art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
          Note al comma 335: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   64,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per  disciplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.» 
          Note al comma 337: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  della  legge  3
          maggio 1999, n. 124 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          personale scolastico): 
              «Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e dei posti di insegnamento  che  risultino  effettivamente
          vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre  e  che
          rimangano   prevedibilmente   tali   per   l'intero    anno
          scolastico, qualora non sia  possibile  provvedere  con  il
          personale  docente  di  ruolo  delle  dotazioni   organiche
          provinciali o mediante  l'utilizzazione  del  personale  in
          soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia  stato
          gia' assegnato a qualsiasi titolo personale  di  ruolo,  si
          provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
          attesa dell'espletamento delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di personale docente di ruolo. 
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento  non  vacanti  che   si   rendano   di   fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno scolastico si provvede mediante  il  conferimento
          di supplenze temporanee fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento   di
          supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche per la copertura delle ore di  insegnamento  che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1  e  2
          si provvede con supplenze temporanee. 
              4. I posti delle dotazioni  organiche  provinciali  non
          possono essere coperti in nessun caso  mediante  assunzione
          di personale docente non di ruolo. 
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista dall'articolo 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica  istruzione
          emana un regolamento per  la  disciplina  del  conferimento
          delle supplenze  annuali  e  temporanee  nel  rispetto  dei
          criteri di cui ai commi seguenti. 
              6. Per il conferimento delle supplenze annuali e  delle
          supplenze  temporanee  sino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui
          all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano  le
          graduatorie provinciali per le supplenze di  cui  al  comma
          6-bis 
              6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e
          posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
          1 e 2, sono costituite specifiche  graduatorie  provinciali
          distinte per posto e  classe  di  concorso.  Una  specifica
          graduatoria provinciale, finalizzata  all'attribuzione  dei
          relativi incarichi di supplenza, e' destinata  ai  soggetti
          in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
              6-ter.   I   soggetti   inseriti   nelle    graduatorie
          provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai  fini  della
          costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
          delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a  venti
          istituzioni scolastiche della provincia nella  quale  hanno
          presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti  o
          classi di concorso cui abbiano titolo. 
              7. Per il conferimento delle  supplenze  temporanee  di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
          formazione di tali graduatorie sono improntati  a  principi
          di  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure   con
          riguardo anche all'onere di documentazione a  carico  degli
          aspiranti. 
              8. Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti di cui all'articolo 401 del  testo  unico,  come
          sostituito dal  comma  6  dell'articolo  1  della  presente
          legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,  comma
          2, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  hanno  diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui hanno presentato le relative domande. Per gli  istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e' attribuita limitatamente alle classi di  concorso  nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti. 
              9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli  per
          l'accesso all'insegnamento nella  scuola  elementare  siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato  la  prova  facoltativa  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari provvedono all'insegnamento di una  corrispondente
          lingua straniera. 
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di   servizio.   La   relativa
          retribuzione spetta  limitatamente  alla  durata  effettiva
          delle supplenze medesime. 
              11. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario (ATA). Per il conferimento  delle  supplenze  al
          personale della terza qualifica di cui all'articolo 51  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5  settembre  1995,   si
          utilizzano le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali  per
          titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 
              12. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          Accademie e dei Conservatori. 
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
          di musica di Bolzano, le norme particolari  in  materia  di
          conferimento delle supplenze adottate in  attuazione  dello
          Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 
              14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 5 sono abrogati gli articoli  272,  520,  521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 
              14-bis. I contratti a tempo determinato  stipulati  per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall' articolo 1,  comma  605,  lettera  c),  della
          legge   27   dicembre   2006,   n.   296,   e    successive
          modificazioni.» 
          Note al comma 342: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
              «Art. 1  (Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
          1.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   1997,   e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica  istruzione  un  fondo   denominato   «Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per  gli  interventi  perequativi»  destinato  alla   piena
          realizzazione dell'autonomia  scolastica,  all'introduzione
          dell'insegnamento di una seconda lingua  comunitaria  nelle
          scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita'  e
          del tasso  di  successo  scolastico,  alla  formazione  del
          personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
          formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
          della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
          l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini  e
          gradi, ad interventi per la valutazione  dell'efficienza  e
          dell'efficacia del sistema scolastico,  alla  realizzazione
          di  interventi  perequativi  in  favore  delle  istituzioni
          scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
          degli  organici  provinciali,   l'incremento   dell'offerta
          formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
          copertura della quota nazionale di iniziative  cofinanziate
          con i fondi strutturali dell'Unione europea. 
              1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
          del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente  destinata  al
          finanziamento  di  progetti  volti  alla   costituzione   o
          all'aggiornamento,  presso   le   istituzioni   scolastiche
          statali,   di   laboratori   scientifico-tecnologici    che
          utilizzano  materiali  innovativi,  necessari  a  connotare
          l'attivita' didattica laboratoriale  secondo  parametri  di
          alta   professionalita'.   Il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  individua  con  proprio
          decreto la tipologia di laboratori  e  i  materiali  per  i
          quali  e'  possibile  presentare   proposte   di   progetto
          finanziate con la  parte  di  Fondo  di  cui  al  comma  1,
          individuata ai sensi del primo periodo. 
              2. Le disponibilita' di cui al  comma  1  da  iscrivere
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione  sono  ripartite,  sentito   il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con   decreti   del
          Ministro  del  tesoro,   anche   su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  in   attuazione   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non  utilizzate
          nel  corso   dell'anno   sono   utilizzate   nell'esercizio
          successivo.» 
              - Si riporta il testo del comma 503,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              "503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze  e  di
          favorire l'ottimale fruizione del  diritto  all'istruzione,
          anche  per  i  soggetti  privi  di  mezzi,  il  Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
          legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'  incrementato  di  117,8
          milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.» 
          Note al comma 343: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   978   e   979,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
          modificato dalla presente legge: 
              "978. Per gli anni scolastici  2021/2022,  2022/2023  e
          2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
          con un numero di alunni inferiore  a  500  unita',  ridotto
          fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle  piccole
          isole,  nei  comuni  montani  o  nelle   aree   geografiche
          caratterizzate da specificita'  linguistiche,  non  possono
          essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a  tempo
          indeterminato nei limiti della spesa autorizzata  ai  sensi
          del comma 979. Le  predette  istituzioni  scolastiche  sono
          conferite in reggenza a dirigenti  scolastici  titolari  di
          incarico presso  altre  istituzioni  scolastiche  autonome.
          Alle istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al  primo
          periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
          di direttore dei servizi  generali  e  amministrativi;  con
          decreto del direttore generale o del dirigente non generale
          titolare dell'ufficio scolastico regionale  competente,  il
          posto  e'  assegnato  in  comune  con   altre   istituzioni
          scolastiche. 
              979. Per l'attuazione di quanto previsto al  comma  978
          e' autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno
          2021, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83  milioni
          di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro  per  l'anno
          2024.» 
          Note al comma 344: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio
          2009, n. 151. 
          Note al comma 345: 
              -  Il  riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  marzo   2009,   n.   81   (Norme   per   la
          riorganizzazione della rete scolastica e  il  razionale  ed
          efficace utilizzo delle  risorse  umane  della  scuola,  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133) e'  riportato  nelle  note  al
          comma 344. 
          Note al comma 348: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  14
          novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
          dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo).  -  1.  A  decorrere  dall'anno
          2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela  del
          settore  dello  spettacolo»  della   missione   «Tutela   e
          valorizzazione   dei   beni   e   attivita'   culturali   e
          paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero,  e'
          istituito il Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per
          il cinema e l'audiovisivo». 
              2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
          al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
          II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
          straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
          cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
          per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
          audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
          Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
          interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
          delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
          Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
          misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti
          dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
          seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
          cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
          proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
          televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
          telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 
              3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
          l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
          speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
          data di entrata in vigore della presente legge relative  al
          Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
          industrie tecniche previsto dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
          restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
          Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
          Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
          rispetto alle somme di cui all'articolo  39,  comma  2,  da
          destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
          presente capo, da trasferire al  programma  «Interventi  di
          sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'»   della
          missione «Competitivita' e sviluppo  delle  imprese»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
          propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
          di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
          residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
          in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti.» 
          Note al comma 349: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   184,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 184 (Fondo per la cultura). -  1.  E'  istituito,
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  un  fondo  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2020,
          finalizzato alla promozione di investimenti e  al  supporto
          di altri interventi per la  tutela,  la  conservazione,  il
          restauro,   la   fruizione,   la   valorizzazione   e    la
          digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  materiale   e
          immateriale. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite
          modalita' e condizioni di funzionamento del fondo. 
              2. La dotazione  del  fondo  puo'  essere  incrementata
          dall'apporto finanziario di soggetti privati,  comprese  le
          persone giuridiche private di cui al titolo  II  del  libro
          primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti
          privati di cui al primo periodo puo'  consistere  anche  in
          operazioni di microfinanziamento, di  mecenatismo  diffuso,
          di  azionariato  popolare  e  di  crowdfunding   idonee   a
          permettere un'ampia partecipazione della  collettivita'  al
          finanziamento della cultura. 
              3. Sulla base di apposita convenzione con il  Ministero
          per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
          l'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,
          comma 826, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  puo'
          svolgere, anche tramite societa' partecipate, l'istruttoria
          e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative  di
          cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza
          e consulenza, con oneri a carico del fondo. 
              4. Il decreto di cui al  comma  1  puo'  destinare  una
          quota  delle  risorse  al  finanziamento  di  un  fondo  di
          garanzia  per  la  concessione  di  contributi   in   conto
          interessi e di  mutui  per  interventi  di  salvaguardia  e
          valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al
          presente comma e' gestito e amministrato a titolo  gratuito
          dall'Istituto per il credito sportivo in gestione  separata
          secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  per
          i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato,
          nella misura  di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
          di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e
          ridurre di pari importo, per il  medesimo  anno,  le  somme
          gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.  100/2017
          e  10/2018  al  Piano  operativo  "Cultura  e  turismo"  di
          competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              5-bis. Per la  realizzazione  e  il  completamento  del
          programma    della    citta'    di     Padova     candidata
          dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista
          del  patrimonio  mondiale  con  il  progetto  "Padova  Urbs
          Pieta', Giotto, la cappella  degli  Scrovegni  ed  i  cicli
          pittorici del  Trecento"  e'  autorizzata  la  spesa  di  2
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          52 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.» 
          Note al comma 350: 
              - La citata legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove  norme
          per l'erogazione di  contributi  statali  alle  istituzioni
          culturali)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   22
          ottobre 1996, n. 248. 
              -  La  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza  pubblica)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. 
          Note al comma 351: 
              - Si riporta il testo del comma 319,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              "319. A decorrere dall'anno  2018,  agli  esercenti  di
          attivita' commerciali che operano nel settore della vendita
          al dettaglio di libri in esercizi specializzati con  codice
          Ateco principale  47.61  o  47.79.1  e'  riconosciuto,  nel
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  un
          credito d'imposta parametrato agli importi pagati a  titolo
          di IMU, TASI e TARI  con  riferimento  ai  locali  dove  si
          svolge  la  medesima  attivita'  di  vendita  di  libri  al
          dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione  o  ad
          altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321,
          anche in relazione all'assenza di librerie  nel  territorio
          comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma  e'
          stabilito nella misura  massima  di  20.000  euro  per  gli
          esercenti di  librerie  che  non  risultano  ricomprese  in
          gruppi editoriali dagli stessi direttamente  gestite  e  di
          10.000 euro per gli altri esercenti.» 
          Note al comma 352: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n.182 (Attuazione della  delega
          conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
          L.  8  agosto  1995,  n.  335,   in   materia   di   regime
          pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo  iscritti
          all'ENPALS): 
              «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo  pensioni  per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito delle categorie di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n.  708  ,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che : 
              a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica  o
          tecnica, direttamente  connessa  con  la  produzione  e  la
          realizzazione di spettacoli; 
              b) prestino a tempo determinato attivita' al  di  fuori
          delle ipotesi di cui alla lettera a); 
              c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 
              2. Per i lavoratori di cui  al  comma  1  il  requisito
          dell'annualita' di contribuzione richiesto per  il  sorgere
          del diritto alle prestazioni si considera  soddisfatto  con
          riferimento a: 
              a)  90  contributi   giornalieri   per   i   lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma 1; 
              b)  260  contributi  giornalieri   per   i   lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma 1; 
              c)  312  contributi  giornalieri   per   i   lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del  medesimo
          comma 1. 
              2-bis. La contribuzione previdenziale  e  assistenziale
          e' dovuta al Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo
          anche per le prestazioni rese  da  lavoratori  appartenenti
          alle categorie professionali  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
              a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione
          svolte  in  enti  accreditati  presso  le   amministrazioni
          pubbliche o da queste organizzate; 
              b) attivita' remunerate di  carattere  promozionale  di
          spettacoli dal  vivo,  cinematografici,  televisivi  o  del
          settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati  o
          promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno  come
          scopo  istituzionale  o  sociale  l'organizzazione   e   la
          diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
          allo spettacolo. 
              2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del
          comma 2-bis non  sono  richiesti  gli  adempimenti  di  cui
          all'articolo  6,   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
              3. Per la  determinazione  del  numero  complessivo  di
          giornate accreditate, per l'acquisizione del  diritto  alle
          prestazioni, nel caso di passaggio fra  i  diversi  gruppi,
          quelle   relative   al   gruppo   di    provenienza    sono
          riproporzionate  in  base  al  rapporto  esistente  tra   i
          rispettivi  requisiti  di   annualita'   di   contribuzione
          previsti per il diritto alle prestazioni. 
              4.   Ai   fini   del   diritto   alle   prestazioni   e
          dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli  assicurati
          sono considerati appartenenti alla  categoria,  tra  quelle
          indicate all'articolo 3 del decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  come
          modificato  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  e
          successive modificazioni e integrazioni, nella quale  hanno
          acquisito maggiore  anzianita'  contributiva.  Il  medesimo
          criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
          al comma 1. 
              5. L'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.» 
          Note al comma 355: 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013 recante l'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
          L 352. 
          Note al comma 358: 
              - Il testo del  citato  decreto  legislativo  19  marzo
          2001, n.  68  (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, a norma dell'articolo  4  della  L.  31
          marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2001, n. 71, S.O. 
          Note al comma 359: 
              -  Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367
          (Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto  privato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. 
              - La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
          «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
          con sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni  in  materia  di
          pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e
          attivita' culturali) e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  17
          novembre 2003, n. 267. 
          Note al comma 360: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2423,  2423-bis  e
          2423-ter, del Codice Civile: 
              «Art. 2423 (Redazione del bilancio). 
              Gli  amministratori  devono  redigere  il  bilancio  di
          esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,  dal  conto
          economico,  dal  rendiconto  finanziario   e   dalla   nota
          integrativa [disp. att. c.c. 200]. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.» 
              «Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). 
              Nella redazione del bilancio devono essere osservati  i
          seguenti principi: 
              1) la valutazione delle voci deve essere fatta  secondo
          prudenza   e   nella   prospettiva   della    continuazione
          dell'attivita'; 
              1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci  e'
          effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione  o
          del contratto; 
              2)  si  possono  indicare  esclusivamente   gli   utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
              3) si deve tener conto dei proventi e  degli  oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
              4) si deve tener conto dei rischi e  delle  perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
              5) gli elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
              6)  i  criteri  di  valutazione  non   possono   essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.» 
              «Art. 2423-ter (Struttura dello  stato  patrimoniale  e
          del conto economico). 
              Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa'
          che   esercitano   particolari   attivita',   nello   stato
          patrimoniale e nel conto economico devono  essere  iscritte
          separatamente, e nell'ordine  indicato,  le  voci  previste
          negli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva e  dell'importo  corrispondente;  esse  possono
          essere raggruppate soltanto  quando  il  raggruppamento,  a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
          chiarezza del bilancio. In  questo  secondo  caso  la  nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento. 
              Devono essere  aggiunte  altre  voci  qualora  il  loro
          contenuto non sia compreso in  alcuna  di  quelle  previste
          dagli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  devono   essere
          adattate  quando  lo   esige   la   natura   dell'attivita'
          esercitata. 
              Per ogni voce dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
          economico  deve  essere  indicato  l'importo   della   voce
          corrispondente dell'esercizio precedente. Se  le  voci  non
          sono comparabili, quelle relative all'esercizio  precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento o l'impossibilita' di  questo  devono  essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa. 
              Sono vietati i compensi di partite.» 
              - Il decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto  2013,  n.
          186. 
          Note al comma 362: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              «Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
          fondazioni lirico-sinfoniche  e  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza). - 1.  Al  fine  di  fare
          fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
          al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
          delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  e  successive
          modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
          e   successive   modificazioni,   di   seguito   denominati
          "fondazioni",  che  versino   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.
          367, ovvero non possano  far  fronte  ai  debiti  certi  ed
          esigibili da parte dei terzi, ovvero  che  siano  stati  in
          regime di amministrazione  straordinaria  nel  corso  degli
          ultimi due esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la
          ricapitalizzazione,  presentano,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al commissario straordinario  di  cui  al
          comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
          voci di bilancio  non  compatibili  con  la  necessita'  di
          assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio,  ed
          il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
          i  tre  successivi   esercizi   finanziari.   I   contenuti
          inderogabili del piano sono: 
              a) la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento, nonche'  il  pareggio  economico,  in  ciascun
          esercizio, ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario della fondazione; 
              b) l'indicazione della  contribuzione  a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
              c) la riduzione della dotazione organica del  personale
          tecnico e amministrativo fino al  cinquanta  per  cento  di
          quella   in   essere   al   31   dicembre   2012   e    una
          razionalizzazione del personale artistico; 
              d) il divieto di ricorrere a nuovo  indebitamento,  per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
              e) l'entita' del finanziamento dello  Stato,  a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
              f) l'individuazione di soluzioni, compatibili  con  gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
              g)   la   cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal  piano.  Nelle  more  della  definizione  del
          procedimento  di  contrattazione  collettiva  nel   settore
          lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   29   giugno   2010,   n.   100,    le    fondazioni
          lirico-sinfoniche  che  hanno  presentato   il   piano   di
          risanamento  ai  sensi  del   presente   articolo   possono
          negoziare  ed   applicare   nuovi   contratti   integrativi
          aziendali, compatibili con i vincoli  finanziari  stabiliti
          dal  piano,  purche'   tali   nuovi   contratti   prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N.L.) e ferma  restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
              g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella  persona  del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
              a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto
          previsto dall'articolo 9, commi 2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              b) sovrintende all'attuazione dei piani di  risanamento
          ed effettua  un  monitoraggio  semestrale  dello  stato  di
          attuazione degli stessi, redigendo  apposita  relazione  da
          trasmettere  al  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; 
              c) puo'  richiedere  le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
              d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
          di risanamento previsto dai piani approvati; 
              e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
          e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare  la
          coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
          previa diffida a provvedere entro un termine non  superiore
          a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993,  n.  237,  intestate  ai  capi  degli
          Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
          i  conti  di  tesoreria  unica  degli  Istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo  15,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  novembre  2007,  n.   233,   e   successive
          modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma  1
          che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
          da  pregiudicare  la   gestione   anche   ordinaria   della
          fondazione, alle seguenti condizioni: 
              a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
          nomina  del   Commissario   straordinario,   comunichi   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento,  il
          pareggio economico, in ciascun esercizio, e il  tendenziale
          equilibrio patrimoniale  e  finanziario  della  fondazione,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
              b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione  di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.A. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che  non  raggiungano  il  pareggio  economico   e,   entro
          l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario   sono    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
              a) previsione di una struttura organizzativa articolata
          nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui
          compenso e' stabilito in conformita' ai  criteri  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze: 
              1) il presidente, nella persona del sindaco del  comune
          nel quale ha sede la fondazione, ovvero  nella  persona  da
          lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza  giuridica
          dell'ente; la presente disposizione  non  si  applica  alla
          Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia,  che
          e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia  stessa,  il
          quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
              2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
          dai membri designati da ciascuno dei fondatori  pubblici  e
          dai soci privati  che,  anche  in  associazione  fra  loro,
          versino almeno il 5 per cento del contributo erogato  dallo
          Stato. Il numero dei componenti del consiglio di  indirizzo
          non deve comunque  superare  i  sette  componenti,  con  la
          maggioranza in ogni caso costituita  dai  membri  designati
          dai fondatori pubblici; 
              3) il sovrintendente, quale unico organo  di  gestione,
          nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo su proposta del consiglio  di  indirizzo;  il
          sovrintendente  puo'  essere  coadiuvato  da  un  direttore
          artistico e da un direttore amministrativo; 
              4) 
              5) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri, rinnovabili per non piu' di  due  mandati,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e uno in  rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367; 
              b) previsione della partecipazione dei soci privati  in
          proporzione agli apporti  finanziari  alla  gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
              c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione     dell'obbligo     comporta     l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367, e la responsabilita' personale ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto  della
          disciplina  in  tema  di  appalti  di  lavori,  servizi   e
          forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni. Le spese per  eventuali
          rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
          da  imputare  in   bilancio   con   copertura   finanziaria
          specificamente deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche da svolgersi  nel  rispetto  di  quanto
          previsto  dal  comma  2  dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Per la  certificazione,
          le  conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del
          trattamento economico delle  assenze  per  malattia  o  per
          infortunio non sul lavoro,  si  applicano  le  disposizioni
          vigenti  per  il   pubblico   impiego,   intendendosi   per
          trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,   gli   aumenti
          periodici  di  anzianita',  gli   aumenti   di   merito   e
          l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono  in
          ogni  caso  essere  superiori  al  50  per  cento   di   un
          ventiseiesimo  dello  stipendio  di  base.   Il   contratto
          aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
          contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto   da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. 
              19-bis. 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) il 50 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
              b) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
              c) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
              21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di  eccellenza,  sono  altresi'  determinati,  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo non avente natura regolamentare  da  adottarsi,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il 31 luglio 2014, i criteri  per  la  individuazione
          delle   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,   presentando
          evidenti peculiarita' per la specificita'  della  storia  e
          della cultura operistica e sinfonica italiana, per la  loro
          funzione  e  rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'
          produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il
          significativo  e  continuativo   apporto   finanziario   di
          soggetti  privati,  si  dotano   di   forme   organizzative
          speciali.  Le  fondazioni  dotate  di  forme  organizzative
          speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al  comma
          1, percepiscono a decorrere dal 2015  un  contributo  dello
          Stato a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui
          alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  determinato  in  una
          percentuale con valenza triennale,  e  contrattano  con  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  un
          autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico  livello
          aziendale tutte le materie che sono regolate dal  Contratto
          collettivo nazionale di  lavoro  (C.C.N.L.)  di  settore  e
          dagli accordi integrativi aziendali,  previa  dimostrazione
          alle    autorita'    vigilanti     della     compatibilita'
          economico-finanziaria  degli  istituti  previsti  e   degli
          impegni  assunti.  Tali  fondazioni  sono  individuate  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2014,
          aggiornabile triennalmente, e adeguano  i  propri  statuti,
          nei termini del comma 16, in deroga al  comma  15,  lettere
          a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» 
          Note al comma 363: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21,  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n.  367  (Disposizioni  per  la
          trasformazione degli enti che operano nel settore  musicale
          in fondazioni di diritto privato): 
              «Art.  21  (Amministrazione  straordinaria).  -  1.  Il
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  anche  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: 
              a) puo'  disporre  lo  scioglimento  del  consiglio  di
          amministrazione della  fondazione  quando  risultino  gravi
          irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          che  regolano  l'attivita'   della   fondazione   o   venga
          presentato il bilancio preventivo in perdita; 
              b) 
              1-bis. L'autorita' di cui al comma 1  dispone  in  ogni
          caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
          fondazione  quando  i  conti  economici  di  due   esercizi
          consecutivi  chiudono   con   una   perdita   del   periodo
          complessivamente superiore al 30 per cento  del  patrimonio
          disponibile, ovvero sono previste  perdite  del  patrimonio
          disponibile di analoga gravita']. 
              2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati  uno
          o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
          del loro incarico, non superiore a  sei  mesi,  rinnovabile
          una sola volta,  nonche'  il  compenso  loro  spettante.  I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione. 
              3. I commissari straordinari provvedono  alla  gestione
          della   fondazione;   ad   accertare   e    rimuovere    le
          irregolarita';  a  promuovere   le   soluzioni   utili   al
          perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
          proporre la liquidazione. 
              4.   I   commissari   straordinari,   ricorrendone    i
          presupposti, promuovono la dichiarazione di  decadenza  dai
          diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla  legge  agli
          enti originari. 
              5.  Spetta  ai  commissari   straordinari   l'esercizio
          dell'azione di  responsabilita'  contro  i  componenti  del
          disciolto    consiglio    di    amministrazione,     previa
          autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo  competente  in
          materia di spettacolo.» 
          Note al comma 365: 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
          Note al comma 370: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti), e' riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 372: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Coordinamento  della  fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il  punto
          di contatto con  il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per
          l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  Regolamento
          (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione  alla
          Commissione europea delle richieste di pagamento  ai  sensi
          dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento.  La
          stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
          per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione  fisica  e
          procedurale degli investimenti  e  delle  riforme,  nonche'
          l'avanzamento  dell'attuazione   dei   relativi   obiettivi
          intermedi e finali, attraverso le specifiche  funzionalita'
          del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
              3.  La  medesima  struttura  vigila   affinche'   siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
              4.  La  struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
              5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in
          sede  prospettica,  degli  obiettivi   e   dei   traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
              5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa  nazionale
          tra il Governo e le  parti  sociali  piu'  rappresentative,
          ciascuna amministrazione titolare  di  interventi  previsti
          nel PNRR prevede lo  svolgimento  di  periodici  tavoli  di
          settore e territoriali finalizzati e continui sui  progetti
          di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle
          filiere  produttive  e  industriali  nonche'   sull'impatto
          diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e
          sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo
          sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei  suddetti
          progetti. Per la partecipazione  ai  tavoli  di  settore  e
          territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi,
          gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              6.  Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis   e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
              6-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma  6-bis
          e per garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli
          interventi di competenza del Ministero del turismo previsti
          nel PNRR, con particolare riguardo  a  quelle  strettamente
          connesse  al  coordinamento  delle  attivita'  di  gestione
          nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e  controllo,
          essenziali per l'efficace  realizzazione  delle  misure  di
          sostegno  e  incentivazione  del   settore   del   turismo,
          l'ENIT-Agenzia nazionale del  turismo  e'  autorizzata,  in
          aggiunta   alla   dotazione   organica    prevista    dalla
          legislazione vigente e a valere sulle  risorse  finanziarie
          iscritte nel bilancio di previsione  per  l'anno  2021,  ad
          assumere, entro l'anno 2021, facendo  ricorso  a  procedure
          concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei   principi
          generali  per   l'accesso   all'impiego   nelle   pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
          e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
          nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
          aziende  alberghiere.  L'individuazione  delle  unita'   di
          personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
          da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
          Ministero  del  turismo  e  l'ENIT-Agenzia  nazionale   del
          turismo, da stipulare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. A tale  fine,  all'articolo  7,  comma  8,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione del Ministero  del  turismo,  lo  stesso"
          sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
          All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  presente
          comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667  euro
          per l'anno 2021, a 7.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
              6-quater. Alla compensazione degli effetti  finanziari,
          in  termini  di  fabbisogno  e  di   indebitamento   netto,
          derivanti dall'attuazione  del  comma  6-ter  del  presente
          articolo,  pari  a  1.566.459  euro  per  l'anno  2021,   a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.» 
          Note al comma 373: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13-quarter,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1.  All'articolo  4,  comma
          5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
              2.  I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di   cui
          all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare ai sensi dell'articolo 4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
              3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
          delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  il  termine  di
          quarantacinque giorni,  il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute e della loro pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero del  turismo.  Per  le
          esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
          la   banca   dati   e'   accessibile    all'amministrazione
          finanziaria  degli  enti   creditori   per   le   finalita'
          istituzionali. 
              5. 
              6. 
              7. I soggetti titolari  delle  strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n.  96,  i  soggetti  che  esercitano
          attivita' di intermediazione immobiliare e i  soggetti  che
          gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
          in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone  che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
              8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  7
          comporta l'applicazione della sanzione  pecuniaria  da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
              9.   All'onere    derivante    dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.» 
          Note al comma 374: 
              -  Il  riferimento  al  testo   del   citato   articolo
          13-quarter,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e' riportato
          nelle note al comma 373. 
          Note al comma 378: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   188,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
          dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese  editrici
          di quotidiani e di periodici  iscritte  al  registro  degli
          operatori  di  comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
          stampa delle testate edite, entro il limite di  30  milioni
          di euro per l'anno 2020, che costituisce  tetto  di  spesa.
          Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 4, commi  182,  183,  184,
          185 e 186 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
          dicembre 2004, n. 318.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al
          presente comma non e' cumulabile con il contributo  diretto
          alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26  ottobre  2016,
          n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.  Si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere  finanziario
          si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
          Fondo e' incrementato di 30  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020. Le risorse destinate al  riconoscimento  del  credito
          d'imposta medesimo sono iscritte  nel  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
          n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per  le
          necessarie regolazioni contabili. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24  milioni
          di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
          265.» 
          Note al comma 379: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo 188,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  e'  riportato
          nelle note al comma 378. 
          Note al comma 380: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   239,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 239 (Fondo per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro  per  l'anno
          2020, per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,
          destinato  alla  copertura  delle  spese  per   interventi,
          acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia  di
          condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
          a  fini  istituzionali,  della  diffusione   dell'identita'
          digitale,   del   domicilio   digitale   e   delle    firme
          elettroniche,  della  realizzazione  e  dell'erogazione  di
          servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
          piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e
          64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
          per   i   servizi   e   le    attivita'    di    assistenza
          tecnico-amministrativa  necessarie.  Le  suddette  risorse,
          sono trasferite al bilancio autonomo della  Presidenza  del
          consiglio dei ministri per  essere  assegnate  al  Ministro
          delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e     la
          digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
          risorse. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione  sono  individuati  gli
          interventi a cui sono destinate le risorse di cui al  comma
          1, tenendo conto degli  aspetti  correlati  alla  sicurezza
          cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di  cui  al
          comma 1 possono essere trasferite, in  tutto  o  in  parte,
          anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma   2,   lettera   a),   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  la  realizzazione  di
          progetti  di  trasformazione  digitale  coerenti   con   le
          finalita' di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
          Note al comma 381: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo): 
              «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo).  -  1.  All'Agenzia  e'
          attribuita    autonomia    organizzativa,    regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              3.  Il  bilancio  dell'Agenzia  e'  unico   e   redatto
          conformemente ai principi civilistici, nel  rispetto  delle
          disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 
              3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di  cui
          alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.  Le  risorse  destinate
          agli interventi di cooperazione allo  sviluppo  affluiscono
          ad un conto di tesoreria unica appositamente  istituito  da
          tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le
          risorse  destinate  al  funzionamento   dell'Agenzia,   ivi
          comprese quelle per spese di personale. 
              4. Le risorse  finanziarie  dell'Agenzia  destinate  ad
          attivita' che,  in  base  alle  statistiche  elaborate  dai
          competenti organismi internazionali,  rientrano  nella  CPS
          sono impignorabili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8  (Iniziative  di  cooperazione   con   crediti
          concessionali). - 1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa delibera del Comitato di  cui  all'articolo
          21, su proposta del Ministro degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  ed  in  base  alle  procedure
          stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa
          depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con
          enti o banche estere,  a  Stati,  banche  centrali  o  enti
          pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a
          organizzazioni    finanziarie    internazionali,    crediti
          concessionali a valere sul fondo  rotativo  fuori  bilancio
          costituito presso di essa ai sensi dell'articolo  26  della
          legge 24 maggio  1977,  n.  227.  La  dotazione  del  fondo
          rotativo di cui al presente comma  e  della  quota  di  cui
          all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante
          apporto  finanziario  da  parte  di  soggetti  pubblici   o
          privati, anche a valere su risorse europee. 
              1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma  1,
          stabilita   dal   Comitato   interministeriale    di    cui
          all'articolo 15 nel  limite  di  50  milioni  di  euro,  e'
          destinata  a  costituire  un  fondo  di  garanzia   per   i
          finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla  Cassa
          depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e  le
          modalita' di operativita' del predetto fondo  di  garanzia,
          nonche'   le   categorie    di    operazioni    ammissibili
          all'intervento del medesimo fondo. 
              2.  Ove  richiesto  dalla  natura  dei   programmi   di
          sviluppo, i crediti concessionali possono essere  destinati
          al finanziamento dei costi locali e di  acquisti  in  Paesi
          terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
          cui al presente articolo. 
              2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo
          sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione  di  un
          atto di pignoramento presso  terzi  da  parte  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  questa  rende  una  dichiarazione
          negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura
          civile.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 20 (Direzione generale per la  cooperazione  allo
          sviluppo).  -  1.  Con   regolamento   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, si provvede, in coerenza con  l'istituzione
          dell'Agenzia,   al   fine   di   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni  di   competenze   e   responsabilita',   a
          riordinare e  coordinare  le  disposizioni  riguardanti  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
          sei strutture di livello dirigenziale non generale. 
              2. Con modalita' stabilite nel regolamento  di  cui  al
          comma 1, la Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
          che la presente legge attribuisce loro, ed  in  particolare
          nei   seguenti:   elaborazione   di   indirizzi   per    la
          programmazione in riferimento  ai  Paesi  e  alle  aree  di
          intervento; rappresentanza politica e coerenza  dell'azione
          dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
          e  delle  relazioni  bilaterali;   proposta   relativa   ai
          contributi volontari  alle  organizzazioni  internazionali,
          agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
          agli articoli 8 e 27; attivita' e servizi di  comunicazione
          finalizzati  alla  valorizzazione   degli   interventi   di
          cooperazione allo sviluppo; valutazione dell'impatto  degli
          interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  verifica  del
          raggiungimento degli obiettivi programmatici,  avvalendosi,
          a  quest'ultimo  fine,  anche  di  valutatori  indipendenti
          esterni, a carico delle risorse finanziarie  del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione
          allo  sviluppo  possono  essere  collocati   fuori   ruolo,
          nell'ambito del contingente numerico,  nonche'  secondo  le
          modalita'  e  i  limiti  previsti  dagli   ordinamenti   di
          appartenenza,  magistrati  ordinari  o   amministrativi   o
          avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre
          unita'. 
              2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di
          comunicazione e  dell'attivita'  di  valutazione  d'impatto
          delle iniziative di cooperazione di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  la  spesa   di   euro
          1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 27 (Soggetti aventi finalita'  di  lucro).  -  1.
          L'Italia riconosce e favorisce l'apporto  delle  imprese  e
          degli istituti bancari ai processi di  sviluppo  dei  Paesi
          partner, fatta eccezione  per  le  societa'  e  le  imprese
          iscritte  nel  registro  nazionale  delle  imprese  di  cui
          all'articolo 3  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e
          successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale. 
              2.  E'  promossa  la  piu'  ampia  partecipazione   dei
          soggetti di cui al  comma  1  del  presente  articolo  alle
          procedure  di  evidenza  pubblica  dei  contratti  per   la
          realizzazione di iniziative di  sviluppo  finanziate  dalla
          cooperazione allo  sviluppo,  nonche'  dai  Paesi  partner,
          dall'Unione europea, dagli organismi internazionali,  dalle
          banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono
          finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo. 
              3. Una quota del fondo rotativo di cui  all'articolo  8
          puo' essere destinata a: 
              a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche
          in via anticipata, ad  imprese  per  la  partecipazione  al
          capitale di  rischio  di  imprese  in  Paesi  partner,  con
          particolare  riferimento  alle  piccole  e  medie  imprese.
          Possono  essere  altresi'  concessi   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner; 
              b) concedere finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  ad
          investitori  pubblici  o  privati   o   ad   organizzazioni
          internazionali, affinche' finanzino  imprese  anche  aventi
          sede in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei  Paesi
          medesimi; 
              c) costituire un fondo di  garanzia  per  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma a favore di imprese nei Paesi di  cui
          alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti
          Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea se soggette alla  vigilanza
          prudenziale dell'autorita' competente del Paese in  cui  si
          effettua   l'intervento   o   da   fondi   direttamente   o
          indirettamente  partecipati   o   promossi   dai   predetti
          soggetti. 
              4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
              a) la quota del fondo  rotativo  che  puo'  annualmente
          essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3; 
              b) i criteri per la selezione delle iniziative  di  cui
          al comma  3  che  devono  tenere  conto,  oltre  che  delle
          finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali  della
          cooperazione italiana, anche  delle  garanzie  offerte  dai
          Paesi partner a tutela degli investimenti  stranieri.  Tali
          criteri mirano a privilegiare la creazione di  occupazione,
          nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e
          di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; 
              c) le condizioni in  base  alle  quali  possono  essere
          concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
              5. All'istituto gestore  di  cui  all'articolo  8  sono
          affidate,   con   convenzione   stipulata   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, l'erogazione e  la  gestione
          dei finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui al  presente
          articolo,  ciascuno  dei  quali  e'  valutato  dall'Agenzia
          congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative  di  cui
          al  comma  3  del  presente  articolo  sono  soggette  alle
          medesime procedure di cui all'articolo 8.» 
          Note al comma 382: 
              - Si riporta il testo del comma 587,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              "587. Per gli adempimenti connessi alla  partecipazione
          italiana  all'Expo   2020   Dubai,   e'   autorizzata,   ad
          integrazione degli  stanziamenti  gia'  previsti  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 258, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019,  di
          11 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,7  milioni  di  euro
          per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro  per  l'anno
          2022. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  disciplinate  la  composizione  e
          l'organizzazione del Commissariato generale di sezione  per
          la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai,  prevedendo
          un   contingente   di   personale   reclutato   con   forme
          contrattuali flessibili, nel limite massimo di  diciassette
          unita', oltre al  Commissario  generale  di  sezione  e  al
          personale appartenente alle pubbliche amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche.  Fino  all'adozione  del  decreto  di  cui  al
          secondo periodo e comunque non oltre il 31  dicembre  2022,
          e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29
          marzo   2018.   Gli   oneri   del   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni collocato fuori  ruolo,  in  comando  o  in
          distacco  presso  il  Commissariato  generale  di   sezione
          restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.  Al
          Commissario generale di sezione e' attribuito  un  compenso
          in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo
          15, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Ai  componenti  del  Commissariato  dipendenti  di
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  i
          periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi  Uniti  di
          durata pari o superiore a sessanta  giorni  consecutivi  e'
          corrisposto  a  carico  del  Commissariato  il  trattamento
          economico stabilito dall'articolo 170,  comma  quinto,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, per un posto funzione  negli  Emirati  Arabi  Uniti  di
          livello corrispondente al grado o  qualifica  rivestiti.  I
          contratti di lavoro flessibile di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  prorogati,  anche  in  deroga  ai   limiti
          previsti dalla normativa  vigente,  fino  alla  conclusione
          delle attivita' del Commissariato generale di sezione. Alle
          attivita' all'estero del Commissariato di cui  al  presente
          comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° febbraio 2010, n.  54.  Il  Commissariato  e'
          assistito da un Comitato di monitoraggio,  composto  da  un
          membro designato dal Presidente della Corte dei  conti,  in
          qualita' di presidente,  da  un  componente  designato  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e da un componente  designato  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  del  Comitato
          di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.» 
          Note al comma 384: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini): 
              «Art. 13 (Proroga di termini  in  materia  economica  e
          finanziaria).  -  1.   All'articolo   6,   comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  le
          parole: «Sino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 
              2. All'articolo 3-bis, comma  2,  del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
              3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le parole: «e  2016»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  si
          applicano a  decorrere  dal  1°  ottobre  2017.  Al  citato
          articolo 2-bis del  decreto-legge  n.  193  del  2016  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
          a decorrere dal 1°  ottobre  2017,  per  tutte  le  entrate
          riscosse, dal gestore del  relativo  servizio  che  risulti
          comunque iscritto nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si  avvalga
          di reti di acquisizione del gettito  che  fanno  ricorso  a
          forme di cauzione collettiva e solidale  gia'  riconosciute
          dall'Amministrazione finanziaria, tali  da  consentire,  in
          presenza della citata cauzione, l'acquisizione  diretta  da
          parte degli enti locali degli importi riscossi,  non  oltre
          il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate  e
          dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»; 
              b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  ai  versamenti  effettuati   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3». 
              4-bis.  All'articolo  1,  comma  26,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: 
              «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le  seguenti:
          «e a decorrere dal 2017 al  contributo  di  sbarco  di  cui
          all'articolo 4, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23,». 
              4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati  relativi
          agli acquisti intracomunitari di beni ed  alle  prestazioni
          di servizi ricevute da soggetti stabiliti  in  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea,  previsti  dall'articolo  50,
          comma  6,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, nel testo vigente alla data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,  sono
          prorogati al 31 dicembre 2017. 
              4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1993,  n.  427,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6. I  contribuenti  presentano,  anche  per  finalita'
          statistiche, in via telematica all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli gli elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  resi   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  e  quelli  da  questi  ultimi
          ricevuti. I soggetti di cui all'articolo  7-ter,  comma  2,
          lettere  b)  e  c),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   n.   633   del   1972   presentano    l'elenco
          riepilogativo  degli  acquisti  intracomunitari   di   beni
          ricevuti da soggetti passivi stabiliti in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  d'intesa  con
          l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
          comma  6-ter,  sono  definite   significative   misure   di
          semplificazione    degli    obblighi    comunicativi    dei
          contribuenti finalizzate a garantire anche  la  qualita'  e
          completezza delle informazioni  statistiche  richieste  dai
          regolamenti dell'Unione europea e ad  evitare  duplicazioni
          prevedendo, in particolare,  che  il  numero  dei  soggetti
          obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di  cui  ai
          periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
          platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con
          obblighi informativi inferiori rispetto a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea. A seguito di eventuali  modifiche  dei
          regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
          sono definite ulteriori  misure  di  semplificazione  delle
          comunicazioni richieste». 
              4-quinquies. Il provvedimento di cui  all'articolo  50,
          comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30  agosto  1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, come sostituito  dal  comma  4-quater
          del presente articolo, e'  adottato  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto e produce effetti a decorrere  dal  1°
          gennaio 2018. 
              4-sexies. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  i   commi   36-sexiesdecies   e
          36-septiesdecies sono abrogati. 
              4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
          n. 208, il comma 147 e' abrogato. 
              4-octies. All'articolo 8 della legge 9  dicembre  1998,
          n. 431, il comma 2 e'  abrogato  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
          (40) 
              5. All'articolo 19, comma 14, del  decreto  legislativo
          17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31  dicembre
          2016»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Fino    al
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo  1,  comma
          36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2017». 
              5-bis. La possibilita' di adottare  le  misure  di  cui
          all'articolo 34, comma 57,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, con esclusione della  facolta',  ivi
          prevista, di cui  all'articolo  2,  comma  4-undecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  puo'
          essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. 
              6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni  si
          applica alle variazioni di bilancio adottate a partire  dal
          1° dicembre 2016. 
              6-bis. La Banca d'Italia  e'  autorizzata  a  prorogare
          fino al 16 novembre 2022, per un  importo  massimo  pari  a
          6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
          dell'accordo di prestito  denominato  New  Arrangements  to
          Borrow  (NAB)  di  cui  all'articolo  2,  comma   13,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali
          prestiti e'  accordata  la  garanzia  dello  Stato  per  il
          rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per  la
          copertura  di  eventuali   rischi   di   cambio   derivanti
          dall'esecuzione  dei  suddetti  prestiti.   Resta   inoltre
          confermata la garanzia dello Stato per  i  rischi,  di  cui
          all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190. 
              6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma  6-bis,
          valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2017 al 2022, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  6
          della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede: 
              a) per l'anno 2017,  mediante  corrispondente  utilizzo
          del  fondo  di  cui   all'articolo   37,   comma   6,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
              b) per ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di  cui
          ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati  mediante  convenzione
          tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Banca
          d'Italia. 
              6-quinquies. Per gli effetti  di  cui  all'articolo  26
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a
          valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate
          spese obbligatorie. 
              6-sexies.  E'  prorogata  l'autorizzazione  alla  Banca
          d'Italia per la concessione  di  prestiti  garantiti  dallo
          Stato a favore dei Paesi piu' poveri,  di  cui  al  secondo
          periodo del comma 14 dell'articolo 2 del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia
          e' autorizzata a concedere un prestito nei  limiti  di  400
          milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a  tassi
          di mercato tramite il Poverty reduction  and  growth  trust
          (PRGT),  secondo  le  modalita'  concordate  tra  il  Fondo
          monetario  internazionale,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e la Banca d'Italia. 
              6-septies. Sul prestito di cui  al  comma  6-sexies  e'
          accordata la garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del
          capitale e per gli interessi maturati. 
              6-octies. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma
          6-septies  e'  elencata   nell'allegato   allo   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              6-novies. Nel quadro della strategia complessiva  volta
          a  rafforzare   la   stabilita'   del   sistema   monetario
          internazionale e una  crescita  economica  a  vantaggio  di
          tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano  d'azione
          del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre  2016,  sono
          prorogate le disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione
          dell'Italia   agli   interventi   del    Fondo    monetario
          internazionale  di  cui  all'articolo  25,  comma  6,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.  A  tal
          fine la Banca d'Italia e' autorizzata a  stipulare  con  il
          Fondo  monetario  internazionale  un  accordo  di  prestito
          bilaterale per un  ammontare  pari  a  23  miliardi  e  480
          milioni di euro. La scadenza dell'accordo  di  prestito  e'
          fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al
          31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello Stato  per
          il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e  per
          la copertura di eventuali rischi  di  cambio  su  tutte  le
          posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto
          accordo. I rapporti derivanti dal  predetto  prestito  sono
          regolati   mediante   convenzione    tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
              6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies
          derivanti dall'attivazione della garanzia dello  Stato  per
          ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale  e
          degli interessi maturati, nonche' al tasso  di  cambio,  si
          provvede   mediante   utilizzo   delle   risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 6,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  disponibili  sulla   contabilita'
          speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno  2017
          il finanziamento necessario alla copertura integrale  della
          cassa integrazione guadagni in deroga per il settore  della
          pesca, relativa all'anno 2016,  nei  limiti  e  secondo  le
          modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  del  5  agosto  2016,  e'
          destinata una  somma  fino  a  17  milioni  di  euro.  Alla
          copertura dell'onere di cui al presente comma,  pari  a  17
          milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle
          disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le  parole:
          «entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il
          31 dicembre 2017»; 
              b) all'articolo 83, comma 3, le parole: «commi 1  e  3»
          sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3». 
              6-terdecies. Al capo  IV  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1.  Al  fine
          del miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle
          attivita' di  vigilanza  e  di  controllo  sui  prodotti  a
          denominazione protetta,  i  proventi  del  pagamento  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          decreto,  di  competenza  del  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo  17,
          capitolo 3373, dello stato di previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  riassegnati  ad  apposito
          capitolo  di  spesa   del   Dipartimento   dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  repressione  frodi
          dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              6-quaterdecies. All'articolo 1,  comma  712-ter,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «, e gli impegni  effettuati  in  funzione
          dell'acquisizione   nel   medesimo    anno    2016    delle
          anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64». 
              6-quinquiesdecies.   All'articolo   48   del    decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 136,  dopo  il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis.   Gli    intermediari    finanziari    iscritti
          nell'elenco generale di  cui  all'articolo  106  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385,  ed  i  confidi  iscritti   nella   sezione   di   cui
          all'articolo  155,  comma  4,  del  medesimo  testo  unico,
          vigenti  alla  data  del  4  settembre  2010,  che  possono
          continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  o
          dell'articolo  10,  comma  4,  lettera  e),   del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono  applicare,  ai
          fini del bilancio dell'impresa e del  bilancio  consolidato
          relativi agli esercizi chiusi o in  corso  al  31  dicembre
          2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni  relative  agli
          intermediari non IFRS  di  cui  al  capo  II  del  presente
          decreto». 
              6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n. 122,  le  parole:  «quindici
          anni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque anni». 
              6-septiesdecies. Il contributo statale annuo  a  favore
          dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui
          all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' aumentato di euro  300.000  a  decorrere  dall'anno
          2017. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno  2017,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.» 
              - Si riporta il testo del comma 638,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              "638. Nel quadro della strategia di sostegno  ai  Paesi
          piu'  poveri  e  di  risposta  internazionale  alla   crisi
          pandemica  ed  economica,  fermo  restando   l'accordo   di
          prestito  di  cui  all'articolo  13,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  la
          Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito
          nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da
          erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and
          Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il  Fondo
          monetario  internazionale,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e la Banca d'Italia.»