art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
          Note al comma 386: 
              - Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 8, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  8  (Misure  per  la   stabilita'   del   sistema
          creditizio). 
              1. - 3. Omissis 
              4. La garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  sara'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
          e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
          periodo 2012-2016.  I  predetti  importi  sono  annualmente
          versati  su  apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
          destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle
          suddette  garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori   oneri,   si
          provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis» 
          Note al comma 389: 
              - Si riporta il testo del comma  200,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
          Note al comma 390: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato): 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
              a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
          4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
          dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  per
          l'anno  2002,  gia'  destinate  agli  interventi   di   cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
              b) le assegnazioni annuali  del  Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
              c) i contributi e le donazioni  eventualmente  disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
          Note al comma 392: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione  dell'articolo
          30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del Fondo opere  e  del  Fondo  progetti),  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 393: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione  dell'articolo
          30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del Fondo opere  e  del  Fondo  progetti),  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 398: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-septies (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
          alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno
          2021, per i contratti in corso di esecuzione alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
          31  marzo  2022,  con  proprio   decreto,   le   variazioni
          percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori  all'8
          per cento, verificatesi rispettivamente  nel  primo  e  nel
          secondo semestre dell'anno 2021,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
              2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1  si
          procede a compensazioni, in aumento o in  diminuzione,  nei
          limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del  presente  articolo,
          anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133,  commi
          4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi
          a  lavori,  servizi  e  forniture,  di   cui   al   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e,  per  i  contratti
          regolati dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo 106, comma 1,  lettera  a),  del
          medesimo codice, determinate al netto  delle  compensazioni
          eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al
          primo  semestre  dell'anno  2021,  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 106, comma, 1, lettera a). 
              3. La  compensazione  e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero
          annotate sotto la responsabilita' del direttore dei  lavori
          nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino  al  31
          dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
          relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con
          riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
          se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
          per cento complessivo se riferite a piu' anni. 
              4. Per le variazioni in aumento, a pena  di  decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti  di  cui
          al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la  procedura
          e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
          quindici giorni dalla predetta data;  il  responsabile  del
          procedimento accerta con proprio provvedimento  il  credito
          della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
              5. Per le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  negli
          anni  precedenti  al  2021,  restano  ferme  le  variazioni
          rilevate dai decreti adottati ai sensi  dell'articolo  133,
          comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              6.   Ciascuna   stazione   appaltante   provvede   alle
          compensazioni nei limiti del 50  per  cento  delle  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'   assunti,   nonche'   le
          eventuali ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione
          appaltante   per   lo   stesso   intervento   e   stanziate
          annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base  delle  norme  vigenti,
          nonche' le somme disponibili relative ad  altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati eseguiti  i  relativi  collaudi  ed
          emanati i certificati di regolare esecuzione  nel  rispetto
          delle procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,  comma  4,
          del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164,  comma  5,
          del  medesimo  codice,  per  i  lavori  realizzati   ovvero
          affidati dagli  stessi,  in  caso  di  insufficienza  delle
          risorse di cui al  comma  6  del  presente  articolo,  alla
          copertura degli oneri si provvede,  fino  alla  concorrenza
          dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
          massimo di spesa, con le modalita' di cui al  comma  8  del
          presente articolo. 
              8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   e'   istituito   un   Fondo   per
          l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo  la  parita'
          di accesso per  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  di
          costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi
          diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
              9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.» 
          Note al comma 400: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   35,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art.  35  (Disposizioni  in  materia  di   concessioni
          autostradali). - 1. In caso di revoca, di  decadenza  o  di
          risoluzione di concessioni di strade o di  autostrade,  ivi
          incluse quelle sottoposte  a  pedaggio,  nelle  more  dello
          svolgimento delle procedure di  gara  per  l'affidamento  a
          nuovo concessionario, per il tempo strettamente  necessario
          alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,   in   attuazione
          dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, puo' assumere  la  gestione  delle  medesime,
          nonche' svolgere le attivita' di manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria e quelle  di  investimento  finalizzate  alla
          loro riqualificazione o adeguamento. Sono  fatte  salve  le
          eventuali  disposizioni  convenzionali  che  escludano   il
          riconoscimento  di  indennizzi  in   caso   di   estinzione
          anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta  salva  la
          possibilita' per ANAS S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare  gli
          eventuali  progetti  elaborati  dal  concessionario  previo
          pagamento di un corrispettivo determinato  avendo  riguardo
          ai soli costi di progettazione e  ai  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Con decreto adottato dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e  le  modalita'
          di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
          S.p.a. Qualora l'estinzione  della  concessione  derivi  da
          inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
          comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50,  anche  in  sostituzione  delle  eventuali  clausole
          convenzionali, sostanziali e procedurali,  difformi,  anche
          se approvate per legge, da intendersi come nulle  ai  sensi
          dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
          che possa operare, per effetto della presente disposizione,
          alcuna   risoluzione   di    diritto.    L'efficacia    del
          provvedimento di  revoca,  decadenza  o  risoluzione  della
          concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
          da  parte  dell'amministrazione  concedente   delle   somme
          previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a). 
              1-bis. All'articolo  1,  comma  1078,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente:  «Le   province   e   le   citta'   metropolitane
          certificano l'avvenuta realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1076  entro  il  31  dicembre  2020,  per  gli
          interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31
          dicembre  successivo  all'anno  di  riferimento,  per   gli
          interventi realizzati dal 2020 al 2023,  mediante  apposita
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti». 
              1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
          e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028,  la
          Societa'  Autostrada  tirrenica   Spa,   in   forza   della
          convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
          esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
          relative     al     collegamento      autostradale      A12
          Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa  procedono
          alla revisione della  predetta  convenzione  unica  tenendo
          conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  contratti
          pubblici nonche' di quanto disposto dal primo  periodo  del
          presente  comma,  in  conformita'  alle  delibere  adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le tratte  diverse  da  quelle  previste  dal
          secondo periodo sono assegnate, all'esito del  procedimento
          di revisione della concessione di  cui  al  terzo  periodo,
          alla  societa'  ANAS  Spa  che   provvede   altresi'   alla
          realizzazione dell'intervento viario  Tarquinia-San  Pietro
          in Palazzi, anche  attraverso  l'adeguamento  della  strada
          statale n. 1 - Aurelia, nei limiti  delle  risorse  che  si
          renderanno  disponibili  a  tale   fine   nell'ambito   del
          contratto   di   programma   tra   il    Ministero    delle
          infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la  societa'
          ANAS  Spa   relativo   al   periodo   2021-2025.   Per   la
          progettazione ed esecuzione dell'intervento viario  di  cui
          al  precedente  periodo,  a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione  del  contratto  di  programma  relativo  al
          periodo 2021-2025  e  fino  al  completamento  dei  lavori,
          l'amministratore delegato pro tempore della  societa'  ANAS
          Spa e' nominato commissario straordinario, con i  poteri  e
          le funzioni di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario  straordinario
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza  e  indennita'
          comunque denominate.» 
          Note al comma 401: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle  di
          cui  all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli  aspetti  di
          competenza, comma 2 sistemi tariffari  dei  pedaggi  basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di
          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio
          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli
          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella
          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono
          restituite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo
          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
          di  cui  alla  lettera  b),   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette
          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario
          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per
          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
              b)  mediante  un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
              b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.» 
          Note al comma 402: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   43,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  43  (Alleggerimento  e   semplificazione   delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure).  -  1.  Gli
          aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, laddove comportino variazioni o  modificazioni  al
          piano degli investimenti ovvero  ad  aspetti  di  carattere
          regolatorio  a  tutela   della   finanza   pubblica,   sono
          trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
          per i profili di competenza di cui all'articolo  37,  comma
          2, lettera g), in  merito  all'individuazione  dei  sistemi
          tariffari,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia  entro
          trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              2. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che non  comportano  le  variazioni  o  le
          modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanarsi entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  trasmissione
          dell'atto  convenzionale  ad   opera   dell'amministrazione
          concedente. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e  2  il  concedente,
          sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  verifica
          l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
          anche con riferimento  all'effettivo  stato  di  attuazione
          degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 
              3. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali, i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'
          stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              4.  Sono  abrogati  il   comma   2,   ultimo   periodo,
          dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2008,  n.  101,  e  il  comma  4   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
              5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008, n. 101, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
              «2-ter. I contratti di  concessione  di  costruzione  e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
          decreto legislativo». 
              6.  Ai  fini  della  realizzazione  di  nuovi  impianti
          tecnologici e relative opere civili  strettamente  connesse
          alla realizzazione e gestione di detti impianti,  accessori
          e funzionali alle infrastrutture  autostradali  e  stradali
          esistenti  per  la  cui  realizzazione  siano  gia'   stati
          completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
          localizzazione in conformita'  alla  normativa  pro-tempore
          vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  e  non  sono  necessari
          ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
          o atti di assenso comunque denominati. 
              7. Al fine di  migliorare  la  sicurezza  delle  grandi
          dighe,  aventi  le  caratteristiche  dimensionali  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti individua, entro il 31 dicembre  2012  (403),
          in ordine di priorita',  anche  sulla  base  dei  risultati
          delle  verifiche  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe
          per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la
          realizzazione di interventi di adeguamento o  miglioramento
          della sicurezza, a carico dei concessionari  o  richiedenti
          la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 
              8.  Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni   di
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'
          e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
          sensi dell'articolo 114 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, le  grandi  dighe
          per le quali, accertato il concreto rischio  di  ostruzione
          degli  organi  di  scarico,  siano  necessarie  e   urgenti
          l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
          accumulatisi  nei  serbatoi.  Le  regioni  e  le   province
          autonome nei cui territori sono presenti  le  grandi  dighe
          per le quali sia stato rilevato il  rischio  di  ostruzione
          degli organi di  scarico  e  la  conseguente  necessita'  e
          urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti  accumulati   nei
          serbatoi  individuano  idonei  siti   per   lo   stoccaggio
          definitivo di tutto il materiale e sedimenti  asportati  in
          attuazione dei suddetti interventi. 
              9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di
          derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano  ancora
          redatto  il  progetto  di  gestione  dell'invaso  ai  sensi
          dell'articolo 114, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre  2012
          e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del  comma
          8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazione
          del progetto di gestione. 
              10. Per le dighe che hanno superato una vita  utile  di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  i
          concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti  a
          presentare  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, entro il 31 dicembre 2012  (403),  il  piano  di
          manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui  all'articolo
          93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  all'articolo  38  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  per  l'approvazione  e
          l'inserimento in forma sintetica nel foglio  di  condizioni
          per l'esercizio e la manutenzione della diga. 
              11. Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012 (403), gli  elaborati  di  consistenza  delle
          opere di derivazione ed  adduzione,  comprese  le  condotte
          forzate,  i  relativi  atti  di  collaudo,   i   piani   di
          manutenzione, unitamente alle  asseverazioni  straordinarie
          sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione
          delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai
          sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8  agosto
          1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          ottobre 1994, n. 584. Il Ministero  integra  il  foglio  di
          condizioni per l'esercizio e la  manutenzione  delle  dighe
          con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
              12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  procede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  alla   revisione   dei   criteri   per
          l'individuazione  delle  «fasi  di  allerta»  di  cui  alla
          circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.
          22806, del 13  dicembre  1995,  al  fine  di  aggiornare  i
          documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
          del rischio idraulico a valle delle dighe. 
              13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo   3,   comma   3,   del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,  nonche'
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle  grandi
          dighe  sono   tenuti   a   fornire   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, per via  telematica  ed  in
          tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
          le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
          le direttive impartite dal predetto Ministero. 
              14. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          esercita poteri sostitutivi nei confronti di  concessionari
          e dei richiedenti la concessione in caso di  inottemperanza
          degli  stessi  alle  prescrizioni   impartite   nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
          tali  condizioni  puo'  disporre   gli   accertamenti,   le
          indagini,  gli  studi,  le  verifiche  e  le  progettazioni
          necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza  delle
          dighe, utilizzando a  tale  scopo  le  entrate  provenienti
          dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 
              15. All'articolo 1, comma 7-bis,  del  decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato  cementizio
          armato, normale e precompresso  e  a  struttura  metallica,
          realizzate antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
          legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  acquisisce  o,  in  assenza
          prescrive,  il   collaudo   statico   delle   opere   anche
          complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le  opere
          realizzate successivamente i concessionari o i  richiedenti
          la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti
          a presentare, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata»." 
          Note al comma 406: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  8,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti), e' riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 410: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  102,  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
          responsabile unico del procedimento controlla  l'esecuzione
          del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per  i
          lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto  per  i
          servizi e forniture. 
              2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per  i
          lavori e a verifica di conformita' per i servizi e  per  le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo 35 il certificato di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine. 
              4. 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
              6.   Per   effettuare   le   attivita'   di    collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
          dipendenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche    e'
          determinato  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle
          stazioni appaltanti e nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della
          stazione appaltante ovvero tra  i  dipendenti  delle  altre
          amministrazioni,  e'  individuato  il  collaudatore   delle
          strutture  per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per
          accertata carenza nell'organico della stazione  appaltante,
          ovvero di  altre  amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
          appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
          all'articolo 31, comma 8. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo  e
          di verifica di conformita': 
              a) ai magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,
          e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita'  di
          servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo  pari
          o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo   35   a   quelli    in    quiescenza    nella
          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di
          servizio; 
              b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli  della  pubblica
          amministrazione  in  servizio,  ovvero  in  trattamento  di
          quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
              c) a coloro che nel triennio  antecedente  hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
          economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione  del
          contratto; 
              d) a coloro che  hanno,  comunque,  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
              d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
              8. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'
          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di
          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal
          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del
          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto
          decreto, si applica l'articolo 216,  comma  16,  anche  con
          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,
          rilasciato ai sensi del comma 2. 
              9. Al termine del lavoro sono redatti: 
              a) per i beni del patrimonio  culturale  un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore dei lavori  o  ,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
              b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
              c)  una  relazione  tecnico-scientifica   redatta   dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.» 
          Note al comma 412: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti), e' riportato nelle note al comma 365. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  158,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 158 (Rendiconto dei contributi  straordinari).  -
          1.  Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati   da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
              2. Il rendiconto, oltre  alla  dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
              3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio.  La  sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
              4.  Ove  il  contributo  attenga   ad   un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.» 
          Note al comma 414: 
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
          (Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  5  aprile
          2013, n. 80. 
          Note al comma 415: 
              - Si riporta il testo dei commi 51 e 54,  dell'articolo
          1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "51.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,   sono
          assegnati agli enti  locali,  per  spesa  di  progettazione
          definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
          sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di  messa
          in sicurezza ed efficientamento  energetico  delle  scuole,
          degli edifici pubblici e del patrimonio  comunale,  nonche'
          per  investimenti  di  messa  in   sicurezza   di   strade,
          contributi soggetti a  rendicontazione  nel  limite  di  85
          milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
          l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031." 
              "54. Ferme restando le priorita' di cui ai commi  53  e
          53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute  superi
          l'ammontare delle risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'
          effettuata a favore degli enti  locali  che  presentano  la
          maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  al  31  dicembre
          dell'esercizio  precedente   rispetto   al   risultato   di
          amministrazione risultante dal  rendiconto  della  gestione
          del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022,  almeno
          il 40 per cento  delle  risorse  e'  assicurato  agli  enti
          locali delle regioni del Mezzogiorno.» 
          Note al comma 416: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  8,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161. 
          Note al comma 418: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti): 
              «Art.  1  (Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
              a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 
              1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni
          di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024,
          40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
          l'anno 2026; 
              2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni
          di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per  l'anno
          2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24  milioni
          di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Tecnologie satellitari ed economia  spaziale:  65,98
          milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per
          l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56
          milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31  milioni  di  euro
          per l'anno 2026; 
              4. Ecosistemi per  l'innovazione  al  Sud  in  contesti
          urbani marginalizzati: 70  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026; 
              b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
              1. Interventi per le aree  del  terremoto  del  2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
              c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
              1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e  navi  verdi  -
          Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022,  80,74  milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026; 
              2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e  navi  verdi  -
          Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150
          milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 405 milioni di euro  per  l'anno  2023,  376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
              4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture  per
          il trasporto ferroviario delle merci: 60  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 50 milioni di euro  per  l'anno  2022,  40
          milioni di euro per l'anno 2023, 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 
              5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione
          di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo  da
          remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):  150  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni  di
          euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno  2024,
          223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50  milioni  di  euro
          per l'anno 2026; 
              6. Strade sicure - Implementazione  di  un  sistema  di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
              7.  Sviluppo  dell'accessibilita'  marittima  e   della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
              8.  Aumento  selettivo  della  capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
              9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:  20,41
          milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno  2023,  46,65
          milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 
              10. Efficientamento energetico: 3 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
              11. Elettrificazione  delle  banchine  (Cold  ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
              12. Strategia Nazionale Aree  Interne  -  Miglioramento
          dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa
          la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni  di
          dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione  della
          circolazione: 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  50
          milioni di euro per l'anno 2022, 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  100
          milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026; 
              13.   Sicuro,   verde   e   sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
              d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma: 
              1.  Piano  di  investimenti  strategici  su  siti   del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
              e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
              1.  Salute,  ambiente,  biodiversita'  e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
              2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250  milioni
          di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
          120 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 105,28 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
              f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi: 
              1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale:
          125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni  di  euro
          per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro  per  l'anno  2024,
          245 milioni di euro per l'anno 2025  e  122,38  milioni  di
          euro per l'anno 2026; 
              2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, 1.414,95 milioni di euro per  l'anno  2022,  1.624,88
          milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per
          l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79
          milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
              g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento: 
              1. Costruzione e miglioramento di  padiglioni  e  spazi
          per  strutture  penitenziarie  per  adulti  e  minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
              h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
              1. Contratti di filiera e distrettuali  per  i  settori
          agroalimentare,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          silvicoltura,  della  floricoltura  e  del  vivaismo:   200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
              i) quanto a complessivi 500 milioni  di  euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
              1. Iniziative di  ricerca  per  tecnologie  e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
              l) quanto a complessivi 210 milioni  di  euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
              1. Piani urbani  integrati:  80  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
              m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,  829,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno  2026
          per il finanziamento degli interventi di cui ai commi  3  e
          4. 
              2-bis.  Al  fine  di  favorire  la   realizzazione   di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
              2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),  punto
          2, sono destinate: 
              a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno  2021,
          di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di
          euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro  per  l'anno
          2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  108,7
          milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,  fino  a
          concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo  di
          importo non superiore al 50 per cento dei  costi  necessari
          per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
          fase di costruzione delle stesse; 
              b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno  2021,
          di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di  30  milioni  di
          euro per l'anno 2023, al rinnovo  ovvero  all'acquisto,  da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
              c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno  2023,
          di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro  per  l'anno
          2026, al finanziamento, in misura non superiore al  50  per
          cento del relativo  costo,  di  interventi  destinati  alla
          realizzazione di impianti di liquefazione di  gas  naturale
          sul territorio nazionale necessari alla  de-carbonizzazione
          dei trasporti  e  in  particolare  nel  settore  marittimo,
          nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto
          (GNL)  e  Bio-GNL  in  ambito  portuale  con  le   relative
          capacita' di stoccaggio,  e  per  l'acquisto  delle  unita'
          navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a
          partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 
              2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
              a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al
          comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di
          contributi in favore delle imprese del settore  ferroviario
          merci e della logistica che svolgono le  proprie  attivita'
          sul territorio nazionale. I contributi  sono  destinati  al
          finanziamento, in misura non superiore  al  50  per  cento,
          dell'acquisto  di  nuovi  carri,  locomotive  e  mezzi   di
          movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei
          terminal  intermodali,  nonche'  al  finanziamento,   nella
          misura  del  100  per  cento,   di   interventi   destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
              b) la tipologia e i parametri tecnici degli  interventi
          ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c)  del
          comma 2-ter, l'entita'  del  contributo  riconoscibile,  ai
          sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di
          intervento e le modalita' e  le  condizioni  di  erogazione
          dello stesso. 
              2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera  c),
          punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
          e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese,  con  particolare
          riferimento   alla   promozione    e    al    miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) entita' della popolazione residente; 
              b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
              c) esistenza di rischi derivanti dalla  classificazione
          sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; 
              d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e
          relativa entita'. 
              2-sexies. Ai fini dell'assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
              2-septies.  Al  fine  di  favorire   l'incremento   del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
              a) interventi diretti alla verifica e alla  valutazione
          della sicurezza sismica e statica di  edifici  di  edilizia
          residenziale pubblica e  progetti  di  miglioramento  o  di
          adeguamento sismico; 
              b) interventi di efficientamento energetico di  alloggi
          o  di  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica,   ivi
          comprese le relative progettazioni; 
              c)  interventi  di  razionalizzazione  degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
              d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici,
          se eseguiti congiuntamente a uno degli  interventi  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  ivi  compresi  i   progetti   di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
              e) operazioni di acquisto  di  immobili,  da  destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
              f) operazioni di  locazione  di  alloggi  da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
              2-octies. Gli interventi finanziati con le  risorse  di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
              a) sono individuati gli indicatori di riparto  su  base
          regionale delle risorse di cui al comma  2-septies,  tenuto
          conto  del  numero  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
              b)  sono  stabilite  le  modalita'  e  i   termini   di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
              c) sono disciplinate le  modalita'  di  erogazione  dei
          finanziamenti. 
              2-decies. Al fine  di  incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
              a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di
          alloggi e immobili gia' destinati a  edilizia  residenziale
          pubblica; 
              b)   interventi   finalizzati   al    riutilizzo,    al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
              3. All'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3-bis, le parole «31  dicembre  2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
              b) il comma 8-bis e' sostituito dal  seguente:  «8-bis.
          Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di  cui
          al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  60  per
          cento dell'intervento complessivo, la  detrazione  del  110
          per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai  condomini
          di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti
          di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
          giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2023.». 
              4.  La  copertura  di  parte   degli   oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
              6. Agli interventi ricompresi nel Piano  nazionale  per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
              7. Ai fini del  monitoraggio  degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
              7-bis.  Fatte  salve  le   procedure   applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
              7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al  comma
          2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
          68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          prorogato, a decorrere dal 2013,  dall'articolo  15,  comma
          24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  la
          relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza e dal  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti  di  cui  rispettivamente  all'articolo   9   e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
              7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
          finanziario e procedurale previsto dal presente articolo  e
          dal decreto di cui al  comma  7,  alla  ripartizione  delle
          risorse per la concreta attuazione degli interventi di  cui
          al comma 2, lettera d), punto 1, si  provvede  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              7-quinquies. A  partire  dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
              8. L'attuazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa  autorizzazione  della   Commissione   europea.   Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli obiettivi  ambientali,  di  cui  all'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020. 
              9.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.» 
          Note al comma 419: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti), e' riportato nelle note al comma 418. 
          Note al comma 421: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.» 
          Note al comma 422: 
              - Si riporta il testo del comma 645,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              "645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione
          di un apposito tavolo istituzionale,  le  iniziative  e  la
          realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo
          svolgimento del Giubileo della  Chiesa  cattolica  previsto
          per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
          euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022.  Il  tavolo
          istituzionale e' presieduto dal  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e ne fanno  parte  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  il
          presidente  della  regione  Lazio  e  il  sindaco  di  Roma
          capitale, che possono delegare  la  loro  partecipazione  a
          propri rappresentanti, nonche' due senatori e due  deputati
          indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato  della
          Repubblica e dal  Presidente  della  Camera  dei  deputati,
          sentiti  i  gruppi   parlamentari.   Il   predetto   tavolo
          definisce, anche sulla base delle proposte pervenute  dalle
          amministrazioni interessate e delle  intese  tra  la  Santa
          Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi  nonche'  il  piano
          degli interventi e delle opere necessari, da  aggiornare  e
          rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti
          Commissioni parlamentari.» 
          Note al comma 425: 
              - Il citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O 
              - Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42
          (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O 
          Note al comma 427: 
              - Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175
          (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre  2016,
          n. 210. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. 
              5-ter. 
              5-quater. 
              5-quinquies. 
              5-sexies.» 
          Note al comma 428: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2389  del  Codice
          Civile: 
              «Art. 2389 (Compensi degli amministratori). 
              I  compensi  spettanti  ai  membri  del  consiglio   di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea. 
              Essi possono essere costituiti in tutto o in  parte  da
          partecipazioni agli utili o dall'attribuzione  del  diritto
          di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni  di  futura
          emissione. 
              La  rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche.» 
          Note al comma 429: 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  19
          aprile 2016, n. 91, S.O 
              - Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014   sono
          pubblicate nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. 
          Note al comma 430: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
              «Art.   1   (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - 1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti
          pubblici nel settore delle  infrastrutture  e  dei  servizi
          pubblici, nonche' al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga
          agli articoli 36, comma 2, e  157,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,   si   applicano   le   procedure   di
          affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  determina
          a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di due mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento,  aumentati
          a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera  b).  Il
          mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
              2. Fermo quanto previsto dagli articoli  37  e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
              a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore
          a 150.000 euro e per servizi e forniture,  ivi  compresi  i
          servizi di  ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
          progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
          casi  la  stazione   appaltante   procede   all'affidamento
          diretto,  anche  senza  consultazione  di  piu'   operatori
          economici, fermi restando il rispetto dei principi  di  cui
          all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
          siano  scelti  soggetti  in   possesso   di   pregresse   e
          documentate  esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di
          affidamento, anche individuati  tra  coloro  che  risultano
          iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla   stazione
          appaltante,  comunque  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione; 
              a-bis) nelle aree  del  cratere  sismico  di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016; 
              b)   procedura   negoziata,   senza   bando,   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          previa consultazione di almeno cinque operatori  economici,
          ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di  rotazione
          degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una   diversa
          dislocazione   territoriale   delle    imprese    invitate,
          individuati in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi  di  operatori  economici,  per  l'affidamento   di
          servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
          architettura e l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
          pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
          lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
          inferiore a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  un
          milione di euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni
          appaltanti  danno  evidenza  dell'avvio   delle   procedure
          negoziate   di   cui   alla   presente   lettera    tramite
          pubblicazione di un avviso  nei  rispettivi  siti  internet
          istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura  di
          affidamento, la cui pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla
          lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
          euro 40.000,  contiene  anche  l'indicazione  dei  soggetti
          invitati. 
              3. Gli affidamenti diretti  possono  essere  realizzati
          tramite determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che
          contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma  2,
          del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
          di cui al comma 2,  lettera  b),  le  stazioni  appaltanti,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
          dei principi di trasparenza, di non  discriminazione  e  di
          parita'  di  trattamento,   procedono,   a   loro   scelta,
          all'aggiudicazione dei relativi  appalti,  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          ovvero del prezzo piu' basso. Nel  caso  di  aggiudicazione
          con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le   stazioni
          appaltanti procedono all'esclusione automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il  numero  delle
          offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
              4. Per le modalita' di affidamento di cui  al  presente
          articolo la stazione appaltante non  richiede  le  garanzie
          provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  salvo  che,  in  considerazione   della
          tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
          particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
          la stazione  appaltante  indica  nell'avviso  di  indizione
          della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
          richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
          dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo  articolo
          93. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi  di
          organizzazione, gestione  e  svolgimento  delle  prove  dei
          concorsi pubblici di  cui  agli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  di
          seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34", fino all'importo di cui  alla  lettera  d),  comma  1,
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
              5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti   parole:   ".   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria". 
              5-ter. Al fine di incentivare e semplificare  l'accesso
          delle microimprese, piccole e medie imprese, come  definite
          nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, alla liquidita' per far fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          dell'emergenza   sanitaria   globale   da   COVID-19,    le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          procedure per l'affidamento, ai  sensi  dell'articolo  112,
          comma 5, lettera b), del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  della  gestione  di
          fondi pubblici europei,  nazionali,  regionali  e  camerali
          diretti a sostenere l'accesso  al  credito  delle  imprese,
          fino agli importi di cui al comma 1  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
              3-bis.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229.