art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
          Note al comma 166: 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150
          (disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          servizi per il lavoro  e  di  politiche  attive,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,  n.
          183) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221. 
          Note al comma 167: 
              -  Il   riferimento   all'articolo   8,   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle  note
          al comma 161. 
          Note al comma 168: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21,  del  decreto
          legislativo 15  settembre  2017,  n.  147(Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'): 
              «Art.  21  (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
          territoriale  nell'erogazione  delle   prestazioni   e   di
          definire linee guida  per  gli  interventi,  e'  istituita,
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          la Rete della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  di
          seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
          del sistema degli interventi e dei servizi sociali  di  cui
          alla legge n. 328 del 2000. 
              2. La Rete e' presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  a  due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche   della
          famiglia,   e   ad   un   rappresentante   del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero della salute, del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti: 
              a) un componente per ciascuna delle giunte regionali  e
          delle province autonome, designato dal Presidente; 
              b)   venti   componenti   designati   dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in
          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente
          con quello del relativo ambito territoriale. 
              3. Alle riunioni della Rete partecipa, in  qualita'  di
          invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', ove  nominato,  nonche'  un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici. 
              4. La Rete consulta le parti sociali  e  gli  organismi
          rappresentativi  del  Terzo   settore   periodicamente   e,
          comunque, almeno una  volta  l'anno  nonche'  in  occasione
          dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee  di
          indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
          proposte per la definizione  dei  medesimi  Piani  e  delle
          linee di indirizzo,  la  Rete  puo'  costituire  gruppi  di
          lavoro  con  la  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma. 
              5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
          in tavoli regionali e a  livello  di  ambito  territoriale.
          Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   definisce   le
          modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  dei  tavoli,
          nonche' la partecipazione e consultazione dei  soggetti  di
          cui al  comma  4,  avendo  cura  di  evitare  conflitti  di
          interesse e ispirandosi  a  principi  di  partecipazione  e
          condivisione delle scelte programmatiche  e  di  indirizzo,
          nonche' del monitoraggio e della  valutazione  territoriale
          in materia di politiche sociali. Gli atti che  disciplinano
          la costituzione e il funzionamento  della  Rete  a  livello
          territoriale sono comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              6.  La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione   dei
          seguenti Piani: 
              a)  un  Piano  sociale   nazionale,   quale   strumento
          programmatico  per  l'utilizzo  delle  risorse  del   Fondo
          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20
          della legge n. 328 del 2000; 
              b) un Piano per gli interventi e i servizi  sociali  di
          contrasto alla poverta', quale strumento programmatico  per
          l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'  di
          cui all'articolo 7, comma 2; 
              c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento
          programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le
          non autosufficienze, di cui  all'articolo  1,  comma  1264,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. I Piani di cui al comma 6, di natura  triennale  con
          eventuali aggiornamenti annuali,  individuano  lo  sviluppo
          degli interventi a valere sulle risorse dei  fondi  cui  si
          riferiscono nell'ottica di una progressione  graduale,  nei
          limiti delle risorse  disponibili,  nel  raggiungimento  di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i
          Piani   individuano   le   priorita'   di    finanziamento,
          l'articolazione delle risorse  dei  fondi  tra  le  diverse
          linee di intervento, nonche' i  flussi  informativi  e  gli
          indicatori   finalizzati   a   specificare   le   politiche
          finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
          riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono  adottati
          nelle medesime modalita'  con  le  quali  i  fondi  cui  si
          riferiscono sono ripartiti alle regioni. 
              8. La Rete elabora linee di indirizzo  negli  specifici
          campi d'intervento delle  politiche  afferenti  al  sistema
          degli  interventi  e  dei  servizi  sociali.  Le  linee  di
          indirizzo si affiancano ai  Piani  di  cui  al  comma  6  e
          costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
          dei servizi  territoriali,  a  partire  dalla  condivisione
          delle esperienze, dei metodi e degli strumenti  di  lavoro,
          al fine di assicurare maggiore omogeneita'  nell'erogazione
          delle prestazioni. Su proposta  della  Rete,  le  linee  di
          indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
          per i profili di competenza e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata. 
              9.  Ferme  restando  le  competenze  della   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e  pareri  in
          merito ad atti che  producono  effetti  sul  sistema  degli
          interventi e dei  servizi  sociali.  La  Rete  esprime,  in
          particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la
          lotta alla poverta', prima dell'iscrizione  all'ordine  del
          giorno per la prevista intesa. 
              10. Le riunioni della Rete sono convocate dal  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Le  modalita'  di
          funzionamento  sono  stabilite  con  regolamento   interno,
          approvato dalla maggioranza dei componenti.  La  segreteria
          tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di  lavoro
          di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione  generale
          per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
          Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione  in
          tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica.   Per   la
          partecipazione  ai  lavori  della  Rete,  anche  a  livello
          regionale  e  territoriale,  non  spetta  alcun   compenso,
          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
          emolumento comunque denominato. 
              10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione  del  Rdc  e'
          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia
          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi
          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro
          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province
          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un
          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
          La cabina di regia opera, anche mediante  articolazioni  in
          sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  consulta
          periodicamente le  parti  sociali  e  gli  enti  del  Terzo
          settore  rappresentativi  in  materia  di  contrasto  della
          poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di  regia  non  e'
          corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
          del presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
          Note al comma 169: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, della  legge  8
          novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art.  22  (Definizione  del   sistema   integrato   di
          interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato di
          interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche
          e prestazioni coordinate nei  diversi  settori  della  vita
          sociale,  integrando  servizi  alla  persona  e  al  nucleo
          familiare con eventuali misure economiche, e la definizione
          di percorsi attivi volti ad ottimizzare  l'efficacia  delle
          risorse,   impedire   sovrapposizioni   di   competenze   e
          settorializzazione delle risposte. 
              2. Ferme restando le competenze del Servizio  sanitario
          nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
          nonche'  le  disposizioni  in   materia   di   integrazione
          socio-sanitaria di cui al decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di
          seguito indicati costituiscono il livello essenziale  delle
          prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
          secondo le caratteristiche ed  i  requisiti  fissati  dalla
          pianificazione nazionale, regionale e  zonale,  nei  limiti
          delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
          tenuto conto delle risorse ordinarie gia'  destinate  dagli
          enti locali alla spesa sociale: 
              a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno  al
          reddito  e  servizi  di  accompagnamento,  con  particolare
          riferimento alle persone senza fissa dimora; 
              b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la
          permanenza a domicilio di persone totalmente  dipendenti  o
          incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 
              c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di
          disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di  origine
          e  l'inserimento  presso  famiglie,  persone  e   strutture
          comunitarie di accoglienza  di  tipo  familiare  e  per  la
          promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
              d)  misure  per  il  sostegno   delle   responsabilita'
          familiari,  ai  sensi  dell'articolo   16,   per   favorire
          l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; 
              e) misure di sostegno alle  donne  in  difficolta'  per
          assicurare i benefici disposti dal  regio  decreto-legge  8
          maggio 1927, n. 798,  convertito  dalla  legge  6  dicembre
          1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n.  2277,  e
          loro  successive  modificazioni,   integrazioni   e   norme
          attuative; 
              f) interventi per la piena integrazione  delle  persone
          disabili ai sensi dell'articolo 14;  realizzazione,  per  i
          soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104,  dei  centri  socio-riabilitativi  e
          delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata
          legge n. 104 del 1992, e dei  servizi  di  comunita'  e  di
          accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche'
          erogazione delle  prestazioni  di  sostituzione  temporanea
          delle famiglie; 
              g) interventi per le persone  anziane  e  disabili  per
          favorire  la  permanenza  a  domicilio,  per  l'inserimento
          presso  famiglie,  persone  e  strutture   comunitarie   di
          accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza  e
          la  socializzazione   presso   strutture   residenziali   e
          semiresidenziali per coloro che, in ragione  della  elevata
          fragilita' personale o di limitazione  dell'autonomia,  non
          siano assistibili a domicilio; 
              h) prestazioni integrate di  tipo  socio-educativo  per
          contrastare  dipendenze  da  droghe,   alcol   e   farmaci,
          favorendo interventi di natura preventiva,  di  recupero  e
          reinserimento sociale; 
              i)  informazione  e  consulenza  alle  persone  e  alle
          famiglie per  favorire  la  fruizione  dei  servizi  e  per
          promuovere iniziative di auto-aiuto. 
              3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
          servizi sociali  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  sono
          realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle L. 4
          maggio l983, n. 184, L. 27  maggio  1991,  n.  176,  L.  15
          febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto  1997,  n.  285,  L.  23
          dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto  1998,  n,  296,  L.  31
          dicembre 1998, n. 476, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  delle  disposizioni
          sul  processo  penale  a  carico  di  imputati   minorenni,
          approvate con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          settembre 1988, n. 448,  nonche'  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104,  per  i  minori  disabili.  Ai  fini  di  cui
          all'articolo 11 e per favorire la  deistituzionalizzazione,
          i servizi e le strutture  a  ciclo  residenziale  destinati
          all'accoglienza  dei  minori  devono   essere   organizzati
          esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
          familiare. 
              4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le  leggi
          regionali,  secondo  i  modelli   organizzativi   adottati,
          prevedono per ogni ambito territoriale di cui  all'articolo
          8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche  delle  diverse
          esigenze delle aree urbane e rurali, comunque  l'erogazione
          delle seguenti prestazioni: 
              a)  servizio  sociale  professionale   e   segretariato
          sociale per informazione  e  consulenza  al  singolo  e  ai
          nuclei familiari; 
              b)  servizio  di  pronto  intervento  sociale  per   le
          situazioni di emergenza personali e familiari; 
              c) assistenza domiciliare; 
              d)  strutture  residenziali  e   semiresidenziali   per
          soggetti con fragilita' sociali; 
              e)  centri  di  accoglienza  residenziali  o  diurni  a
          carattere comunitario.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  5  e  23,  del
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147(Disposizioni
          per l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto
          alla poverta'): 
              «Art. 5 (Valutazione multidimensionale). - 1. 
              2. Agli interventi di cui  al  Patto  per  l'inclusione
          sociale per  i  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza
          (Rdc),  i  nuclei  familiari  accedono  previa  valutazione
          multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del
          nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto  delle
          risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'
          dei  fattori  ambientali  e  di   sostegno   presenti.   In
          particolare, sono oggetto di analisi: 
              a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
              b) situazione economica; 
              c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; 
              d) educazione, istruzione e formazione; 
              e) condizione abitativa; 
              f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 
              3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in
          un'analisi  preliminare  e  in   un   quadro   di   analisi
          approfondito, laddove necessario in  base  alla  condizione
          del nucleo. 
              4. L'analisi preliminare e' finalizzata  ad  orientare,
          mediante colloquio con il nucleo familiare,  le  successive
          scelte   relative    alla    definizione    del    progetto
          personalizzato.  L'analisi  preliminare  e'  effettuata  da
          operatori sociali opportunamente identificati  dai  servizi
          competenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              5.  Laddove,  in  esito  all'analisi  preliminare,   la
          situazione di poverta' emerga come esclusivamente  connessa
          alla  sola  dimensione  della  situazione   lavorativa,   i
          beneficiari  sono  indirizzati  al  competente  centro  per
          l'impiego per la sottoscrizione dei  Patti  per  il  lavoro
          connessi  al  Rdc,   entro   trenta   giorni   dall'analisi
          preliminare. 
              6. 
              7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
          necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
          e' costituita una equipe multidisciplinare composta  da  un
          operatore  sociale  identificato   dal   servizio   sociale
          competente e da altri operatori  afferenti  alla  rete  dei
          servizi territoriali, identificati dal servizio  sociale  a
          seconda dei bisogni del  nucleo  piu'  rilevanti  emersi  a
          seguito   dell'analisi   preliminare,    con    particolare
          riferimento ai servizi per  l'impiego,  la  formazione,  le
          politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
          Nel caso la  persona  sia  stata  gia'  valutata  da  altri
          servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
          valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
          valutazione  di  cui   al   presente   comma.   Le   equipe
          multidisciplinari operano a livello di ambito  territoriale
          secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  4,
          disciplinate dalle regioni e dalle province autonome  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              8.  Non  si  da'  luogo  alla  costituzione  di  equipe
          multidisciplinari, oltre che nei casi di cui  al  comma  5,
          anche  laddove,  in   esito   all'analisi   preliminare   e
          all'assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne   emerga   la
          necessita'.  In  tal  caso,  al   progetto   personalizzato
          eventualmente  in  versione   semplificata,   provvede   il
          servizio sociale. 
              9. Al fine di assicurare  omogeneita'  nei  criteri  di
          valutazione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata, sono approvate linee guida  per  la  definizione
          degli    strumenti    operativi    per    la    valutazione
          multidimensionale. Al fine di  ridurre  i  rischi  per  gli
          operatori e i professionisti attuatori del  Rdc,  le  linee
          guida  di  cui  al  presente  comma  individuano   altresi'
          specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e  gestire
          gli  episodi  di  violenza,  modalita'  di  rilevazione   e
          segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
          appartenenza, nonche' procedure di presa  in  carico  della
          vittima di atti violenti. 
              10. I  servizi  per  la  valutazione  multidimensionale
          costituiscono  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 23  (Coordinamento  dei  servizi  territoriali  e
          gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel  rispetto
          delle modalita' organizzative regionali e di confronto  con
          le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome  di
          Trento e Bolzano promuovono con propri  atti  di  indirizzo
          accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
          od  organismi  competenti  per  l'inserimento   lavorativo,
          l'istruzione e la formazione, le politiche abitative  e  la
          salute  finalizzati  alla   realizzazione   di   un'offerta
          integrata di interventi e di servizi. 
              2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   adottano,   in
          particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali  di
          programmazione omogenei per il comparto sociale,  sanitario
          e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli  ambiti
          territoriali sociali trovino coincidenza per  le  attivita'
          di programmazione ed erogazione integrata degli  interventi
          con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari  e
          dei centri per l'impiego. 
              3. Sulla base di principi di riconoscimento  reciproco,
          gli  accordi  di  cui  al  comma  1  a  livello  di  ambito
          territoriale includono, ove opportuno, le attivita'  svolte
          dagli enti del Terzo settore  impegnati  nell'ambito  delle
          politiche sociali. 
              4. L'offerta integrata di interventi e servizi  secondo
          le modalita' coordinate definite dalle regioni  e  province
          autonome  ai  sensi  del  presente  articolo,   costituisce
          livello  essenziale  delle  prestazioni  nei  limiti  delle
          risorse disponibili. 
              5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano  procedono,  ove  non
          gia'     previsto     nei      rispettivi      ordinamenti,
          all'individuazione di specifiche forme strumentali  per  la
          gestione associata dei servizi sociali a livello di  ambito
          territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa
          la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456,
          della legge n. 232  del  2016,  finalizzate  ad  assicurare
          autonomia  gestionale,  amministrativa  e  finanziaria,   e
          continuita' nella gestione associata  all'ente  che  ne  e'
          responsabile, fermo restando che  dalla  medesima  gestione
          non  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica. 
              6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali,  le  regioni  e  le
          province  autonome  individuano   altresi'   strumenti   di
          rafforzamento della gestione associata nella programmazione
          e nella gestione  degli  interventi  a  livello  di  ambito
          territoriale, anche mediante la  previsione  di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili
          e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
          e della promozione dell'inclusione  sociale,  afferenti  ai
          programmi  operativi  regionali  previsti  dall'Accordo  di
          partenariato per l'utilizzo dei fondi  strutturali  europei
          2014-2020, nei  confronti  degli  ambiti  territoriali  che
          abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
          servizi   sociali   che   ne   rafforzino   l'efficacia   e
          l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali  possono  essere
          previsti dai programmi operativi nazionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni): 
              «Art. 1 (Reddito di cittadinanza). - 1. E' istituito, a
          decorrere  dal  mese  di  aprile  2019,   il   Reddito   di
          cittadinanza, di seguito  denominato  "Rdc",  quale  misura
          fondamentale di politica attiva del lavoro a  garanzia  del
          diritto  al  lavoro,  di  contrasto  alla  poverta',   alla
          disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta  a
          favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,  alla
          formazione e alla cultura  attraverso  politiche  volte  al
          sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
          rischio di emarginazione nella societa'  e  nel  mondo  del
          lavoro.  Il  Rdc  costituisce  livello   essenziale   delle
          prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 
              2. Per i nuclei familiari  composti  esclusivamente  da
          uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a  67  anni,
          adeguata agli incrementi della  speranza  di  vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, il Rdc  assume  la  denominazione  di  Pensione  di
          cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'  delle
          persone anziane. I requisiti per l'accesso e le  regole  di
          definizione del beneficio economico, nonche'  le  procedure
          per la gestione dello stesso, sono  le  medesime  del  Rdc,
          salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
          beneficiari del Rdc, la Pensione  di  cittadinanza  decorre
          dal  mese  successivo   a   quello   del   compimento   del
          sessantasettesimo anno di eta' del  componente  del  nucleo
          piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.  La
          Pensione di cittadinanza puo'  essere  concessa  anche  nei
          casi in  cui  il  componente  o  i  componenti  del  nucleo
          familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
          incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo
          12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          convivano  esclusivamente  con  una  o  piu'   persone   in
          condizione di disabilita' grave o di  non  autosufficienza,
          come definite dall'allegato 3  al  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013,  n.  159,  di  eta'  inferiore  al  predetto
          requisito anagrafico.». 
              -  Il  riferimento   normativo   all'articolo   4   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26   e'
          riportato nelle note al comma 74. 
              - Si riporta il testo del comma 797,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «797. Al fine di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
          sociali comunali, gestiti in forma singola o associata,  e,
          contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma  1,
          del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  nella
          prospettiva del raggiungimento, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili  a  legislazione   vigente,   di   un   livello
          essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
          da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
          sociali territoriali e popolazione residente  pari  a  1  a
          5.000 in ogni ambito territoriale di  cui  all'articolo  8,
          comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
          dell'ulteriore obiettivo di servizio  di  un  rapporto  tra
          assistenti   sociali   impiegati   nei   servizi    sociali
          territoriali e popolazione residente pari a 1 a  4.000,  e'
          attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base  del  dato
          relativo alla popolazione complessiva residente: 
              a) un contributo pari a  40.000  euro  annui  per  ogni
          assistente   sociale   assunto   a   tempo    indeterminato
          dall'ambito, ovvero dai  comuni  che  ne  fanno  parte,  in
          termini di equivalente a tempo pieno, in  numero  eccedente
          il rapporto di 1 a  6.500  e  fino  al  raggiungimento  del
          rapporto di 1 a 5.000; 
              b) un contributo pari a  20.000  euro  annui  per  ogni
          assistente   sociale   assunto   a   tempo    indeterminato
          dall'ambito, ovvero dai  comuni  che  ne  fanno  parte,  in
          termini di equivalente a tempo pieno, in  numero  eccedente
          il rapporto di 1 a  5.000  e  fino  al  raggiungimento  del
          rapporto di 1 a 4.000.». 
          Note al comma 170: 
              - Il riferimento normativo dell'articolo 21 del decreto
          legislativo n. 147 del 2017, e'  riportato  nelle  note  al
          comma 168. 
          Note al comma 172: 
              -  Il  riferimento  normativo  all'articolo  117  della
          Costituzione della Repubblica italiana e'  riportato  nelle
          note al comma 159. 
              - Si riporta il testo del comma 449,  dell'articolo  1,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2017-2019)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
          2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
          i comuni  interessati  sulla  base  del  gettito  effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
              d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000
          annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000
          abitanti che, successivamente all'applicazione dei  criteri
          di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un  valore
          negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il  contributo
          di  cui  al  periodo  precedente  e'  attribuito   sino   a
          concorrenza del valore negativo del fondo  di  solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
              d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di  euro  nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
              d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000  euro  per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard.   Gli
          obiettivi di servizio e le modalita' di  monitoraggio,  per
          definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo  delle
          risorse da destinare al finanziamento e allo  sviluppo  dei
          servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021  e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui al terzo  periodo,  risultassero  non  destinate  ad
          assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
          obiettivi di servizio di cui  al  medesimo  terzo  periodo,
          sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
              d-sexies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario della Regione siciliana e della regione  Sardegna
          quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
          di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro  per  l'anno
          2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450  milioni
          di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro  annui  a
          decorrere  dall'anno   2027,   quale   quota   di   risorse
          finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
          risorse disponibili per ciascun anno, il nu-mero dei  posti
          nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
          comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, sino al raggiungimento di  un  livello  minimo
          che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'  tenuto  a
          garantire. Il livello minimo da garantire di cui al pe iodo
          precedente e' definito quale numero dei posti dei  predetti
          servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
          costo standard al servizio  a  tempo  pieno  dei  nidi,  in
          proporzione alla popolazione  ricompresa  nella  fascia  di
          eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base  locale  nel  33
          per   cento,   inclusivo   del   servizio    privato.    In
          considerazione delle risorse di cui  al  primo  pe-riodo  i
          comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
          una  progressione  differenziata  per  fascia   demografica
          tenendo  anche   conto,   ove   istituibile,   del   bacino
          territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
          essenziale  della  prestazione  attraverso   obiettivi   di
          servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo  di  servizio,
          per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
          di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto
          periodo,  dando  priorita'  ai  bacini  territoriali   piu'
          svantaggiati e tenendo conto  di  una  soglia  massima  del
          28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i  comuni
          svantaggiati non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello  di
          prestazioni. L'obiettivo di  servizio  e'  progressivamente
          incrementato annualmente sino al raggiungimento,  nell'anno
          2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
          locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il  28  febbraio
          2022 per l'anno 2022 ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento per gli anni  successivi
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'istruzione, il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale e il Ministro per le pari  opportunita'  e  la
          famiglia, previa intesa in sede di Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, su proposta della Commissione  tecnica
          per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  disponibili,
          dei costi standard per la funzione "Asili  nido"  approvati
          dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido  da  conseguire,  per
          ciascuna fascia  demografica  del  bacino  territoriale  di
          appartenenza, con le risorse assegnate, e le  modalita'  di
          monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.  I  comuni
          possono procedere all'assunzione del  personale  necessario
          alla diretta gestione dei servizi educativi per  l'infanzia
          utilizzando le risorse di cui alla presente lettera  e  nei
          limiti  delle  stesse.  Si  applica  l'articolo  57,  comma
          3-septies, del  decreto-legge  14  ago-sto  2020,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126; 
              d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000   euro   a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018. 
              d-octies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno  2024,  a  100
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120
          milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2027,  quale
          quota di risorse finalizzata  a  incrementare,  nel  limite
          delle risorse disponibili per ciascun anno  e  dei  livelli
          essenziali di prestazione  (LEP),  il  numero  di  studenti
          disabili frequentanti la scuola dell'infanzia,  primaria  e
          secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
          fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
          contributo di cui al primo periodo e' ripartito,  entro  il
          28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento per  gli  anni
          successivi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  su
          proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
          standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,   dei   costi
          standard relativi alla componente trasporto disabili  della
          funzione  "Istruzione  pubblica"  approvati  dalla   stessa
          Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
          decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
          trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui  al
          periodo   precedente,   risultassero   non   destinate   ad
          assicurare  l'obiettivo  stabilito  di   incremento   degli
          studenti   disabili   trasportati    gratuitamente,    sono
          recuperate a valere  sul  fondo  di  solidarieta'  comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
          Note al comma 173: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  243,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali) come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   243   (Controlli   per    gli    enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - 1. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
              2. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
              a) il costo complessivo della gestione  dei  servizi  a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato  coperto  con  i  relativi   proventi   tariffari   e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine sono esclusi i costi di  gestione  degli
          asili nido; 
              b) il costo complessivo della gestione del servizio  di
          acquedotto, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
              c) il costo complessivo della gestione del servizio  di
          smaltimento  dei   rifiuti   solidi   urbani   interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
              3. I costi complessivi di gestione dei servizi  di  cui
          al comma 2, lettere a) e b),  devono  comunque  comprendere
          gli oneri diretti e indiretti di personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli
          enti proprietari  entro  l'esercizio  successivo  a  quello
          della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui al comma  2,  lettera  c),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia. 
              3-bis. I contratti di servizio,  stipulati  dagli  enti
          locali con  le  societa'  controllate,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
              4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2. 
              5.  Alle  province   ed   ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
          decorrere  dalle  sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011. 
              6. Sono soggetti,  in  via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: 
              a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta  nei
          termini di legge  la  deliberazione  del  rendiconto  della
          gestione; 
              b) gli enti locali che non inviino il rendiconto  della
          gestione alla banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
          entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. 
              7. Gli enti locali che hanno  deliberato  lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a).». 
          Note al comma 174: 
              - Il testo del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
          dicembre 2016, n. 232 come modificato dalla presente  legge
          e' riportato nelle note al comma 172. 
          Note al comma 175: 
              - Si riporta il testo del comma  98,  dell'articolo  1,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di  stabilita'  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,
          Sardegna  e  Molise,  ammissibili  alle  deroghe   previste
          dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera  a),  del  Trattato
          sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
          assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2022-2027, fino al  31  dicembre  2022,  e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          Carta  degli  aiuti   a   finalita'   regionale   2014-2020
          C(2014)6424 final del 16 settembre  2014,  come  modificata
          dalla decisione C(2016)5938 final del  23  settembre  2016.
          Alle imprese attive nel settore della  produzione  primaria
          di  prodotti  agricoli,   nel   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura, disciplinato  dal  regolamento  (UE)  n.
          1379/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, e nel settore della trasformazione  e  della
          commercializzazione di prodotti  agricoli,  della  pesca  e
          dell'acquacoltura, che effettuano  l'acquisizione  di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico.». 
          Note al comma 178: 
              - Si riporta il testo del comma 330,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «330. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia di  disabilita'  finalizzati  al  riordino  e  alla
          sistematizzazione  delle   politiche   di   sostegno   alla
          disabilita', nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e'  istituito  un  fondo
          denominato   «Fondo   per   la   disabilita'   e   la   non
          autosufficienza», con una dotazione pari a  29  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021
          e a 300 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.
          Con appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti  delle
          risorse di cui  al  primo  periodo,  che  costituiscono  il
          relativo limite di spesa, si  provvede  a  dare  attuazione
          agli interventi ivi previsti.». 
          Note al comma 179: 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  13,
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4  agosto
          1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
              a) la programmazione coordinata dei servizi  scolastici
          con  quelli   sanitari,   socio-assistenziali,   culturali,
          ricreativi, sportivi e con altre attivita'  sul  territorio
          gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  gli  enti
          locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  stipulano  gli
          accordi di programma di cui all'articolo 27 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per  gli
          affari sociali e della sanita', sono fissati gli  indirizzi
          per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
          programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
          e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
          di socializzazione individualizzati,  nonche'  a  forme  di
          integrazione  tra   attivita'   scolastiche   e   attivita'
          integrative extrascolastiche. Negli accordi  sono  altresi'
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione  alle
          attivita' di collaborazione coordinate; 
              b) la dotazione  alle  scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
              c)  la  programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
              d)   l'attribuzione,   con   decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
              e) la sperimentazione di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare
          nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti  locali
          e le unita' sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              4. I posti di sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
          lettera h). 
              5. Nella scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado
          sono  garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,   con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera   e),   realizzate   con   docenti   di    sostegno
          specializzati. 
              6.   Gli   insegnanti   di   sostegno    assumono    la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano alla programmazione  educativa  e  didattica  e
          alla elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza
          dei consigli di interclasse, dei consigli di classe  e  dei
          collegi dei docenti. 
              6-bis.    Agli    studenti    handicappati     iscritti
          all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e  didattici
          specifici, realizzati anche attraverso  le  convenzioni  di
          cui alla lettera b) del comma 1,  nonche'  il  supporto  di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.». 
          Note al comma 180: 
              - Il riferimento normativo al  testo  dell'articolo  8,
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato
          nelle note al comma 161. 
          Note al comma 181: 
              - Si riporta il testo dei commi 401 e 402 dell'articolo
          1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208,   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
          legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello  stato  di
          previsione del Ministero della salute il Fondo per la  cura
          dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con  una
          dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2016. La dotazione del Fondo di cui  al  primo  periodo  e'
          incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di  27
          milioni di euro per l'anno 2022. 
              402. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro   per   le
          disabilita'  e  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalita'
          per l'utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma  401  del
          presente articolo nonche' le disposizioni necessarie per la
          sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo  stesso
          siano destinate ai seguenti settori di intervento: 
              a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di
          progetti di ricerca riguardanti  le  basi  eziologiche,  la
          conoscenza e il  trattamento  dei  disturbi  dello  spettro
          autistico  nonche'  le  buone  pratiche   terapeutiche   ed
          educative; 
              b) per una quota pari al 25 per  cento,  all'incremento
          del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali,
          pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi
          dello  spettro  autistico,  in  grado  di   effettuare   il
          trattamento di soggetti minori, adolescenti  e  adulti;  il
          contributo   per   le   strutture   private   e'    erogato
          subordinatamente al  conseguimento  dell'accreditamento  da
          parte del Servizio sanitario nazionale; 
              c) per una quota pari al 60 per  cento,  all'incremento
          del personale del  Servizio  sanitario  nazionale  preposto
          all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul
          trattamento   dei   disturbi   dello   spettro    autistico
          dell'Istituto superiore di sanita'.». 
          Note al comma 183: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   34,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  34  (Misure   a   tutela   delle   persone   con
          disabilita').  -  1.  Al  fine  di  dare  attuazione   alle
          politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il  sostegno
          a favore delle persone con disabilita', e' istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze un Fondo denominato "Fondo per  l'inclusione  delle
          persone con disabilita'", con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno  2021  e  di  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023,  il  cui  stanziamento  e'
          trasferito  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
          di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia  e
          delle finanze e del Lavoro e delle politiche  sociali  sono
          individuati gli interventi  e  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per l'utilizzazione delle risorse  del  Fondo  di
          cui al comma 1 volte a finanziare specifici  progetti.  Sui
          predetti decreti in  materia  di  infrastrutture  digitali,
          inclusione sportiva e  turismo  accessibile  e'  acquisito,
          rispettivamente per ogni singolo decreto, il  concerto  del
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale, dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport e del Ministro del turismo. 
              2-bis. Gli interventi e i progetti di cui  al  comma  2
          interessano i seguenti ambiti di intervento: 
              a) promozione e realizzazione di infrastrutture,  anche
          digitali, per le politiche di inclusione delle persone  con
          disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive; 
              b) inclusione lavorativa e  sportiva,  nonche'  per  il
          turismo accessibile per le persone con disabilita'; 
              b-bis) iniziative dedicate alle  persone  con  disturbo
          dello spettro autistico. 
              3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo le parole "35 milioni di euro per l'anno  2020"
          sono aggiunte le seguenti parole "e di 20 milioni  di  euro
          per l'anno 2021"; 
              b) le parole "entro il 30 giugno 2021" sono  sostituite
          con le seguenti "entro il 31 dicembre 2021". 
              4. All'onere derivante dal presente  articolo,  pari  a
          120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.». 
          Note al comma 184: 
              - Il riferimento  all'articolo  34,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69  come
          modificato dalla presente legge e' riportato nelle note  al
          comma 183. 
          Note al comma 185: 
              - La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al  Governo  e
          altre disposizioni in materia di ordinamento  sportivo,  di
          professioni  sportive  nonche'   di   semplificazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191. 
          Note al comma 187: 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  C
          306 del 17 dicembre 2007. 
          Note al comma 188: 
              - La  legge  28  giugno  1977,  n.  394  (Potenziamento
          dell'attivita' sportiva universitaria) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1977, n. 189 
          Note al comma 189: 
              - Si riporta il testo del comma  34,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «34. Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  della
          riforma del lavoro sportivo, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          apposito fondo, con dotazione di 50 milioni  di  euro  anni
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  per  finanziare
          nei  predetti  limiti  l'esonero,   anche   parziale,   dal
          versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  delle
          federazioni   sportive   nazionali,   discipline   sportive
          associate, enti  di  promozione  sportiva,  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche,  con  esclusione  dei
          premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
          atleti,   allenatori,   istruttori,   direttori    tecnici,
          direttori sportivi, preparatori  atletici  e  direttori  di
          gara.». 
          Note al comma 190: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  621  a  627,
          dell'articolo  1,  della  legge  30   dicembre   2018,   n.
          145(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021): 
              «621. Per le erogazioni liberali in  denaro  effettuate
          da privati nel corso dell'anno solare 2019  per  interventi
          di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici  e
          per la realizzazione di nuove strutture sportive  pubbliche
          spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate,  anche  nel  caso  in  cui  le
          stesse  siano  destinate  ai   soggetti   concessionari   o
          affidatari degli impianti medesimi. 
              622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del  comma
          621 e' riconosciuto alle persone fisiche e  agli  enti  non
          commerciali  nel  limite  del  20  per  cento  del  reddito
          imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa  nel
          limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
          tre quote annuali di pari importo. 
              623.  Ferma  restando  la  ripartizione  in  tre  quote
          annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
          d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel  limite
          complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e  non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              624. Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              625. I soggetti che effettuano erogazioni  liberali  ai
          sensi dei commi da  621  a  627  non  possono  cumulare  il
          credito d'imposta con altra agevolazione  fiscale  prevista
          da altre disposizioni di  legge  a  fronte  delle  medesime
          erogazioni. 
              626. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali
          comunicano immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare  delle
          somme  ricevute  e  la   loro   destinazione,   provvedendo
          contestualmente a  darne  adeguata  pubblicita'  attraverso
          l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
          anno   successivo   a   quello   dell'erogazione   e   fino
          all'ultimazione dei  lavori  di  manutenzione,  restauro  o
          realizzazione di nuove strutture,  i  soggetti  beneficiari
          delle erogazioni comunicano  altresi'  all'Ufficio  per  lo
          sport presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  lo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche  mediante   una
          rendicontazione delle modalita'  di  utilizzo  delle  somme
          erogate. L'Ufficio per lo sport presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              627. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
          disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a
          626.». 
          Note al comma 191: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Lavoratori beneficiari). - 1. Sono destinatari
          dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  di  cui   al
          presente titolo  i  lavoratori  assunti  con  contratto  di
          lavoro subordinato, ivi compresi  gli  apprendisti  di  cui
          all'articolo  2,  con  esclusione  dei  dirigenti   e   dei
          lavoratori a domicilio. Per periodi  di  sospensione  o  di
          riduzione  dell'attivita'  lavorativa  decorrenti  dal   1°
          gennaio  2022   sono   destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione sala-riale anche i lavoratori a domicilio. 
              2. I lavoratori di cui al  comma  1  devono  possedere,
          presso l'unita' produttiva per la  quale  e'  richiesto  il
          trattamento, un'anzianita' di effettivo  lavoro  di  almeno
          novanta giorni alla data di  presentazione  della  relativa
          domanda  di  concessione.   Per   il   riconoscimento   dei
          trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere
          dal 1°  gennaio  2022,  l'anzianita'  minima  di  effettivo
          lavoro che i  lavoratori  devono  possedere  alla  data  di
          presentazione della domanda e' pari a trenta  giorni.  Tale
          condizione non e' necessaria  per  le  domande  relative  a
          trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  eventi
          oggettivamente non evitabili. 
              3.  Ai  fini  del  requisito  di  cui   al   comma   2,
          l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore  che  passa
          alle dipendenze dell'impresa subentrante  nell'appalto,  si
          computa tenendo conto  del  periodo  durante  il  quale  il
          lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.». 
          Note al comma 192: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Apprendisti).  -  1.  Sono  destinatari  dei
          trattamenti di integrazione salariale i lavoratori  assunti
          con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o
          riduzione  dell'attivita'  lavorativa  decorrenti  dal   1°
          gennaio 2022. 
              2. Gli apprendisti di cui al comma  1,  che  sono  alle
          dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione  le
          sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari
          dei trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale,
          limitatamente  alla  causale  di   intervento   per   crisi
          aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b).  Nei
          casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia
          delle  integrazioni  salariali  ordinarie  che  di   quelle
          straordinarie, oppure  delle  sole  integrazioni  salariali
          ordinarie,  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1   sono
          destinatari  esclusivamente  dei  trattamenti  ordinari  di
          integrazione salariale. Il presente comma  cessa  di  avere
          applicazione per i trattamenti  di  integrazione  salariale
          relativi   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
              3. Nei riguardi degli apprendisti di  cui  al  comma  1
          sono estesi  gli  obblighi  contributivi  previsti  per  le
          integrazioni  salariali  di  cui  essi  sono   destinatari.
          Restano fermi gli obblighi di  cui  all'articolo  1,  comma
          773, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni. Alle contribuzioni di cui al  primo  periodo
          non si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  22,
          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito  di
          sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,  il  periodo
          di  apprendistato  e'  prorogato  in   misura   equivalente
          all'ammontare delle ore di integrazione  salariale  fruite.
          In caso di apprendistato per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e di apprendistato di alta formazione e  ricerca,
          la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro  non  deve
          pregiudicare, in ogni caso, il completamento  del  percorso
          formativo come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
          articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81.». 
          Note al comma 194: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento  di  integrazione
          salariale  ammonta  all'80  per  cento  della  retribuzione
          globale che sarebbe spettata al lavoratore per  le  ore  di
          lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e  il  limite
          dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
          conto dell'orario di ciascuna  settimana  indipendentemente
          dal  periodo  di  paga.  Nel  caso  in  cui  la   riduzione
          dell'orario  di  lavoro  sia  effettuata  con  ripartizione
          dell'orario su  periodi  ultra-settimanali  predeterminati,
          l'integrazione e' dovuta, nei  limiti  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
          dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 
              2. Ai lavoratori con retribuzione fissa  periodica,  la
          cui  retribuzione  sia  ridotta  in  conformita'  di  norme
          contrattuali per effetto di una contrazione  di  attivita',
          l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma  1,
          ragguagliando  ad  ora  la  retribuzione  fissa  goduta  in
          rapporto all'orario normalmente praticato. 
              3.  Agli  effetti   dell'integrazione   le   indennita'
          accessorie  alla   retribuzione   base,   corrisposte   con
          riferimento  alla  giornata  lavorativa,   sono   computate
          secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di  legge  e
          di contratto collettivo che regolano le indennita'  stesse,
          ragguagliando  in  ogni  caso  ad  ora  la   misura   delle
          indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
              4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e  per  quelli
          retribuiti in tutto o in parte  con  premi  di  produzione,
          interessenze  e  simili,  l'integrazione  e'  riferita   al
          guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per  il
          quale l'integrazione e' dovuta. 
              5. L'importo del trattamento  di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni di  cui  all'articolo  26  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e  non  puo'  superare  per
          l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti,  comunque
          rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
          per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei  ratei
          di mensilita' aggiuntive: 
              a)  euro  971,71  quando  la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a  euro
          2.102,24; 
              b) euro 1.167,91  quando  la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei  di  mensilita'  aggiuntive,  e'  superiore  a   euro
          2.102,24. 
              5-bis. Per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
          relativi   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          il massimale di cui alla lettera a) del comma  5  cessa  di
          produrre i propri effetti e l'importo  del  trattamento  di
          cui  al  comma  1,  indipendentemente  dalla   retribuzione
          mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,  non
          puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma  5,
          lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6. 
              6. Con effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          decorrere dall'anno 2016, gli importi  del  trattamento  di
          cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  5,  nonche'   la
          retribuzione mensile di riferimento di  cui  alle  medesime
          lettere, sono aumentati nella  misura  del  100  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai  e
          impiegati. 
              7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
          in caso di malattia l'indennita' giornaliera  di  malattia,
          nonche'   la   eventuale   integrazione    contrattualmente
          prevista. 
              8. L'integrazione non e' dovuta per le  festivita'  non
          retribuite  e   per   le   assenze   che   non   comportino
          retribuzione. 
              9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei   trattamenti   di
          integrazione salariale spetta, in rapporto  al  periodo  di
          paga adottato e alle medesime condizioni dei  lavoratori  a
          orario normale, l'assegno per il nucleo  familiare  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni, fermo  restando  quanto
          previsto  dal  decreto-legge  8   giugno   2021,   n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2021,
          n. 112. 
              10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
          incrementati, in relazione a quanto disposto  dall'articolo
          2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  nella
          misura ulteriore del 20 per  cento  per  i  trattamenti  di
          integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
          settore edile e lapideo per intemperie stagionali.». 
          Note al comma 195: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Contribuzione  addizionale).  -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
              a) 9 per cento della retribuzione globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
              b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera  a)
          e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
              c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),
          in un quinquennio mobile. 
              1-bis. Le imprese del settore  della  fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          presente  comma  cessa  di   avere   applicazione   per   i
          trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2025  a  favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi all'ultimo periodo utilizzato e'  stabilita  una
          contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a: 
              a) 6 per cento della retribuzione globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
              b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e
          sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.». 
          Note al comma 196: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 7 (Modalita'  di  erogazione  e  termine  per  il
          rimborso  delle  prestazioni).  -  1.  Il  pagamento  delle
          integrazioni  salariali  e'  effettuato   dall'impresa   ai
          dipendenti aventi diritto alla  fine  di  ogni  periodo  di
          paga. 
              2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS
          all'impresa o conguagliato da questa secondo le  norme  per
          il  conguaglio  fra   contributi   dovuti   e   prestazioni
          corrisposte. 
              3. Per i trattamenti richiesti a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto o,  se  richiesti
          antecedentemente, non ancora conclusi entro tale  data,  il
          conguaglio o la richiesta di  rimborso  delle  integrazioni
          corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a  pena
          di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
          in  corso  alla  scadenza  del  termine  di  durata   della
          concessione o dalla data del provvedimento  di  concessione
          se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della  data
          di entrata in vigore del presente decreto, i  sei  mesi  di
          cui al primo periodo decorrono da tale data. 
              4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie,  la
          sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare
          il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo
          familiare,  ove  spettante,  in   presenza   di   serie   e
          documentate  difficolta'   finanziarie   dell'impresa,   su
          espressa richiesta di questa. 
              5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie,
          il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
          autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
          salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con  il
          connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
          presenza di serie  e  documentate  difficolta'  finanziarie
          dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso  in
          cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta'
          di ordine finanziario della stessa. 
              5-bis. In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni
          di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto,
          a pena di decadenza,  ad  inviare  all'INPS  tutti  i  dati
          necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
          salariale entro la  fine  del  secondo  mese  successivo  a
          quello in cui inizia il periodo di integrazione  salariale,
          ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta  giorni
          dall'adozione   del   provvedi-mento   di   autorizzazione.
          Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente.». 
          Note al comma 197: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
          lavorativa). - 1. (abrogato) 
              2.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di   lavoro
          subordinato di durata  superiore  a  sei  mesi  nonche'  di
          lavoro  autonomo  durante  il   periodo   di   integrazione
          salariale non ha diritto al trattamento per le giornate  di
          lavoro effettuate. Qualora il lavoratore  svolga  attivita'
          di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore  a  sei
          mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del  rapporto
          di lavoro. 
              3. Il lavoratore decade dal diritto al  trattamento  di
          integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
          a dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  territoriale
          dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al  comma
          2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro  e  delle
          imprese   fornitrici   di   lavoro   temporaneo,   di   cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile  2000,
          n.  181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento   degli
          obblighi di comunicazione di cui al presente comma.». 
          Note al comma 198: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 20. (Campo di applicazione). - 1.  La  disciplina
          in materia  di  intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale  e  i  relativi  obblighi  contributivi   trovano
          applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel
          semestre precedente la data di presentazione della domanda,
          abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti: 
              a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; 
              b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei
          lavoratori  in  conseguenza  di  sospensioni  o   riduzioni
          dell'attivita'   dell'impresa   che   esercita   l'influsso
          gestionale prevalente; 
              c)  imprese  appaltatrici  di  servizi   di   mensa   o
          ristorazione, che subiscano una riduzione di  attivita'  in
          dipendenza  di  situazioni  di   difficolta'   dell'azienda
          appaltante, che  abbiano  comportato  per  quest'ultima  il
          ricorso  al  trattamento  ordinario  o   straordinario   di
          integrazione salariale; 
              d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
          costituite in  forma  di  cooperativa,  che  subiscano  una
          riduzione di attivita' in conseguenza della riduzione delle
          attivita' dell'azienda appaltante, che abbia comportato per
          quest'ultima il ricorso  al  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale; 
              e)  imprese  dei   settori   ausiliari   del   servizio
          ferroviario, ovvero del comparto della produzione  e  della
          manutenzione del materiale rotabile; 
              f) imprese cooperative di  trasformazione  di  prodotti
          agricoli e loro consorzi; 
              g) imprese di vigilanza. 
              2. La disciplina in materia di intervento straordinario
          di   integrazione   salariale   e   i   relativi   obblighi
          contributivi trovano  altresi'  applicazione  in  relazione
          alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la  data
          di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
          piu' di cinquanta dipendenti: 
              a) imprese esercenti  attivita'  commerciali,  comprese
          quelle della logistica; 
              b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
          turistici. 
              3.  La  medesima  disciplina  e  i  medesimi   obblighi
          contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
          dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: 
              a)  imprese  del  trasporto   aereo   e   di   gestione
          aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
          del sistema aereoportuale; 
              b) partiti  e  movimenti  politici  e  loro  rispettive
          articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti  di  spesa
          di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di  11,25  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione  che
          risultino iscritti nel  registro  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13. 
              3-bis. Per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
          relativi   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          la disciplina in materia  di  intervento  straordinario  di
          integrazione salariale e i relativi  obblighi  contributivi
          trovano applicazione in relazione ai datori di  lavoro  non
          coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40  e  che,
          nel semestre precedente  la  data  di  presentazione  della
          domanda,  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1. 
              3-ter. La medesima disciplina  e  i  medesimi  obblighi
          contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
          dei dipendenti, per le  causali  di  cui  all'articolo  21,
          comma 1, in relazione alle categorie seguenti: 
              a)  imprese  del  trasporto   aereo   e   di   gestione
          aeroportuale e alle societa' da  queste  derivate,  nonche'
          alle imprese del sistema aeroportuale; 
              b) partiti e movimenti politici e  le  loro  rispettive
          articolazioni e  sezioni  territoriali,  a  condizione  che
          risultino iscritti nel  registro  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13. [comma aggiunto] 
              3-quater. Il campo di applicazione di cui ai  commi  1,
          2, 3 e' vigente per i trattamenti di integrazione salariale
          fino al 31 dicembre 2021. 
              4. Nel caso di richieste  presentate  prima  che  siano
          trascorsi  sei  mesi  dal  trasferimento  di  azienda,   il
          requisito   relativo   alla   classe   dimensionale    deve
          sussistere,  per   l'impresa   subentrante,   nel   periodo
          decorrente dalla data del predetto trasferimento. 
              5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di  cui
          al comma 1, lettera b), quando in  relazione  ai  contratti
          aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di
          servizi o la produzione di beni o semilavorati  costituenti
          oggetto    dell'attivita'    produttiva    o    commerciale
          dell'impresa  committente,  la  somma   dei   corrispettivi
          risultanti dalle fatture emesse  dall'impresa  destinataria
          delle  commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,
          acquirente o  somministrata  abbia  superato,  nel  biennio
          precedente,  il  cinquanta  per   cento   del   complessivo
          fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo
          quanto emerge dall'elenco dei clienti e  dei  fornitori  ai
          sensi dell'articolo  21,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni.
          Il  presente  comma  cessa  di  avere  applicazione  per  i
          trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
              6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  37  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni  e
          dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20  maggio
          1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236.» 
          Note al comma 199: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 21. (Causali di intervento).  -  1.  L'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto   quando   la   sospensione   o   la    riduzione
          dell'attivita' lavorativa  sia  determinata  da  una  delle
          seguenti causali: 
              a) riorganizzazione  aziendale,  anche  per  realizzare
          processi di transizione individuati e regolati con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito
          il Ministero dello sviluppo economico,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione; 
              b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere  dal  1°
          gennaio  2016,  dei  casi  di   cessazione   dell'attivita'
          produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 
              c) contratto di solidarieta'. 
              2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
          comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
          volto  a  fronteggiare  le  inefficienze  della   struttura
          gestionale  o  produttiva  ovvero  a  gestire  processi  di
          transizione e deve contenere indicazioni sugli investimenti
          e sull'eventuale attivita' di  formazione  dei  lavoratori.
          Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a  un
          consistente recupero occupazionale,  anche  in  termini  di
          riqualificazione professionale  e  di  potenziamento  delle
          competenze del personale  interessato  alle  sospensioni  o
          alle riduzioni dell'orario di lavoro. 
              3. Il programma di crisi aziendale di cui al  comma  1,
          lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto  a
          fronteggiare   gli   squilibri   di   natura    produttiva,
          finanziaria,  gestionale  o  derivanti  da  condizionamenti
          esterni. Il piano deve indicare gli  interventi  correttivi
          da affrontare e gli obiettivi  concretamente  raggiungibili
          finalizzati alla continuazione dell'attivita'  aziendale  e
          alla salvaguardia occupazionale. 
              4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22,  comma  2,
          entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
          a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove  e  sei
          mesi e previo accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria qualora  all'esito  del  programma  di  crisi
          aziendale di cui al comma 3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
          produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida
          cessione dell'azienda e di  un  conseguente  riassorbimento
          occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementato dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  per
          ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Al  fine  del
          monitoraggio della relativa spesa gli  accordi  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma  sono   trasmessi   al
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro 60 giorni da Il contratto di solidarieta' di  cui  al
          comma 1, lettera c), e' stipulato  dall'impresa  attraverso
          contratti collettivi aziendali ai  sensi  dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,   che
          stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
          evitare,  in  tutto  o  in  parte,  la   riduzione   o   la
          dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un
          suo piu' razionale impiego. La riduzione media  oraria  non
          puo'  essere  superiore  al  60   per   cento   dell'orario
          giornaliero,   settimanale   o   mensile   dei   lavoratori
          interessati al contratto di solidarieta'. Per  i  contratti
          di solidarieta' stipulati a decorrere dal 1°  gennaio  2022
          la riduzione media oraria non puo' essere superiore  al  80
          per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile  dei
          lavoratori interessati al contratto  di  solidarieta'.  Per
          ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
          dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al  70  per
          cento  nell'arco  dell'intero  periodo  per  il  quale   il
          contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti  di
          solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022,  la
          percentuale di riduzione complessiva dell'orario di  lavoro
          non  puo'  essere  superiore  al  90  per  cento  nell'arco
          dell'intero  periodo  per  il   quale   il   contratto   di
          solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
          va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'. Il trattamento di integrazione  salariale  e'
          ridotto in corrispondenza di eventuali  successivi  aumenti
          retributivi   intervenuti   in   sede   di   contrattazione
          aziendale. Gli accordi  di  cui  al  primo  periodo  devono
          specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare in aumento, nei limiti  del  normale  orario  di
          lavoro,  l'orario  ridotto.  Il  maggior  lavoro   prestato
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale.  Le  quote  di  accantonamento  del
          trattamento di fine  rapporto  relative  alla  retribuzione
          persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro  sono
          a carico della  gestione  di  afferenza,  ad  eccezione  di
          quelle  relative  a  lavoratori   licenziati   per   motivo
          oggettivo o nell'ambito di una procedura  di  licenziamento
          collettivo, entro 90 giorni  dal  termine  del  periodo  di
          fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
          entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di  un
          ulteriore   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale  concesso  entro  120  giorni  dal  termine   del
          trattamento precedente all'entrata in vigore  del  presente
          decreto, sono definiti i  criteri  per  l'applicazione  del
          presente comma. 
              5. Il contratto di solidarieta'  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso  contratti
          collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  stabiliscono  una
          riduzione dell'orario di lavoro  al  fine  di  evitare,  in
          tutto o in  parte,  la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
          esubero  del  personale,  anche  attraverso  un  suo   piu'
          razionale impiego.  La  riduzione  media  oraria  non  puo'
          essere superiore al 60 per cento  dell'orario  giornaliero,
          settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   al
          contratto di solidarieta'. Per i contratti di  solidarieta'
          stipulati a decorrere dal  1°  gennaio  2022  la  riduzione
          media oraria non puo' essere  superiore  al  80  per  cento
          dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori
          interessati  al  contratto  di  solidarieta'.  Per  ciascun
          lavoratore,  la  percentuale   di   riduzione   complessiva
          dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al  70  per
          cento  nell'arco  dell'intero  periodo  per  il  quale   il
          contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti  di
          solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022,  la
          percentuale di riduzione complessiva dell'orario di  lavoro
          non  puo'  essere  superiore  al  90  per  cento  nell'arco
          dell'intero  periodo  per  il   quale   il   contratto   di
          solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
          va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'. Il trattamento di integrazione  salariale  e'
          ridotto in corrispondenza di eventuali  successivi  aumenti
          retributivi   intervenuti   in   sede   di   contrattazione
          aziendale. Gli accordi  di  cui  al  primo  periodo  devono
          specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare in aumento, nei limiti  del  normale  orario  di
          lavoro,  l'orario  ridotto.  Il  maggior  lavoro   prestato
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale.  Le  quote  di  accantonamento  del
          trattamento di fine  rapporto  relative  alla  retribuzione
          persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro  sono
          a carico della  gestione  di  afferenza,  ad  eccezione  di
          quelle  relative  a  lavoratori   licenziati   per   motivo
          oggettivo o nell'ambito di una procedura  di  licenziamento
          collettivo, entro 90 giorni  dal  termine  del  periodo  di
          fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
          entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di  un
          ulteriore   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale  concesso  entro  120  giorni  dal  termine   del
          trattamento precedente. 
              6.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli  stessi  periodi   e   per   causali   sostanzialmente
          coincidenti, l'intervento ordinario.» 
          Note al comma 201: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  23.  (Contribuzione).  -  1.  E'  stabilito   un
          contributo ordinario nella  misura  dello  0,90  per  cento
          della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  dei
          lavoratori per i quali  trova  applicazione  la  disciplina
          delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per
          cento a carico dell'impresa o del partito politico  e  0,30
          per cento a carico del lavoratore. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  a  carico  dei
          datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          piu' di quindici dipendenti, nonche' dei datori  di  lavoro
          delle categorie di cui all'articolo  20,  comma  3-ter,  e'
          stabilito un contributo ordinario nella misura  dello  0,90
          per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini
          previdenziali, di cui lo 0,30 per cento  e'  a  carico  del
          lavoratore. 
              2. A carico delle imprese o dei  partiti  politici  che
          presentano domanda di integrazione salariale  straordinaria
          e' stabilito il contributo addizionale di cui  all'articolo
          5.» 
          Note al comma 204: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 26. (Fondi di solidarieta' bilaterali). -  1.  Le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano  accordi
          e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,  aventi  a
          oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
          per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
          del Titolo I del presente  decreto,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause  previste  dalle
          disposizioni di cui al predetto Titolo. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti  salvi  i
          fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti  a  quella
          data che dovranno  comunque  adeguarsi  a  quanto  disposto
          dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni  sindacali
          e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
          livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi,
          anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione  di
          fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di lavoro che
          non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
          con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela  in
          costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per   le   causali
          ordinarie  e  straordinarie  cosi'  come   regolate   dalle
          disposizioni di cui al titolo I. 
              2. I fondi di cui al  comma  1  sono  istituiti  presso
          l'INPS,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dagli accordi e contratti collettivi  di  cui  al  medesimo
          comma. 
              3. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  1  e  2
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la  disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del  comitato  amministratore  di  cui
          all'articolo 36. 
              4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla  base
          degli  accordi  e   contratti   collettivi,   l'ambito   di
          applicazione dei fondi di cui al comma 1,  con  riferimento
          al settore di  attivita',  alla  natura  giuridica  e  alla
          classe di ampiezza dei datori  di  lavoro.  Il  superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  e'  verificato  mensilmente  con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              5. I fondi di cui al comma  1  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              7. L'istituzione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  che   non   rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, in relazione ai  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2022,  l'istituzione
          dei fondi di cui al comma  1-bis,  e'  obbligatoria  per  i
          datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
          gia' costituiti si adeguano alle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma entro il 31 dicembre 2022.  In  mancanza,  i
          datori di  lavoro  del  relativo  settore  confluiscono,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2023, nel  fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti  i
          contributi gia' versati o comunque  dovuti  dai  datori  di
          lavoro medesimi. 
              8. I fondi gia' costituiti ai sensi del  comma  1  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
          alle disposizioni di cui al comma 7 entro  il  31  dicembre
          2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
          che  occupano  mediamente  piu'   di   cinque   dipendenti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  i
          contributi da questi gia'  versati  o  comunque  dovuti  ai
          fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti  al  fondo
          di integrazione salariale. 
              9. I fondi di cui al  comma  1,  che  comprendono,  per
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche  i  datori
          di lavoro che occupano almeno  un  dipendente,  oltre  alla
          finalita' di  cui  al  medesimo  comma,  possono  avere  le
          seguenti finalita': 
              a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
          termini di importi  o  durate,  rispetto  alle  prestazioni
          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di
          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale
          previsti dalla normativa vigente; 
              b) prevedere un assegno straordinario per  il  sostegno
          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; (37) 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di  cui
          al comma 1 possono essere istituiti anche  in  relazione  a
          settori di attivita' e classi di  ampiezza  dei  datori  di
          lavoro che gia' rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
          delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
          di indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli  articoli  4  e
          seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
          comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              11. Gli accordi e i  contratti  collettivi  di  cui  al
          comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al  medesimo
          comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito.» 
          Note al comma 205: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.   27.   (Fondi   di    solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori
          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei
          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati
          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del
          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite
          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi seguenti. 
              2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
              3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
              a) un assegno di durata e misura  pari  all'assegno  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1; 
              b) l'assegno di solidarieta' di  cui  all'articolo  31,
          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al
          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. L'assegno di solidarieta' puo' essere  riconosciuto
          per  periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
          lavorativa fino al 31 dicembre 2021. 
              4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
              4-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          rientrano nei fondi di cui al comma 1  anche  i  datori  di
          lavoro che occupano almeno  un  dipendente.  I  fondi  gia'
          costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente
          comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i  datori  di
          lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di
          cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
              a) un'aliquota complessiva di  contribuzione  ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
              b)  le  tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
              c)    l'adeguamento    dell'aliquota    in     funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
              d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
          fondo interprofessionale istituito ai  sensi  dell'articolo
          118 della legge n. 388 del 2000; 
              e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo  previsto  dall'articolo
          12 del decreto legislativo  n.  276  del  2003,  prevedendo
          un'aliquota  complessiva  di  contribuzione  ordinaria   di
          finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo  carico  del
          datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo  0,30  per
          cento  della  retribuzione   imponibile   previdenziale   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016; 
              f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1  di
          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
          a) e b); 
              g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
          al comma 1. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
              a)  criteri  volti  a   garantire   la   sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
              b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
              c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
              d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la   funzione   di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei.» 
          Note al comma 206: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  28,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 28. (Fondo di solidarieta' residuale). -  1.  Nei
          riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente piu'
          di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e
          classi   dimensionali   non   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione del Titolo I del presente decreto  e  che  non
          hanno costituito fondi di solidarieta'  bilaterali  di  cui
          all'articolo  26,  o  fondi  di   solidarieta'   bilaterali
          alternativi  di  cui  all'articolo  27,  opera   il   fondo
          residuale istituito con il decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141. 
              2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano
          in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla
          data di decorrenza del nuovo fondo i datori di  lavoro  del
          relativo settore rientrano nell'ambito di  applicazione  di
          questo e non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo
          residuale, ferma restando  la  gestione  a  stralcio  delle
          prestazioni gia' deliberate. I fondi costituiti secondo  le
          procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a  quindici  dipendenti,  e   garantiscono   l'assegno   di
          integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma  1.  I
          contributi eventualmente gia' versati o dovuti in  base  al
          decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al
          medesimo  fondo.  Il  Comitato  amministratore  del   fondo
          residuale, sulla base  delle  stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo
          settore,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
              3. Alla gestione del fondo  di  solidarieta'  residuale
          provvede  un  comitato   amministratore,   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 36. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del
          fondo di solidarieta' residuale e'  adeguata,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2016,  alle  disposizioni  del   presente
          decreto.» 
          Note al comma 207: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 29. (Fondo di integrazione  salariale).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2016 il  fondo  residuale  di  cui
          all'articolo  28,  assume  la  denominazione  di  fondo  di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
              2.  Sono  soggetti  alla  disciplina   del   fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  soggetti
          alla disciplina  del  fondo  di  integrazione  salariale  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un   dipendente,
          appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
          rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  10,
          che non aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'  bilaterale
          costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 
              3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
          contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei
          lavoratori da  questi  occupati,  secondo  quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazioni   salariali
          ordinarie, ad esclusione  delle  intemperie  stagionali,  e
          straordinarie,    limitatamente    alle     causali     per
          riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa
          di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1°
          gennaio 2022. 
              3-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
          comma  1,  in  relazione  alle  causali  di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa vigente  in  materia  di  integrazioni  salariali
          ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di
          seguito indicate: 
              a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la
          data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
          di tredici settimane in un biennio mobile; 
              b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la
          data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  per  una  durata
          massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 
              4. Alle prestazioni erogate dal fondo  di  integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
              4-bis.  Per  i  trattamenti  relativi  a   periodi   di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disposizione di  cui  al
          comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione. 
              5.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
              6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio   del   fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
              7. I trattamenti di integrazione salariale erogati  dal
          fondo sono autorizzati dalla  struttura  territoriale  INPS
          competente in relazione all'unita' produttiva. In  caso  di
          aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica
          ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la  sede
          legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di
          lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della   posizione
          contributiva. 
              8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
          i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque dipendenti, e al 0,80 per cento, per i datori
          di  lavoro  che,  nel  semestre  precedente  la   data   di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          piu' di cinque dipendenti. E' stabilita  una  contribuzione
          addizionale  a  carico  dei  datori  di   lavoro   connessa
          all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis,  pari
          al 4 per cento della retribuzione persa. 
              8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo  restando
          il rispetto di quanto previsto dal comma 4,  a  favore  dei
          datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque  dipendenti  e  che  non  abbiano  presentato
          domanda di assegno  integrazione  salariale  ai  sensi  del
          presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far  data
          dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento,
          l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
          per cento. 
              9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 35. 
              10. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
              11. I datori di lavoro che occupano mediamente  sino  a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. A decorrere dal 1° gennaio  2022  il  presenta  comma
          cessa di trovare applicazione.»