+-----------------------------------------------+-------------------+ |101. Al personale delle Forze di polizia ad |Disposizioni in | |ordinamento civile, in possesso, alla data del |materia | |31 dicembre 1995, di un'anzianita' contributiva|previdenziale per | |inferiore a diciotto anni, effettivamente |il personale delle | |maturati, si applica, in relazione alla |Forze di polizia ad| |specificita' riconosciuta ai sensi |ordinamento civile | |dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, | | |n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui | | |al decreto del Presidente della Repubblica 29 | | |dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo | | |della quota retributiva della pensione da | | |liquidare con il sistema misto, con | | |applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento | | |per ogni anno utile. | | +-----------------------------------------------| | |102. Per l'attuazione del comma 101, e' | | |valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno| | |2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, | | |36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 | | |euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per | | |l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, | | |49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 | | |euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per | | |l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere | | |dall'anno 2031. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |103. Al fine di garantire la tutela delle |Disposizioni a | |prestazioni previdenziali in favore dei |garanzia delle | |giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, |prestazioni | |la funzione previdenziale svolta dall'Istituto |previdenziali in | |nazionale di previdenza dei giornalisti |favore dei | |italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi |giornalisti | |dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, |professionisti, | |n. 1564, in regime sostitutivo delle |pubblicisti, dei | |corrispondenti forme di previdenza |praticanti titolari| |obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla|di un rapporto di | |gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di|lavoro subordinato | |previdenza sociale (INPS) che succede nei |di natura | |relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto|giornalistica, dei | |dalla medesima data sono iscritti |titolari di | |all'assicurazione generale obbligatoria per |posizioni | |l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei |assicurative e dei | |lavoratori dipendenti i giornalisti |titolari di | |professionisti, i pubblicisti e i praticanti |trattamenti | |titolari di un rapporto di lavoro subordinato |pensionistici | |di natura giornalistica, nonche', con evidenza |diretti e ai | |contabile separata, i titolari di posizioni |superstiti | |assicurative e titolari di trattamenti | | |pensionistici diretti e ai superstiti gia' | | |iscritti presso la medesima forma. | | +-----------------------------------------------| | |104. Il regime pensionistico dei soggetti di | | |cui al comma 103 e' uniformato, nel rispetto | | |del principio del pro-rata, a quello degli | | |iscritti al Fondo pensioni lavoratori | | |dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In | | |particolare, per gli assicurati presso la | | |gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo | | |della pensione e' determinato dalla somma: | | | a) delle quote di pensione corrispondenti | | |alle anzianita' contributive acquisite fino al | | |30 giugno 2022, calcolate applicando le | | |disposizioni vigenti presso l'INPGI; | | | b) della quota di pensione corrispondente | | |alle anzianita' contributive acquisite a | | |decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le | | |disposizioni vigenti nel Fondo pensioni | | |lavoratori dipendenti. | | +-----------------------------------------------| | |105. Fermo restando quanto previsto al comma | | |104, ai soggetti gia' assicurati presso la | | |gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il | | |primo accredito contributivo decorre in data | | |compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 | | |dicembre 2016, non si applica il massimale | | |contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, | | |secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. | | |335. Il meccanismo del massimale contributivo | | |di cui alla suddetta disposizione si applica ai| | |soggetti gia' assicurati presso la gestione | | |sostitutiva dell'INPGI con primo accredito | | |contributivo decorrente in data successiva al | | |31 dicembre 2016, per i quali il trattamento | | |pensionistico e' calcolato esclusivamente con | | |il sistema di calcolo contributivo. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |106. Fermo restando quanto previsto al comma |Salvaguardia della | |104, ai fini del diritto al trattamento |disciplina | |pensionistico, i soggetti gia' assicurati |previgente INPGI | |presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che |per i soggetti gia'| |abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i |assicurati presso | |requisiti previsti dalla normativa vigente |la gestione | |presso l'INPGI alla predetta data conseguono il|sostitutiva | |diritto alla prestazione pensionistica secondo |dell'INPGI che | |la medesima normativa. |abbiano gia' | | |maturato i | | |requisiti. | +-----------------------------------------------+-------------------+ |107. Il comitato di cui all'articolo 22 della |Integrazione del | |legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con |comitato | |decreto del Ministro del lavoro e delle |amministratore del | |politiche sociali, da un rappresentante |Fondo pensioni | |dell'organizzazione sindacale maggiormente |lavoratori | |rappresentativa della categoria dei |dipendenti. | |giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle| | |problematiche concernenti i soggetti di cui al | | |comma 103. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al |Riconoscimento dei | |31 dicembre 2023, i trattamenti di |trattamenti di | |disoccupazione e di cassa integrazione guadagni|disoccupazione e di| |sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto|cassa integrazione | |secondo le regole previste dalla normativa |guadagni per le | |regolamentare vigente presso l'INPGI alla data |prestazioni non | |del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati |previdenziali dei | |a carico della Gestione prestazioni temporanee |giornalisti secondo| |ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo |le regole previste | |24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale |dalla normativa | |afferisce la contribuzione per lo stesso |regolamentare | |periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si |vigente presso | |applica la disciplina prevista per la |l'INPGI | |generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo | | |pensioni lavoratori dipendenti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al |Riconoscimento | |31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni |dell'assicurazione | |continua a essere gestita secondo le regole |contro gli | |previste dalla normativa regolamentare vigente |infortuni agli | |presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I |aventi diritto | |trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto|secondo le regole | |nazionale per l'assicurazione contro gli |previste dalla | |infortuni sul lavoro (INAIL), al quale |normativa | |afferisce la relativa contribuzione. A |regolamentare | |decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la |vigente presso | |disciplina prevista per la generalita' dei |l'INPGI | |lavoratori iscritti al Fondo pensioni | | |lavoratori dipendenti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |110. Al fine di garantire la continuita' delle |Trasferimento | |funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a|presso l'INPS del | |118, un contingente di personale non superiore |personale | |a 100 unita' individuato, nell'ambito dei |selezionato dei | |dipendenti a tempo indeterminato in servizio |dipendenti a tempo | |presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, |indeterminato in | |attraverso una procedura di selezione |servizio presso | |finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in |l'INPGI | |relazione al profilo professionale di | | |destinazione, nonche' alla valutazione delle | | |capacita' in ordine alle funzioni da svolgere, | | |e' inquadrato presso l'INPS. La procedura di | | |selezione e' completata entro tre mesi dalla | | |data di pubblicazione del decreto di cui al | | |comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze e con il| | |Ministro per la pubblica amministrazione, il | | |personale che ottiene una valutazione positiva | | |nella procedura di selezione e' inquadrato nei | | |relativi ruoli sulla base della tabella di | | |comparazione di cui al comma 111. | | |Conseguentemente la dotazione organica | | |dell'INPS e' incrementata di un numero di posti| | |corrispondente alle unita' di personale | | |trasferite. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |111. Con decreto del Ministro del lavoro e |Procedura di | |delle politiche sociali, di concerto con il |selezione del | |Ministro dell'economia e delle finanze e con il|personale da | |Ministro per la pubblica amministrazione, da |trasferire all'INPS| |emanare entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, sono | | |definite, in conformita' ai principi stabiliti | | |dall'articolo 35, comma 3, del decreto | | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita'| | |per lo svolgimento della procedura di selezione| | |di cui al comma 110, nonche' la tabella di | | |comparazione applicabile ai fini | | |dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del | | |personale selezionato, nei limiti delle risorse| | |finanziarie di cui al comma 115. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |112. I dipendenti provenienti dall'INPGI |Inquadramento | |mantengono il trattamento economico fisso |economico del | |percepito alla data dell'inquadramento, nonche'|personale | |il regime previdenziale previsto per essi alla |proveniente | |stessa data. Nel caso in cui il suddetto |dall'INPGI | |trattamento economico risulti piu' elevato | | |rispetto a quello in godimento al personale | | |gia' dipendente dell'INPS, e' riconosciuto, per| | |la differenza, un assegno ad | | |personam, riassorbibile con i successivi | | |miglioramenti economici a qualsiasi titolo | | |conseguiti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |113. Al fine di favorire una rapida ed efficace|Costituzione di un | |integrazione delle funzioni, e' costituito un |Comitato di | |Comitato di integrazione composto dal direttore|integrazione | |generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in | | |carica alla data del 31 dicembre 2021, nonche' | | |da quattro dirigenti incaricati di funzioni di | | |livello dirigenziale generale dell'INPS, | | |coordinati dal direttore generale dell'INPS, | | |con il compito di pervenire all'unificazione | | |delle procedure operative e correnti entro il | | |31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato | | |non sono corrisposti gettoni di presenza, | | |compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti | | |comunque denominati. Dall'attuazione del | | |presente comma non devono derivare oneri | | |aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato| | |esercita le funzioni di cui al primo periodo | | |fino al 30 giugno 2022. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |114. Con decreto del Ministro del lavoro e |Integrazione della | |delle politiche sociali, da adottare entro tre |composizione del | |mesi dalla data di entrata in vigore della |Consiglio di | |presente legge, e' disposta, in coerenza con i |indirizzo e | |principi di cui all'articolo 3, comma 4, del |vigilanza dell'INPS| |decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, | | |l'integrazione del Consiglio di indirizzo e | | |vigilanza dell'INPS con due membri designati in| | |rappresentanza delle organizzazioni sindacali | | |maggiormente rappresentative della categoria | | |dei giornalisti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |115. A decorrere dalla data di entrata in |Obbligo di | |vigore della presente legge e fino alla data di|preventiva notifica| |cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono|ai Ministeri | |compiere atti di amministrazione straordinaria |vigilanti ai fini | |soltanto previa notifica ai Ministeri |del compimento | |vigilanti. Gli organi di amministrazione |degli atti di | |dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro|amministrazione | |il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 |straordinaria degli| |giugno 2022 della gestione sostitutiva |organi dell'INPGI | |dell'assicurazione generale obbligatoria, da | | |trasmettere al Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali e al Ministero dell'economia | | |e delle finanze, per i fini di cui all'articolo| | |3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno | | |1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data | | |di adozione della motivata decisione definitiva| | |sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo| | |3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno | | |1994, n. 509, e sulla base delle | | |risultanze dello stesso, con delibera del | | |consiglio di amministrazione dell'INPGI da | | |trasmettere per l'approvazione al Ministero del| | |lavoro e delle politiche sociali e al Ministero| | |dell'economia e delle finanze, sono trasferite | | |all'INPS le risorse strumentali e finanziarie | | |di competenza della medesima gestione. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede,|Misure di | |con autonome deliberazioni soggette ad |adeguamento | |approvazione ministeriale ai sensi |dell'INPGI per la | |dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto |funzione di ente di| |legislativo n. 509 del 1994, alla modifica |previdenza e | |dello statuto e dei regolamenti interni, |assistenza dei | |secondo i principi e criteri di cui |giornalisti | |all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto |professionisti e | |legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini |pubblicisti che | |dell'adeguamento alla funzione di ente di |svolgono attivita' | |previdenza e assistenza dei giornalisti |autonoma di libera | |professionisti e pubblicisti che svolgono |professione | |attivita' autonoma di libera professione |giornalistica, | |giornalistica, anche sotto forma di |anche sotto forma | |collaborazione coordinata e continuativa. Entro|di collaborazione | |quindici giorni dalla data di approvazione |coordinata e | |dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti,|continuativa | |sono indette le elezioni per il rinnovo degli | | |organi dell'Istituto. Tali organi entrano in | | |carica in data successiva a quella di | | |approvazione da parte dei Ministeri vigilanti | | |della delibera di trasferimento delle risorse | | |strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.| | +-----------------------------------------------+-------------------+ |117. Al fine di garantire la continuita' delle |Anticipazioni della| |prestazioni poste a carico dell'INPS, a |tesoreria per le | |decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso |prestazioni a | |Istituto e' autorizzato a fare ricorso ad |carico dell'INPS | |anticipazioni della tesoreria statale da | | |estinguere entro il 31 dicembre 2022. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |118. All'articolo |Sospensione nomina | |16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, |Commissario | |n. 34, convertito, con modificazioni, |straordinario INPGI| |dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 | | |e' abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa,| | |con riferimento alla sola gestione sostitutiva | | |dell'assicurazione generale obbligatoria | | |dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni | | |del comma 4 dell'articolo 2 del decreto | | |legislativo 30 giugno 1994, n. 509. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |119. L'esonero contributivo di cui all'articolo|Esonero | |1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. |contributivo per | |178, e' riconosciuto anche ai datori di lavoro |l'assunzione a | |privati che assumono, nel periodo ivi |tempo indeterminato| |considerato, con contratto di lavoro a tempo |di lavoratori | |indeterminato, lavoratori |provenienti da | |subordinati, indipendentemente dalla loro eta' |imprese in crisi | |anagrafica, da imprese per le quali e' attivo | | |un tavolo di confronto per la gestione della | | |crisi aziendale presso la struttura per la | | |crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma | | |852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il | | |beneficio contributivo di cui al primo periodo | | |e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di | | |2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni | | |di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per | | |l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno | | |2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle | | |minori entrate contributive derivanti dal primo| | |periodo e qualora, nell'ambito della predetta | | |attivita' di monitoraggio, emerga il | | |raggiungimento, anche in via prospettica, del | | |limite di spesa di cui al secondo periodo del | | |presente comma, l'INPS non prende in | | |considerazione ulteriori domande per l'accesso | | |al beneficio contributivo di cui al primo | | |periodo del presente comma. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |120. In relazione ai differenti impatti nei |Fondo per la tutela| |settori produttivi per la tutela delle |delle posizioni | |posizioni lavorative nell'ambito della |lavorative | |progressiva uscita dalla fase emergenziale, |nell'ambito della | |connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, |progressiva uscita | |mediante interventi in materia di integrazione |dalla fase | |salariale, in deroga alla legislazione vigente |emergenziale | |e' istituito, nello stato di previsione del | | |Ministero del lavoro e delle politiche sociali,| | |un apposito fondo con una dotazione di 700 | | |milioni di euro per l'anno 2022, il cui | | |utilizzo e' disciplinato con successivo | | |provvedimento normativo nel limite del predetto| | |importo che costituisce limite massimo di | | |spesa. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |121. In via eccezionale, per i periodi di paga |Esonero sulla quota| |dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i |dei contributi | |rapporti di lavoro dipendente, con esclusione |previdenziali per | |dei rapporti di lavoro domestico, e' |l'invalidita' e la | |riconosciuto un esonero sulla quota dei |vecchiaia e i | |contributi previdenziali per l'invalidita', la |superstiti a carico| |vecchiaia e i superstiti a carico del |del lavoratore per | |lavoratore di 0,8 punti percentuali a |l'anno 2022 | |condizione che la retribuzione imponibile, | | |parametrata su base mensile per tredici | | |mensilita', non ecceda l'importo mensile di | | |2.692 euro, maggiorato, per la competenza del | | |mese di dicembre, del rateo di tredicesima. | | |Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura | | |di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota| | |di computo delle prestazioni pensionistiche. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |122. Il Fondo sociale per occupazione e |Rifinanziamento del| |formazione di cui all'articolo 18, comma 1, |Fondo sociale per | |lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,|occupazione e | |n. 185, convertito, con modificazioni, |formazione | |dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' | | |incrementato di 321,4 milioni di euro per | | |l'anno 2022, di 300 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2023. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |123. A valere sul Fondo sociale per occupazione|Rifinanziamento | |e formazione di cui al comma 122 si provvede, |dell'indennita' per| |nella misura di 12 milioni di euro per l'anno |i lavoratori del | |2022, al finanziamento dell'indennita' |settore della pesca| |giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per| | |l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente | | |da impresa adibita alla pesca marittima, | | |compresi i soci lavoratori delle cooperative | | |della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo | | |1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro| | |derivante da misure di arresto temporaneo | | |obbligatorio. | | +-----------------------------------------------| | |124. A valere sul Fondo sociale per occupazione| | |e formazione di cui al comma 122 si provvede, | | |nella misura di 7 milioni di euro per l'anno | | |2022, al finanziamento dell'indennita' | | |giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per| | |l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente | | |da impresa adibita alla pesca marittima, | | |compresi i soci lavoratori delle cooperative | | |della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo | | |1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro| | |derivante da misure di arresto temporaneo non | | |obbligatorio. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |125. Le misure di sostegno del reddito per i |Sostegno al reddito| |lavoratori dipendenti delle imprese del settore|per i call center | |dei call center, di cui all'articolo 44, comma | | |7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, | | |n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel | | |limite di spesa di 20 milioni di euro. | | |All'onere derivante dal primo periodo del | | |presente comma, pari a 20 milioni di euro per | | |l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo | | |sociale per occupazione e formazione di cui al | | |comma 122. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la |Sgravi contributivi| |disposizione di cui all'articolo |per alcune societa'| |43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. |in procedura | |109, convertito, con modificazioni, dalla legge|fallimentare o in | |16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante |amministrazione | |dal primo periodo del presente comma, pari a 21|straordinaria | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e | | |2024, si provvede a carico del Fondo sociale | | |per occupazione e formazione di cui al comma | | |122. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |127. Al fine del completamento dei piani di |Proroga CIGS e | |recupero occupazionale di cui all'articolo 44, |mobilita' in deroga| |comma 11-bis, del decreto legislativo 14 |nelle aree di crisi| |settembre 2015, n. 148, sono stanziate |industriale | |ulteriori risorse per un importo pari a 60 |complessa | |milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul | | |Fondo sociale per occupazione e formazione di | | |cui al comma 122, da ripartire tra le regioni | | |con decreto del Ministro del lavoro e delle | | |politiche sociali, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze. Le predette | | |regioni possono destinare, nell'anno 2022, le | | |risorse stanziate ai sensi del primo periodo | | |alle medesime finalita' di cui all'articolo 44,| | |comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 | | |del 2015, nonche' a quelle di cui all'articolo | | |53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21 | | |giugno 2017, n. 96. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |128. L'integrazione salariale, prevista anche |Integrazione delle | |ai fini della formazione professionale per la |misure di sostegno | |gestione delle bonifiche, di cui all'articolo |al reddito per i | |1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. |dipendenti ex ILVA | |243, convertito, con modificazioni, dalla legge| | |27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per | | |l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni | | |di euro. All'onere derivante dal primo periodo | | |del presente comma, pari a 19 milioni di euro | | |per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo| | |sociale per occupazione e formazione di cui al | | |comma 122. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |129. La disposizione di cui all'articolo |CIGS per le imprese| |22-bis del decreto legislativo 14 settembre |con rilevanza | |2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per |economica | |gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa |strategica | |rispettivamente di 130 milioni di euro per | | |l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno | | |2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli | | |oneri derivanti dal primo periodo del presente | | |comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno | | |2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 | | |milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a | | |carico del Fondo sociale per occupazione e | | |formazione di cui al comma 122. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e |Incremento delle | |2024, in relazione alle risorse gia' stanziate,|risorse destinate a| |le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, |percorsi formativi | |lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. |di apprendistato e | |205, sono incrementate di euro 50 milioni a |di alternanza | |valere sul Fondo sociale per occupazione e |scuola-lavoro | |formazione di cui al comma 122. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |131. Al fine di garantire la continuita' del |Proroga | |sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti |dell'integrazione | |di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e |salariale per i | |Alitalia Cityliner Spa coinvolti |lavoratori di | |dall'attuazione del programma della procedura |Alitalia in | |di amministrazione straordinaria di cui |amministrazione | |all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge|straordinaria | |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. | | |27, il trattamento di integrazione salariale di| | |cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge| | |21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.| | |215, puo' essere prorogato di ulteriori dodici | | |mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire | | |anche successivamente alla conclusione | | |dell'attivita' del commissario e in ogni caso | | |non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei | | |trattamenti di cui al presente comma e' | | |riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro| | |per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per | | |l'anno 2023. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del |Incremento del | |decreto del Ministro del lavoro e delle |fondo di | |politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, |solidarieta' per il| |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del |settore del | |21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il|trasporto aereo e | |settore del trasporto aereo e del sistema |del sistema | |aeroportuale eroga una prestazione integrativa |aeroportuale per | |del trattamento di cui al comma 131, tale da |l'integrazione | |garantire che il trattamento complessivo sia |salariale per i | |pari al 60 per cento della retribuzione lorda |lavoratori di | |di riferimento, risultante dalla media delle |Alitalia in | |voci retributive lorde fisse, delle mensilita' |amministrazione | |lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde|straordinaria e per| |contrattuali aventi carattere di continuita', |i programmi | |percepite dai lavoratori interessati |formativi per il | |dall'integrazione salariale di cui al comma |mantenimento e | |131, nell'anno 2019, con esclusione dei |l'aggiornamento | |compensi per lavoro straordinario. La |delle qualifiche | |prestazione integrativa di cui al primo periodo|professionali e | |del presente comma e' concessa nei limiti |delle licenze | |di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno |necessarie per lo | |2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. |svolgimento della | |L'INPS provvede al monitoraggio del limite di |prestazione | |spesa di cui al secondo periodo del presente |lavorativa | |comma sulla base dei provvedimenti di | | |autorizzazione. A tal fine, il Fondo di | | |solidarieta' per il settore del trasporto aereo| | |e del sistema aeroportuale e' incrementato di | | |32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 | | |milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresi' | | |a carico del Fondo i programmi formativi per il| | |mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche| | |professionali e delle licenze necessarie per lo| | |svolgimento della prestazione lavorativa; i | | |programmi formativi possono essere cofinanziati| | |dalle regioni nell'ambito delle rispettive | | |misure di politica attiva del lavoro. Qualora | | |dal predetto monitoraggio emergano risparmi di | | |spesa, con decreto del Ministero del lavoro e | | |delle politiche sociali e del Ministero | | |dell'economia e delle finanze puo' essere | | |disposto, fermo restando il limite di spesa di | | |cui al secondo periodo del presente comma, | | |l'incremento della percentuale di cui al primo | | |periodo del presente comma fino al valore | | |massimo dell'80 per cento. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |133. Le societa' Alitalia-Sai Spa e Alitalia |Esonero per le | |Cityliner Spa che abbiano usufruito del |societa' | |trattamento di integrazione salariale di cui al|Alitalia-Sai Spa e | |comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a |Alitalia Cityliner | |seguito di apposita richiesta, sono esonerate |Spa dal versamento | |dal pagamento delle quote di accantonamento del|delle quote di | |trattamento di fine rapporto relative alla |accantonamento per | |retribuzione persa a seguito della riduzione |il trattamento di | |oraria o della sospensione dal lavoro e dal |fine rapporto | |pagamento del contributo previsto dall'articolo| | |2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.| | +-----------------------------------------------+-------------------+ |134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 |Carattere | |dicembre 2016, n. 232, sono apportate le |strutturale del | |seguenti modificazioni: |congedo di | | a) al primo periodo, le parole: «e 2021» |paternita' | |sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno |obbligatorio e | |2021»; |facoltativo | | b) al secondo periodo, le parole: «, a sette| | |giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per | | |l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,| | |a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni| | |dall'anno 2021»; | | | c) al terzo periodo, le parole: «e 2021» | | |sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno | | |2021». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 |Proroga delle | |dicembre 2015, n. 208, sono apportate le |agevolazioni | |seguenti modificazioni: |fiscali in | | a) al primo periodo, le parole: «e 2018» |relazione ai | |sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e |versamenti delle | |2024»; |fondazioni bancarie| | b) al secondo periodo, le parole: «e a 45 |al Fondo per il | |milioni di euro per l'anno 2023» sono |contrasto della | |sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di |poverta' educativa | |euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per|minorile | |l'anno 2024». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |136. Il Fondo per il contrasto della poverta' |Proroga del Fondo | |educativa minorile di cui all'articolo 1, comma|per il contrasto | |392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' |della poverta' | |prorogato per gli anni 2023 e 2024. |educativa minorile | +-----------------------------------------------+-------------------+ |137. In via sperimentale, per l'anno 2022, e' |Riduzione dei | |riconosciuto nella misura del 50 per cento |contributi | |l'esonero per un anno dal versamento dei |previdenziali a | |contributi previdenziali a carico delle |carico delle | |lavoratrici madri dipendenti del settore |lavoratrici madri | |privato, a decorrere dalla data del rientro nel|dipendenti del | |posto di lavoro dopo la fruizione del congedo |settore privato | |obbligatorio di maternita' e per un periodo | | |massimo di un anno a decorrere dalla data del | | |predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di | | |computo delle prestazioni pensionistiche. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 |Finanziamento del | |dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di|Fondo per il | |euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono |sostegno alla | |sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro |parita' salariale | |per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a|di genere | |decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunte, in | | |fine, le seguenti parole: «, nonche' al | | |sostegno della partecipazione delle donne al | | |mercato del lavoro, anche attraverso la | | |definizione di procedure per l'acquisizione, da| | |parte delle imprese pubbliche e private, di una| | |certificazione della parita' di genere, ai | | |sensi dell'articolo 46-bis del codice delle | | |pari opportunita' tra uomo e donna, di cui | | |al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, | | |cui siano connessi benefici contributivi a | | |favore del datore di lavoro. Con decreto | | |del Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze e il Ministro con| | |delega per le pari opportunita', sono stabilite| | |le modalita' di attuazione del presente comma».| | +-----------------------------------------------+-------------------+ |139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o|Adozione del Piano | |l'Autorita' politica delegata per le pari |strategico | |opportunita', anche avvalendosi del Fondo per |nazionale per le | |le politiche relative ai diritti e alle pari |politiche per la | |opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, |parita' di genere | |del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo| | |delle amministrazioni interessate e delle | | |associazioni di donne impegnate nella | | |promozione della parita' di genere e nel | | |contrasto alla discriminazione delle donne, e | | |adotta un Piano strategico nazionale per la | | |parita' di genere, in coerenza con gli | | |obiettivi della Strategia europea per la | | |parita' di genere 2020-2025. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |140. Il Piano di cui al comma 139 ha |Finalita' del Piano| |l'obiettivo di individuare buone pratiche per |strategico | |combattere gli stereotipi di genere, colmare il|nazionale per le | |divario di genere nel mercato del lavoro, |politiche per la | |raggiungere la parita' nella partecipazione ai |parita' di genere | |diversi settori economici, affrontare il | | |problema del divario retributivo e | | |pensionistico, nonche' colmare il divario e | | |conseguire l'equilibrio di genere nel processo | | |decisionale. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono |Istituzione di una | |istituiti, presso il Dipartimento per le pari |Cabina di regia | |opportunita' della Presidenza del Consiglio dei|interistituzionale | |ministri, una Cabina di regia |e di un | |interistituzionale e un Osservatorio nazionale |Osservatorio | |per l'integrazione delle politiche per la |nazionale per | |parita' di genere. |l'integrazione | | |delle politiche per| | |la parita' di | | |genere | +-----------------------------------------------+-------------------+ |142. L'Osservatorio nazionale per |Composizione dell' | |l'integrazione delle politiche per la parita' |Osservatorio | |di genere e' costituito da esperti nominati dal|nazionale per | |Presidente del Consiglio dei ministri o |l'integrazione | |dall'Autorita' politica dallo stesso delegata, |delle politiche per| |anche su designazione delle regioni, |la parita' di | |dell'Associazione nazionale dei comuni italiani|genere | |e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno| | |parte i rappresentanti delle associazioni | | |impegnate sul tema della parita' di genere e | | |delle organizzazioni sindacali maggiormente | | |rappresentative su scala nazionale. Ne fanno | | |altresi' parte un rappresentante della Rete | | |nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno | | |dell'Istituto nazionale di statistica, uno | | |dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e | | |le politiche sociali del Consiglio nazionale | | |delle ricerche, uno del Ministero dell'economia| | |e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria| | |generale dello Stato e uno della Conferenza dei| | |rettori delle Universita' italiane. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |143. Competono all'Osservatorio le funzioni di |Funzioni dell' | |monitoraggio, analisi, studio e proposta dei |Osservatorio | |possibili strumenti per dare attuazione alle |nazionale per | |indicazioni contenute nel Piano di cui al comma|l'integrazione | |139, valutandone l'impatto al fine di |delle politiche per| |migliorarne l'efficacia e integrarne gli |la parita' di | |strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non |genere | |spettano compensi, gettoni di presenza, | | |rimborsi di spese o altri emolumenti comunque | | |denominati. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |144. La Cabina di regia interistituzionale, |Funzioni della | |presieduta dal Presidente del Consiglio dei |Cabina di regia | |ministri o dall'Autorita' politica delegata, e'|interistituzionale | |il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra| | |i livelli istituzionali, anche territoriali, | | |coinvolti, al fine di garantire il | | |coordinamento fra le azioni a livello centrale | | |e territoriale e di individuare e promuovere | | |buone pratiche condivise. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |145. Al fine di realizzare un sistema nazionale|Tavolo di lavoro | |di certificazione della parita' di genere che |permanente sulla | |accompagni e incentivi le imprese ad adottare |certificazione di | |politiche adeguate a ridurre il divario di |genere alle imprese| |genere in relazione alle opportunita' di | | |crescita in azienda, alla parita' salariale a | | |parita' di mansioni, alle politiche di gestione| | |delle differenze di genere e alla tutela della | | |maternita', l'Osservatorio si avvale di un | | |tavolo di lavoro permanente sulla | | |certificazione di genere alle imprese. Ai | | |componenti del tavolo di lavoro permanente non | | |spettano compensi, gettoni di presenza, | | |rimborsi di spese o altri emolumenti comunque | | |denominati. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |146. Presso il Dipartimento per le pari |Sistema informativo| |opportunita' della Presidenza del Consiglio dei|con funzione di | |ministri e' istituito un sistema informativo |piattaforma di | |con funzione di piattaforma di raccolta di dati|raccolta di dati | |disaggregati per genere e di informazioni sulla|disaggregati per | |certificazione della parita' di genere, nonche'|genere e di | |di albo degli enti accreditati. |informazioni sulla | | |certificazione | | |della parita' di | | |genere, nonche' di | | |albo degli enti | | |accreditati | +-----------------------------------------------+-------------------+ |147. Con uno o piu' decreti del Presidente del |Provvedimenti | |Consiglio dei ministri o dell'Autorita politica|attuativi del Piano| |delegata sono disciplinati la composizione, il |strategico | |funzionamento e i compiti dell'Osservatorio |nazionale per le | |nazionale per l'integrazione delle politiche |politiche per la | |per la parita' di genere. Con decreto del |parita' di genere | |Presidente del Consiglio o dell'Autorita' | | |politica delegata sono altresi' stabiliti i | | |parametri minimi per il conseguimento della | | |certificazione della parita' di genere, con | | |particolare riferimento alla retribuzione | | |corrisposta e alla conciliazione dei tempi di | | |vita e di lavoro, nonche' le modalita' di | | |coinvolgimento delle rappresentanze sindacali | | |aziendali e delle consigliere e dei consiglieri| | |territoriali e regionali di parita' nel | | |controllo e nella verifica del rispetto dei | | |requisiti necessari al loro mantenimento. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |148. Per il finanziamento del Piano di cui al |Incremento della | |comma 139, il Fondo per le politiche relative |dotazione | |ai diritti e alle pari opportunita' di cui |finanziaria del | |all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 |Fondo per le | |luglio 2006, n. 223, convertito, con |politiche relative | |modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. |ai diritti e alle | |248, e' incrementato di 5 milioni di euro a |pari opportunita' | |decorrere dall'anno 2022. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto|Disposizioni in | |2013, n. 93, convertito, con modificazioni, |materia di Piano | |dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono |strategico | |apportate le seguenti modificazioni: |nazionale contro la| | a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: |violenza di genere | | «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri| | |o l'Autorita' politica delegata per le pari | | |opportunita', anche avvalendosi del Fondo per | | |le politiche relative ai diritti e alle pari | | |opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, | | |del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo| | |delle amministrazioni interessate, delle | | |associazioni di donne impegnate nella lotta | | |contro la violenza e dei centri antiviolenza, e| | |adotta, previa acquisizione del parere in sede | | |di Conferenza unificata, un Piano strategico | | |nazionale contro la violenza nei confronti | | |delle donne e la violenza domestica, di seguito| | |denominato "Piano", con cadenza almeno | | |triennale, in sinergia con gli obiettivi della | | |Convenzione del Consiglio d'Europa sulla | | |prevenzione e la lotta contro la violenza nei | | |confronti delle donne e la violenza domestica, | | |fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata | | |ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; | | | b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: | | | «2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire | | |azioni omogenee sul territorio nazionale, | | |persegue le seguenti finalita', nei limiti | | |delle risorse finanziarie di cui al comma 3: | | | a) prevenire il fenomeno della violenza | | |contro le donne attraverso l'informazione e la | | |sensibilizzazione della collettivita', | | |rafforzando la consapevolezza degli uomini e | | |dei ragazzi nel processo di eliminazione della | | |violenza contro le donne e nella soluzione dei | | |conflitti nei rapporti interpersonali; | | | b) sensibilizzare gli operatori dei settori | | |dei media per la realizzazione di una | | |comunicazione e informazione, anche | | |commerciale, rispettosa della rappresentazione | | |di genere e, in particolare, della figura | | |femminile, anche attraverso l'adozione di | | |codici di autoregolamentazione da parte degli | | |operatori medesimi; | | | c) promuovere un'adeguata formazione del | | |personale della scuola alla relazione e contro | | |la violenza e la discriminazione di genere e | | |promuovere, nell'ambito delle indicazioni | | |nazionali per il curricolo della scuola | | |dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, | | |delle indicazioni nazionali per i licei e delle| | |linee guida per gli istituti tecnici e | | |professionali, nella programmazione didattica | | |curricolare ed extracurricolare delle scuole di| | |ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, | | |l'informazione e la formazione degli studenti | | |al fine di prevenire la violenza nei confronti | | |delle donne e la discriminazione di genere, | | |anche attraverso un'adeguata valorizzazione | | |della tematica nei libri di testo; | | | d) potenziare le forme di assistenza e di | | |sostegno alle donne vittime di violenza e ai | | |loro figli attraverso modalita' omogenee di | | |rafforzamento della rete dei servizi | | |territoriali, dei centri antiviolenza e dei | | |servizi di assistenza alle donne vittime di | | |violenza; | | | e) garantire la formazione di tutte le | | |professionalita' che entrano in contatto | | |con fatti di violenza di genere o con atti | | |persecutori; | | | f) accrescere la protezione delle vittime | | |attraverso il rafforzamento della | | |collaborazione tra tutte le istituzioni | | |coinvolte; | | | g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, | | |in tutto il territorio nazionale, di azioni, | | |basate su metodologie consolidate e coerenti | | |con linee guida appositamente predisposte, di | | |recupero e di accompagnamento dei soggetti | | |responsabili di atti di violenza nelle | | |relazioni affettive, al fine di favorirne il | | |recupero e di limitare i casi di recidiva; | | | h) prevedere una raccolta strutturata e | | |periodicamente aggiornata, con cadenza almeno | | |annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il| | |censimento dei centri antiviolenza, anche | | |attraverso il coordinamento delle banche di | | |dati gia' esistenti; | | | i) prevedere specifiche azioni positive che | | |tengano anche conto delle competenze delle | | |amministrazioni impegnate nella prevenzione, | | |nel contrasto e nel sostegno delle vittime di | | |violenza di genere e di atti persecutori e | | |delle esperienze delle associazioni che | | |svolgono assistenza nel settore; | | | l) definire un sistema strutturato | | |di governance tra tutti i livelli di governo, | | |che si basi anche sulle diverse esperienze e | | |sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti| | |locali e sul territorio»; | | | c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: | | | «2-bis. Al fine di definire un sistema | | |strutturato di governance tra tutti i livelli | | |di governo, sono istituiti presso il | | |Dipartimento per le pari opportunita' della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri una | | |Cabina di regia interistituzionale e un | | |Osservatorio sul fenomeno della violenza nei | | |confronti delle donne e sulla violenza | | |domestica. Con uno o piu' decreti del | | |Presidente del Consiglio dei ministri o | | |dell'Autorita' politica delegata per le pari | | |opportunita' sono disciplinati la composizione,| | |il funzionamento e i compiti della Cabina di | | |regia e dell'Osservatorio di cui al primo | | |periodo. Ai componenti della Cabina di regia e | | |dell'Osservatorio di cui al primo periodo non | | |spettano compensi, gettoni di presenza, | | |rimborsi di spese o altri emolumenti comunque | | |denominati»; | | | d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai | | |seguenti: | | | «3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo| | |per le politiche relative ai diritti e alle | | |pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma| | |3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 | | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno | | |2022. Tali risorse sono destinate dal | | |Presidente del Consiglio dei ministri o | | |dall'Autorita' politica delegata per le pari | | |opportunita' alle azioni a titolarita' | | |nazionale e regionale previste dal Piano, fatte| | |salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del| | |presente articolo. Le risorse destinate alle | | |azioni a titolarita' regionale ai sensi del | | |presente comma sono ripartite annualmente tra | | |le regioni dal Presidente del Consiglio dei | | |ministri o dall'Autorita' politica delegata per| | |le pari opportunita', previa intesa in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti tra lo | | |Stato, le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano, con il medesimo | | |provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo | | |5-bis del presente decreto. | | | 4. All'attuazione delle disposizioni | | |contenute nel presente articolo, fatto salvo | | |quanto previsto dal comma 3, si provvede | | |mediante l'utilizzo delle risorse umane, | | |strumentali e finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente, senza nuovi o maggiori | | |oneri a carico della finanza pubblica»; | | | e) il comma 5 e' abrogato; | | | f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: | | |«Piano strategico nazionale contro la violenza | | |nei confronti delle donne e la violenza | | |domestica». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge |Abrogazione del | |27 dicembre 2019, n. 160, e' abrogato. Il |finanziamento del | |Ministro dell'economia e delle finanze e' |Piano d'azione | |autorizzato ad apportare, con propri decreti, |straordinario | |le occorrenti variazioni di bilancio. |contro la violenza | | |sessuale e di | | |genere | +-----------------------------------------------+-------------------+ |151. All'articolo 64 del decreto-legge 25 |Proroga delle | |maggio 2021, n. 73, convertito, con |misure in favore | |modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. |dell'acquisto della| |106, sono apportate le seguenti modificazioni: |casa di abitazione,| | a) al comma 3, le parole: «al 30 giugno |in materia di | |2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 |prevenzione e | |dicembre 2022»; |contrasto al | | b) al comma 9, le parole: «il 30 giugno |disagio giovanile | |2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 | | |dicembre 2022». | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di |Incremento della | |cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), |dotazione | |della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono |finanziaria del | |assegnati ulteriori 242 milioni di euro per |Fondo di garanzia | |l'anno 2022. |per la prima casa | +-----------------------------------------------+-------------------+ |153. Per le operazioni di finanziamento |Accantonamento a | |previste dall'articolo 64, comma 3, del |coefficiente di | |decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, |rischio di un | |convertito, con modificazioni, dalla legge 23 |importo finalizzato| |luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento |a coprire il | |della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,|rischio di mancato | |comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre |rimborso da parte | |2013, n. 147, e' accantonato a coefficiente di |del mutuatario | |rischio un importo non inferiore all'8 per | | |cento dell'importo garantito del finanziamento | | |stesso. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |154. Per le societa' e le associazioni sportive|Apprendistato | |professionistiche che assumono lavoratori |professionalizzante| |sportivi con contratto di apprendistato |per lavoratori | |professionalizzante il limite massimo di eta' |sportivi | |di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo,| | |del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, | | |e' ridotto a 23 anni. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |155. All'articolo 16 del testo unico delle |Detrazioni fiscali | |imposte sui redditi, di cui al decreto del |per le locazioni | |Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, |stipulate dai | |n. 917, il comma 1-ter e' sostituito dal |giovani | |seguente: | | | «1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20| | |e i 31 anni non compiuti, con un reddito | | |complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che| | |stipulano un contratto di locazione ai sensi | | |della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per | | |l'intera unita' immobiliare o porzione di essa,| | |da destinare a propria residenza, sempre che la| | |stessa sia diversa dall'abitazione principale | | |dei genitori o di coloro cui sono affidati | | |dagli organi competenti ai sensi di legge, | | |spetta, per i primi quattro anni di durata | | |contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda| | |pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari | | |al 20 per cento dell'ammontare del canone di | | |locazione e comunque entro il limite massimo di| | |euro 2.000». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |156. Al fine della celebrazione, nell'anno |Finanziamento in | |2022, dell'Anno europeo dei giovani, e' |favore dell'Anno | |autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per |europeo dei giovani| |il medesimo anno, per la realizzazione di | | |iniziative di valenza nazionale ispirate ai | | |principi guida della strategia dell'Unione | | |europea per la gioventu' e volte a favorire il | | |coinvolgimento e la piu' ampia partecipazione | | |dei giovani. Con decreto del Ministro per le | | |politiche giovanili sono stabiliti gli | | |indirizzi e i criteri nonche' le modalita' di | | |utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.| | +-----------------------------------------------+-------------------+ |157. In considerazione delle conseguenze |Fondo di intervento| |causate dall'emergenza epidemiologica da |per la prevenzione | |COVID-19, e' istituito nello stato di |e il contrasto | |previsione del Ministero dell'economia e delle |delle dipendenze | |finanze, ai fini del successivo trasferimento |tra le giovani | |al bilancio autonomo della Presidenza del |generazioni | |Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento |finalizzato alla | |per la prevenzione e il contrasto delle |realizzazione di | |dipendenze tra le giovani generazioni, allo |progetti in materia| |scopo di finanziare politiche volte a |di prevenzione e | |supportare l'attivita' di promozione, indirizzo|contrasto delle | |e coordinamento delle finalita' del Fondo. Il |dipendenze | |Fondo e' destinato a finanziare la |comportamentali e | |realizzazione di progetti a valenza ed impatto |da sostanze nelle | |nazionale in materia di prevenzione e contrasto|giovani generazioni| |delle dipendenze comportamentali e da sostanze | | |nelle giovani generazioni. All'attuazione dei | | |progetti possono concorrere i servizi pubblici,| | |gli enti di ricerca pubblici e privati, le | | |universita' e gli enti del privato sociale. Al | | |fine di dare immediato impulso alle prime | | |attivita' progettuali, la dotazione finanziaria| | |del Fondo e' costituita con 2 milioni di euro | | |per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro | | |sessanta giorni dalla data di entrata in vigore| | |della presente legge, con decreto del Ministro | | |per le politiche giovanili, sono stabiliti i | | |criteri e le modalita' per l'utilizzazione | | |delle risorse del Fondo. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |158. Al capo III del decreto legislativo 6 |Istituzione del | |marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 e' |Centro nazionale | |aggiunto il seguente: |del servizio civile| | «Art. 10-bis. - (Centro nazionale del |universale con sede| |servizio civile universale) - 1. Per |a all'Aquila | |sostenere le finalita' e gli obiettivi | | |assegnati al servizio civile universale e | | |assicurare anche la compiuta realizzazione del | | |progetto di potenziamento del servizio medesimo| | |previsto nell'ambito del Piano nazionale di | | |ripresa e resilienza, e' istituito il Centro | | |nazionale del servizio civile universale, con | | |sede nel comune dell'Aquila. | | | 2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede | | |delle attivita' connesse ai programmi e ai | | |progetti per lo svolgimento del servizio civile| | |universale, ha lo scopo di garantirne | | |l'armonizzazione e il consolidamento dei | | |processi organizzativi e formativi, nonche' di | | |potenziare l'acquisizione di competenze dei | | |giovani operatori volontari del servizio civile| | |e di favorire e accelerare il processo di | | |rigenerazione e rivitalizzazione urbana, | | |sociale, culturale e tecnologica della citta' | | |dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti | | |dal sisma nel 2009. | | | 3. Le modalita' di fruizione delle unita' | | |immobiliari destinate al Centro di cui al comma| | |1 sono stabilite per il tramite di specifica | | |convenzione tra il comune dell'Aquila, la | | |struttura di missione per il coordinamento dei | | |processi di ricostruzione e sviluppo dei | | |territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e| | |il Dipartimento per le politiche giovanili e il| | |servizio civile universale della Presidenza del| | |Consiglio dei ministri. | | | 4. Per far fronte agli oneri di gestione e | | |di funzionamento del Centro di cui al comma 1, | | |il Fondo nazionale per il servizio civile di | | |cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, | | |n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a | | |decorrere dal 2022. | | | 5. Il Dipartimento per le politiche | | |giovanili e il servizio civile universale della| | |Presidenza del Consiglio dei ministri, | | |nell'ambito delle competenze e delle | | |attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 | | |marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle | | |risorse umane, strumentali e finanziarie | | |disponibili e legislazione vigente, l'esercizio| | |delle funzioni, delle azioni e delle attivita' | | |del Centro di cui al comma 1. | | | 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per | | |le politiche giovanili possono essere definite | | |ulteriori e specifiche misure per l'attuazione | | |delle disposizioni del presente articolo | | |nonche' le modalita' inerenti | | |all'organizzazione e alla funzionalita' del | | |Centro di cui al comma 1». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |159. I livelli essenziali delle prestazioni |Definizione del | |sociali (LEPS) sono costituiti dagli |contenuto dei | |interventi, dai servizi, dalle attivita' e |livelli essenziali | |dalle prestazioni integrate che la Repubblica |delle prestazioni | |assicura, sulla base di quanto previsto |sociali per la non | |dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), |autosufficienza | |della Costituzione e in coerenza con i principi| | |e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 | | |della legge 8 novembre 2000, n. 328, con | | |carattere di universalita' su tutto il | | |territorio nazionale per garantire qualita' | | |della vita, pari opportunita', non | | |discriminazione, prevenzione, eliminazione o | | |riduzione delle condizioni di svantaggio e di | | |vulnerabilita'. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |160. Al fine di garantire la programmazione, il|Competenza degli | |coordinamento e la realizzazione dell'offerta |ambiti territoriali| |integrata dei LEPS sul territorio, nonche' di |sociali (ATS) al | |concorrere alla piena attuazione degli |raggiungimento dei | |interventi previsti dal Programma nazionale di |Livelli essenziali | |ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle |delle prestazioni | |politiche per l'inclusione e la coesione |sociali | |sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti | | |territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo | | |8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre | | |2000, n. 328, che costituiscono la sede | | |necessaria nella quale programmare, coordinare,| | |realizzare e gestire gli interventi, i servizi | | |e le attivita' utili al raggiungimento dei LEPS| | |medesimi, fermo restando quanto previsto | | |dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 | | |settembre 2017, n. 147. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |161. Mediante apposita intesa in sede di |Linee guida a | |Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del |garanzia | |decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su |dell'omogeneita' | |iniziativa del Ministro del lavoro e delle |del modello | |politiche sociali, di concerto con il Ministro |organizzativo degli| |della salute e con il Ministro dell'economia e |ambiti territoriali| |delle finanze, si provvede alla definizione |sociali e della | |delle linee guida per l'attuazione, ai sensi |ripartizione delle | |dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n.|risorse assegnate | |328, degli interventi di cui ai commi da 159 a |dallo Stato per il | |171 e per l'adozione di atti di programmazione |finanziamento dei | |integrata, garantendo l'omogeneita' del modello|LEPS | |organizzativo degli ATS e la ripartizione delle| | |risorse assegnate dallo Stato per il | | |finanziamento dei LEPS. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |162. Fermo restando quanto previsto dal decreto|Servizi | |del Presidente del Consiglio dei ministri 12 |socioassistenziali | |gennaio 2017, pubblicato nel supplemento |per le persone | |ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 |anziane non | |marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti|autosufficienti | |a promuovere la continuita' e la qualita' di | | |vita a domicilio e nel contesto sociale di | | |appartenenza delle persone anziane non | | |autosufficienti, comprese le nuove forme di | | |coabitazione solidale delle persone anziane, | | |sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree: | | | a) assistenza domiciliare sociale e | | |assistenza sociale integrata con i servizi | | |sanitari, quale servizio rivolto a persone | | |anziane non autosufficienti o a persone anziane| | |con ridotta autonomia o a rischio di | | |emarginazione, che richiedono supporto nello | | |svolgimento delle attivita' fondamentali della | | |vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza| | |degli interventi di cura della persona e di | | |sostegno psico-socio-educativo anche ad | | |integrazione di interventi di natura | | |sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in | | |coerenza con la programmazione degli interventi| | |del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di | | |coabitazione solidale delle persone anziane, | | |rafforzamento degli interventi delle reti di | | |prossimita' intergenerazionale e tra persone | | |anziane, adattamenti dell'abitazione alle | | |esigenze della persona con soluzioni domotiche | | |e tecnologiche che favoriscono la continuita' | | |delle relazioni personali e sociali a | | |domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e| | |teleassistenza; | | | b) servizi sociali di sollievo per le | | |persone anziane non autosufficienti e le loro | | |famiglie, quali: il pronto intervento per le | | |emergenze temporanee, diurne e notturne, | | |gestito da personale qualificato; un servizio | | |di sostituzione temporanea degli assistenti | | |familiari in occasione di ferie, malattia e | | |maternita'; l'attivazione e l'organizzazione | | |mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la| | |collaborazione volontaria delle risorse | | |informali di prossimita' e quella degli enti | | |del Terzo settore anche mediante gli strumenti | | |di programmazione e progettazione partecipata | | |secondo quanto previsto dal codice del Terzo | | |settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio| | |2017, n. 117, nonche' sulla base delle | | |esperienze di prevenzione, di solidarieta' | | |intergenerazionale e di volontariato locali; | | | c) servizi sociali di supporto per le | | |persone anziane non autosufficienti e le loro | | |famiglie, quali la messa a disposizione di | | |strumenti qualificati per favorire l'incontro | | |tra la domanda e l'offerta di lavoro degli | | |assistenti familiari, in collaborazione con i | | |Centri per l'impiego del territorio, e | | |l'assistenza gestionale, legale e | | |amministrativa alle famiglie per l'espletamento| | |di adempimenti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS |Punti unici di | |garantiscono, mediante le risorse umane e |accesso, unita' di | |strumentali di rispettiva competenza, alle |valutazione | |persone in condizioni di non autosufficienza |multidimensionale e| |l'accesso ai servizi sociali e ai servizi |progetto di | |sociosanitari attraverso punti unici di |assistenza | |accesso, (PUA), che hanno la sede operativa |individuale | |presso le articolazioni del servizio sanitario |integrata | |denominate «Case della comunita'». Presso i PUA| | |operano equipe integrate composte da personale | | |adeguatamente formato e numericamente | | |sufficiente appartenente al Servizio sanitario | | |nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, | | |nel rispetto di quanto previsto dal | | |citato decreto del Presidente del Consiglio dei| | |ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del| | |complesso dei bisogni di natura clinica, | | |funzionale e sociale delle persone, assicurano | | |la funzionalita' delle unita' di valutazione | | |multidimensionale (UVM) della capacita' | | |bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine| | |di delineare il carico assistenziale per | | |consentire la permanenza della persona in | | |condizioni di non autosufficienza nel proprio | | |contesto di vita in condizioni di dignita', | | |sicurezza e comfort, riducendo il rischio di | | |isolamento sociale e il ricorso ad | | |ospedalizzazioni non strettamente necessarie. | | |Sulla base della valutazione dell'UVM, con il | | |coinvolgimento della persona in condizioni di | | |non autosufficienza e della sua famiglia o | | |dell'amministratore di sostegno, | | |l'equipe integrata procede alla definizione del| | |progetto di assistenza individuale integrata | | |(PAI), contenente l'indicazione degli | | |interventi modulati secondo l'intensita' del | | |bisogno. Il PAI individua altresi' le | | |responsabilita', i compiti e le modalita' di | | |svolgimento dell'attivita' degli operatori | | |sanitari, sociali e assistenziali che | | |intervengono nella presa in carico della | | |persona, nonche' l'apporto della famiglia e | | |degli altri soggetti che collaborano alla sua | | |realizzazione. La programmazione degli | | |interventi e la presa in carico si avvalgono | | |del raccordo informativo, anche telematico, con| | |l'INPS. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi|Contributi per la | |e degli interventi di cui alle aree individuate|remunerazione del | |al comma 162. L'offerta puo' essere integrata |lavoro di cura | |da contributi, diversi dall'indennita' di | | |accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio | | |1980, n. 18, per il sostegno della | | |domiciliarita' e dell'autonomia personale delle| | |persone anziane non autosufficienti e il | | |supporto ai familiari che partecipano | | |all'assistenza. Tali contributi sono | | |utilizzabili esclusivamente per remunerare il | | |lavoro di cura svolto da operatori titolari di | | |rapporto di lavoro conforme ai contratti | | |collettivi nazionali di settore di cui | | |all'articolo 51 del decreto legislativo 15 | | |giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi| | |forniti da imprese qualificate nel settore | | |dell'assistenza sociale non residenziale. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, |Qualificazione del | |con intese stipulate dalle associazioni |lavoro di cura | |sottoscrittrici dei contratti collettivi |e collaborazione | |nazionali di cui al comma 164 possono essere |Ministero del | |previsti percorsi di formazione, anche mediante|lavoro e delle | |gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, |politiche sociali | |comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10|con ANPAL | |settembre 2003, n. 276. | | +-----------------------------------------------| | |166. Il Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, nel rispetto delle previsioni | | |del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. | | |150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale | | |per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e | | |previa intesa in sede di Conferenza unificata | | |di cui all'articolo 8 del decreto legislativo | | |28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e | | |modelli di supporto, utilizzabili su tutto il | | |territorio nazionale, agli interventi di cui al| | |comma 162, lettera c), nonche' alle attivita' e| | |ai programmi di formazione professionale di cui| | |al comma 165 e ai progetti formativi a favore | | |dei familiari delle persone anziane non | | |autosufficienti. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |167. Con uno o piu' decreti del Presidente del |Modalita' | |Consiglio dei ministri, su proposta del |attuative, azioni | |Ministro del lavoro e delle politiche sociali, |di monitoraggio e | |di concerto con il Ministro della salute e con |verifica del | |il Ministro dell'economia e finanze, previa |raggiungimento dei | |intesa in sede di Conferenza unificata di cui |LEPS per le persone| |all'articolo 8 del decreto legislativo 28 |anziane non | |agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini |autosufficienti | |della graduale introduzione dei LEPS, le | | |modalita' attuative, le azioni di monitoraggio | | |e le modalita' di verifica del raggiungimento | | |dei LEPS medesimi per le persone anziane non | | |autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti | | |vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |168. Per le finalita' di cui al comma 162, |Rifinanziamento del| |lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi |Fondo per le non | |restando gli interventi a valere sullo stesso |autosufficienze | |Fondo per le non autosufficienze gia' destinati| | |al sostegno delle persone in condizioni di | | |disabilita' gravissima previsti dalla normativa| | |vigente e dettagliati dal Piano per la non | | |autosufficienza di cui all'articolo 21, comma | | |6, lettera c), del decreto legislativo 15 | | |settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non | | |autosufficienze e' integrato per un ammontare | | |pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro| | |200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni| | |per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a | | |decorrere dall'anno 2025. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata |Definizione dei | |in vigore della presente legge, con uno o piu' |LEPS negli ambiti | |decreti del Ministro del lavoro e delle |del sociale diversi| |politiche sociali, di concerto col Ministro |dalla non | |dell'economia e delle finanze, nei limiti delle|autosufficienza | |risorse disponibili a legislazione vigente, | | |sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del | | |sociale diversi dalla non autosufficienza, con | | |riferimento alle aree di intervento e ai | | |servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo| | |22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, | | |n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' | | |definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 | | |del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. | | |147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 | | |gennaio 2019, n. 4, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. | | |26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge | | |30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con | | |gli obiettivi di servizio di cui al decreto del| | |Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio| | |2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. | | |209 del 1° settembre 2021. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |170. In sede di prima applicazione sono |Livelli essenziali | |definiti i seguenti LEPS, individuati |delle prestazioni | |come prioritari nell'ambito del Piano nazionale|sociali prioritari | |degli interventi e dei servizi sociali |nell'ambito del | |2021-2023, approvato dalla Rete della |Piano nazionale | |protezione e dell'inclusione sociale ai sensi |degli interventi e | |dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147|dei servizi sociali| |del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021: |2021-2023 | | a) pronto intervento sociale; | | | b) supervisione del personale dei servizi | | |sociali; | | | c) servizi sociali per le dimissioni | | |protette; | | | d) prevenzione dell'allontanamento | | |familiare; | | | e) servizi per la residenza fittizia; | | | f) progetti per il dopo di noi e per la vita| | |indipendente. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi |Finanziamento dei | |169 e 170 concorrono le risorse nazionali gia' |LEPS diversi dai | |destinate per le medesime finalita' dal Piano |LEPS per la non | |di cui al comma 170 insieme alle risorse dei |autosufficienza e | |fondi europei e del PNRR destinate a tali |dei LEPS prioritari| |scopi. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |172. Al fine di rimuovere gli squilibri |Incremento e | |territoriali nell'erogazione del servizio di |modifica delle | |asilo nido in attuazione dell'articolo 117, |modalita' di | |secondo comma, lettera m), della Costituzione, |riparto della quota| |all'articolo 1, comma 449, della legge 11 |del Fondo di | |dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) e' |solidarieta' | |sostituita dalla seguente: |comunale per il | | «d-sexies) destinato ai comuni delle regioni|potenziamento dei | |a statuto ordinario della Regione siciliana e |servizi educativi | |della regione Sardegna quanto a 120 milioni di |per l'infanzia | |euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per| | |l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno | | |2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a | | |450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 | | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno | | |2027, quale quota di risorse finalizzata a | | |incrementare in percentuale, nel limite delle | | |risorse disponibili per ciascun anno, il numero| | |dei posti nei servizi educativi per l'infanzia | | |di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), | | |del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, | | |sino al raggiungimento di un livello minimo che| | |ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto | | |a garantire. Il livello minimo da garantire di | | |cui al periodo precedente e' definito quale | | |numero dei posti dei predetti servizi educativi| | |per l'infanzia, equivalenti in termini di | | |costo standard al servizio a tempo pieno dei | | |nidi, in proporzione alla popolazione | | |ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi,| | |ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, | | |inclusivo del servizio privato. In | | |considerazione delle risorse di cui al primo | | |periodo i comuni, in forma singola o associata,| | |garantiscono, secondo una progressione | | |differenziata per fascia demografica tenendo | | |anche conto, ove istituibile, del bacino | | |territoriale di appartenenza, il raggiungimento| | |del livello essenziale della prestazione | | |attraverso obiettivi di servizio annuali. | | |Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per | | |fascia demografica del comune o del bacino | | |territoriale di appartenenza, e' fissato con il| | |decreto di cui al sesto periodo, dando | | |priorita' ai bacini territoriali piu' | | |svantaggiati e tenendo conto di una soglia | | |massima del 28,88 per cento, valida sino a | | |quando anche tutti i comuni svantaggiati non | | |abbiano raggiunto un pari livello di | | |prestazioni. L'obiettivo di servizio e' | | |progressivamente incrementato annualmente sino | | |al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello | | |minimo garantito del 33 per cento su base | | |locale, anche attraverso il servizio privato. | | |Il contributo di cui al primo periodo e' | | |ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno | | |2022 ed entro il 30 novembre dell'anno | | |precedente a quello di riferimento per gli anni| | |successivi con decreto del Ministro | | |dell'interno, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, il Ministro | | |dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la | | |coesione territoriale e il Ministro per le pari| | |opportunita' e la famiglia, previa intesa in | | |sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie | | |locali, su proposta della Commissione tecnica | | |per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove | | |disponibili, dei costi standard per la funzione| | |"Asili nido" approvati dalla stessa | | |Commissione. Con il decreto di cui al sesto | | |periodo sono altresi' disciplinati gli | | |obiettivi di potenziamento dei posti di asili | | |nido da conseguire, per ciascuna fascia | | |demografica del bacino territoriale di | | |appartenenza, con le risorse assegnate, e le | | |modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle | | |risorse stesse. I comuni possono procedere | | |all'assunzione del personale necessario alla | | |diretta gestione dei servizi educativi per | | |l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla | | |presente lettera e nei limiti delle stesse. Si | | |applica l'articolo 57, comma 3-septies, | | |del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 13 | | |ottobre 2020, n. 126». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del|Esclusione dei | |testo unico di cui al decreto legislativo 18 |costi di gestione | |agosto 2000, n. 267, le parole: «a tale fine i |degli asili nido | |costi di gestione degli asili nido sono |dal costo dei | |calcolati al 50 per cento del loro ammontare» |servizi individuali| |sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine |che i comuni | |sono esclusi i costi di gestione degli asili |strutturalmente | |nido». |deficitari sono | | |tenuti a coprire | +-----------------------------------------------+-------------------+ |174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge |Risorse per il | |11 dicembre 2016, n. 232, dopo la |trasporto | |lettera d-septies) e' aggiunta la seguente: |scolastico di | | «d-octies) destinato ai comuni delle regioni|studenti disabili | |a statuto ordinario della Regione siciliana e | | |della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di | | |euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per | | |l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno | | |2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui | | |a decorrere dall'anno 2027, quale quota di | | |risorse finalizzata a incrementare, nel limite | | |delle risorse disponibili per ciascun anno e | | |dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP),| | |il numero di studenti disabili frequentanti la | | |scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la | | |scuola secondaria di primo grado, privi di | | |autonomia a cui viene fornito il trasporto per | | |raggiungere la sede scolastica. Il contributo | | |di cui al primo periodo e' ripartito, entro il | | |28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30| | |novembre dell'anno precedente a quello di | | |riferimento per gli anni successivi, con | | |decreto del Ministro dell'interno, di concerto | | |con il Ministro dell'economia e delle finanze, | | |il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il| | |Sud e la coesione territoriale, il Ministro per| | |le disabilita' e il Ministro per le pari | | |opportunita' e la famiglia, previa intesa in | | |sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie | | |locali, su proposta della Commissione tecnica | | |per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove | | |disponibili, dei costi standard relativi alla | | |componente trasporto disabili della funzione | | |"Istruzione pubblica" approvati dalla stessa | | |Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con| | |il suddetto decreto sono altresi' disciplinati | | |gli obiettivi di incremento della percentuale | | |di studenti disabili trasportati, da conseguire| | |con le risorse assegnate, e le modalita' di | | |monitoraggio sull'utilizzo delle risorse | | |stesse. Le somme che, a seguito del | | |monitoraggio di cui al periodo precedente, | | |risultassero non destinate ad assicurare | | |l'obiettivo stabilito di incremento degli | | |studenti disabili trasportati gratuitamente | | |sono recuperate a valere sul fondo di | | |solidarieta' comunale attribuito ai medesimi | | |comuni o, in caso di insufficienza dello | | |stesso, secondo le modalita' di cui ai commi | | |128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 | | |dicembre 2012, n. 228». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 |Credito d'imposta | |dicembre 2015, n. 208, le parole: «Alle imprese|per il Mezzogiorno | |che effettuano l'acquisizione dei beni | | |strumentali nuovi indicati nel comma 99, | | |destinati a strutture produttive ubicate nelle | | |zone assistite delle regioni Campania, Puglia, | | |Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, | | |ammissibili alle deroghe previste dall'articolo| | |107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone| | |assistite delle regioni Molise e Abruzzo, | | |ammissibili alle deroghe previste dall'articolo| | |107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea, come | | |individuate dalla Carta degli aiuti a finalita'| | |regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 | | |settembre 2014, come modificata dalla decisione| | |C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino | | |al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito | | |d'imposta nella misura massima consentita dalla| | |citata Carta» sono sostituite dalle seguenti: | | |«Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei| | |beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, | | |destinati a strutture produttive ubicate nelle | | |zone assistite delle regioni Campania, Puglia, | | |Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e| | |delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili | | |alle deroghe previste dall'articolo 107, | | |paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone| | |assistite della regione Abruzzo, ammissibili | | |alle deroghe previste dall'articolo 107, | | |paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul | | |funzionamento dell'Unione europea, come | | |individuate dalla Carta degli aiuti a finalita'| | |regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, | | |e' attribuito un credito d'imposta nella misura| | |massima consentita dalla Carta degli aiuti a | | |finalita' regionale 2014-2020 C(2014) | | |6424 final del 16 settembre 2014, come | | |modificata dalla decisione C(2016) | | |5938 final del 23 settembre 2016». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |176. Al fine di sostenere lo sviluppo |Interventi per | |dell'offerta turistica rivolta alle persone con|l'offerta turistica| |disabilita' e favorire l'inclusione sociale e |in favore di | |la diversificazione dell'offerta turistica |persone con | |stessa, presso il Ministero del turismo e' |disabilita' | |istituito un fondo con una dotazione pari a 6 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, | | |2023 e 2024, destinato alla realizzazione di | | |interventi per l'accessibilita' all'offerta | | |turistica delle persone con disabilita'. | | +-----------------------------------------------| | |177. Con decreto del Ministro del turismo, di | | |concerto con il Ministro per le disabilita', | | |sono adottate le disposizioni di attuazione del| | |comma 176. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |178. Il Fondo per la disabilita' e la non |Fondo per le | |autosufficienza di cui all'articolo 1, comma |politiche in favore| |330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a |delle persone con | |decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato |disabilita' | |«Fondo per le politiche in favore delle persone| | |con disabilita'» ed e' trasferito presso lo | | |stato di previsione del Ministero dell'economia| | |e delle finanze, al fine di dare attuazione a | | |interventi legislativi in materia di | | |disabilita' finalizzati al riordino e alla | | |sistematizzazione delle politiche di sostegno | | |alla disabilita' di competenza dell'Autorita' | | |politica delegata in materia di disabilita'. A | | |tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di | | |50 milioni di euro annui per ciascuno degli | | |anni dal 2023 al 2026. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |179. Per il potenziamento dei servizi di |Fondo per | |assistenza all'autonomia e alla comunicazione |l'assistenza | |per gli alunni con disabilita' della scuola |all'autonomia e | |dell'infanzia, della scuola primaria e della |alla comunicazione | |scuola secondaria di primo e secondo grado, ai |degli alunni con | |sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 |disabilita' | |febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato| | |di previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze, per il successivo trasferimento | | |al bilancio autonomo della Presidenza del | | |Consiglio dei ministri, un Fondo denominato | | |«Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla | | |comunicazione degli alunni con disabilita'», | | |con una dotazione di 100 milioni di euro a | | |decorrere dall'anno 2022. | | +-----------------------------------------------| | |180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito,| | |per la quota parte di 70 milioni di euro in | | |favore degli enti territoriali, con decreto del| | |Ministro per le disabilita' e del Ministro per | | |gli affari regionali e le autonomie, di | | |concerto con i Ministri dell'istruzione, | | |dell'economia e delle finanze e dell'interno, | | |previa intesa in sede di Conferenza unificata | | |di cui all'articolo 8 del decreto legislativo | | |28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30| | |giugno di ciascun anno, e, per la quota parte | | |di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con| | |decreto del Ministro dell'interno e del | | |Ministro per le disabilita', di concerto con i | | |Ministri dell'istruzione e dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da| | |adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, | | |nei quali sono individuati i criteri di | | |ripartizione. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Incremento del | |2015, n. 208, sono apportate le seguenti |finanziamento del | |modificazioni: |Fondo per i | | a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le |soggetti con | |seguenti parole: «e di 27 milioni di euro per |disturbo dello | |l'anno 2022»; |spettro autistico | | b) al comma 402, alinea, dopo le parole: «di| | |concerto con» sono inserite le seguenti: «il | | |Ministro per le disabilita' e con». | | +-----------------------------------------------| | |182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, | | |lettera a), e' finalizzato a favorire, nel | | |limite di spesa ivi previsto, iniziative e | | |progetti di carattere socio-assistenziale e | | |abilitativo per le persone con disturbo dello | | |spettro autistico. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |183. All'articolo 34, comma 1, del |Rifinanziamento del| |decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,|fondo per | |con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, |l'inclusione delle | |n. 69, dopo le parole: «con una dotazione di |persone con | |100 milioni di euro per l'anno 2021» sono |disabilita' | |inserite le seguenti: «e di 50 milioni di euro | | |per ciascuno degli anni 2022 e 2023». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |184. All'articolo 34, comma 2-bis, |Estensione del | |del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, |fondo per | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21 |l'inclusione delle | |maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) e' |persone con | |aggiunta la seguente: |disabilita' anche | | «b-bis) iniziative dedicate alle persone con|ad iniziative | |disturbo dello spettro autistico». |dedicate alle | | |persone con | | |disturbo dello | | |spettro autistico | | | | | | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |185. Al fine di favorire il diritto allo |Agevolazioni per lo| |svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto |sviluppo dello | |conto dei contenuti sociali, educativi e |sport | |formativi dello sport, con particolare | | |riferimento alla fase post-pandemica e in | | |attesa che trovino piena applicazione i | | |principi di riordino del settore contenuti | | |nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via | | |sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, | | |per le federazioni sportive nazionali | | |riconosciute dal Comitato olimpico nazionale | | |italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di| | |attivita' commerciale non concorrono a formare | | |il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul | | |reddito delle societa' (IRES) e il valore della| | |produzione netta ai fini dell'imposta regionale| | |sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione| | |che in ciascun anno le federazioni sportive | | |destinino almeno il 20 per cento degli stessi | | |allo sviluppo, diretto o per il tramite dei | | |soggetti componenti delle medesime federazioni,| | |delle infrastrutture sportive, dei settori | | |giovanili e della pratica sportiva dei soggetti| | |con disabilita'. | | +-----------------------------------------------| | |186. I costi effettivamente sostenuti per lo | | |sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati | | |dalle federazioni sportive nazionali e | | |certificati dagli organi di controllo interno | | |delle stesse o dalle societa' di revisione da | | |queste incaricate per la certificazione dei | | |bilanci, entro il terzo anno successivo a | | |quello di riferimento. | | +-----------------------------------------------| | |187. L'efficacia della misura di cui al comma | | |185 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,| | |paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento | | |dell'Unione europea, all'autorizzazione della | | |Commissione europea. | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |188. Per sostenere le attivita' sportive |Finanziamento per | |universitarie e la gestione delle strutture e |le attivita' | |degli impianti per la pratica dello sport nelle|sportive | |universita', la dotazione finanziaria di cui |universitarie e la | |alla legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata|gestione delle | |di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 |strutture e degli | |milioni di euro per l'anno 2023. |impianti per la | | |pratica dello sport| | |nelle universita' | +-----------------------------------------------+-------------------+ |189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 |Incremento del | |dicembre 2020, n. 178, le parole: «50 milioni |fondo per gli | |di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro|sgravi contributivi| |per l'anno 2022» sono sostituite dalle |nel settore | |seguenti: «50 milioni di euro annui per |dilettantistico | |ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |190. La disciplina del credito d'imposta per le| | |erogazioni liberali per interventi di | | |manutenzione e restauro di impianti sportivi | | |pubblici e per la realizzazione di nuove |Proroga del credito| |strutture sportive pubbliche, di cui |d'imposta per le | |all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge|erogazioni liberali| |30 dicembre 2018, n. 145, si applica, |da parte di | |limitatamente a favore dei soggetti titolari di|soggetti titolari | |reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel |di reddito | |limite complessivo di 13,2 milioni di euro e |d'impresa per | |secondo le modalita' di cui al comma 623 |interventi di | |dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, |manutenzione e | |n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in |restauro di | |quanto compatibili, le disposizioni di cui |impianti sportivi | |al decreto del Presidente del Consiglio dei |pubblici e per la | |ministri 30 aprile 2019, pubblicato |realizzazione di | |nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio |nuove strutture | |2019. |sportive pubbliche | +-----------------------------------------------+-------------------+ |191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 |Modificazione | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |dell'ambito dei | |seguenti modificazioni: |lavoratori | | a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il |dipendenti che | |seguente periodo: «Per periodi di sospensione o|possono essere | |di riduzione dell'attivita' lavorativa |destinatari dei | |decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari|trattamenti | |dei trattamenti di integrazione salariale anche|ordinari o | |i lavoratori a domicilio»; |straordinari di | | b) al comma 2, dopo il primo periodo e' |integrazione | |inserito il seguente: «Per il riconoscimento |salariale | |dei trattamenti di integrazione salariale | | |richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, | | |l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i | | |lavoratori devono possedere alla data di | | |presentazione della domanda e' pari a trenta | | |giorni». | | +-----------------------------------------------| | |192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 | | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | | a) al comma 1, la parola: | | |«professionalizzante» e' soppressa e sono | | |aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per | | |periodi di sospensione o riduzione | | |dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° | | |gennaio 2022»; | | | b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Il presente comma cessa di | | |avere applicazione per i trattamenti di | | |integrazione salariale relativi a periodi di | | |sospensione o riduzione dell'attivita' | | |lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»; | | | c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «In caso di apprendistato per| | |la qualifica e il diploma professionale, il | | |diploma di istruzione secondaria superiore e il| | |certificato di specializzazione tecnica | | |superiore e di apprendistato di alta formazione| | |e ricerca, la sospensione o riduzione | | |dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in| | |ogni caso, il completamento del percorso | | |formativo come eventualmente ridefinito ai | | |sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma | | |4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. | | |81». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo |Computo dei | |14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il |dipendenti per la | |seguente: |determinazione | | «Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - |degli | |1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai |ammortizzatori | |fini della determinazione dei limiti dei |sociali | |dipendenti, sono da comprendere nel calcolo | | |tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i | | |lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che | | |prestano la propria opera con vincolo di | | |subordinazione sia all'interno che all'esterno | | |dell'azienda». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 |Unificazione del | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |limite massimo | |seguenti modificazioni: |della misura del | | a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: |trattamento | | «5-bis. Per i trattamenti di integrazione |ordinario o | |salariale relativi a periodi di sospensione o |straordinario di | |riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti |integrazione | |dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla |salariale | |lettera a) del comma 5 cessa di produrre i | | |propri effetti e l'importo del trattamento di | | |cui al comma 1, indipendentemente dalla | | |retribuzione mensile di riferimento per il | | |calcolo del trattamento, non puo' superare | | |l'importo massimo mensile di cui al comma 5, | | |lettera b), come rivalutato ai sensi del comma | | |6»; | | | b) al comma 9, dopo le parole: «dalla legge | | |13 maggio 1988, n. 153, e | | |successive modificazioni» sono aggiunte le | | |seguenti: «, fermo restando quanto previsto | | |dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 30 | | |luglio 2021, n. 112». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 |Riduzione del | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |contributo | |seguenti modificazioni: |addizionale a | | a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il |carico del datore | |seguente periodo: «Il presente comma cessa di |di lavoro | |avere applicazione per i trattamenti di | | |integrazione salariale relativi a periodi di | | |sospensione o riduzione dell'attivita' | | |lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»; | | | b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il | | |seguente: | | | «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a | | |favore dei datori di lavoro che non abbiano | | |fruito di trattamenti di integrazione salariale| | |per almeno ventiquattro mesi successivi al | | |termine dell'ultimo periodo di fruizione del | | |trattamento e' stabilita una contribuzione | | |addizionale ridotta, in misura pari: | | | a) al 6 per cento della retribuzione globale| | |che sarebbe spettata al lavoratore per le ore | | |di lavoro non prestate, relativamente ai | | |periodi di integrazione salariale ordinaria o | | |straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' | | |interventi concessi sino a un limite | | |complessivo di 52 settimane in un quinquennio | | |mobile; | | | b) al 9 per cento oltre il limite di cui | | |alla lettera a) e sino a 104 settimane in un | | |quinquennio mobile». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 |Obblighi di | |settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 e' |comunicazione del | |aggiunto il seguente: |datore di lavoro in| | «5-bis. In caso di pagamento diretto delle |caso di pagamento | |prestazioni di cui al presente articolo, il |diretto al | |datore di lavoro e' tenuto, a pena di |dipendente, da | |decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati |parte dell'INPS, | |necessari per il pagamento o per il saldo |del trattamento | |dell'integrazione salariale entro la fine del |ordinario o | |secondo mese successivo a quello in cui inizia |straordinario di | |il periodo di integrazione salariale, ovvero, |integrazione | |se posteriore, entro il termine di sessanta |salariale | |giorni dall'adozione del provvedimento di | | |autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali | | |termini, il pagamento della prestazione e gli | | |oneri ad essa connessi rimangono a carico del | | |datore di lavoro inadempiente». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 |Revisione delle | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |norme in materia di| |seguenti modificazioni: |compatibilita' con | | a) il comma 1 e' abrogato; |l'attivita' | | b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: |lavorativa dei | | «2. Il lavoratore che svolga attivita' di |trattamenti | |lavoro subordinato di durata superiore a sei |ordinari o | |mesi nonche' di lavoro autonomo durante il |straordinari di | |periodo di integrazione salariale non ha |integrazione | |diritto al trattamento per le giornate di |salariale | |lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga| | |attivita' di lavoro subordinato a tempo | | |determinato inferiore a sei mesi, il | | |trattamento e' sospeso per la durata del | | |rapporto di lavoro»; | | | c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: | | |«Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'| | |lavorativa». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14|Ambito dei datori | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |di lavoro per i | |seguenti modificazioni: |quali possono | | a) al comma 1, alinea, le parole: «, inclusi|trovare | |gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse; |applicazione i | | b) al comma 2, alinea, le parole: «, inclusi|trattamenti | |gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse; |straordinari di | | c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:|integrazione | | «3-bis. Per i trattamenti di integrazione |salariale | |salariale relativi a periodi di sospensione o | | |riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti | | |dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia | | |di intervento straordinario di integrazione | | |salariale e i relativi obblighi contributivi | | |trovano applicazione in relazione ai datori di | | |lavoro non coperti dai fondi di cui agli | | |articoli 26, 27 e 40 e che, nel | | |semestre precedente la data di presentazione | | |della domanda, abbiano occupato mediamente piu'| | |di quindici dipendenti, per le causali di cui | | |all'articolo 21, comma 1. | | | 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi | | |obblighi contributivi trovano applicazione, a | | |prescindere dal numero dei dipendenti, per le | | |causali di cui all'articolo 21, comma 1, in | | |relazione alle categorie seguenti: | | | a) imprese del trasporto aereo e di gestione| | |aeroportuale e societa' da queste derivate, | | |nonche' imprese del sistema aeroportuale; | | | b) partiti e movimenti politici e loro | | |rispettive articolazioni e sezioni | | |territoriali, a condizione che risultino | | |iscritti nel registro di cui all'articolo 4, | | |comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.| | |149, convertito, con modificazioni, dalla legge| | |21 febbraio 2014, n. 13. | | | 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2| | |e 3 trova applicazione per i trattamenti di | | |integrazione salariale fino al 31 dicembre | | |2021»; | | | d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Il presente comma cessa di | | |avere applicazione per i trattamenti di | | |integrazione salariale relativi a periodi di | | |sospensione o riduzione dell'attivita' | | |lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14|Causali di | |settembre 2015, n. 148, sono apportate le |intervento dei | |seguenti modificazioni: |trattamenti | | a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: |straordinari di | |«riorganizzazione aziendale» sono aggiunte le |integrazione | |seguenti: «, anche per realizzare processi di |salariale | |transizione individuati e regolati con decreto | | |del Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali, sentito il Ministro dello sviluppo | | |economico, da adottare entro sessanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore della presente | | |disposizione»; | | | b) al comma 2, primo periodo, dopo le | | |parole: «gestionale o produttiva» sono inserite| | |le seguenti: «ovvero a gestire processi di | | |transizione»; | | | c) al comma 2, secondo periodo, dopo le | | |parole: «recupero occupazionale» sono inserite | | |le seguenti: «, anche in termini di | | |riqualificazione professionale e di | | |potenziamento delle competenze,»; | | | d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: | | | «5. Il contratto di solidarieta' di cui al | | |comma 1, lettera c), e' stipulato dall'impresa | | |mediante contratti collettivi aziendali ai | | |sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo | | |15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una | | |riduzione dell'orario di lavoro al fine di | | |evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la| | |dichiarazione di esubero del personale, anche | | |tramite un suo piu' razionale impiego. La | | |riduzione media oraria non puo' essere | | |superiore al 60 per cento dell'orario | | |giornaliero, settimanale o mensile dei | | |lavoratori interessati al contratto di | | |solidarieta'. Per i contratti di solidarieta' | | |stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la | | |riduzione media oraria non puo' essere | | |superiore all'80 per cento dell'orario | | |giornaliero, settimanale o mensile dei | | |lavoratori interessati al contratto di | | |solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la | | |percentuale di riduzione complessiva | | |dell'orario di lavoro non puo' essere superiore| | |al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo | | |per il quale il contratto di solidarieta' e' | | |stipulato. Per i contratti di solidarieta' | | |stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la | | |percentuale di riduzione complessiva | | |dell'orario di lavoro non puo' essere superiore| | |al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo | | |per il quale il contratto di solidarieta' e' | | |stipulato. Il trattamento retributivo perso e' | | |determinato inizialmente non tenendo conto | | |degli aumenti retributivi previsti da contratti| | |collettivi aziendali nel periodo di sei mesi | | |antecedente la stipula del contratto di | | |solidarieta'. Il trattamento di integrazione | | |salariale e' ridotto in corrispondenza di | | |eventuali successivi aumenti retributivi | | |intervenuti in sede di contrattazione | | |aziendale. I contratti di cui al primo periodo | | |devono specificare le modalita' con le quali | | |l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze | | |di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, | | |nei limiti del normale orario di lavoro, | | |l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato | | |comporta una corrispondente riduzione del | | |trattamento di integrazione salariale. Le quote| | |di accantonamento del trattamento di fine | | |rapporto relative alla retribuzione persa a | | |seguito della riduzione dell'orario di lavoro | | |sono a carico della gestione di afferenza, ad | | |eccezione di quelle relative a lavoratori | | |licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito | | |di una procedura di licenziamento collettivo, | | |entro novanta giorni dal termine del periodo di| | |fruizione del trattamento di integrazione | | |salariale, ovvero entro novanta giorni dal | | |termine del periodo di fruizione di un | | |ulteriore trattamento straordinario di | | |integrazione salariale concesso entro | | |centoventi giorni dal termine del trattamento | | |precedente». | | +-----------------------------------------------+-------------------+ |200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto |Durata del | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' |trattamento | |inserito il seguente: |straordinario di | | «Art 22-ter. - (Accordo di transizione |integrazione | |occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le |salariale | |transizioni occupazionali all'esito | | |dell'intervento straordinario di integrazione | | |salariale per le causali di cui all'articolo | | |21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di | | |lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti| | |puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4| | |e 22, un ulteriore intervento di integrazione | | |salariale straordinaria finalizzato al recupero| | |occupazionale dei lavoratori a rischio di | | |esubero, pari a un massimo di dodici mesi | | |complessivi non ulteriormente prorogabili. | | | 2. Ai fini del riconoscimento del | | |trattamento straordinario di integrazione | | |salariare di cui al comma 1, in sede di | | |procedura di consultazione sindacale di cui | | |all'articolo 24, sono definite con accordo | | |sindacale le azioni finalizzate alla | | |rioccupazione o all'autoimpiego, quali | | |formazione e riqualificazione professionale, | | |anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. | | |La mancata partecipazione alle predette azioni,| | |per esclusiva responsabilita' del lavoratore, | | |comporta la decadenza dalla prestazione di | | |integrazione salariale. | | | 3. Le azioni definite dall'accordo sindacale| | |di cui al comma 2 possono essere cofinanziate | | |dalle regioni nell'ambito delle rispettive | | |misure di formazione e politica attiva del | | |lavoro. | | | 4. I lavoratori interessati dal trattamento | | |di integrazione salariale straordinaria di cui | | |al comma 1 accedono al programma denominato | | |"Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" | | |(GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della | | |legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i | | |nominativi dei lavoratori coinvolti sono | | |comunicati all'ANPAL che li mette a | | |disposizione delle regioni interessate. | | | 5. Per l'anno 2022, il trattamento | | |straordinario di integrazione salariare di cui | | |all'articolo 22-bis puo' essere concesso | | |esclusivamente per la proroga dell'intervento | | |di integrazione salariale straordinaria per la | | |causale contratto di solidarieta'». | | +-----------------------------------------------+-------------------+