art. 1 (commi 101-200)
    

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|101. Al personale delle Forze di polizia ad    |Disposizioni in    |
|ordinamento civile, in possesso, alla data del |materia            |
|31 dicembre 1995, di un'anzianita' contributiva|previdenziale per  |
|inferiore a diciotto anni, effettivamente      |il personale delle |
|maturati, si applica, in relazione alla        |Forze di polizia ad|
|specificita' riconosciuta ai sensi             |ordinamento civile |
|dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,  |                   |
|n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui   |                   |
|al decreto del Presidente della Repubblica 29  |                   |
|dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo    |                   |
|della quota retributiva della pensione da      |                   |
|liquidare con il sistema misto, con            |                   |
|applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento  |                   |
|per ogni anno utile.                           |                   |
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|102. Per l'attuazione del comma 101, e'        |                   |
|valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno|                   |
|2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023,         |                   |
|36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709    |                   |
|euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per      |                   |
|l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027,  |                   |
|49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173    |                   |
|euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per      |                   |
|l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere      |                   |
|dall'anno 2031.                                |                   |
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|103. Al fine di garantire la tutela delle      |Disposizioni a     |
|prestazioni previdenziali in favore dei        |garanzia delle     |
|giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022,   |prestazioni        |
|la funzione previdenziale svolta dall'Istituto |previdenziali in   |
|nazionale di previdenza dei giornalisti        |favore dei         |
|italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi  |giornalisti        |
|dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951,  |professionisti,    |
|n. 1564, in regime sostitutivo delle           |pubblicisti, dei   |
|corrispondenti forme di previdenza             |praticanti titolari|
|obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla|di un rapporto di  |
|gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di|lavoro subordinato |
|previdenza sociale (INPS) che succede nei      |di natura          |
|relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto|giornalistica, dei |
|dalla medesima data sono iscritti              |titolari di        |
|all'assicurazione generale obbligatoria per    |posizioni          |
|l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei |assicurative e dei |
|lavoratori dipendenti i giornalisti            |titolari di        |
|professionisti, i pubblicisti e i praticanti   |trattamenti        |
|titolari di un rapporto di lavoro subordinato  |pensionistici      |
|di natura giornalistica, nonche', con evidenza |diretti e ai       |
|contabile separata, i titolari di posizioni    |superstiti         |
|assicurative e titolari di trattamenti         |                   |
|pensionistici diretti e ai superstiti gia'     |                   |
|iscritti presso la medesima forma.             |                   |
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|104. Il regime pensionistico dei soggetti di   |                   |
|cui al comma 103 e' uniformato, nel rispetto   |                   |
|del principio del pro-rata, a quello degli     |                   |
|iscritti al Fondo pensioni lavoratori          |                   |
|dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In  |                   |
|particolare, per gli assicurati presso la      |                   |
|gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo     |                   |
|della pensione e' determinato dalla somma:     |                   |
|   a) delle quote di pensione corrispondenti   |                   |
|alle anzianita' contributive acquisite fino al |                   |
|30 giugno 2022, calcolate applicando le        |                   |
|disposizioni vigenti presso l'INPGI;           |                   |
|   b) della quota di pensione corrispondente   |                   |
|alle anzianita' contributive acquisite a       |                   |
|decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le    |                   |
|disposizioni vigenti nel Fondo pensioni        |                   |
|lavoratori dipendenti.                         |                   |
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|105. Fermo restando quanto previsto al comma   |                   |
|104, ai soggetti gia' assicurati presso la     |                   |
|gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il |                   |
|primo accredito contributivo decorre in data   |                   |
|compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31        |                   |
|dicembre 2016, non si applica il massimale     |                   |
|contributivo di cui all'articolo 2, comma 18,  |                   |
|secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. |                   |
|335. Il meccanismo del massimale contributivo  |                   |
|di cui alla suddetta disposizione si applica ai|                   |
|soggetti gia' assicurati presso la gestione    |                   |
|sostitutiva dell'INPGI con primo accredito     |                   |
|contributivo decorrente in data successiva al  |                   |
|31 dicembre 2016, per i quali il trattamento   |                   |
|pensionistico e' calcolato esclusivamente con  |                   |
|il sistema di calcolo contributivo.            |                   |
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|106. Fermo restando quanto previsto al comma   |Salvaguardia della |
|104, ai fini del diritto al trattamento        |disciplina         |
|pensionistico, i soggetti gia' assicurati      |previgente INPGI   |
|presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che  |per i soggetti gia'|
|abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i     |assicurati presso  |
|requisiti previsti dalla normativa vigente     |la gestione        |
|presso l'INPGI alla predetta data conseguono il|sostitutiva        |
|diritto alla prestazione pensionistica secondo |dell'INPGI che     |
|la medesima normativa.                         |abbiano gia'       |
|                                               |maturato i         |
|                                               |requisiti.         |
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|107. Il comitato di cui all'articolo 22 della  |Integrazione del   |
|legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con   |comitato           |
|decreto del Ministro del lavoro e delle        |amministratore del |
|politiche sociali, da un rappresentante        |Fondo pensioni     |
|dell'organizzazione sindacale maggiormente     |lavoratori         |
|rappresentativa della categoria dei            |dipendenti.        |
|giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle|                   |
|problematiche concernenti i soggetti di cui al |                   |
|comma 103.                                     |                   |
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|108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al  |Riconoscimento dei |
|31 dicembre 2023, i trattamenti di             |trattamenti di     |
|disoccupazione e di cassa integrazione guadagni|disoccupazione e di|
|sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto|cassa integrazione |
|secondo le regole previste dalla normativa     |guadagni per le    |
|regolamentare vigente presso l'INPGI alla data |prestazioni non    |
|del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati |previdenziali dei  |
|a carico della Gestione prestazioni temporanee |giornalisti secondo|
|ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo  |le regole previste |
|24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale |dalla normativa    |
|afferisce la contribuzione per lo stesso       |regolamentare      |
|periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si    |vigente presso     |
|applica la disciplina prevista per la          |l'INPGI            |
|generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo   |                   |
|pensioni lavoratori dipendenti.                |                   |
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|109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al  |Riconoscimento     |
|31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni     |dell'assicurazione |
|continua a essere gestita secondo le regole    |contro gli         |
|previste dalla normativa regolamentare vigente |infortuni agli     |
|presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I |aventi diritto     |
|trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto|secondo le regole  |
|nazionale per l'assicurazione contro gli       |previste dalla     |
|infortuni sul lavoro (INAIL), al quale         |normativa          |
|afferisce la relativa contribuzione. A         |regolamentare      |
|decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la    |vigente presso     |
|disciplina prevista per la generalita' dei     |l'INPGI            |
|lavoratori iscritti al Fondo pensioni          |                   |
|lavoratori dipendenti.                         |                   |
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|110. Al fine di garantire la continuita' delle |Trasferimento      |
|funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a|presso l'INPS del  |
|118, un contingente di personale non superiore |personale          |
|a 100 unita' individuato, nell'ambito dei      |selezionato dei    |
|dipendenti a tempo indeterminato in servizio   |dipendenti a tempo |
|presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, |indeterminato in   |
|attraverso una procedura di selezione          |servizio presso    |
|finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in |l'INPGI            |
|relazione al profilo professionale di          |                   |
|destinazione, nonche' alla valutazione delle   |                   |
|capacita' in ordine alle funzioni da svolgere, |                   |
|e' inquadrato presso l'INPS. La procedura di   |                   |
|selezione e' completata entro tre mesi dalla   |                   |
|data di pubblicazione del decreto di cui al    |                   |
|comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro |                   |
|e delle politiche sociali, di concerto con il  |                   |
|Ministro dell'economia e delle finanze e con il|                   |
|Ministro per la pubblica amministrazione, il   |                   |
|personale che ottiene una valutazione positiva |                   |
|nella procedura di selezione e' inquadrato nei |                   |
|relativi ruoli sulla base della tabella di     |                   |
|comparazione di cui al comma 111.              |                   |
|Conseguentemente la dotazione organica         |                   |
|dell'INPS e' incrementata di un numero di posti|                   |
|corrispondente alle unita' di personale        |                   |
|trasferite.                                    |                   |
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|111. Con decreto del Ministro del lavoro e     |Procedura di       |
|delle politiche sociali, di concerto con il    |selezione del      |
|Ministro dell'economia e delle finanze e con il|personale da       |
|Ministro per la pubblica amministrazione, da   |trasferire all'INPS|
|emanare entro sessanta giorni dalla data di    |                   |
|entrata in vigore della presente legge, sono   |                   |
|definite, in conformita' ai principi stabiliti |                   |
|dall'articolo 35, comma 3, del decreto         |                   |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita'|                   |
|per lo svolgimento della procedura di selezione|                   |
|di cui al comma 110, nonche' la tabella di     |                   |
|comparazione applicabile ai fini               |                   |
|dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del     |                   |
|personale selezionato, nei limiti delle risorse|                   |
|finanziarie di cui al comma 115.               |                   |
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|112. I dipendenti provenienti dall'INPGI       |Inquadramento      |
|mantengono il trattamento economico fisso      |economico del      |
|percepito alla data dell'inquadramento, nonche'|personale          |
|il regime previdenziale previsto per essi alla |proveniente        |
|stessa data. Nel caso in cui il suddetto       |dall'INPGI         |
|trattamento economico risulti piu' elevato     |                   |
|rispetto a quello in godimento al personale    |                   |
|gia' dipendente dell'INPS, e' riconosciuto, per|                   |
|la differenza, un assegno ad                   |                   |
|personam, riassorbibile con i successivi       |                   |
|miglioramenti economici a qualsiasi titolo     |                   |
|conseguiti.                                    |                   |
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|113. Al fine di favorire una rapida ed efficace|Costituzione di un |
|integrazione delle funzioni, e' costituito un  |Comitato di        |
|Comitato di integrazione composto dal direttore|integrazione       |
|generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in     |                   |
|carica alla data del 31 dicembre 2021, nonche' |                   |
|da quattro dirigenti incaricati di funzioni di |                   |
|livello dirigenziale generale dell'INPS,       |                   |
|coordinati dal direttore generale dell'INPS,   |                   |
|con il compito di pervenire all'unificazione   |                   |
|delle procedure operative e correnti entro il  |                   |
|31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato   |                   |
|non sono corrisposti gettoni di presenza,      |                   |
|compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti |                   |
|comunque denominati. Dall'attuazione del       |                   |
|presente comma non devono derivare oneri       |                   |
|aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato|                   |
|esercita le funzioni di cui al primo periodo   |                   |
|fino al 30 giugno 2022.                        |                   |
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|114. Con decreto del Ministro del lavoro e     |Integrazione della |
|delle politiche sociali, da adottare entro tre |composizione del   |
|mesi dalla data di entrata in vigore della     |Consiglio di       |
|presente legge, e' disposta, in coerenza con i |indirizzo e        |
|principi di cui all'articolo 3, comma 4, del   |vigilanza dell'INPS|
|decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,    |                   |
|l'integrazione del Consiglio di indirizzo e    |                   |
|vigilanza dell'INPS con due membri designati in|                   |
|rappresentanza delle organizzazioni sindacali  |                   |
|maggiormente rappresentative della categoria   |                   |
|dei giornalisti.                               |                   |
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|115. A decorrere dalla data di entrata in      |Obbligo di         |
|vigore della presente legge e fino alla data di|preventiva notifica|
|cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono|ai Ministeri       |
|compiere atti di amministrazione straordinaria |vigilanti ai fini  |
|soltanto previa notifica ai Ministeri          |del compimento     |
|vigilanti. Gli organi di amministrazione       |degli atti di      |
|dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro|amministrazione    |
|il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30      |straordinaria degli|
|giugno 2022 della gestione sostitutiva         |organi dell'INPGI  |
|dell'assicurazione generale obbligatoria, da   |                   |
|trasmettere al Ministero del lavoro e delle    |                   |
|politiche sociali e al Ministero dell'economia |                   |
|e delle finanze, per i fini di cui all'articolo|                   |
|3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  |                   |
|1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data |                   |
|di adozione della motivata decisione definitiva|                   |
|sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo|                   |
|3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  |                   |
|1994, n. 509, e sulla base delle               |                   |
|risultanze dello stesso, con delibera del      |                   |
|consiglio di amministrazione dell'INPGI da     |                   |
|trasmettere per l'approvazione al Ministero del|                   |
|lavoro e delle politiche sociali e al Ministero|                   |
|dell'economia e delle finanze, sono trasferite |                   |
|all'INPS le risorse strumentali e finanziarie  |                   |
|di competenza della medesima gestione.         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede,|Misure di          |
|con autonome deliberazioni soggette ad         |adeguamento        |
|approvazione ministeriale ai sensi             |dell'INPGI per la  |
|dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto   |funzione di ente di|
|legislativo n. 509 del 1994, alla modifica     |previdenza e       |
|dello statuto e dei regolamenti interni,       |assistenza dei     |
|secondo i principi e criteri di cui            |giornalisti        |
|all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto       |professionisti e   |
|legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini  |pubblicisti che    |
|dell'adeguamento alla funzione di ente di      |svolgono attivita' |
|previdenza e assistenza dei giornalisti        |autonoma di libera |
|professionisti e pubblicisti che svolgono      |professione        |
|attivita' autonoma di libera professione       |giornalistica,     |
|giornalistica, anche sotto forma di            |anche sotto forma  |
|collaborazione coordinata e continuativa. Entro|di collaborazione  |
|quindici giorni dalla data di approvazione     |coordinata e       |
|dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti,|continuativa       |
|sono indette le elezioni per il rinnovo degli  |                   |
|organi dell'Istituto. Tali organi entrano in   |                   |
|carica in data successiva a quella di          |                   |
|approvazione da parte dei Ministeri vigilanti  |                   |
|della delibera di trasferimento delle risorse  |                   |
|strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.|                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|117. Al fine di garantire la continuita' delle |Anticipazioni della|
|prestazioni poste a carico dell'INPS, a        |tesoreria per le   |
|decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso        |prestazioni a      |
|Istituto e' autorizzato a fare ricorso ad      |carico dell'INPS   |
|anticipazioni della tesoreria statale da       |                   |
|estinguere entro il 31 dicembre 2022.          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|118. All'articolo                              |Sospensione nomina |
|16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, |Commissario        |
|n. 34, convertito, con modificazioni,          |straordinario INPGI|
|dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2  |                   |
|e' abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa,|                   |
|con riferimento alla sola gestione sostitutiva |                   |
|dell'assicurazione generale obbligatoria       |                   |
|dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni     |                   |
|del comma 4 dell'articolo 2 del decreto        |                   |
|legislativo 30 giugno 1994, n. 509.            |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|119. L'esonero contributivo di cui all'articolo|Esonero            |
|1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n.  |contributivo per   |
|178, e' riconosciuto anche ai datori di lavoro |l'assunzione a     |
|privati che assumono, nel periodo ivi          |tempo indeterminato|
|considerato, con contratto di lavoro a tempo   |di lavoratori      |
|indeterminato, lavoratori                      |provenienti da     |
|subordinati, indipendentemente dalla loro eta' |imprese in crisi   |
|anagrafica, da imprese per le quali e' attivo  |                   |
|un tavolo di confronto per la gestione della   |                   |
|crisi aziendale presso la struttura per la     |                   |
|crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma   |                   |
|852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il  |                   |
|beneficio contributivo di cui al primo periodo |                   |
|e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di |                   |
|2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni |                   |
|di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per |                   |
|l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno   |                   |
|2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle    |                   |
|minori entrate contributive derivanti dal primo|                   |
|periodo e qualora, nell'ambito della predetta  |                   |
|attivita' di monitoraggio, emerga il           |                   |
|raggiungimento, anche in via prospettica, del  |                   |
|limite di spesa di cui al secondo periodo del  |                   |
|presente comma, l'INPS non prende in           |                   |
|considerazione ulteriori domande per l'accesso |                   |
|al beneficio contributivo di cui al primo      |                   |
|periodo del presente comma.                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|120. In relazione ai differenti impatti nei    |Fondo per la tutela|
|settori produttivi per la tutela delle         |delle posizioni    |
|posizioni lavorative nell'ambito della         |lavorative         |
|progressiva uscita dalla fase emergenziale,    |nell'ambito della  |
|connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, |progressiva uscita |
|mediante interventi in materia di integrazione |dalla fase         |
|salariale, in deroga alla legislazione vigente |emergenziale       |
|e' istituito, nello stato di previsione del    |                   |
|Ministero del lavoro e delle politiche sociali,|                   |
|un apposito fondo con una dotazione di 700     |                   |
|milioni di euro per l'anno 2022, il cui        |                   |
|utilizzo e' disciplinato con successivo        |                   |
|provvedimento normativo nel limite del predetto|                   |
|importo che costituisce limite massimo di      |                   |
|spesa.                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|121. In via eccezionale, per i periodi di paga |Esonero sulla quota|
|dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i |dei contributi     |
|rapporti di lavoro dipendente, con esclusione  |previdenziali per  |
|dei rapporti di lavoro domestico, e'           |l'invalidita' e la |
|riconosciuto un esonero sulla quota dei        |vecchiaia e i      |
|contributi previdenziali per l'invalidita', la |superstiti a carico|
|vecchiaia e i superstiti a carico del          |del lavoratore per |
|lavoratore di 0,8 punti percentuali a          |l'anno 2022        |
|condizione che la retribuzione imponibile,     |                   |
|parametrata su base mensile per tredici        |                   |
|mensilita', non ecceda l'importo mensile di    |                   |
|2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  |                   |
|mese di dicembre, del rateo di tredicesima.    |                   |
|Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura  |                   |
|di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota|                   |
|di computo delle prestazioni pensionistiche.   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|122. Il Fondo sociale per occupazione e        |Rifinanziamento del|
|formazione di cui all'articolo 18, comma 1,    |Fondo sociale per  |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,|occupazione e      |
|n. 185, convertito, con modificazioni,         |formazione         |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'          |                   |
|incrementato di 321,4 milioni di euro per      |                   |
|l'anno 2022, di 300 milioni di euro annui a    |                   |
|decorrere dall'anno 2023.                      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|123. A valere sul Fondo sociale per occupazione|Rifinanziamento    |
|e formazione di cui al comma 122 si provvede,  |dell'indennita' per|
|nella misura di 12 milioni di euro per l'anno  |i lavoratori del   |
|2022, al finanziamento dell'indennita'         |settore della pesca|
|giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per|                   |
|l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente |                   |
|da impresa adibita alla pesca marittima,       |                   |
|compresi i soci lavoratori delle cooperative   |                   |
|della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo |                   |
|1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro|                   |
|derivante da misure di arresto temporaneo      |                   |
|obbligatorio.                                  |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|124. A valere sul Fondo sociale per occupazione|                   |
|e formazione di cui al comma 122 si provvede,  |                   |
|nella misura di 7 milioni di euro per l'anno   |                   |
|2022, al finanziamento dell'indennita'         |                   |
|giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per|                   |
|l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente |                   |
|da impresa adibita alla pesca marittima,       |                   |
|compresi i soci lavoratori delle cooperative   |                   |
|della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo |                   |
|1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro|                   |
|derivante da misure di arresto temporaneo non  |                   |
|obbligatorio.                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|125. Le misure di sostegno del reddito per i   |Sostegno al reddito|
|lavoratori dipendenti delle imprese del settore|per i call center  |
|dei call center, di cui all'articolo 44, comma |                   |
|7, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  |                   |
|n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel     |                   |
|limite di spesa di 20 milioni di euro.         |                   |
|All'onere derivante dal primo periodo del      |                   |
|presente comma, pari a 20 milioni di euro per  |                   |
|l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo    |                   |
|sociale per occupazione e formazione di cui al |                   |
|comma 122.                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la  |Sgravi contributivi|
|disposizione di cui all'articolo               |per alcune societa'|
|43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. |in procedura       |
|109, convertito, con modificazioni, dalla legge|fallimentare o in  |
|16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante  |amministrazione    |
|dal primo periodo del presente comma, pari a 21|straordinaria      |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e |                   |
|2024, si provvede a carico del Fondo sociale   |                   |
|per occupazione e formazione di cui al comma   |                   |
|122.                                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|127. Al fine del completamento dei piani di    |Proroga CIGS e     |
|recupero occupazionale di cui all'articolo 44, |mobilita' in deroga|
|comma 11-bis, del decreto legislativo 14       |nelle aree di crisi|
|settembre 2015, n. 148, sono stanziate         |industriale        |
|ulteriori risorse per un importo pari a 60     |complessa          |
|milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul  |                   |
|Fondo sociale per occupazione e formazione di  |                   |
|cui al comma 122, da ripartire tra le regioni  |                   |
|con decreto del Ministro del lavoro e delle    |                   |
|politiche sociali, di concerto con il Ministro |                   |
|dell'economia e delle finanze. Le predette     |                   |
|regioni possono destinare, nell'anno 2022, le  |                   |
|risorse stanziate ai sensi del primo periodo   |                   |
|alle medesime finalita' di cui all'articolo 44,|                   |
|comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148   |                   |
|del 2015, nonche' a quelle di cui all'articolo |                   |
|53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,|                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21  |                   |
|giugno 2017, n. 96.                            |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|128. L'integrazione salariale, prevista anche  |Integrazione delle |
|ai fini della formazione professionale per la  |misure di sostegno |
|gestione delle bonifiche, di cui all'articolo  |al reddito per i   |
|1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.   |dipendenti ex ILVA |
|243, convertito, con modificazioni, dalla legge|                   |
|27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per      |                   |
|l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni  |                   |
|di euro. All'onere derivante dal primo periodo |                   |
|del presente comma, pari a 19 milioni di euro  |                   |
|per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo|                   |
|sociale per occupazione e formazione di cui al |                   |
|comma 122.                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|129. La disposizione di cui all'articolo       |CIGS per le imprese|
|22-bis del decreto legislativo 14 settembre    |con rilevanza      |
|2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per   |economica          |
|gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa |strategica         |
|rispettivamente di 130 milioni di euro per     |                   |
|l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno    |                   |
|2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli |                   |
|oneri derivanti dal primo periodo del presente |                   |
|comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno   |                   |
|2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 |                   |
|milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a  |                   |
|carico del Fondo sociale per occupazione e     |                   |
|formazione di cui al comma 122.                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e  |Incremento delle   |
|2024, in relazione alle risorse gia' stanziate,|risorse destinate a|
|le risorse di cui all'articolo 1, comma 110,   |percorsi formativi |
|lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.   |di apprendistato e |
|205, sono incrementate di euro 50 milioni a    |di alternanza      |
|valere sul Fondo sociale per occupazione e     |scuola-lavoro      |
|formazione di cui al comma 122.                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|131. Al fine di garantire la continuita' del   |Proroga            |
|sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  |dell'integrazione  |
|di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e    |salariale per i    |
|Alitalia Cityliner Spa coinvolti               |lavoratori di      |
|dall'attuazione del programma della procedura  |Alitalia in        |
|di amministrazione straordinaria di cui        |amministrazione    |
|all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge|straordinaria      |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con          |                   |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |                   |
|27, il trattamento di integrazione salariale di|                   |
|cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge|                   |
|21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con       |                   |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.|                   |
|215, puo' essere prorogato di ulteriori dodici |                   |
|mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire  |                   |
|anche successivamente alla conclusione         |                   |
|dell'attivita' del commissario e in ogni caso  |                   |
|non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei  |                   |
|trattamenti di cui al presente comma e'        |                   |
|riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro|                   |
|per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per |                   |
|l'anno 2023.                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del    |Incremento del     |
|decreto del Ministro del lavoro e delle        |fondo di           |
|politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016,  |solidarieta' per il|
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del |settore del        |
|21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il|trasporto aereo e  |
|settore del trasporto aereo e del sistema      |del sistema        |
|aeroportuale eroga una prestazione integrativa |aeroportuale per   |
|del trattamento di cui al comma 131, tale da   |l'integrazione     |
|garantire che il trattamento complessivo sia   |salariale per i    |
|pari al 60 per cento della retribuzione lorda  |lavoratori di      |
|di riferimento, risultante dalla media delle   |Alitalia in        |
|voci retributive lorde fisse, delle mensilita' |amministrazione    |
|lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde|straordinaria e per|
|contrattuali aventi carattere di continuita',  |i programmi        |
|percepite dai lavoratori interessati           |formativi per il   |
|dall'integrazione salariale di cui al comma    |mantenimento e     |
|131, nell'anno 2019, con esclusione dei        |l'aggiornamento    |
|compensi per lavoro straordinario. La          |delle qualifiche   |
|prestazione integrativa di cui al primo periodo|professionali e    |
|del presente comma e' concessa nei limiti      |delle licenze      |
|di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno    |necessarie per lo  |
|2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023.   |svolgimento della  |
|L'INPS provvede al monitoraggio del limite di  |prestazione        |
|spesa di cui al secondo periodo del presente   |lavorativa         |
|comma sulla base dei provvedimenti di          |                   |
|autorizzazione. A tal fine, il Fondo di        |                   |
|solidarieta' per il settore del trasporto aereo|                   |
|e del sistema aeroportuale e' incrementato di  |                   |
|32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9    |                   |
|milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresi' |                   |
|a carico del Fondo i programmi formativi per il|                   |
|mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche|                   |
|professionali e delle licenze necessarie per lo|                   |
|svolgimento della prestazione lavorativa; i    |                   |
|programmi formativi possono essere cofinanziati|                   |
|dalle regioni nell'ambito delle rispettive     |                   |
|misure di politica attiva del lavoro. Qualora  |                   |
|dal predetto monitoraggio emergano risparmi di |                   |
|spesa, con decreto del Ministero del lavoro e  |                   |
|delle politiche sociali e del Ministero        |                   |
|dell'economia e delle finanze puo' essere      |                   |
|disposto, fermo restando il limite di spesa di |                   |
|cui al secondo periodo del presente comma,     |                   |
|l'incremento della percentuale di cui al primo |                   |
|periodo del presente comma fino al valore      |                   |
|massimo dell'80 per cento.                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|133. Le societa' Alitalia-Sai Spa e Alitalia   |Esonero per le     |
|Cityliner Spa che abbiano usufruito del        |societa'           |
|trattamento di integrazione salariale di cui al|Alitalia-Sai Spa e |
|comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a   |Alitalia Cityliner |
|seguito di apposita richiesta, sono esonerate  |Spa dal versamento |
|dal pagamento delle quote di accantonamento del|delle quote di     |
|trattamento di fine rapporto relative alla     |accantonamento per |
|retribuzione persa a seguito della riduzione   |il trattamento di  |
|oraria o della sospensione dal lavoro e dal    |fine rapporto      |
|pagamento del contributo previsto dall'articolo|                   |
|2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.|                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 |Carattere          |
|dicembre 2016, n. 232, sono apportate le       |strutturale del    |
|seguenti modificazioni:                        |congedo di         |
|   a) al primo periodo, le parole: «e 2021»    |paternita'         |
|sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno   |obbligatorio e     |
|2021»;                                         |facoltativo        |
|   b) al secondo periodo, le parole: «, a sette|                   |
|giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per    |                   |
|l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,|                   |
|a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni|                   |
|dall'anno 2021»;                               |                   |
|   c) al terzo periodo, le parole: «e 2021»    |                   |
|sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno   |                   |
|2021».                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 |Proroga delle      |
|dicembre 2015, n. 208, sono apportate le       |agevolazioni       |
|seguenti modificazioni:                        |fiscali in         |
|   a) al primo periodo, le parole: «e 2018»    |relazione ai       |
|sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e      |versamenti delle   |
|2024»;                                         |fondazioni bancarie|
|   b) al secondo periodo, le parole: «e a 45   |al Fondo per il    |
|milioni di euro per l'anno 2023» sono          |contrasto della    |
|sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di  |poverta' educativa |
|euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per|minorile           |
|l'anno 2024».                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|136. Il Fondo per il contrasto della poverta'  |Proroga del Fondo  |
|educativa minorile di cui all'articolo 1, comma|per il contrasto   |
|392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  |della poverta'     |
|prorogato per gli anni 2023 e 2024.            |educativa minorile |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|137. In via sperimentale, per l'anno 2022, e'  |Riduzione dei      |
|riconosciuto nella misura del 50 per cento     |contributi         |
|l'esonero per un anno dal versamento dei       |previdenziali a    |
|contributi previdenziali a carico delle        |carico delle       |
|lavoratrici madri dipendenti del settore       |lavoratrici madri  |
|privato, a decorrere dalla data del rientro nel|dipendenti del     |
|posto di lavoro dopo la fruizione del congedo  |settore privato    |
|obbligatorio di maternita' e per un periodo    |                   |
|massimo di un anno a decorrere dalla data del  |                   |
|predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di    |                   |
|computo delle prestazioni pensionistiche.      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 |Finanziamento del  |
|dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di|Fondo per il       |
|euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono    |sostegno alla      |
|sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro  |parita' salariale  |
|per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a|di genere          |
|decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunte, in  |                   |
|fine, le seguenti parole: «, nonche' al        |                   |
|sostegno della partecipazione delle donne al   |                   |
|mercato del lavoro, anche attraverso la        |                   |
|definizione di procedure per l'acquisizione, da|                   |
|parte delle imprese pubbliche e private, di una|                   |
|certificazione della parita' di genere, ai     |                   |
|sensi dell'articolo 46-bis del codice delle    |                   |
|pari opportunita' tra uomo e donna, di cui     |                   |
|al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, |                   |
|cui siano connessi benefici contributivi a     |                   |
|favore del datore di lavoro. Con decreto       |                   |
|del Ministro del lavoro e delle politiche      |                   |
|sociali, di concerto con il Ministro           |                   |
|dell'economia e delle finanze e il Ministro con|                   |
|delega per le pari opportunita', sono stabilite|                   |
|le modalita' di attuazione del presente comma».|                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o|Adozione del Piano |
|l'Autorita' politica delegata per le pari      |strategico         |
|opportunita', anche avvalendosi del Fondo per  |nazionale per le   |
|le politiche relative ai diritti e alle pari   |politiche per la   |
|opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3,  |parita' di genere  |
|del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,       |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4   |                   |
|agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo|                   |
|delle amministrazioni interessate e delle      |                   |
|associazioni di donne impegnate nella          |                   |
|promozione della parita' di genere e nel       |                   |
|contrasto alla discriminazione delle donne, e  |                   |
|adotta un Piano strategico nazionale per la    |                   |
|parita' di genere, in coerenza con gli         |                   |
|obiettivi della Strategia europea per la       |                   |
|parita' di genere 2020-2025.                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|140. Il Piano di cui al comma 139 ha           |Finalita' del Piano|
|l'obiettivo di individuare buone pratiche per  |strategico         |
|combattere gli stereotipi di genere, colmare il|nazionale per le   |
|divario di genere nel mercato del lavoro,      |politiche per la   |
|raggiungere la parita' nella partecipazione ai |parita' di genere  |
|diversi settori economici, affrontare il       |                   |
|problema del divario retributivo e             |                   |
|pensionistico, nonche' colmare il divario e    |                   |
|conseguire l'equilibrio di genere nel processo |                   |
|decisionale.                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono |Istituzione di una |
|istituiti, presso il Dipartimento per le pari  |Cabina di regia    |
|opportunita' della Presidenza del Consiglio dei|interistituzionale |
|ministri, una Cabina di regia                  |e di un            |
|interistituzionale e un Osservatorio nazionale |Osservatorio       |
|per l'integrazione delle politiche per la      |nazionale per      |
|parita' di genere.                             |l'integrazione     |
|                                               |delle politiche per|
|                                               |la parita' di      |
|                                               |genere             |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|142. L'Osservatorio nazionale per              |Composizione dell' |
|l'integrazione delle politiche per la parita'  |Osservatorio       |
|di genere e' costituito da esperti nominati dal|nazionale per      |
|Presidente del Consiglio dei ministri o        |l'integrazione     |
|dall'Autorita' politica dallo stesso delegata, |delle politiche per|
|anche su designazione delle regioni,           |la parita' di      |
|dell'Associazione nazionale dei comuni italiani|genere             |
|e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno|                   |
|parte i rappresentanti delle associazioni      |                   |
|impegnate sul tema della parita' di genere e   |                   |
|delle organizzazioni sindacali maggiormente    |                   |
|rappresentative su scala nazionale. Ne fanno   |                   |
|altresi' parte un rappresentante della Rete    |                   |
|nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno  |                   |
|dell'Istituto nazionale di statistica, uno     |                   |
|dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e  |                   |
|le politiche sociali del Consiglio nazionale   |                   |
|delle ricerche, uno del Ministero dell'economia|                   |
|e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria|                   |
|generale dello Stato e uno della Conferenza dei|                   |
|rettori delle Universita' italiane.            |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|143. Competono all'Osservatorio le funzioni di |Funzioni dell'     |
|monitoraggio, analisi, studio e proposta dei   |Osservatorio       |
|possibili strumenti per dare attuazione alle   |nazionale per      |
|indicazioni contenute nel Piano di cui al comma|l'integrazione     |
|139, valutandone l'impatto al fine di          |delle politiche per|
|migliorarne l'efficacia e integrarne gli       |la parita' di      |
|strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non |genere             |
|spettano compensi, gettoni di presenza,        |                   |
|rimborsi di spese o altri emolumenti comunque  |                   |
|denominati.                                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|144. La Cabina di regia interistituzionale,    |Funzioni della     |
|presieduta dal Presidente del Consiglio dei    |Cabina di regia    |
|ministri o dall'Autorita' politica delegata, e'|interistituzionale |
|il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra|                   |
|i livelli istituzionali, anche territoriali,   |                   |
|coinvolti, al fine di garantire il             |                   |
|coordinamento fra le azioni a livello centrale |                   |
|e territoriale e di individuare e promuovere   |                   |
|buone pratiche condivise.                      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|145. Al fine di realizzare un sistema nazionale|Tavolo di lavoro   |
|di certificazione della parita' di genere che  |permanente sulla   |
|accompagni e incentivi le imprese ad adottare  |certificazione di  |
|politiche adeguate a ridurre il divario di     |genere alle imprese|
|genere in relazione alle opportunita' di       |                   |
|crescita in azienda, alla parita' salariale a  |                   |
|parita' di mansioni, alle politiche di gestione|                   |
|delle differenze di genere e alla tutela della |                   |
|maternita', l'Osservatorio si avvale di un     |                   |
|tavolo di lavoro permanente sulla              |                   |
|certificazione di genere alle imprese. Ai      |                   |
|componenti del tavolo di lavoro permanente non |                   |
|spettano compensi, gettoni di presenza,        |                   |
|rimborsi di spese o altri emolumenti comunque  |                   |
|denominati.                                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|146. Presso il Dipartimento per le pari        |Sistema informativo|
|opportunita' della Presidenza del Consiglio dei|con funzione di    |
|ministri e' istituito un sistema informativo   |piattaforma di     |
|con funzione di piattaforma di raccolta di dati|raccolta di dati   |
|disaggregati per genere e di informazioni sulla|disaggregati per   |
|certificazione della parita' di genere, nonche'|genere e di        |
|di albo degli enti accreditati.                |informazioni sulla |
|                                               |certificazione     |
|                                               |della parita' di   |
|                                               |genere, nonche' di |
|                                               |albo degli enti    |
|                                               |accreditati        |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|147. Con uno o piu' decreti del Presidente del |Provvedimenti      |
|Consiglio dei ministri o dell'Autorita politica|attuativi del Piano|
|delegata sono disciplinati la composizione, il |strategico         |
|funzionamento e i compiti dell'Osservatorio    |nazionale per le   |
|nazionale per l'integrazione delle politiche   |politiche per la   |
|per la parita' di genere. Con decreto del      |parita' di genere  |
|Presidente del Consiglio o dell'Autorita'      |                   |
|politica delegata sono altresi' stabiliti i    |                   |
|parametri minimi per il conseguimento della    |                   |
|certificazione della parita' di genere, con    |                   |
|particolare riferimento alla retribuzione      |                   |
|corrisposta e alla conciliazione dei tempi di  |                   |
|vita e di lavoro, nonche' le modalita' di      |                   |
|coinvolgimento delle rappresentanze sindacali  |                   |
|aziendali e delle consigliere e dei consiglieri|                   |
|territoriali e regionali di parita' nel        |                   |
|controllo e nella verifica del rispetto dei    |                   |
|requisiti necessari al loro mantenimento.      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|148. Per il finanziamento del Piano di cui al  |Incremento della   |
|comma 139, il Fondo per le politiche relative  |dotazione          |
|ai diritti e alle pari opportunita' di cui     |finanziaria del    |
|all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4  |Fondo per le       |
|luglio 2006, n. 223, convertito, con           |politiche relative |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.   |ai diritti e alle  |
|248, e' incrementato di 5 milioni di euro a    |pari opportunita'  |
|decorrere dall'anno 2022.                      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto|Disposizioni in    |
|2013, n. 93, convertito, con modificazioni,    |materia di Piano   |
|dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono      |strategico         |
|apportate le seguenti modificazioni:           |nazionale contro la|
|   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   |violenza di genere |
|   «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri|                   |
|o l'Autorita' politica delegata per le pari    |                   |
|opportunita', anche avvalendosi del Fondo per  |                   |
|le politiche relative ai diritti e alle pari   |                   |
|opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, |                   |
|del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,       |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4   |                   |
|agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo|                   |
|delle amministrazioni interessate, delle       |                   |
|associazioni di donne impegnate nella lotta    |                   |
|contro la violenza e dei centri antiviolenza, e|                   |
|adotta, previa acquisizione del parere in sede |                   |
|di Conferenza unificata, un Piano strategico   |                   |
|nazionale contro la violenza nei confronti     |                   |
|delle donne e la violenza domestica, di seguito|                   |
|denominato "Piano", con cadenza almeno         |                   |
|triennale, in sinergia con gli obiettivi della |                   |
|Convenzione del Consiglio d'Europa sulla       |                   |
|prevenzione e la lotta contro la violenza nei  |                   |
|confronti delle donne e la violenza domestica, |                   |
|fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata |                   |
|ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;   |                   |
|   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   |                   |
|   «2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire  |                   |
|azioni omogenee sul territorio nazionale,      |                   |
|persegue le seguenti finalita', nei limiti     |                   |
|delle risorse finanziarie di cui al comma 3:   |                   |
|   a) prevenire il fenomeno della violenza     |                   |
|contro le donne attraverso l'informazione e la |                   |
|sensibilizzazione della collettivita',         |                   |
|rafforzando la consapevolezza degli uomini e   |                   |
|dei ragazzi nel processo di eliminazione della |                   |
|violenza contro le donne e nella soluzione dei |                   |
|conflitti nei rapporti interpersonali;         |                   |
|   b) sensibilizzare gli operatori dei settori |                   |
|dei media per la realizzazione di una          |                   |
|comunicazione e informazione, anche            |                   |
|commerciale, rispettosa della rappresentazione |                   |
|di genere e, in particolare, della figura      |                   |
|femminile, anche attraverso l'adozione di      |                   |
|codici di autoregolamentazione da parte degli  |                   |
|operatori medesimi;                            |                   |
|   c) promuovere un'adeguata formazione del    |                   |
|personale della scuola alla relazione e contro |                   |
|la violenza e la discriminazione di genere e   |                   |
|promuovere, nell'ambito delle indicazioni      |                   |
|nazionali per il curricolo della scuola        |                   |
|dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, |                   |
|delle indicazioni nazionali per i licei e delle|                   |
|linee guida per gli istituti tecnici e         |                   |
|professionali, nella programmazione didattica  |                   |
|curricolare ed extracurricolare delle scuole di|                   |
|ogni ordine e grado, la sensibilizzazione,     |                   |
|l'informazione e la formazione degli studenti  |                   |
|al fine di prevenire la violenza nei confronti |                   |
|delle donne e la discriminazione di genere,    |                   |
|anche attraverso un'adeguata valorizzazione    |                   |
|della tematica nei libri di testo;             |                   |
|   d) potenziare le forme di assistenza e di   |                   |
|sostegno alle donne vittime di violenza e ai   |                   |
|loro figli attraverso modalita' omogenee di    |                   |
|rafforzamento della rete dei servizi           |                   |
|territoriali, dei centri antiviolenza e dei    |                   |
|servizi di assistenza alle donne vittime di    |                   |
|violenza;                                      |                   |
|   e) garantire la formazione di tutte le      |                   |
|professionalita' che entrano in contatto       |                   |
|con fatti di violenza di genere o con atti     |                   |
|persecutori;                                   |                   |
|   f) accrescere la protezione delle vittime   |                   |
|attraverso il rafforzamento della              |                   |
|collaborazione tra tutte le istituzioni        |                   |
|coinvolte;                                     |                   |
|   g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione,  |                   |
|in tutto il territorio nazionale, di azioni,   |                   |
|basate su metodologie consolidate e coerenti   |                   |
|con linee guida appositamente predisposte, di  |                   |
|recupero e di accompagnamento dei soggetti     |                   |
|responsabili di atti di violenza nelle         |                   |
|relazioni affettive, al fine di favorirne il   |                   |
|recupero e di limitare i casi di recidiva;     |                   |
|   h) prevedere una raccolta strutturata e     |                   |
|periodicamente aggiornata, con cadenza almeno  |                   |
|annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il|                   |
|censimento dei centri antiviolenza, anche      |                   |
|attraverso il coordinamento delle banche di    |                   |
|dati gia' esistenti;                           |                   |
|   i) prevedere specifiche azioni positive che |                   |
|tengano anche conto delle competenze delle     |                   |
|amministrazioni impegnate nella prevenzione,   |                   |
|nel contrasto e nel sostegno delle vittime di  |                   |
|violenza di genere e di atti persecutori e     |                   |
|delle esperienze delle associazioni che        |                   |
|svolgono assistenza nel settore;               |                   |
|   l) definire un sistema strutturato          |                   |
|di governance tra tutti i livelli di governo,  |                   |
|che si basi anche sulle diverse esperienze e   |                   |
|sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti|                   |
|locali e sul territorio»;                      |                   |
|   c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: |                   |
|   «2-bis. Al fine di definire un sistema      |                   |
|strutturato di governance tra tutti i livelli  |                   |
|di governo, sono istituiti presso il           |                   |
|Dipartimento per le pari opportunita' della    |                   |
|Presidenza del Consiglio dei ministri una      |                   |
|Cabina di regia interistituzionale e un        |                   |
|Osservatorio sul fenomeno della violenza nei   |                   |
|confronti delle donne e sulla violenza         |                   |
|domestica. Con uno o piu' decreti del          |                   |
|Presidente del Consiglio dei ministri o        |                   |
|dell'Autorita' politica delegata per le pari   |                   |
|opportunita' sono disciplinati la composizione,|                   |
|il funzionamento e i compiti della Cabina di   |                   |
|regia e dell'Osservatorio di cui al primo      |                   |
|periodo. Ai componenti della Cabina di regia e |                   |
|dell'Osservatorio di cui al primo periodo non  |                   |
|spettano compensi, gettoni di presenza,        |                   |
|rimborsi di spese o altri emolumenti comunque  |                   |
|denominati»;                                   |                   |
|   d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai        |                   |
|seguenti:                                      |                   |
|   «3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo|                   |
|per le politiche relative ai diritti e alle    |                   |
|pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma|                   |
|3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,    |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4   |                   |
|agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5      |                   |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno    |                   |
|2022. Tali risorse sono destinate dal          |                   |
|Presidente del Consiglio dei ministri o        |                   |
|dall'Autorita' politica delegata per le pari   |                   |
|opportunita' alle azioni a titolarita'         |                   |
|nazionale e regionale previste dal Piano, fatte|                   |
|salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del|                   |
|presente articolo. Le risorse destinate alle   |                   |
|azioni a titolarita' regionale ai sensi del    |                   |
|presente comma sono ripartite annualmente tra  |                   |
|le regioni dal Presidente del Consiglio dei    |                   |
|ministri o dall'Autorita' politica delegata per|                   |
|le pari opportunita', previa intesa in sede di |                   |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo    |                   |
|Stato, le regioni e le province autonome di    |                   |
|Trento e di Bolzano, con il medesimo           |                   |
|provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo  |                   |
|5-bis del presente decreto.                    |                   |
|   4. All'attuazione delle disposizioni        |                   |
|contenute nel presente articolo, fatto salvo   |                   |
|quanto previsto dal comma 3, si provvede       |                   |
|mediante l'utilizzo delle risorse umane,       |                   |
|strumentali e finanziarie disponibili a        |                   |
|legislazione vigente, senza nuovi o maggiori   |                   |
|oneri a carico della finanza pubblica»;        |                   |
|   e) il comma 5 e' abrogato;                  |                   |
|   f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: |                   |
|«Piano strategico nazionale contro la violenza |                   |
|nei confronti delle donne e la violenza        |                   |
|domestica».                                    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge  |Abrogazione del    |
|27 dicembre 2019, n. 160, e' abrogato. Il      |finanziamento del  |
|Ministro dell'economia e delle finanze e'      |Piano d'azione     |
|autorizzato ad apportare, con propri decreti,  |straordinario      |
|le occorrenti variazioni di bilancio.          |contro la violenza |
|                                               |sessuale e di      |
|                                               |genere             |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|151. All'articolo 64 del decreto-legge 25      |Proroga delle      |
|maggio 2021, n. 73, convertito, con            |misure in favore   |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  |dell'acquisto della|
|106, sono apportate le seguenti modificazioni: |casa di abitazione,|
|   a) al comma 3, le parole: «al 30 giugno     |in materia di      |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31   |prevenzione e      |
|dicembre 2022»;                                |contrasto al       |
|   b) al comma 9, le parole: «il 30 giugno     |disagio giovanile  |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31   |                   |
|dicembre 2022».                                |                   |
|                                               |                   |
|                                               |                   |
|                                               |                   |
|                                               |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di |Incremento della   |
|cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),      |dotazione          |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono     |finanziaria del    |
|assegnati ulteriori 242 milioni di euro per    |Fondo di garanzia  |
|l'anno 2022.                                   |per la prima casa  |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|153. Per le operazioni di finanziamento        |Accantonamento a   |
|previste dall'articolo 64, comma 3, del        |coefficiente di    |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,           |rischio di un      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23  |importo finalizzato|
|luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento    |a coprire il       |
|della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,|rischio di mancato |
|comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre  |rimborso da parte  |
|2013, n. 147, e' accantonato a coefficiente di |del mutuatario     |
|rischio un importo non inferiore all'8 per     |                   |
|cento dell'importo garantito del finanziamento |                   |
|stesso.                                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|154. Per le societa' e le associazioni sportive|Apprendistato      |
|professionistiche che assumono lavoratori      |professionalizzante|
|sportivi con contratto di apprendistato        |per lavoratori     |
|professionalizzante il limite massimo di eta'  |sportivi           |
|di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo,|                   |
|del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, |                   |
|e' ridotto a 23 anni.                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|155. All'articolo 16 del testo unico delle     |Detrazioni fiscali |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del     |per le locazioni   |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  |stipulate dai      |
|n. 917, il comma 1-ter e' sostituito dal       |giovani            |
|seguente:                                      |                   |
|   «1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20|                   |
|e i 31 anni non compiuti, con un reddito       |                   |
|complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che|                   |
|stipulano un contratto di locazione ai sensi   |                   |
|della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per       |                   |
|l'intera unita' immobiliare o porzione di essa,|                   |
|da destinare a propria residenza, sempre che la|                   |
|stessa sia diversa dall'abitazione principale  |                   |
|dei genitori o di coloro cui sono affidati     |                   |
|dagli organi competenti ai sensi di legge,     |                   |
|spetta, per i primi quattro anni di durata     |                   |
|contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda|                   |
|pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari |                   |
|al 20 per cento dell'ammontare del canone di   |                   |
|locazione e comunque entro il limite massimo di|                   |
|euro 2.000».                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|156. Al fine della celebrazione, nell'anno     |Finanziamento in   |
|2022, dell'Anno europeo dei giovani, e'        |favore dell'Anno   |
|autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per  |europeo dei giovani|
|il medesimo anno, per la realizzazione di      |                   |
|iniziative di valenza nazionale ispirate ai    |                   |
|principi guida della strategia dell'Unione     |                   |
|europea per la gioventu' e volte a favorire il |                   |
|coinvolgimento e la piu' ampia partecipazione  |                   |
|dei giovani. Con decreto del Ministro per le   |                   |
|politiche giovanili sono stabiliti gli         |                   |
|indirizzi e i criteri nonche' le modalita' di  |                   |
|utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.|                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|157. In considerazione delle conseguenze       |Fondo di intervento|
|causate dall'emergenza epidemiologica da       |per la prevenzione |
|COVID-19, e' istituito nello stato di          |e il contrasto     |
|previsione del Ministero dell'economia e delle |delle dipendenze   |
|finanze, ai fini del successivo trasferimento  |tra le giovani     |
|al bilancio autonomo della Presidenza del      |generazioni        |
|Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento |finalizzato alla   |
|per la prevenzione e il contrasto delle        |realizzazione di   |
|dipendenze tra le giovani generazioni, allo    |progetti in materia|
|scopo di finanziare politiche volte a          |di prevenzione e   |
|supportare l'attivita' di promozione, indirizzo|contrasto delle    |
|e coordinamento delle finalita' del Fondo. Il  |dipendenze         |
|Fondo e' destinato a finanziare la             |comportamentali e  |
|realizzazione di progetti a valenza ed impatto |da sostanze nelle  |
|nazionale in materia di prevenzione e contrasto|giovani generazioni|
|delle dipendenze comportamentali e da sostanze |                   |
|nelle giovani generazioni. All'attuazione dei  |                   |
|progetti possono concorrere i servizi pubblici,|                   |
|gli enti di ricerca pubblici e privati, le     |                   |
|universita' e gli enti del privato sociale. Al |                   |
|fine di dare immediato impulso alle prime      |                   |
|attivita' progettuali, la dotazione finanziaria|                   |
|del Fondo e' costituita con 2 milioni di euro  |                   |
|per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro     |                   |
|sessanta giorni dalla data di entrata in vigore|                   |
|della presente legge, con decreto del Ministro |                   |
|per le politiche giovanili, sono stabiliti i   |                   |
|criteri e le modalita' per l'utilizzazione     |                   |
|delle risorse del Fondo.                       |                   |
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|158. Al capo III del decreto legislativo 6     |Istituzione del    |
|marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 e'       |Centro nazionale   |
|aggiunto il seguente:                          |del servizio civile|
|   «Art. 10-bis. - (Centro nazionale del       |universale con sede|
|servizio civile universale) - 1. Per           |a all'Aquila       |
|sostenere le finalita' e gli obiettivi         |                   |
|assegnati al servizio civile universale e      |                   |
|assicurare anche la compiuta realizzazione del |                   |
|progetto di potenziamento del servizio medesimo|                   |
|previsto nell'ambito del Piano nazionale di    |                   |
|ripresa e resilienza, e' istituito il Centro   |                   |
|nazionale del servizio civile universale, con  |                   |
|sede nel comune dell'Aquila.                   |                   |
|   2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede  |                   |
|delle attivita' connesse ai programmi e ai     |                   |
|progetti per lo svolgimento del servizio civile|                   |
|universale, ha lo scopo di garantirne          |                   |
|l'armonizzazione e il consolidamento dei       |                   |
|processi organizzativi e formativi, nonche' di |                   |
|potenziare l'acquisizione di competenze dei    |                   |
|giovani operatori volontari del servizio civile|                   |
|e di favorire e accelerare il processo di      |                   |
|rigenerazione e rivitalizzazione urbana,       |                   |
|sociale, culturale e tecnologica della citta'  |                   |
|dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti  |                   |
|dal sisma nel 2009.                            |                   |
|   3. Le modalita' di fruizione delle unita'   |                   |
|immobiliari destinate al Centro di cui al comma|                   |
|1 sono stabilite per il tramite di specifica   |                   |
|convenzione tra il comune dell'Aquila, la      |                   |
|struttura di missione per il coordinamento dei |                   |
|processi di ricostruzione e sviluppo dei       |                   |
|territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e|                   |
|il Dipartimento per le politiche giovanili e il|                   |
|servizio civile universale della Presidenza del|                   |
|Consiglio dei ministri.                        |                   |
|   4. Per far fronte agli oneri di gestione e  |                   |
|di funzionamento del Centro di cui al comma 1, |                   |
|il Fondo nazionale per il servizio civile di   |                   |
|cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, |                   |
|n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a |                   |
|decorrere dal 2022.                            |                   |
|   5. Il Dipartimento per le politiche         |                   |
|giovanili e il servizio civile universale della|                   |
|Presidenza del Consiglio dei ministri,         |                   |
|nell'ambito delle competenze e delle           |                   |
|attribuzioni di cui al decreto legislativo 6   |                   |
|marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle |                   |
|risorse umane, strumentali e finanziarie       |                   |
|disponibili e legislazione vigente, l'esercizio|                   |
|delle funzioni, delle azioni e delle attivita' |                   |
|del Centro di cui al comma 1.                  |                   |
|   6. Con uno o piu' decreti del Ministro per  |                   |
|le politiche giovanili possono essere definite |                   |
|ulteriori e specifiche misure per l'attuazione |                   |
|delle disposizioni del presente articolo       |                   |
|nonche' le modalita' inerenti                  |                   |
|all'organizzazione e alla funzionalita' del    |                   |
|Centro di cui al comma 1».                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|159. I livelli essenziali delle prestazioni    |Definizione del    |
|sociali (LEPS) sono costituiti dagli           |contenuto dei      |
|interventi, dai servizi, dalle attivita' e     |livelli essenziali |
|dalle prestazioni integrate che la Repubblica  |delle prestazioni  |
|assicura, sulla base di quanto previsto        |sociali per la non |
|dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),  |autosufficienza    |
|della Costituzione e in coerenza con i principi|                   |
|e i criteri indicati agli articoli 1 e 2       |                   |
|della legge 8 novembre 2000, n. 328, con       |                   |
|carattere di universalita' su tutto il         |                   |
|territorio nazionale per garantire qualita'    |                   |
|della vita, pari opportunita', non             |                   |
|discriminazione, prevenzione, eliminazione o   |                   |
|riduzione delle condizioni di svantaggio e di  |                   |
|vulnerabilita'.                                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|160. Al fine di garantire la programmazione, il|Competenza degli   |
|coordinamento e la realizzazione dell'offerta  |ambiti territoriali|
|integrata dei LEPS sul territorio, nonche' di  |sociali (ATS) al   |
|concorrere alla piena attuazione degli         |raggiungimento dei |
|interventi previsti dal Programma nazionale di |Livelli essenziali |
|ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle  |delle prestazioni  |
|politiche per l'inclusione e la coesione       |sociali            |
|sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti   |                   |
|territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo |                   |
|8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre |                   |
|2000, n. 328, che costituiscono la sede        |                   |
|necessaria nella quale programmare, coordinare,|                   |
|realizzare e gestire gli interventi, i servizi |                   |
|e le attivita' utili al raggiungimento dei LEPS|                   |
|medesimi, fermo restando quanto previsto       |                   |
|dall'articolo 23 del decreto legislativo 15    |                   |
|settembre 2017, n. 147.                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|161. Mediante apposita intesa in sede di       |Linee guida a      |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del |garanzia           |
|decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su |dell'omogeneita'   |
|iniziativa del Ministro del lavoro e delle     |del modello        |
|politiche sociali, di concerto con il Ministro |organizzativo degli|
|della salute e con il Ministro dell'economia e |ambiti territoriali|
|delle finanze, si provvede alla definizione    |sociali e della    |
|delle linee guida per l'attuazione, ai sensi   |ripartizione delle |
|dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n.|risorse assegnate  |
|328, degli interventi di cui ai commi da 159 a |dallo Stato per il |
|171 e per l'adozione di atti di programmazione |finanziamento dei  |
|integrata, garantendo l'omogeneita' del modello|LEPS               |
|organizzativo degli ATS e la ripartizione delle|                   |
|risorse assegnate dallo Stato per il           |                   |
|finanziamento dei LEPS.                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|162. Fermo restando quanto previsto dal decreto|Servizi            |
|del Presidente del Consiglio dei ministri 12   |socioassistenziali |
|gennaio 2017, pubblicato nel supplemento       |per le persone     |
|ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 |anziane non        |
|marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti|autosufficienti    |
|a promuovere la continuita' e la qualita' di   |                   |
|vita a domicilio e nel contesto sociale di     |                   |
|appartenenza delle persone anziane non         |                   |
|autosufficienti, comprese le nuove forme di    |                   |
|coabitazione solidale delle persone anziane,   |                   |
|sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:   |                   |
|   a) assistenza domiciliare sociale e         |                   |
|assistenza sociale integrata con i servizi     |                   |
|sanitari, quale servizio rivolto a persone     |                   |
|anziane non autosufficienti o a persone anziane|                   |
|con ridotta autonomia o a rischio di           |                   |
|emarginazione, che richiedono supporto nello   |                   |
|svolgimento delle attivita' fondamentali della |                   |
|vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza|                   |
|degli interventi di cura della persona e di    |                   |
|sostegno psico-socio-educativo anche ad        |                   |
|integrazione di interventi di natura           |                   |
|sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in  |                   |
|coerenza con la programmazione degli interventi|                   |
|del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di    |                   |
|coabitazione solidale delle persone anziane,   |                   |
|rafforzamento degli interventi delle reti di   |                   |
|prossimita' intergenerazionale e tra persone   |                   |
|anziane, adattamenti dell'abitazione alle      |                   |
|esigenze della persona con soluzioni domotiche |                   |
|e tecnologiche che favoriscono la continuita'  |                   |
|delle relazioni personali e sociali a          |                   |
|domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e|                   |
|teleassistenza;                                |                   |
|   b) servizi sociali di sollievo per le       |                   |
|persone anziane non autosufficienti e le loro  |                   |
|famiglie, quali: il pronto intervento per le   |                   |
|emergenze temporanee, diurne e notturne,       |                   |
|gestito da personale qualificato; un servizio  |                   |
|di sostituzione temporanea degli assistenti    |                   |
|familiari in occasione di ferie, malattia e    |                   |
|maternita'; l'attivazione e l'organizzazione   |                   |
|mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la|                   |
|collaborazione volontaria delle risorse        |                   |
|informali di prossimita' e quella degli enti   |                   |
|del Terzo settore anche mediante gli strumenti |                   |
|di programmazione e progettazione partecipata  |                   |
|secondo quanto previsto dal codice del Terzo   |                   |
|settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio|                   |
|2017, n. 117, nonche' sulla base delle         |                   |
|esperienze di prevenzione, di solidarieta'     |                   |
|intergenerazionale e di volontariato locali;   |                   |
|   c) servizi sociali di supporto per le       |                   |
|persone anziane non autosufficienti e le loro  |                   |
|famiglie, quali la messa a disposizione di     |                   |
|strumenti qualificati per favorire l'incontro  |                   |
|tra la domanda e l'offerta di lavoro degli     |                   |
|assistenti familiari, in collaborazione con i  |                   |
|Centri per l'impiego del territorio, e         |                   |
|l'assistenza gestionale, legale e              |                   |
|amministrativa alle famiglie per l'espletamento|                   |
|di adempimenti.                                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS |Punti unici di     |
|garantiscono, mediante le risorse umane e      |accesso, unita' di |
|strumentali di rispettiva competenza, alle     |valutazione        |
|persone in condizioni di non autosufficienza   |multidimensionale e|
|l'accesso ai servizi sociali e ai servizi      |progetto di        |
|sociosanitari attraverso punti unici di        |assistenza         |
|accesso, (PUA), che hanno la sede operativa    |individuale        |
|presso le articolazioni del servizio sanitario |integrata          |
|denominate «Case della comunita'». Presso i PUA|                   |
|operano equipe integrate composte da personale |                   |
|adeguatamente formato e numericamente          |                   |
|sufficiente appartenente al Servizio sanitario |                   |
|nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate,   |                   |
|nel rispetto di quanto previsto dal            |                   |
|citato decreto del Presidente del Consiglio dei|                   |
|ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del|                   |
|complesso dei bisogni di natura clinica,       |                   |
|funzionale e sociale delle persone, assicurano |                   |
|la funzionalita' delle unita' di valutazione   |                   |
|multidimensionale (UVM) della capacita'        |                   |
|bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine|                   |
|di delineare il carico assistenziale per       |                   |
|consentire la permanenza della persona in      |                   |
|condizioni di non autosufficienza nel proprio  |                   |
|contesto di vita in condizioni di dignita',    |                   |
|sicurezza e comfort, riducendo il rischio di   |                   |
|isolamento sociale e il ricorso ad             |                   |
|ospedalizzazioni non strettamente necessarie.  |                   |
|Sulla base della valutazione dell'UVM, con il  |                   |
|coinvolgimento della persona in condizioni di  |                   |
|non autosufficienza e della sua famiglia o     |                   |
|dell'amministratore di sostegno,               |                   |
|l'equipe integrata procede alla definizione del|                   |
|progetto di assistenza individuale integrata   |                   |
|(PAI), contenente l'indicazione degli          |                   |
|interventi modulati secondo l'intensita' del   |                   |
|bisogno. Il PAI individua altresi' le          |                   |
|responsabilita', i compiti e le modalita' di   |                   |
|svolgimento dell'attivita' degli operatori     |                   |
|sanitari, sociali e assistenziali che          |                   |
|intervengono nella presa in carico della       |                   |
|persona, nonche' l'apporto della famiglia e    |                   |
|degli altri soggetti che collaborano alla sua  |                   |
|realizzazione. La programmazione degli         |                   |
|interventi e la presa in carico si avvalgono   |                   |
|del raccordo informativo, anche telematico, con|                   |
|l'INPS.                                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi|Contributi per la  |
|e degli interventi di cui alle aree individuate|remunerazione del  |
|al comma 162. L'offerta puo' essere integrata  |lavoro di cura     |
|da contributi, diversi dall'indennita' di      |                   |
|accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio  |                   |
|1980, n. 18, per il sostegno della             |                   |
|domiciliarita' e dell'autonomia personale delle|                   |
|persone anziane non autosufficienti e il       |                   |
|supporto ai familiari che partecipano          |                   |
|all'assistenza. Tali contributi sono           |                   |
|utilizzabili esclusivamente per remunerare il  |                   |
|lavoro di cura svolto da operatori titolari di |                   |
|rapporto di lavoro conforme ai contratti       |                   |
|collettivi nazionali di settore di cui         |                   |
|all'articolo 51 del decreto legislativo 15     |                   |
|giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi|                   |
|forniti da imprese qualificate nel settore     |                   |
|dell'assistenza sociale non residenziale.      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, |Qualificazione del |
|con intese stipulate dalle associazioni        |lavoro di cura     |
|sottoscrittrici dei contratti collettivi       |e collaborazione   |
|nazionali di cui al comma 164 possono essere   |Ministero del      |
|previsti percorsi di formazione, anche mediante|lavoro e delle     |
|gli enti bilaterali di cui all'articolo 2,     |politiche sociali  |
|comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10|con ANPAL          |
|settembre 2003, n. 276.                        |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|166. Il Ministero del lavoro e delle politiche |                   |
|sociali, nel rispetto delle previsioni         |                   |
|del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  |                   |
|150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale |                   |
|per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e   |                   |
|previa intesa in sede di Conferenza unificata  |                   |
|di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  |                   |
|28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e  |                   |
|modelli di supporto, utilizzabili su tutto il  |                   |
|territorio nazionale, agli interventi di cui al|                   |
|comma 162, lettera c), nonche' alle attivita' e|                   |
|ai programmi di formazione professionale di cui|                   |
|al comma 165 e ai progetti formativi a favore  |                   |
|dei familiari delle persone anziane non        |                   |
|autosufficienti.                               |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|167. Con uno o piu' decreti del Presidente del |Modalita'          |
|Consiglio dei ministri, su proposta del        |attuative, azioni  |
|Ministro del lavoro e delle politiche sociali, |di monitoraggio e  |
|di concerto con il Ministro della salute e con |verifica del       |
|il Ministro dell'economia e finanze, previa    |raggiungimento dei |
|intesa in sede di Conferenza unificata di cui  |LEPS per le persone|
|all'articolo 8 del decreto legislativo 28      |anziane non        |
|agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini |autosufficienti    |
|della graduale introduzione dei LEPS, le       |                   |
|modalita' attuative, le azioni di monitoraggio |                   |
|e le modalita' di verifica del raggiungimento  |                   |
|dei LEPS medesimi per le persone anziane non   |                   |
|autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti |                   |
|vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|168. Per le finalita' di cui al comma 162,     |Rifinanziamento del|
|lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi     |Fondo per le non   |
|restando gli interventi a valere sullo stesso  |autosufficienze    |
|Fondo per le non autosufficienze gia' destinati|                   |
|al sostegno delle persone in condizioni di     |                   |
|disabilita' gravissima previsti dalla normativa|                   |
|vigente e dettagliati dal Piano per la non     |                   |
|autosufficienza di cui all'articolo 21, comma  |                   |
|6, lettera c), del decreto legislativo 15      |                   |
|settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non    |                   |
|autosufficienze e' integrato per un ammontare  |                   |
|pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro|                   |
|200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni|                   |
|per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a         |                   |
|decorrere dall'anno 2025.                      |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata |Definizione dei    |
|in vigore della presente legge, con uno o piu' |LEPS negli ambiti  |
|decreti del Ministro del lavoro e delle        |del sociale diversi|
|politiche sociali, di concerto col Ministro    |dalla non          |
|dell'economia e delle finanze, nei limiti delle|autosufficienza    |
|risorse disponibili a legislazione vigente,    |                   |
|sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del   |                   |
|sociale diversi dalla non autosufficienza, con |                   |
|riferimento alle aree di intervento e ai       |                   |
|servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo|                   |
|22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,  |                   |
|n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia'        |                   |
|definiti ai sensi degli articoli 5 e 23        |                   |
|del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  |                   |
|147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 |                   |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con            |                   |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.   |                   |
|26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge  |                   |
|30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con  |                   |
|gli obiettivi di servizio di cui al decreto del|                   |
|Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio|                   |
|2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   |                   |
|209 del 1° settembre 2021.                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|170. In sede di prima applicazione sono        |Livelli essenziali |
|definiti i seguenti LEPS, individuati          |delle prestazioni  |
|come prioritari nell'ambito del Piano nazionale|sociali prioritari |
|degli interventi e dei servizi sociali         |nell'ambito del    |
|2021-2023, approvato dalla Rete della          |Piano nazionale    |
|protezione e dell'inclusione sociale ai sensi  |degli interventi e |
|dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147|dei servizi sociali|
|del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:     |2021-2023          |
|   a) pronto intervento sociale;               |                   |
|   b) supervisione del personale dei servizi   |                   |
|sociali;                                       |                   |
|   c) servizi sociali per le dimissioni        |                   |
|protette;                                      |                   |
|   d) prevenzione dell'allontanamento          |                   |
|familiare;                                     |                   |
|   e) servizi per la residenza fittizia;       |                   |
|   f) progetti per il dopo di noi e per la vita|                   |
|indipendente.                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi |Finanziamento dei  |
|169 e 170 concorrono le risorse nazionali gia' |LEPS diversi dai   |
|destinate per le medesime finalita' dal Piano  |LEPS per la non    |
|di cui al comma 170 insieme alle risorse dei   |autosufficienza e  |
|fondi europei e del PNRR destinate a tali      |dei LEPS prioritari|
|scopi.                                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|172. Al fine di rimuovere gli squilibri        |Incremento e       |
|territoriali nell'erogazione del servizio di   |modifica delle     |
|asilo nido in attuazione dell'articolo 117,    |modalita' di       |
|secondo comma, lettera m), della Costituzione, |riparto della quota|
|all'articolo 1, comma 449, della legge 11      |del Fondo di       |
|dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) e' |solidarieta'       |
|sostituita dalla seguente:                     |comunale per il    |
|   «d-sexies) destinato ai comuni delle regioni|potenziamento dei  |
|a statuto ordinario della Regione siciliana e  |servizi educativi  |
|della regione Sardegna quanto a 120 milioni di |per l'infanzia     |
|euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per|                   |
|l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno  |                   |
|2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a |                   |
|450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100  |                   |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno    |                   |
|2027, quale quota di risorse finalizzata a     |                   |
|incrementare in percentuale, nel limite delle  |                   |
|risorse disponibili per ciascun anno, il numero|                   |
|dei posti nei servizi educativi per l'infanzia |                   |
|di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),    |                   |
|del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, |                   |
|sino al raggiungimento di un livello minimo che|                   |
|ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto |                   |
|a garantire. Il livello minimo da garantire di |                   |
|cui al periodo precedente e' definito quale    |                   |
|numero dei posti dei predetti servizi educativi|                   |
|per l'infanzia, equivalenti in termini di      |                   |
|costo standard al servizio a tempo pieno dei   |                   |
|nidi, in proporzione alla popolazione          |                   |
|ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi,|                   |
|ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, |                   |
|inclusivo del servizio privato. In             |                   |
|considerazione delle risorse di cui al primo   |                   |
|periodo i comuni, in forma singola o associata,|                   |
|garantiscono, secondo una progressione         |                   |
|differenziata per fascia demografica tenendo   |                   |
|anche conto, ove istituibile, del bacino       |                   |
|territoriale di appartenenza, il raggiungimento|                   |
|del livello essenziale della prestazione       |                   |
|attraverso obiettivi di servizio annuali.      |                   |
|Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per    |                   |
|fascia demografica del comune o del bacino     |                   |
|territoriale di appartenenza, e' fissato con il|                   |
|decreto di cui al sesto periodo, dando         |                   |
|priorita' ai bacini territoriali piu'          |                   |
|svantaggiati e tenendo conto di una soglia     |                   |
|massima del 28,88 per cento, valida sino a     |                   |
|quando anche tutti i comuni svantaggiati non   |                   |
|abbiano raggiunto un pari livello di           |                   |
|prestazioni. L'obiettivo di servizio e'        |                   |
|progressivamente incrementato annualmente sino |                   |
|al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello |                   |
|minimo garantito del 33 per cento su base      |                   |
|locale, anche attraverso il servizio privato.  |                   |
|Il contributo di cui al primo periodo e'       |                   |
|ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno |                   |
|2022 ed entro il 30 novembre dell'anno         |                   |
|precedente a quello di riferimento per gli anni|                   |
|successivi con decreto del Ministro            |                   |
|dell'interno, di concerto con il Ministro      |                   |
|dell'economia e delle finanze, il Ministro     |                   |
|dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la   |                   |
|coesione territoriale e il Ministro per le pari|                   |
|opportunita' e la famiglia, previa intesa in   |                   |
|sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie   |                   |
|locali, su proposta della Commissione tecnica  |                   |
|per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  |                   |
|disponibili, dei costi standard per la funzione|                   |
|"Asili nido" approvati dalla stessa            |                   |
|Commissione. Con il decreto di cui al sesto    |                   |
|periodo sono altresi' disciplinati gli         |                   |
|obiettivi di potenziamento dei posti di asili  |                   |
|nido da conseguire, per ciascuna fascia        |                   |
|demografica del bacino territoriale di         |                   |
|appartenenza, con le risorse assegnate, e le   |                   |
|modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle  |                   |
|risorse stesse. I comuni possono procedere     |                   |
|all'assunzione del personale necessario alla   |                   |
|diretta gestione dei servizi educativi per     |                   |
|l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla  |                   |
|presente lettera e nei limiti delle stesse. Si |                   |
|applica l'articolo 57, comma 3-septies,        |                   |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13  |                   |
|ottobre 2020, n. 126».                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del|Esclusione dei     |
|testo unico di cui al decreto legislativo 18   |costi di gestione  |
|agosto 2000, n. 267, le parole: «a tale fine i |degli asili nido   |
|costi di gestione degli asili nido sono        |dal costo dei      |
|calcolati al 50 per cento del loro ammontare»  |servizi individuali|
|sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine   |che i comuni       |
|sono esclusi i costi di gestione degli asili   |strutturalmente    |
|nido».                                         |deficitari sono    |
|                                               |tenuti a coprire   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge  |Risorse per il     |
|11 dicembre 2016, n. 232, dopo la              |trasporto          |
|lettera d-septies) e' aggiunta la seguente:    |scolastico di      |
|   «d-octies) destinato ai comuni delle regioni|studenti disabili  |
|a statuto ordinario della Regione siciliana e  |                   |
|della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di |                   |
|euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per |                   |
|l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno   |                   |
|2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli |                   |
|anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui |                   |
|a decorrere dall'anno 2027, quale quota di     |                   |
|risorse finalizzata a incrementare, nel limite |                   |
|delle risorse disponibili per ciascun anno e   |                   |
|dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP),|                   |
|il numero di studenti disabili frequentanti la |                   |
|scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la  |                   |
|scuola secondaria di primo grado, privi di     |                   |
|autonomia a cui viene fornito il trasporto per |                   |
|raggiungere la sede scolastica. Il contributo  |                   |
|di cui al primo periodo e' ripartito, entro il |                   |
|28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30|                   |
|novembre dell'anno precedente a quello di      |                   |
|riferimento per gli anni successivi, con       |                   |
|decreto del Ministro dell'interno, di concerto |                   |
|con il Ministro dell'economia e delle finanze, |                   |
|il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il|                   |
|Sud e la coesione territoriale, il Ministro per|                   |
|le disabilita' e il Ministro per le pari       |                   |
|opportunita' e la famiglia, previa intesa in   |                   |
|sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie   |                   |
|locali, su proposta della Commissione tecnica  |                   |
|per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  |                   |
|disponibili, dei costi standard relativi alla  |                   |
|componente trasporto disabili della funzione   |                   |
|"Istruzione pubblica" approvati dalla stessa   |                   |
|Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con|                   |
|il suddetto decreto sono altresi' disciplinati |                   |
|gli obiettivi di incremento della percentuale  |                   |
|di studenti disabili trasportati, da conseguire|                   |
|con le risorse assegnate, e le modalita' di    |                   |
|monitoraggio sull'utilizzo delle risorse       |                   |
|stesse. Le somme che, a seguito del            |                   |
|monitoraggio di cui al periodo precedente,     |                   |
|risultassero non destinate ad assicurare       |                   |
|l'obiettivo stabilito di incremento degli      |                   |
|studenti disabili trasportati gratuitamente    |                   |
|sono recuperate a valere sul fondo di          |                   |
|solidarieta' comunale attribuito ai medesimi   |                   |
|comuni o, in caso di insufficienza dello       |                   |
|stesso, secondo le modalita' di cui ai commi   |                   |
|128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24       |                   |
|dicembre 2012, n. 228».                        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28  |Credito d'imposta  |
|dicembre 2015, n. 208, le parole: «Alle imprese|per il Mezzogiorno |
|che effettuano l'acquisizione dei beni         |                   |
|strumentali nuovi indicati nel comma 99,       |                   |
|destinati a strutture produttive ubicate nelle |                   |
|zone assistite delle regioni Campania, Puglia, |                   |
|Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,      |                   |
|ammissibili alle deroghe previste dall'articolo|                   |
|107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul |                   |
|funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone|                   |
|assistite delle regioni Molise e Abruzzo,      |                   |
|ammissibili alle deroghe previste dall'articolo|                   |
|107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul |                   |
|funzionamento dell'Unione europea, come        |                   |
|individuate dalla Carta degli aiuti a finalita'|                   |
|regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16  |                   |
|settembre 2014, come modificata dalla decisione|                   |
|C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino |                   |
|al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito   |                   |
|d'imposta nella misura massima consentita dalla|                   |
|citata Carta» sono sostituite dalle seguenti:  |                   |
|«Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei|                   |
|beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  |                   |
|destinati a strutture produttive ubicate nelle |                   |
|zone assistite delle regioni Campania, Puglia, |                   |
|Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e|                   |
|delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili   |                   |
|alle deroghe previste dall'articolo 107,       |                   |
|paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul      |                   |
|funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone|                   |
|assistite della regione Abruzzo, ammissibili   |                   |
|alle deroghe previste dall'articolo 107,       |                   |
|paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul      |                   |
|funzionamento dell'Unione europea, come        |                   |
|individuate dalla Carta degli aiuti a finalita'|                   |
|regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, |                   |
|e' attribuito un credito d'imposta nella misura|                   |
|massima consentita dalla Carta degli aiuti a   |                   |
|finalita' regionale 2014-2020 C(2014)          |                   |
|6424 final del 16 settembre 2014, come         |                   |
|modificata dalla decisione C(2016)             |                   |
|5938 final del 23 settembre 2016».             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|176. Al fine di sostenere lo sviluppo          |Interventi per     |
|dell'offerta turistica rivolta alle persone con|l'offerta turistica|
|disabilita' e favorire l'inclusione sociale e  |in favore di       |
|la diversificazione dell'offerta turistica     |persone con        |
|stessa, presso il Ministero del turismo e'     |disabilita'        |
|istituito un fondo con una dotazione pari a 6  |                   |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  |                   |
|2023 e 2024, destinato alla realizzazione di   |                   |
|interventi per l'accessibilita' all'offerta    |                   |
|turistica delle persone con disabilita'.       |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|177. Con decreto del Ministro del turismo, di  |                   |
|concerto con il Ministro per le disabilita',   |                   |
|sono adottate le disposizioni di attuazione del|                   |
|comma 176.                                     |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|178. Il Fondo per la disabilita' e la non      |Fondo per le       |
|autosufficienza di cui all'articolo 1, comma   |politiche in favore|
|330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a   |delle persone con  |
|decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato    |disabilita'        |
|«Fondo per le politiche in favore delle persone|                   |
|con disabilita'» ed e' trasferito presso lo    |                   |
|stato di previsione del Ministero dell'economia|                   |
|e delle finanze, al fine di dare attuazione a  |                   |
|interventi legislativi in materia di           |                   |
|disabilita' finalizzati al riordino e alla     |                   |
|sistematizzazione delle politiche di sostegno  |                   |
|alla disabilita' di competenza dell'Autorita'  |                   |
|politica delegata in materia di disabilita'. A |                   |
|tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di |                   |
|50 milioni di euro annui per ciascuno degli    |                   |
|anni dal 2023 al 2026.                         |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|179. Per il potenziamento dei servizi di       |Fondo per          |
|assistenza all'autonomia e alla comunicazione  |l'assistenza       |
|per gli alunni con disabilita' della scuola    |all'autonomia e    |
|dell'infanzia, della scuola primaria e della   |alla comunicazione |
|scuola secondaria di primo e secondo grado, ai |degli alunni con   |
|sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 |disabilita'        |
|febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato|                   |
|di previsione del Ministero dell'economia e    |                   |
|delle finanze, per il successivo trasferimento |                   |
|al bilancio autonomo della Presidenza del      |                   |
|Consiglio dei ministri, un Fondo denominato    |                   |
|«Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla   |                   |
|comunicazione degli alunni con disabilita'»,   |                   |
|con una dotazione di 100 milioni di euro a     |                   |
|decorrere dall'anno 2022.                      |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito,|                   |
|per la quota parte di 70 milioni di euro in    |                   |
|favore degli enti territoriali, con decreto del|                   |
|Ministro per le disabilita' e del Ministro per |                   |
|gli affari regionali e le autonomie, di        |                   |
|concerto con i Ministri dell'istruzione,       |                   |
|dell'economia e delle finanze e dell'interno,  |                   |
|previa intesa in sede di Conferenza unificata  |                   |
|di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  |                   |
|28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30|                   |
|giugno di ciascun anno, e, per la quota parte  |                   |
|di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con|                   |
|decreto del Ministro dell'interno e del        |                   |
|Ministro per le disabilita', di concerto con i |                   |
|Ministri dell'istruzione e dell'economia e     |                   |
|delle finanze, previa intesa in sede di        |                   |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da|                   |
|adottare entro il 30 giugno di ciascun anno,   |                   |
|nei quali sono individuati i criteri di        |                   |
|ripartizione.                                  |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre    |Incremento del     |
|2015, n. 208, sono apportate le seguenti       |finanziamento del  |
|modificazioni:                                 |Fondo per i        |
|   a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le |soggetti con       |
|seguenti parole: «e di 27 milioni di euro per  |disturbo dello     |
|l'anno 2022»;                                  |spettro autistico  |
|   b) al comma 402, alinea, dopo le parole: «di|                   |
|concerto con» sono inserite le seguenti: «il   |                   |
|Ministro per le disabilita' e con».            |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|182. Il rifinanziamento di cui al comma 181,   |                   |
|lettera a), e' finalizzato a favorire, nel     |                   |
|limite di spesa ivi previsto, iniziative e     |                   |
|progetti di carattere socio-assistenziale e    |                   |
|abilitativo per le persone con disturbo dello  |                   |
|spettro autistico.                             |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|183. All'articolo 34, comma 1, del             |Rifinanziamento del|
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,|fondo per          |
|con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, |l'inclusione delle |
|n. 69, dopo le parole: «con una dotazione di   |persone con        |
|100 milioni di euro per l'anno 2021» sono      |disabilita'        |
|inserite le seguenti: «e di 50 milioni di euro |                   |
|per ciascuno degli anni 2022 e 2023».          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|184. All'articolo 34, comma 2-bis,             |Estensione del     |
|del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,        |fondo per          |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21  |l'inclusione delle |
|maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) e'      |persone con        |
|aggiunta la seguente:                          |disabilita' anche  |
|   «b-bis) iniziative dedicate alle persone con|ad iniziative      |
|disturbo dello spettro autistico».             |dedicate alle      |
|                                               |persone con        |
|                                               |disturbo dello     |
|                                               |spettro autistico  |
|                                               |                   |
|                                               |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|185. Al fine di favorire il diritto allo       |Agevolazioni per lo|
|svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto    |sviluppo dello     |
|conto dei contenuti sociali, educativi e       |sport              |
|formativi dello sport, con particolare         |                   |
|riferimento alla fase post-pandemica e in      |                   |
|attesa che trovino piena applicazione i        |                   |
|principi di riordino del settore contenuti     |                   |
|nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via       |                   |
|sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024,   |                   |
|per le federazioni sportive nazionali          |                   |
|riconosciute dal Comitato olimpico nazionale   |                   |
|italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di|                   |
|attivita' commerciale non concorrono a formare |                   |
|il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul |                   |
|reddito delle societa' (IRES) e il valore della|                   |
|produzione netta ai fini dell'imposta regionale|                   |
|sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione|                   |
|che in ciascun anno le federazioni sportive    |                   |
|destinino almeno il 20 per cento degli stessi  |                   |
|allo sviluppo, diretto o per il tramite dei    |                   |
|soggetti componenti delle medesime federazioni,|                   |
|delle infrastrutture sportive, dei settori     |                   |
|giovanili e della pratica sportiva dei soggetti|                   |
|con disabilita'.                               |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|186. I costi effettivamente sostenuti per lo   |                   |
|sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati |                   |
|dalle federazioni sportive nazionali e         |                   |
|certificati dagli organi di controllo interno  |                   |
|delle stesse o dalle societa' di revisione da  |                   |
|queste incaricate per la certificazione dei    |                   |
|bilanci, entro il terzo anno successivo a      |                   |
|quello di riferimento.                         |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|187. L'efficacia della misura di cui al comma  |                   |
|185 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,|                   |
|paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento    |                   |
|dell'Unione europea, all'autorizzazione della  |                   |
|Commissione europea.                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|188. Per sostenere le attivita' sportive       |Finanziamento per  |
|universitarie e la gestione delle strutture e  |le attivita'       |
|degli impianti per la pratica dello sport nelle|sportive           |
|universita', la dotazione finanziaria di cui   |universitarie e la |
|alla legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata|gestione delle     |
|di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3       |strutture e degli  |
|milioni di euro per l'anno 2023.               |impianti per la    |
|                                               |pratica dello sport|
|                                               |nelle universita'  |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30  |Incremento del     |
|dicembre 2020, n. 178, le parole: «50 milioni  |fondo per gli      |
|di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro|sgravi contributivi|
|per l'anno 2022» sono sostituite dalle         |nel settore        |
|seguenti: «50 milioni di euro annui per        |dilettantistico    |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».        |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|190. La disciplina del credito d'imposta per le|                   |
|erogazioni liberali per interventi di          |                   |
|manutenzione e restauro di impianti sportivi   |                   |
|pubblici e per la realizzazione di nuove       |Proroga del credito|
|strutture sportive pubbliche, di cui           |d'imposta per le   |
|all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge|erogazioni liberali|
|30 dicembre 2018, n. 145, si applica,          |da parte di        |
|limitatamente a favore dei soggetti titolari di|soggetti titolari  |
|reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel  |di reddito         |
|limite complessivo di 13,2 milioni di euro e   |d'impresa per      |
|secondo le modalita' di cui al comma 623       |interventi di      |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  |manutenzione e     |
|n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in    |restauro di        |
|quanto compatibili, le disposizioni di cui     |impianti sportivi  |
|al decreto del Presidente del Consiglio dei    |pubblici e per la  |
|ministri 30 aprile 2019, pubblicato            |realizzazione di   |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio  |nuove strutture    |
|2019.                                          |sportive pubbliche |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 |Modificazione      |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |dell'ambito dei    |
|seguenti modificazioni:                        |lavoratori         |
|   a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il       |dipendenti che     |
|seguente periodo: «Per periodi di sospensione o|possono essere     |
|di riduzione dell'attivita' lavorativa         |destinatari dei    |
|decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari|trattamenti        |
|dei trattamenti di integrazione salariale anche|ordinari o         |
|i lavoratori a domicilio»;                     |straordinari di    |
|   b) al comma 2, dopo il primo periodo e'     |integrazione       |
|inserito il seguente: «Per il riconoscimento   |salariale          |
|dei trattamenti di integrazione salariale      |                   |
|richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022,     |                   |
|l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i  |                   |
|lavoratori devono possedere alla data di       |                   |
|presentazione della domanda e' pari a trenta   |                   |
|giorni».                                       |                   |
+-----------------------------------------------|                   |
|192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 |                   |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |                   |
|seguenti modificazioni:                        |                   |
|   a) al comma 1, la parola:                   |                   |
|«professionalizzante» e' soppressa e sono      |                   |
|aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per    |                   |
|periodi di sospensione o riduzione             |                   |
|dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°    |                   |
|gennaio 2022»;                                 |                   |
|   b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il      |                   |
|seguente periodo: «Il presente comma cessa di  |                   |
|avere applicazione per i trattamenti di        |                   |
|integrazione salariale relativi a periodi di   |                   |
|sospensione o riduzione dell'attivita'         |                   |
|lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»;    |                   |
|   c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il      |                   |
|seguente periodo: «In caso di apprendistato per|                   |
|la qualifica e il diploma professionale, il    |                   |
|diploma di istruzione secondaria superiore e il|                   |
|certificato di specializzazione tecnica        |                   |
|superiore e di apprendistato di alta formazione|                   |
|e ricerca, la sospensione o riduzione          |                   |
|dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in|                   |
|ogni caso, il completamento del percorso       |                   |
|formativo come eventualmente ridefinito ai     |                   |
|sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma  |                   |
|4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  |                   |
|81».                                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo |Computo dei        |
|14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il      |dipendenti per la  |
|seguente:                                      |determinazione     |
|   «Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) -   |degli              |
|1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai |ammortizzatori     |
|fini della determinazione dei limiti dei       |sociali            |
|dipendenti, sono da comprendere nel calcolo    |                   |
|tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i     |                   |
|lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che  |                   |
|prestano la propria opera con vincolo di       |                   |
|subordinazione sia all'interno che all'esterno |                   |
|dell'azienda».                                 |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 |Unificazione del   |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |limite massimo     |
|seguenti modificazioni:                        |della misura del   |
|   a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: |trattamento        |
|   «5-bis. Per i trattamenti di integrazione   |ordinario o        |
|salariale relativi a periodi di sospensione o  |straordinario di   |
|riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti |integrazione       |
|dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla  |salariale          |
|lettera a) del comma 5 cessa di produrre i     |                   |
|propri effetti e l'importo del trattamento di  |                   |
|cui al comma 1, indipendentemente dalla        |                   |
|retribuzione mensile di riferimento per il     |                   |
|calcolo del trattamento, non puo' superare     |                   |
|l'importo massimo mensile di cui al comma 5,   |                   |
|lettera b), come rivalutato ai sensi del comma |                   |
|6»;                                            |                   |
|   b) al comma 9, dopo le parole: «dalla legge |                   |
|13 maggio 1988, n. 153, e                      |                   |
|successive modificazioni» sono aggiunte le     |                   |
|seguenti: «, fermo restando quanto previsto    |                   |
|dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,        |                   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 30  |                   |
|luglio 2021, n. 112».                          |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 |Riduzione del      |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |contributo         |
|seguenti modificazioni:                        |addizionale a      |
|   a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il  |carico del datore  |
|seguente periodo: «Il presente comma cessa di  |di lavoro          |
|avere applicazione per i trattamenti di        |                   |
|integrazione salariale relativi a periodi di   |                   |
|sospensione o riduzione dell'attivita'         |                   |
|lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»;    |                   |
|   b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il       |                   |
|seguente:                                      |                   |
|   «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a  |                   |
|favore dei datori di lavoro che non abbiano    |                   |
|fruito di trattamenti di integrazione salariale|                   |
|per almeno ventiquattro mesi successivi al     |                   |
|termine dell'ultimo periodo di fruizione del   |                   |
|trattamento e' stabilita una contribuzione     |                   |
|addizionale ridotta, in misura pari:           |                   |
|   a) al 6 per cento della retribuzione globale|                   |
|che sarebbe spettata al lavoratore per le ore  |                   |
|di lavoro non prestate, relativamente ai       |                   |
|periodi di integrazione salariale ordinaria o  |                   |
|straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' |                   |
|interventi concessi sino a un limite           |                   |
|complessivo di 52 settimane in un quinquennio  |                   |
|mobile;                                        |                   |
|   b) al 9 per cento oltre il limite di cui    |                   |
|alla lettera a) e sino a 104 settimane in un   |                   |
|quinquennio mobile».                           |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 |Obblighi di        |
|settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 e'     |comunicazione del  |
|aggiunto il seguente:                          |datore di lavoro in|
|   «5-bis. In caso di pagamento diretto delle  |caso di pagamento  |
|prestazioni di cui al presente articolo, il    |diretto al         |
|datore di lavoro e' tenuto, a pena di          |dipendente, da     |
|decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati    |parte dell'INPS,   |
|necessari per il pagamento o per il saldo      |del trattamento    |
|dell'integrazione salariale entro la fine del  |ordinario o        |
|secondo mese successivo a quello in cui inizia |straordinario di   |
|il periodo di integrazione salariale, ovvero,  |integrazione       |
|se posteriore, entro il termine di sessanta    |salariale          |
|giorni dall'adozione del provvedimento di      |                   |
|autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali     |                   |
|termini, il pagamento della prestazione e gli  |                   |
|oneri ad essa connessi rimangono a carico del  |                   |
|datore di lavoro inadempiente».                |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 |Revisione delle    |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |norme in materia di|
|seguenti modificazioni:                        |compatibilita' con |
|   a) il comma 1 e' abrogato;                  |l'attivita'        |
|   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   |lavorativa dei     |
|   «2. Il lavoratore che svolga attivita' di   |trattamenti        |
|lavoro subordinato di durata superiore a sei   |ordinari o         |
|mesi nonche' di lavoro autonomo durante il     |straordinari di    |
|periodo di integrazione salariale non ha       |integrazione       |
|diritto al trattamento per le giornate di      |salariale          |
|lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga|                   |
|attivita' di lavoro subordinato a tempo        |                   |
|determinato inferiore a sei mesi, il           |                   |
|trattamento e' sospeso per la durata del       |                   |
|rapporto di lavoro»;                           |                   |
|   c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: |                   |
|«Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'|                   |
|lavorativa».                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14|Ambito dei datori  |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |di lavoro per i    |
|seguenti modificazioni:                        |quali possono      |
|   a) al comma 1, alinea, le parole: «, inclusi|trovare            |
|gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse; |applicazione i     |
|   b) al comma 2, alinea, le parole: «, inclusi|trattamenti        |
|gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse; |straordinari di    |
|   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:|integrazione       |
|   «3-bis. Per i trattamenti di integrazione   |salariale          |
|salariale relativi a periodi di sospensione o  |                   |
|riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti |                   |
|dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia  |                   |
|di intervento straordinario di integrazione    |                   |
|salariale e i relativi obblighi contributivi   |                   |
|trovano applicazione in relazione ai datori di |                   |
|lavoro non coperti dai fondi di cui agli       |                   |
|articoli 26, 27 e 40 e che, nel                |                   |
|semestre precedente la data di presentazione   |                   |
|della domanda, abbiano occupato mediamente piu'|                   |
|di quindici dipendenti, per le causali di cui  |                   |
|all'articolo 21, comma 1.                      |                   |
|   3-ter. La medesima disciplina e i medesimi  |                   |
|obblighi contributivi trovano applicazione, a  |                   |
|prescindere dal numero dei dipendenti, per le  |                   |
|causali di cui all'articolo 21, comma 1, in    |                   |
|relazione alle categorie seguenti:             |                   |
|   a) imprese del trasporto aereo e di gestione|                   |
|aeroportuale e societa' da queste derivate,    |                   |
|nonche' imprese del sistema aeroportuale;      |                   |
|   b) partiti e movimenti politici e loro      |                   |
|rispettive articolazioni e sezioni             |                   |
|territoriali, a condizione che risultino       |                   |
|iscritti nel registro di cui all'articolo 4,   |                   |
|comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.|                   |
|149, convertito, con modificazioni, dalla legge|                   |
|21 febbraio 2014, n. 13.                       |                   |
|   3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2|                   |
|e 3 trova applicazione per i trattamenti di    |                   |
|integrazione salariale fino al 31 dicembre     |                   |
|2021»;                                         |                   |
|   d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il      |                   |
|seguente periodo: «Il presente comma cessa di  |                   |
|avere applicazione per i trattamenti di        |                   |
|integrazione salariale relativi a periodi di   |                   |
|sospensione o riduzione dell'attivita'         |                   |
|lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022».    |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14|Causali di         |
|settembre 2015, n. 148, sono apportate le      |intervento dei     |
|seguenti modificazioni:                        |trattamenti        |
|   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole:  |straordinari di    |
|«riorganizzazione aziendale» sono aggiunte le  |integrazione       |
|seguenti: «, anche per realizzare processi di  |salariale          |
|transizione individuati e regolati con decreto |                   |
|del Ministro del lavoro e delle politiche      |                   |
|sociali, sentito il Ministro dello sviluppo    |                   |
|economico, da adottare entro sessanta giorni   |                   |
|dalla data di entrata in vigore della presente |                   |
|disposizione»;                                 |                   |
|   b) al comma 2, primo periodo, dopo le       |                   |
|parole: «gestionale o produttiva» sono inserite|                   |
|le seguenti: «ovvero a gestire processi di     |                   |
|transizione»;                                  |                   |
|   c) al comma 2, secondo periodo, dopo le     |                   |
|parole: «recupero occupazionale» sono inserite |                   |
|le seguenti: «, anche in termini di            |                   |
|riqualificazione professionale e di            |                   |
|potenziamento delle competenze,»;              |                   |
|   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   |                   |
|   «5. Il contratto di solidarieta' di cui al  |                   |
|comma 1, lettera c), e' stipulato dall'impresa |                   |
|mediante contratti collettivi aziendali ai     |                   |
|sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo |                   |
|15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una    |                   |
|riduzione dell'orario di lavoro al fine di     |                   |
|evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la|                   |
|dichiarazione di esubero del personale, anche  |                   |
|tramite un suo piu' razionale impiego. La      |                   |
|riduzione media oraria non puo' essere         |                   |
|superiore al 60 per cento dell'orario          |                   |
|giornaliero, settimanale o mensile dei         |                   |
|lavoratori interessati al contratto di         |                   |
|solidarieta'. Per i contratti di solidarieta'  |                   |
|stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la   |                   |
|riduzione media oraria non puo' essere         |                   |
|superiore all'80 per cento dell'orario         |                   |
|giornaliero, settimanale o mensile dei         |                   |
|lavoratori interessati al contratto di         |                   |
|solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la       |                   |
|percentuale di riduzione complessiva           |                   |
|dell'orario di lavoro non puo' essere superiore|                   |
|al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo  |                   |
|per il quale il contratto di solidarieta' e'   |                   |
|stipulato. Per i contratti di solidarieta'     |                   |
|stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la  |                   |
|percentuale di riduzione complessiva           |                   |
|dell'orario di lavoro non puo' essere superiore|                   |
|al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo  |                   |
|per il quale il contratto di solidarieta' e'   |                   |
|stipulato. Il trattamento retributivo perso e' |                   |
|determinato inizialmente non tenendo conto     |                   |
|degli aumenti retributivi previsti da contratti|                   |
|collettivi aziendali nel periodo di sei mesi   |                   |
|antecedente la stipula del contratto di        |                   |
|solidarieta'. Il trattamento di integrazione   |                   |
|salariale e' ridotto in corrispondenza di      |                   |
|eventuali successivi aumenti retributivi       |                   |
|intervenuti in sede di contrattazione          |                   |
|aziendale. I contratti di cui al primo periodo |                   |
|devono specificare le modalita' con le quali   |                   |
|l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze  |                   |
|di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, |                   |
|nei limiti del normale orario di lavoro,       |                   |
|l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato   |                   |
|comporta una corrispondente riduzione del      |                   |
|trattamento di integrazione salariale. Le quote|                   |
|di accantonamento del trattamento di fine      |                   |
|rapporto relative alla retribuzione persa a    |                   |
|seguito della riduzione dell'orario di lavoro  |                   |
|sono a carico della gestione di afferenza, ad  |                   |
|eccezione di quelle relative a lavoratori      |                   |
|licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito  |                   |
|di una procedura di licenziamento collettivo,  |                   |
|entro novanta giorni dal termine del periodo di|                   |
|fruizione del trattamento di integrazione      |                   |
|salariale, ovvero entro novanta giorni dal     |                   |
|termine del periodo di fruizione di un         |                   |
|ulteriore trattamento straordinario di         |                   |
|integrazione salariale concesso entro          |                   |
|centoventi giorni dal termine del trattamento  |                   |
|precedente».                                   |                   |
+-----------------------------------------------+-------------------+
|200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto        |Durata del         |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'      |trattamento        |
|inserito il seguente:                          |straordinario di   |
|   «Art 22-ter. - (Accordo di transizione      |integrazione       |
|occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le    |salariale          |
|transizioni occupazionali all'esito            |                   |
|dell'intervento straordinario di integrazione  |                   |
|salariale per le causali di cui all'articolo   |                   |
|21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di     |                   |
|lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti|                   |
|puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4|                   |
|e 22, un ulteriore intervento di integrazione  |                   |
|salariale straordinaria finalizzato al recupero|                   |
|occupazionale dei lavoratori a rischio di      |                   |
|esubero, pari a un massimo di dodici mesi      |                   |
|complessivi non ulteriormente prorogabili.     |                   |
|   2. Ai fini del riconoscimento del           |                   |
|trattamento straordinario di integrazione      |                   |
|salariare di cui al comma 1, in sede di        |                   |
|procedura di consultazione sindacale di cui    |                   |
|all'articolo 24, sono definite con accordo     |                   |
|sindacale le azioni finalizzate alla           |                   |
|rioccupazione o all'autoimpiego, quali         |                   |
|formazione e riqualificazione professionale,   |                   |
|anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.  |                   |
|La mancata partecipazione alle predette azioni,|                   |
|per esclusiva responsabilita' del lavoratore,  |                   |
|comporta la decadenza dalla prestazione di     |                   |
|integrazione salariale.                        |                   |
|   3. Le azioni definite dall'accordo sindacale|                   |
|di cui al comma 2 possono essere cofinanziate  |                   |
|dalle regioni nell'ambito delle rispettive     |                   |
|misure di formazione e politica attiva del     |                   |
|lavoro.                                        |                   |
|   4. I lavoratori interessati dal trattamento |                   |
|di integrazione salariale straordinaria di cui |                   |
|al comma 1 accedono al programma denominato    |                   |
|"Garanzia di occupabilita' dei lavoratori"     |                   |
|(GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della  |                   |
|legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i   |                   |
|nominativi dei lavoratori coinvolti sono       |                   |
|comunicati all'ANPAL che li mette a            |                   |
|disposizione delle regioni interessate.        |                   |
|   5. Per l'anno 2022, il trattamento          |                   |
|straordinario di integrazione salariare di cui |                   |
|all'articolo 22-bis puo' essere concesso       |                   |
|esclusivamente per la proroga dell'intervento  |                   |
|di integrazione salariale straordinaria per la |                   |
|causale contratto di solidarieta'».            |                   |
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