art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
          Note al comma 291: 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   33   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e'
          riportato nelle note al comma 290. 
          Note al comma 295: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   4-bis,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.   4-bis.   (Unita'   speciali   di    continuita'
          assistenziale). - 1. Al fine di  consentire  al  medico  di
          medicina generale o al  pediatra  di  libera  scelta  o  al
          medico   di   continuita'   assistenziale   di    garantire
          l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e   le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
          sede  di  continuita'  assistenziale  gia'  esistente,  una
          unita'  speciale  ogni  50.000  abitanti  per  la  gestione
          domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
          necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'  speciale  e'
          costituita da un  numero  di  medici  pari  a  quelli  gia'
          presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
          Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
          supplenti  di  continuita'  assistenziale;  i  medici   che
          frequentano il corso di formazione  specifica  in  medicina
          generale; in  via  residuale,  i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di  competenza.
          L'unita' speciale e' attiva sette giorni  su  sette,  dalle
          ore  8,00  alle  ore  20,00,  e  per  le  attivita'  svolte
          nell'ambito della  stessa  ai  medici  e'  riconosciuto  un
          compenso lordo di 40 euro per ora. 
              2. Il medico di medicina  generale  o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
              3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
          in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente  diverso  e
          separato dai locali adibiti all'accettazione  del  medesimo
          pronto soccorso,  al  fine  di  consentire  alle  strutture
          sanitarie di svolgere al contempo  le  ordinarie  attivita'
          assistenziali. 
              4.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia  limitatamente  alla  durata   dello   stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita  dalla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.» 
              - Si riporta il testo del comma 425,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              "425. Sono prorogate al 31 dicembre  2021  le  seguenti
          disposizioni: 
              a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  nei  limiti  di  spesa  per
          singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella
          2 allegata alla presente legge; 
              b) articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27.» 
          Note al comma 297: 
              - Si riporta il testo del  comma  1,  dell'articolo  5,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
          di finanza pubblica): 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  18  e  24,  della
          legge  30  dicembre  2010,  n.  240(Norme  in  materia   di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art.  18.  (Chiamata  dei   professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa ovvero  alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. 
              4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              «Art. 24.  (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
          usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero  che
          hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale  alle
          funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui
          all'articolo 16 della presente legge, ovvero  che  sono  in
          possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
          per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno  usufruito
          di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  o  di  assegni  di
          ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge,  o  di
          borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4  della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              5-bis.  L'universita',  qualora  abbia  le   necessarie
          risorse nella  propria  programmazione,  nei  limiti  delle
          risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
          l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
          facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
          cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
          5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
          valutazione comprende anche lo  svolgimento  di  una  prova
          didattica nell'ambito del settore scientifico  disciplinare
          di appartenenza del titolare del contratto. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi  dell'articolo
          5  del  citato  decreto  12  luglio  2007,   e'   integrata
          dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
          trattamento  economico  spettante.  Per  i   titolari   dei
          contratti di cui al  comma  3,  lettera  b),  del  presente
          articolo, il periodo di congedo obbligatorio di  maternita'
          e'  computato  nell'ambito  della  durata   triennale   del
          contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
          cui al comma 5, il titolare del  contratto  e'  inquadrato,
          alla  scadenza  del  contratto  stesso,   nel   ruolo   dei
          professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
          presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
          lettera  b),  possono  chiedere,  entro  la  scadenza   del
          contratto, la proroga  dello  stesso  per  un  periodo  non
          superiore a quello del congedo obbligatorio di  maternita'.
          All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
          corrispondente riduzione  di  1,5  milioni  di  euro  dello
          stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,  comma  22,
          secondo periodo.» 
              - Si riporta il testo del  comma  9,  dell'articolo  1,
          della legge 4 novembre 2005,  n.  230  (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 
              «Art. 1. 
              1.-8. Omissis 
              9.  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio,  e   a   valere   sulle   facolta'   assunzionali
          disponibili a legislazione vigente, le universita'  possono
          procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
          associato e di ricercatore  mediante  chiamata  diretta  di
          studiosi stabilmente impegnati  all'estero,  ovvero  presso
          istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati
          sul  territorio  italiano,  in  attivita'  di   ricerca   o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca,
          sentito il CUN, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata
          diretta autorizzata dal Ministero dell'universita' e  della
          ricerca nell'ambito del programma di rientro  dei  cervelli
          un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'universita'  e  della   ricerca,   sentiti   l'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
          in   esito   a   procedure   competitive   finalizzate   al
          finanziamento di progetti condotti da singoli  ricercatori,
          da  Amministrazioni  centrali  dello   Stato,   dall'Unione
          europea   o   da   altre   organizzazioni   internazionali.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'universita'
          e della ricerca il quale concede o rifiuta  il  nulla  osta
          alla nomina, previo parere, in  merito  alla  coerenza  del
          curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
          e' ricompreso il settore scientifico  disciplinare  per  il
          quale viene effettuata la chiamata, nonche'  in  merito  al
          possesso dei requisiti per il riconoscimento  della  chiara
          fama della commissione nominata  per  l'espletamento  delle
          procedure di abilitazione  scientifica  nazionale,  di  cui
          all'articolo 16,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni,  per  il
          settore per il quale e' proposta la chiamata, da  esprimere
          entro trenta giorni dalla richiesta  del  medesimo  parere.
          Non e' richiesto il parere  della  commissione  di  cui  al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla  vincita  del  programma.  Il  rettore,  con
          proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
          classe di stipendio sulla base della  eventuale  anzianita'
          di servizio e di valutazioni di merito. 
              Omissis.» 
          Note al comma 298: 
              - Il riferimento normativo all'articolo 5, della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al  comma
          297. 
          Note al comma 299: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,   (Revisione   della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  7  (Definizione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni (LEP)). - 1. Al fine di garantire  l'erogazione
          dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio  nazionale,
          la determinazione  dell'importo  standard  della  borsa  di
          studio  tiene   in   considerazione   le   differenziazioni
          territoriali correlate ai costi di mantenimento agli  studi
          universitari. La  concessione  delle  borse  di  studio  e'
          assicurata a tutti  gli  studenti  aventi  i  requisiti  di
          eleggibilita' di  cui  all'articolo  8,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero
          a legislazione vigente. 
              2.  L'importo  standard  della  borsa  di   studio   e'
          determinato, in  modo  distinto  per  condizione  abitativa
          dello studente, in  base  alla  rilevazione  dei  costi  di
          mantenimento  agli  studi,  in  termini  di   costi   delle
          prestazioni essenziali relative alle  seguenti  definizioni
          delle voci di costo: 
              a) la voce materiale didattico comprende la  spesa  per
          libri di testo e strumenti didattici indispensabili per  lo
          studio. E' compresa la spesa  per  l'acquisto  di  personal
          computer ed altri  strumenti  od  attrezzature  tecniche  o
          informatiche;  E'  altresi'   ricompresa   la   spesa   per
          l'adeguamento o l'acqui-sto di provider  o  dispositivi  di
          migliora-mento del servizio di  connessione  dati  di  rete
          personale o domestica tale  da  consentire  la  navigazione
          mediante la piu' recente tecnologia di  rete  locale  senza
          fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia  di
          telefonia mobile e cellulare. 
              b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata  per
          spostamenti in area  urbana  ed  extra-urbana,  dalla  sede
          abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
          piu' economiche degli abbonamenti del  trasporto  pubblico.
          Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
          il raggiungimento della sede di origine  due  volte  l'anno
          con riferimento alle tariffe piu' economiche del  trasporto
          pubblico; 
              c) la voce ristorazione  comprende,  per  gli  studenti
          fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto  per  due
          pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
          convenzionate, ovvero la spesa per mangiare  in  casa;  per
          gli studenti in sede e pendolari, la  spesa  per  un  pasto
          giornaliero; 
              d) la voce alloggio e'  riferita  allo  studente  fuori
          sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia  o
          residenza universitaria e per le relative spese  accessorie
          (condominio, riscaldamento, luce,  acqua,  gas,  tassa  sui
          rifiuti), tenuto conto dei canoni di  locazione  mediamente
          praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; 
              e) la  voce  accesso  alla  cultura  include  la  spesa
          essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
          culturali  presso  la  citta'  sede  dell'ateneo   per   il
          completamento del percorso formativo. 
              3. La spesa verra'  stimata  in  valore  standard,  con
          riferimento a studenti il cui  nucleo  familiare  abbia  un
          valore   dell'Indicatore   della    situazione    economica
          equivalente (ISEEU) fino  al  20  per  cento  superiore  al
          limite massimo previsto dai requisiti di  eleggibilita'  di
          cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 
              4. La borsa di studio e' attribuita per  concorso  agli
          studenti che si iscrivono, entro il  termine  previsto  dai
          bandi,  ai  corsi  e   che   risultino   idonei   al   loro
          conseguimento in relazione al  possesso  dei  requisiti  di
          eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente  dal
          numero di  anni  trascorsi  dal  conseguimento  del  titolo
          precedente. 
              5. La borsa di studio e' destinata anche agli  iscritti
          ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa
          e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma
          2, del decreto legislativo 28 novembre  1997,  n.  464,  ad
          eccezione degli allievi delle Accademie  militari  per  gli
          ufficiali delle Forze armate e della Guardia di  finanza  e
          degli altri istituti militari di istruzione superiore. 
              6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza
          sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti  iscritti  ai
          corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti
          fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o
          provincia  autonoma  in  cui  ha   sede   l'universita'   o
          istituzione  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella  di
          residenza. I relativi costi sono compensati tra le  regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito
          delle  vigenti  procedure  che  disciplinano  la  mobilita'
          sanitaria. 
              7. L'importo della borsa di studio e'  determinato  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  degli   studenti   universitari,   da
          adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi  2
          e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri  e  le
          modalita' di riparto del fondo integrativo statale  per  la
          concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
          con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          altresi'  definiti  i  requisiti   di   eleggibilita'   per
          l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8. 
              8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al  comma
          7 e per i primi tre anni accademici dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto  l'importo  della  borsa  di
          studio e' determinato in misura diversificata in  relazione
          alla condizione economica e abitativa  dello  studente  con
          decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita'
          di cui al comma 7.» 
          Note al comma 300: 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68(Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma  6)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. 
          Note al comma 301: 
              - Si riporta il testo del comma 521,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «521.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  sostegno
          finanziario  alle  universita'   non   statali   legalmente
          riconosciute del Mezzogiorno e in particolare  di  mitigare
          gli effetti della crisi economica derivante  dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e' istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          il «Fondo perequativo  a  sostegno  delle  universita'  non
          statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno»,  con  una
          dotazione di 5 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo il Fondo per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita',   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro
          a  beneficio  delle  universita'  statali  del  Mezzogiorno
          aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I  criteri
          di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono
          definiti con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge  30
          dicembre  2010,  n.  240  recante  norme  in   materia   di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario: 
              «Art, 12. 
              1. Al  fine  di  incentivare  la  correlazione  tra  la
          distribuzione delle risorse statali e il  conseguimento  di
          risultati di particolare rilievo nel campo della  didattica
          e della ricerca, una quota non superiore al  20  per  cento
          dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge
          29 luglio 1991,  n.  243,  relativi  alle  universita'  non
          statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
          negli anni successivi, e' ripartita sulla base di  criteri,
          determinati con  decreto  del  Ministro,  sentita  l'ANVUR,
          tenuto   conto   degli   indicatori   definiti   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1. 
              2. Gli incrementi di  cui  al  comma  1  sono  disposti
          annualmente, con decreto del Ministro, in  misura  compresa
          tra il  2  per  cento  e  il  4  per  cento  dell'ammontare
          complessivo dei contributi relativi  alle  universita'  non
          statali,   determinata   tenendo   conto   delle    risorse
          complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
          miglioramento     dell'efficacia     e      dell'efficienza
          nell'utilizzo delle risorse. 
              3. Le previsioni di cui al  presente  articolo  non  si
          applicano alle  universita'  telematiche  ad  eccezione  di
          quelle, che sono  gia'  inserite  tra  le  universita'  non
          statali  legalmente   riconosciute,   subordinatamente   al
          mantenimento  dei  requisiti  previsti  dai   provvedimenti
          emanati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  lettere  a)  e
          b).» 
          Note al comma 302: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  e  2-bis  della
          legge 28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per  la  diffusione
          della cultura scientifica) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. 
              1.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica   e   tecnologica,   di   seguito    denominato
          «Ministro»,  nell'intento  di  promuovere  e  favorire   la
          diffusione della cultura tecnico-scientifica,  intesa  come
          cultura delle scienze matematiche,  fisiche  e  naturali  e
          come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla
          tutela  e  alla  valorizzazione  dell'imponente  patrimonio
          tecnico-scientifico  di  interesse  storico  conservato  in
          Italia, adotta iniziative volte a: 
              a) riorganizzare e potenziare le istituzioni  impegnate
          nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e  nella
          valorizzazione  del   patrimonio   tecnico-scientifico   di
          interesse storico, nonche' favorire l'attivazione di  nuove
          istituzioni e città-centri delle scienze e  delle  tecniche
          sull'intero territorio nazionale; 
              b)  promuovere  la   ricognizione   sistematica   delle
          testimonianze  storiche  delle  scienze  e  delle  tecniche
          conservate nel Paese, nonche' delle risorse  bibliografiche
          e documentali per le ricerche di  storia  delle  scienze  e
          delle tecniche; 
              c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le
          universita' e altre istituzioni italiane  e  straniere,  le
          attivita'  di  formazione  ed  aggiornamento  professionale
          richieste per la gestione dei musei  e  delle  città-centri
          delle scienze  e  delle  tecniche  che  ci  si  propone  di
          potenziare o di istituire; 
              d) sviluppare la ricerca  e  la  sperimentazione  delle
          metodologie per un'efficace didattica della scienza e della
          storia  della  scienza,  con  particolare  attenzione   per
          l'impiego delle nuove tecnologie; 
              e)  promuovere   l'informazione   e   la   divulgazione
          scientifica e storico-scientifica, sul  piano  nazionale  e
          internazionale,  anche   mediante   la   realizzazione   di
          iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e
          multimediali; 
              f)  promuovere  la  cultura  tecnico-scientifica  nelle
          scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore
          utilizzo  dei  laboratori  scientifici   e   di   strumenti
          multimediali,  coinvolgendole  con  iniziative  capaci   di
          favorire la comunicazione con  il  mondo  della  ricerca  e
          della  produzione,  cosi'  da  far  crescere  una   diffusa
          consapevolezza  sull'importanza  della  scienza   e   della
          tecnologia  per  la  vita  quotidiana  e  per  lo  sviluppo
          sostenibile della societa'. 
              2.  Sono   considerati,   in   particolare,   obiettivi
          strategici la costituzione di un organico sistema nazionale
          di musei e centri  scientifici  e  storico-scientifici,  il
          potenziamento,   anche    attraverso    intese    con    le
          amministrazioni locali e regionali,  dei  musei  civici  di
          storia  naturale,  degli  orti   botanici   e   dei   musei
          scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe
          finalita', nonche' l'adozione delle misure  necessarie  per
          mettere i musei  scientifici  e  gli  orti  botanici  delle
          universita'  in  condizione   di   svolgere   un'opera   di
          divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma
          3,   saranno   privilegiati   gli   interventi   volti   al
          potenziamento  delle  attivita'  gia'  svolte  che  abbiano
          dimostrato  efficacia,  alla   individuazione   di   idonee
          strutture   scientifiche   distribuite    sul    territorio
          nazionale,  alla  loro  ottimale   integrazione   in   reti
          telematiche, anche mediante centri di servizio. 
              3. Ai fini di cui ai commi  1  e  2,  i  requisiti  per
          accedere  ad  un  finanziamento  triennale   destinato   al
          funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e
          consorzi sono i seguenti: personalita'  giuridica,  entita'
          delle collezioni conservate o del  patrimonio  materiale  o
          immateriale   disponibile,   attivita'   prodotte,   utenza
          raggiunta, qualita' dell'offerta didattica e  comunicativa,
          capacita' di programmazione pluriennale,  partecipazione  a
          programmi  e  progetti  cogestiti  a  livello  nazionale  o
          internazionale.  I  soggetti  in  possesso  dei   requisiti
          predetti sono inseriti,  a  domanda,  in  una  tabella,  da
          emanare con decreto del Ministro, sentito  il  Comitato  di
          cui all'articolo  2-quater  e  acquisito  il  parere  delle
          competenti  commissioni   parlamentari.   La   tabella   e'
          sottoposta a  revisione  ogni  tre  anni  con  la  medesima
          procedura. 
              3-bis. Al fine di sostenere e  incentivare  in  maniera
          organica  e  sistematica  la   diffusione   della   cultura
          scientifica, anche a vantaggio della  tutela,  fruizione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  culturale  del  Paese,  e'
          autorizzato un contributo annuale,  a  decorrere  dall'anno
          2022, di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  dei  seguenti
          enti: Fondazione IDIS-Citta' della scienza di Napoli, Museo
          nazionale della scienza  e  della  tecnologia  Leonardo  da
          Vinci di Milano e Museo Galileo di  Firenze.  Il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca esercita sui tre  enti  di
          cui  al  presente  comma  attivita'  di  vigilanza,   anche
          attraverso l'approvazione degli statuti,  la  nomina  degli
          organi di amministrazione e controllo e l'approvazione  dei
          piani triennali di attivita'. A decorrere dall'anno 2022 ai
          tre enti di cui al presente comma e' precluso il contributo
          di cui al comma 3»; 
              4. Per la realizzazione  delle  iniziative  di  cui  al
          comma 1, al fine di assicurare la coordinata  utilizzazione
          delle competenze e delle risorse finanziarie,  il  Ministro
          puo' promuovere accordi e stipulare  intese  con  le  altre
          amministrazioni dello Stato, le universita' ed  altri  enti
          pubblici e privati.  Tali  accordi  ed  intese  definiscono
          programmi, obiettivi,  tempi  di  attuazione,  ripartizione
          degli oneri e modalita' di finanziamento  delle  iniziative
          di comune interesse. 
              5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino
          settori di specifica  competenza  dell'Amministrazione  dei
          beni e delle attivita' culturali, sono adottate di concerto
          con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              6. Sulle  iniziative  realizzate  in  attuazione  della
          presente legge, il Ministro riferisce  al  Parlamento  ogni
          tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni
          singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3.» 
              «Art.2-bis. 
              1. Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00
          sono   riservati   annualmente   al   contributo   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3-bis,  e  della   somma   residua
          disponibile almeno il 60 per cento e' riservato annualmente
          al  finanziamento   ordinario   degli   enti,   fondazioni,
          strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli  accordi
          di cui all'articolo 1, commi 3 e  4.  Il  finanziamento  e'
          ripartito,  sentito  il  Comitato   di   cui   all'articolo
          2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio
          di ogni  anno,  previa  presentazione  di  una  dettagliata
          relazione  attestante   le   attivita'   svolte   nell'anno
          precedente e il programma per l'intero anno in corso.» 
          Note al comma 304: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          febbraio 2003, n.  132  (Regolamento  recante  criteri  per
          l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
          istituzioni artistiche e musicali,  a  norma  della  L.  21
          dicembre 1999, n. 508): 
              «Art. 4. (Organi). - 1.  Sono  organi  necessari  delle
          istituzioni: 
              a) il presidente; 
              b) il direttore; 
              c) il consiglio di amministrazione; 
              d) il consiglio accademico; 
              e) il collegio dei revisori; 
              f) il nucleo di valutazione; 
              g) il collegio dei professori; 
              h) la consulta degli studenti. 
              2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il
          collegio dei  professori,  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
          cui al comma 1.» 
          Note al comma 305: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  20
          novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea  -  Legge  europea  2017),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 11. (Disposizioni relative  agli  ex  lettori  di
          lingua straniera. Caso EU  Pilot  2079/11/EMPL).  -  1.  Il
          Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  e'
          incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2017,
          finalizzati, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo
          1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2004,  n.  63,   al
          superamento  del  contenzioso  in  atto   e   a   prevenire
          l'instaurazione di nuovo contenzioso  nei  confronti  delle
          universita' statali italiane da parte degli ex  lettori  di
          lingua straniera, gia' destinatari di  contratti  stipulati
          ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la
          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di
          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui  al
          comma 1 a titolo di cofinanziamento. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro  8.705.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,   si
          provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017,  a  euro
          5.135.000 per l'anno 2018 e a euro  8.705.000  a  decorrere
          dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          e, quanto  a  euro  3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni, per il  medesimo
          anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.» 
          Note al comma 308: 
              - Si riporta il testo del comma 892,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «892. Al fine di prevedere, nelle  dotazioni  organiche
          delle istituzioni statali  di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, le  posizioni  di  accompagnatore  al
          pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di  tecnico
          di laboratorio, nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico
          fondo, con una dotazione pari a 2,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e a 19,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di  cui
          al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
          ricerca,  in  un'apposita  sezione,  con  definizione   dei
          trattamenti economici dei  relativi  profili,  prendendo  a
          riferimento  l'inquadramento  economico  di   tali   figure
          tecniche  in  misura  pari  all'attuale  profilo  EP1   del
          comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca sono definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e
          delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo  35
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dall'articolo  19,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i  titoli
          e le procedure concorsuali per  le  assunzioni  di  cui  al
          presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo  tra
          le  istituzioni  statali  di  alta  formazione   artistica,
          musicale e coreutica, ivi comprese, in  esito  ai  relativi
          processi  di  statizzazione,  quelle  di  cui  all'articolo
          22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.» 
          Note al comma 310: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire  dal  1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche  (CNR),  di  cui  all'articolo  11
          della legge 22 dicembre 1977, n.  951  ,  all'ASI,  di  cui
          all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
          1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995,
          n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS),  di
          cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,
          n.  399  ;  agli  enti  finanziati  dal  MURST   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 , gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e  successive
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
          spesa ed affluiscono ad apposito fondo  ordinario  per  gli
          enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  MURST,
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
          Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1°  gennaio
          1999, i contributi all'Istituto  nazionale  per  la  fisica
          della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a)... ; 
              b) nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              c)...; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2
          le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              e)...; 
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
              i) l'articolo 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9  maggio  1989,
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168  ,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
              c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
          dell'amministrazione di cui alla  lettera  a)  che  procede
          all'assunzione, almeno tre  anni  di  servizio,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono
          bandire, in coerenza con il piano triennale dei  fabbisogni
          di cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  ferma  restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2022,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le  pubbliche  amministrazioni,  fino  al  31
          dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma  2
          si applica anche ai  titolari  di  assegni  di  ricerca  in
          possesso dei requisiti ivi previsti. Il  presente  articolo
          non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
          lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per il conseguimento dei requisiti di  cui
          al comma 1, lettera c),  e  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          stabilito alla data  del  31  dicembre  2022,  fatta  salva
          l'anzianita' di servizio gia'  maturata  sulla  base  delle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.» 
          Note al comma 311: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   61,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 61 (Fondo italiano per la scienza). - 1. Al  fine
          di promuovere lo sviluppo della  ricerca  fondamentale,  e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca,  un  apposito   fondo,
          denominato  "Fondo  italiano  per  la  scienza"   con   una
          dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021  e
          di 150 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita'  per  l'assegnazione  delle  risorse  del   fondo
          attraverso  procedure  competitive  ispirate  ai  parametri
          dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
          riferimento alle tipologie denominate  "Starting  Grant"  e
          "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
          presente articolo, determinati in 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e 150 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.» 
          Note al comma 313: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 19 (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, gli Enti adeguano i propri  statuti  ed  i  propri
          regolamenti alle disposizioni in esso contenute. 
              2. In caso di mancato rispetto del termine  di  cui  al
          comma 1, il Ministero vigilante assegna  all'ente  pubblico
          di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche
          statutarie; decorso inutilmente tale termine,  il  Ministro
          vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica, una commissione composta da  tre  membri,
          compreso   il   presidente,   in   possesso   di   adeguata
          professionalita', con il compito di attuare  le  necessarie
          modifiche statutarie. 
              3. Gli organi di governo  e  di  controllo  degli  Enti
          rimangono in carica fino alla scadenza  naturale  del  loro
          mandato. 
              4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si
          applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
          gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL
          limitatamente al  personale  e  alle  funzioni  di  ricerca
          trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4,  e  5  del
          decreto  legge  31  maggio  2010  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  nonche'
          all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  -
          ANPAL, limitatamente  al  personale  ed  alle  funzioni  di
          ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma  9,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. 
              5. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca promuove e sostiene l'incremento  qualitativo
          dell'attivita' scientifica degli Enti vigilati, nonche'  il
          finanziamento premiale dei Piani triennali di  attivita'  e
          di  specifici  programmi  e  progetti,   anche   congiunti,
          proposti dagli enti. A tal fine,  in  via  sperimentale  si
          provvede per l'esercizio 2017 con  lo  stanziamento  di  68
          milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          risorse di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse
          di cui al  presente  comma  e'  definita  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione,  universita'  e  ricerca  che  ne
          fissa altresi' criteri, modalita' e termini.» 
          Note al comma 316: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, (Riordino degli  enti
          di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165): 
              «Art. 11 (Comitati di selezione dei  presidenti  e  dei
          componenti dei consigli di amministrazione  degli  enti  di
          ricerca di designazione governativa). - 1.  Ai  fini  della
          nomina  dei  presidenti  e  dei  membri  del  consiglio  di
          amministrazione di designazione  governativa,  con  decreto
          del Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto
          da un massimo di cinque persone, scelte tra  esperti  della
          comunita'  scientifica  nazionale  ed   internazionale   ed
          esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di
          coordinatore, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel
          rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto
          di  nomina  e,  per  gli   adempimenti   aventi   carattere
          amministrativo, e' supportato  dalle  competenti  direzioni
          generali del Ministero.  Il  personale  del  Ministero  non
          puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. 
              2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico,
          le  modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
          candidature e, per ciascuna posizione ed ove  possibile  in
          ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: 
              a) cinque nominativi per la carica di presidente; 
              b) tre nominativi per la carica di consigliere. 
              2-bis. I nominativi  proposti  ai  sensi  del  comma  2
          possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
          della proposta. 
              3. Nei consigli  di  amministrazione  composti  da  tre
          consiglieri, due componenti, incluso  il  presidente,  sono
          individuati dal Ministro. Il terzo  consigliere  e'  scelto
          direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare  di
          riferimento  sulla  base  di  una  forma  di  consultazione
          definita negli statuti. 
              4. Nei consigli di amministrazione composti  da  cinque
          consiglieri, tre componenti e  tra  questi  il  presidente,
          sono individuati dal Ministro.  Gli  altri  due  componenti
          sono scelti  direttamente  dalla  comunita'  scientifica  o
          disciplinare di riferimento sulla  base  di  una  forma  di
          consultazione definita negli statuti,  fatto  salvo  quanto
          specificamente disposto all'articolo 9. 
              5. I decreti ministeriali di nomina  dei  presidenti  e
          dei  consigli  di  amministrazione   sono   comunicati   al
          Parlamento.» 
          Note al comma 318: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane (art. 7 del D.Lgs
          n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs
          n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del  D.Lgs  n.
          387  del  1998).  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
              6-quinquies. Rimangono ferme le  speciali  disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.» 
          Note al comma 322: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  20  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  e'  riportato
          nelle note al comma 268. 
          Note al comma 324: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.  124),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a tutti gli Enti  Pubblici  di  Ricerca,
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
              a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
          - Area Science Park; 
              b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
              c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
              d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
              e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
              f) Istituto Nazionale  di  Alta  Matematica  "Francesco
          Severi" - INDAM; 
              g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
              h) Istituto Nazionale di  Geofisica  e  Vulcanologia  -
          INGV; 
              i) Istituto Nazionale di Oceanografia  e  di  Geofisica
          Sperimentale - OGS; 
              l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
              m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
          "Enrico Fermi"; 
              n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; 
              o) Istituto Nazionale per la  Valutazione  del  Sistema
          Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
              p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione  e
          Ricerca Educativa - INDIRE; 
              q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi
          dell'economia agraria - CREA; 
              r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
          e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
              s)  Istituto   per   lo   Sviluppo   della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
              t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
              u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
              v) Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca
          Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni  di  cui
          alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
              2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
          salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 
              2-bis. Per  l'utilizzo  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio,  anche  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposi-zione, da parte degli enti pubblici di  ricerca  di
          cui al  comma  1  si  applicano  le  disposi-zioni  di  cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Re-pubblica 13  settembre  2005,  n.  296.
          Re-stano acquisite all'erario le somme gia'  corrisposte  a
          qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo  e
          sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate  a  titolo
          gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.» 
          Note al comma 326: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
          piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,   possono   essere
          adottate,  nei  limiti  degli  ordinari   stanziamenti   di
          bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
              a) alla definizione della data di inizio delle  lezioni
          per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza
          Stato-Regioni,   anche   tenendo    conto    dell'eventuale
          necessita'  di  rafforzamento  degli  apprendimenti   quale
          ordinaria attivita' didattica  e  della  conclusione  delle
          procedure di avvio dell'anno scolastico; 
              b)  all'adattamento  e  alla  modifica  degli   aspetti
          procedurali e delle tempistiche  di  immissione  in  ruolo,
          anche in relazione  alla  data  di  cui  alla  lettera  a),
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili  e  ferma
          restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o,  se
          successiva, alla data di inizio del servizio; 
              c) a prevedere che a partire dal 1°  settembre  2021  e
          fino  all'inizio  delle  lezioni  siano   attivati,   quale
          attivita' didattica ordinaria, l'eventuale  integrazione  e
          il  rafforzamento  degli  apprendimenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              d) a tenere conto delle necessita' degli  studenti  con
          patologie  gravi   o   immunodepressi,   in   possesso   di
          certificati   rilasciati   dalle    competenti    autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
              2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione
          dell'anno scolastico e formativo  2020/2021  e  di  avviare
          l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 
              0a)  al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.   297,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -
          1. Presso il  Ministero  dell'istruzione,  nell'ambito  del
          ruolo dei dirigenti di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la  sezione
          dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
              2. Ai dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del
          Ministero dell'istruzione  si  applicano,  per  quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 
              2) all'articolo 420: 
              2.1) al comma 1, le parole:  "al  ruolo  del  personale
          ispettivo tecnico" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
          sezione dei dirigenti tecnici con  funzioni  ispettive,  di
          cui  all'articolo  419,  comma  1,"  e  le  parole  da:  ",
          distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 
              2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Ai concorsi di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
          diploma accademico  di  secondo  livello  rilasciato  dalle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica ovvero di diploma accademico conseguito  in  base
          al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
          secondario  superiore,  che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva, anche nei diversi profili indicati, di  almeno
          dieci anni e che sia confermato in ruolo"; 
              2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
              2.4) al comma 6, le parole:  "ispettore  tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive", le parole:  "della  pubblica  istruzione"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "dell'istruzione",  dopo   le
          parole: "nei limiti dei posti" sono inserite  le  seguenti:
          "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai  vari
          gradi  e  tipi  di  scuola,  e  tenuto  conto  dei  settori
          d'insegnamento" sono soppresse; 
              2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7. I bandi di concorso stabiliscono  le  modalita'  di
          partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
          il calendario delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso  sono
          altresi' disciplinati  le  prove  concorsuali  e  i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
          prove si intendono superate con  una  valutazione  pari  ad
          almeno sette decimi o equivalente"; 
              2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
              "7-bis. I  bandi  di  concorso  possono  prevedere  una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione"; 
              2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive"; 
              3) all'articolo 421: 
              3.1) al comma 1: 
              3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono
          soppresse; 
              3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              "a) tre membri scelti tra  i  dirigenti  del  Ministero
          dell'istruzione  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto   un
          incarico  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori  di  prima  fascia  di  universita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica"; 
              3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              "b)    un    dirigente    tecnico     del     Ministero
          dell'istruzione"; 
              3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
              "c) un dirigente amministrativo di livello non generale
          del Ministero dell'istruzione"; 
              3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
              4) all'articolo 422: 
              4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
              "1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente
          tecnico  con  funzioni  ispettive  constano  di  due  prove
          scritte e di una prova orale. 
              2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti,
          di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla  prova
          orale e 40 alla valutazione dei titoli"; 
              4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
              5) all'articolo 423: 
              5.1) al comma 1, le parole:  "ispettore  tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive"; 
              5.2) al comma 2, le parole: "ed  il  colloquio  con  la
          valutazione  prescritta"  e  la  parola:  "anzidette"  sono
          soppresse e dopo le parole:  "dei  punti  assegnati  per  i
          titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei  posti
          messi a concorso"; 
              5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
              6) l'articolo 424 e' abrogato; 
              a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          l'articolo 3-bis e' abrogato; 
              b) con riferimento alle operazioni di  avvio  dell'anno
          scolastico 2021/2022 non si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  1,  commi  da  17   a   17-septies   del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159  e  le
          disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2,  3  e  4,
          del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
              c) 
              d) a decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  agosto
          2021, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione-CSPI rende  il  proprio
          parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
          del Ministro dell'istruzione; 
              e) qualora, a seguito delle misure di contenimento  del
          COVID-19, i sistemi regionali di  Istruzione  e  Formazione
          Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che  realizzano
          i percorsi di Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore
          (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici  Superiori  (I.T.S.)  non
          possano effettuare il numero minimo di ore  previsto  dalla
          vigente  normativa  per  il  relativo  percorso  formativo,
          l'anno scolastico o formativo 2020/2021  conserva  comunque
          validita'. Qualora si determini una riduzione  dei  livelli
          qualitativi e quantitativi di  formazione  delle  attivita'
          svolte, sono derogate le disposizioni di  cui  all'articolo
          4, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          febbraio 2018, n. 22; 
              f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici"
          sono sostituite dalle parole: "tre anni  scolastici"  e  al
          comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 59, le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite
          dalle parole: "due anni". Al fine di  tutelare  l'interesse
          degli  studenti  alla  continuita'  didattica,  i   docenti
          possono presentare  istanza  volontaria  di  mobilita'  non
          prima  di  tre  anni  dalla  precedente,  qualora  in  tale
          occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una  qualunque
          sede della provincia chiesta. Le  disposizioni  di  cui  al
          precedente  periodo  si   applicano   a   decorrere   dalle
          operazioni  di  mobilita'  relative   all'anno   scolastico
          2022/2023; 
              g) all'articolo 58, comma  5-sexies,  secondo  periodo,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole
          "1°  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "1°
          settembre 2021"; 
              h) all'articolo 3, comma  2-bis,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
          sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono  aggiunti,  infine,  i
          seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
          consentire lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  in
          sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  sono
          stabiliti nuovi termini e  modalita'  per  le  elezioni.  I
          componenti eletti ai sensi del periodo precedente  decadono
          unitamente ai componenti non elettivi  in  carica  all'atto
          della loro nomina  secondo  modalita'  e  termini  previsti
          nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
              i) all'articolo 6 del decreto legge 29  dicembre  2016,
          n. 243,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 18, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente:   "1-bis.   Con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
          del primo e del secondo ciclo di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
              i-bis) all'articolo 1 della legge  3  agosto  2009,  n.
          115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere  dalla
          data della sua istituzione, la facolta'  di  stabilire,  in
          modo autonomo e a  titolo  di  cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti". 
              3.  All'articolo  32,  comma   2,   lettera   a),   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) dopo le parole:  "anno  scolastico  2020-2021"  sono
          inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
              b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono  aggiunte
          le seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate.  Per
          la stessa finalita' di cui al primo  periodo,  al  fine  di
          garantire  la   continuita'   didattica   anche   nell'anno
          scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori  70  milioni
          per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali  beneficiari
          e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021". 
              4. Al fine di contenere il  rischio  epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui  al  comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
              a) acquisto di servizi professionali, di  formazione  e
          di assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
              b) acquisto di dispositivi di protezione, di  materiali
          per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'  di  ogni
          altro  materiale,  anche  di   consumo,   utilizzabile   in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
              c) interventi in favore della didattica degli  studenti
          con disabilita',  disturbi  specifici  di  apprendimento  e
          altri bisogni educativi speciali; 
              d) interventi utili a potenziare la didattica, anche  a
          distanza, e  a  dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
              e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
              f) adattamento degli spazi interni ed esterni  e  delle
          loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
          condizioni di sicurezza,  compresi  interventi  di  piccola
          manutenzione, di  pulizia  straordinaria  e  sanificazione,
          nonche'  interventi   di   realizzazione,   adeguamento   e
          manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di
          ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
          dell'infrastruttura informatica. 
              4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
          2021,  provvede  al  monitoraggio  delle   spese   di   cui
          all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,   per   il   personale   docente   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   comunicando   le
          relative risultanze  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
          del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in  base  al
          monitoraggio    risulti    non    spesa,    e'    destinata
          all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei   per
          l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni   vigenti,   misure   volte   ad
          autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici  regionali,
          nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
          ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
              a)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di
          personale docente con contratto a tempo determinato,  dalla
          data di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,
          finalizzati al recupero degli apprendimenti,  da  impiegare
          in  base  alle  esigenze  delle   istituzioni   scolastiche
          nell'ambito della loro autonomia. In  caso  di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo   precedente   assicura   lo   svolgimento    delle
          prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
              b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di
          personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   con
          contratto a tempo  determinato,  dalla  data  di  presa  di
          servizio fino al 30 dicembre 2021, per  finalita'  connesse
          all'emergenza epidemiologica. 
              4-quater.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4-ter  sono
          ripartite tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
          comma  4-ter  sono  adottate  nei  limiti   delle   risorse
          attribuite. 
              4-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo  231-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
              4-sexies.  Ai  fini  dell'avvio  dell'anno   scolastico
          2021/2022,   presso   ciascuna   prefettura.   -    ufficio
          territoriale del Governo  e  nell'ambito  della  conferenza
          provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
          tavolo di coordinamento, presieduto dal  prefetto,  per  la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
          extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
          trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la
          frequenza scolastica anche  in  considerazione  del  carico
          derivante dal rientro in classe di tutti gli  studenti.  Al
          predetto tavolo di coordinamento partecipano il  presidente
          della provincia o il sindaco  della  citta'  metropolitana,
          gli altri sindaci eventualmente  interessati,  i  dirigenti
          degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione,  i
          rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nonche'  delle  aziende  di
          trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
          il prefetto redige un documento operativo  sulla  base  del
          quale  le  amministrazioni  coinvolte   nel   coordinamento
          adottano  le  misure  di  rispettiva  competenza,  la   cui
          attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
          dell'eventuale adeguamento del citato documento  operativo.
          Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel  termine
          indicato  nel  suddetto  documento,  il   prefetto,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne   da'
          comunicazione al presidente della regione, che  adotta,  ai
          sensi dell'articolo 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, una  o  piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al
          pertinente   ambito   provinciale,   volte   a    garantire
          l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti
          pubblici  locali,  urbani  ed  extraurbani,  delle   misure
          organizzative  strettamente  necessarie  al  raggiungimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
          Le  scuole  modulano  il  piano  di  lavoro  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  gli  orari  delle
          attivita' didattiche per i docenti e gli  studenti  nonche'
          gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  comma.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate  vi
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2021/2022, e'  istituito  un  apposito
          fondo   nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2021. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
          destinate alle istituzioni scolastiche che  necessitano  di
          completare l'acquisizione  degli  arredi  scolastici.  Alla
          copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
          6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
              5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  alle
          scuole dell'infanzia e alle scuole  primarie  e  secondarie
          paritarie,  facenti  parte   del   sistema   nazionale   di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e' erogato un contributo complessivo di  60  milioni
          di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a  favore
          delle  scuole  dell'infanzia.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
          uffici scolastici regionali in proporzione al numero  degli
          alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie  di
          cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici  regionali
          provvedono  al   successivo   riparto   in   favore   delle
          istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
          secondarie in proporzione  al  numero  di  alunni  iscritti
          nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le scuole paritarie di cui  al  primo
          periodo pubblichino nel proprio sito internet: 
              a)   l'organizzazione    interna,    con    particolare
          riferimento    all'articolazione     degli     uffici     e
          all'organigramma; 
              b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
          collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto
          di conferimento dell'incarico, il  curriculum  vitae  e  il
          compenso erogato; 
              c) il conto annuale  del  personale  e  delle  relative
          spese  sostenute,  con  particolare  riferimento  ai   dati
          relativi   alla   dotazione   organica   e   al   personale
          effettivamente in servizio e al relativo costo,  nonche'  i
          tassi di assenza; 
              d)  i  dati  relativi  al  personale  in  servizio  con
          contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
              e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
          del conto consuntivo; 
              f) le informazioni relative ai  beni  immobili  e  agli
          atti di gestione del patrimonio. 
              5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di  cui  al
          quarto  periodo  del  comma  5  comporta  la   revoca   del
          contributo di cui al medesimo comma 5. 
              5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
              "623. Al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  del  divario
          digitale  e  di  favorire  la  fruizione  della   didattica
          digitale  integrata,  le  istituzioni  scolastiche  possono
          chiedere  contributi  per  la  concessione  di  dispositivi
          digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
          agli  studenti  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  un
          indicatore  della  situazione  economica  equivalente   non
          superiore a 20.000 euro annui"; 
              b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
              "624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso  nel
          limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui  all'articolo
          1, comma 62,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  e'
          incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021"; 
              c) il comma 625 e' abrogato. 
              5-quater. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          versa all'entrata del bilancio dello Stato gli  importi  ad
          essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo  del
          comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e  5
          si provvede ai sensi dell'articolo 77.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   235,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 235  (Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
          di  contenere  il  rischio  epidemiologico   in   relazione
          all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione  e'  istituito  un
          fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
          2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021.  Il  fondo  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
          del  rischio  epidemiologico  da   realizzare   presso   le
          istituzioni scolastiche statali e nel  rispetto  dei  saldi
          programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
          Note al comma 327: 
              - Si riporta il testo del comma 592,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020)   come
          modificato dalla presente legge: 
              "592. Al fine di valorizzare  la  professionalita'  dei
          docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
          un'apposita  sezione   nell'ambito   del   fondo   per   il
          miglioramento dell'offerta formativa, con uno  stanziamento
          di 10 milioni di euro per l'anno 2018,  di  20  milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 30 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2022.» 
          Note al comma 333: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
          scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 4 (Scuola primaria).  -  1.  Sono  iscritti  alla
          scuola primaria le bambine e i  bambini  che  compiono  sei
          anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno  scolastico  di
          riferimento. 
              2.  Possono,  altresi',  essere  iscritti  alla  scuola
          primaria, su richiesta  delle  famiglie,  le  bambine  e  i
          bambini che compiono sei anni di eta' entro  il  30  aprile
          dell'anno scolastico di riferimento. 
              3. Il tempo scuola della primaria e'  svolto  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.
          137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico  che
          supera  il  precedente   assetto   del   modulo   e   delle
          compresenze,  e   secondo   le   differenti   articolazioni
          dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e  sino  a  30
          ore, nei limiti delle risorse dell'organico  assegnato;  e'
          previsto altresi' il modello delle 40  ore,  corrispondente
          al tempo pieno.  Tali  articolazioni  riguardano  a  regime
          l'intero percorso  della  scuola  primaria  e,  per  l'anno
          scolastico 2009-2010, solo le classi prime,  tenendo  conto
          delle  specifiche  richieste  delle  famiglie.  Qualora  il
          docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti
          per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per
          l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti
          sono svolti da altri docenti che ne abbiano i  titoli  o  i
          requisiti. 
              4.  Le  classi  successive  alla  prima  continuano   a
          funzionare, dall'anno  scolastico  2009-2010  e  fino  alla
          graduale messa a regime del modello previsto dal precedente
          comma 3, secondo i modelli orario in atto: 
              a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di
          cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.  59
          del  2004,  con  esclusione   delle   attivita'   opzionali
          facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo,  senza
          compresenze; 
              b)  30  ore  comprensive  delle   attivita'   opzionali
          facoltative, corrispondente all'orario delle  attivita'  di
          cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.  59
          del 2004, senza  compresenze  e  nei  limiti  dell'organico
          assegnato per l'anno scolastico 2008/2009; 
              c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei
          limiti  dell'organico  assegnato  per   l'anno   scolastico
          2008/2009 senza compresenze. 
              5. Le istituzioni scolastiche, nella loro  autonomia  e
          sulla base delle richieste delle famiglie  e  fermo  quanto
          disposto ai commi precedenti, adeguano  i  diversi  modelli
          orario agli  obiettivi  formativi  e  ai  piani  di  studio
          allegati al  decreto  legislativo  n.  59  del  2004,  come
          aggiornati  dal  decreto  del   Ministro   della   pubblica
          istruzione in data 31 luglio 2007. 
              6. La dotazione organica  di  istituto  e'  determinata
          sulla base del fabbisogno del personale docente  necessario
          per  soddisfare  l'orario   delle   attivita'   didattiche.
          Relativamente alle classi funzionanti  secondo  il  modello
          previsto dall'articolo 4  del  decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2008, n. 169, la dotazione e'  fissata  in  27  ore
          settimanali.  La  dotazione   complessiva   comprende,   in
          aggiunta, il  fabbisogno  di  organico  per  l'integrazione
          degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a
          tempo pieno autorizzate. 
              7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi
          a   tempo   pieno,   il   numero   dei    posti    attivati
          complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi
          a tempo pieno sono attivate, a  richiesta  delle  famiglie,
          sulla base di  specifico  progetto  formativo  integrato  e
          delle disponibilita' di  organico  assegnate  all'istituto,
          nonche' in presenza delle necessarie strutture  e  servizi.
          Per la determinazione  dell'organico  di  dette  classi  e'
          confermata  l'assegnazione  di  due  docenti  per   classe,
          eventualmente  coadiuvati  da   insegnanti   di   religione
          cattolica e di inglese in possesso dei  relativi  titoli  o
          requisiti. Le maggiori disponibilita' di  orario  derivanti
          dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle  40
          ore del modello di  tempo  pieno,  rientrano  nell'organico
          d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo
          del servizio del tempo pieno sul territorio  sono  attivati
          piani   pluriennali   sulla   base   di   intese   con   le
          rappresentanze dei comuni, precedute da un  accordo  quadro
          con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata. 
              8.   Qualora   non   sia   possibile   procedere   alla
          aggregazione  delle  ore  disponibili  nei   plessi   della
          medesima istituzione scolastica, sono costituiti  posti  di
          insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo. 
              9.  Per  l'acquisizione  delle   conoscenze   e   delle
          competenze relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»  si
          applica l'articolo 1 del decreto-legge  n.  137  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008. 
              10.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  avente   natura   non
          regolamentare, sono individuati, nell'ambito  dell'istituto
          o di reti di scuole,  i  titoli  prioritari  per  impartire
          l'insegnamento di musica e pratica musicale. 
              11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, corsi di formazione professionale  per  i  docenti,
          finalizzati    all'adattamento     al     nuovo     modello
          organizzativo.»