art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
              8-bis. Al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  come  modificato
          dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre  2014,
          n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; 
              b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di
          almeno uno dei requisiti" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "la mancanza del requisito" e le parole:  "e  comma  2-ter"
          sono soppresse. 
              8-ter.  Il  comma  3  dell'articolo  35   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato.». 
              «Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,   chiunque,   al   fine   di   ottenere
          indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3,  rende  o
          utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti  cose
          non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito  con
          la reclusione da due a sei anni. 
              2. L'omessa comunicazione delle variazioni del  reddito
          o  del  patrimonio,  anche  se  provenienti  da   attivita'
          irregolari,  nonche'  di  altre   informazioni   dovute   e
          rilevanti ai  fini  della  revoca  o  della  riduzione  del
          beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da  uno
          a tre anni. 
              3. Alla condanna in via definitiva per i reati  di  cui
          ai commi 1  e  2  e  per  quelli  previsti  dagli  articoli
          270-bis,  280,  289-bis,  416-bis,  416-  ter,  422,   600,
          600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629,  630,  640-bis,  644,
          648, 648-bis e 648- ter del codice penale, dall'articolo  3
          della  legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  per  i  delitti
          aggravati  ai  sensi  dell'articolo  416-bis.1  del  codice
          penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,
          2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le
          ipotesi aggravate  di  cui  all'articolo  80  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1,  quando
          ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su
          richiesta delle parti per gli  stessi  reati,  consegue  di
          diritto l'immediata  revoca  del  beneficio  con  efficacia
          retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
          di quanto indebitamente percepito. La  revoca  e'  disposta
          dall'INPS ai sensi del comma  10.  Il  beneficio  non  puo'
          essere nuovamente richiesto prima che siano  decorsi  dieci
          anni dalla condanna. 
              3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i  reati  di
          cui al  comma  3,  qualora  il  condannato  abbia  reso  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  7-ter,  comma  3,  le
          decisioni sono comunicate  dalla  cancelleria  del  giudice
          all'INPS entro quindici giorni dalla data di  pubblicazione
          della sentenza definitiva. 
              4.  Fermo  quanto  previsto   dal   comma   3,   quando
          l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
          vero delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  poste  a
          fondamento   dell'istanza   ovvero   l'omessa    successiva
          comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione   del
          reddito, del patrimonio e  della  composizione  del  nucleo
          familiare dell'istante, la stessa  amministrazione  dispone
          l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
          A seguito della revoca,  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
          restituzione di quanto indebitamente percepito. 
              5. E' disposta la decadenza dal Rdc,  altresi',  quando
          uno dei componenti il nucleo familiare: 
              a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro
          il termine da questo fissato; 
              b) non sottoscrive il Patto per  il  lavoro  ovvero  il
          Patto per l'inclusione  sociale,  di  cui  all'articolo  4,
          commi 7 e 12,  ad  eccezione  dei  casi  di  esclusione  ed
          esonero; 
              c) non partecipa, in assenza  di  giustificato  motivo,
          alle   iniziative   di    carattere    formativo    o    di
          riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
          di attivazione, di cui all'articolo 20,  comma  3,  lettera
          b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e  all'articolo
          9, comma 3, lettera e), del presente decreto; 
              d) non aderisce ai  progetti  di  cui  all'articolo  4,
          comma 15, nel caso in cui il comune di residenza  li  abbia
          istituiti; 
              e) non accetta almeno una di  due  offerte  congrue  ai
          sensi dell'articolo 4, comma  8,  lettera  b),  numero  5),
          ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma
          6, non accetta la prima offerta congrua utile; 
              f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3,
          comma 9, ovvero effettua comunicazioni  mendaci  producendo
          un beneficio economico del Rdc maggiore; 
              g)  non  presenta  una  DSU  aggiornata  in   caso   di
          variazione del nucleo familiare ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 12; 
              h) viene trovato, nel corso delle  attivita'  ispettive
          svolte  dalle  competenti  autorita',  intento  a  svolgere
          attivita'  di  lavoro  dipendente   o   di   collaborazione
          coordinata e continuativa in  assenza  delle  comunicazioni
          obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre  attivita'  di
          lavoro  autonomo   o   di   impresa,   in   assenza   delle
          comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 
              Omissis.». 
              «Art. 8 (Incentivi per l'impresa e per il  lavoratore).
          - 1. Al  datore  di  lavoro  privato  che  assuma  a  tempo
          indeterminato, pieno o parziale,  o  determinato,  o  anche
          mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari
          di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto
          accreditato di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma  restando
          l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali,
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL,  nel  limite  dell'importo   mensile   del   Rdc
          percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un
          periodo  pari  alla  differenza  tra  18  mensilita'  e  le
          mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
          per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
          periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
          misura  fissa  di  5  mensilita'.  L'importo   massimo   di
          beneficio mensile non puo'  comunque  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento  del
          beneficiario  di  Rdc   effettuato   nei   trentasei   mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
          del beneficiario di  Rdc  stipula,  presso  il  centro  per
          l'impiego, ove necessario, un patto di formazione,  con  il
          quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
          riqualificazione professionale. 
              1-bis. Le  agenzie  per  il  lavoro  iscritte  all'albo
          informatico delle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  autorizzate
          dal-l'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra  domanda  e
          offerta di lavoro possono svolgere attivita' di  mediazione
          tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 
              1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei  soggetti
          percettori di Rdc, alle agenzie per il  lavoro  di  cui  al
          decreto  legislativo  10  settembre  2003,   n.   276,   e'
          riconosciuto,  per  ogni  soggetto  assunto  a  seguito  di
          specifica  attivita'  di  mediazione,  effettuata  mediante
          l'utilizzo delle piattaforme di cui all'arti-colo 6,  comma
          1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo  di
          cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
          per il datore di lavoro. 
              1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e ai quali  sia  stata  affidata  l'attivazione  di
          interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del
          programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL),
          di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   dell'Italia,   approvato   con
          decisione di esecuzione del  Consiglio  ECOFIN  dell'Unione
          europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestiva-mente,  e
          comunque entro cinque giorni, al  centro  per  l'impiego  e
          all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta  di  lavoro
          congrua, pena la decadenza dalla  partecipazione  da  parte
          del medesimo servizio per il lavoro al  programma  GOL  per
          sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi  in
          favore di  qualsivoglia  nuovo  beneficia-rio.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  attivati  al  momento  della  mancata
          comunicazione.    1-quinquies.    L'ANPAL    realizza    il
          monitoraggio e la valutazione comparativa dei  servizi  per
          il lavoro di cui al comma 1-qua-ter, con  riferimento  agli
          esiti di  ricolloca-zione  per  profilo  di  occupabilita',
          tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue
          complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc,  incluse
          quelle  non   accettate.   L'ANPAL   segnala   ai   servizi
          interessati eventuali criticita'  riscontrate  in  sede  di
          valutazione, anche in termini di numero di  esiti  positivi
          di ricollocazione e  di  offerte  congrue  complessivamente
          formulate, incluse quelle non  accettate,  da  valutare  in
          relazione al contesto territoriale di riferimento.  Ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          partecipazione al programma GOL del servizio per il  lavoro
          interessato. Sono fatti salvi gli  interventi  attivati  al
          momento della revoca. 
              2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare
          presso  i  centri  per  l'impiego  e  presso   i   soggetti
          accreditati di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista  da
          provvedimenti regionali, un  Patto  di  formazione  con  il
          quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo  o
          di  riqualificazione  professionale,  anche   mediante   il
          coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di  ricerca,
          secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
          sulla base di indirizzi definiti con  accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          utilizzando a tal fine, le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
          formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato   dai   fondi
          paritetici interprofessionali per la formazione continua di
          cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in  sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a  questo
          percorso  formativo  il  beneficiario  di  Rdc  ottiene  un
          lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di  un
          contratto di lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  al
          datore di lavoro che assume, ferma restando  l'aliquota  di
          computo delle prestazioni  previdenziali,  e'  riconosciuto
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile  del
          Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per
          un periodo pari alla differenza  tra  18  mensilita'  e  il
          numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
          e, comunque, per  un  importo  non  superiore  a  390  euro
          mensili e per un periodo non inferiore a 6  mensilita'.  In
          caso  di  rinnovo  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   6,
          l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei  mensilita'
          per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo  massimo  del
          beneficio mensile comunque non  puo'  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
          mensile  del  Rdc   percepito   dal   lavoratore   all'atto
          dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili  e  per
          un periodo non inferiore a 6  mensilita',  e'  riconosciuta
          all'ente di formazione  accreditato  che  ha  garantito  al
          lavoratore assunto il  predetto  percorso  formativo  o  di
          riqualificazione  professionale,  sotto  forma  di  sgravio
          contributivo  applicato  ai  contributi   previdenziali   e
          assistenziali dovuti per i  propri  dipendenti  sulla  base
          delle stesse regole valide per  il  datore  di  lavoro  che
          assume il beneficiario del Rdc. Nel caso  di  licenziamento
          del beneficiario del  Rdc  effettuato  nei  trentasei  mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo. 
              3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
          a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
          occupazionale netto del numero di dipendenti  nel  rispetto
          dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera  f),
          del  decreto  legislativo  n.  150   del   2015,   riferiti
          esclusivamente ai  lavoratori  a  tempo  indeterminato.  Il
          diritto  alle  predette  agevolazioni  e'  subordinato   al
          rispetto  degli  ulteriori   principi   generali   di   cui
          all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
              4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'
          lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
          cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del  Rdc
          e'  riconosciuto  in  un'unica   soluzione   un   beneficio
          addizionale pari a sei mensilita' del Rdc,  nei  limiti  di
          780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
          del beneficio addizionale sono stabilite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          dello sviluppo economico. 
              5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui  al
          presente  articolo  e'  subordinato   al   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo  1,  comma  1175,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le  medesime  agevolazioni
          non spettano ai datori di lavoro che non  siano  in  regola
          con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi  di
          assunzione  di  beneficiario  di  Reddito  di  cittadinanza
          iscritto alle liste di cui alla medesima legge. 
              6. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   "de   minimis"   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
              7. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          compatibili  e  aggiuntive  rispetto  a  quelle   stabilite
          dall'articolo 1, comma 247, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia  esaurito
          gli esoneri contributivi in forza della predetta  legge  n.
          145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
          del presente articolo, sono fruiti sotto forma  di  credito
          di imposta  per  il  datore  di  lavoro.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
          predetto credito di imposta.». 
          Note al comma 75: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 7, comma 3, del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 76: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   provvede   alla
          definizione di  offerta  di  lavoro  congrua,  su  proposta
          dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: 
              a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 
              b) distanza dal  domicilio  e  tempi  di  trasferimento
          mediante mezzi di trasporto pubblico; 
              c) durata della disoccupazione; 
              d) retribuzione superiore di almeno  il  20  per  cento
          rispetto  alla  indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
          precedente,  da  computare  senza  considerare  l'eventuale
          integrazione a carico dei fondi  di  solidarieta',  di  cui
          agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto   legislativo
          attuativo della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i  beneficiari  di
          Reddito di cittadinanza, superiore  di  almeno  il  10  per
          cento rispetto al beneficio massimo  fruibile  da  un  solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. 
              2. I fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26  e
          seguenti del decreto legislativo attuativo della delega  di
          cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183  del  2014,
          possono prevedere che le  prestazioni  integrative  di  cui
          all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
          2012, continuino ad applicarsi in caso di  accettazione  di
          una offerta di lavoro congrua, nella misura  massima  della
          differenza  tra   l'indennita'   complessiva   inizialmente
          prevista,  aumentata  del  20  per  cento,   e   la   nuova
          retribuzione. 
              3. Fino alla data di adozione del provvedimento di  cui
          al comma 1, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno  2012,
          n. 92.». 
              - Il riferimento normativo  all'articolo  4  e  7,  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 77: 
              -  Il  riferimento   normativo   all'articolo   4   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 78: 
              -  Il  riferimento   normativo   all'articolo   2   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 80: 
              -  Il  riferimento   normativo   all'articolo   3   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 81: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   provvede   alla
          definizione di  offerta  di  lavoro  congrua,  su  proposta
          dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: 
              a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 
              b) distanza dal  domicilio  e  tempi  di  trasferimento
          mediante mezzi di trasporto pubblico; 
              c) durata della disoccupazione; 
              d) retribuzione superiore di almeno  il  20  per  cento
          rispetto  alla  indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
          precedente,  da  computare  senza  considerare  l'eventuale
          integrazione a carico dei fondi  di  solidarieta',  di  cui
          agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto   legislativo
          attuativo della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i  beneficiari  di
          Reddito di cittadinanza, superiore di  al-meno  il  10  per
          cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da  un
          solo individuo, inclusivo della componente ad  integrazione
          del  reddito  dei  nuclei  residenti   in   abitazione   in
          locazione, riproporzionata in  base  all'orario  di  lavoro
          previsto nel con-tratto individuale di lavoro. 
              d-bis) per i beneficiari di  Reddito  di  cittadinanza,
          retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai
          contratti col-lettivi di cui all'articolo  51  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  rapporto  di  lavoro  a
          tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore  al  60
          per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei  mede-simi
          contratti  collettivi;   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato oppure determinato o di  somministrazione  di
          durata non inferiore a tre mesi. 
              2. I fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26  e
          seguenti del decreto legislativo attuativo della delega  di
          cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183  del  2014,
          possono prevedere che le  prestazioni  integrative  di  cui
          all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
          2012, continuino ad applicarsi in caso di  accettazione  di
          una offerta di lavoro congrua, nella misura  massima  della
          differenza  tra   l'indennita'   complessiva   inizialmente
          prevista,  aumentata  del  20  per  cento,   e   la   nuova
          retribuzione. 
              3. Fino alla data di adozione del provvedimento di  cui
          al comma 1, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno  2012,
          n. 92.». 
          Note al comma 82: 
              -  Il  riferimento   normativo   all'articolo   6   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
          Note al comma 83: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   12   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 73. 
              - Il testo del citato decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della  normativa
          in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10  dicembre
          2014, n. 183) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221. 
          Note al comma 85: 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   12   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 73. 
          Note al comma 87: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 22, e  23  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso   al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi).  -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla   pensione
          anticipata  al  raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di
          almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
          anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il  diritto
          conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
          anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          requisiti di eta' anagrafica e di  anzianita'  contributiva
          di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
          in 64 anni di eta'  anagrafica  e  38  anni  di  anzianita'
          contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i   medesimi
          requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
          dicembre 2022 puo' essere esercitato anche  successivamente
          alla predetta data,  ferme  restando  le  disposizioni  del
          presente articolo. 
              2. Ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione
          di cui al comma 1, gli  iscritti  a  due  o  piu'  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
              3. La pensione di cui al comma 1 non e'  cumulabile,  a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del  trattamento  pensionistico  dal  1°  aprile
          2019. 
              5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che  maturano  dal  1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
              6. Tenuto conto  della  specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
              a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data  di
          entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
          dal comma 1, conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
              b)  i  dipendenti  pubblici  che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
              c) la domanda di  collocamento  a  riposo  deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
              d) limitatamente al diritto alla  pensione  di  cui  al
          comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              7. Ai fini del conseguimento della pensione di  cui  al
          comma 1 per il personale del comparto  scuola  ed  AFAM  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma  9,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In   sede   di
          applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il
          relativo personale a tempo  indeterminato  puo'  presentare
          domanda di cessazione dal servizio con effetti  dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
              7-bis. 
              8. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
              9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
              10. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
              10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di
          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di
          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la
          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,  comma
          300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  comunque  per
          l'anno    2019,    il    reclutamento     del     personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove d'esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
          prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
          concorso siano in numero superiore a tre  volte  il  numero
          dei posti banditi; 
              2) la  possibilita'  di  espletare  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per  i  profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-quater. Quando si procede all'assunzione di  profili
          professionali    del     personale     dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     gia'     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 10-ter e 10-quater non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-septies. Ai fini della compensazione  degli  effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
              10-octies. Al fine di far fronte alle gravi  scoperture
          di organico degli uffici preposti alle attivita' di  tutela
          e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale   derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
          Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-octies possono  essere  svolti
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento,   con   modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore  a  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-decies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-undecies. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019.». 
              «Art. 22 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Fermo
          restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e  in
          attesa della riforma dei Fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di  settore  con  l'obiettivo  di  risolvere  esigenze   di
          innovazione  delle  organizzazioni  aziendali  e   favorire
          percorsi  di   ricambio   generazionale,   anche   mediante
          l'erogazione  di  prestazioni   previdenziali   integrative
          finanziate con  i  fondi  interprofessionali,  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
          fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9,
          del medesimo decreto legislativo n. 148 del  2015,  possono
          altresi' erogare un assegno straordinario per  il  sostegno
          al  reddito  a  lavoratori  che  raggiungano  i   requisiti
          previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, e ferma restando la modalita'  di
          finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3,  del  citato
          decreto legislativo n. 14 2. L'assegno di cui  al  comma  1
          puo' essere erogato solo in presenza di accordi  collettivi
          di livello aziendale o  territoriale  sottoscritti  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale nei quali e'  stabilito
          a  garanzia  dei  livelli  occupazionali   il   numero   di
          lavoratori da assumere in sostituzione dei  lavoratori  che
          accedono a tale prestazione. 
              3.  Nell'ambito  delle  ulteriori  prestazioni  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  i
          Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il
          versamento  agli  stessi  Fondi  della  relativa  provvista
          finanziaria  da  parte  dei  datori  di  lavoro,  anche  al
          versamento della contribuzione correlata  a  periodi  utili
          per il conseguimento di  qualunque  diritto  alla  pensione
          anticipata o di vecchiaia, riscattabili  o  ricongiungibili
          precedenti  all'accesso  ai  Fondi  di   solidarieta'.   Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  fruire  della
          prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni  di
          riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che  raggiungono
          i requisiti di accesso alla prestazione  straordinaria  per
          effetto del riscatto o della  ricongiunzione.  Le  relative
          risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di
          lavoro  interessato  e  costituiscono  specifica  fonte  di
          finanziamento riservata alle finalita' di cui  al  presente
          comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
          normativa vigente. 
              4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1  e
          2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e  all'articolo  26,
          comma 9, lettera b), e all'articolo 27,  comma  5,  lettera
          f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze
          successive  al  1°  gennaio  2019,  il  datore  di   lavoro
          interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
          prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza  utile
          del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi
          istitutivi, al  versamento  della  contribuzione  correlata
          fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 
              5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai  fini
          della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta
          giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in
          attuazione dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  151.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo  si  applicano  anche  ai  fondi  bilaterali  gia'
          costituiti o in corso di costituzione. 
              6.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per   il   lavoro   in
          somministrazione,  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il  Fondo  di
          cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n.  276,  e'  autorizzato  a  versare  all'INPS,  per
          periodi  non  coperti  da  contribuzione   obbligatoria   o
          figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento
          prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto
          stabilito dal contratto collettivo nazionale delle  imprese
          di   somministrazione   di   lavoro.   Le   modalita'    di
          determinazione della  contribuzione  e  di  versamento  del
          contributo sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  sentito  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le
          competenze del Fondo di solidarieta'  di  cui  al  presente
          comma, a valere sulle risorse appositamente previste  dalla
          contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale,  nonche'
          le  altre  misure  di  politica  attiva   stabilite   dalla
          contrattazione collettiva stessa. 8 del 2015.». 
              «Art. 23 (Anticipo del TFS). -  1.  Ferma  restando  la
          normativa    vigente    in    materia    di    liquidazione
          dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata,  di
          cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  il  personale
          degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
          pensione di cui all'articolo 14,  comma  1,  conseguono  il
          riconoscimento dell'indennita' di  fine  servizio  comunque
          denominata al momento in cui  tale  diritto  maturerebbe  a
          seguito del raggiungimento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema  pensionistico,  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
          anche conto di quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
          articolo  relativamente  agli  adeguamenti  dei   requisiti
          pensionistici alla speranza di vita. 
              2. Sulla base  di  apposite  certificazioni  rilasciate
          dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento  di
          fine servizio, comunque denominato, i soggetti  di  cui  al
          comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno  avuto
          accesso prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto, al trattamento di pensione ai sensi  dell'articolo
          24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          possono presentare richiesta di finanziamento di una  somma
          pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5
          del presente articolo,  dell'indennita'  di  fine  servizio
          maturata, alle banche o agli  intermediari  finanziari  che
          aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, tra  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
          e   delle   finanze,   il   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
          l'INPS. Ai  fini  del  rimborso  del  finanziamento  e  dei
          relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita'  di
          fine servizio, comunque denominata, trattiene  il  relativo
          importo  da  tale  indennita',  fino  a  concorrenza  dello
          stesso.  Gli  importi  trattenuti  ai  sensi  del   periodo
          precedente non sono soggetti a  procedure  di  sequestro  o
          pignoramento e, in  ogni  caso,  a  esecuzione  forzata  in
          virtu' di qualsivoglia azione  esecutiva  o  cautelare.  Il
          finanziamento e' garantito  dalla  cessione  pro  solvendo,
          automatica e  nel  limite  dell'importo  finanziato,  senza
          alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
          fine servizio maturato che i lavoratori  di  cui  al  primo
          periodo vantano nei confronti degli enti che  corrispondono
          l'indennita' di fine servizio. Gli  enti  responsabili  per
          l'erogazione del trattamento  di  fine  servizio,  comunque
          denominato, provvedono alle attivita' di  cui  al  presente
          comma con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze  un  Fondo  di  garanzia  per
          l'accesso ai finanziamenti di  cui  al  comma  2,  con  una
          dotazione iniziale pari a 75 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          37, comma 6, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. La garanzia del  Fondo  copre  l'80  per  cento  del
          finanziamento di cui al comma 2 e dei  relativi  interessi.
          Il Fondo e' ulteriormente alimentato  con  le  commissioni,
          orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
          che a tal fine sono versate sul conto  corrente  presso  la
          tesoreria dello Stato istituito ai sensi del  comma  8.  La
          garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
          incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
          assistiti dalla garanzia dello Stato,  avente  le  medesime
          caratteristiche di quella  del  Fondo,  quale  garanzia  di
          ultima  istanza.  La  garanzia  dello  Stato  e'   elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'
          altresi' assistito automaticamente dal  privilegio  di  cui
          all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1),  del  codice
          civile. Il Fondo e'  surrogato  di  diritto  alla  banca  o
          all'intermediario  finanziario,   per   l'importo   pagato,
          nonche' nel privilegio di cui al citato articolo  2751-bis,
          primo comma, numero 1), del codice civile. 
              4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a
          esso connesse nell'intero  svolgimento  del  rapporto  sono
          esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
          ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
          o diritto. Per le finalita' di cui al  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento  e'
          sottoposta a obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
          della clientela. 
              5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro  ovvero
          all'importo spettante ai soggetti di cui  al  comma  2  nel
          caso  in  cui  l'indennita'  di  fine   servizio   comunque
          denominata sia di importo  inferiore.  Alle  operazioni  di
          finanziamento di cui al comma 2  si  applica  il  tasso  di
          interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al  medesimo
          comma. 
              6. Gli interessi vengono liquidati  contestualmente  al
          rimborso della quota capitale. 
              7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
          al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni  e
          adempimenti, anche in termini di trasparenza ai  sensi  del
          Titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri,  le
          condizioni e le modalita' di  funzionamento  del  Fondo  di
          garanzia di cui al comma  3  e  della  garanzia  di  ultima
          istanza dello  Stato  sono  disciplinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta  giorni
          dalla data di conversione in legge  del  presente  decreto,
          sentiti l'INPS, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato. 
              8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma  3
          e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita  convenzione
          da  stipulare  tra  lo  stesso  Istituto  e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione. Per la predetta  gestione  e'  autorizzata
          l'istituzione di  un  apposito  conto  corrente  presso  la
          tesoreria dello Stato intestato al gestore.». 
          Note al comma 88: 
              - Si riporta il testo del comma 256,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «256. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di
          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure
          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo denominato «  Fondo
          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso
          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento
          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di
          lavoratori giovani  »,  con  una  dotazione  pari  a  3.968
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.». 
          Note al comma 92: 
              - Si riporta il testo del comma 179,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
          31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
          in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              a) si trovano in stato di disoccupazione a  seguito  di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero  per  scadenza
          del termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  a
          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente
          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la
          prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono  in
          possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
              b) assistono, al momento della richiesta  e  da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,  e  sono
          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30
          anni; 
              c) hanno  una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni; 
              d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al   momento   della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli
          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette
          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno
          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.». 
          Note al comma 93: 
              - Si riporta il testo del comma 186,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «186.  Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1  milioni
          di euro per l'anno 2022,  di  169,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno  2024,  di
          71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  8,9  milioni  di
          euro  per  l'anno  2026.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate  e  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la  decorrenza  dell'indennita'
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 185, e, a parita'  degli  stessi,  in  ragione
          della data di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
          garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
          al numero programmato in relazione  alle  predette  risorse
          finanziarie.». 
              - Si riporta il testo del comma  165,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «165. Per i soggetti che a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 179 e  179-bis,  della  legge  11
          dicembre 2016,  n.  232,  come  modificati  dalla  presente
          legge, non si applica il  limite  relativo  al  livello  di
          tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
          maggio 2017, n. 88. I  soggetti  che  verranno  a  trovarsi
          nelle  predette  condizioni  nel   corso   dell'anno   2018
          presentano domanda per il loro riconoscimento entro  il  31
          marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto  dal  citato
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
          fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018  e,
          comunque, non oltre il  30  novembre  2018  sono  prese  in
          considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
          di cui all'articolo 11 del citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
          2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.». 
          Note al comma 94: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  16  (Opzione  donna).  -  1.   Il   diritto   al
          trattamento  pensionistico  anticipato   e'   riconosciuto,
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180,
          nei confronti delle lavoratrici che entro  il  31  dicembre
          2021  hanno  maturato  un'anzianita'  contributiva  pari  o
          superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore  a
          58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59  anni  per  le
          lavoratrici  autonome.  Il  predetto  requisito   di   eta'
          anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
          vita di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              2. Al trattamento pensionistico di cui al  comma  1  si
          applicano le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2022, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.». 
          Note al comma 95: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
              «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1. Ai  fini  della  definizione  degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
          Note al comma 96: 
              - Si riporta il testo del comma 20,  dell'articolo  26,
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.  26  (Norme  di  interpretazione  autentica,   di
          utilizzazione del personale  scolastico  e  trattamento  di
          fine rapporto). - 1.-19. Omissis 
              20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale  del
          trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
          previdenza  complementare  dei  dipendenti   pubblici,   le
          procedure di negoziazione e di concertazione  previste  dal
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  potranno
          definire, per il personale ivi contemplato,  la  disciplina
          del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo  2,
          commi da 5 a 8, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e
          successive modificazioni, nonche'  l'istituzione  di  forme
          pensionistiche complementari, di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
          nel periodo precedente saranno  attivate  le  procedure  di
          negoziazione  e  di  concertazione  in  deroga   a   quanto
          stabilito dall'articolo 7,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 195 del 1995. 
              Omissis.». 
          Note al comma 98: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 165(Attuazione delle deleghe
          conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge  8  agosto
          1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97,  lettera  g),  e
          99, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in  materia  di
          armonizzazione  al  regime   previdenziale   generale   dei
          trattamenti pensionistici  del  personale  militare,  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, nonche'  del  personale  non  contrattualizzato  del
          pubblico impiego): 
              «Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di
          cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804  ,
          all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19  maggio  1986,
          n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge  27
          dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma  15-bis,  del
          decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.  468,  come
          sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto  1990,  n.
          231 , all'articolo 32 del  decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
          n.  232  ,  sono  attribuiti,   in   aggiunta   alla   base
          pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503  ,  all'atto  della
          cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
          esclusione del collocamento in congedo a  domanda,  e  sono
          assoggettati alla contribuzione  previdenziale  di  cui  al
          comma 3. 
              2. Gli aumenti  periodici  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio  a
          domanda  previo  pagamento  della  restante   contribuzione
          previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione  ai
          limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito. 
              3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici
          di cui ai commi 1  e  2,  a  tutto  il  personale  comunque
          destinatario dei predetti aumenti, compresi  gli  ufficiali
          «a disposizione» dei ruoli normali  e  speciali,  l'importo
          della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro  a
          carico del personale il cui  trattamento  pensionistico  e'
          computato con il sistema retributivo,  operata  sulla  base
          contributiva e pensionabile come definita dall'articolo  2,
          comma  9,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335   ,   e'
          progressivamente  incrementato   secondo   le   percentuali
          riportate nella tabella A allegata al presente decreto.  Ai
          medesimi  fini  per  il  personale   il   cui   trattamento
          pensionistico e' liquidato in  tutto  o  in  parte  con  il
          sistema contributivo di cui alla citata legge  n.  335  del
          1995, la predetta ritenuta  opera  nella  misura  ordinaria
          sulla maggiorazione  figurativa  del  15  per  cento  dello
          stipendio. 
              4.  La  contribuzione  sulla  maggiorazione  figurativa
          dello stipendio di cui al comma 3, si applica  agli  stessi
          fini, anche nei confronti del  personale  che  esercita  la
          facolta' di opzione prevista  dall'articolo  1,  comma  23,
          della citata legge n. 335 del 1995.». 
          Note al comma 101: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 19 della  legge
          4 novembre 2010, m. 183 e' riportato nelle  note  al  comma
          95. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092
          (Approvazione del testo unico delle norme  sul  trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato): 
              «Art.  54  (Misura  del  trattamento  normale).  -   La
          pensione spettante al militare che  abbia  maturato  almeno
          quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e'
          pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo  quanto
          disposto nel penultimo comma del presente articolo. 
              La percentuale di cui sopra e' aumentata  di  1.80  per
          cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. 
              Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono
          un  grado  per  il  quale  sia  stabilito,  ai  fini  della
          cessazione dal servizio, uno dei limiti  di  eta'  indicati
          nella tabella n. 1  annessa  al  presente  testo  unico  si
          applicano le percentuali di aumento previste nella  tabella
          stessa. 
              Le percentuali di aumento  indicate  nella  lettera  B)
          della tabella di cui al precedente comma si applicano anche
          per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
          o non provenienti dal servizio permanente  o  continuativo,
          nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. 
              Per  i  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni  d'ufficio
          collocati in congedo prima del  compimento  del  limite  di
          eta' previsto per la cessazione dal  servizio  si  applica,
          relativamente  al  servizio  prestato  fino  alla  data  di
          trasferimento in detto ruolo,  la  percentuale  di  aumento
          inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al
          servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
          dell'1,80. 
              Per i  sottufficiali  e  gli  appuntati  dell'Arma  dei
          carabinieri e del Corpo della guardia di finanza  e  per  i
          sottufficiali e  i  militari  di  truppa  del  Corpo  delle
          guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli  agenti  di
          custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. 
              La  pensione  determinata  con   l'applicazione   delle
          percentuali di cui ai precedenti commi  non  puo'  superare
          l'80 per cento della base pensionabile. 
              In ogni caso la  pensione  spettante  non  puo'  essere
          minore di quella che il  militare  avrebbe  conseguito  nel
          grado inferiore,  in  base  agli  anni  di  servizio  utile
          maturati alla data di cessazione dal servizio. 
              Per il militare che cessa  dal  servizio  permanente  o
          continuativo per raggiungimento del limite di  eta',  senza
          aver  maturato  l'anzianita'  prevista  nel   primo   comma
          dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per  cento  della
          base pensionabile per ogni anno di servizio utile. 
              Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
          appartenenti  al  servizio  continuativo  la  misura  della
          pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. 
              L'indennita' per una volta tanto e' pari  a  un  ottavo
          della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.». 
          Note al comma 103: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  20
          dicembre  1951,  n.  1564  (Previdenza  ed  assistenza  dei
          giornalisti): 
              «Art. 1. - 1.  La  previdenza  e  l'assistenza  attuate
          dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei   giornalisti
          italiani «Giovanni Amendola» riconosciuto con regio decreto
          25 marzo 1926, n. 838, nelle forme e nelle misure  disposte
          dal suo statuto e dal regolamento a favore dei  giornalisti
          iscritti all'Istituto stesso,  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le
          corrispondenti  forme  di  previdenza   e   di   assistenza
          obbligatorie.». 
          Note al comma 105: 
              - Si riporta il testo del comma  18,  dell'articolo  2,
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-17. 
              18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge  rientra  nella
          retribuzione imponibile ai  sensi  dell'articolo  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far data  dal  1°  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'articolo 1,  e'  stabilito  un  massimale
          annuo della base contributiva e pensionabile  di  lire  132
          milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote
          di pensione  successivi  alla  data  di  prima  assunzione,
          ovvero successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.
          Detta  misura  e'   annualmente   rivalutata   sulla   base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati, cosi' come calcolato  dall'ISTAT.  Il  Governo
          della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo
          della parte di reddito eccedente  l'importo  del  tetto  in
          vigore, ove destinata al finanziamento dei  Fondi  pensione
          di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, seguendo  criteri
          di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto
          decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 107: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              «Art. 22 (Composizione del comitato amministratore  del
          fondo pensioni lavoratori dipendenti).  -  1.  Il  comitato
          amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti  di
          cui all'articolo 12, D.P.R. 30  aprile  1970,  n.  639,  e'
          presieduto dal vicepresidente dell'Istituto  rappresentante
          dei lavoratori dipendenti ed e'  composto,  oltre  che  dal
          vicepresidente  medesimo,  da  cinque  rappresentanti   dei
          lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
          lavoro in seno al consiglio  di  amministrazione,  nominati
          dal  consiglio  medesimo,  a   scrutinio   segreto   ed   a
          maggioranza assoluta dei voti dei componenti,  nonche'  dai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio  di
          amministrazione. 
              2. In caso di assenza o impedimento del presidente,  le
          funzioni vicarie  sono  assunte  dal  membro  del  comitato
          delegato dal presidente stesso.». 
          Note al comma 108: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              «Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1989,  le
          gestioni  per  l'assicurazione  contro  la   disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento di fine rapporto e per  l'assicurazione  contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei lavoratori dell'edilizia, la cassa  per  l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni familiari, la cassa per il trattamento di  richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
          74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo  per  il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extracomunitari    istituito
          dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ,  ed
          ogni altra  forma  di  previdenza  a  carattere  temporaneo
          diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
          assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
          ai lavoratori dipendenti». 
              2. La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni. 
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  navigazione  interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1. 
              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo gettito contributivo.». 
          Note al comma 111: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165(Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis) 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di  lavoro  flessibile  nell'amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              3-quater. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125 (257). 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni (252).  La  presente  disposizione  costituisce
          norma non derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
          Note al comma 114: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479(Attuazione della  delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
          pubblici di previdenza e assistenza): 
              «Art. 3 (Ordinamento degli enti).  -  1.  L'ordinamento
          degli  enti  pubblici  di  cui  al  presente   decreto   e'
          determinato dai regolamenti previsti dal comma 2  dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
              2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis)  il
          vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b)
          il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il  collegio  dei
          sindaci; d) il direttore generale. 
              3.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto;  convoca  e   presiede   il   consiglio   di
          amministrazione; puo' assistere alle sedute  del  consiglio
          di indirizzo e vigilanza.  Il  Presidente  e'  nominato  ai
          sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la  procedura
          di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400;
          la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di
          comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'
          nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
          Il  vice  presidente  e'  componente   del   consiglio   di
          amministrazione,  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di
          assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni  ad
          esso delegate 
              4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i
          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,
          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla
          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica
          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere
          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via
          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,
          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani
          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni
          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in
          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione o decadenza  del  presidente,  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali affinche' si  proceda  alla  nomina
          del  nuovo  titolare.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di  cui
          al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno
          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il
          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS
          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali
          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,
          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto
          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti. 
              5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei   fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita', e i regolamenti di cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988,  n.   48;
          trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza   una   relazione   sull'attivita'   svolta   con
          particolare riferimento al processo produttivo e al profilo
          finanziario, nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga
          richiesta  dal  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza.  Il
          consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non  sia
          compresa nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi
          dell'ente.  Il  consiglio  e'   composto   dal   Presidente
          dell'Istituto, che lo presiede, dal vice  presidente  e  da
          tre membri, tutti scelti tra persone dotate  di  comprovata
          competenza  e  professionalita'   nonche'   di   indiscussa
          moralita'  e  indipendenza.  Si  applicano,   riguardo   ai
          requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile  2013,
          n. 39. La  carica  di  consigliere  di  amministrazione  e'
          incompatibile con quella di  componente  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. 
              6. Il direttore  generale,  nominato  su  proposta  del
          consiglio di  amministrazione,  con  le  procedure  di  cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
          aprile 1970, n. 639 , cosi' come  modificato  dall'art.  12
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
          del   consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza;   ha   la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati e degli obiettivi; sovraintende  al  personale  e
          all'organizzazione  dei  servizi,  assicurandone   l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri di cui agli articoli 12 e 48  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88. 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e
          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del
          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7
          e 8, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  Il  consiglio  di
          amministrazione e' nominato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              9. Gli organi di cui al  comma  2,  con  esclusione  di
          quello di cui alla lettera d),  durano  in  carica  quattro
          anni e possono essere confermati una sola volta.  I  membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del quadriennio, ancorche' siano stati nominati  nel  corso
          di esso in sostituzione  di  altri  dimissionari,  decaduti
          dalla carica o deceduti. 
              10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'
          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo
          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione
          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,
          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
              11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
          componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
          sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme
          restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa   gia'
          previste  dalla  legislazione  vigente,  ciascun   Istituto
          definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi  di
          riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
          Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del
          collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti  e  comunicate
          ai Ministeri vigilanti.». 
          Note al comma 115: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509(Attuazione della  delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  in  materia  di  trasformazione  in  persone
          giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
          previdenza e assistenza): 
              «Art.  3  (Vigilanza).  -   1.   La   vigilanza   sulle
          associazioni o fondazioni di cui all'art. 1  e'  esercitata
          dal Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  dal
          Ministero  del  tesoro,  nonche'  dagli   altri   Ministeri
          rispettivamente competenti ad esercitare la  vigilanza  per
          gli enti trasformati ai sensi dell'art.  1,  comma  1.  Nei
          collegi dei sindaci deve essere assicurata la  presenza  di
          rappresentanti delle predette Amministrazioni. 
              2. Nell'esercizio  della  vigilanza  il  Ministero  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: 
              a) lo statuto e  i  regolamenti,  nonche'  le  relative
          integrazioni o modificazioni; 
              b) le delibere in materia di contributi e  prestazioni,
          sempre che la relativa potesta' sia  prevista  dai  singoli
          ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria le  delibere  sono
          adottate sulla base  delle  determinazioni  definite  dalla
          contrattazione collettiva nazionale 
              3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
          motivati  rilievi  su:  i  bilanci  preventivi  e  i  conti
          consuntivi;  le  note  di   variazione   al   bilancio   di
          previsione; i criteri di individuazione e  di  ripartizione
          del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
          indicati  in  ogni   bilancio   preventivo;   le   delibere
          contenenti criteri direttivi generali. Nel  formulare  tali
          rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
          al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
          riceverne una motivata  decisione  definitiva.  I  suddetti
          rilievi devono essere formulati per  i  bilanci  consuntivi
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione  e  entro
          trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli  altri
          atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
          atto relativo diventa esecutivo. 
              4. All'atto  della  trasformazione  in  associazione  o
          fondazione dell'ente privatizzato, continuera'  ad  operare
          la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
          materia dai singoli ordinamenti. 
              5. La Corte dei conti esercita  il  controllo  generale
          sulla  gestione  delle  assicurazioni   obbligatorie,   per
          assicurare  la  legalita'  e   l'efficacia,   e   riferisce
          annualmente al Parlamento.». 
          Note al comma 116: 
              - Il riferimento normativo al  testo  dell'articolo  3,
          comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'
          riportato nelle note al comma 115. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103  (Attuazione  della
          delega conferita dall'art.  2,  comma  25,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, in  materia  di  tutela  previdenziale
          obbligatoria dei soggetti che svolgono  attivita'  autonoma
          di libera professione): 
              «Art. 6 (Atto istitutivo, statuto e  regolamento  degli
          enti). - 1. Gli enti di cui agli articoli 4  e  5  assumono
          natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli
          elementi di cui all'art. 16 del codice civile: 
              a) la  determinazione  delle  modalita'  di  iscrizione
          obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1; 
              b)   i   criteri   di   composizione   dell'organo   di
          amministrazione  dell'ente;  nel  caso  dell'ente  di   cui
          all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un  componente
          per ogni categoria professionale interessata  incrementato,
          per le categorie i cui iscritti all'ente  gestore  superino
          il numero di 10.000, di un ulteriore  componente  per  ogni
          5.000 iscritti e comunque fino ad  un  massimo  di  quattro
          componenti, nonche' le modalita' di designazione  di  detti
          componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali; 
              c) la costituzione di un organo di indirizzo  generale,
          composto da un numero di membri elettivi corrispondente  al
          rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente  gestore,  con
          arrotondamenti  all'unita'   intera   per   ogni   frazione
          inferiore a mille e nel massimo di  cinquanta  unita'.  Nel
          caso dell'ente di cui all'art. 4 il  predetto  rapporto  e'
          riferito   ad   ogni   singola   categoria    professionale
          interessata. 
              2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui  all'art.
          4, lo statuto deve inoltre contenere: 
              a) l'adozione di un sistema di evidenza  contabile  dei
          flussi delle contribuzioni e delle prestazioni  relativi  a
          ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali  manovre
          di riequilibrio interessanti singole categorie; 
              b) la costituzione di comitati dei  delegati,  composti
          ciascuno  di  tre  membri,  per  ciascuna  delle  categorie
          professionali interessate,  con  funzioni  di  impulso  nei
          confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per
          gli effetti di conservazione dell'equilibrio  di  cui  alla
          lettera a). 
              3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere
          b) e c), e comma 2,  lettera  b),  devono  essere  iscritti
          all'ente gestore, con  esclusione  degli  iscritti  di  cui
          all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale. 
              4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che
          definisca: 
              a) le modalita' di identificazione dei soggetti  tenuti
          alla obbligatoria iscrizione; 
              b) la misura dei contributi in proporzione  al  reddito
          professionale fiscalmente dichiarato o  accertato,  secondo
          un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a
          quella vigente all'atto di entrata in vigore  del  presente
          decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di
          ente di cui all'art. 4,  di  un'aliquota  di  solidarieta';
          l'aliquota contributiva ai  fini  previdenziali,  ferma  la
          totale deducibilita' fiscale del  contributo,  puo'  essere
          modulata anche in misura  differenziata,  con  facolta'  di
          opzione degli iscritti; 
              c) la fissazione di una misura  minima  del  contributo
          annuale. 
              5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli  4
          e 5 e' adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del
          codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del  comitato
          fondatore   e    dell'ente    esponenziale.    A    seguito
          dell'approvazione dello statuto e  del  regolamento  l'ente
          consegue la personalita' giuridica per effetto di  apposito
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro. 
              6.  Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni
          del Nucleo di cui all'art.  1,  comma  44,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del
          regolamento di cui al  presente  articolo.  Con  le  stesse
          modalita' sono emanate specifiche disposizioni  in  materia
          di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso  dei
          requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a
          quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale,  di  cui
          all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative
          forme di previdenza obbligatorie si applicano,  per  quanto
          non  diversamente  disposto  dal   presente   decreto,   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 509, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          particolare  riferimento  al   divieto   di   finanziamenti
          pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3,
          alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.». 
          Note al comma 118: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16-quinquies,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58(Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.    16-quinquies    (Disposizioni    in    materia
          previdenziale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente: 
              «185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai
          debiti  derivanti  dall'omesso  versamento  dei  contributi
          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali
          professionali,  previe  apposite  delibere  delle  medesime
          casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate  nei
          rispettivi  siti  internet  istituzionali   entro   il   16
          settembre  2019  e  comunicate,  entro  la   stessa   data,
          all'agente della  riscossione  mediante  posta  elettronica
          certificata»; 
              b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono  inserite
          le  seguenti:  «o  l'esistenza  della  delibera  favorevole
          prevista dal comma 185-bis». 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509(Attuazione della  delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  in  materia  di  trasformazione  in  persone
          giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
          previdenza e assistenza): 
              «Art.  2  (Gestione).  -  1.  Le  associazioni   o   le
          fondazioni  hanno  autonomia  gestionale,  organizzativa  e
          contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal  presente
          articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
          decreto in relazione alla  natura  pubblica  dell'attivita'
          svolta. 
              1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle
          di cui al decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,
          sono titolari dei valori e delle  disponibilita'  conferiti
          in gestione, restando peraltro in facolta' delle stesse  di
          concludere, in tema di titolarita', diversi accordi  con  i
          gestori a cio' abilitati nel caso di gestione  accompagnata
          dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e  le
          disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita' e i
          criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono  in  ogni
          caso patrimonio separato e autonomo e  non  possono  essere
          distratti dal fine  al  quale  sono  stati  destinati,  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure  concorsuali  che  riguardano  il   gestore.   Le
          associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la
          domanda di rivendicazione di  cui  all'  articolo  103  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.  Possono  essere
          rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche  se
          non individualmente determinati o individuati  e  anche  se
          depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore.  Per
          l'accertamento dei valori oggetto della domanda e'  ammessa
          ogni prova documentale, compresi i rendiconti  redatti  dal
          gestore o dai terzi depositari. Sulle  somme  di  denaro  e
          sugli  strumenti  finanziari  delle  associazioni  o  delle
          fondazioni  depositati  a  qualsiasi   titolo   presso   un
          depositario non  sono  ammesse  azioni  dei  creditori  del
          depositario, del  sub-depositario  o  nell'interesse  degli
          stessi. 
              2. La gestione  economico-finanziaria  deve  assicurare
          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale. 
              3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
          di cui all'art. 1 sono  sottoposti  a  revisione  contabile
          indipendente e a certificazione da parte  dei  soggetti  in
          possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei
          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione
          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale
          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo
          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei
          bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della  legge
          9 marzo 1989, n. 88. 
              5. In caso di  persistenza  dello  stato  di  disavanzo
          economico e finanziario dopo  tre  anni  dalla  nomina  del
          commissario, ed accertata l'impossibilita' da  parte  dello
          stesso di  poter  provvedere  al  riequilibrio  finanziario
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e'  nominato  un
          commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri
          previsti dalle vigenti norme  in  materia  di  liquidazione
          coatta, in quanto applicabili. 
              6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione  e  di
          rappresentanza  si   rendessero   responsabili   di   gravi
          violazioni  di  legge  afferenti   la   corretta   gestione
          dell'associazione  o  della  fondazione,  il  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un  commissario
          straordinario con il compito di salvaguardare  la  corretta
          gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,
          avvia  e  conclude  la   procedura   per   rieleggere   gli
          amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto  dallo
          statuto.». 
          Note al comma 119: 
              - Si riporta il testo del comma  10,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «10. Per le nuove assunzioni a  tempo  indeterminato  e
          per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato  in
          contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  nel  biennio
          2021-2022, al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, l'esonero  contributivo  di  cui  all'articolo  1,
          commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
          periodo massimo di trentasei mesi, nel  limite  massimo  di
          importo  pari  a  6.000  euro  annui,  con  riferimento  ai
          soggetti che alla data della prima  assunzione  incentivata
          ai sensi del presente comma e dei commi  da  11  a  15  del
          presente articolo non abbiano  compiuto  il  trentaseiesimo
          anno di eta'.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche.». 
              - Si riporta il testo del comma 852,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
          contrastare  il  declino  dell'apparato  produttivo   anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura  opera  in  collaborazione  con   le   competenti
          Commissioni parlamentari, nonche' con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. I parlamentari eletti  nei  territori
          nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi
          d'impresa oggetto d'intervento possono  essere  invitati  a
          partecipare ai lavori della struttura. La struttura di  cui
          ai  periodi  precedenti  garantisce  la  pubblicita'  e  la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          strumentazioni informatiche. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
          al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di  supporto
          finalizzate alla trattazione di  tematiche  concernenti  le
          procedure  di  amministrazione  straordinaria  di  cui   al
          decreto  legislativo  8  luglio   1999,   n.   270   e   al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  a
          decorrere  dall'anno  2007,  cui   si   provvede   mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140.  Con  il  medesimo
          provvedimento si provvede, anche mediante soppressione,  al
          riordino degli  organismi  esistenti  presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
          attivita' industriali e delle crisi di impresa.».