art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
          Note al comma 253: 
              -  Il  riferimento  normativo  all'articolo   23,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134  e'
          riportato nelle note al comma 246. 
          Note al comma 255: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 29, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148  e'  riportato  nelle
          note al comma 207. 
          Note al comma 256: 
              - Il riferimento  normativo  all'articolo  11-bis,  del
          decreto legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e'
          riportato nelle note al comma 64. 
          Note al comma 257: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 27 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'  riportato  nelle
          note al comma 125. 
          Note al comma 259: 
              - Si riporta il testo del comma 401,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello  stato  di
          previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
          per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
          medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di  500
          milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse  del
          comma 393.» 
          Note al comma 260: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  37,  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              «Art. 37. 
              1. All'atto dell'iscrizione alle  scuole  universitarie
          di specializzazione in  medicina  e  chirurgia,  il  medico
          stipula    uno    specifico    contratto     annuale     di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
              a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
          formazione specialistica; 
              b) la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
              c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
          formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
          di malattia; 
              d) il mancato superamento delle prove stabilite per  il
          corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.» 
          Note al comma 262: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  122  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.» 
          Note al comma 263: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge  11
          marzo 1988, n. 67 (Bilancio di previsione dello  Stato  per
          l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023): 
              «Art. 20. 
              1.  E'  autorizzata  l'esecuzione   di   un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani  e  soggetti  non  autosufficienti  per   l'importo
          complessivo di 32 miliardi di euro. Al finanziamento  degli
          interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che  le
          regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono
          autorizzate ad effettuare, nel  limite  del  95  per  cento
          della spesa ammissibile risultante  dal  progetto,  con  la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici] [periodo abrogato]. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.» 
              - Il riferimento normativo al comma 442,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
          riportato nelle note al comma 263. 
              - Si riporta il testo del comma 109,  dell'articolo  2,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010): 
              "109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con quanto disposto dall'articolo 8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti.» 
          Note al comma 266: 
              Il riferimento normativo  all'articolo  2,  comma  109,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  e'  riportato  nelle
          note al comma 263. 
          Note al comma 267: 
              - Il riferimento normativo al comma 443,  dell'articolo
          1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato  nelle
          note al comma 263. 
              - Si riporta il testo del comma 443, dell'articolo 1, e
          della relativa tabella di cui all'allegato B,  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
              "443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono  ripartite  secondo  i
          termini riportati nella seconda colonna  della  tabella  di
          cui all'allegato B annesso alla presente legge.» 
              «Allegato B 
              » 
          Note al comma 268: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60(Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
              «Art. 11. (Disposizioni in materia di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola Regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutati  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima Regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2022,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni,  previo  accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
              4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle  regioni
          e delle province autonome che provvedono  al  finanziamento
          del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
          nel loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4-bis. 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al quinto periodo: 
              1) le parole: «il blocco automatico del turn  over  del
          personale del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
              2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
          dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
          quello di verifica»; 
              b) al sesto periodo, le parole: «del blocco  automatico
          del turn over e» sono soppresse; 
              c)  al  settimo  periodo,  le  parole:  «dei   predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Nell'elenco nazionale di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2-ter, del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
          territorio nazionale un incremento dei posti letto  per  la
          terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei
          pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello
          stato di emergenza dichiarato dal  Consiglio  dei  ministri
          con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
              a)  procedere  al  reclutamento  del  personale   delle
          professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui  all'articolo  1,  comma
          547, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello  stato  di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
          scuola di specializzazione  universitaria  e  continuano  a
          percepire il trattamento economico previsto  dal  contratto
          di   formazione   medico-specialistica,   integrato   dagli
          emolumenti corrisposti per l'attivita'  lavorativa  svolta.
          Il periodo di attivita', svolto dai  medici  specializzandi
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche
          e  assistenziali,  necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
          necessario, possono essere conferiti  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa   di   personale,   nei    limiti    delle    risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020; 
              b) procedere alle assunzioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  nei
          limiti  e  con  le  modalita'  ivi  previsti  compreso   il
          trattamento economico  da  riconoscere,  anche  in  assenza
          dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
          presente  lettera   devono   avvenire   nell'ambito   delle
          strutture accreditate della rete formativa  e  la  relativa
          attivita' deve essere coerente con  il  progetto  formativo
          deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 
              2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in  assenza
          dei presupposti di cui al comma 1 sono  nulli  di  diritto.
          L'attivita'  di  lavoro  prestata  ai  sensi  del  presente
          articolo durante lo stato  di  emergenza  integra,  per  la
          durata   della   stessa,   il   requisito   dell'anzianita'
          lavorativa di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
          essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
          abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
          agli ordini professionali. 
              4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
          dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1,  lettera  a),
          conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
          enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
          marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 
              5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, verificata  l'impossibilita'  di  assumere  personale,
          anche facendo ricorso agli idonei collocati in  graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle
          risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
              «Art. 2-ter. (Misure urgenti per l'accesso al  Servizio
          sanitario  nazionale).  -   1.   Al   fine   di   garantire
          l'erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria
          anche in ragione delle esigenze  straordinarie  ed  urgenti
          derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende  e  gli
          enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia'  in  servizio
          nonche' di ricorrere agli idonei collocati  in  graduatorie
          concorsuali in vigore, possono, durante  la  vigenza  dello
          stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio  dei
          ministri  del  31   gennaio   2020,   conferire   incarichi
          individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
          personale delle  professioni  sanitarie  e  agli  operatori
          socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1,  lettera
          a). 
              2. Gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale  o
          per  titoli  e  colloquio   orale,   attraverso   procedure
          comparative   che   prevedono    forme    di    pubblicita'
          semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso  solo  nel
          sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
          minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno  e  non
          sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
          possono essere conferiti  anche  in  deroga,  limitatamente
          alla  spesa  gravante  sull'esercizio  2020,   ai   vincoli
          previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa  di
          personale,  nei  limiti  delle   risorse   complessivamente
          indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere
          generale  dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa
          relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
          dalla  legislazione  vigente  in  materia   di   spesa   di
          personale. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per l'assunzione presso le aziende e  gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale. 
              4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno
          accademico 2018/2019, l'esame finale dei  corsi  di  laurea
          afferenti  alle  classi  delle  lauree  nelle   professioni
          sanitarie (L/SNT1),  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  puo'  essere  svolto
          con modalita' a distanza e  la  prova  pratica  si  svolge,
          previa certificazione delle competenze acquisite a  seguito
          del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi  di
          studio, secondo le indicazioni di  cui  al  punto  2  della
          circolare  del  Ministero  della  salute  e  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  30
          settembre 2016. 
              5. Gli incarichi di cui al  presente  articolo  possono
          essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai  medici
          specializzandi  iscritti  regolarmente  all'ultimo   e   al
          penultimo anno di corso della scuola  di  specializzazione.
          Tali  incarichi  sono   prorogabili,   previa   definizione
          dell'accordo di cui al  settimo  periodo  dell'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  in
          ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al  31
          dicembre 2020. Nei  casi  di  cui  al  precedente  periodo,
          l'accordo  tiene  conto  delle  eventuali   e   particolari
          esigenze di recupero, all'interno  della  ordinaria  durata
          legale del  corso  di  studio,  delle  attivita'  formative
          teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
          obiettivi  formativi  previsti.  Il  periodo  di  attivita'
          svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante  lo
          stato di emergenza e' riconosciuto ai  fini  del  ciclo  di
          studi  che  conduce  al  conseguimento   del   diploma   di
          specializzazione. I medici specializzandi restano  iscritti
          alla scuola di specializzazione universitaria e  continuano
          a percepire il trattamento economico previsto dal contratto
          di formazione  specialistica,  integrato  dagli  emolumenti
          corrisposti   in   proporzione   all'attivita'   lavorativa
          svolta.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75(Modifiche e  integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 20. (Superamento del precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
              c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
          dell'amministrazione di cui alla  lettera  a)  che  procede
          all'assunzione, almeno tre  anni  di  servizio,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono
          bandire, in coerenza con il piano triennale dei  fabbisogni
          di cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  ferma  restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2022,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le  pubbliche  amministrazioni,  fino  al  31
          dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma  2
          si applica anche ai  titolari  di  assegni  di  ricerca  in
          possesso dei requisiti ivi previsti. Il  presente  articolo
          non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
          lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per il conseguimento dei requisiti di  cui
          al comma 1, lettera c),  e  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          stabilito alla data  del  31  dicembre  2022,  fatta  salva
          l'anzianita' di servizio gia'  maturata  sulla  base  delle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.» 
          Note al comma 269: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60(Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. 
              1. A decorrere dal 2019,  la  spesa  per  il  personale
          degli enti del Servizio sanitario nazionale delle  regioni,
          nell'ambito del livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma
          restando la compatibilita' finanziaria,  sulla  base  degli
          indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina assunzionale di cui  al
          presente articolo. Le regioni, sulla  base  della  predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12,  comma  1,  dell'intesa
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente
          al  Comitato  paritetico   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)
          di cui all'articolo 9,  comma  1,  della  medesima  intesa,
          anche al fine di  salvaguardare  l'invarianza  della  spesa
          complessiva . 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni,  previo  accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
              4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle  regioni
          e delle province autonome che provvedono  al  finanziamento
          del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
          nel loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4-bis. 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al quinto periodo: 
              1) le parole: «il blocco automatico del turn  over  del
          personale del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
              2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
          dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
          quello di verifica»; 
              b) al sesto periodo, le parole: «del blocco  automatico
          del turn over e» sono soppresse; 
              c)  al  settimo  periodo,  le  parole:  «dei   predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Nell'elenco nazionale di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.» 
          Note al comma 270: 
              - Si riporta il testo del comma 522,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «522. Al fine di garantire l'attuazione della legge  15
          marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali  di
          assistenza di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18  marzo
          2017, tenuto conto dei criteri individuati con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro della salute,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le  reti,
          pubbliche  o  private  accreditate,  dedicate   alle   cure
          palliative  medici  sprovvisti  dei  requisiti  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile  2013,  e  che
          alla data del 31 dicembre 2021 sono in servizio  presso  le
          reti medesime e  sono  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
          requisiti,  certificati  dalla   regione   competente:   a)
          esperienza almeno triennale, anche  non  continuativa,  nel
          campo  delle  cure  palliative  acquisita  nell'ambito   di
          strutture   ospedaliere,    di    strutture    residenziali
          appartenenti alla categoria degli hospice e di  unita'  per
          le  cure  palliative  (UCP)  domiciliari  accreditate   per
          l'erogazione  delle  cure  palliative  presso  il  Servizio
          sanitario  nazionale;  b)  un  congruo  numero  di  ore  di
          attivita'  professionale  esercitata,   corrispondente   ad
          almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
          di lavoro a tempo  determinato,  e  di  casi  trattati;  c)
          acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
          conseguita nell'ambito di percorsi di  educazione  continua
          in medicina, ovvero tramite  master  universitari  in  cure
          palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle  regioni
          per l'acquisizione  delle  competenze  di  cui  all'accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).  L'istanza
          per la certificazione del possesso dei requisiti di cui  al
          presente  comma  deve  essere   presentata   alla   regione
          competente entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al presente comma.» 
          Note al comma 276: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 29. (Disposizioni urgenti in materia di liste  di
          attesa). - 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle
          richieste di  prestazioni  ambulatoriali,  screening  e  di
          ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza
          epidemiologica  conseguente  alla  diffusione   del   virus
          SARS-Cov-2, e, contestualmente allo  scopo  di  ridurre  le
          liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero
          della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
          indirizzo per la rimodulazione  dell'attivita'  programmata
          differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del
          25  marzo  2020  recante  «Aggiornamento  delle  linee   di
          indirizzo   organizzative   dei   servizi   ospedalieri   e
          territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076  del
          30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per
          la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile  in
          corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi
          di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di  cura,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2020,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  gli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale  possono   avvalersi   degli
          strumenti straordinari di cui al presente  articolo,  anche
          in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
          materia di spesa per il personale. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al
          recupero dei ricoveri ospedalieri,  alle  regioni  ed  alle
          province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli enti del
          Servizio sanitario  nazionale  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel
          limite degli importi di cui all'allegato A, colonna  1,  e'
          consentito di: 
              a)  ricorrere  alle  prestazioni  aggiuntive   di   cui
          all'articolo  115,  comma  2,  del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo
          al  triennio  2016-2018  dei  dirigenti  medici,  sanitari,
          veterinari e delle  professioni  sanitarie  dipendenti  del
          Servizio sanitario  nazionale,  per  le  quali  la  tariffa
          oraria fissata dall'articolo  24,  comma  6,  del  medesimo
          CCNL, in deroga  alla  contrattazione,  e'  aumentata,  con
          esclusione dei servizi di guardia, da 60  euro  a  80  euro
          lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'Amministrazione. Restano ferme le  disposizioni
          vigenti  in   materia   di   prestazioni   aggiuntive   con
          particolare riferimento ai volumi di prestazioni  erogabili
          nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e  ai  prescritti
          riposi.  Conseguentemente,  vengono  ripristinati  dal   1°
          gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di
          entrata in vigore del presente decreto; 
              b)  ricorrere  alle  prestazioni  aggiuntive   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
          personale del  comparto  sanita'  dipendente  del  Servizio
          sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria  a
          50  euro  lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di  prestazioni  aggiuntive
          con  particolare  riferimento  ai  volumi  di   prestazioni
          erogabili  nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e   ai
          prescritti riposi. Conseguentemente,  vengono  ripristinati
          dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni  a
          tempo  determinato  di  personale  del  comparto  e   della
          dirigenza   medica,   sanitaria,   veterinaria   e    delle
          professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti  CCNL  di
          settore, o attraverso forme di lavoro  autonomo,  anche  di
          collaborazione   coordinata   e    continuativa,    nonche'
          impiegare, per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,
          anche le figure professionali  previste  in  incremento  ai
          sensi delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  2-bis  e
          2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1  e  limitatamente
          alle  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  e   di
          screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento
          e  Bolzano  nonche'  agli  enti  del   Servizio   sanitario
          nazionale e' consentito, nel limite degli  importi  di  cui
          all'allegato  A,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
              a)  ricorrere  alle  prestazioni  aggiuntive   di   cui
          all'articolo  115,  comma  2,  del  CCNL  2016-2018   della
          dirigenza   medica,   sanitaria,   veterinaria   e    delle
          professioni sanitarie  dipendenti  del  Servizio  sanitario
          nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
          all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL  e'  aumentata,
          con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
          lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'Amministrazione. Restano ferme le  disposizioni
          vigenti  in   materia   di   prestazioni   aggiuntive   con
          particolare riferimento ai volumi di prestazioni  erogabili
          nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e  ai  prescritti
          riposi.  Conseguentemente,  vengono  ripristinati  dal   1°
          gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima  dell'entrata
          in vigore del presente decreto; 
              b)  ricorrere,  per  le  prestazioni  di   accertamenti
          diagnostici,   alle   prestazioni   aggiuntive    di    cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
          personale del  comparto  sanita'  dipendente  del  Servizio
          sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria  a
          50  euro  lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di  prestazioni  aggiuntive
          con  particolare  riferimento  ai  volumi  di   prestazioni
          erogabili  nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e   ai
          prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati  i
          valori tariffari vigenti prima della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto; 
              c)  incrementare,  in  parziale  alternativa  a  quanto
          indicato alle lettere a) e b) del presente comma,  rispetto
          a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, il monte  ore  dell'assistenza
          specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  con  ore
          aggiuntive   da   assegnare   nel   rispetto   dell'Accordo
          collettivo  nazionale  vigente,  nel   limite   di   quanto
          riportato   per   ciascuna   regione   nella   colonna    3
          dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro. 
              4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale,
          le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono
          autorizzate  a  ricorrere  in   maniera   flessibile   agli
          strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente
          al periodo dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine,  il  limite
          massimo di spesa per ciascuna regione e provincia  autonoma
          al   lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico    delle
          Amministrazioni e' indicato  nell'allegato  A  al  presente
          decreto e, solo se la somma degli importi ivi  indicati  e'
          superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia
          autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il
          limite  massimo  di  spesa  e'  rappresentato  dall'importo
          riportato nel medesimo allegato B. 
              5. Ferma restando la supervisione  del  tutor,  tenendo
          altresi' conto del livello di  competenze  e  di  autonomia
          raggiunto, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al  31  dicembre  2020,  i  medici  iscritti
          all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica
          nonche',  qualora  questo  abbia  durata  quinquennale,  al
          penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita'
          assistenziali  presso  le  aziende  ed  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, stilano i referti delle visite,  degli
          esami e  delle  prestazioni  specialistiche  con  esclusivo
          riferimento alle visite, agli esami e alle  prestazioni  di
          controllo  ambulatoriali.  La  refertazione   delle   prime
          visite,  dei  primi  esami  e   delle   prime   prestazioni
          specialistiche e' invece riservata al medico specialista. 
              6.  Il  possesso  della  specializzazione  e'  comunque
          richiesto  per  le  refertazioni  relative  alle   seguenti
          branche specialistiche:  anestesia,  rianimazione,  terapia
          intensiva    e    del    dolore;     medicina     nucleare,
          radiodiagnostica, radioterapia. 
              7.  L'attivita'  svolta  dal   medico   in   formazione
          specialistica  di  cui  al  comma  5  e'   registrata   nel
          libretto-diario  personale  delle  attivita'  formative,  e
          costituisce  elemento  di  valutazione  per  il  curriculum
          professionale ai fini dell'accesso  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita' di
          cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la  spesa
          di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che  include  anche
          gli oneri previsti per l'attuazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 3, lettera c) per un totale di  10.000.000  di
          euro, per complessivi  478.218.772  euro.  A  tal  fine  e'
          conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il  livello
          del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario   nazionale
          standard   cui   concorre   lo   Stato   per   un   importo
          corrispondente.  Al  finanziamento  di  cui   al   presente
          articolo accedono tutte le regioni e Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   in   deroga   alle   disposizioni
          legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il
          concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
          corrente, sulla base delle quote di accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.  La
          ripartizione complessiva delle somme  di  cui  al  presente
          articolo e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  B
          al presente decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
          114. 
              9. Per l'accesso alle risorse di cui  al  comma  8,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          provvedono, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  a  presentare  al  Ministero
          della salute e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito del programma operativo previsto  dall'articolo
          18, comma 1, quarto periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 un  Piano  Operativo  Regionale  per  il
          recupero delle liste di attesa, con la  specificazione  dei
          modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione
          e della destinazione delle risorse.  La  realizzazione  dei
          suddetti  Piani  Operativi  con  il  raggiungimento   delle
          finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto  di  monitoraggio
          ai sensi  del  richiamato  articolo  18,  comma  1,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106(Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 26. (Disposizioni in materia di liste di attesa e
          utilizzo flessibile delle risorse). - 1. Per  le  finalita'
          del Piano di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, al  fine  di  consentire  un
          maggior recupero delle prestazioni di ricovero  ospedaliero
          per acuti in regime di  elezione  e  delle  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriali  non  erogate  dalle  strutture
          pubbliche  e  private  accreditate  nel   2020,   a   causa
          dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente  alla
          diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2021: 
              a)  per  il  recupero  delle  prestazioni  di  ricovero
          ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli  istituti
          gia' previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a),  b)  e
          c), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
              b) per il recupero delle prestazioni  di  specialistica
          ambulatoriale, agli istituti  gia'  previsti  dall'articolo
          29, comma 3, lettere a), b)  e  c),  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              Conseguentemente, la deroga al regime tariffario  delle
          prestazioni  aggiuntive  prevista  dall'articolo   29   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  opera
          soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte
          in applicazione del predetto articolo 29 e  della  presente
          disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano per il raggiungimento delle  finalita'  di  cui  al
          comma  1,  fermo  restando  il  prioritario  ricorso   alle
          modalita'  organizzative  di  cui  al  comma   1,   possono
          integrare gli acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
          specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
          contrattuali  stipulati   per   l'anno   2021,   ai   sensi
          dell'articolo  8-quinquies  del  decreto   legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14,
          primo periodo, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135,  e,  ferma  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
          economico   del   Servizio   sanitario   regionale,   anche
          utilizzando  eventuali  economie   derivanti   dai   budget
          attribuiti per l'anno 2020. A tal  fine  le  regioni  e  le
          province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa
          adottato ai sensi dell'articolo  29  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il
          coinvolgimento  delle  strutture  private   accreditate   e
          conseguentemente  rimodulando  l'utilizzo  delle   relative
          risorse. Le  strutture  private  accreditate  eventualmente
          interessate  dal  periodo  precedente   rendicontano   alle
          rispettive regioni entro il 31 gennaio  2022  le  attivita'
          effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
          anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 
              3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi  1,
          2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020,
          previste dall'articolo 29, comma 8,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche'  quota  parte  delle
          economie di cui all'articolo 1, comma 427, della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178,  qualora  tali  economie  non  siano
          utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo  articolo
          1, comma 427, secondo le modalita' indicate nei  rispettivi
          Piani per il recupero delle liste  d'attesa  opportunamente
          aggiornati e  dando  priorita'  agli  utilizzi  secondo  le
          modalita' organizzative di cui al comma 1  e  solo  in  via
          residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma  2.
          Il Ministero della salute monitora le attivita'  effettuate
          dalle  regioni   e   province   autonome   a   valere   sui
          finanziamenti di cui al presente comma. 
              3-bis.  Relativamente  alle  prestazioni  di   genetica
          medica, clinica e di laboratorio, considerati la  rilevanza
          delle indagini diagnostiche  e  l'ampio  bacino  di  utenza
          necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da
          parte degli operatori accreditati, e' possibile ricorrere a
          forme di collegamenti  in  rete  anche  tra  strutture  che
          operano  in  regioni  confinanti.  Al  fine  di   garantire
          l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni  di  cui
          al periodo precedente, in particolare a favore di  pazienti
          fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le
          regioni promuovono la possibilita' di  effettuare  prelievi
          domiciliari  da  parte  delle  strutture   di   laboratorio
          accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico
          dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano entro il 15 luglio 2021  trasmettono  al  Ministero
          della  salute  una  relazione  dettagliata,  attestante  le
          prestazioni   assistenziali   destinate   a    fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  erogate  nell'anno
          2020 ai sensi del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126.  La
          relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra  le
          prestazioni assistenziali  erogate  e  le  rilevazioni  del
          centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco
          "COV 20", di cui all'articolo 18 del  citato  decreto-legge
          n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della
          relazione,  il   Ministero   della   salute   verifica   la
          completezza delle informazioni ivi  contenute.  Sulla  base
          delle risultanze della verifica operata dal Ministero della
          salute, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  rendere  disponibili  per  i   rispettivi
          servizi sanitari le risorse correnti  a  valere  sul  Fondo
          sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge  n.  18
          del 2020, n.  34  del  2020  e  n.  104  del  2020  per  la
          realizzazione  di  tutti  gli  interventi  individuati  dai
          medesimi  decreti,  prescindendo  dagli  importi  stabiliti
          dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di
          finanziamento,   e   degli   interventi   effettuati    per
          fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
          diversi da quelli previsti nei citati decreti,  concernenti
          l'effettuazione    dei    tamponi     alla     popolazione,
          l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di
          somministrazione  di  personale  e  la   realizzazione   di
          investimenti finanziati da contributi in  conto  esercizio.
          Nel caso in cui la  relazione  sia  incompleta  o  non  sia
          trasmessa  nel  termine  previsto  dal  primo  periodo,  la
          verifica si  intende  effettuata  con  esito  negativo.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano in  ogni  caso  l'erogazione  delle  prestazioni
          assistenziali  nell'anno  2021  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie  previste  a  legislazione  vigente   e   senza
          ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
              5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno  e  del  15
          luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al  10
          agosto e al 20 settembre e i termini  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118, sono cosi' modificati: 
              a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di
          cui  alle  lettere  b),  punto  i),  e  c)  del   comma   2
          dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118  del
          2011 sono approvati dalla  giunta  regionale  entro  il  15
          settembre 2021; 
              b)  il  bilancio  consolidato  del  Servizio  sanitario
          regionale  per  l'anno  2020  e'  approvato  dalla   giunta
          regionale entro il 15 ottobre 2021. 
              6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno
          e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di
          assistenza di cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  anche  gli  stabilimenti
          termali    concorrono    a     fronteggiare     l'emergenza
          epidemiologica  conseguente  alla  diffusione   del   virus
          SARS-CoV-2.  A  tale  fine  sono  garantiti  a  tutti   gli
          assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021
          e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  i  cicli  di
          riabilitazione  termale  motoria  e  neuromotoria,  per  la
          riabilitazione   funzionale   del   motuleso   e   per   la
          riabilitazione    della     funzione     respiratoria     e
          cardiorespiratoria  gia'   riconosciuti   agli   assicurati
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato
          9 annesso al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  12  gennaio  2017,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo  2017.
          Gli stessi cicli di riabilitazione possono  essere  erogati
          altresi'   agli   assistiti    che    presentano    postumi
          riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2. 
              6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma  7,
          del  presente  decreto.  Conseguentemente   il   fabbisogno
          sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e
          2022 e' incrementato di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022. 
              6-quater. Al  fine  di  sostenere  il  sistema  termale
          nazionale   mitigando   la   crisi   economica    derivante
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di  cui
          al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di euro
          per l'anno 2021. 
              6-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  6-quater,
          pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
          presente decreto.» 
          Note al comma 277: 
              - Si riporta il testo del comma 14,  dell'articolo  15,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 15. (Disposizioni urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1.-13. Omissis 
              14. Ai contratti e agli accordi vigenti  nell'esercizio
          2012,  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  per  l'acquisto  di
          prestazioni sanitarie da soggetti privati  accreditati  per
          l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
          ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo  e  dei
          corrispondenti  volumi  d'acquisto  in  misura  determinata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre
          la   spesa   complessiva   annua,   rispetto   alla   spesa
          consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per  cento  per
          l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
          cento a decorrere dall'anno  2014.  A  decorrere  dall'anno
          2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
          del settore ospedaliero privato accreditato  in  attuazione
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di
          valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno  del
          territorio nazionale, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta  specialita',
          nonche' di prestazioni erogate da parte degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
          cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle   di
          appartenenza ricomprese negli accordi per la  compensazione
          della mobilita' interregionale di cui  all'articolo  9  del
          Patto  per  la  salute  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del  10
          luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi  bilaterali
          fra le regioni per il  governo  della  mobilita'  sanitaria
          interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
          salute sancito con intesa del 3 dicembre  2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
          ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
          in  ogni  caso,   l'invarianza   dell'effetto   finanziario
          connesso alla deroga  di  cui  al  periodo  precedente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  ad  adottare  misure  alternative,  volte,   in
          particolare, a  ridurre  le  prestazioni  inappropriate  di
          bassa complessita'  erogate  in  regime  ambulatoriale,  di
          pronto soccorso, in ricovero ordinario e in  riabilitazione
          e  lungodegenza,   acquistate   dagli   erogatori   privati
          accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
          obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
          obiettivi previsti dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125;  possono
          contribuire  al  raggiungimento  del   predetto   obiettivo
          finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
          della  spesa  sanitaria.  Le  prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera di alta specialita' e  i  relativi  criteri  di
          appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  In  sede  di  prima  applicazione  sono  definite
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
          ricoveri   individuati   come   "ad   alta    complessita'"
          nell'ambito  del  vigente  Accordo  interregionale  per  la
          compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          regioni  trasmettono  trimestralmente  ai  Ministeri  della
          salute e dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di
          propria competenza di compensazione  della  maggiore  spesa
          sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi  in
          carico dagli IRCCS. Ne danno  altresi'  comunicazione  alle
          regioni  di  residenza   dei   medesimi   pazienti   e   al
          coordinamento regionale per la  salute  e  per  gli  affari
          finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
          le regolazioni in materia di compensazione della  mobilita'
          sanitaria  nell'ambito  del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie del Servizio sanitario  nazionale.  Le  regioni
          pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il  valore
          delle  prestazioni  rese  ai  pazienti  extraregionali   di
          ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture
          private accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di
          eventi sismici o per effetto di situazioni  di  insolvenza,
          le indicate percentuali di riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 180, della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311(Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
              "180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento  per
          gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del  supporto
          tecnico dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
          procede ad una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma.» 
          Note al comma 279: 
              - Il riferimento normativo all'articolo  26,  comma  2,
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e'
          riportato nelle note al comma 276. 
          Note al comma 281: 
              - Si riporta il testo del comma 398,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
          distribuzione diretta e  distribuzione  per  conto,  ed  e'
          rideterminato   nella   misura   del   6,89   per    cento.
          Conseguentemente  il   tetto   della   spesa   farmaceutica
          ospedaliera assume la denominazione di «tetto  della  spesa
          farmaceutica per acquisti diretti»." 
              - Si riporta il testo del comma 575,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              "575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
          diretti e' stabilito un tetto  pari  allo  0,20  per  cento
          relativo alla spesa per acquisti diretti di gas  medicinali
          (ATC  V03AN).  Conseguentemente,  per  gli  altri  acquisti
          diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura  pari
          al 6,69 per cento.» 
              - Si riporta il testo del comma 475,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «475. A decorrere dall'anno  2021,  fermo  restando  il
          valore complessivo del 14,85 per  cento,  il  limite  della
          spesa farmaceutica convenzionata  di  cui  all'articolo  1,
          comma 399,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rideterminato   nella   misura    del    7    per    cento.
          Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto  di
          spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di  cui
          all'articolo 1, comma 398, della citata legge  n.  232  del
          2016 e' rideterminato nella  misura  del  7,85  per  cento,
          fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti
          diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145.» 
          Note al comma 287: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-ter   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   6    agosto    2015,    n.
          125(Disposizioni urgenti in materia di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
              «Art. 9-ter. (Razionalizzazione della spesa per beni  e
          servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a),  b)
          ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, e dalle disposizioni  intervenute
          in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di  fattura
          elettronica di cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e al  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014,  n.  89,  e  tenuto  conto  della  progressiva
          attuazione  del  regolamento  recante   definizione   degli
          standard   qualitativi,    strutturali,    tecnologici    e
          quantitativi relativi  all'assistenza  ospedaliera  di  cui
          all'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
          la    realizzazione    di    ulteriori    interventi     di
          razionalizzazione della spesa: 
              a) per l'acquisto  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
              b) al  fine  di  garantire,  in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
              2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del  comma  1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          alla   lettera   b)   del   comma   1,   e    nelle    more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
              4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
          casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro  il  termine
          di trenta  giorni  dalla  trasmissione  della  proposta  in
          ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi  del
          comma 1, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  hanno
          diritto di recedere dal contratto, in  deroga  all'articolo
          1671 del codice civile, senza alcun onere  a  carico  degli
          stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del  fornitore  di
          recedere  dal   contratto   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione della manifestazione di volonta'  di  operare
          la riduzione,  senza  alcuna  penalita'  da  recesso  verso
          l'amministrazione.     Il     recesso     e'     comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
              5. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
              6. Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
              a)  i   criteri   di   individuazione   delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
              b) le modalita' operative di trasmissione  mensile  dei
          dati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   al
          Ministero della salute; 
              c) la data a partire  dalla  quale  sara'  attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
              7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi  medici
          allo  scopo  di  supportare  e   monitorare   le   stazioni
          appaltanti e verificare  la  coerenza  dei  prezzi  a  base
          d'asta  rispetto  ai   prezzi   di   riferimento   definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
              8.  Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a   livello
          nazionale e regionale di cui al comma 1,  lettera  b),  per
          l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla  base  del
          fatturato  di  ciascuna  azienda  al  lordo   dell'IVA   e'
          dichiarato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 settembre di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
          l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio  2020  e,  per
          gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno  seguente
          a quello di riferimento, sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
          riferimento.  Nell'esecuzione  dei  contratti,   anche   in
          essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella  fatturazione
          elettronica in modo separato il costo del bene e  il  costo
          del servizio. 
              9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
          di  cui  al  comma  8,   come   certificato   dal   decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              10. All'articolo  11  del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale 
              b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              "1. Entro il 30  settembre  2015,  l'AIFA  conclude  le
          procedure di rinegoziazione con  le  aziende  farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
              1-bis.  In  sede   di   periodico   aggiornamento   del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
              11. All'articolo  48  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
              "33-bis.  Alla  scadenza  del  brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33".» 
          Note al comma 288: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   558   e   559,
          dell'articolo  1,  della  legge  28   dicembre   2015,   n.
          208[Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)]: 
              "558. Sulla base dell'attivita'  svolta  ai  sensi  del
          comma 557, la Commissione  di  cui  al  comma  556  formula
          annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA. 
              559.  Se  la  proposta  attiene   esclusivamente   alla
          modifica  degli  elenchi  di  prestazioni   erogabili   dal
          Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione  di
          misure volte ad incrementare  l'appropriatezza  della  loro
          erogazione e la sua  approvazione  non  comporta  ulteriori
          oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento  dei
          LEA e' effettuato con decreto del  Ministro  della  salute,
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
          registrazione della Corte dei conti.» 
          Note al comma 289: 
              - Si riporta il testo del comma  67-bis,  dell'articolo
          2,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2010)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018,  per  l'anno
          2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per  l'anno  2022,
          in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
          cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75  per  cento.  Limitatamente  all'anno   2021,   la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari  allo
          0,32 per cento.» 
          Note al comma 290: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106(Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  33.  (Servizi  territoriali  e  ospedalieri   di
          Neuropsichiatria    infantile    e    dell'adolescenza    e
          Reclutamento straordinario psicologi). - 1. Nelle  more  di
          un intervento organico strutturale a  regime,  al  fine  di
          potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
          Neuropsichiatria  infantile   e   dell'adolescenza   e   di
          garantire   la   prevenzione   e   la   presa   in   carico
          multidisciplinare  dei  pazienti  e  delle  loro  famiglie,
          assicurando  adeguati  interventi  in  ambito  sanitario  e
          sociosanitario, anche in  risposta  ai  bisogni  di  salute
          connessi  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   le
          aziende e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  in
          deroga all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di personale  e  fino  alla  concorrenza
          dell'importo massimo complessivo  di  8  milioni  di  euro,
          possono, in relazione ai modelli  organizzativi  regionali,
          utilizzare   forme   di   lavoro   autonomo,    anche    di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al   31
          dicembre  2022,  per  il  reclutamento  di   professionisti
          sanitari e di assistenti sociali. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di 8 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022. Conseguentemente il livello del  finanziamento
          del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
          Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021;
          per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede
          a valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  per  il
          medesimo  anno.  Al  relativo  finanziamento  accedono   le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono  per
          le autonomie speciali il concorso regionale  e  provinciale
          al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
          d'accesso  al   fabbisogno   sanitario.   La   ripartizione
          complessiva del finanziamento di  8  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella  tabella
          C allegata al presente decreto. 
              3. Al  fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere
          psicologico individuale e  collettivo,  tenendo  conto,  in
          particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini
          e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale a conferire, in deroga  all'articolo  7
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31
          dicembre 2022,  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a  psicologi,
          regolarmente iscritti al relativo albo professionale,  allo
          scopo di  assicurare  le  prestazioni  psicologiche,  anche
          domiciliari, a cittadini,  minori  ed  operatori  sanitari,
          nonche' di garantire  le  attivita'  previste  dai  livelli
          essenziali di assistenza (LEA) per  una  spesa  complessiva
          non superiore all'importo indicato per ciascuna  regione  e
          provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
              4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria
          attivita',  per  un  monte  ore  settimanale   massimo   di
          ventiquattro ore, nell'ambito dei  servizi  territoriali  e
          agli stessi e' riconosciuto un compenso lordo orario di  40
          euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
          spesa complessiva annua di  19.932.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022.  Conseguentemente  il  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui concorre lo Stato e' incrementato  di  19.932.000  euro
          per l'anno 2021; per l'anno 2022 alla spesa  di  19.932.000
          euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del
          fabbisogno sanitario nazionale  standard  cui  concorre  lo
          Stato per  il  medesimo  anno.  Al  relativo  finanziamento
          accedono le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario. La ripartizione  complessiva  del  finanziamento
          pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022
          e' riportata nella tabella D' allegata al presente decreto. 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          27,932 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 77. 
              6-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  della
          salute e' istituito  un  fondo  con  una  dotazione  di  10
          milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022
          destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato  ai
          sensi del  presente  comma,  il  benessere  e  la  persona,
          favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu'
          deboli della popolazione,  con  priorita'  per  i  pazienti
          affetti da patologie oncologiche, nonche' per  il  supporto
          psicologico  dei  bambini  e  degli  adolescenti  in   eta'
          scolare. 
              6-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          disciplinate le modalita' di attuazione delle  disposizioni
          di cui al comma 6-bis,  anche  al  fine  del  rispetto  del
          limite di spesa autorizzato. 
              6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a
          10 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto.»