art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
          Note al comma 122: 
              - Si riporta il testo del comma  1,  del  dell'articolo
          18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; (147) 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa   con"   sono
          sostituite dalla seguente: "sentita"; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis, "; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              "12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano". 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: "Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro". 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo". 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi
          pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163". 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          "producono servizi di interesse generale" sono inserite  le
          seguenti: "e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, ".». 
          Note al comma 123: 
              - Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250(Previdenze
          a favore dei pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e
          delle acque interne) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 aprile 1958, n. 83. 
          Note al comma 124: 
              - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze  a  favore
          dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle  acque
          interne) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  5  aprile
          1958, n. 83. 
          Note al comma 125: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato  dal
          comma 216 dell'art. 1 della presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.
          Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
          presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore. 
              2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
          e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
          vigore del presente decreto si computano per la sola  parte
          del periodo autorizzato successiva a tale data. 
              3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
          si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si
          applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 
              5. 
              6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome
          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono
          prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Per i trattamenti di integrazione  salariale  in
          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
              8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
          ricollocazione. 
              9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
          88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427, ", sono
          aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,". 
              10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del
          1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427," sono inserite
          le  seguenti:  "e  al  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,". 
              11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma
          5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole "sottoposte a  sequestro
          o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
          successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:
          "che, ai sensi della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, siano sottoposte  a  sequestro  o
          confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto
          un'informazione  antimafia  interdittiva  e   siano   state
          adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114."; 
              b) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "A
          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
          relazione alle procedure concorsuali.". 
              Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
          5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal
          presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in
          via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,
          comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di
          euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              11-ter. Per  fronteggiare,  nel  biennio  2022-2023,  i
          processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
          difficolta'  economica,  ai  datori  di   lavoro   di   cui
          all'arti-colo  20  che  non  possono  piu'   ricorrere   ai
          trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   e'
          riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
          spesa di 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di  150
          milioni  di  euro   per   l'anno   2023,   un   trattamento
          straordinario di integrazione salariale per un  massimo  di
          cinquantadue settimane fruibili fino al 31  dicembre  2023.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
          prospettica, del  predetto  limite  di  spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande. 
              11-quater. Per i fondi bilaterali di  cui  all'articolo
          26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio  2020
          e il 31 dicembre 2021, il termine  di  adeguamento  di  cui
          all'articolo 30, comma  1-bis,  e'  fissato  al  30  giugno
          2023.». 
          Note al comma 126: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  43-bis,   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,   nella   legge   16   novembre   2018,   n.
          130(Disposizioni  urgenti  per  la  citta'  di  Genova,  la
          sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e
          le altre emergenze): 
              «Art. 43-bis (Esonero  dal  pagamento  delle  quote  di
          accantonamento del  trattamento  di  fine  rapporto  e  del
          contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge
          28 giugno  2012,  n.  92,  per  le  societa'  sottoposte  a
          procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).
          - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' sottoposte
          a   procedura    fallimentare    o    in    amministrazione
          straordinaria, le quali abbiano usufruito  del  trattamento
          di integrazione salariale straordinaria  negli  anni  2019,
          2020  e   2021,   ai   sensi   dell'articolo   44,   previa
          autorizzazione dell'INPS a seguito di  apposita  richiesta,
          sono esonerate dal pagamento delle quote di  accantonamento
          del   trattamento   di   fine   rapporto,   relative   alla
          retribuzione persa  a  seguito  della  riduzione  oraria  o
          sospensione dal lavoro,  e  dal  pagamento  del  contributo
          previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite  di
          spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2020, 2021 e 2022. 
              2. All'onere derivante dal comma 1, pari a  16  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai  fini
          del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica  con  cadenza
          mensile i flussi  di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio
          medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga  che,
          a seguito  delle  domande  accolte  per  la  fruizione  dei
          benefici di cui al comma 1,  e'  stato  raggiunto  o  sara'
          raggiunto  il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende   in
          considerazione ulteriori domande  e  pone  in  essere  ogni
          adempimento di propria competenza per ripristinare in  capo
          alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui
          al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze.». 
          Note al comma 127: 
              -  Il  riferimento  normativo  all'articolo  44,  comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148
          e' riportato nelle note al comma 125. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53-ter,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   21   giugno    2017,    n.
          96(Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative
          a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi  per
          le  zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per   lo
          sviluppo): 
              «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per  i
          lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
          Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  44,  comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.». 
          Note al comma 128: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   febbraio   2017,   n.
          18(Interventi   urgenti   per   la   coesione   sociale   e
          territoriale,  con  particolare  riferimento  a  situazioni
          critiche in alcune aree del Mezzogiorno): 
              «Art. 1-bis  (Integrazione  del  trattamento  di  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria  per  dipendenti  del
          gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare  il  trattamento
          economico dei dipendenti impiegati presso gli  stabilimenti
          produttivi del gruppo  ILVA  per  i  quali  sia  avviato  o
          prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla  cassa
          integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata,  anche
          ai fini della  formazione  professionale  per  la  gestione
          delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di  euro
          per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di  euro,  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  una  quota  di
          corrispondente importo delle disponibilita'  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E'  corrispondentemente
          ridotta di 24 milioni  di  euro  la  quota  di  risorse  da
          destinare, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4-bis,  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   alla
          gestione a stralcio separata  istituita  nell'ambito  dello
          stesso  Fondo  di  rotazione  per   essere   destinata   al
          finanziamento di iniziative  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali.». 
          Note al comma 130: 
              - Si riporta il testo del comma 110,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2017 n. 205(Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «110.  A  decorrere  dall'anno  2018,  sono   destinati
          annualmente, nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo
          68, comma 4, lettera a), della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              a)    euro    189.109.570,46    all'assolvimento    del
          diritto-dovere  all'istruzione  e   alla   formazione   nei
          percorsi di istruzione e formazione professionale; 
              b)  euro  75  milioni  al  finanziamento  dei  percorsi
          formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica  e  il
          diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,  e  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 
              c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato,  ai   sensi
          dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
          81; 
              d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5  milioni  per
          l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a  decorrere  dall'anno
          2020 per l'estensione degli incentivi di  cui  all'articolo
          32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          150; 
              e)  euro  5  milioni  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  degli
          allievi iscritti ai corsi  ordinamentali  di  istruzione  e
          formazione professionale curati dalle istituzioni formative
          e dagli istituti  scolastici  paritari,  accreditati  dalle
          regioni per  l'erogazione  dei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale, per i quali e' dovuto  un  premio
          speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965, n. 1124. Sono fatti salvi  gli  adempimenti  previsti
          dall'articolo 32, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150.». 
          Note al comma 131: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  79,  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -  1.
          Ai fini del presente articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed  evento
          eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera
          b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2.  In  considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
              3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
          del trasporto aereo di persone e merci, e'  autorizzata  la
          costituzione di una nuova societa' interamente  controllata
          dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   ovvero
          controllata da una  societa'  a  prevalente  partecipazione
          pubblica anche  indiretta.  L'esercizio  dell'attivita'  e'
          subordinato alle valutazioni della Commissione europea. 
              4. Ai fini della costituzione della societa' di cui  al
          comma 3, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi  ai  sensi  dell'articolo
          2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
          criteri, in riferimento al mercato,  per  la  remunerazione
          degli amministratori investiti di  particolari  cariche  da
          parte   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche  in  piu'
          fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
          patrimoniale,   anche   tramite   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica. 
              4-bis. In sede di  prima  applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea. 
              4-ter. Ai fini della prestazione  di  servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
              5. Alla societa' di cui al  comma  3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
          patrocinio   dell'Avvocatura   dello   Stato,   ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
              5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
          presente  articolo  sono  esenti  da  imposizione   fiscale
          diretta e indiretta e da tasse. 
              6. 
              7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2 e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di  350
          milioni di euro per l'anno  2020.  Per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 3  a  4-bis,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo con una dotazione di  3.000  milioni
          di  euro  per   l'anno   2020.   Per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  4-bis  del  presente
          articolo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  si
          avvale di primarie istituzioni finanziarie,  industriali  e
          legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020.  A  tal
          fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro  per  l'anno
          2020.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'
          essere riassegnata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  quota  degli  importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
              8. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146(Misure  urgenti  in
          materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per
          esigenze indifferibili): 
              «Art. 10 (Integrazione salariale per  i  lavoratori  di
          Alitalia in amministrazione straordinaria). - 1. Al fine di
          garantire  la  continuita'  del  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori coinvolti dall'attuazione  del  programma  della
          procedura   di   amministrazione   straordinaria   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile  2020,  n.  27,  il  trattamento   di   integrazione
          salariale  di  cui  all'articolo  7,  comma   10-ter,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  puo'
          essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai  e
          Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una
          durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento puo'
          proseguire   anche   successivamente    alla    conclusione
          dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre  il
          31 dicembre 2022. La proroga  dei  trattamenti  di  cui  al
          presente comma e' riconosciuta nel limite di  63,5  milioni
          di euro per l'anno 2022. 
              2.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore   del
          trasporto aereo  e  del  sistema  aeroportuale  di  cui  al
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          n. 95269  del  7  aprile  2016  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 118 del 21 maggio  2016,  e'  incrementato  di
          212,2  milioni  di   euro   per   l'anno   2022   destinati
          all'integrazione del trattamento di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 17.». 
          Note al comma 132: 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 5, del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          del 7 aprile 2016, n. 95269 (Fondo di solidarieta'  per  il
          settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale): 
              «Art. 5 (Prestazioni). - 1. Il Fondo  puo'  erogare  le
          seguenti prestazioni: 
              a) prestazioni integrative della misura dell'indennita'
          di mobilita', di ASpI/NASpI  e  del  trattamento  di  cassa
          integrazione guadagni straordinaria anche a  seguito  della
          stipula di un contratto di solidarieta'. La durata  massima
          delle  prestazioni  integrative   e'   pari   alla   durata
          dell'ammortizzatore sociale di cui  ciascun  lavoratore  e'
          beneficiario; 
              b) in relazione  alle  indennita'  di  mobilita'  o  di
          ASpI/NASpI, richieste e godute per  il  periodo  decorrente
          dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che,
          al 1° gennaio 2016,  sono  beneficiari  dell'indennita'  di
          mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo
          una prestazione integrativa della durata, pari nel  massimo
          a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di
          cui  ciascun  lavoratore  e'  beneficiario.   Il   Comitato
          amministratore, valutata la  sostenibilita'  finanziaria  e
          previa domanda del datore di lavoro, delibera di  estendere
          la prestazione integrativa della durata  ai  lavoratori  le
          cui prestazioni di mobilita'  o  di  ASpI/NASpI,  ancorche'
          richieste e godute per il periodo decorrente dal 1°  luglio
          2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la  prestazione
          integrativa della durata, il Fondo provvede a versare  alla
          gestione di  iscrizione  del  lavoratore  la  contribuzione
          correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento
          del diritto  e  della  determinazione  della  misura  della
          pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo  e'
          calcolata, dall'INPS, con le  medesime  modalita'  previste
          per la  prestazione  pubblica  da  integrare.  L'erogazione
          della prestazione integrativa  della  durata  cessa  se  il
          lavoratore matura il diritto  a  un  qualsiasi  trattamento
          pensionistico. L'erogazione della  prestazione  integrativa
          e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione  e
          sulla decadenza dal trattamento previste  per  l'indennita'
          di mobilita' o di ASpI/NASpI. 
              c) assegni straordinari per il  sostegno  del  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
          per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei
          successivi cinque anni; 
              d) contributo al finanziamento di  programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea, al fine di  evitare  l'espulsione  dal  mondo  del
          lavoro dei lavoratori del settore, nonche' di  favorire  la
          rioccupabilita'  dei  lavoratori  in  CIGS,   mobilita'   o
          fruitori  di  ASpI/NASpI  attraverso  progetti   mirati   a
          realizzare il miglior incontro tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. 
              2. In relazione alle prestazioni di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa
          tale da garantire che il trattamento complessivo  sia  pari
          all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante
          dalla media  delle  voci  retributive  lorde  fisse,  delle
          mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive  lorde
          contrattuali aventi  carattere  di  continuita',  percepite
          dall'interessato nei 12 mesi precedenti la  richiesta,  con
          esclusione dei compensi per lavoro straordinario. 
              3. La predetta retribuzione  lorda  complessiva  dovra'
          essere rapportata al numero di ore (o di giornate,  per  il
          personale  navigante)  retribuite  nei   dodici   mesi   di
          riferimento, al  fine  di  evitare,  nei  casi  di  mancata
          prestazione di lavoro  per  qualsiasi  ragione  durante  il
          periodo  preso  a  base  di  calcolo,  che  il   lavoratore
          interessato  subisca   una   decurtazione   del   beneficio
          previsto. Tale retribuzione media deve essere  moltiplicata
          per il numero di ore o giornate che  l'interessato  avrebbe
          prestato se non fossero intervenuti gli  eventi  che  hanno
          determinato  la  mancata  prestazione  di  lavoro.  Per   i
          lavoratori  con  part  -   time   verticale   mensile,   la
          retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa  non
          per  12,  ma  per  il  minor  numero  di  mesi  lavorati  e
          corrisposta  nei  mesi  in  cui  era   prevista   attivita'
          lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attivita' per part
          time  non   viene   invece   corrisposto   il   trattamento
          integrativo a  carico  del  Fondo,  in  analogia  a  quanto
          avviene per la prestazione base. 
              4. In relazione alle prestazioni di  cui  al  comma  1,
          lettera  c),  la  misura  degli  assegni  straordinari   e'
          definita con successivo decreto, tenuto conto di  eventuali
          accordi intervenuti tra le parti istitutive. 
              5. In relazione alle prestazioni di  cui  al  comma  1,
          lettera d), il  50%  dei  contributi  ordinari  versati  e'
          accreditato per l'80% su  un  conto  individuale,  definito
          conto azienda, intestato a ciascuna impresa  per  i  propri
          interventi formativi, e per il restante  20%  ad  un  conto
          comune, definito conto sistema. 
              6.  La  misura  dell'intervento  relativo  ai   singoli
          lavoratori ammessi ai  programmi  formativi  e'  pari  alla
          retribuzione    contrattuale    oraria/giornaliera    lorda
          percepita dai  lavoratori  interessati  per  il  numero  di
          ore/giornate    destinate    alla    formazione,    ridotta
          dell'eventuale concorso  degli  appositi  fondi  nazionali,
          territoriali, regionali o comunitari.  La  retribuzione  di
          riferimento sia per  i  lavoratori  in  attivita'  che  per
          quelli  in  CIGS,  mobilita'  e  fruitori   di   indennita'
          ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri  indicati  ai
          commi 2 e 3. 
              7. Le imprese accedono alle  prestazioni  previste  dal
          Fondo  soltanto  se  in  regola  con  il   versamento   dei
          contributi  dovuti  all'INPS,  ivi  compresi  i  versamenti
          dell'incremento  dell'addizionale  comunale   sui   diritti
          d'imbarco  di  cui  all'art.   6-quater,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e  all'art.
          4, comma 75, della legge n. 92  del  2012.  La  regolarita'
          contributiva   dell'impresa   e'   verificata   anche   con
          riferimento alla normativa in materia di documento unico di
          regolarita' contributiva (DURC). Il datore di lavoro la cui
          domanda  e'  stata  rigettata  a  causa  di   irregolarita'
          contributive  ha  facolta'   di   presentare,   una   volta
          regolarizzata la propria  posizione  debitoria,  una  nuova
          domanda. 
              8. Al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni
          integrative dei trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria previsti da  accordi  sindacali  stipulati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 sono  erogate  ai  lavoratori
          direttamente dall'INPS. 
              9. Sono fatte salve le prestazioni gia'  deliberate  al
          31 dicembre 2015 in  vigenza  del  Fondo  speciale  per  il
          sostegno   del   reddito   e   dell'occupazione   e   della
          riconversione   e   riqualificazione   professionale    del
          personale del settore del trasporto aereo.». 
          Note al comma 133: 
              - Si riporta il testo del comma  31,  dell'articolo  2,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92(Disposizioni  in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di  lavoro
          a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          (41) del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30.». 
          Note al comma 134: 
              - Si riporta il testo del comma 354,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «354. L'applicazione delle disposizioni concernenti  il
          congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
          fruire entro  i  cinque  mesi  dalla  nascita  del  figlio,
          introdotte in via sperimentale per gli anni  2013,  2014  e
          2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge  28
          giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo
          1, comma 205, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
          prorogata anche per gli  anni  2017,  2018,  2019,  2020  e
          dall'anno 2021. La durata del congedo obbligatorio  per  il
          padre lavoratore dipendente e' aumentata a due  giorni  per
          l'anno 2017, a quattro giorni per  l'anno  2018,  a  cinque
          giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e  a
          dieci giorni dall'anno  2021,  che  possono  essere  goduti
          anche in via  non  continuativa;  al  medesimo  congedo  si
          applica la disciplina di cui al decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  22   dicembre   2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  13  febbraio
          2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020  e  dall'anno  2021  il
          padre lavoratore dipendente puo' astenersi per  un  periodo
          ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua
          sostituzione  in  relazione  al   periodo   di   astensione
          obbligatoria spettante a quest'ultima. Per gli anni 2017  e
          2018, alla copertura degli oneri derivanti  dai  primi  tre
          periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di  euro
          per l'anno 2017  e  alla  parziale  copertura  degli  oneri
          derivanti  dai  primi  tre  periodi  del  presente   comma,
          valutati in 41,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si
          provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
          31,2  milioni   di   euro   per   l'anno   2018,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
          Note al comma 135: 
              - Si riporta il testo del comma 394,  dell'articolo  1,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita'  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto  un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  75
          per cento dei versamenti effettuati  al  Fondo  di  cui  al
          medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017, 2018  e  2024  e
          pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020,  2021,  2022  e
          2023. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle
          risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024
          secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni  comunicano
          l'impegno a finanziare i progetti  individuati  secondo  il
          protocollo d'intesa di cui al  comma  393.  Il  credito  e'
          riconosciuto  dall'Agenzia  delle  entrate   con   apposita
          comunicazione  che  da'  atto  della   trasmissione   della
          delibera di impegno irrevocabile  al  versamento  al  Fondo
          delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le
          modalita' previsti nel protocollo d'intesa.  Dell'eventuale
          mancato versamento al  Fondo  delle  somme  indicate  nella
          delibera  di  impegno  rispondono  solidalmente  tutte   le
          fondazioni aderenti allo stesso.  Il  credito  e'  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta  di  riconoscimento  e  puo'  essere   utilizzato
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale
          lo stesso e' stato riconosciuto. Il  credito  d'imposta  di
          cui al presente comma e' cedibile dai soggetti  di  cui  al
          comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa
          adeguata dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto  al
          credito medesimo,  a  intermediari  bancari,  finanziari  e
          assicurativi. La cessione del credito d'imposta  e'  esente
          dall'imposta di  registro.  Al  credito  d'imposta  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  all'articolo  34  della
          legge   23   dicembre   2000,   n.   388,   e    successive
          modificazioni.». 
          Note al comma 136: 
              - Si riporta il testo del comma 392,  dell'articolo  1,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016): 
              «392. In via sperimentale, per gli anni  2016,  2017  e
          2018,  e'  istituito  il  "Fondo  per  il  contrasto  della
          poverta' educativa  minorile",  alimentato  dai  versamenti
          effettuati su un  apposito  conto  corrente  postale  dalle
          fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
          153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.  Le
          modalita' di gestione del conto di cui  al  presente  comma
          sono definite nel  protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma
          393.». 
          Note al comma 138: 
              - Si riporta il testo del comma 276,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «276. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo  per
          il sostegno della parita'  salariale  di  genere,  con  una
          dotazione di 2 milioni per l'anno 2022 e di 52  milioni  di
          euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  destinato  alla
          copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione,
          di interventi finalizzati al sostegno e  al  riconoscimento
          del valore sociale ed economico della parita' salariale  di
          genere e delle pari  opportunita'  sui  luoghi  di  lavoro,
          nonche' al sostegno della  partecipazione  delle  donne  al
          mercato del lavoro,  anche  attraverso  la  definizione  di
          procedure  per  l'acquisizione,  da  parte  delle   imprese
          pubbliche e private, di una certificazione della parita' di
          genere, cui siano connessi benefici contributivi  a  favore
          del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per
          le  pari  opportunita',  sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione del presente comma.». 
          Note al comma 139: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'). - 1. Al  fine  di  promuovere  e
          realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
          tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.». 
          Note al comma 148: 
              - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248 e' riportato nelle note al comma 139. 
          Note al comma 149: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e  di  commissariamento  delle  province)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la  violenza
          nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   o   l'Autorita'
          politica  delegata  per   le   pari   opportunita',   anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni  interessate  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza  e  dei  centri  antiviolenza,  e  adotta,  previa
          acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
          Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
          delle donne e la violenza domestica, di seguito  denominato
          "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con  gli
          obiettivi della Convenzione del Consiglio di  Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio 2011 e ratificata ai sensi  della  legge  27  giugno
          2013, n. 77. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di  cui  al
          comma 3: 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in particolare,  della  figura  femminile,  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola sulla relazione e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,  indicazioni
          nazionali per i  licei  e  linee  guida  per  gli  istituti
          tecnici e  professionali,  nella  programmazione  didattica
          curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine
          e grado, nonche' la sensibilizzazione, l'informazione e  la
          formazione degli studenti al fine di prevenire la  violenza
          nei confronti delle donne e la discriminazione  di  genere,
          anche attraverso un'adeguata valorizzazione della  tematica
          nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              2-bis. Al fine di definire un  sistema  strutturato  di
          governance tra tutti i livelli di governo,  sono  istituiti
          presso il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina  di  regia
          interistituzionale e un  Osservatorio  sul  fenomeno  della
          violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla   violenza
          domestica. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  delegata
          sono disciplinati la composizione,  il  funzionamento  e  i
          compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio nazionale
          sul fenomeno della violenza sulle donne  e  di  genere.  Ai
          componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui
          al  primo  periodo  non  spettano  compensi,   gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              3.Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1,  il
          Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'  di  cui  all'articolo  19,   comma   3,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato  di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'   politica
          delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
          nazionale e  regionale  previste  dal  Piano,  fatte  salve
          quelle di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
          Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai
          sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra  le
          regioni  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   o
          dell'Autorita' politica delegata per le pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 
              4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
          si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              5. (abrogato).». 
          Note al comma 151: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   64,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa  di
          abitazione ed in materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo  54,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 
              2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
          dicembre 2013, n. 147, le  parole  "di  eta'  inferiore  ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno  2012,  n.  92"
          sono sostituite dalle seguenti:  "che  non  hanno  compiuto
          trentasei anni di eta'.". 
              3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fino al 31 dicembre 2022, alle categorie  aventi  priorita'
          per l'accesso al credito di cui all'articolo 1,  comma  48,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
          un  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000  euro  annui,
          per i finanziamenti con limite di  finanziabilita',  inteso
          come rapporto tra l'importo del finanziamento e  il  prezzo
          d'acquisto   dell'immobile,   comprensivo    degli    oneri
          accessori,  superiore  all'80%,  la  misura  massima  della
          garanzia concedibile dal Fondo  e'  elevata  all'80%  della
          quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
          concessi. 
              3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
          in  sede  di  richiesta  della  garanzia,   le   condizioni
          economiche di maggior favore applicate  ai  beneficiari  in
          ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              4. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'  incrementata  di  290
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. 
              5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
          4 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              6.  Gli  atti  traslativi  a   titolo   oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui. 
              7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a  cessioni
          soggette all'imposta sul  valore  aggiunto,  e'  attribuito
          agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei
          anni di eta'  nell'anno  in  cui  l'atto  e'  stipulato  un
          credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul  valore
          aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il  credito
          d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
          di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
          la data di acquisizione del  credito,  ovvero  puo'  essere
          utilizzato in diminuzione delle imposte sui  redditi  delle
          persone  fisiche  dovute  in  base  alla  dichiarazione  da
          presentare successivamente alla  data  dell'acquisto;  puo'
          altresi' essere utilizzato in compensazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  Il  credito
          d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 
              8.  I  finanziamenti   erogati   per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          dall'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              9. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  il
          31dicembre 2022. 
              10. In caso di insussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti per beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
          commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
          il recupero delle imposte dovute e  per  la  determinazione
          delle sanzioni e degli interessi si applicano  le  relative
          disposizioni previste dalla nota  II  bis  all'articolo  1,
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6,7,8,9  e  10,
          valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77. 
              12.  In  considerazione   delle   conseguenze   causate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per  le
          politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma  2,  del
          decreto legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 35 milioni di euro  per  l'anno  2021  allo
          scopo di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,
          politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
          giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
          all'uso non consapevole delle piattaforme  digitali,  anche
          attraverso attivita' di assistenza e supporto  psicologico,
          azioni  volte  a  favorire  l'inclusione  e   l'innovazione
          sociale nonche' lo sviluppo individuale, la  promozione  di
          attivita' sportive per i giovani di eta'  inferiore  ai  35
          anni. 
              13. I criteri di riparto delle risorse del comma  12  e
          le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  realizzati
          dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
          e dal sistema delle  Autonomie  locali  sono  definiti  con
          decreto del Ministro per  le  politiche  giovanili,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  35
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo  77
          del presente decreto e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto.». 
          Note al comma 152: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «48. Ai fini del riordino del  sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del  Fondo,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
          non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
          del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
          dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
          istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
          di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
          della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
          risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
          la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
          comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento; 
              c-bis)  la   sezione   speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 153: 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   64   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106  e'
          riportato nelle note al comma 151. 
              - Il riferimento normativo all'articolo  1,  comma  48,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e'  riportato  nelle
          note al comma 152. 
          Note al comma 154: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  44  (Apprendistato  professionalizzante).  -  1.
          Possono essere assunti in tutti  i  settori  di  attivita',
          pubblici  o  privati,  con   contratto   di   apprendistato
          professionalizzante   per   il   conseguimento    di    una
          qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali,   i
          soggetti di eta' compresa tra i 18  e  i  29  anni.  Per  i
          soggetti  in  possesso  di  una  qualifica   professionale,
          conseguita ai sensi del  decreto  legislativo  n.  226  del
          2005, il  contratto  di  apprendistato  professionalizzante
          puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
          eta'. La qualificazione professionale al cui  conseguimento
          e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti  del
          contratto  sulla  base   dei   profili   o   qualificazioni
          professionali previsti per il settore  di  riferimento  dai
          sistemi di inquadramento del personale di cui ai  contratti
          collettivi   stipulati   dalle    associazioni    sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2.  Gli  accordi   interconfederali   e   i   contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale   stabiliscono,   in   ragione   del   tipo    di
          qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali   da
          conseguire, la durata e le modalita'  di  erogazione  della
          formazione per  l'acquisizione  delle  relative  competenze
          tecnico-professionali e specialistiche, nonche'  la  durata
          anche minima del periodo di  apprendistato,  che  non  puo'
          essere superiore a tre anni ovvero  cinque  per  i  profili
          professionali  caratterizzanti  la  figura   dell'artigiano
          individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
              3. La formazione di  tipo  professionalizzante,  svolta
          sotto  la  responsabilita'  del  datore   di   lavoro,   e'
          integrata,   nei   limiti   delle    risorse    annualmente
          disponibili, dalla offerta formativa  pubblica,  interna  o
          esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
          competenze di base e trasversali per un  monte  complessivo
          non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
          disciplinata dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e  tenuto  conto
          del titolo di studio e delle  competenze  dell'apprendista.
          La  regione   comunica   al   datore   di   lavoro,   entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'instaurazione  del  rapporto,  effettuata   ai   sensi
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608,  le  modalita'  di  svolgimento  dell'offerta
          formativa pubblica, anche con riferimento alle  sedi  e  al
          calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche  dei
          datori di lavoro e delle loro  associazioni  che  si  siano
          dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in  data
          20 febbraio 2014. 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro
          possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le
          modalita' per il riconoscimento della qualifica di  maestro
          artigiano o di mestiere. 
              5. Per i datori  di  lavoro  che  svolgono  la  propria
          attivita'  in  cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono prevedere specifiche modalita' di  svolgimento  del
          contratto di apprendistato, anche a tempo  determinato.  La
          previsione di  cui  al  primo  periodo  trova  applicazione
          altresi' nell'ambito delle attivita'  in  cicli  stagionali
          che   si   svolgono    nel    settore    del    cinema    e
          dell'audiovisivo.». 
          Note al comma 155: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione). - 01. Ai
          soggetti titolari  di  contratti  di  locazione  di  unita'
          immobiliari adibite ad abitazione principale,  stipulati  o
          rinnovati ai sensi della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,
          spetta una detrazione complessivamente pari a: 
              a) euro 300, se il reddito complessivo non supera  euro
          15.493,71; 
              b) euro 150, se  il  reddito  complessivo  supera  euro
          15.493,71 ma non euro 30.987,41. 
              1. Ai soggetti titolari di contratti  di  locazione  di
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  degli
          stessi, stipulati o rinnovati a  norma  degli  articoli  2,
          comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,  n.
          431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
              a) lire 960.000, se il reddito complessivo  non  supera
          lire 30.000.000; 
              b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera  lire
          30.000.000 ma non lire 60.000.000. 
              1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito  o
          trasferiscono la propria residenza nel comune di  lavoro  o
          in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti  quello
          di  richiesta  della  detrazione,  e  siano   titolari   di
          contratti di locazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad
          abitazione principale degli  stessi  e  situate  nel  nuovo
          comune di residenza,  a  non  meno  di  100  chilometri  di
          distanza dal  precedente  e  comunque  al  di  fuori  della
          propria regione, spetta una detrazione,  per  i  primi  tre
          anni complessivamente pari a: 
              a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
          lire 30 milioni; 
              b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera  lire
          30 milioni ma non lire 60 milioni. 
              1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni
          non compiuti, con un reddito complessivo  non  superiore  a
          15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione  ai
          sensi della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  per  l'intera
          unita' immobiliare o  porzione  di  essa,  da  destinare  a
          propria  residenza,  sempre  che  la  stessa  sia   diversa
          dall'abitazione principale dei genitori  o  di  coloro  cui
          sono affidati dagli organi competenti ai  sensi  di  legge,
          spetta, per i primi quattro anni  di  durata  contrattuale,
          una detrazione dal l'imposta  lorda  pari  a  euro  991,60,
          ovvero, se superiore, pari al 20 per  cento  dell'ammontare
          del canone di locazione e comunque entro il limite  massimo
          di euro 2.000. 
              1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a  1-ter,
          da ripartire tra gli aventi  diritto,  non  sono  tra  loro
          cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua  scelta,  di
          fruire della detrazione piu' favorevole. 
              1-quinquies. Le detrazioni di cui  ai  commi  da  01  a
          1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
          l'unita'  immobiliare  locata  e'  adibita  ad   abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
          o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
              1-quinquies.1.   Ai   coltivatori   diretti   e    agli
          imprenditori   agricoli   professionali   iscritti    nella
          previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
          spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel   settore   agricolo,   una
          detrazione del 19 per cento delle  spese  sostenute  per  i
          canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
          proprieta' dei genitori, entro il limite  di  euro  80  per
          ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
          1.200 annui. A tal  fine,  il  contratto  di  affitto  deve
          essere redatto in forma scritta. 
              1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi  del
          presente articolo sia di  ammontare  superiore  all'imposta
          lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui  agli
          articoli 12 e 13, e' riconosciuto un  ammontare  pari  alla
          quota di detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  nella
          predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle   finanze   sono   stabilite   le    modalita'    per
          l'attribuzione del predetto ammontare.». 
          Note al comma 159: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   117,   della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          8 novembre 2000, n. 328(Legge quadro per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 1  (Principi  generali  e  finalita').  -  1.  La
          Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
          integrato  di  interventi  e  servizi   sociali,   promuove
          interventi per  garantire  la  qualita'  della  vita,  pari
          opportunita',   non   discriminazione    e    diritti    di
          cittadinanza, previene, elimina o riduce le  condizioni  di
          disabilita',  di  bisogno  e  di  disagio   individuale   e
          familiare,   derivanti   da   inadeguatezza   di   reddito,
          difficolta' sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in
          coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
              2. Ai sensi della presente  legge,  per  «interventi  e
          servizi sociali» si intendono tutte le  attivita'  previste
          dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112. 
              3. La programmazione  e  l'organizzazione  del  sistema
          integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
          locali, alle regioni ed allo Stato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente  legge,
          secondo  i  principi   di   sussidiarieta',   cooperazione,
          efficacia,   efficienza   ed   economicita',   omogeneita',
          copertura finanziaria e  patrimoniale,  responsabilita'  ed
          unicita' dell'amministrazione,  autonomia  organizzativa  e
          regolamentare degli enti locali. 
              4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,  nell'ambito
          delle rispettive competenze,  riconoscono  e  agevolano  il
          ruolo degli organismi non lucrativi  di  utilita'  sociale,
          degli organismi della cooperazione,  delle  associazioni  e
          degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e  degli
          enti di patronato, delle  organizzazioni  di  volontariato,
          degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con  le
          quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese
          operanti   nel   settore   nella   programmazione,    nella
          organizzazione e nella gestione del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali. 
              5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi  provvedono
          soggetti pubblici nonche', in qualita' di  soggetti  attivi
          nella progettazione e nella realizzazione concertata  degli
          interventi, organismi non lucrativi  di  utilita'  sociale,
          organismi    della    cooperazione,    organizzazioni    di
          volontariato, associazioni ed enti di  promozione  sociale,
          fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.  Il
          sistema integrato di interventi e servizi  sociali  ha  tra
          gli scopi anche la promozione della  solidarieta'  sociale,
          con la valorizzazione delle iniziative delle  persone,  dei
          nuclei  familiari,  delle  forme   di   auto-aiuto   e   di
          reciprocita' e della solidarieta' organizzata. 
              6. La presente legge promuove la partecipazione  attiva
          dei   cittadini,   il   contributo   delle   organizzazioni
          sindacali, delle associazioni sociali  e  di  tutela  degli
          utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di  cui
          al comma 1. 
              7. Le disposizioni della presente  legge  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le regioni a statuto speciale e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono,  nell'ambito
          delle competenze loro  attribuite,  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.». 
              «Art. 2 (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno  diritto
          di usufruire delle prestazioni e dei  servizi  del  sistema
          integrato di  interventi  e  servizi  sociali  i  cittadini
          italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali,  con
          le modalita' e nei limiti definiti dalle  leggi  regionali,
          anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione  europea
          ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati  ai
          sensi dell'articolo 41 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286.  Ai  profughi,  agli
          stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
          assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1,  lettera  h),
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
          ha  carattere  di  universalita'.   I   soggetti   di   cui
          all'articolo 1,  comma  3,  sono  tenuti  a  realizzare  il
          sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
          essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22,  e  a
          consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
          delle prestazioni economiche di cui all'articolo  24  della
          presente legge,  nonche'  delle  pensioni  sociali  di  cui
          all'articolo 26 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e degli assegni erogati ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. 
              3. I soggetti in condizioni di poverta' o con  limitato
          reddito o con incapacita' totale o parziale  di  provvedere
          alle proprie esigenze per inabilita'  di  ordine  fisico  e
          psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale
          attiva  e  nel  mercato  del  lavoro,  nonche'  i  soggetti
          sottoposti a provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  che
          rendono  necessari   interventi   assistenziali,   accedono
          prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati  dal
          sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
              4. I parametri per la valutazione delle  condizioni  di
          cui al comma 3 sono definiti dai  comuni,  sulla  base  dei
          criteri generali  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  cui
          all'articolo 18. 
              5. Gli erogatori dei servizi e delle  prestazioni  sono
          tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  ad  informare  i  destinatari  degli
          stessi sulle diverse prestazioni di cui possono  usufruire,
          sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione
          per effettuare le scelte piu' appropriate.». 
          Note al comma 160: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 8 (Funzioni  delle  regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  n),  della  legge  30
          novembre 1998, n. 419. 
              2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
          esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
          interventi  sociali   secondo   le   indicazioni   di   cui
          all'articolo 3, commi 2 e 5,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  112,   promuovendo,   nell'ambito   delle
          rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
          coordinate con  gli  enti  locali,  adottando  strumenti  e
          procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
          per  dare  luogo  a  forme  di  cooperazione.  Le   regioni
          provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di  cui
          agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
              a) determinazione, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
          di concertazione con gli  enti  locali  interessati,  degli
          ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti  per
          la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
          a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali,  le
          regioni  prevedono  incentivi   a   favore   dell'esercizio
          associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali  di
          norma coincidenti con i distretti  sanitari  gia'  operanti
          per le prestazioni sanitarie,  destinando  allo  scopo  una
          quota delle complessive risorse  regionali  destinate  agli
          interventi previsti dalla presente legge; 
              b) definizione di politiche  integrate  in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
              c)  promozione  e   coordinamento   delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
              d)  promozione   della   sperimentazione   di   modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
              e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
          gestione atti a valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
              f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
          dallo   Stato,   dei    criteri    per    l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi  a  gestione  pubblica  o  dei  soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 4 e 5; 
              g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
          regionale, sulla base di indicatori oggettivi di  qualita',
          di registri dei soggetti  autorizzati  all'esercizio  delle
          attivita' disciplinate dalla presente legge; 
              h)  definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per   la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
              i) definizione  dei  criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni,  secondo
          i criteri generali adottati in sede nazionale; 
              l) definizione dei criteri per  la  determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 3, lettera g); 
              m) predisposizione e finanziamento  dei  piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
              n) determinazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe  che  i  comuni  sono  tenuti  a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
              o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,   secondo   le
          modalita'   indicate   dalla   legge   regionale   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, nei confronti degli enti locali inadempienti  rispetto
          a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,  lettere  a),
          b) e c), e 19. 
              4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  le  regioni  disciplinano   le   procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
              5. La legge  regionale  di  cui  all'articolo  132  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  disciplina  il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 15  settembre  2017,  n.  147(Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'): 
              «Art. 23  (Coordinamento  dei  servizi  territoriali  e
          gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel  rispetto
          delle modalita' organizzative regionali e di confronto  con
          le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome  di
          Trento e Bolzano promuovono con propri  atti  di  indirizzo
          accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
          od  organismi  competenti  per  l'inserimento   lavorativo,
          l'istruzione e la formazione, le politiche abitative  e  la
          salute  finalizzati  alla   realizzazione   di   un'offerta
          integrata di interventi e di servizi. 
              2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   adottano,   in
          particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali  di
          programmazione omogenei per il comparto sociale,  sanitario
          e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli  ambiti
          territoriali sociali trovino coincidenza per  le  attivita'
          di programmazione ed erogazione integrata degli  interventi
          con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari  e
          dei centri per l'impiego. 
              3. Sulla base di principi di riconoscimento  reciproco,
          gli  accordi  di  cui  al  comma  1  a  livello  di  ambito
          territoriale includono, ove opportuno, le attivita'  svolte
          dagli enti del Terzo settore  impegnati  nell'ambito  delle
          politiche sociali. 
              4. L'offerta integrata di interventi e servizi  secondo
          le modalita' coordinate definite dalle regioni  e  province
          autonome  ai  sensi  del  presente  articolo,   costituisce
          livello  essenziale  delle  prestazioni  nei  limiti  delle
          risorse disponibili. 
              5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano  procedono,  ove  non
          gia'     previsto     nei      rispettivi      ordinamenti,
          all'individuazione di specifiche forme strumentali  per  la
          gestione associata dei servizi sociali a livello di  ambito
          territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa
          la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456,
          della legge n. 232  del  2016,  finalizzate  ad  assicurare
          autonomia  gestionale,  amministrativa  e  finanziaria,   e
          continuita' nella gestione associata  all'ente  che  ne  e'
          responsabile, fermo restando che  dalla  medesima  gestione
          non  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica. 
              6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          province  autonome  individuano   altresi'   strumenti   di
          rafforzamento della gestione associata nella programmazione
          e nella gestione  degli  interventi  a  livello  di  ambito
          territoriale, anche mediante la  previsione  di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili
          e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
          e della promozione dell'inclusione  sociale,  afferenti  ai
          programmi  operativi  regionali  previsti  dall'Accordo  di
          partenariato per l'utilizzo dei fondi  strutturali  europei
          2014-2020, nei  confronti  degli  ambiti  territoriali  che
          abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
          servizi   sociali   che   ne   rafforzino   l'efficacia   e
          l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali  possono  essere
          previsti dai programmi operativi nazionali.». 
          Note al comma 161: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art.  4  (Sistema  di  finanziamento  delle  politiche
          sociali). - 1. La realizzazione del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali si avvale di un  finanziamento
          plurimo a cui concorrono, secondo competenze  differenziate
          e  con  dotazioni  finanziarie  afferenti   ai   rispettivi
          bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. 
              2. Sono a carico dei comuni, singoli  e  associati,  le
          spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali
          a favore della  persona  e  della  comunita',  fatto  salvo
          quanto previsto ai commi 3 e 5. 
              3. Le regioni,  secondo  le  competenze  trasferite  ai
          sensi dell'articolo 132 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, nonche' in attuazione della  presente  legge,
          provvedono alla ripartizione  dei  finanziamenti  assegnati
          dallo  Stato  per  obiettivi  ed  interventi  di   settore,
          nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi  e
          servizi sociali derivanti dai  provvedimenti  regionali  di
          trasferimento agli enti locali  delle  materie  individuate
          dal citato articolo 132. 
              4. Le spese da sostenere da parte dei  comuni  e  delle
          regioni sono a carico, sulla base dei  piani  di  cui  agli
          articoli 18 e 19, delle risorse loro  assegnate  del  Fondo
          nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo  59,
          comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          successive   modificazioni,    nonche'    degli    autonomi
          stanziamenti a carico dei propri bilanci. 
              5. Ai sensi dell'articolo 129 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la  definizione
          e la ripartizione del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
          sociali,  la  spesa  per  pensioni,  assegni  e  indennita'
          considerati a carico del comparto  assistenziale  quali  le
          indennita'  spettanti  agli  invalidi   civili,   l'assegno
          sociale di cui all'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, il reddito minimo  di  inserimento  di
          cui all'articolo 59, comma  47,  della  legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  nonche'  eventuali  progetti  di   settore
          individuati  ai  sensi   del   Piano   nazionale   di   cui
          all'articolo 18 della presente legge.». 
          Note al comma 162: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  12  gennaio  2017  (Definizione  e  aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  marzo  2017,  n.
          65, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.  117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O.. 
          Note al comma 163: 
              - Il riferimento normativo al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  12  gennaio  201  e'  riportato
          nelle note al comma 162. 
          Note al comma 164: 
              -  Il  testo  della  legge  11  febbraio   1980,   n.18
          (Indennita'  di  accompagnamento   agli   invalidi   civili
          totalmente inabili) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 febbraio 1980, n. 44. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  51,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 51 (Norme di rinvio ai  contratti).  -  1.  Salvo
          diversa previsione,  ai  fini  del  presente  decreto,  per
          contratti collettivi si intendono  i  contratti  collettivi
          nazionali,   territoriali   o   aziendali   stipulati    da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.». 
          Note al comma 165: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  e  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              a)  "contratto  di  somministrazione  di  lavoro":   il
          contratto avente ad oggetto la fornitura  professionale  di
          manodopera, a tempo indeterminato o  a  termine,  ai  sensi
          dell'articolo 20; 
              a-bis)  "missione":  il  periodo  durante   il   quale,
          nell'ambito di un contratto di somministrazione di  lavoro,
          il lavoratore dipendente da un'agenzia di  somministrazione
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
          disposizione di un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20,
          comma 1, e opera sotto il controllo e  la  direzione  dello
          stesso; 
              a-ter) "condizioni di base di lavoro e  d'occupazione":
          il  trattamento  economico,   normativo   e   occupazionale
          previsto  da  disposizioni  legislative,  regolamentari   e
          amministrative,  da  contratti  collettivi   o   da   altre
          disposizioni  vincolanti  di  portata  generale  in  vigore
          presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi
          comprese quelle relative: 
              1)   all'orario   di   lavoro,   le   ore   di   lavoro
          straordinario, le pause, i periodi  di  riposo,  il  lavoro
          notturno, le ferie e i giorni festivi; 
              2) alla retribuzione; 
              3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e
          in  periodo  di  allattamento,  nonche'  la  protezione  di
          bambini e giovani; la parita' di  trattamento  fra  uomo  e
          donna,  nonche'  altre  disposizioni  in  materia  di   non
          discriminazione; 
              b) "intermediazione":  l'attivita'  di  mediazione  tra
          domanda  e  offerta   di   lavoro,   anche   in   relazione
          all'inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  gruppi  di
          lavoratori svantaggiati,  comprensiva  tra  l'altro:  della
          raccolta dei curricula  dei  potenziali  lavoratori;  della
          preselezione e costituzione di relativa banca  dati;  della
          promozione e gestione dell'incontro tra domanda  e  offerta
          di  lavoro;   della   effettuazione,   su   richiesta   del
          committente, di tutte  le  comunicazioni  conseguenti  alle
          assunzioni  avvenute   a   seguito   della   attivita'   di
          intermediazione;  dell'orientamento  professionale;   della
          progettazione  ed   erogazione   di   attivita'   formative
          finalizzate all'inserimento lavorativo; 
              c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita'  di
          consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
          specifica   esigenza    dell'organizzazione    committente,
          attraverso  l'individuazione  di   candidature   idonee   a
          ricoprire  una  o  piu'  posizioni   lavorative   in   seno
          all'organizzazione medesima, su  specifico  incarico  della
          stessa,   e   comprensiva   di:   analisi   del    contesto
          organizzativo       dell'organizzazione        committente;
          individuazione e definizione delle esigenze  della  stessa;
          definizione del profilo di competenze e di capacita'  della
          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
          programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
          pluralita' di canali  di  reclutamento;  valutazione  delle
          candidature individuate  attraverso  appropriati  strumenti
          selettivi;   formazione   della   rosa    di    candidature
          maggiormente  idonee;  progettazione   ed   erogazione   di
          attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
          assistenza  nella  fase  di  inserimento   dei   candidati;
          verifica e valutazione dell'inserimento  e  del  potenziale
          dei candidati; 
              d)  "supporto   alla   ricollocazione   professionale":
          l'attivita' effettuata su specifico ed  esclusivo  incarico
          dell'organizzazione committente, anche in base  ad  accordi
          sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato  del
          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
          collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
          formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
          l'accompagnamento della  persona  e  l'affiancamento  della
          stessa nell'inserimento nella nuova attivita'; 
              e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo
          Stato abilita operatori, pubblici  e  privati,  di  seguito
          denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento  delle
          attivita' di cui alle lettere da a) a d); 
              f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le
          regioni riconoscono a un  operatore,  pubblico  o  privato,
          l'idoneita' a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti
          regionali di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo  di
          risorse pubbliche, nonche' la  partecipazione  attiva  alla
          rete dei servizi per il mercato del lavoro con  particolare
          riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
              g) "borsa  continua  del  lavoro":  sistema  aperto  di
          incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
          con  gli  indirizzi  comunitari,  a  favorire  la   maggior
          efficienza  e   trasparenza   del   mercato   del   lavoro,
          all'interno del quale cittadini,  lavoratori,  disoccupati,
          persone in cerca  di  un  lavoro,  soggetti  autorizzati  o
          accreditati  e  datori  di  lavoro  possono   decidere   di
          incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove  i  servizi  sono
          liberamente scelti dall'utente; 
              h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa
          di una o piu' associazioni dei datori e dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu'  rappresentative,  quali  sedi
          privilegiate per la  regolazione  del  mercato  del  lavoro
          attraverso: la promozione di una occupazione regolare e  di
          qualita'; l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
          e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
          formazione professionale in azienda; la promozione di buone
          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei
          soggetti piu' svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di
          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la
          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarita'  o
          congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la
          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  altra  attivita'  o
          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti
          collettivi di riferimento; 
              i) 
              j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che  e'
          in cerca di un lavoro; 
              k)   "lavoratore   svantaggiato":   qualsiasi   persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai  sensi
          dell'articolo  2,  lettera  f),  del  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002 della Commissione del 12 dicembre  2002  relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE
          agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'  ai
          sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  novembre
          1991, n. 381; 
              l)  "divisioni  operative":   soggetti   polifunzionali
          gestiti con strumenti di contabilita'  analitica,  tali  da
          consentire di conoscere tutti i  dati  economico-gestionali
          specifici in relazione a ogni attivita'; 
              m) "associazioni di datori  e  prestatori  di  lavoro":
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative.».