art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
          Note al comma 208: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 30. (Assegno di integrazione salariale). -  1.  I
          fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione  alle
          causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
          salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione  di  un
          assegno di integrazione salariale di  importo  almeno  pari
          all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la  durata
          massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
          un biennio mobile e non superiore, a seconda della  causale
          invocata, alle durate massime previste agli articoli  12  e
          22,  e  comunque  nel   rispetto   della   durata   massima
          complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All' assegno
          di  integrazione   salariale   si   applica,   per   quanto
          compatibile,  la  normativa  in  materia  di   integrazioni
          salariali ordinarie. 
              1-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
          fondi di cui agli articoli  26,  27  e  40  assicurano,  in
          relazione alle causali previste dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
          prestazione di un  assegno  di  integrazione  salariale  di
          importo pari all'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la
          durata  della  prestazione  in  misura   almeno   pari   ai
          trattamenti di  integrazione  salariale,  a  seconda  della
          soglia dimensionale dell'impresa e della causale  invocata,
          e comunque nel rispetto delle  durate  massime  complessive
          previste dall'articolo 4, comma 1.  Entro  il  31  dicembre
          2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni
          di cui al presente comma. In mancanza i datori  di  lavoro,
          ai   soli   fini   dell'erogazione   dei   trattamenti   di
          integrazione   salariale,   confluiscono   nel   fondo   di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, a  decorrere
          dal 1° gennaio 2023. 
              2. La domanda di accesso  all'assegno  di  integrazione
          salariale erogato dai fondi di cui agli articoli  26  e  28
          deve essere presentata non prima di 30  giorni  dall'inizio
          della sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa.» 
          Note al comma 209: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 31. (Assegno di solidarieta'). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio  2016  il  fondo  di  cui  all'articolo  28,
          garantisce  un  assegno  di  solidarieta',  in  favore  dei
          dipendenti  di  datori  di  lavoro  che  stipulano  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative   accordi    collettivi    aziendali    che
          stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro,  al  fine
          di evitare o ridurre le eccedenze di  personale  nel  corso
          della procedura di  cui  all'articolo  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, o al  fine  di  evitare  licenziamenti
          plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 
              2. L'assegno di solidarieta'  puo'  essere  corrisposto
          per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.  Ai
          fini della  determinazione  della  misura  dell'assegno  di
          solidarieta' per le ore di lavoro non prestate si applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 3. 
              3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al  comma  1
          individuano  i  lavoratori  interessati   dalla   riduzione
          oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
          al 60 per  cento  dell'orario  giornaliero,  settimanale  o
          mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore,
          la percentuale  di  riduzione  complessiva  dell'orario  di
          lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento  nell'arco
          dell'intero periodo per il quale l'accordo di  solidarieta'
          e' stipulato. 
              4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare  le
          modalita'  attraverso  le  quali,  qualora  sia  necessario
          soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore
          di lavoro  puo'  modificare  in  aumento,  nei  limiti  del
          normale orario di  lavoro,  l'orario  ridotto.  Il  maggior
          lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente   riduzione
          dell'assegno di solidarieta'. 
              5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il
          datore  di  lavoro  presenta  in  via  telematica  all'INPS
          domanda di concessione, corredata  dall'accordo  sindacale,
          entro sette giorni dalla data  di  conclusione  di  questo.
          Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei  lavoratori
          interessati alla riduzione di  orario,  sottoscritto  dalle
          organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore  di
          lavoro.  Tali  informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle
          Regioni e Province Autonome, per  il  tramite  del  sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro,  ai  fini
          delle attivita' e degli obblighi  di  cui  all'articolo  8,
          comma 1. 
              6. La riduzione dell'attivita'  lavorativa  deve  avere
          inizio entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di
          presentazione della domanda. 
              7. All'assegno di solidarieta' si applica,  per  quanto
          compatibile,  la  normativa  in  materia  di   integrazioni
          salariali ordinarie. 
              7-bis. L'assegno  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere riconosciuto per periodi di sospensione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021.» 
          Note al comma 210: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  33,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 33. (Contributi di finanziamento). - 1. I decreti
          di cui agli articoli 26, commi  2  e  3,  e  28,  comma  4,
          determinano  le  aliquote   di   contribuzione   ordinaria,
          ripartita tra datori di lavoro e lavoratori  nella  misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
              2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo  29,
          comma  8,  secondo  periodo,  qualora  siano  previste   le
          prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
              3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo  26,
          comma 9, e' dovuto, da  parte  del  datore  di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. 
              4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da  1
          a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano  le  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contribuzione   previdenziale
          obbligatoria, ad eccezione di quelle relative  agli  sgravi
          contributivi.» 
          Note al comma 211: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  36,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 36. (Comitato amministratore). - 1. Alla gestione
          di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e  del
          fondo  di  cui  all'articolo  28,  provvede   un   comitato
          amministratore con i seguenti compiti: 
              a) predisporre, sulla base dei  criteri  stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
              b)  deliberare  in  ordine   alla   concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per la gestione delle  prestazioni  previste  dal
          decreto istitutivo; 
              c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
          trattamenti; 
              d)    vigilare    sull'affluenza    dei     contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
              e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
          materie di competenza; 
              f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in
          possesso dei requisiti di professionalita'  e  onorabilita'
          previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi  di
          cui all'articolo 26,  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il
          contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29,
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale,  in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci, o nel  maggior  numero  necessario  a  garantire  la
          rappresentanza di tutte le  parti  sociali  istitutive  del
          fondo, nonche' da  due  rappresentanti,  con  qualifica  di
          dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e  in  possesso  dei  requisiti  di   onorabilita'
          previsti dall'articolo 38. Ai componenti del  comitato  non
          spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
              3. Il comitato amministratore e' nominato  con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              4. Il presidente del comitato amministratore e'  eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              6. Partecipa alle riunioni del comitato  amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              7. L'esecuzione delle decisioni adottate  dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              8. Al fine  di  garantire  l'avvio  dei  fondi  di  cui
          all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non
          risulti ancora costituito  il  comitato  amministratore,  i
          compiti di pertinenza  di  questo  vengono  temporaneamente
          assolti da un commissario straordinario del fondo  nominato
          dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
          commissario straordinario svolge i suoi  compiti  a  titolo
          gratuito e resta  in  carica  sino  alla  costituzione  del
          comitato amministratore.» 
          Note al comma 212: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  39,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 39. (Disposizioni generali). -  1.  Ai  fondi  di
          solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e  28  si  applica
          l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26
          e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1,  7,  commi
          da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di
          cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1,  commi
          2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di  sospensione
          o riduzione dell'attivita'  lavorativa  decorrenti  dal  1°
          gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e  40
          si applica l'articolo 3, comma 9.» 
          Note al comma 213: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  40,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 40.  (Fondo  territoriale  intersettoriale  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano e altri  fondi  di
          solidarieta' 2015). - 1. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma
          124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  e  del  decreto
          legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione  di  un
          fondo di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale  cui,
          salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la   disciplina
          prevista per i fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
          all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
          di cui all'articolo 35. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  soggetti
          alla disciplina  dei  fondi  di  solidarieta'  territoriale
          intersettoriale anche  i  datori  di  lavoro  che  occupano
          almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
          data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
          entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di  lavoro
          con-fluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  nel  fondo
          di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al  quale
          sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
          dai datori di lavoro medesimi. 
              2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e'
          adottato d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano ed e'  trasmesso  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai medesimi  Ministeri  sono
          trasmessi i bilanci  di  previsione  e  di  consuntivo  del
          fondo. 
              3. A decorrere dalla data di istituzione del  fondo  di
          cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i  datori
          di  lavoro  appartenenti  a  settori,  tipologie  e  classi
          dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
          Titolo I del presente decreto e che non abbiano  costituito
          fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
          fondi  di  solidarieta'  bilaterali  alternativi   di   cui
          all'articolo 27, che occupano almeno il 75  per  cento  dei
          propri  dipendenti  in  unita'   produttive   ubicate   nel
          territorio delle Province di Trento e di Bolzano. 
              4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1
          i datori di lavoro gia' aderenti a  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
          almeno il 75 per cento  dei  propri  dipendenti  in  unita'
          produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento
          e Bolzano. 
              5. I datori di lavoro di cui al comma 3  gia'  aderenti
          al fondo residuale di cui all'articolo 28  o  al  fondo  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, e  i  datori
          di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
          sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
          a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
          fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a  tale
          fondo,  ferma  restando  la  gestione  a   stralcio   delle
          prestazioni gia'  deliberate.  I  contributi  eventualmente
          gia' versati o  dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
          acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
          provenienza, sulla base delle stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo
          periodo,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
              6. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  si  applicano
          altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo  di  cui  al
          comma 1 che aderiscono a fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 
              7. Il fondo di cui al comma 1  prevede  un'aliquota  di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti. 
              8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma
          1 e' integrato da  due  rappresentanti,  con  qualifica  di
          dirigente,  rispettivamente  della  Provincia  autonoma  di
          Trento e della Provincia autonoma di Bolzano,  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          riconosciuto a valere sulle  disponibilita'  del  fondo  il
          rimborso delle spese  di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel
          caso  previsto  dall'articolo  35,  comma  5,  il   decreto
          direttoriale dei Ministeri del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze  e'   adottato
          d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti  in
          materia di lavoro delle Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              9. La disciplina del fondo di  cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dal  presente  decreto  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
          intersettoriali,     stipulati     dalle     organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel   settore   del   trasporto   aereo   e   del   sistema
          aeroportuale.» 
          Note al comma 215: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  41,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 41.  (Contratto  di  espansione).  -  1.  In  via
          sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021,  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023,  salvo
          quanto previsto al comma 1-ter nell'ambito dei processi  di
          reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese  con
          un  organico  superiore  a  1.000  unita'  lavorative   che
          comportano, in tutto o in parte, una  strutturale  modifica
          dei processi aziendali  finalizzati  al  progresso  e  allo
          sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
          esigenza  di  modificare  le  competenze  professionali  in
          organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
          caso, prevedendo l'assunzione  di  nuove  professionalita',
          l'impresa puo'  avviare  una  procedura  di  consultazione,
          secondo le modalita' e i termini di  cui  all'articolo  24,
          finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
          espansione con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con le  associazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano  nazionale  o  con  le  loro
          rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero   con    la
          rappresentanza sindacale unitaria. 
              1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo  di
          unita' lavorative in organico di cui al comma  1  non  puo'
          essere  inferiore  a  100  unita',  e,  limitatamente  agli
          effetti di cui al comma  5-bis,  a  100  unita',  calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  di  imprese
          stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
              1-ter. Per gli anni 2022 e 2023  il  limite  minimo  di
          unita' lavorative in organico di cui al comma  1  non  puo'
          essere   inferiore    a    cinquanta,    anche    calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  stabile  di
          imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
              2. Il  contratto  di  cui  al  comma  1  e'  di  natura
          gestionale e deve contenere: 
              a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione
          dei relativi profili professionali compatibili con i  piani
          di reindustrializzazione o riorganizzazione; 
              b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
              c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei
          contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato
          professionalizzante di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
              d) relativamente alle professionalita' in organico,  la
          riduzione complessiva media  dell'orario  di  lavoro  e  il
          numero dei lavoratori interessati, nonche'  il  numero  dei
          lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
          comma 5. 
              3.  In  deroga  agli  articoli  4  e  22,  l'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
          continuativi. 
              4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica  il
          progetto di formazione e  di  riqualificazione  nonche'  il
          numero delle assunzioni. 
              5. Per i lavoratori che si trovino a  non  piu'  di  60
          mesi  dal  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di
          vecchiaia,  che  abbiano  maturato  il   requisito   minimo
          contributivo, o anticipata di cui  all'articolo  24,  comma
          10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  di  accordi  di  non  opposizione   e   previo
          esplicito  consenso  in  forma   scritta   dei   lavoratori
          interessati, il datore di lavoro  riconosce  per  tutto  il
          periodo e  fino  al  raggiungimento  del  primo  diritto  a
          pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, un'indennita' mensile,  ove  spettante  comprensiva
          dell'indennita'   NASpI,   commisurata    al    trattamento
          pensionistico lordo  maturato  dal  lavoratore  al  momento
          della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  cosi'   come
          determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a  pensione
          sia quello previsto per la pensione anticipata,  il  datore
          di lavoro versa anche i contributi previdenziali  utili  al
          conseguimento del diritto, con esclusione del periodo  gia'
          coperto dalla  contribuzione  figurativa  a  seguito  della
          risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici  di  cui  al
          presente  comma   sono   riconosciuti   entro   il   limite
          complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019, di 11,9 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  6,8
          milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Se  nel  corso  della
          procedura di consultazione di cui  al  comma  1  emerge  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5-bis. Per i lavoratori che si trovino a  non  piu'  di
          sessanta mesi dalla prima decorrenza utile  della  pensione
          di vecchiaia, che  abbiano  maturato  il  requisito  minimo
          contributivo,  o   della   pensione   anticipata   di   cui
          all'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  nell'ambito  di  accordi  di  non
          opposizione e previo esplicito consenso  in  forma  scritta
          dei lavoratori interessati, il datore di  lavoro  riconosce
          per tutto il periodo e fino al raggiungimento  della  prima
          decorrenza utile del trattamento  pensionistico,  a  fronte
          della risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  un'indennita'
          mensile, commisurata  al  trattamento  pensionistico  lordo
          maturato dal lavoratore al  momento  della  cessazione  del
          rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora  la
          prima decorrenza utile della pensione sia  quella  prevista
          per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
          i  contributi  previdenziali  utili  al  conseguimento  del
          diritto. Per l'intero periodo di  spettanza  teorica  della
          NASpI al lavoratore, il versamento a carico del  datore  di
          lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto  di  un  importo
          equivalente   alla   somma   della   prestazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
          e il versamento  a  carico  del  datore  di  lavoro  per  i
          contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
          alla  pensione  anticipata  e'  ridotto   di   un   importo
          equivalente alla somma della  contribuzione  figurativa  di
          cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.  22
          del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di  computo
          della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi  di
          imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
          che attuino piano di riorganizzazione o di ristrutturazione
          di  particolare  rilevanza  strategica,  in  linea  con   i
          programmi europei, e  che,  all'atto  dell'indicazione  del
          numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
          del  comma  2,  si  impegnino  ad  effettuare  almeno   una
          assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato  il
          consenso ai sensi del  presente  comma,  la  riduzione  dei
          versamenti a  carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  al
          precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
          importo calcolato  sulla  base  dell'ultima  mensilita'  di
          spettanza teorica della prestazione  NASpI  al  lavoratore.
          Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al  comma
          1,  il  datore  di  lavoro  interessato  presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
          versare  mensilmente   all'INPS   la   provvista   per   la
          prestazione e per  la  contribuzione  figurativa.  In  ogni
          caso, in assenza del versamento mensile di cui al  presente
          comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le  prestazioni.  I
          benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
          il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
          l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  40,7
          milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro  per
          l'anno 2024. Se nel corso della procedura di  consultazione
          di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di  scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          non  puo'  procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio  del
          rispetto  del  limite  di  spesa  con  le  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,   fornendo   i   risultati   dell'attivita'    di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per
          gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui
          al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa  di
          80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro
          per l'anno 2023, 264,2 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
          173,6 milioni di euro per l'anno 2025  e  48,4  milioni  di
          euro per l'anno 2026. 
              6. La prestazione  di  cui  ai  commi  5  e  5-bis  del
          presente articolo puo' essere  riconosciuta  anche  per  il
          tramite  dei  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di   cui
          all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
          senza l'obbligo di apportare  modifiche  ai  relativi  atti
          istitutivi. 
              7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione
          di beneficiare della prestazione prevista  dai  commi  5  e
          5-bis e' consentita una riduzione oraria cui  si  applicano
          le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione
          media oraria non puo' essere  superiore  al  30  per  cento
          dell'orario  giornaliero,   settimanale   o   mensile   dei
          lavoratori interessati  al  contratto  di  espansione.  Per
          ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
          dell'orario  di  lavoro   puo'   essere   concordata,   ove
          necessario, fino al 100  per  cento  nell'arco  dell'intero
          periodo  per  il  quale  il  contratto  di  espansione   e'
          stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
          sono riconosciuti entro il limite complessivo di  spesa  di
          15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di  31,8  milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 101 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno  2022,  di  469,0
          milioni di euro per l'anno 2023, e di 317,1 milione di euro
          per  l'anno  2024.  Se  nel  corso   della   procedura   di
          consultazione di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al comma 3 e al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del  rispetto  del  limite  di  spesa  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica, fornendo i  risultati  dell'attivita'  di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8. L'impresa e' tenuta  a  presentare  un  progetto  di
          formazione  e  di  riqualificazione  che  puo'   intendersi
          assolto,  previa   idonea   certificazione   definita   con
          successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
          abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
          per il conseguimento  di  una  diversa  competenza  tecnica
          professionale,  rispetto  a  quella  cui  e'   adibito   il
          lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore  in  azienda
          anche mediante la sola applicazione  pratica.  Il  progetto
          deve contenere le misure idonee a garantire  l'effettivita'
          della  formazione  necessarie  per   fare   conseguire   al
          prestatore competenze tecniche idonee alla mansione  a  cui
          sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati  nel
          presente comma si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni previste dall'articolo  24-bis.  Il  progetto,
          che  e'  parte  integrante  del  contratto  di  espansione,
          descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il
          numero complessivo dei lavoratori  interessati,  il  numero
          delle   ore   di   formazione,   le   competenze   tecniche
          professionali iniziali e finali, e' distinto per  categorie
          e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma
          1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016. 
              9. Gli  accordi  stipulati  ai  sensi  del  comma  5  e
          l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
          della loro efficacia, devono essere depositati  secondo  le
          modalita' stabilite dal decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali 25  marzo  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  120  del  24  maggio  2016.  Per  i
          lavoratori individuati nel periodo precedente, le  leggi  e
          gli altri atti aventi forza di legge non  possono  in  ogni
          caso modificare i requisiti per conseguire  il  diritto  al
          trattamento pensionistico vigenti al momento  dell'adesione
          alle procedure previste dal comma 5. 
              10. Il  contratto  di  espansione  e'  compatibile  con
          l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
          legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo  7  del
          decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
          e alle politiche sociali  n.  46448  del  10  luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  3  agosto
          2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali 10 ottobre 2014,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.» 
          Note al comma 216: 
              - L'articolo 44 del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 125. 
          Note al comma 217: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  della  legge  8
          agosto   1972,   n.   457(Miglioramenti   ai    trattamenti
          previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per  la
          integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8. 
              Agli   operai   agricoli   con   contratto   a    tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
              Ai lavoratori beneficiari del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
              Ai fini della presente legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda. 
              A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di  cui
          al  primo  comma  e'  riconosciuto  anche   ai   lavoratori
          dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
          in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
          di cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai  proprietari
          armatori, imbarcati sulla nave dai  medesimi  gestita,  per
          periodi diversi da  quelli  di  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa  derivante  da  misure  di  arresto   temporaneo
          obbligatorio e non obbligatorio.» 
          Note al comma 219: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 29 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 207. 
          Note al comma 220: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 23 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 201. 
          Note al comma 221: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e  4
          del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22  (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.  183)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. (Destinatari). -  1.  Sono  destinatari  della
          NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti
          a tempo indeterminato delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          degli operai agricoli a tempo determinato o  indeterminato,
          per i quali ultimi trovano applicazione  le  norme  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  1988,
          n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
          1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,  e
          all'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  247.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della  NASpI
          anche gli  operai  agricoli  a  tempo  indeterminato  delle
          cooperative e loro consorzi che trasformano,  manipolano  e
          commercializzano    prodotti    agricoli    e    zootecnici
          prevalentemente propri o conferiti dai  loro  soci  di  cui
          alla legge 15 giugno 1984, n. 240.» 
              «Art. 3. (Requisiti). - 1. La NASpI e' riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e  che  presentino  congiuntamente  i  seguenti
          requisiti: 
              a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possano far  valere,  nei  quattro  anni  precedenti
          l'inizio del  periodo  di  disoccupazione,  almeno  tredici
          settimane di contribuzione; 
              c)  possano  far  valere  trenta  giornate  di   lavoro
          effettivo, a prescindere  dal  minimale  contributivo,  nei
          dodici  mesi  che  precedono  l'inizio   del   periodo   di
          disoccupazione. 
              1-bis. Il requisito di cui  al  comma  1,  lettera  c),
          cessa di trovare applicazione con riferimento  agli  eventi
          di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. 
              2. La NASpI e' riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che
          hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei  casi
          di  risoluzione  consensuale   del   rapporto   di   lavoro
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.» 
              «Art. 4. 
              1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione  imponibile
          ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa  per
          il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata  per
          il numero 4,33. 
              2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia  pari  o
          inferiore nel 2015 all'importo di  1.195  euro,  rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
          al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
          la retribuzione mensile sia superiore al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementato di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza  tra  la  retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare  nel  2015
          l'importo  mensile  massimo  di  1.300   euro,   rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
              3. La NASpI si riduce del  3  per  cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto  mese  di  fruizione.
          Con riferimento agli eventi di disoccupazione  verificatisi
          dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni
          mese a  decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di
          fruizione;  tale  riduzione  decorre   dal   primo   giorno
          dell'ottavo mese di fruizione per i  beneficiari  di  NASpI
          che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo  anno  di  eta'
          alla data di presentazione della domanda. 
              4. Alla NASpI non si applica il  prelievo  contributivo
          di cui all'articolo 26 della legge  28  febbraio  1986,  n.
          41.» 
          Note al comma 222: 
              - Si riporta il testo del  comma  1,  dell'articolo  3,
          della legge 15 giugno 1984, n. 240 (Norme  previdenziali  e
          assistenziali per le imprese cooperative e loro  dipendenti
          che trasformano,  manipolano  e  commercializzano  prodotti
          agricoli  e  zootecnici)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3. 
              A parziale deroga di  quanto  disposto  dal  precedente
          articolo e limitatamente alla cassa integrazione  guadagni,
          ordinaria e straordinaria, all'indennita' di disoccupazione
          denominata NASpI, alla  cassa  unica  assegni  familiari  e
          all'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  si
          applicano le disposizioni del settore  dell'industria,  sia
          agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei
          confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di  cui
          al  citato  articolo  2,  che   esercitano   attivita'   di
          trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e  per
          i  soli  dipendenti  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          indeterminato. Limitatamente all'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo  si
          applicano anche ai dipendenti con  contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato. 
              Le aliquote contributive a carico delle imprese  e  dei
          lavoratori di cui al precedente  comma  sono  parificate  a
          quelle dovute dalle imprese industriali  e  dai  lavoratori
          dipendenti da queste, limitatamente agli istituti  previsti
          dal medesimo comma. 
              Per i lavoratori di  cui  al  primo  comma,  che  prima
          dell'entrata  in  vigore  della  presente   legge   abbiano
          adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del
          settore agricolo, la parificazione al  settore  industriale
          avra' luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e  nell'arco  di
          cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a
          carico dei lavoratori di una percentuale  pari  al  20  per
          cento  della  differenza  rispetto  a  quelle  vigenti  nel
          settore industriale e fino al raggiungimento della predetta
          parificazione. 
              Il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede con proprio decreto, da emanarsi  entro  tre  mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a   dare
          attuazione a quanto disposto nel precedente comma. 
              Le imprese agricole possono assumere i  lavoratori  con
          qualifiche afferenti ad attivita' industriali e commerciali
          mediante  richiesta   di   avviamento   sulle   liste   del
          collocamento ordinario. 
              Per  le  imprese  ubicate  nelle  regioni  Campania   e
          Basilicata le modalita' di avviamento sono stabilite  dalle
          commissioni regionali per  l'impiego  cosi'  come  previsto
          dalla legge n. 140 del 1981.» 
          Note al comma 223: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  15.  (Indennita'   di   disoccupazione   per   i
          lavoratori con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa  degli  interventi
          di semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  forme
          contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera  a),
          della legge n. 183 del 2014, in  via  sperimentale  per  il
          2015,  in   relazione   agli   eventi   di   disoccupazione
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino  al  31
          dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori  coordinati
          e continuativi, anche  a  progetto,  con  esclusione  degli
          amministratori e dei sindaci,  iscritti  in  via  esclusiva
          alla Gestione separata, non pensionati e privi  di  partita
          IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la  propria
          occupazione,  una  indennita'  di  disoccupazione   mensile
          denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a) siano, al momento della domanda di  prestazione,  in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
              b) possano far valere almeno un mese  di  contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento; 
              c) possano far  valere,  nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni (39) dall'inizio  dell'attivita'  il  reddito
          annuo  che  prevede  di  trarne.  Nel   caso   di   mancata
          comunicazione del reddito previsto il  beneficiario  decade
          dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di  inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
              15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
              15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
              15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestivamente    al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni. 
              15-quinquies.   In    relazione    agli    eventi    di
          disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la  DIS-COLL
          si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal  primo
          giorno del  sesto  mese  di  fruizione  ed  e'  corrisposta
          mensilmente  per  un  numero  di  mesi  pari  ai  mesi   di
          contribuzione accreditati nel  periodo  che  va  dal  primo
          gennaio dell'anno precedente  l'evento  di  cessazione  del
          lavoro al predetto evento. Ai fini della  durata  non  sono
          computati i periodi contributivi che hanno gia' dato  luogo
          ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL  non  puo'  in
          ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per  i
          periodi di  fruizione  della  DISCOLL  e'  riconosciuta  la
          contribuzione  figurativa  rapportata  al   reddito   medio
          mensile di cui all'articolo 15 comma 4, entro un limite  di
          retribuzione pari a 1,4  volte  l'importo  massimo  mensile
          della DIS-COLL per l'anno in  corso.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2022, per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.» 
          Note al comma 226: 
              - Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  ottobre  2021,  n.  147
          (Misure  urgenti  in  materia  di  crisi  d'impresa  e   di
          risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti  in
          materia  di  giustizia)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202. 
          Note al comma 227: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  (Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
              «Art. 4. (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.» 
          Note al comma 229: 
              - Il testo dell'articolo 22-ter del decreto legislativo
          14 settembre 2015, n. 148 e' riportato al comma  200  della
          presente legge. 
          Note al comma 231: 
              - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma  35,  dell'articolo  2,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92(Disposizioni  in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              «35. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato
          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.» 
          Note al comma 232: 
              - Si riporta il testo del comma 324,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «324. Al fine di favorire la transizione  occupazionale
          mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro
          e di sostenere il percorso di riforma degli  ammortizzatori
          sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, per il successivo  trasferimento
          all'Agenzia nazionale delle  politiche  attive  del  lavoro
          (ANPAL) per le attivita' di  competenza,  e'  istituito  un
          fondo  denominato  «  Fondo  per  l'attuazione  di   misure
          relative  alle  politiche  attive  rientranti  tra   quelle
          ammissibili  dalla  Commissione  europea  nell'ambito   del
          programma React EU », con una dotazione di 500  milioni  di
          euro nell'anno 2021. Nei limiti delle  risorse  residue  di
          cui  al  primo  periodo  pari,  al  netto   delle   risorse
          utilizzate ai sensi del comma 325, a 233  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, e' istituito  un  programma  denominato  «
          Garanzia di occupabilita' dei  lavoratori  »  (GOL),  quale
          programma  nazionale  di  presa   in   carico   finalizzata
          all'inserimento  occupazionale,  mediante  l'erogazione  di
          servizi  specifici   di   politica   attiva   del   lavoro,
          nell'ambito del patto di servizio di  cui  all'articolo  20
          del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150.  Le
          misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro,  di
          cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo  n.  150
          del 2015,  sono  rideterminate  nell'ambito  del  programma
          nazionale  di  cui  al  presente  comma.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati le
          prestazioni connesse al programma nazionale  GOL,  compresa
          la definizione delle medesime prestazioni per tipologia  di
          beneficiari, le procedure per assicurare  il  rispetto  del
          limite  di  spesa,   le   caratteristiche   dell'assistenza
          intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le  modalita'
          di erogazione da  parte  della  rete  dei  servizi  per  le
          politiche del lavoro, nonche' la specificazione dei livelli
          di qualita' di  riqualificazione  delle  competenze.  Resta
          fermo che le misure comprese nel  programma  nazionale  GOL
          sono  individuate   nell'ambito   delle   misure   ritenute
          ammissibili al finanziamento del predetto  programma  React
          EU.» 
          Note al comma 233: 
              - Il riferimento alla legge 23 luglio 1991, n.  223  e'
          riportato nelle note al comma 231. 
          Note al comma 235: 
              - Il riferimento all'articolo 2, comma 35, della  legge
          28 giugno 2012, n. 92 e' riportato nelle note al comma 231. 
              - Il riferimento alla legge 23 luglio 1991, n.  223  e'
          riportato nelle note al comma 231. 
              - Il riferimento normativo al comma 852,  dell'articolo
          1,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2007)   e'
          riportato nelle note al comma 119. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2016,  n.  254
          (Attuazione  della  direttiva  2014/95/UE  del   Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  recante
          modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda  la
          comunicazione di informazioni di carattere non  finanziario
          e di informazioni  sulla  diversita'  da  parte  di  talune
          imprese  e  di  taluni  gruppi  di  grandi  dimensioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2017, n. 7. 
          Note al comma 236: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 4, della  legge
          n. 223 del 1991 e' riportato nelle note al comma 227. 
          Note al comma 238: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; (147) 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo». 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,»." 
          Note al comma 239: 
              - Il decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.  96,
          S.O. 
          Note al comma 240: 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  118,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2001)  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  118.  (Interventi  in  materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della formazione professionale continua, e  dei
          percorsi formativi o di riqualificazione professionale  per
          soggetti  disoccupati  o   inoccupati   in   un'ottica   di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.   Inoltre,   con
          accordo  interconfederale  stipulato  dalle  organizzazioni
          territoriali delle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale, nelle province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  puo'  essere  istituito  un   fondo   territoriale
          intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le  parti,  si
          possono  articolare  regionalmente  o  territorialmente   e
          possono altresi' utilizzare  parte  delle  risorse  a  essi
          destinati per misure di formazione a favore di  apprendisti
          e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)
          piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali   o
          individuali concordati tra le parti sociali;  2)  eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di
          formazione o di riqualificazione professionale previsti dal
          Patto di formazione di cui all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4.  I  fondi  possono
          altresi' finanziare, in tutto o in parte,  piani  formativi
          aziendali di incremento  delle  competenze  dei  lavoratori
          destinatari di trattamenti  di  integrazione  salariale  in
          costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli  11,
          21, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  e  30  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I  piani  aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. 
              Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente
          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.» 
          Note al comma 241: 
              - Il riferimento all'articolo 118, comma 1, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note al  comma
          240. 
          Note al comma 242: 
              - Il riferimento all'articolo 118, comma 1, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note al  comma
          240. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante  disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
              «Art. 11. (Causali). - 1. Ai dipendenti  delle  imprese
          indicate all'articolo 10, che siano sospesi  dal  lavoro  o
          effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario  ridotto  e'
          corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti
          casi: 
              a) situazioni aziendali dovute a  eventi  transitori  e
          non imputabili all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le
          intemperie stagionali; 
              b) situazioni temporanee di mercato.» 
              -  Il   riferimento   all'articolo   21   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 119. 
              -  Il   riferimento   all'articolo   30   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 208. 
              - Si riporta il testo del comma  722,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              "722.  Con  effetto  dall'anno  2015  e'  disposto   il
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  da  parte
          dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016  a  valere
          sulle risorse derivanti dall'aumento  contributivo  di  cui
          all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  a
          decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle  quote
          destinate ai fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua.» 
          Note al comma 243: 
              -  Il  riferimento  all'articolo  22-ter  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 200. 
          Note al comma 244: 
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              «Art. 3. 
              Il licenziamento per giustificato motivo con  preavviso
          e' determinato da un notevole inadempimento degli  obblighi
          contrattuali del prestatore di  lavoro  ovvero  da  ragioni
          inerenti all'attivita' produttiva,  all'organizzazione  del
          lavoro e al regolare funzionamento di essa.» 
              - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O. 
          Note al comma 246: 
              -  Il  riferimento  all'articolo  22-ter  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 200. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134(Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione; 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata; 
              c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
          e  a  dare  continuita'   all'esercizio   delle   attivita'
          imprenditoriali. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              3-quater. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera
          c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
          da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
          intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
          ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
          Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di
          apposita  convenzione,  degli   investitori   istituzionali
          destinati alle societa'  cooperative  di  cui  all'articolo
          111-octies delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
          civile e disposizioni transitorie. Con uno o  piu'  decreti
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel
          rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
          aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per  la  concessione,
          erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
          Note al comma 247: 
              -  Il  testo  della  comunicazione  della   Commissione
          europea  del  19  marzo  2020,  C  (2020)  1863  final   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione  europea  C
          91 I del 20 marzo 2020. 
          Note al comma 248: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  47,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014,  n.  183)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 47.  (Disposizioni  finali).  -  1.  In  caso  di
          inadempimento nella erogazione della  formazione  a  carico
          del datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia  esclusivamente
          responsabile e che sia tale da  impedire  la  realizzazione
          delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
          di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la  differenza  tra  la
          contribuzione versata e quella dovuta  con  riferimento  al
          livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
          stato raggiunto dal lavoratore al termine  del  periodo  di
          apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
          di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
          cui  rilevi  un  inadempimento   nella   erogazione   della
          formazione prevista nel  piano  formativo  individuale,  il
          personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali adotta un provvedimento di  disposizione,
          ai sensi dell'articolo 14 del decreto  legislativo  n.  124
          del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
          per adempiere. 
              2.  Per  la  violazione  della  disposizione   di   cui
          all'articolo 42, comma 1, nonche' per la  violazione  delle
          previsioni contrattuali collettive attuative  dei  principi
          di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b)  e  c),  il
          datore di lavoro e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 100 a  600  euro.  In  caso  di  recidiva  la
          sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata  da  300  a
          1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
          di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
          che  effettuano  accertamenti  in  materia  di   lavoro   e
          legislazione  sociale  nei  modi  e  nelle  forme  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo n.  124  del  2004.
          L'autorita' competente a  ricevere  il  rapporto  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          la direzione territoriale del lavoro. 
              3. Fatte salve le diverse  previsioni  di  legge  o  di
          contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
          apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti. 
              4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
          professionale  e'  possibile  assumere   in   apprendistato
          professionalizzante, senza limiti  di  eta',  i  lavoratori
          beneficiari di indennita' di mobilita' o di un  trattamento
          di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini
          della loro qualificazione o riqualificazione professionale,
          e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
          senza limiti di eta', anche i  lavoratori  beneficiari  del
          trattamento straordinario di integrazione salariale di  cui
          all'articolo 22-ter del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
          in materia di licenziamenti  individuali,  nonche',  per  i
          lavoratori  beneficiari  di  indennita'  di  mobilita',  il
          regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
          9, della legge n.  223  del  1991,  e  l'incentivo  di  cui
          all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
              5. Per le regioni e le province autonome  e  i  settori
          ove  la  disciplina  di  cui  al  presente  capo  non   sia
          immediatamente   operativa,   trovano    applicazione    le
          regolazioni vigenti. In  assenza  della  offerta  formativa
          pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
          applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
              6.  La  disciplina  del  reclutamento  e  dell'accesso,
          nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
          settori di attivita' pubblici, di cui agli  articoli  44  e
          45, sono definite con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
              7. I benefici contributivi in materia di  previdenza  e
          assistenza  sociale  sono  mantenuti  per  un  anno   dalla
          prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del  periodo
          di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti  ai
          sensi del comma 4 del presente articolo. 
              8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni  o
          province autonome  possono  fare  riferimento  al  percorso
          formativo della regione dove e' ubicata la  sede  legale  e
          possono  altresi'  accentrare  le  comunicazioni   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510  del  1996  nel
          servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
              9. Restano in  ogni  caso  ferme  le  competenze  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
          relative norme di attuazione. 
              10. Con successivo decreto, ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
          sono definiti gli incentivi per  i  datori  di  lavoro  che
          assumono con l'apprendistato per la qualifica e il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  e  con  l'apprendistato  di  alta  formazione  e
          ricerca.» 
          Note al comma 249: 
              - Il riferimento al comma 324, dell'articolo  1,  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle  note  al
          comma 232. 
          Note al comma 250: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  43  e  45  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 43. (Apprendistato per la qualifica e il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore). - 1. L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il
          diploma professionale e il certificato di  specializzazione
          tecnica superiore e' strutturato in modo  da  coniugare  la
          formazione effettuata in  azienda  con  l'istruzione  e  la
          formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
          che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
          e  formazione  sulla  base  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. 
              2. Possono essere assunti con il contratto  di  cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
              4.  In  relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
              5. Possono essere,  altresi',  stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
              7. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              8. Per le regioni e le Province autonome  di  Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
              9. Successivamente al conseguimento della  qualifica  o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5.» 
              «Art.  45.  (Apprendistato  di  alta  formazione  e  di
          ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato per il  conseguimento  di  titoli  di  studio
          universitari e della alta formazione, compresi i  dottorati
          di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
          tecnici superiori di cui all'articolo  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,  per
          attivita' di  ricerca,  nonche'  per  il  praticantato  per
          l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
          compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di  diploma  di
          istruzione   secondaria   superiore   o   di   un   diploma
          professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale integrato  da  un  certificato  di
          specializzazione  tecnica  superiore  o  del   diploma   di
          maturita'  professionale  all'esito   del   corso   annuale
          integrativo. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  un
          contratto di cui al comma 1 sottoscrive un  protocollo  con
          l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
          l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
          anche temporali, della formazione a carico  del  datore  di
          lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
          all'articolo  46,   comma   1.   Il   suddetto   protocollo
          stabilisce,  altresi',  il  numero  dei  crediti  formativi
          riconoscibili a  ciascuno  studente  per  la  formazione  a
          carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
          formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite  di
          cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286.  I  principi  e  le  modalita'  di
          attribuzione dei crediti formativi  sono  definiti  con  il
          decreto di cui all'articolo  46,  comma  1.  La  formazione
          esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa  a
          cui lo studente e' iscritto e nei  percorsi  di  istruzione
          tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
          60 per cento dell'orario ordinamentale. 
              3. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              4. La regolamentazione  e  la  durata  del  periodo  di
          apprendistato per attivita' di ricerca o  per  percorsi  di
          alta formazione e' rimessa alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento  e  Bolzano,  per  i  soli  profili  che
          attengono  alla   formazione,   sentite   le   associazioni
          territoriali  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          le universita', gli istituti tecnici superiori e  le  altre
          istituzioni formative  o  di  ricerca  comprese  quelle  in
          possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di   rilevanza
          nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  promozione
          delle  attivita'   imprenditoriali,   del   lavoro,   della
          formazione,   della   innovazione   e   del   trasferimento
          tecnologico. 
              5. In assenza delle regolamentazioni regionali  di  cui
          al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato  di
          alta   formazione   e   ricerca   e'   disciplinata   dalle
          disposizioni del decreto di cui all'articolo 46,  comma  1.
          Sono fatte salve fino alla  regolamentazione  regionale  le
          convenzioni stipulate dai datori di  lavoro  o  dalle  loro
          associazioni  con  le  universita',  gli  istituti  tecnici
          superiori e le altre istituzioni formative  o  di  ricerca,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Il riferimento normativo all'articolo 47, del decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato  nelle  note
          al comma 248. 
          Note al comma 252: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  22
          maggio 2017,  n.  81  (Misure  per  la  tutela  del  lavoro
          autonomo non imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire
          l'articolazione flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del
          lavoro subordinato): 
              «Art. 10. (Accesso  alle  informazioni  sul  mercato  e
          servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione  e
          ricollocazione).  -  1.  I  centri  per  l'impiego  e   gli
          organismi autorizzati alle attivita' di intermediazione  in
          materia di lavoro ai  sensi  della  disciplina  vigente  si
          dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di  uno  sportello
          dedicato al lavoro autonomo, anche  stipulando  convenzioni
          non onerose con gli ordini e i collegi professionali  e  le
          associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1,
          e 5 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  nonche'  con  le
          associazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   sul
          piano nazionale dei  lavoratori  autonomi  iscritti  e  non
          iscritti ad albi professionali. 
              2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al  comma
          1 e' pubblicato dall'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) nel  proprio  sito  internet.  Le
          modalita' di trasmissione  all'ANPAL  delle  convenzioni  e
          degli statuti dei soggetti convenzionati  sono  determinate
          con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le
          domande e  le  offerte  di  lavoro  autonomo,  fornisce  le
          relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che
          ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative  alle
          procedure per  l'avvio  di  attivita'  autonome  e  per  le
          eventuali trasformazioni e  per  l'accesso  a  commesse  ed
          appalti pubblici, nonche'  relative  alle  opportunita'  di
          credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. 
              4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3,
          i centri per l'impiego, al fine di fornire  informazioni  e
          supporto  ai  lavoratori  autonomi  con   disabilita',   si
          avvalgono dei servizi  per  il  collocamento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui all'articolo 6  della  legge
          12 marzo 1999, n. 68. 
              5. Agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della  legge
          14  gennaio  2013,  n.   4(Disposizioni   in   materia   di
          professioni non organizzate): 
              «Art.    4.     (Pubblicita'     delle     associazioni
          professionali). - 1. Le associazioni professionali  di  cui
          all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui
          all'art. 3 pubblicano nel proprio  sito  web  gli  elementi
          informativi che presentano  utilita'  per  il  consumatore,
          secondo criteri di trasparenza,  correttezza,  veridicita'.
          Nei  casi  in  cui  autorizzano  i  propri   associati   ad
          utilizzare il riferimento  all'iscrizione  all'associazione
          quale marchio o attestato di qualita' e  di  qualificazione
          professionale dei propri  servizi,  anche  ai  sensi  degli
          articoli 7 e 8 della presente  legge,  osservano  anche  le
          prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo  26
          marzo 2010, n. 59. 
              2.   Il   rappresentante    legale    dell'associazione
          professionale  o  della  forma  aggregativa  garantisce  la
          correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 
              3.  Le  singole  associazioni   professionali   possono
          promuovere la  costituzione  di  comitati  di  indirizzo  e
          sorveglianza sui criteri  di  valutazione  e  rilascio  dei
          sistemi di qualificazione e  competenza  professionali.  Ai
          suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti,
          le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
          consumatori   maggiormente   rappresentative   sul    piano
          nazionale.  Tutti  gli  oneri  per  la  costituzione  e  il
          funzionamento  dei  comitati  sono  posti  a  carico  delle
          associazioni rappresentate nei comitati stessi.» 
              «Art. 5. (Contenuti degli elementi informativi).  -  1.
          Le associazioni professionali assicurano, per le  finalita'
          e con le modalita' di cui all'art. 4,  comma  1,  la  piena
          conoscibilita' dei seguenti elementi: 
              a) atto costitutivo e statuto; 
              b)    precisa    identificazione    delle     attivita'
          professionali cui l'associazione si riferisce; 
              c) composizione degli organismi deliberativi e titolari
          delle cariche sociali; 
              d) struttura organizzativa dell'associazione; 
              e) requisiti per  la  partecipazione  all'associazione,
          con particolare riferimento ai titoli  di  studio  relativi
          alle  attivita'  professionali  oggetto  dell'associazione,
          all'obbligo     degli     appartenenti     di     procedere
          all'aggiornamento    professionale    costante    e    alla
          predisposizione   di   strumenti   idonei   ad    accertare
          l'effettivo assolvimento di tale obbligo e  all'indicazione
          della quota da versare per  il  conseguimento  degli  scopi
          statutari; 
              f) assenza di scopo di lucro. 
              2. Nei  casi  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  secondo
          periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso
          ai seguenti elementi: 
              a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni
          graduate in relazione alle violazioni  poste  in  essere  e
          l'organo   preposto    all'adozione    dei    provvedimenti
          disciplinari dotato della necessaria autonomia; 
              b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
              c) le sedi dell'associazione sul territorio  nazionale,
          in almeno tre regioni; 
              d) la presenza  di  una  struttura  tecnico-scientifica
          dedicata alla formazione  permanente  degli  associati,  in
          forma diretta o indiretta; 
              e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di
          qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI  EN  ISO
          9001 per il settore di competenza; 
              f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra  cui
          la presenza, i recapiti e  le  modalita'  di  accesso  allo
          sportello di cui all'art. 2, comma 4.»