispongano diversamente; c) nei confronti di  cittadini  di
          Stati non appartenenti  all'Unione  europea  nei  quali  e'
          oggettivamente impossibile acquisire le  certificazioni  di
          cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  e'
          definito l'elenco dei Paesi  nei  quali  non  e'  possibile
          acquisire la documentazione necessaria per la  compilazione
          della DSU ai fini  ISEE,  di  cui  al  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
              1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali  di
          cui al  comma  1,  e  con  specifico  riferimento  ai  beni
          detenuti   all'e-stero,   l'INPS   provvede   a    definire
          annualmente, entro il 31 marzo, un piano  di  verifica  dei
          requisiti  patrimoniali  dichiarati   nella   dichiarazione
          sostitutiva unica di cui all'articolo 10  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc.
          Il piano di verifica, definito con  la  collaborazione  del
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dell'Agenzia delle entrate e col supporto del  Corpo  della
          guardia di finanza, ai sensi dell'articolo  11,  comma  13,
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
          159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,  puo'  prevedere   anche   lo
          scambio di dati con le  competenti  autorita'  dello  Stato
          estero, sulla base  di  accordi  bilaterali.  Il  piano  di
          veri-fica e' approvato con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle  politiche  sociali  entro  sessanta  giorni  dalla
          presentazione. 
              2. I casi di accesso alla misura  di  cui  al  comma  1
          possono  essere  integrati,  in  ipotesi  di  eccedenza  di
          risorse  disponibili,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che
          riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della
          poverta'  e  tengono  conto,  oltre  che  della  situazione
          economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di
          disabilita', di deprivazione socio-sanitaria,  educativa  e
          abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
          integrazione  del  Rdc,  quali   misure   agevolative   per
          l'utilizzo di trasporti pubblici, di  sostegno  alla  casa,
          all'istruzione e alla tutela della salute. 
              3. Non ha diritto  al  Rdc  il  componente  del  nucleo
          familiare disoccupato a seguito di  dimissioni  volontarie,
          nei dodici mesi  successivi  alla  data  delle  dimissioni,
          fatte salve le dimissioni per giusta causa. 
              4. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
          di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore  eta',  fino
          ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel
          caso in cui nel nucleo familiare siano presenti  componenti
          in   condizione   di   disabilita'   grave   o    di    non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 
              5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito  ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche
          per la richiesta di prestazioni sociali  agevolate  diverse
          dal Rdc, ai fini della definizione  del  nucleo  familiare,
          valgono le seguenti disposizioni, la  cui  efficacia  cessa
          dal  giorno  di  entrata  in  vigore  delle  corrispondenti
          modifiche del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013: 
              a) i coniugi permangono nel  medesimo  nucleo  anche  a
          seguito di separazione o  divorzio,  qualora  continuino  a
          risiedere nella stessa abitazione; se la separazione  o  il
          divorzio sono avvenuti successivamente  alla  data  del  1°
          settembre  2018,  il  cambio  di  residenza   deve   essere
          certificato da apposito verbale della polizia locale; 
              a-bis) i componenti gia' facenti  parte  di  un  nucleo
          familiare come definito ai fini dell'ISEE, o  del  medesimo
          nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
          parte ai fini  dell'ISEE  anche  a  seguito  di  variazioni
          anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella  medesima
          abitazione; 
              b) il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori
          fa parte del nucleo familiare dei  genitori  esclusivamente
          quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella  condizione
          di essere a loro carico a fini IRPEF, non  e'  coniugato  e
          non ha figli. 
              6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare,  di  cui
          al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  159  del  2013,  al  netto  dei
          trattamenti assistenziali eventualmente  inclusi  nell'ISEE
          ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
          in corso di godimento da parte  dei  componenti  il  nucleo
          familiare,  fatta  eccezione   per   le   prestazioni   non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
          assistenziali  non  rilevano  le  erogazioni  riferite   al
          pagamento    di    arretrati,    le     riduzioni     nella
          compartecipazione al costo dei servizi  e  le  esenzioni  e
          agevolazioni per il pagamento di tributi, le  erogazioni  a
          fronte di rendicontazione di  spese  sostenute,  ovvero  le
          erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
          svolgono la funzione di sostituzione di  servizi.  Ai  fini
          del presente decreto, non  si  include  tra  i  trattamenti
          assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1,  comma  125,
          della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
          assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
          sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici  giorni
          dal riconoscimento  al  Sistema  informativo  unitario  dei
          servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
          ivi previste. 
              7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per  il
          mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui  al  comma
          1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare del  Rdc
          percepito dal  nucleo  beneficiario  eventualmente  incluso
          nell'ISEE, rapportato  al  corrispondente  parametro  della
          scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc  sono  parimenti
          sottratti   nelle   medesime   modalita',   gli   ammontari
          eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
          sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione
          ovvero delle misure regionali di  contrasto  alla  poverta'
          oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata
          con le citate misure nazionali. 
              8. Il Rdc e' compatibile con il godimento  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          e dell'indennita' di disoccupazione per  i  lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui
          rispettivamente  all'articolo  1  e  all'articolo  15   del
          decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e  di  altro
          strumento di sostegno  al  reddito  per  la  disoccupazione
          involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente
          articolo.  Ai  fini  del  diritto  al  beneficio  e   della
          definizione dell'ammontare  del  medesimo,  gli  emolumenti
          percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
          dell'ISEE.». 
              «Art.  3  (Beneficio  economico).  -  1.  Il  beneficio
          economico del Rdc, su base annua, si compone  dei  seguenti
          due elementi: 
              a)  una  componente   ad   integrazione   del   reddito
          familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
          fino alla soglia di euro 6.000 annui  moltiplicata  per  il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4; 
              b) una componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei
          nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
          all'ammontare del canone annuo previsto  nel  contratto  in
          locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un  massimo
          di euro 3.360 annui. 
              2.  Ai  fini  della  definizione  della   Pensione   di
          cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          incrementata ad euro 7.560, mentre il  massimo  di  cui  al
          comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui. 
              3. L'integrazione di cui al comma  1,  lettera  b),  e'
          concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
          e fino  ad  un  massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei
          familiari residenti in abitazione di proprieta' per il  cui
          acquisto o per la cui costruzione sia  stato  contratto  un
          mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 
              4. Il beneficio economico di cui al comma 1  e'  esente
          dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo  34,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601, e si  configura  come  sussidio  di
          sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri  ai
          sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.  Il
          beneficio in ogni caso  non  puo'  essere  complessivamente
          superiore ad una soglia di euro 9.360  annui,  moltiplicata
          per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
          ridotta per il valore del reddito  familiare,  fatto  salvo
          quanto previsto al terzo periodo.  Il  beneficio  economico
          non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
          salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
              5. Il Rdc decorre dal mese successivo  a  quello  della
          richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un  dodicesimo
          del valore su base annua. 
              6. Il Rdc e' riconosciuto per  il  periodo  durante  il
          quale il beneficiario si trova  nelle  condizioni  previste
          all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
          superiore a diciotto mesi. Il Rdc  puo'  essere  rinnovato,
          previa sospensione  dell'erogazione  del  medesimo  per  un
          periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
          non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso  per
          ogni singolo componente maggiorenne del  nucleo  familiare,
          con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6,  terzo
          periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in  parti
          uguali tra i componenti il nucleo familiare. 
              9. In caso di variazione della condizione occupazionale
          nelle forme  dell'avvio  di  un'attivita'  d'impresa  o  di
          lavoro autonomo, svolta sia in  forma  individuale  che  di
          partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
          familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la  variazione
          dell'attivita'  e'  comunicata  all'INPS  entro  il  giorno
          antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
          beneficio, secondo modalita'  definite  dall'Istituto,  che
          mette l'informazione a disposizione  delle  piattaforme  di
          cui all'articolo 6, comma  1.  Il  reddito  e'  individuato
          secondo il principio di cassa come differenza tra i  ricavi
          e i compensi percepiti e le spese sostenute  nell'esercizio
          dell'attivita'  ed  e'  comunicato  entro  il  quindicesimo
          giorno  successivo  al   termine   di   ciascun   trimestre
          dell'anno.  A  titolo  di  incentivo  non  cumulabile   con
          l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario
          fruisce senza variazioni del  Rdc  per  le  due  mensilita'
          successive  a  quella  di   variazione   della   condizione
          occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma  6.
          Il beneficio e' successivamente aggiornato  ogni  trimestre
          avendo a riferimento il trimestre precedente. 
              10. Le medesime previsioni di cui ai commi  8  e  9  si
          applicano nel caso di redditi da lavoro  non  rilevati  per
          l'intera  annualita'  nell'ISEE  in  corso   di   validita'
          utilizzato per l'accesso  al  beneficio.  In  tal  caso,  i
          redditi di cui ai commi  8  e  9  sono  comunicati  e  resi
          disponibili all'atto della richiesta del beneficio  secondo
          modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
          comma 1. 
              11. E' fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare
          all'ente erogatore, nel termine di  quindici  giorni,  ogni
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
          numero 2), e lettera  c).  Con  riferimento  al  patrimonio
          mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti e' comunicata entro il 31  gennaio  relativamente
          all'anno precedente, ove non gia' compresa  nella  DSU.  La
          perdita  dei  requisiti  si  verifica  anche  nel  caso  di
          acquisizione del possesso di somme o valori superiori  alle
          soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  numero
          3), a seguito di donazione, successione  o  vincite,  fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  6,  e  deve
          essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. 
              12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso
          di fruizione del beneficio, fermi restando il  mantenimento
          dei requisiti e la  presentazione  di  una  DSU  aggiornata
          entro due mesi dalla variazione, a pena  di  decadenza  dal
          beneficio  nel  caso  in  cui  la  variazione  produca  una
          riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui
          al comma 6 si applicano  al  nucleo  familiare  modificato,
          ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della
          variazione.  Con  la  sola   eccezione   delle   variazioni
          consistenti in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade
          d'ufficio dal mese successivo a quello della  presentazione
          della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente
          alla quale i nuclei possono comunque presentare  una  nuova
          domanda di Rdc. 
              13. Nel caso in cui il  nucleo  familiare  beneficiario
          abbia tra i suoi componenti  soggetti  che  si  trovano  in
          stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
          di lunga degenza o altre strutture  residenziali  a  totale
          carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica,  il
          parametro della scala di equivalenza di  cui  al  comma  1,
          lettera a), non tiene conto di tali soggetti.  La  medesima
          riduzione del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
          applica nei casi in cui faccia parte del  nucleo  familiare
          un componente sottoposto a misura  cautelare  o  condannato
          per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 
              14. Nell'ipotesi di interruzione  della  fruizione  del
          beneficio  per   ragioni   diverse   dall'applicazione   di
          sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
          una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
          goduto. Nel caso l'interruzione sia  motivata  dal  maggior
          reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
          e sia  decorso  almeno  un  anno  nella  nuova  condizione,
          l'eventuale successiva richiesta del beneficio  equivale  a
          prima richiesta. 
              15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese
          successivo a quello di erogazione.  A  decorrere  dal  mese
          successivo alla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al presente comma, l'ammontare di beneficio  non  speso
          ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di  arretrati,   e'
          sottratto, nei  limiti  del  20  per  cento  del  beneficio
          erogato, nella mensilita' successiva a  quella  in  cui  il
          beneficio non e' stato interamente speso. Con  verifica  in
          ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
          disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
          6, l'ammontare complessivo non speso ovvero  non  prelevato
          nel  semestre,  fatta  eccezione  per  una  mensilita'   di
          beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' con cui,  mediante  il  monitoraggio
          dei soli importi complessivamente spesi e  prelevati  sulla
          Carta Rdc, si verifica la fruizione del  beneficio  secondo
          quanto previsto al presente comma, le possibili  eccezioni,
          nonche' le altre modalita' attuative.». 
              «Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto  per  l'inclusione
          sociale). - 1. L'erogazione del beneficio  e'  condizionata
          alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
          parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
          modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
          ad   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
          all'inserimento lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che
          prevede  attivita'  al   servizio   della   comunita',   di
          riqualificazione  professionale,  di  completamento   degli
          studi,  nonche'  altri  impegni  individuati  dai   servizi
          competenti  finalizzati  all'inserimento  nel  mercato  del
          lavoro e all'inclusione sociale. 
              2.  Sono  tenuti  agli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo tutti i componenti il nucleo familiare  che  siano
          maggiorenni,  non  gia'  occupati  e  non  frequentanti  un
          regolare corso di studi, ferma restando per  il  componente
          con disabilita' interessato la possibilita'  di  richiedere
          la volontaria adesione  a  un  percorso  personalizzato  di
          accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
          sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
          che tale percorso deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
          necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai
          medesimi  obblighi  i   beneficiari   della   Pensione   di
          cittadinanza ovvero  i  beneficiari  del  Rdc  titolari  di
          pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore  a  65
          anni, nonche' i componenti con disabilita',  come  definita
          ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
          iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti  obblighi
          ai  sensi  della  medesima  disciplina.  I  componenti  con
          disabilita' possono manifestare la loro  disponibilita'  al
          lavoro ed essere destinatari  di  offerte  di  lavoro  alle
          condizioni, con le percentuali e  con  le  tutele  previste
          dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
              3. Possono altresi'  essere  esonerati  dagli  obblighi
          connessi alla fruizione del Rdc, i componenti  con  carichi
          di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
          minori di tre anni di eta' ovvero di componenti  il  nucleo
          familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
          definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al  comma
          15-quater e coloro che  frequentano  corsi  di  formazione,
          oltre a  ulteriori  fattispecie  identificate  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine  di  assicurare
          omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in
          sede di Conferenza Unificata, principi e  criteri  generali
          da adottarsi da parte dei servizi  competenti  in  sede  di
          valutazione degli esoneri di cui al presente  comma,  anche
          all'esito del primo periodo  di  applicazione  del  Rdc.  I
          componenti con i predetti carichi  di  cura  sono  comunque
          esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
              4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
          se' e tutti  i  componenti  maggiorenni  del  nucleo,  come
          definito dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
          obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
          2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita'  al
          lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
          le  politi-che  attive  del   lavoro   (ANPAL),   ai   fini
          dell'inserimento nel  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
          dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di  cui
          al presente comma e' improcedibile. 
              5. I componenti dei nuclei familiari  beneficiari,  tra
          quelli tenuti agli obblighi ai  sensi  del  comma  2,  sono
          individuati e resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il
          tramite della piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni  dal
          riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o  piu'
          dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: 
              a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
              b) essere beneficiario  della  NASpI  ovvero  di  altro
          ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
          averne terminato la fruizione da non piu' di un anno; 
              c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto  di
          servizio attivo presso i  centri  per  l'impiego  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150; 
              d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato  ai
          sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15  settembre
          2017, n. 147. 
              5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
          all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai  centri
          per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e  di  eta'
          pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal  possesso
          dei requisiti di cui al comma 5  del  presente  articolo  e
          dall'eventuale presa in  carico  del  nucleo  familiare  di
          appartenenza  ai  sensi  del  comma  12,  affinche'   siano
          convocati  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento   del
          beneficio. 
              5-ter. La piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5  e  5-bis  del
          presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
          l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano  componenti  dei
          nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni  di  cui  al
          comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di  immediata
          disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
          siano convocati nei  termini  previsti  dalla  legislazione
          vigente. 
              5-quater. Nel caso in cui l'operatore  del  centro  per
          l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei  beneficiari
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   siano   presenti
          particolari  criticita'  in  relazione   alle   quali   sia
          difficoltoso l'avvio  di  un  percorso  di  inserimento  al
          lavoro, per il tramite della piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, invia il  richiedente  ai  servizi
          comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
          coordinano  a  livello  di  ambito  territoriale,  per   la
          valutazione multidimensionale di cui al comma  11.  L'invio
          del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
          l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
          per  l'impiego.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'   di
          trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in  sede
          di Conferenza unificata di cui al comma 3 i  principi  e  i
          criteri generali da adottare in  sede  di  valutazione  per
          l'identificazione   delle   condizioni    di    particolare
          criticita' di cui al presente comma. 
              6. In sede di  primo  incontro  presso  il  centro  per
          l'impiego sono individuati eventuali componenti del  nucleo
          familiare esonerati dagli obblighi ai sensi  del  comma  3,
          fatta  salva  la   valutazione   di   bisogni   sociali   o
          socio-sanitari connessi ai compiti di cura. 
              7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non
          esclusi o esonerati  dagli  obblighi,  stipulano  presso  i
          centri  per   l'impiego   ovvero,   laddove   previsto   da
          provvedimenti regionali, presso i soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del
          2015, un Patto per il lavoro,  che  equivale  al  patto  di
          servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
          decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
          deve contenere gli obblighi  e  gli  impegni  previsti  dal
          comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro  fine,
          il patto di servizio assume la denominazione di  Patto  per
          il lavoro. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
          definiti appositi indirizzi  e  modelli  nazionali  per  la
          redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al  primo
          periodo di applicazione del Rdc. 
              8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
              a)  collaborare  alla  definizione  del  Patto  per  il
          lavoro; 
              b) accettare espressamente gli  obblighi  e  rispettare
          gli  impegni  previsti  nel  Patto  per  il  lavoro  e,  in
          particolare: 
              1) registrarsi sull'apposita  piattaforma  digitale  di
          cui all'articolo 6,  comma  1,  anche  per  il  tramite  di
          portali   regionali,    se    presenti,    e    consultarla
          quotidianamente quale supporto  nella  ricerca  attiva  del
          lavoro; 
              2) svolgere ricerca attiva del lavoro,  verificando  la
          presenza di nuove offerte di lavoro, secondo  le  ulteriori
          modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,  comunque,
          individua il  diario  delle  attivita'  che  devono  essere
          svolte settimanalmente; la ricerca  attiva  del  lavoro  e'
          verificata presso il centro per l'impiego in  presenza  con
          frequenza almeno mensile; in caso di mancata  presentazione
          senza  comprovato  giustificato  motivo   si   applica   la
          decadenza dal beneficio; 
              3)  accettare  di   essere   avviato   alle   attivita'
          individuate nel Patto per il lavoro; 
              4)  sostenere  i  colloqui   psicoattitudinali   e   le
          eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
          indicazione dei servizi  competenti  e  in  attinenza  alle
          competenze certificate; 
              5) accettare  almeno  una  di  due  offerte  di  lavoro
          congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, come integrato al  comma  9;  in  caso  di
          rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
          deve essere accettata, a pena di decadenza  dal  beneficio,
          la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
          9. 
              6. Qualora i soggetti di cui ai commi  5  e  5-bis  non
          abbiano  gia'  presentato  la  dichiarazione  di  immediata
          disponibilita' di cui al comma 4, la rendono  all'atto  del
          primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede
          sono individuati eventuali componenti del nucleo  familiare
          esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta  salva
          la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi
          ai compiti di cura. 
              7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non
          esclusi o esonerati  dagli  obblighi,  stipulano  presso  i
          centri  per   l'impiego   ovvero,   laddove   previsto   da
          provvedimenti regionali, presso i soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del
          2015, un Patto per il lavoro,  che  equivale  al  patto  di
          servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
          decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
          deve contenere gli obblighi  e  gli  impegni  previsti  dal
          comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro  fine,
          il patto di servizio assume la denominazione di  Patto  per
          il lavoro. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
          definiti appositi indirizzi  e  modelli  nazionali  per  la
          redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al  primo
          periodo di applicazione del Rdc. 
              8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
              a)  collaborare  alla  definizione  del  Patto  per  il
          lavoro; 
              b) accettare espressamente gli  obblighi  e  rispettare
          gli  impegni  previsti  nel  Patto  per  il  lavoro  e,  in
          particolare: 
              1) registrarsi sull'apposita  piattaforma  digitale  di
          cui all'articolo 6,  comma  1,  anche  per  il  tramite  di
          portali   regionali,    se    presenti,    e    consultarla
          quotidianamente quale supporto  nella  ricerca  attiva  del
          lavoro; 
              2) svolgere ricerca attiva del lavoro,  verificando  la
          presenza di nuove offerte di lavoro, secondo  le  ulteriori
          modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,  comunque,
          individua il  diario  delle  attivita'  che  devono  essere
          svolte settimanalmente; 
              3)  accettare  di   essere   avviato   alle   attivita'
          individuate nel Patto per il lavoro; 
              4)  sostenere  i  colloqui   psicoattitudinali   e   le
          eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
          indicazione dei servizi  competenti  e  in  attinenza  alle
          competenze certificate; 
              5) accettare  almeno  una  di  tre  offerte  di  lavoro
          congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, come integrato al  comma  9;  in  caso  di
          rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
          deve essere accettata, a pena di decadenza  dal  beneficio,
          la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
          9. 
              9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
          8 e' definita anche con riferimento al  numero  di  offerte
          rifiutate. In particolare, e' definita  congrua  un'offerta
          dalle caratteristiche seguenti: 
              a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza
          del  beneficiario  o  comunque  raggiungibile  nel   limite
          temporale massimo di cento minuti con i mezzi di  trasporto
          pubblici, se si tratta  di  prima  offerta,  ovvero,  fermo
          quanto previsto alla  lettera  d),  ovunque  collocata  nel
          territorio italiano se si tratta di seconda offerta; 
              b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato  o
          a  tempo  parziale,   con   le   caratteristiche   di   cui
          all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
          chilometri di distanza dalla residenza del  beneficiario  o
          e' comunque raggiungibile nel limite temporale  massimo  di
          cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
          di prima sia di seconda offerta; 
              c)  in  caso  di  rinnovo  del   beneficio   ai   sensi
          dell'articolo  3,  comma  6,  fermo  quanto  previsto  alla
          lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
          territorio italiano anche  nel  caso  si  tratti  di  prima
          offerta; 
              d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo  familiare
          siano presenti componenti con disabilita', come definita ai
          fini dell'ISEE, non  operano  le  previsioni  di  cui  alle
          lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni  di  cui  alla
          lettera a) relative alle  offerte  successive  alla  prima,
          indipendentemente dal periodo di fruizione  del  beneficio,
          l'offerta e' congrua se non eccede  la  distanza  di  cento
          chilometri dalla residenza del beneficiario; 
              d-bis)  esclusivamente  nel  caso  in  cui  nel  nucleo
          familiare siano presenti  figli  minori,  anche  qualora  i
          genitori  siano  legalmente  separati,   non   operano   le
          previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e,  in  deroga  alle
          previsioni di cui alle  lettere  a)  e  b),  con  esclusivo
          riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
          eccede la distanza di  duecentocinquanta  chilometri  dalla
          residenza del  beneficiario.  Le  previsioni  di  cui  alla
          presente   lettera   operano   esclusivamente   nei   primi
          ventiquattro   mesi   dall'inizio   della   fruizione   del
          beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 
              9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
          di cittadinanza,  superiore  di  almeno  il  10  per  cento
          rispetto  al  beneficio  massimo  fruibile   da   un   solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione». 
              10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
          oltre  duecentocinquanta  chilometri  di   distanza   dalla
          residenza  del  beneficiario,  il   medesimo   continua   a
          percepire il beneficio  economico  del  Rdc,  a  titolo  di
          compensazione per le spese di trasferimento sostenute,  per
          i  successivi  tre  mesi  dall'inizio  del  nuovo  impiego,
          incrementati  a  dodici  mesi  nel  caso   siano   presenti
          componenti   di   minore   eta'   ovvero   componenti   con
          disabilita', come definita a fini ISEE. 
              11. I nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano
          componenti  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   sono
          individuati e resi noti, per il tramite  della  piattaforma
          istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai  comuni,  che
          si coordinano a livello di ambito  territoriale,  affinche'
          siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
          beneficio, dai servizi competenti per  il  contrasto  della
          poverta'. Agli  interventi  connessi  al  Rdc,  incluso  il
          percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo,  il
          richiedente e  il  suo  nucleo  familiare  accedono  previa
          valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
          bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto legislativo n. 147 del 2017. 
              12.  Nel  caso  in  cui,  in  esito  alla   valutazione
          preliminare, i bisogni del  nucleo  familiare  e  dei  suoi
          componenti siano prevalentemente connessi  alla  situazione
          lavorativa, i servizi competenti sono comunque  individuati
          presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad  essi
          resi  noti  per  il  tramite  delle  piattaforme   di   cui
          all'articolo 6 per la definizione e la  sottoscrizione  del
          Patto per il lavoro entro i successivi trenta  giorni.  Nel
          caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
          beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
          e i servizi si coordinano in maniera  da  fornire  risposte
          unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri
          per l'impiego e ai servizi  sociali,  degli  altri  servizi
          territoriali di  cui  si  rilevi  in  sede  di  valutazione
          preliminare la competenza. 
              13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,   ove   non
          diversamente specificato,  assume  le  caratteristiche  del
          progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo n. 147 del 2017 e,  conseguentemente,  ai  fini
          del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto  personalizzato
          medesimo  ne  assume  la  denominazione.  Nel   Patto   per
          l'inclusione sociale sono inclusi,  oltre  agli  interventi
          per  l'accompagnamento  all'inserimento   lavorativo,   ove
          opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma  8,
          gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
          poverta' di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
          147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono  riferiti
          al Rdc. Gli interventi e i  servizi  sociali  di  contrasto
          alla poverta'  sono  comunque  attivati,  ove  opportuni  e
          richiesti,   anche   in   favore   dei   beneficiari    che
          sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro.  Il  Patto   per
          l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
          almeno mensile in presenza presso i  servizi  di  contrasto
          alla  poverta'  al  fine  della  verifica   dei   risultati
          raggiunti e del rispetto degli impegni assunti  nell'ambito
          del   progetto   personalizzato;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio. 
              14. Il Patto per il lavoro e il Patto per  l'inclusione
          sociale  e  i  sostegni  in  essi  previsti,   nonche'   la
          valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
          costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              15. In coerenza con  le  competenze  professionali  del
          beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale,  non
          formale e informale, nonche' in base agli interessi e  alle
          propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
          il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
          il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del  Patto
          per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale  la
          propria disponibilita' per la partecipazione a  progetti  a
          titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
          culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo  e  di
          tutela dei beni comuni,  da  svolgere  presso  il  medesimo
          comune di residenza, mettendo a disposizione un  numero  di
          ore compatibile con le altre attivita' del  beneficiario  e
          comunque non inferiore al numero di otto  ore  settimanali,
          aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore
          complessive settimanali.  Nell'ambito  dei  progetti  utili
          alla collettivita',  i  comuni  sono  tenuti  ad  impiegare
          almeno  un  terzo  dei  percettori  di  Rdc  residenti.  Lo
          svolgimento di tali attivita' da parte  dei  percettori  di
          Rdc e' a  titolo  gratuito,  non  e'  assimilabile  ad  una
          prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato  e  non
          comporta,  comunque,  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
          pubblico impiego con le  amministrazioni  pubbliche.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d).
          La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone
          non tenute agli obblighi connessi al Rdc.  Le  forme  e  le
          caratteristiche, nonche' le  modalita'  di  attuazione  dei
          progetti di cui al presente comma sono definite con decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da
          adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  I  comuni
          comunicano le informazioni sui  progetti  ad  una  apposita
          sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  cui
          all'articolo 6, comma 1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e
          l'assolvimento degli obblighi del beneficiario  di  cui  al
          presente  comma  sono   subordinati   all'attivazione   dei
          progetti. L'avvenuto assolvimento di  tali  obblighi  viene
          attestato  dai  comuni,   tramite   l'aggiornamento   della
          piattaforma dedicata. 
              15-bis. I centri  per  l'impiego,  le  agenzie  per  il
          lavoro  e  gli  enti   di   formazione   registrano   nelle
          piattaforme digitali di cui all'articolo  6,  comma  1,  le
          competenze acquisite dal beneficiario  in  ambito  formale,
          non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
              15-ter. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              15-quater. Per le finalita' di cui al presente  decreto
          e  ad  ogni  altro  fine,  si  considerano  in   stato   di
          disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da  lavoro
          dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
          inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi  dell'articolo
          13 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da  parte
          dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
          puo' essere effettuata anche  con  mezzi  informali,  quali
          messaggistica  telefonica  o  posta  elettronica,   secondo
          modalita'  definite  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              15-sexies.  I  Patti  per  il  lavoro  e  i  Patti  per
          l'inclusione   sociale   prevedono    necessariamente    la
          partecipazione periodica dei  beneficiari  ad  attivita'  e
          colloqui da svolgere in presenza.». 
              «Art. 5 (Richiesta, riconoscimento  ed  erogazione  del
          beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
          di ciascun mese, presso il gestore del  servizio  integrato
          di  cui  all'articolo  81,  comma  35,  lettera   b),   del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc
          puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
          alle  medesime  condizioni  stabilite  in  esecuzione   del
          servizio affidato. Le  richieste  del  Rdc  possono  essere
          presentate presso i centri di  assistenza  fiscale  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, previa  stipula  di  una  convenzione  con  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
          Rdc  e  della  Pensione  di  cittadinanza  possono   essere
          presentate presso gli istituti di  patronato  di  cui  alla
          legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8
          della tabella D allegata al regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   nei   limiti   del    finanziamento    previsto
          dall'articolo 13, comma 9, della citata legge  n.  152  del
          2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          approvato il modulo  di  domanda,  nonche'  il  modello  di
          comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento  alle  informazioni
          gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
          di domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la
          domanda  e'   successivamente   associata   dall'INPS.   Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta. 
              2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sentito  il  Garante   per   la
          protezione dei dati personali, sono  individuate  modalita'
          di   presentazione   della   richiesta   del   Rdc    anche
          contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e
          in forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni
          conseguenti  all'avvio  della  precompilazione  della   DSU
          medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
          n. 147 del 2017, nonche' le  modalita'  di  precompilazione
          della richiesta  di  Rdc,  sulla  base  delle  informazioni
          disponibili  nei  propri  archivi   e   in   quelli   delle
          amministrazioni titolari dei dati di cui  al  comma  4.  In
          sede di prima applicazione e nelle more  dell'adozione  dei
          decreti di cui al primo periodo, al  fine  di  favorire  la
          conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
          inviare  comunicazioni  informative  sul  Rdc   ai   nuclei
          familiari  che,  a  seguito  dell'attestazione   dell'ISEE,
          presentino  valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
          compatibili con quelli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b). 
              3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS  ove  ricorrano  le
          condizioni.  Ai  fini  del  riconoscimento  del  beneficio,
          l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla  data
          di comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'accesso   al   Rdc   sulla   base   delle
          informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
          quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal  fine
          l'INPS acquisisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, e fermi restando i dati di cui al comma 2
          dall'Anagrafe    tributaria,    dal    Pubblico    registro
          automobilistico e  dalle  altre  amministrazioni  pubbliche
          detentrici dei dati, le  informazioni  necessarie  ai  fini
          della concessione del Rdc. In ogni caso, la  valutazione  e
          l'eventuale riconoscimento  da  parte  dell'INPS  avvengono
          entro la fine del mese successivo alla  trasmissione  della
          domanda all'Istituto. 
              4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
          della popolazione residente, resta in  capo  ai  comuni  la
          verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di  cui
          all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  secondo  modalita'
          definite mediante accordo sancito  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali.  I  comuni  effettuano  a
          campione,  all'atto   della   presentazione   dell'istanza,
          verifiche  sostanziali   e   controlli   anagrafici   sulla
          composizione del nucleo familiare dichiarato nella  domanda
          per  l'accesso  al  Rdc  e  sull'effettivo   possesso   dei
          requisiti di cui al primo periodo nonche',  successivamente
          all'erogazione  del  beneficio,  sulla   permanenza   degli
          stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili  ai  comuni  le
          informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma  di
          cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del
          campione sono definiti in sede di  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali con  la  partecipazione  dell'INPS,  al
          quale e' tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche
          e  dei  controlli  attraverso   la   piattaforma   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, finalizzata al  coordinamento  dei
          comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo  mette
          comunque  a  disposizione  della  medesima  piattaforma  le
          informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno  e
          di  cittadinanza,  dichiarati  in  modo   analitico   nella
          domanda, sono preventivamente e tempestivamente  verificati
          dall'INPS sulla  base  delle  informazioni  presenti  nelle
          banche dati a disposizione dell'Istituto. 
              4-ter.  L'INPS  comunica  tempestivamente   ai   comuni
          responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7,  comma
          15, le posizioni che necessitano di ulteriori  accertamenti
          sui requisiti anagrafici mediante la  piatta-forma  di  cui
          all'articolo 6, comma 1. 
              4-quater. L'esito delle  verifiche  e'  comunicato  dai
          comuni  all'INPS   attraverso   la   piattaforma   di   cui
          all'articolo 6, comma  1,  entro  centoventi  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma  4-ter  da  parte  dell'INPS.
          Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme
          e' sospeso. Decorso tale  termine,  qualora  l'esito  delle
          verifiche  non  sia  comunicato  dai  comuni  all'INPS,  il
          pagamento   delle   somme   e'   comunque   di-sposto.   Il
          responsabile del procedimento del comune che deve fornire i
          dati risponde per il danno erariale causato  dall'eventuale
          corresponsione delle somme non dovute. 
              4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui  al  comma  4,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette
          comunque  a   disposizione   della   piattaforma   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, le  informazioni  disponibili  sui
          beneficiari del Rdc. 
              5. I requisiti economici di  accesso  al  Rdc,  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  si   considerano
          posseduti per la durata della attestazione ISEE  in  vigore
          al momento di presentazione della domanda e sono verificati
          nuovamente solo in caso  di  presentazione  di  nuova  DSU,
          ferma restando la  necessita'  di  aggiornare  l'ISEE  alla
          scadenza del  periodo  di  validita'  dell'indicatore.  Gli
          altri requisiti si considerano posseduti sino a quando  non
          intervenga   comunicazione   contraria   da   parte   delle
          amministrazioni competenti alla verifica degli  stessi.  In
          tal  caso,  l'erogazione  del  beneficio  e'  interrotta  a
          decorrere dal mese successivo a tale  comunicazione  ed  e'
          disposta  la  revoca  del  beneficio,  fatto  salvo  quanto
          previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS,  la
          verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi
          dell'articolo  71  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6. Il beneficio  economico  e'  erogato  attraverso  la
          Carta Rdc. In  sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla
          scadenza del termine contrattuale, l'emissione della  Carta
          Rdc avviene in esecuzione del servizio  affidato  ai  sensi
          dell'articolo 81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 133 del 2008, relativamente alla  carta  acquisti,  alle
          medesime condizioni economiche e per  il  numero  di  carte
          elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.  In
          sede di nuovo affidamento  del  servizio  di  gestione,  il
          numero di carte deve  comunque  essere  tale  da  garantire
          l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
          componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che  al
          soddisfacimento  delle  esigenze  previste  per  la   carta
          acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di
          contante entro un limite mensile non superiore ad euro  100
          per un singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di
          equivalenza di cui all'articolo 2, comma  4,  nonche',  nel
          caso di  integrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  di
          effettuare un  bonifico  mensile  in  favore  del  locatore
          indicato    nel    contratto    di     locazione     ovvero
          dell'intermediario che ha concesso il  mutuo.  Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
          attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di  importo
          per  i  prelievi  di  contante.  Al  fine  di  prevenire  e
          contrastare fenomeni di impoverimento  e  l'insorgenza  dei
          disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in  ogni  caso  fatto
          divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi  che
          prevedono  vincite  in  denaro   o   altre   utilita'.   Le
          informazioni sulle movimentazioni sulla  Carta  Rdc,  prive
          dei dati identificativi  dei  beneficiari,  possono  essere
          utilizzate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali a fini statistici  e  di  ricerca  scientifica.  La
          consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore  del
          servizio integrato avviene esclusivamente  dopo  il  quinto
          giorno di ciascun mese. 
              6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai  beneficiari
          di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
          prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
          erogato insieme con detta prestazione pensionistica per  la
          quota parte spettante ai sensi dell'articolo  3,  comma  7.
          Nei confronti dei titolari della Pensione  di  cittadinanza
          non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6. 
              7. Ai beneficiari del Rdc sono estese  le  agevolazioni
          relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
          economicamente svantaggiate, di cui all'articolo  1,  comma
          375, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  quelle
          relative  alla  compensazione  per  la  fornitura  di   gas
          naturale, estese  ai  medesimi  soggetti  dall'articolo  3,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
          n. 2, nonche' le agevolazioni relative al  servizio  idrico
          integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221.». 
              «Art. 6 (Piattaforme digitali per  l'attivazione  e  la
          gestione dei Patti e disposizioni sui centri di  assistenza
          fiscale). - 1. Al fine di  consentire  l'attivazione  e  la
          gestione  dei  Patti  per  il  lavoro  e  dei   Patti   per
          l'inclusione sociale, assicurando il rispetto  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni,  nonche'  per  finalita'  di
          analisi,  monitoraggio,   valutazione   e   controllo   del
          programma del Rdc, e' istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del
          Reddito   di   cittadinanza.   Nell'ambito   del    Sistema
          informativo  operano  due  apposite  piattaforme   digitali
          dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per  il  coordinamento
          dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento  dei
          comuni,  in  forma  singola  o  associata.  Le  piattaforme
          rappresentano  strumenti   per   rendere   disponibili   le
          informazioni alle amministrazioni  centrali  e  ai  servizi
          territoriali  coinvolti,  nel  rispetto  dei  principi   di
          minimizzazione,  integrita'   e   riservatezza   dei   dati
          personali. A tal fine, con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per
          la protezione dei dati personali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  predisposto  un  piano  tecnico  di
          attivazione e interoperabilita' delle  piattaforme  e  sono
          individuati misure appropriate e specifiche a tutela  degli
          interessati, nonche' modalita' di  accesso  selettivo  alle
          informazioni  necessarie   per   il   perseguimento   delle
          specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione  dei
          dati. 
              2. All'articolo 13, comma 2, dopo la  lettera  d),  del
          decreto  legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta   la
          seguente:  «d-bis)  Piattaforma  digitale  del  Reddito  di
          cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata
          attraverso il sistema di  cooperazione  applicativa  con  i
          sistemi informativi regionali del lavoro.». 
              2-bis.  Le  regioni  dotate  di  un   proprio   sistema
          informativo, accessibile in  forma  integrata  dai  servizi
          delle politiche del lavoro e  delle  politiche  sociali  ed
          eventualmente  da  altri   servizi,   concordano   con   le
          piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di  colloquio  e
          di trasmissione delle informazioni  in  modo  da  garantire
          l'interoperabilita'  dei  sistemi,  anche   attraverso   la
          cooperazione applicativa. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS  mette  a
          disposizione del Sistema informativo di  cui  al  comma  1,
          secondo termini e modalita' definiti con il decreto di  cui
          al medesimo comma 1,  i  dati  identificativi  dei  singoli
          componenti i nuclei beneficiari del  Rdc,  le  informazioni
          sulla condizione economica e patrimoniale, come  risultanti
          dalla  DSU  in  corso   di   validita',   le   informazioni
          sull'ammontare  del  beneficio  economico  e  sulle   altre
          prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti  il
          nucleo familiare e  ogni  altra  informazione  relativa  ai
          beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura,
          incluse quelle di cui  all'articolo  4,  comma  5,  e  alla
          profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme  presso
          l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali sono rese disponibili, rispettivamente,  ai  centri
          per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a  livello  di
          ambito territoriale, le informazioni  di  cui  al  presente
          comma relativamente ai beneficiari del  Rdc  residenti  nei
          territori di competenza. 
              4. Le piattaforme di cui al comma  1  costituiscono  il
          portale delle comunicazioni tra i centri per  l'impiego,  i
          soggetti accreditati di cui  all'articolo  12  del  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano  a
          livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo  termini
          e modalita' definiti con il decreto di cui al comma  1.  In
          particolare,  sono  comunicati   dai   servizi   competenti
          mediante le piattaforme del Rdc: 
              a) le disponibilita' degli uffici per la  creazione  di
          una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del
          beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4,
          commi 5 e 11; 
              b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per
          il lavoro o  del  Patto  per  l'inclusione  sociale,  entro
          cinque giorni dalla medesima; 
              c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo
          alle sanzioni di cui all'articolo  7,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per
          essere   messe   a   disposizione   dell'INPS    ai    fini
          dell'irrogazione delle suddette sanzioni; 
              d) l'esito delle verifiche  da  parte  dei  comuni  sui
          requisiti di residenza e di soggiorno, di cui  all'articolo
          5, comma 4, per essere messe a  disposizione  dell'INPS  ai
          fini della verifica dell'eleggibilita'; 
              e) l'attivazione dei progetti per la  collettivita'  da
          parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; 
              f) ogni altra informazione, individuata con il  decreto
          di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei
          Patti per il lavoro e dei Patti per  l'inclusione  sociale,
          incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il
          nucleo   beneficiario    in    esito    alla    valutazione
          multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai
          fini di verifica  e  controllo  del  rispetto  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'articolo  4,  comma
          14. 
              4-bis. Al fine di favorire  l'incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e
          offerta di la-voro, la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,
          integrata anche con i dati dei beneficiari  di  prestazioni
          di sostegno al reddito per la  disoccupazione  involontaria
          messi a disposizione dall'INPS, prevede parita' di  accesso
          ai centri per l'impiego e ai soggetti  accreditati  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n.  150,  e  opera  in  cooperazione  con  il  portale  del
          Diparti-mento della funzione pubblica della Presidenza  del
          Consiglio   dei    ministri    ricercabile    all'indirizzo
          www.inPa.gov.it . 
              5. Le piattaforme  di  cui  al  comma  1  rappresentano
          altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a
          livello territoriale, secondo termini e modalita'  definiti
          con il decreto di  cui  al  comma  1.  In  particolare,  le
          piattaforme dialogano tra di loro al fine  di  svolgere  le
          funzioni di seguito indicate: 
              a) comunicazione da parte dei  servizi  competenti  dei
          comuni ai centri per l'impiego, in esito  alla  valutazione
          preliminare, dei beneficiari per  i  quali  i  bisogni  del
          nucleo familiare e  dei  suoi  componenti  siano  risultati
          prevalentemente connessi  alla  situazione  lavorativa,  al
          fine di consentire nei termini  previsti  dall'articolo  4,
          comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
              b) comunicazione da parte  dei  comuni  ai  centri  per
          l'impiego  delle   informazioni   sui   progetti   per   la
          collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma  15,
          nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; 
              c) coordinamento  del  lavoro  tra  gli  operatori  dei
          centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi
          territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il
          bisogno sia  complesso  e  multidimensionale,  al  fine  di
          consentire la sottoscrizione  dei  Patti  per  l'inclusione
          sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,  comma
          12; 
              d) messa a disposizione delle  informazioni  sui  Patti
          gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel  corso  della
          fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e
          gli impegni in relazione ad  attivita'  di  competenza  del
          centro  per   l'impiego   ovvero   del   servizio   sociale
          originariamente non incluso nei Patti medesimi. 
              6. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza  per
          le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del
          Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti
          di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere
          nell'ambito   delle   ordinarie   funzioni    di    polizia
          economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
          ispettive, la Guardia di  finanza  accede,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   al   Sistema
          informativo di cui al comma  1,  ivi  compreso  il  Sistema
          informativo unitario dei servizi sociali  (SIUSS),  di  cui
          all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre  2017,
          n. 147. 
              6-bis.  Allo  scopo  di  potenziare  le  attivita'   di
          controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione
          organica del ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di
          finanza e' incrementata di cento unita'. 
              6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma  6-bis,
          e' autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
          previste  a  legislazione  vigente,  con   decorrenza   non
          anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di
          cento unita' di personale del  ruolo  ispettori  del  Corpo
          della   guardia   di   finanza.   Agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
          l'anno 2019, a euro  3.792.249  per  l'anno  2020,  a  euro
          4.604.146 per l'anno 2021,  a  euro  5.293.121  per  l'anno
          2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a  euro  5.506.482
          annui a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
          quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per
          l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere  dall'anno
          2021. 
              6-quater.  All'articolo  33,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 12  maggio  1995,  n.  199,  le  parole:  ",  a
          decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole:
          "23.602 unita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "23.702
          unita'". 
              6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del
          decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  le  parole:
          "28.602 unita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "28.702
          unita'". 
              7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
          dall'INPS, dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  dall'ANPAL,  dai  centri  per  l'impiego,   dalle
          regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni   interessate
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziare
          disponibili  a   legislazione   vigente,   come   integrate
          dall'articolo  12  del  presente  decreto,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attivita'  dei
          comuni  di  cui  al  presente  articolo,   strumentali   al
          soddisfacimento dei livelli essenziali di cui  all'articolo
          4,  comma  14,  si  provvede  nei  limiti   delle   risorse
          disponibili sul Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  alla
          esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad esclusione  della  quota
          del  medesimo  Fondo  destinata  al   rafforzamento   degli
          interventi e dei servizi sociali ai sensi  dell'articolo  7
          del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
              8.  Al  fine  di  attuare  il  Rdc   anche   attraverso
          appropriati  strumenti  e  piattaforme   informatiche   che
          aumentino l'efficienza del programma  e  l'allocazione  del
          lavoro, attesa la situazione di necessita'  e  di  urgenza,
          limitatamente  al  triennio  2019-2021,   l'Anpal,   previa
          convenzione approvata con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, puo' avvalersi  di  societa'  in
          house  al  Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali
          possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione
          messi a disposizione da Consip S.p.A.